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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 17/02/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1246/2024 Ruolo Generale Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott.ssa Carlotta Consani, all'udienza del 17.2.2025, nella causa di primo grado iscritta al n. 1246 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, pendente TRA in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore ; , in proprio Parte_1 Parte_1
(quale coobbligato solidale), entrambe rappresentate e difese, come da mandato accluso al fascicolo telematico di causa, dall'avv. Carlo Corsinovi, presso il cui studio in Empoli (Fi) alla Via R. Sanzio n. 27 sono elettivamente domiciliate ai fini della presente causa;
OPPONENTI
E in persona legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Firenze al Viale Belfiore n. 28/a presso gli avv.ti Paola Forgione e Patrizia Colella che lo rappresentano e difendono in virtù di mandato generale alle liti per atto del 22.3.2024 del Notar in Roma;
Persona_1
RESISTENTE
ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 12.4.2024 e ritualmente notificato,
[...] in persona del suo legale rappresentante pro tempore Parte_1
, e , in proprio (quale coobbligato Parte_1 Parte_1 solidale), hanno convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, l' CP_1 chiedendo al Tribunale adito, nel merito, l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione impugnata col presente ricorso per tutti e/o alcuno dei motivi di cui al ricorso, con vittoria di spese e onorari di causa da distrarre in favore del difensore.
2. L' si è ritualmente costituito in giudizio chiedendo al Tribunale adito di respingere CP_1 il ricorso e le domande in esso contenute, perché infondate e, per l'effetto, confermare l'opposta ordinanza nella misura ingiunta o in quella maggiore o minore che risulterà di giustizia. Vinte le spese.
pagina 1 di 4 3. La causa è stata istruita mediante i documenti prodotti dalle parti e all'odierna udienza è stata discussa e decisa come da sentenza con motivazione contestuale pubblicamente letta ex art. 429 c.p.c.
4. Con l'ordinanza-ingiunzione opposta n. OI-001299961 (doc. 1 fasc. , notificata il CP_1
18.3.2024 (doc. 2 fasc. ed emessa sulla base della diffida prot. n. CP_1
.3000.11/09/2018.0249806, notificata in data 1.10.2018 all'azienda HOTEL TAZZA CP_1
D'ORO DI TADDEI B. & C. s.a.s. (doc. 4 fasc. , è stato intimato alle odierne CP_1 parti opponenti (nelle rispettive qualità di trasgressore, il l.r., e di obbligato solidale, la società) di pagare la sanzione amministrativa (ivi quantificata) per omesso/ritardato versamento delle ritenute previdenziali per i periodi contributivi ivi indicati (dal 12/201 al
7/2017), ai sensi dell'art. 2, co. 1-bis legge 11 novembre 1983, n. 638, nella formulazione introdotta con l'art. 3, c. 6 d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8. 5. Esaminati gli atti e i documenti di causa, ritiene il Tribunale che sia fondata l'eccezione di decadenza sollevata ex art. 14 l. n. 689/1981 (“… Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della
Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
…”).
6. A parere del giudicante, appare in tal senso decisivo osservare come sia proprio il succitato d.lgs. n. 8/2016 che stabilisce, all'art. 6, che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”., senza che risultino sussistere elementi ostativi alla possibilità per l' CP_1 di effettuare la contestazione in conformità all'art. 14.
7. A giudizio del Tribunale, infatti, l'art. 14 è norma generale in materia di sanzioni amministrative, come tale valevole per tutte, salvo deroga espressa che, nel caso delle sanzioni amministrative irrogate per i mancati versamenti delle ritenute previdenziali, non sussisteva nella disciplina normativa applicabile ratione temporis.
8. Tale deroga è stata, infatti, introdotta solo dall'art. 23 del citato d.l. n. 48/23 a decorrere dall'1/1/2023 (per gli omessi versamenti delle ritenute a partire da gennaio 2023, appunto in deroga all'art 14 l. n. 689/81, gli estremi della violazione possono essere notificati entro un termine ben più ampio di quello previso dall'art. 14 stesso), con conseguente conferma, a contrario, della fondatezza di quanto in questa sede ritenuto.
