Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/12/2023, n. 35969
CASS
Sentenza 27 dicembre 2023

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dalla Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Civili, il 26 settembre 2023, con numero di registro generale 27008/2023. Le parti in causa sono C.L. e G.M., coinvolte in una controversia riguardante lo scioglimento di un'unione civile e il riconoscimento di un assegno. G.M. ha richiesto lo scioglimento dell'unione senza l'obbligo di corrispondere un assegno, mentre C.L. ha chiesto il riconoscimento di un assegno mensile, sostenendo di aver subito un peggioramento delle condizioni economiche a causa della scelta di convivere con G.M.

La Corte ha accolto parzialmente il ricorso di C.L., stabilendo che, ai fini del riconoscimento dell'assegno, è necessario considerare anche il periodo di convivenza anteriore alla formalizzazione dell'unione civile, anche se tale periodo si è svolto prima dell'entrata in vigore della legge n. 76 del 2016. Il giudice ha argomentato che escludere tale periodo comporterebbe una discriminazione nei confronti delle coppie omosessuali, le quali, prima della legge, non avevano accesso a un riconoscimento giuridico. La Corte ha quindi cassato la sentenza della Corte d'appello di Trieste, rinviando la causa per un nuovo accertamento dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno, tenendo conto della durata complessiva del rapporto, inclusa la convivenza pregressa.

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Massime1

In caso di scioglimento dell'unione civile conclusa ai sensi dell'art. 1, comma 25, della l. n. 76 del 2016, la durata del rapporto - individuata dall'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970 (richiamato dal citato comma 25) quale criterio di valutazione dei presupposti necessari per il riconoscimento del diritto all'assegno in favore della parte che non disponga di mezzi adeguati e non sia in grado di procurarseli - si estende anche al periodo di convivenza di fatto che abbia preceduto la formalizzazione dell'unione, ancorché lo stesso si sia svolto, in tutto o in parte, in epoca anteriore all'entrata in vigore della predetta l. n. 76 del 2016.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/12/2023, n. 35969
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35969
Data del deposito : 27 dicembre 2023

Testo completo