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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/08/2025, n. 3463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3463 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
La giudice, dott.ssa SC IO, quale giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia di primo grado n. 15010/2024 R.G. promossa da
Parte_1
con gli avv.ti Gianluca Manini e Giovanni Trapani, domicilio eletto in Milano, via
Oltrocchi n. 11,
RICORRENTE
c o n t r o
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Rotunno, domicilio eletto in Milano, via
PI RD n. 30,
RESISTENTE
OGGETTO: accertamento natura subordinata del rapporto di lavoro;
differenze retributive, impugnazione licenziamento per GMO.
All'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ritualmente notificato, ha convenuto Parte_2
in giudizio perché venissero Controparte_1
accolte le seguenti domande: “Accertare e dichiarare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra la
signora e la società con Parte_3 Controparte_1
decorrenza dal 1° dicembre 2018 sino al 9 ottobre 2022, data in cui la Società ha proceduto
alla regolare assunzione della ricorrente, ovvero quel diverso periodo che verrà accertato in
corso di causa e ritenuto di giustizia, per tutti i motivi dedotti ed indicati in atto;
2) E per l'effetto condannare la Società, in persona del proprio legale rappresentante pro
tempore, a pagare in favore della ricorrente la somma lorda pari ad € 4.134,78 (Euro
quattromila cento trentaquattro /78) calcolata come da conteggi in atto, o quell'altra
maggior o minor somma che sarà accertata in giudizio e ritenuta di giustizia, a titolo di
trattamento di fine rapporto maturato dal 1 dicembre 2018 sino al 9 ottobre 2022, con
riserva di agire per il versamento degli oneri contributivi e previdenziali eventualmente
non versati a favore della ricorrente;
3) Accertare e dichiarare la validità del credito da lavoro dipendente maturato dalla signora
nei confronti della società in Parte_3 Controparte_1
persona del proprio legale rappresentante pro tempore, in conseguenza dell'effettivo orario
di lavoro rispettato nel periodo dal 10 ottobre 2022 al 3 luglio 2024, per tutti i motivi
riportati e dedotti in atto;
4) E per l'effetto condannare la società in Controparte_1
persona del proprio legale rappresentante pro tempore, a pagare in favore della ricorrente la
somma lorda pari ad € 5.182,71 (Euro cinquemila centottantadue / 71), o quell'altra
maggior o minor somma che sarà accertata in giudizio e ritenuta di giustizia, a titolo di
retribuzione supplementare, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, come da
conteggi in atto;
5) Accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato alla ricorrente dalla
Società in data 3 luglio 2024 con effetto immediato, per tutti i motivi riportati e dedotti in
atto;
2 6) E per l'effetto condannare la società al Controparte_1
pagamento un'indennità di un importo pari ad € 7.335,54 (Euro settemila trecento
trentacinque / 54), ovvero quell'altra somma che verrà accertata in corso di causa e
ritenuta di giustizia, corrispondenti a nr. 6 mensilità dell'ultima retribuzione utile per il
calcolo del trattamento di fine rapporto - pari ad € 1.222,59 come calcolata in atto – per
tutti i motivi dedotti e riportati in atto”.
Si è costituita la società resistente contrastando in fatto e in diritto le pretese avversarie di cui ha chiesto il rigetto.
Fallita la conciliazione, all'esito di prove orali la causa è stata discussa e decisa.
Ciò posto, si rammenta che la ricorrente agisce, in primo luogo, per ottenere l'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con la società resistente anche per il periodo dal 1° dicembre 2018 al 9 ottobre 2022 (posto che successivamente, è stata assunta), presso l'esercizio pubblico sito in Pessano
con Bornago, via Roma n. 47, ove la medesima ricorrente avrebbe svolto mansioni varie di addetta alle pulizie, all'apertura e alla chiusura del locale, di aiuto cuoca e barista, nelle giornate da lunedì a venerdì, dalle 6 alle 8 per l'apertura e dalle 18
alle 20 per la chiusura;
con l'aggiunta di almeno due volte alla settimana per un paio d'ore a cavallo del pranzo e di almeno due volte al mese, dalle 18 alle 24, in coincidenza con eventi particolari.
Solo in data 10 ottobre 2022 il rapporto è stato regolarizzato, in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con scadenza il 30 ottobre 2023, orario
part time di 24 ore settimanali;
mansioni di operaia, addetta alle pulizie,
inquadramento nel 7° livello del CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e
Turismo (doc. 3 ric.).
Con decorrenza dal 1° ottobre 2023, il contratto è stato trasformato in tempo indeterminato, immutate le residue condizioni (doc. 4 ric.) e le mansioni.
Da febbraio 2024, alla ricorrente è stato riconosciuto il 6° livello.
3 In data 3 luglio 2024, la ricorrente è stata licenziata per giustificato motivo oggettivo per la necessità di “…riorganizzare l'assetto aziendale ai fini di una gestione
più economica…” con conseguente ridistribuzione delle mansioni e riduzione del personale (doc. 6).
Il licenziamento è stato tempestivamente impugnato, avanzando la ricorrente - al contempo - ulteriori rivendicazioni.
Si è quindi resa necessaria l'instaurazione del presente giudizio.
Costituendosi, la società convenuta ha rappresentato che il rapporto di lavoro ha avuto inizio nel mese di giugno 2020, dopo la chiusura forzata del locale imposta dalla pandemia.
La ricorrente avrebbe svolto solo attività di pulizie in orario serale, prima della chiusura.
Sarebbe stata la stessa ricorrente a rifiutare l'immediata regolarizzazione del rapporto – sebbene propostole - al fine di evitare la perdita, da parte del marito, di misure di sostegno pubblico.
Nell'agosto del 2020, la ricorrente, in modo del tutto arbitrario e senza l'avallo della parte datrice, si era sostituita alla cuoca regolarmente assunta, sig.ra
, mobbizzandola al punto da determinarne le dimissioni. Persona_1
Ciò nonostante, si legge in memoria di costituzione che nel gennaio e nel febbraio
2021, la società avrebbe tentato nuovamente di regolarizzare il rapporto “quale
espressione della fiducia maturata” nei confronti della ricorrente;
ma anche in tal caso, la lavoratrice non accettava prestando “attività lavorativa anche presso altri tre
esercizi commerciali situati nell'hinterland milanese e brianzolo”.
