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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 14/01/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7629/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marina Mangosi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7629/2020 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) ATTORI C.F._2
con l'avv. Elisa Zanette contro
(C.F. ) CONVENUTA Controparte_1 P.IVA_1
con gli avv. Andrea Mina e Ivan Scalvini
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Voglia il Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione, allegazione e deduzione disattesa e reietta: in via preliminare: per tutte le ragioni esposte nei precedenti scritti difensivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 bis c.p.c., disporre, con ordinanza costituente titolo esecutivo, il pagamento da parte della convenuta, in favore degli Controparte_1
attori, e , della somma non contestata pari ad € Parte_1 Parte_3
52.138,00 oltre iva;
nel merito: per tutte le ragioni esposte in narrativa, a) accertare e
pagina 1 di 7 dichiarare l'indebito pagamento di € 57.438,00 oltre iva, eseguito dai sig.ri
[...]
alla e conseguentemente condannare la alla Parte_4 Controparte_1 Controparte_1
restituzione in favore dei sig.ri di detta somma, o di quella diversa, Parte_4
maggiore o minore, che risulterà in corso di causa, maggiorata degli interessi di legge dal giorno del pagamento o dal giorno della domanda di restituzione, fino al saldo effettivo;
b) accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della e la sussistenza dei Controparte_1 vizi e difetti nell'immobile di proprietà dei sig.ri , realizzato dalla Parte_4
in via Costa Alta n. 102 a Conegliano (TV), e conseguentemente condannare Controparte_1
la al risarcimento in favore dei sig.ri di tutti i danni Controparte_1 Parte_4
patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi, nella misura che risulterà in corso di causa
e/o che verrà ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dal dì del dovuto fino al saldo;
in ogni caso: con vittoria di spese, competenze, onorari di causa e rifusione delle spese;
in via istruttoria: si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie
e prove testimoniali, come dedotte e capitolate nelle proprie memorie ex art. 186 co. 6 c.p.c. n.
2) e 3) e ci si oppone all'ammissione di tutte quelle richieste da parte convenuta per le ragioni dedotte nella memoria attorea ex art. 183 co. 6 n. 3).
Per parte convenuta:
Ogni contraria istanza ed eccezione reietta, Voglia il Tribunale adito così giudicare: In via principale: rigettare le domande tutte formulate da parte attrice poiché inammissibili nonché infondate in fatto e in diritto;
In via riconvenzionale: per i motivi esposti nella narrativa in fatto e nel paragrafo b) in diritto, condannare i signori e Parte_1 [...]
al pagamento, in favore della società convenuta, della somma di €. 20.112,00 Parte_2
oltre IVA o di quella diversa somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa o che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali.
In via istruttoria: previa revoca di contraria ordinanza, si insiste per l'ammissione di tutti i mezzi di prova orale, per interrogatorio formale degli attori e per testi, dedotti nella seconda memoria autorizzata ex art. 183, VI comma, c.p.c., con i testi ivi indicati, opponendosi, in ogni
pagina 2 di 7 caso all'ammissione delle prove richieste dalle controparti, per i motivi già dedotti nella terza memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. depositata, insistendo, in ogni caso in tutte le richieste formulate nelle memorie autorizzate sopra richiamate. La convenuta dichiara di non accettare il contraddittorio in ordine alle eventuali nuove domande e/o eccezioni di controparte, tardive ed inammissibili.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Gli attori premesso:
- che essi avevano stipulato con contratto di appalto avente ad oggetto Controparte_1
l'esecuzione di lavori di costruzione relativi alle opere necessarie per la realizzazione di un edificio residenziale insistente su parte del terreno sito in Comune di Conegliano
(TV) via Costa Alta n. 102 al prezzo di € 790.390.00;
