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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 17/09/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. 187/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE VOLONTARIA GIURIDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Riggio Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. Pietro Enea Giudice relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 187/2025 R.G. Affari di Volontaria Giurisdizione vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio dell'avv. SALERNO VINCENZO, rappresentante e difensore
E
(C.F.: ), nata a [...] il [...], elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliato presso lo studio dell'avv. MARU' MASSIMILIANO, rappresentante e difensore
Ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni delle parti: le parti chiedono la conferma delle condizioni stabilite nel ricorso congiunto;
il Pubblico Ministero nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto i coniugi e , premettevano di Parte_1 CP_1 avere contratto matrimonio concordatario l'8.8.2013 – trascritto nei registri degli Atti di matrimonio del comune di Gela, anno 2013 Parte II Serie A, n. 122 – unione dalla quale è nato un figlio, Pt_1
1 , il 22.5.2014, e che con Decreto del 1.6.2021 il Tribunale di Gela aveva omologato la loro Per_1 separazione personale.
Essendo trascorsi i termini di legge richiesti per addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio e non essendosi medio tempore riconciliati chiedevano, quindi, la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni stabilite nel ricorso congiunto.
All'udienza del 14.5.2025, le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e prestavano il consenso alla separazione e alle condizioni concordate e la causa veniva, quindi, rimessa al collegio per la decisione
***
Tutto ciò premesso in fatto, deve, in primo luogo, trovare accoglimento la richiesta di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti in quanto sono trascorsi i termini richiesti dall'art. 3 L. 898/1970, ossia sei mesi dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale, udienza celebrata in data 3.5.2021, senza che si sia ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Inoltre, la domanda proposta dalle parti deve essere accolta in quanto il contenuto negoziale dell'accordo, riguardo l'affidamento e il mantenimento del figlio minorenne della coppia non è in contrasto con l'interesse di questo e non contiene atti dispositivi di diritti indisponibili né viola norme inderogabili.
Verificata la sussistenza di tutti i presupposti di legge – e non avendo neppure il Pubblico Ministero proposto opposizione– il Collegio ritiene di poter prendere atto senza alcuna osservazione delle condizioni del divorzio proposte dalle parti nel ricorso introduttivo.
Stante la mancanza di una parte soccombente nulla deve essere disposto sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra , Parte_1 nato a [...] il [...] e , nata a [...] il [...], trascritto nei registri dello CP_1
Stato Civile del Comune di Gela al n. 122 Parte II Serie A dell'anno 2013;
- PRENDE ATTO delle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
, nato a [...] il [...] e , nata a [...] il [...], Parte_1 CP_1 indicate nel ricorso congiunto.
- DISPONE che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria all'ufficiale dello stato civile del Comune di Gela per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000 n. 396, ai sensi dell'art. 152 septies disp.att. c.p.c.;
2 - NULLA sulle spese.
Così deciso a Gela, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del Tribunale, il 12.9.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Roberto Riggio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE VOLONTARIA GIURIDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Riggio Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. Pietro Enea Giudice relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 187/2025 R.G. Affari di Volontaria Giurisdizione vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio dell'avv. SALERNO VINCENZO, rappresentante e difensore
E
(C.F.: ), nata a [...] il [...], elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliato presso lo studio dell'avv. MARU' MASSIMILIANO, rappresentante e difensore
Ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni delle parti: le parti chiedono la conferma delle condizioni stabilite nel ricorso congiunto;
il Pubblico Ministero nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto i coniugi e , premettevano di Parte_1 CP_1 avere contratto matrimonio concordatario l'8.8.2013 – trascritto nei registri degli Atti di matrimonio del comune di Gela, anno 2013 Parte II Serie A, n. 122 – unione dalla quale è nato un figlio, Pt_1
1 , il 22.5.2014, e che con Decreto del 1.6.2021 il Tribunale di Gela aveva omologato la loro Per_1 separazione personale.
Essendo trascorsi i termini di legge richiesti per addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio e non essendosi medio tempore riconciliati chiedevano, quindi, la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni stabilite nel ricorso congiunto.
All'udienza del 14.5.2025, le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e prestavano il consenso alla separazione e alle condizioni concordate e la causa veniva, quindi, rimessa al collegio per la decisione
***
Tutto ciò premesso in fatto, deve, in primo luogo, trovare accoglimento la richiesta di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti in quanto sono trascorsi i termini richiesti dall'art. 3 L. 898/1970, ossia sei mesi dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale, udienza celebrata in data 3.5.2021, senza che si sia ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Inoltre, la domanda proposta dalle parti deve essere accolta in quanto il contenuto negoziale dell'accordo, riguardo l'affidamento e il mantenimento del figlio minorenne della coppia non è in contrasto con l'interesse di questo e non contiene atti dispositivi di diritti indisponibili né viola norme inderogabili.
Verificata la sussistenza di tutti i presupposti di legge – e non avendo neppure il Pubblico Ministero proposto opposizione– il Collegio ritiene di poter prendere atto senza alcuna osservazione delle condizioni del divorzio proposte dalle parti nel ricorso introduttivo.
Stante la mancanza di una parte soccombente nulla deve essere disposto sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra , Parte_1 nato a [...] il [...] e , nata a [...] il [...], trascritto nei registri dello CP_1
Stato Civile del Comune di Gela al n. 122 Parte II Serie A dell'anno 2013;
- PRENDE ATTO delle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
, nato a [...] il [...] e , nata a [...] il [...], Parte_1 CP_1 indicate nel ricorso congiunto.
- DISPONE che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria all'ufficiale dello stato civile del Comune di Gela per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000 n. 396, ai sensi dell'art. 152 septies disp.att. c.p.c.;
2 - NULLA sulle spese.
Così deciso a Gela, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del Tribunale, il 12.9.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Roberto Riggio
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