Per tutta la durata del rapporto, non era stato previsto un orario di lavoro fisso,
bensì saltuario, salvi eventi speciali organizzati dalla società.
Nel periodo di lavoro non regolarizzato, la ricorrente trasmetteva mensilmente un riepilogo delle ore lavorato e sulla base di ciò veniva calcolato il suo compenso.
4 Seguivano il contratto a tempo determinato e poi quello indeterminato;
il passaggio al 6° livello nel febbraio 2024, con conseguente mutamento anche delle mansioni: da addetta alle pulizie a commis di cucina e di sala.
In ragione della perdita di bilancio registrata per l'anno 2023, la società procedeva ad una riorganizzazione dell'attività, finalizzata alla riduzione dei costi fissi e a una gestione più economica;
la ricorrente veniva licenziata per giustificato motivo oggettivo;
le sue mansioni erano redistribuite “in capo ai membri del nucleo familiare
della sig.ra , cioè tra questa e la madre del compagno, socia a sua Controparte_1
volta.
A seguito dell'impugnazione del licenziamento, la società procedeva al saldo delle spettanze retributive e delle competenze di fine rapporto. Negava, invece, le ulteriori spettanze rivendicate dalla lavoratrice posto che le ore lavorate mensilmente erano sempre state comunicate direttamente dalla ricorrente,
mediante riepiloghi dalla stessa predisposti.
Così delineata la fattispecie, si osserva quanto segue.
La sussistenza di un periodo di lavoro non regolarizzato – decorrente dal 1°
dicembre 2018 al 9 ottobre 2022 - è da ritenersi pacifica.
La circostanza non è sostanzialmente negata dalla società convenuta – che tuttavia ne attribuisce “la colpa” alla ricorrente, che avrebbe preferito così – e si desume anche dal tenore tanto della memoria di costituzione (ove, a pag. 6 si legge: “La
scrivente difesa, pur non contestando la natura subordinata del rapporto intercorso tra le
parti anche anteriormente alla sottoscrizione di un formale contratto..”) che dal tenore confessorio della denuncia/querela proposta dalla sig.ra legale CP_1
rappresentante di , avanti la locale Procura della Repubblica in data 13 CP_1
marzo 2025 (peraltro, solo dopo la notifica del ricorso, avvenuta il 31 dicembre
2024), per fatti risalenti addirittura al luglio 2024: “…Tra la e la sig.ra Controparte_1
intercorso dal 1/12/2018 al 30/07/2024 un rapporto di lavoro Parte_4
5 subordinato, in esecuzione del quale la medesima ha svolto il ruolo e le mansioni di operaia
addetta alle pulizie presso l'esercizio commerciale sito in Pessano con Bornago, via Roma
n. 47”.
Ciò assodato, ne consegue il diritto della ricorrente a percepire le relative differenze retributive, con interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo effettivo.
Quanto alle mansioni esplicate in quel periodo, sul punto sono state espletate prove orali, in uno con quelle inerenti all'orario di lavoro effettivo osservato dalla
Parte_ ricorrente e i presupposti del prove che hanno dato il seguente esito:
teste di parte ricorrente : “…libera professionista, consulente Testimone_1
immobiliare”.
Prima che il giudice abbia ammonito la teste, la teste inizia a parlare di sua iniziativa senza
che il giudice abbia formulato alcuna domanda, comportamento che viene stigmatizzato dal
giudice.
“Preciso che mia madre vive a EL Balsamo e che io faccio avanti e indietro tra casa
mia e EL per accudirla.
Preciso che mia madre vive a EL Balsamo e che io faccio avanti e indietro tra casa
mia e EL per accudirla. Da quando risiedo a Castel Boglione, pendolo su EL.
Può essere che io mi fermi a EL anche per 3 – 4 mesi e poi torno a casa mia;
dipende
da come siamo organizzato con le mie sorelle;
non sono in grado di riferire quanto tempo io
poi rimango a casa mia, dipende anche dalle eventuali emergenze. Mia madre è
autosufficiente, ha dei momenti in cui non sta bene e va accudita. Posso gestire il mio
lavoro anche da qua. Mia madre abita in via Paisiello, a EL.
Conosco la ricorrente, lavoravo a RD SA dai primi di ottobre del 2018 con mansioni
di cuoca;
ci ho lavorato fino al 7 febbraio del 2020. In quel periodo ero fissa a EL.
Sono stata licenziata anzi il mio contratto è cessato alla scadenza e non è stato rinnovato.
6 Il locale era a Pessano con Bornago, in via Roma. Lavoravo dal lunedì al venerdì e il sabato
a richiesta;
dalle 8 alle 15 con pausa, a seconda delle necessità.
Ero stata assunta da una signora di cui non ricordo il nome ma era la titolare.
Ho conosciuto la ricorrente perché all'occorrenza mi aiutava in cucina, visto che i primi
tempi io ero sola, lei faceva le pulizie e veniva chiamata all'occorrenza per il servizio bar.
La ricorrente ha iniziato a lavorare lì nel mio stesso mese ma dopo di me;
preciso che,
quando io sono arrivata c'era già una persona che si occupava di bar e cucina ma che poi si
è licenziata;
quindi, io ho iniziato come cuoca, c'era poi per il bar, anche lei Per_2
assunta più o meno nel mio stesso periodo e la ricorrente che faceva da jolly.
La ricorrente veniva tutte le sere per le pulizie, a volte arrivava alle 17 a volte alle 19; lo
dico perché a volte finivano il servizio molto tardi;
venivo chiamata per servizi extra, per
cene serali e in quelle occasioni, la ricorrente mi dava una mano come aiuto cuoca,
lavapiatti.
Non so dire con che frequenza io vedevo la ricorrente nell'orario che ho indicato ma spesso
venivano organizzate e io avevo bisogno del supporto.