- che in corso d'opera erano intercorse numerose variazioni rispetto al progetto iniziale, sempre preventivamente discusse e concordate con l'appaltatrice, finalizzate, da un lato, alla esecuzione di ulteriori lavorazioni e forniture e, dall'altro, alla eliminazione di altre forniture e lavorazioni precedentemente concordate;
- che il vialetto d'ingresso non era stato realizzato per causa imputabile alla appaltatrice;
- che, pertanto, dal corrispettivo pattuito andava detratto l'importo di € 180.540,00 relativi alle lavorazioni non eseguite (come da punti da i) a s) della citazione e alla mancata esecuzione del vialetto di ingresso) ed aggiunto l'importo di € 65.050,00 per le opere
“aggiuntive/migliorative” (come da punti da a) a h) della citazione), così risultando il corrispettivo dovuto pari ad € 674.900,00;
- che essi attori avevano versato alla appaltatrice la maggior somma di € 732.338,00;
- che, nonostante le plurime richieste, la convenuta non aveva restituito la somma versata in eccesso da essi attori, pari a complessivi € 57.438,00;
- che, inoltre, i lavori svolti erano risultati affetti da vizi (infiltrazioni nel salotto), che non pagina 3 di 7 era stata consegnata la batteria accumulo Tesla, che alcune opere essenziali non erano state eseguite o erano state eseguite con ritardo;
tutto ciò premesso, convenivano in giudizio chiedendo la condanna di Controparte_1
quest'ultima alla restituzione della somma di € 57.438,00 e, accertato l'inadempimento della appaltatrice e la sussistenza di vizi lamentati, al risarcimento di tutti i danni subiti.
Si costituiva confermando la stipula del contratto di appalto e Controparte_1
deducendo, in fatto:
- che l'edificio era stato completata il 15.1.2020 tanto che gli attori si erano trasferiti nell'immobile;
- che, in corso d'opera, gli attori avevano richiesto lo scorporo di alcune opere (porta cantina vini, arredo abitazione comprensivo di cucina, controsoffitto garage, arredo bagno, fornitura e posa cancello carraio, fornitura e posa pavimentazione e massetto per il viale di ingresso), per un totale di € 55.310,00;
- che essa aveva, però, già versato alle aziende fornitrici la metà del prezzo dell'arredo dell'abitazione e l'intero prezzo dell'arredo bagno, per complessivi € 26.250,00;
- che gli attori, nell'imminenza dell'ultimazione del cantiere, avevano comunicato di rinunciare al rivestimento in pietra, alla costruzione della piscina ed alla recinzione con rete verde, il tutto rispettivamente per le somme di € 11.962,00, € 53.751,00, €
18.774,00;
- che essa aveva, però, già anticipato il prezzo per detti lavori ad imprese terze per complessivi € 46.000,00;
- che la somma relativa ai lavori non eseguiti era pari ad € 139.797,00;
- che gli attori avevano versato complessivamente la somma di € 727.978,00 iva esclusa;
- che i lavori erano stati eseguiti a regola d'arte;
- che la batteria era stata consegnata;
tutto ciò premesso, eccepiva, in relazione alla garanzia per vizi, l'intervenuta decadenza;
pagina 4 di 7 chiedeva il rigetto delle domande avversarie e, in via riconvenzionale, la condanna degli attori al pagamento di quanto ancora dovuto pari a complessivi € 20.112,00 oltre IVA.
Senza l'espletamento di attività istruttoria, la causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 3.10.24 con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
In primo luogo gli attori chiedono la condanna della convenuta alla restituzione della somma di € 57.438,00 deducendo: 1) che i lavori non eseguiti (arredo abitazione, controsoffitto garage, arredo bagno, cancello carraio, pavimentazione e massetto, rivestimento in pietra, rete verde di recinzione, ringhiera sui muretti in calcestruzzo, esecuzione piscina) e la mancata esecuzione del vialetto d'ingresso ammontavano a complessivi € 180.540,00; 2) che i lavori eseguiti e non ricompresi nel progetto originario
(ampliamento piano interrato, modifiche pacchetto domotica, forniture extra ai serramenti, scelta di una scala diversa, scelta diverso parapetto, modifica al parapetto del ballatoio, extra pavimento, extra carta da parati) ammontavano a complessivi € 65.050,00; 3) che, pertanto, tenuto conto delle opere eseguite e di quelle non realizzate, l'importo originariamente previsto in contratto andava rideterminato in € 674.900,00; 4) di aver corrisposto alla appaltatrice la maggior somma di € 732.338,00.