9. La giurisprudenza di legittimità (v., fra le altre, Cass. n. 7681/2014), in tema di sanzioni amministrative, ha affermato che, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, il termine di novanta giorni, previsto dall'art. 14 della legge 24 novembre
1981, n. 689 per la notifica degli estremi della violazione, decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti. 10. L' , dopo aver correttamente rammentato, in diritto, che, secondo giurisprudenza CP_1 assolutamente monolitica, il suddetto termine di 90 giorni non può essere inteso come coincidente con la generica percezione del fatto illecito, ma va individuato nel completamento di tutte le indagini necessarie al fine di raggiungere l'effettiva e concreta pagina 2 di 4 conoscenza dei molteplici elementi che integrano il fatto illecito stesso e, conseguentemente, di tutti i profili che consentano la congrua determinazione della sanzione da attribuire al trasgressore, assume che, nel caso di specie, il completamento di queste attività si è compiuto solo a ridosso della notificazione della violazione, che, pertanto, è sicuramente tempestiva. 11. Ritiene il Tribunale che detto assunto sia rimasto totalmente indimostrato.
12. Come, infatti, emerge dal doc. 3 con l'atto di accertamento protocollo CP_1
.3000.11/09/2018.0249806 del 11.09.2018 (poi notificato il 1 ottobre 2018), CP_1 l'Istituto ha comunicato a HOTEL TAZZA D'ORO DI TADDEI B. & C. S.A.S., in qualità di obbligata in solido, ai sensi dell'articolo 6 l. n. 689/1981, con Parte_1 che “da una verifica nei nostri archivi, è emerso che lei, per i periodi di
[...] competenza1 indicati nell'allegato “Prospetto inadempienze2 inserite in notifica violazione”, che costituisce parte integrante del presente atto, non ha versato all le
CP_1 ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori, in violazione dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983,n. 638, come sostituito dall'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8. …”. 13. Pertanto, poiché non vi è in atti allegazione specifica, né, prova della data nella quale l' ha compiuto nei propri archivi la verifica dalla quale è emersa la
CP_1 sussistenza dell'illecito amministrativo consistente nell'omesso versamento all'
CP_1 delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori, e poiché incombeva sull' l'onere di provare l'osservanza del termine di decadenza,
CP_1 deve ritenersi sussistente la violazione dell'art. 14 l. n. 689/1981, con conseguente decadenza dell' dal diritto di riscuotere la sanzione amministrativa irrogata.
CP_1
14. In altri termini, si intende dire che nel caso di specie non vi è alcuna puntuale allegazione né prova in ordine alla data nella quale l' è pervenuto alla piena conoscenza CP_1 dell'illecito amministrativo in questione, costituente il dies a quo del termine di 90 giorni per la notifica.
15. Ne discende che risulta inconferente nel caso di specie ogni possibile considerazione
(anche in ordine ai relativi oneri di allegazione e prova) in merito alla congruità/incongruità del tempo occorso all' per effettuare l'accertamento CP_1 nell'accezione anzidetta, atteso che, come rilevato, non vi è prova di quando tale accertamento sia stato iniziato e ultimato.
16. Quanto poi all'assunto in base al quale “anche solo iniziare a considerare la possibile irrogazione della sanzione amministrativa dovrà quindi esaurirsi tutto il periodo di riferimento, ovvero tutto l'anno solare.”, e che “La contestazione dell'addebito avvenuta entro l'anno successivo a quella del definitivo inadempimento appare del tutto congrua.”, pare sufficiente osservare che la diffida è stata notificata in data 1.10.2018 e che le attività di verifica sono state compiute dall'Istituto previdenziale tramite una mera consultazione dei dati di cui ai propri archivi informatici, confrontando quanto dovuto dal datore di lavoro, sulla base dei flussi Uniemens, e quanto effettivamente dallo stesso versato, in relazione ai singoli periodi contributivi di riferimento.
17. È assorbita, in applicazione del principio di diritto della ragione più liquida, ogni ulteriore questione controversa.
pagina 3 di 4 18. L'esistenza di indirizzi giurisprudenziali difformi in merito alla complessa questione interpretativa risultata dirimente ai fini del decidere, giustifica la compensazione delle spese di lite ex art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni ulteriore e/o diversa domanda, deduzione ed eccezione,
- accerta e dichiara la decadenza dell' ex art. 14 l. n. 689/81, dal diritto di CP_1 riscuotere la sanzione amministrativa di cui all'ordinanza-ingiunzione opposta che, per l'effetto, annulla;
- compensa per intero fra le parti le spese di lite.