C'erano poi giornate in cui sapevamo che ci sarebbe stato un flusso molto alto di pubblico,
ad esempio, per prenotazioni del ristorante e allora la ricorrente veniva chiamata per
aiutarmi in orario diurno, prevalentemente di mattina a volte dalle 8 a volte dalle 9 a volte
dalle 10 a seconda delle necessità.
Non so dire con che frequenza ci fossero queste iniziative extra. Non so dire quante ore la
ricorrente impiegasse per fare le pulizie.
Mi è capito di vedere la titolare dire alla ricorrente cosa fare, se lavorare al bar o in cucina,
dirle a che orario doveva presentarsi.
Per questioni di onestà e correttezza non posso dire con che frequenza la titolare fosse
personalmente presente in negozio”
7 ADR: preciso che nei primi due anni, le disposizioni lavorative venivano date dalla titolare
e dal suo socio;
in seguito, il socio è cambiato e ne è subentrato un altro che dava istruzioni
lavorative con la titolare.
Teste di parte resistente : “…di professione imprenditore nell'ambito Testimone_2
della ristorazione, degli alberghi. Sono un ex socio di RD SA, lo sono stato da fine
dicembre 2021 a fine dicembre 2023.
La sig.ra è la mia compagna. CP_1
Io ho seguito soprattutto l'amministrazione della RD SA, ho un passato professionale
del tutto diverso;
durante il Covid per necessità personali, ho dovuto cambiare ambito
lavorativo e mi sono dedicato all'ambito della ristorazione che aveva molto risentito della
pandemia.
Mi recavo quotidianamente presso il locale di Pessano, per il mio ruolo di socio e gestore
della parte amministrativa. Inoltre, c'era lì la mia compagna.
Conosco la ricorrente, è stata dipendente della società; quando io sono subentrato, lei
lavorava già lì.
Non ricordo in che giorni e in che orari la ricorrente lavorasse lì, potevano variare in base
alle esigenze dell'azienda.
La ricorrente faceva le pulizie e riassetto del locale, dopo i turni della giornata,
prevalentemente la sera.
Il locale chiudeva normalmente alle 19, anche ora.
Il sabato è aperto solo la mattina.
All'occorrenza la ricorrente dava anche un aiuto in cucina, lavando i piatti, non aveva le
competenze per fare l'aiuto cuoca.
La ricorrente poteva stare dietro il bancone ma solo per lavaggio stoviglie.
Nella seconda parte del 2022, abbiamo modificato il suo contratto, mediante consulente del
lavoro, e abbiamo iniziato a insegnarle come si serve al banco e ai tavoli.
Era la sig.ra a impartire istruzioni lavorative alla ricorrente. CP_1
8 Il rapporto è cessato perché la società era in grave deficit economico ed è stata necessaria
una riduzione del personale;
i compiti sin lì esplicati dalla ricorrente sono stati ripartiti tra
le due socie (io, nel frattempo ero uscito dalla società) e la cuoca.
Non sono a conoscenza del fatto che a giugno 2024 sia stata assunta una barista, da
quando sono uscito dalla società, vivo prevalentemente a DO TA.
ADR: non ricordo quale fosse la retribuzione oraria della ricorrente;
comunque, ai sensi di
legge, c'era il contratto registrato.
Teste di parte ricorrente : “…di professione barista, lavoro alla Testimone_3
Caffetteria Matteotti di Treviglio da circa 3 anni e mezzo. Ho lavorato per RD SA,
credo di avere iniziato intorno all'ottobre 2018.
Mi sembra di essere stata contrattualizzata in un secondo tempo, all'inizio ho fatto una
lunga prova, ma non so dire quando.
Ho lavorato lì sino al 2021.
Me ne sono andata io, anch'io ho fatto una vertenza sindacale perché non mi avevano
pagata. La vertenza si è conclusa con un accordo.
A questo punto, l'avv. Rotunno precisa che in realtà era stata radicata una controversia
giudiziale che però è stata conciliata prima dell'inizio del processo.
Facevo la barista, stavo al banco. Facevo prettamente il mattino, aprivo il locale alle 6 e
stavo lì sino alle 16; gli orari cambiavano molto a seconda dell'esigenza del locale;
a volte si
tornava alla sera perché era organizzato qualche evento oppure la domenica.
Il locale aveva iniziato a fare degli aperi-cena ma non ricordo con che frequenza e la
domenica si facevano dei brunch, me lo ricordo perché me le facevo tutti.
Si è trattato di almeno un anno, io ero quella che apriva e avviava l'attività. Credo che la
ricorrente sia arrivata al locale poco dopo di me. Lei lavorava su banco, in cucina e ai tavoli
Ricordo che faceva la caffetteria, serviva i tavoli;
lei ed io abbiamo fatto un'estate insieme e
lei faceva la cuoca, in cucina se la cavava bene, non ricordo l'anno, ricordo che la titolare
era in Sardegna.
9 La signora era la cuoca principale;
quando lei non c'era, subentrava Testimone_1 Pt_2
in cucina.
Io pulivo il pavimento del locale, il resto lo facevamo insieme, quando si finiva.
Ricordo di avere lavorato tanti piatti e di avere pulito tante volte la cucina, si faceva tutte
un po' di tutto, a giro.
Per un lungo periodo, la titolare non era presente ed eravamo noi che facevamo tutto.
Le istruzioni ce le dava lei al mattino per quanto riguardava i pranzi, ci mandava dei
messaggi; io nel mio lavoro sapevo già cosa dovessi fare.
Quando era presente era lei a dare istruzioni lavorative anche alla ricorrente. CP_1
In occasione delle iniziative particolari, la ricorrente era presente, anche la sera, piuttosto
che la domenica in qualche occasione ma ero più io quella della domenica.
Teste di parte resistente : “…di professione impiegata presso lo studio Parte_6
che si occupa di paghe e contributi. Controparte_2
Lo studio dove lavoro si è occupato e si occupa tuttora della contabilità di Parte_7
Abbiamo iniziato a seguire la società da gennaio 2022.