Ora, la convenuta ha espressamente riconosciuto di non aver effettuato, per espressa indicazione degli attori, le seguenti opere: arredo abitazione, controsoffitto garage, arredo bagno, cancello carraio, pavimentazione e massetto, rivestimento in pietra, rete verde di recinzione, ringhiera sui muretti in calcestruzzo, esecuzione piscina, e non ha espressamente contestato la mancata esecuzione del vialetto di ingresso;
ha dedotto, per contro, di aver già versato – all'epoca – alle imprese fornitrici le somme di € 26.250,00 ed € 46.000,00 senza però fornire alcuna prova documentale a supporto (evidentemente insufficiente è infatti la fattura 33/20 sub. doc. 2); quanto alle prove orali, si richiama in questa sede l'ordinanza in data 17.11.21 che ne ha dichiarato l'inammissibilità).
L'appaltatrice, inoltre, non ha contestato neppure la quantificazione – per complessivi €
66.050,00 - operata dagli attori in relazione ai lavori eseguiti in aggiunta a quelli originariamente previsti in contratto. pagina 5 di 7 Pertanto, considerato il valore dei lavori effettivamente eseguiti pari ad € 674.900,00 (€
790.390,00-€ 180.540,00+€ 65.050,00) e considerata la somma complessivamente versata dagli attori pari ad € 732.338,00 secondo quanto dagli stessi allegato (per la verità le fatture ed i bonifici prodotti sub doc. 7 ammontano complessivamente ad un importo superiore) da cui però va detratto l'importo di € 4.400,00 di cui alla fattura 20/18 (sempre doc. 7) relativa alla diversa fase della progettazione, va riconosciuto all'attrice l'importo di € 53.038,00 (€
732.338,00-€4400,00 - € 674.900,00), mentre va rigettata la domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta.
Va, altresì, rigettata la domanda di risarcimento del danno formulata dagli attori;
l'allegazione in merito alla ritardata/mancata esecuzione di alcune opere è infatti del tutto generica;
quanto alla batteria accumulo Tesla, gli attori in corso di causa hanno dedotto che essa è stata consegnata ed installata dalla appaltatrice seppur con un non meglio – e non provato – ritardo rispetto ai tempi concordati. Quanto ai danni derivanti dalle infiltrazioni, a fronte della contestazione di parte convenuta – che ha allegato di essere intervenuta, pur non essendovi reale necessità, per mera disponibilità verso i clienti – gli attori non hanno dimostrato adeguatamente l'esistenza di tali problematiche e la riconducibilità delle stesse all'operato della appaltatrice.
In conclusione, va condannata al pagamento in favore degli attori Controparte_1 della somma di € 53.038,00 oltre agli interessi legali dal 12.5.20 (doc. 8 attori) al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto della nota spese depositata (inferiore, per le fasi di studio, introduttiva e decisoria ai parametri medi dello scaglione di riferimento) ed applicato il valore minimo per la fase istruttoria in assenza di attività istruttoria, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) condanna al pagamento in favore degli attori della somma di € Controparte_1
pagina 6 di 7 53.038,00 oltre interessi legali dal 12.5.20 sino al saldo;
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore degli attori Controparte_1
liquidate in € 545,00 per spese ed € 10.865,00 per compenso, oltre spese gen., IVA e
CPA come per legge.