Firenze, 17.2.2025
Il Giudice del Lavoro
Carlotta Consani
pagina 4 di 4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 12/2016-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7/2017. 2 Trattasi di inadempienze Pt_2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott.ssa Carlotta Consani, all'udienza del 17.2.2025, nella causa di primo grado iscritta al n. 1246 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, pendente TRA in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore ; , in proprio Parte_1 Parte_1
(quale coobbligato solidale), entrambe rappresentate e difese, come da mandato accluso al fascicolo telematico di causa, dall'avv. Carlo Corsinovi, presso il cui studio in Empoli (Fi) alla Via R. Sanzio n. 27 sono elettivamente domiciliate ai fini della presente causa;
OPPONENTI
E in persona legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Firenze al Viale Belfiore n. 28/a presso gli avv.ti Paola Forgione e Patrizia Colella che lo rappresentano e difendono in virtù di mandato generale alle liti per atto del 22.3.2024 del Notar in Roma;
Persona_1
RESISTENTE
ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 12.4.2024 e ritualmente notificato,
[...] in persona del suo legale rappresentante pro tempore Parte_1
, e , in proprio (quale coobbligato Parte_1 Parte_1 solidale), hanno convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, l' CP_1 chiedendo al Tribunale adito, nel merito, l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione impugnata col presente ricorso per tutti e/o alcuno dei motivi di cui al ricorso, con vittoria di spese e onorari di causa da distrarre in favore del difensore.
2. L' si è ritualmente costituito in giudizio chiedendo al Tribunale adito di respingere CP_1 il ricorso e le domande in esso contenute, perché infondate e, per l'effetto, confermare l'opposta ordinanza nella misura ingiunta o in quella maggiore o minore che risulterà di giustizia. Vinte le spese.
pagina 1 di 4 3. La causa è stata istruita mediante i documenti prodotti dalle parti e all'odierna udienza è stata discussa e decisa come da sentenza con motivazione contestuale pubblicamente letta ex art. 429 c.p.c.
4. Con l'ordinanza-ingiunzione opposta n. OI-001299961 (doc. 1 fasc. , notificata il CP_1
18.3.2024 (doc. 2 fasc. ed emessa sulla base della diffida prot. n. CP_1
.3000.11/09/2018.0249806, notificata in data 1.10.2018 all'azienda HOTEL TAZZA CP_1
D'ORO DI TADDEI B. & C. s.a.s. (doc. 4 fasc. , è stato intimato alle odierne CP_1 parti opponenti (nelle rispettive qualità di trasgressore, il l.r., e di obbligato solidale, la società) di pagare la sanzione amministrativa (ivi quantificata) per omesso/ritardato versamento delle ritenute previdenziali per i periodi contributivi ivi indicati (dal 12/201 al
7/2017), ai sensi dell'art. 2, co. 1-bis legge 11 novembre 1983, n. 638, nella formulazione introdotta con l'art. 3, c. 6 d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8. 5. Esaminati gli atti e i documenti di causa, ritiene il Tribunale che sia fondata l'eccezione di decadenza sollevata ex art. 14 l. n. 689/1981 (“… Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della
Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
…”).
6. A parere del giudicante, appare in tal senso decisivo osservare come sia proprio il succitato d.lgs. n. 8/2016 che stabilisce, all'art. 6, che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”., senza che risultino sussistere elementi ostativi alla possibilità per l' CP_1 di effettuare la contestazione in conformità all'art. 14.
7. A giudizio del Tribunale, infatti, l'art. 14 è norma generale in materia di sanzioni amministrative, come tale valevole per tutte, salvo deroga espressa che, nel caso delle sanzioni amministrative irrogate per i mancati versamenti delle ritenute previdenziali, non sussisteva nella disciplina normativa applicabile ratione temporis.
8. Tale deroga è stata, infatti, introdotta solo dall'art. 23 del citato d.l. n. 48/23 a decorrere dall'1/1/2023 (per gli omessi versamenti delle ritenute a partire da gennaio 2023, appunto in deroga all'art 14 l. n. 689/81, gli estremi della violazione possono essere notificati entro un termine ben più ampio di quello previso dall'art. 14 stesso), con conseguente conferma, a contrario, della fondatezza di quanto in questa sede ritenuto.