[...]
Non conosco personalmente la ricorrente, né ricordo di averle mai parlato ad esempio al
telefono; di solito interagisco solamente con i titolari.
Con riferimento alla ricorrente, io ho avuto informazioni solo dalla sig.ra e dal suo CP_1
compagno, poi anche socio, sig. Tes_2
Non vero che mi sia stato detto da o da che la ricorrente non volesse un CP_1 Tes_2
contratto regolare in quanto impegnata in altre attività lavorative.
È vero che la sig.ra inviava via mail allo studio il resoconto delle ore mensili CP_1
lavorate dalla ricorrente.
È successo che la sig.ra chiedesse delle delucidazioni sulle buste paga a seguito di CP_1
richieste di chiarimenti provenienti dalla lavoratrice.
Una volta fornito il chiarimento, la cosa si chiudeva lì.
10 Non so dire se il bilancio del 2023 della società fosse in perdita perché io trattavo solo il
discorso buste paga”.
Alla luce di quanto precede, in punto di mansioni svolte dalla ricorrente nel periodo “in nero”, deve essere confermato il 7° livello, in seguito attribuito con il primo contratto.
Il ricorso, peraltro, non rivendica livelli diversi.
Dall'istruttoria orale è emerso che la lavoratrice si occupava prevalentemente di pulizie, venendo, all'occorrenza, impiegata come “jolly” al bancone, per servire ai tavoli, in cucina.
Non è tuttavia possibile pervenire ad una quantificazione precisa di tali ulteriori mansioni – al fine di accertare se vi fosse un'attività prevalente rispetto a quella poi di assunzione - né collocarle temporalmente.
Analoghe lacune investono il profilo riguardante il rivendicato, maggior orario lavorativo.
Si afferma in ricorso che la sig.ra avrebbe sempre rispettato il seguente Parte_3
orario di lavoro: dal lunedì alla domenica dalle 06.00 di mattina alle 8.00 per l'apertura del locale, dalle 18.00 alle 20.00 per la chiusura del locale e due volte alla settimana anche due ore durante l'orario di pranzo, per complessive 32 ore di lavoro settimanale.
Ma tali circostanze non sono state provate in causa con la certezza necessaria all'adeguata evasione dell'onere probatorio in tal senso gravante sulla lavoratrice.
Le testimonianze hanno dato effettivamente atto di un impiego della lavoratrice molto variabile e forse più ampio di quello contrattualizzato ma senza che sia realmente possibile pervenire ad una ricostruzione compiuta di ciò, con conseguente rigetto della relativa domanda.
11 Oltre alle differenze retributive per il periodo in nero, può anche essere riconosciuto alla ricorrente il TFR in misura di euro 1.273,33, oltre a interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo
Venendo ora al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la ricorrente,
nell'impugnarlo, afferma l'insussistenza dei presupposti addotti dalla società
datrice, evidenziando anche che nel giugno del 2024 la società avrebbe assunto
“una barista”, incrementando il suo organico da 3 a 4 unità (doc. 1 ric.).
Si osserva peraltro che nel giugno 2024 la ricorrente era ancora dipendente della società – essendo stata licenziata il mese successivo – e ciò malgrado non è stata in grado di indicare il nominativo della persona assunta, il che non appare plausibile.
Peraltro, è la stessa società datrice a chiarire trattarsi della sig.ra , Parte_8
la quale aveva già sottoscritto, in data 20 aprile 2024, un contratto di lavoro intermittente (a chiamata), successivamente trasformato in contratto a tempo indeterminato a far data dal 7 gennaio 2025 (doc. 14 - contratto di lavoro a chiamata 200424; doc. 15 - trasformazione contr. a Parte_9
tempo ind. ). Parte_9
Ne consegue che l'assunzione della sig.ra non incide sulla legittimità del Parte_8
licenziamento della ricorrente, trattandosi di un rapporto di lavoro preesistente, il cui inquadramento definitivo è solo avvenuto dopo la cessazione del rapporto di lavoro della sig.ra peraltro per mansioni svolte dalla ricorrente in Parte_3
modo del tutto residuale rispetto a quelle principali (operaia aiuto cucina e bar,
laddove la ricorrente è stata assunta come operaia addetta alle pulizie).
Non solo.
Risulta prodotto in giudizio il bilancio della società datrice per l'anno 2023 (doc. 6)
da cui si evince la situazione economica negativa di . CP_1
12 La stessa istruttoria orale ha confermato la situazione di dissesto, chiarendo anche che le mansioni esplicate dalla ricorrente sino al momento del licenziamento sono poi state espletate dalle socie di e dalla cuoca: CP_1
teste : “Il rapporto è cessato perché la società era in grave deficit Testimone_2
economico ed è stata necessaria una riduzione del personale;
i compiti sin lì esplicati dalla
ricorrente sono stati ripartiti tra le due socie (io, nel frattempo ero uscito dalla società) e la
cuoca”.
L'impugnazione del licenziamento va dunque respinta in quanto infondata.
L'esito della lite, connotato da soccombenze reciproche, giustifica la compensazione delle spese di lite in misura della metà.
P.Q.M
.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta e dichiara che tra il 1° dicembre 2018 e il 9 ottobre 2022 è intercorso tra le parti un contratto di lavoro subordinato part time di 24 ore settimanali, con adibizione della ricorrente a mansioni di operaia, addetta alle pulizie,
inquadramento nel 7° livello del CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e
Commerciale e Turismo;
2) condanna la società resistente al pagamento delle conseguenti differenze retributive, oltre a interessi e rivalutazione da ogni scadenza al saldo effettivo;
3) condanna la società resistente al pagamento, in favore della ricorrente di euro
1.273,33 a titolo di TFR, oltre a interessi e rivalutazione dalla scadenza al saldo effettivo
4) rigetta ogni residua domanda ed eccezione;
5) condanna la società resistente al pagamento di metà delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, liquidate in tale frazione, in euro 2.500,00 per compensi oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
compensa per il residuo;
13 6) fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Milano, 17/07/2025
Il giudice
SC IO
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
La giudice, dott.ssa SC IO, quale giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia di primo grado n. 15010/2024 R.G. promossa da
Parte_1
con gli avv.ti Gianluca Manini e Giovanni Trapani, domicilio eletto in Milano, via
Oltrocchi n. 11,
RICORRENTE
c o n t r o
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Rotunno, domicilio eletto in Milano, via
PI RD n. 30,
RESISTENTE
OGGETTO: accertamento natura subordinata del rapporto di lavoro;
differenze retributive, impugnazione licenziamento per GMO.