Brescia, 12/01/2025
Il giudice
Marina Mangosi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marina Mangosi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7629/2020 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) ATTORI C.F._2
con l'avv. Elisa Zanette contro
(C.F. ) CONVENUTA Controparte_1 P.IVA_1
con gli avv. Andrea Mina e Ivan Scalvini
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Voglia il Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione, allegazione e deduzione disattesa e reietta: in via preliminare: per tutte le ragioni esposte nei precedenti scritti difensivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 bis c.p.c., disporre, con ordinanza costituente titolo esecutivo, il pagamento da parte della convenuta, in favore degli Controparte_1
attori, e , della somma non contestata pari ad € Parte_1 Parte_3
52.138,00 oltre iva;
nel merito: per tutte le ragioni esposte in narrativa, a) accertare e
pagina 1 di 7 dichiarare l'indebito pagamento di € 57.438,00 oltre iva, eseguito dai sig.ri
[...]
alla e conseguentemente condannare la alla Parte_4 Controparte_1 Controparte_1
restituzione in favore dei sig.ri di detta somma, o di quella diversa, Parte_4
maggiore o minore, che risulterà in corso di causa, maggiorata degli interessi di legge dal giorno del pagamento o dal giorno della domanda di restituzione, fino al saldo effettivo;
b) accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della e la sussistenza dei Controparte_1 vizi e difetti nell'immobile di proprietà dei sig.ri , realizzato dalla Parte_4
in via Costa Alta n. 102 a Conegliano (TV), e conseguentemente condannare Controparte_1
la al risarcimento in favore dei sig.ri di tutti i danni Controparte_1 Parte_4
patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi, nella misura che risulterà in corso di causa
e/o che verrà ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dal dì del dovuto fino al saldo;
in ogni caso: con vittoria di spese, competenze, onorari di causa e rifusione delle spese;
in via istruttoria: si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie
e prove testimoniali, come dedotte e capitolate nelle proprie memorie ex art. 186 co. 6 c.p.c. n.
2) e 3) e ci si oppone all'ammissione di tutte quelle richieste da parte convenuta per le ragioni dedotte nella memoria attorea ex art. 183 co. 6 n. 3).
Per parte convenuta:
Ogni contraria istanza ed eccezione reietta, Voglia il Tribunale adito così giudicare: In via principale: rigettare le domande tutte formulate da parte attrice poiché inammissibili nonché infondate in fatto e in diritto;
In via riconvenzionale: per i motivi esposti nella narrativa in fatto e nel paragrafo b) in diritto, condannare i signori e Parte_1 [...]
al pagamento, in favore della società convenuta, della somma di €. 20.112,00 Parte_2
oltre IVA o di quella diversa somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa o che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali.
In via istruttoria: previa revoca di contraria ordinanza, si insiste per l'ammissione di tutti i mezzi di prova orale, per interrogatorio formale degli attori e per testi, dedotti nella seconda memoria autorizzata ex art. 183, VI comma, c.p.c., con i testi ivi indicati, opponendosi, in ogni
pagina 2 di 7 caso all'ammissione delle prove richieste dalle controparti, per i motivi già dedotti nella terza memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. depositata, insistendo, in ogni caso in tutte le richieste formulate nelle memorie autorizzate sopra richiamate. La convenuta dichiara di non accettare il contraddittorio in ordine alle eventuali nuove domande e/o eccezioni di controparte, tardive ed inammissibili.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Gli attori premesso:
- che essi avevano stipulato con contratto di appalto avente ad oggetto Controparte_1
l'esecuzione di lavori di costruzione relativi alle opere necessarie per la realizzazione di un edificio residenziale insistente su parte del terreno sito in Comune di Conegliano
(TV) via Costa Alta n. 102 al prezzo di € 790.390.00;