9. La giurisprudenza di legittimità (v., fra le altre, Cass. n. 7681/2014), in tema di sanzioni amministrative, ha affermato che, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, il termine di novanta giorni, previsto dall'art. 14 della legge 24 novembre
1981, n. 689 per la notifica degli estremi della violazione, decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti. 10. L' , dopo aver correttamente rammentato, in diritto, che, secondo giurisprudenza CP_1 assolutamente monolitica, il suddetto termine di 90 giorni non può essere inteso come coincidente con la generica percezione del fatto illecito, ma va individuato nel completamento di tutte le indagini necessarie al fine di raggiungere l'effettiva e concreta pagina 2 di 4 conoscenza dei molteplici elementi che integrano il fatto illecito stesso e, conseguentemente, di tutti i profili che consentano la congrua determinazione della sanzione da attribuire al trasgressore, assume che, nel caso di specie, il completamento di queste attività si è compiuto solo a ridosso della notificazione della violazione, che, pertanto, è sicuramente tempestiva. 11. Ritiene il Tribunale che detto assunto sia rimasto totalmente indimostrato.
12. Come, infatti, emerge dal doc. 3 con l'atto di accertamento protocollo CP_1
.3000.11/09/2018.0249806 del 11.09.2018 (poi notificato il 1 ottobre 2018), CP_1 l'Istituto ha comunicato a HOTEL TAZZA D'ORO DI TADDEI B. & C. S.A.S., in qualità di obbligata in solido, ai sensi dell'articolo 6 l. n. 689/1981, con Parte_1 che “da una verifica nei nostri archivi, è emerso che lei, per i periodi di
[...] competenza1 indicati nell'allegato “Prospetto inadempienze2 inserite in notifica violazione”, che costituisce parte integrante del presente atto, non ha versato all le
CP_1 ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori, in violazione dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983,n. 638, come sostituito dall'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8. …”. 13. Pertanto, poiché non vi è in atti allegazione specifica, né, prova della data nella quale l' ha compiuto nei propri archivi la verifica dalla quale è emersa la
CP_1 sussistenza dell'illecito amministrativo consistente nell'omesso versamento all'
CP_1 delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori, e poiché incombeva sull' l'onere di provare l'osservanza del termine di decadenza,
CP_1 deve ritenersi sussistente la violazione dell'art. 14 l. n. 689/1981, con conseguente decadenza dell' dal diritto di riscuotere la sanzione amministrativa irrogata.
CP_1
14. In altri termini, si intende dire che nel caso di specie non vi è alcuna puntuale allegazione né prova in ordine alla data nella quale l' è pervenuto alla piena conoscenza CP_1 dell'illecito amministrativo in questione, costituente il dies a quo del termine di 90 giorni per la notifica.
15. Ne discende che risulta inconferente nel caso di specie ogni possibile considerazione
(anche in ordine ai relativi oneri di allegazione e prova) in merito alla congruità/incongruità del tempo occorso all' per effettuare l'accertamento CP_1 nell'accezione anzidetta, atteso che, come rilevato, non vi è prova di quando tale accertamento sia stato iniziato e ultimato.
16. Quanto poi all'assunto in base al quale “anche solo iniziare a considerare la possibile irrogazione della sanzione amministrativa dovrà quindi esaurirsi tutto il periodo di riferimento, ovvero tutto l'anno solare.”, e che “La contestazione dell'addebito avvenuta entro l'anno successivo a quella del definitivo inadempimento appare del tutto congrua.”, pare sufficiente osservare che la diffida è stata notificata in data 1.10.2018 e che le attività di verifica sono state compiute dall'Istituto previdenziale tramite una mera consultazione dei dati di cui ai propri archivi informatici, confrontando quanto dovuto dal datore di lavoro, sulla base dei flussi Uniemens, e quanto effettivamente dallo stesso versato, in relazione ai singoli periodi contributivi di riferimento.
17. È assorbita, in applicazione del principio di diritto della ragione più liquida, ogni ulteriore questione controversa.
pagina 3 di 4 18. L'esistenza di indirizzi giurisprudenziali difformi in merito alla complessa questione interpretativa risultata dirimente ai fini del decidere, giustifica la compensazione delle spese di lite ex art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni ulteriore e/o diversa domanda, deduzione ed eccezione,
- accerta e dichiara la decadenza dell' ex art. 14 l. n. 689/81, dal diritto di CP_1 riscuotere la sanzione amministrativa di cui all'ordinanza-ingiunzione opposta che, per l'effetto, annulla;
- compensa per intero fra le parti le spese di lite.
Firenze, 17.2.2025
Il Giudice del Lavoro
Carlotta Consani
pagina 4 di 4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 12/2016-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7/2017. 2 Trattasi di inadempienze Pt_2