All'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ritualmente notificato, ha convenuto Parte_2
in giudizio perché venissero Controparte_1
accolte le seguenti domande: “Accertare e dichiarare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra la
signora e la società con Parte_3 Controparte_1
decorrenza dal 1° dicembre 2018 sino al 9 ottobre 2022, data in cui la Società ha proceduto
alla regolare assunzione della ricorrente, ovvero quel diverso periodo che verrà accertato in
corso di causa e ritenuto di giustizia, per tutti i motivi dedotti ed indicati in atto;
2) E per l'effetto condannare la Società, in persona del proprio legale rappresentante pro
tempore, a pagare in favore della ricorrente la somma lorda pari ad € 4.134,78 (Euro
quattromila cento trentaquattro /78) calcolata come da conteggi in atto, o quell'altra
maggior o minor somma che sarà accertata in giudizio e ritenuta di giustizia, a titolo di
trattamento di fine rapporto maturato dal 1 dicembre 2018 sino al 9 ottobre 2022, con
riserva di agire per il versamento degli oneri contributivi e previdenziali eventualmente
non versati a favore della ricorrente;
3) Accertare e dichiarare la validità del credito da lavoro dipendente maturato dalla signora
nei confronti della società in Parte_3 Controparte_1
persona del proprio legale rappresentante pro tempore, in conseguenza dell'effettivo orario
di lavoro rispettato nel periodo dal 10 ottobre 2022 al 3 luglio 2024, per tutti i motivi
riportati e dedotti in atto;
4) E per l'effetto condannare la società in Controparte_1
persona del proprio legale rappresentante pro tempore, a pagare in favore della ricorrente la
somma lorda pari ad € 5.182,71 (Euro cinquemila centottantadue / 71), o quell'altra
maggior o minor somma che sarà accertata in giudizio e ritenuta di giustizia, a titolo di
retribuzione supplementare, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, come da
conteggi in atto;
5) Accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato alla ricorrente dalla
Società in data 3 luglio 2024 con effetto immediato, per tutti i motivi riportati e dedotti in
atto;
2 6) E per l'effetto condannare la società al Controparte_1
pagamento un'indennità di un importo pari ad € 7.335,54 (Euro settemila trecento
trentacinque / 54), ovvero quell'altra somma che verrà accertata in corso di causa e
ritenuta di giustizia, corrispondenti a nr. 6 mensilità dell'ultima retribuzione utile per il
calcolo del trattamento di fine rapporto - pari ad € 1.222,59 come calcolata in atto – per
tutti i motivi dedotti e riportati in atto”.
Si è costituita la società resistente contrastando in fatto e in diritto le pretese avversarie di cui ha chiesto il rigetto.
Fallita la conciliazione, all'esito di prove orali la causa è stata discussa e decisa.
Ciò posto, si rammenta che la ricorrente agisce, in primo luogo, per ottenere l'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con la società resistente anche per il periodo dal 1° dicembre 2018 al 9 ottobre 2022 (posto che successivamente, è stata assunta), presso l'esercizio pubblico sito in Pessano
con Bornago, via Roma n. 47, ove la medesima ricorrente avrebbe svolto mansioni varie di addetta alle pulizie, all'apertura e alla chiusura del locale, di aiuto cuoca e barista, nelle giornate da lunedì a venerdì, dalle 6 alle 8 per l'apertura e dalle 18
alle 20 per la chiusura;
con l'aggiunta di almeno due volte alla settimana per un paio d'ore a cavallo del pranzo e di almeno due volte al mese, dalle 18 alle 24, in coincidenza con eventi particolari.
Solo in data 10 ottobre 2022 il rapporto è stato regolarizzato, in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con scadenza il 30 ottobre 2023, orario
part time di 24 ore settimanali;
mansioni di operaia, addetta alle pulizie,
inquadramento nel 7° livello del CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e
Turismo (doc. 3 ric.).
Con decorrenza dal 1° ottobre 2023, il contratto è stato trasformato in tempo indeterminato, immutate le residue condizioni (doc. 4 ric.) e le mansioni.
Da febbraio 2024, alla ricorrente è stato riconosciuto il 6° livello.
3 In data 3 luglio 2024, la ricorrente è stata licenziata per giustificato motivo oggettivo per la necessità di “…riorganizzare l'assetto aziendale ai fini di una gestione
più economica…” con conseguente ridistribuzione delle mansioni e riduzione del personale (doc. 6).
Il licenziamento è stato tempestivamente impugnato, avanzando la ricorrente - al contempo - ulteriori rivendicazioni.
Si è quindi resa necessaria l'instaurazione del presente giudizio.
Costituendosi, la società convenuta ha rappresentato che il rapporto di lavoro ha avuto inizio nel mese di giugno 2020, dopo la chiusura forzata del locale imposta dalla pandemia.
La ricorrente avrebbe svolto solo attività di pulizie in orario serale, prima della chiusura.
Sarebbe stata la stessa ricorrente a rifiutare l'immediata regolarizzazione del rapporto – sebbene propostole - al fine di evitare la perdita, da parte del marito, di misure di sostegno pubblico.
Nell'agosto del 2020, la ricorrente, in modo del tutto arbitrario e senza l'avallo della parte datrice, si era sostituita alla cuoca regolarmente assunta, sig.ra
, mobbizzandola al punto da determinarne le dimissioni. Persona_1
Ciò nonostante, si legge in memoria di costituzione che nel gennaio e nel febbraio
2021, la società avrebbe tentato nuovamente di regolarizzare il rapporto “quale
espressione della fiducia maturata” nei confronti della ricorrente;
ma anche in tal caso, la lavoratrice non accettava prestando “attività lavorativa anche presso altri tre
esercizi commerciali situati nell'hinterland milanese e brianzolo”.