- che in corso d'opera erano intercorse numerose variazioni rispetto al progetto iniziale, sempre preventivamente discusse e concordate con l'appaltatrice, finalizzate, da un lato, alla esecuzione di ulteriori lavorazioni e forniture e, dall'altro, alla eliminazione di altre forniture e lavorazioni precedentemente concordate;
- che il vialetto d'ingresso non era stato realizzato per causa imputabile alla appaltatrice;
- che, pertanto, dal corrispettivo pattuito andava detratto l'importo di € 180.540,00 relativi alle lavorazioni non eseguite (come da punti da i) a s) della citazione e alla mancata esecuzione del vialetto di ingresso) ed aggiunto l'importo di € 65.050,00 per le opere
“aggiuntive/migliorative” (come da punti da a) a h) della citazione), così risultando il corrispettivo dovuto pari ad € 674.900,00;
- che essi attori avevano versato alla appaltatrice la maggior somma di € 732.338,00;
- che, nonostante le plurime richieste, la convenuta non aveva restituito la somma versata in eccesso da essi attori, pari a complessivi € 57.438,00;
- che, inoltre, i lavori svolti erano risultati affetti da vizi (infiltrazioni nel salotto), che non pagina 3 di 7 era stata consegnata la batteria accumulo Tesla, che alcune opere essenziali non erano state eseguite o erano state eseguite con ritardo;
tutto ciò premesso, convenivano in giudizio chiedendo la condanna di Controparte_1
quest'ultima alla restituzione della somma di € 57.438,00 e, accertato l'inadempimento della appaltatrice e la sussistenza di vizi lamentati, al risarcimento di tutti i danni subiti.
Si costituiva confermando la stipula del contratto di appalto e Controparte_1
deducendo, in fatto:
- che l'edificio era stato completata il 15.1.2020 tanto che gli attori si erano trasferiti nell'immobile;
- che, in corso d'opera, gli attori avevano richiesto lo scorporo di alcune opere (porta cantina vini, arredo abitazione comprensivo di cucina, controsoffitto garage, arredo bagno, fornitura e posa cancello carraio, fornitura e posa pavimentazione e massetto per il viale di ingresso), per un totale di € 55.310,00;
- che essa aveva, però, già versato alle aziende fornitrici la metà del prezzo dell'arredo dell'abitazione e l'intero prezzo dell'arredo bagno, per complessivi € 26.250,00;
- che gli attori, nell'imminenza dell'ultimazione del cantiere, avevano comunicato di rinunciare al rivestimento in pietra, alla costruzione della piscina ed alla recinzione con rete verde, il tutto rispettivamente per le somme di € 11.962,00, € 53.751,00, €
18.774,00;
- che essa aveva, però, già anticipato il prezzo per detti lavori ad imprese terze per complessivi € 46.000,00;
- che la somma relativa ai lavori non eseguiti era pari ad € 139.797,00;
- che gli attori avevano versato complessivamente la somma di € 727.978,00 iva esclusa;
- che i lavori erano stati eseguiti a regola d'arte;
- che la batteria era stata consegnata;
tutto ciò premesso, eccepiva, in relazione alla garanzia per vizi, l'intervenuta decadenza;
pagina 4 di 7 chiedeva il rigetto delle domande avversarie e, in via riconvenzionale, la condanna degli attori al pagamento di quanto ancora dovuto pari a complessivi € 20.112,00 oltre IVA.
Senza l'espletamento di attività istruttoria, la causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 3.10.24 con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
In primo luogo gli attori chiedono la condanna della convenuta alla restituzione della somma di € 57.438,00 deducendo: 1) che i lavori non eseguiti (arredo abitazione, controsoffitto garage, arredo bagno, cancello carraio, pavimentazione e massetto, rivestimento in pietra, rete verde di recinzione, ringhiera sui muretti in calcestruzzo, esecuzione piscina) e la mancata esecuzione del vialetto d'ingresso ammontavano a complessivi € 180.540,00; 2) che i lavori eseguiti e non ricompresi nel progetto originario
(ampliamento piano interrato, modifiche pacchetto domotica, forniture extra ai serramenti, scelta di una scala diversa, scelta diverso parapetto, modifica al parapetto del ballatoio, extra pavimento, extra carta da parati) ammontavano a complessivi € 65.050,00; 3) che, pertanto, tenuto conto delle opere eseguite e di quelle non realizzate, l'importo originariamente previsto in contratto andava rideterminato in € 674.900,00; 4) di aver corrisposto alla appaltatrice la maggior somma di € 732.338,00.