Per tutta la durata del rapporto, non era stato previsto un orario di lavoro fisso,
bensì saltuario, salvi eventi speciali organizzati dalla società.
Nel periodo di lavoro non regolarizzato, la ricorrente trasmetteva mensilmente un riepilogo delle ore lavorato e sulla base di ciò veniva calcolato il suo compenso.
4 Seguivano il contratto a tempo determinato e poi quello indeterminato;
il passaggio al 6° livello nel febbraio 2024, con conseguente mutamento anche delle mansioni: da addetta alle pulizie a commis di cucina e di sala.
In ragione della perdita di bilancio registrata per l'anno 2023, la società procedeva ad una riorganizzazione dell'attività, finalizzata alla riduzione dei costi fissi e a una gestione più economica;
la ricorrente veniva licenziata per giustificato motivo oggettivo;
le sue mansioni erano redistribuite “in capo ai membri del nucleo familiare
della sig.ra , cioè tra questa e la madre del compagno, socia a sua Controparte_1
volta.
A seguito dell'impugnazione del licenziamento, la società procedeva al saldo delle spettanze retributive e delle competenze di fine rapporto. Negava, invece, le ulteriori spettanze rivendicate dalla lavoratrice posto che le ore lavorate mensilmente erano sempre state comunicate direttamente dalla ricorrente,
mediante riepiloghi dalla stessa predisposti.
Così delineata la fattispecie, si osserva quanto segue.
La sussistenza di un periodo di lavoro non regolarizzato – decorrente dal 1°
dicembre 2018 al 9 ottobre 2022 - è da ritenersi pacifica.
La circostanza non è sostanzialmente negata dalla società convenuta – che tuttavia ne attribuisce “la colpa” alla ricorrente, che avrebbe preferito così – e si desume anche dal tenore tanto della memoria di costituzione (ove, a pag. 6 si legge: “La
scrivente difesa, pur non contestando la natura subordinata del rapporto intercorso tra le
parti anche anteriormente alla sottoscrizione di un formale contratto..”) che dal tenore confessorio della denuncia/querela proposta dalla sig.ra legale CP_1
rappresentante di , avanti la locale Procura della Repubblica in data 13 CP_1
marzo 2025 (peraltro, solo dopo la notifica del ricorso, avvenuta il 31 dicembre
2024), per fatti risalenti addirittura al luglio 2024: “…Tra la e la sig.ra Controparte_1
intercorso dal 1/12/2018 al 30/07/2024 un rapporto di lavoro Parte_4
5 subordinato, in esecuzione del quale la medesima ha svolto il ruolo e le mansioni di operaia
addetta alle pulizie presso l'esercizio commerciale sito in Pessano con Bornago, via Roma
n. 47”.
Ciò assodato, ne consegue il diritto della ricorrente a percepire le relative differenze retributive, con interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo effettivo.
Quanto alle mansioni esplicate in quel periodo, sul punto sono state espletate prove orali, in uno con quelle inerenti all'orario di lavoro effettivo osservato dalla
Parte_ ricorrente e i presupposti del prove che hanno dato il seguente esito:
teste di parte ricorrente : “…libera professionista, consulente Testimone_1
immobiliare”.
Prima che il giudice abbia ammonito la teste, la teste inizia a parlare di sua iniziativa senza
che il giudice abbia formulato alcuna domanda, comportamento che viene stigmatizzato dal
giudice.
“Preciso che mia madre vive a EL Balsamo e che io faccio avanti e indietro tra casa
mia e EL per accudirla.
Preciso che mia madre vive a EL Balsamo e che io faccio avanti e indietro tra casa
mia e EL per accudirla. Da quando risiedo a Castel Boglione, pendolo su EL.
Può essere che io mi fermi a EL anche per 3 – 4 mesi e poi torno a casa mia;
dipende
da come siamo organizzato con le mie sorelle;
non sono in grado di riferire quanto tempo io
poi rimango a casa mia, dipende anche dalle eventuali emergenze. Mia madre è
autosufficiente, ha dei momenti in cui non sta bene e va accudita. Posso gestire il mio
lavoro anche da qua. Mia madre abita in via Paisiello, a EL.
Conosco la ricorrente, lavoravo a RD SA dai primi di ottobre del 2018 con mansioni
di cuoca;
ci ho lavorato fino al 7 febbraio del 2020. In quel periodo ero fissa a EL.
Sono stata licenziata anzi il mio contratto è cessato alla scadenza e non è stato rinnovato.
6 Il locale era a Pessano con Bornago, in via Roma. Lavoravo dal lunedì al venerdì e il sabato
a richiesta;
dalle 8 alle 15 con pausa, a seconda delle necessità.
Ero stata assunta da una signora di cui non ricordo il nome ma era la titolare.
Ho conosciuto la ricorrente perché all'occorrenza mi aiutava in cucina, visto che i primi
tempi io ero sola, lei faceva le pulizie e veniva chiamata all'occorrenza per il servizio bar.
La ricorrente ha iniziato a lavorare lì nel mio stesso mese ma dopo di me;
preciso che,
quando io sono arrivata c'era già una persona che si occupava di bar e cucina ma che poi si
è licenziata;
quindi, io ho iniziato come cuoca, c'era poi per il bar, anche lei Per_2
assunta più o meno nel mio stesso periodo e la ricorrente che faceva da jolly.
La ricorrente veniva tutte le sere per le pulizie, a volte arrivava alle 17 a volte alle 19; lo
dico perché a volte finivano il servizio molto tardi;
venivo chiamata per servizi extra, per
cene serali e in quelle occasioni, la ricorrente mi dava una mano come aiuto cuoca,
lavapiatti.
Non so dire con che frequenza io vedevo la ricorrente nell'orario che ho indicato ma spesso
venivano organizzate e io avevo bisogno del supporto.
C'erano poi giornate in cui sapevamo che ci sarebbe stato un flusso molto alto di pubblico,
ad esempio, per prenotazioni del ristorante e allora la ricorrente veniva chiamata per
aiutarmi in orario diurno, prevalentemente di mattina a volte dalle 8 a volte dalle 9 a volte
dalle 10 a seconda delle necessità.
Non so dire con che frequenza ci fossero queste iniziative extra. Non so dire quante ore la
ricorrente impiegasse per fare le pulizie.
Mi è capito di vedere la titolare dire alla ricorrente cosa fare, se lavorare al bar o in cucina,
dirle a che orario doveva presentarsi.
Per questioni di onestà e correttezza non posso dire con che frequenza la titolare fosse
personalmente presente in negozio”
7 ADR: preciso che nei primi due anni, le disposizioni lavorative venivano date dalla titolare
e dal suo socio;
in seguito, il socio è cambiato e ne è subentrato un altro che dava istruzioni
lavorative con la titolare.
Teste di parte resistente : “…di professione imprenditore nell'ambito Testimone_2
della ristorazione, degli alberghi. Sono un ex socio di RD SA, lo sono stato da fine
dicembre 2021 a fine dicembre 2023.
La sig.ra è la mia compagna. CP_1
Io ho seguito soprattutto l'amministrazione della RD SA, ho un passato professionale
del tutto diverso;
durante il Covid per necessità personali, ho dovuto cambiare ambito
lavorativo e mi sono dedicato all'ambito della ristorazione che aveva molto risentito della
pandemia.
Mi recavo quotidianamente presso il locale di Pessano, per il mio ruolo di socio e gestore
della parte amministrativa. Inoltre, c'era lì la mia compagna.
Conosco la ricorrente, è stata dipendente della società; quando io sono subentrato, lei
lavorava già lì.
Non ricordo in che giorni e in che orari la ricorrente lavorasse lì, potevano variare in base
alle esigenze dell'azienda.
La ricorrente faceva le pulizie e riassetto del locale, dopo i turni della giornata,
prevalentemente la sera.
Il locale chiudeva normalmente alle 19, anche ora.
Il sabato è aperto solo la mattina.
All'occorrenza la ricorrente dava anche un aiuto in cucina, lavando i piatti, non aveva le
competenze per fare l'aiuto cuoca.
La ricorrente poteva stare dietro il bancone ma solo per lavaggio stoviglie.
Nella seconda parte del 2022, abbiamo modificato il suo contratto, mediante consulente del
lavoro, e abbiamo iniziato a insegnarle come si serve al banco e ai tavoli.
Era la sig.ra a impartire istruzioni lavorative alla ricorrente. CP_1
8 Il rapporto è cessato perché la società era in grave deficit economico ed è stata necessaria
una riduzione del personale;
i compiti sin lì esplicati dalla ricorrente sono stati ripartiti tra
le due socie (io, nel frattempo ero uscito dalla società) e la cuoca.
Non sono a conoscenza del fatto che a giugno 2024 sia stata assunta una barista, da
quando sono uscito dalla società, vivo prevalentemente a DO TA.
ADR: non ricordo quale fosse la retribuzione oraria della ricorrente;
comunque, ai sensi di
legge, c'era il contratto registrato.
Teste di parte ricorrente : “…di professione barista, lavoro alla Testimone_3
Caffetteria Matteotti di Treviglio da circa 3 anni e mezzo. Ho lavorato per RD SA,
credo di avere iniziato intorno all'ottobre 2018.
Mi sembra di essere stata contrattualizzata in un secondo tempo, all'inizio ho fatto una
lunga prova, ma non so dire quando.
Ho lavorato lì sino al 2021.
Me ne sono andata io, anch'io ho fatto una vertenza sindacale perché non mi avevano
pagata. La vertenza si è conclusa con un accordo.
A questo punto, l'avv. Rotunno precisa che in realtà era stata radicata una controversia
giudiziale che però è stata conciliata prima dell'inizio del processo.
Facevo la barista, stavo al banco. Facevo prettamente il mattino, aprivo il locale alle 6 e
stavo lì sino alle 16; gli orari cambiavano molto a seconda dell'esigenza del locale;
a volte si
tornava alla sera perché era organizzato qualche evento oppure la domenica.
Il locale aveva iniziato a fare degli aperi-cena ma non ricordo con che frequenza e la
domenica si facevano dei brunch, me lo ricordo perché me le facevo tutti.
Si è trattato di almeno un anno, io ero quella che apriva e avviava l'attività. Credo che la
ricorrente sia arrivata al locale poco dopo di me. Lei lavorava su banco, in cucina e ai tavoli
Ricordo che faceva la caffetteria, serviva i tavoli;
lei ed io abbiamo fatto un'estate insieme e
lei faceva la cuoca, in cucina se la cavava bene, non ricordo l'anno, ricordo che la titolare
era in Sardegna.
9 La signora era la cuoca principale;
quando lei non c'era, subentrava Testimone_1 Pt_2
in cucina.
Io pulivo il pavimento del locale, il resto lo facevamo insieme, quando si finiva.
Ricordo di avere lavorato tanti piatti e di avere pulito tante volte la cucina, si faceva tutte
un po' di tutto, a giro.
Per un lungo periodo, la titolare non era presente ed eravamo noi che facevamo tutto.
Le istruzioni ce le dava lei al mattino per quanto riguardava i pranzi, ci mandava dei
messaggi; io nel mio lavoro sapevo già cosa dovessi fare.
Quando era presente era lei a dare istruzioni lavorative anche alla ricorrente. CP_1
In occasione delle iniziative particolari, la ricorrente era presente, anche la sera, piuttosto
che la domenica in qualche occasione ma ero più io quella della domenica.
Teste di parte resistente : “…di professione impiegata presso lo studio Parte_6
che si occupa di paghe e contributi. Controparte_2
Lo studio dove lavoro si è occupato e si occupa tuttora della contabilità di Parte_7
Abbiamo iniziato a seguire la società da gennaio 2022.