Ora, la convenuta ha espressamente riconosciuto di non aver effettuato, per espressa indicazione degli attori, le seguenti opere: arredo abitazione, controsoffitto garage, arredo bagno, cancello carraio, pavimentazione e massetto, rivestimento in pietra, rete verde di recinzione, ringhiera sui muretti in calcestruzzo, esecuzione piscina, e non ha espressamente contestato la mancata esecuzione del vialetto di ingresso;
ha dedotto, per contro, di aver già versato – all'epoca – alle imprese fornitrici le somme di € 26.250,00 ed € 46.000,00 senza però fornire alcuna prova documentale a supporto (evidentemente insufficiente è infatti la fattura 33/20 sub. doc. 2); quanto alle prove orali, si richiama in questa sede l'ordinanza in data 17.11.21 che ne ha dichiarato l'inammissibilità).
L'appaltatrice, inoltre, non ha contestato neppure la quantificazione – per complessivi €
66.050,00 - operata dagli attori in relazione ai lavori eseguiti in aggiunta a quelli originariamente previsti in contratto. pagina 5 di 7 Pertanto, considerato il valore dei lavori effettivamente eseguiti pari ad € 674.900,00 (€
790.390,00-€ 180.540,00+€ 65.050,00) e considerata la somma complessivamente versata dagli attori pari ad € 732.338,00 secondo quanto dagli stessi allegato (per la verità le fatture ed i bonifici prodotti sub doc. 7 ammontano complessivamente ad un importo superiore) da cui però va detratto l'importo di € 4.400,00 di cui alla fattura 20/18 (sempre doc. 7) relativa alla diversa fase della progettazione, va riconosciuto all'attrice l'importo di € 53.038,00 (€
732.338,00-€4400,00 - € 674.900,00), mentre va rigettata la domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta.
Va, altresì, rigettata la domanda di risarcimento del danno formulata dagli attori;
l'allegazione in merito alla ritardata/mancata esecuzione di alcune opere è infatti del tutto generica;
quanto alla batteria accumulo Tesla, gli attori in corso di causa hanno dedotto che essa è stata consegnata ed installata dalla appaltatrice seppur con un non meglio – e non provato – ritardo rispetto ai tempi concordati. Quanto ai danni derivanti dalle infiltrazioni, a fronte della contestazione di parte convenuta – che ha allegato di essere intervenuta, pur non essendovi reale necessità, per mera disponibilità verso i clienti – gli attori non hanno dimostrato adeguatamente l'esistenza di tali problematiche e la riconducibilità delle stesse all'operato della appaltatrice.
In conclusione, va condannata al pagamento in favore degli attori Controparte_1 della somma di € 53.038,00 oltre agli interessi legali dal 12.5.20 (doc. 8 attori) al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto della nota spese depositata (inferiore, per le fasi di studio, introduttiva e decisoria ai parametri medi dello scaglione di riferimento) ed applicato il valore minimo per la fase istruttoria in assenza di attività istruttoria, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) condanna al pagamento in favore degli attori della somma di € Controparte_1
pagina 6 di 7 53.038,00 oltre interessi legali dal 12.5.20 sino al saldo;
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore degli attori Controparte_1
liquidate in € 545,00 per spese ed € 10.865,00 per compenso, oltre spese gen., IVA e
CPA come per legge.
Brescia, 12/01/2025
Il giudice
Marina Mangosi
pagina 7 di 7