[...]
Non conosco personalmente la ricorrente, né ricordo di averle mai parlato ad esempio al
telefono; di solito interagisco solamente con i titolari.
Con riferimento alla ricorrente, io ho avuto informazioni solo dalla sig.ra e dal suo CP_1
compagno, poi anche socio, sig. Tes_2
Non vero che mi sia stato detto da o da che la ricorrente non volesse un CP_1 Tes_2
contratto regolare in quanto impegnata in altre attività lavorative.
È vero che la sig.ra inviava via mail allo studio il resoconto delle ore mensili CP_1
lavorate dalla ricorrente.
È successo che la sig.ra chiedesse delle delucidazioni sulle buste paga a seguito di CP_1
richieste di chiarimenti provenienti dalla lavoratrice.
Una volta fornito il chiarimento, la cosa si chiudeva lì.
10 Non so dire se il bilancio del 2023 della società fosse in perdita perché io trattavo solo il
discorso buste paga”.
Alla luce di quanto precede, in punto di mansioni svolte dalla ricorrente nel periodo “in nero”, deve essere confermato il 7° livello, in seguito attribuito con il primo contratto.
Il ricorso, peraltro, non rivendica livelli diversi.
Dall'istruttoria orale è emerso che la lavoratrice si occupava prevalentemente di pulizie, venendo, all'occorrenza, impiegata come “jolly” al bancone, per servire ai tavoli, in cucina.
Non è tuttavia possibile pervenire ad una quantificazione precisa di tali ulteriori mansioni – al fine di accertare se vi fosse un'attività prevalente rispetto a quella poi di assunzione - né collocarle temporalmente.
Analoghe lacune investono il profilo riguardante il rivendicato, maggior orario lavorativo.
Si afferma in ricorso che la sig.ra avrebbe sempre rispettato il seguente Parte_3
orario di lavoro: dal lunedì alla domenica dalle 06.00 di mattina alle 8.00 per l'apertura del locale, dalle 18.00 alle 20.00 per la chiusura del locale e due volte alla settimana anche due ore durante l'orario di pranzo, per complessive 32 ore di lavoro settimanale.
Ma tali circostanze non sono state provate in causa con la certezza necessaria all'adeguata evasione dell'onere probatorio in tal senso gravante sulla lavoratrice.
Le testimonianze hanno dato effettivamente atto di un impiego della lavoratrice molto variabile e forse più ampio di quello contrattualizzato ma senza che sia realmente possibile pervenire ad una ricostruzione compiuta di ciò, con conseguente rigetto della relativa domanda.
11 Oltre alle differenze retributive per il periodo in nero, può anche essere riconosciuto alla ricorrente il TFR in misura di euro 1.273,33, oltre a interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo
Venendo ora al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la ricorrente,
nell'impugnarlo, afferma l'insussistenza dei presupposti addotti dalla società
datrice, evidenziando anche che nel giugno del 2024 la società avrebbe assunto
“una barista”, incrementando il suo organico da 3 a 4 unità (doc. 1 ric.).
Si osserva peraltro che nel giugno 2024 la ricorrente era ancora dipendente della società – essendo stata licenziata il mese successivo – e ciò malgrado non è stata in grado di indicare il nominativo della persona assunta, il che non appare plausibile.
Peraltro, è la stessa società datrice a chiarire trattarsi della sig.ra , Parte_8
la quale aveva già sottoscritto, in data 20 aprile 2024, un contratto di lavoro intermittente (a chiamata), successivamente trasformato in contratto a tempo indeterminato a far data dal 7 gennaio 2025 (doc. 14 - contratto di lavoro a chiamata 200424; doc. 15 - trasformazione contr. a Parte_9
tempo ind. ). Parte_9
Ne consegue che l'assunzione della sig.ra non incide sulla legittimità del Parte_8
licenziamento della ricorrente, trattandosi di un rapporto di lavoro preesistente, il cui inquadramento definitivo è solo avvenuto dopo la cessazione del rapporto di lavoro della sig.ra peraltro per mansioni svolte dalla ricorrente in Parte_3
modo del tutto residuale rispetto a quelle principali (operaia aiuto cucina e bar,
laddove la ricorrente è stata assunta come operaia addetta alle pulizie).
Non solo.
Risulta prodotto in giudizio il bilancio della società datrice per l'anno 2023 (doc. 6)
da cui si evince la situazione economica negativa di . CP_1
12 La stessa istruttoria orale ha confermato la situazione di dissesto, chiarendo anche che le mansioni esplicate dalla ricorrente sino al momento del licenziamento sono poi state espletate dalle socie di e dalla cuoca: CP_1
teste : “Il rapporto è cessato perché la società era in grave deficit Testimone_2
economico ed è stata necessaria una riduzione del personale;
i compiti sin lì esplicati dalla
ricorrente sono stati ripartiti tra le due socie (io, nel frattempo ero uscito dalla società) e la
cuoca”.
L'impugnazione del licenziamento va dunque respinta in quanto infondata.
L'esito della lite, connotato da soccombenze reciproche, giustifica la compensazione delle spese di lite in misura della metà.
P.Q.M
.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta e dichiara che tra il 1° dicembre 2018 e il 9 ottobre 2022 è intercorso tra le parti un contratto di lavoro subordinato part time di 24 ore settimanali, con adibizione della ricorrente a mansioni di operaia, addetta alle pulizie,
inquadramento nel 7° livello del CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e
Commerciale e Turismo;
2) condanna la società resistente al pagamento delle conseguenti differenze retributive, oltre a interessi e rivalutazione da ogni scadenza al saldo effettivo;
3) condanna la società resistente al pagamento, in favore della ricorrente di euro
1.273,33 a titolo di TFR, oltre a interessi e rivalutazione dalla scadenza al saldo effettivo
4) rigetta ogni residua domanda ed eccezione;
5) condanna la società resistente al pagamento di metà delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, liquidate in tale frazione, in euro 2.500,00 per compensi oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
compensa per il residuo;
13 6) fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Milano, 17/07/2025
Il giudice
SC IO
14