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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 22/01/2026, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 464/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente TAVIANO PAOLO ANDREA, Relatore CAPUZZI FRANCESCA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1550/2025 depositato il 20/03/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 00100 Roma RM
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
elettivamente domiciliato presso Via Santa Lucia 220 00013 Fonte Nuova RM
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2854/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 18 e pubblicata il 03/03/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249024503686000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 84/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 ha impugnato, chiedendone l'annullamento, l'intimazione di pagamento n. 09720249024503686000 notificata l'1/3/2024 di € 1.203,12 relativa ad omesso pagamento tassa automobilistica anni 2014 e 2015.
Resistente_1Il ha eccepito l'omessa notifica degli atti presupposti costituiti da:
-cartella n. 09720170064801030000 relativa al 2014
-cartella n. 09720170165234255000 relativa al 2015 nonché della successiva cartella di pagamento, oltre alla prescrizione della pretesa fiscale ed all'invalidità dell'atto impugnato per mancata indicazione de calcolo degli interessi.
Si è costituita AdER la quale ha eccepito il difetto di giurisdizione con riferimento alla cartella n. 09720170165234255000 in quanto relativa anche a somme ingiunte per violazioni al CdS (ruolo n. 12104/2017), quindi, non aventi natura tributaria e, nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Con sentenza n. 2854/2025 la CGT di primo grado di Roma ha:
-dichiarato il proprio difetto di giurisdizione con riferimento alle somme di cui al ruolo n. 12104/2017 di cui alla cartella n. 09720170165234255000
-accolto parzialmente il ricorso dichiarando prescritta la pretesa di cui alla cartella n.
09720170064801030000 relativa al 2014, attesa l'irregolarità della notifica della stessa
-respinto parzialmente il ricorso con riferimento alla cartella n. 09720170165234255000 relativamente alla sola tassa automobilistica 2015, ritenendo regolare la notifica della stessa, compensando le spese del grado. AdER ha proposto appello avverso la sentenza chiedendo la riforma della stessa con condanna della controparte alle spese del doppio grado.
Resistente_1Non si è costituito in appello il .
All'udienza del 13/2/2026 dopo la discussione delle parti la Corte ha deciso il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante lamenta che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto non correttamente notificata la cartella n. 09720170064801030000 che, invece, a dire dell'appellante, sarebbe stata regolarmente notificata in data 20/3/2018 per irreperibilità assoluta del destinatario dell'atto ai sensi dell'art. 60 comma 1 lett. E del dpr n. 600/1973 con conseguente erronea declaratoria di prescrizione del credito di cui alla predetta cartella.
In proposito si rammenta che la Cassazione con ord. n. 14803/2022 ha statuito che ai fini della validità e regolarità della notifica per irreperibilità assoluta del destinatario dell'atto ai sensi dell'art. 60 comma 1 lett. E del dpr n. 600/1973, il messo notificatore prima di procedere al deposito presso la casa comunale dell'atto da notificare e di procedere all'affissione presso l'albo comunale dell'avviso di deposito dell'atto, deve necessariamente svolgere ricerche finalizzate a verificare che ricorra effettivamente l'irreperibilità assoluta del contribuente, cioè che lo stesso non abbia più l'abitazione, né l'ufficio, né l'azienda nel comune in cui aveva il domicilio fiscale. In mancanza della prova dell'effettuazione di tali ricerche non si potrà parlare di reperibilità assoluta ma di irreperibilità relativa, cioè, temporanea con conseguente notifica dell'atto ai sensi dell'art. 140 cpc e non dell'art. 60 comma 1 lett. E del dpr n. 600/1973. Ha precisato la Suprema Corte che, in considerazione del fatto che nessuna disposizione normativa indica espressamente quali attività devono essere compiute dal messo notificatore per accertare l'irreperibilità assoluta del destinatario dell'atto, né con quali espressioni verbali e con quale documentazione debba essere espresso il risultato di tali ricerche, ciò che rileva è che deve emergere in modo inequivocabile dalla relata che tutte le ricerche sono state effettuate dal messo notificatore e che le stesse sono riferibili alla notifica di cui si tratta.
Nel caso in esame dall'esame della relata di notifica della cartella n. 09720170064801030000 prodotta in atti, si evince che il messo notificatore ha tentato una prima volta la notifica dell'atto in data 29/6/2017 alle ore 10.27 presso il domicilio del destinatario in Indirizzo_1
, non reperendo il destinatario presso detto domicilio. A seguito di ciò il messo notificatore ha dato atto nella relata di aver richiesto, in data 7/3/2018, visura per accertare l'attuale domicilio del Resistente_1 e solo dopo aver effettuato la predetta ricerca ha tentato una seconda volta la notifica presso l'indirizzo sopra indicato in data 12/3/2018 alle ore 10.30, con esito negativo in quanto neanche in tal caso il destinatario è stato trovato.
Solo dopo il compimento degli adempimenti sopra descritti il messo, constatata l'irreperibilità assoluta
Resistente_1del , indicata espressamente nella relata, ha proceduto alla notifica ai sensi dell'art. 60 comma 1 lett. E del dpr n. 600/1973 mediante deposito deposito in Comune dell'atto ed affissione all'albo comunale dell'avviso di deposito, notifica che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, ritiene questa Corte essere stata effettuata validamente.
Nonostante la regolarità della notifica della cartella in data 20/3/2018 (decorsi 8 giorni dall'affissione dell'avviso di deposito dell'atto nell'albo del comune) con il rito degli irreperibili, rileva la Corte che a tale data era già decorso il termine di prescrizione triennale della tassa auto di cui alla cartella in quanto relativa all'anno 2014. Orbene risulta in atti che successivamente alla notifica della cartella e precisamente in data 23/2/2022,
è stato notificato personalmente al Resistente_1 l'avviso di intimazione di pagamento n.
Resistente_109720219044518759000 che non è stato mai opposto dal il quale ha opposto la successiva cartella di pagamento.
In proposito osserva questa Corte che l'intimazione di pagamento, quale atto sostanzialmente assimilabile all' ”avviso di mora” di cui al previgente art. 46 del Dpr n. 602/73 (ora più genericamente agli atti che precedono l'esecuzione forzata), non è un atto atipico impugnabile solo facoltativamente dal contribuente ma, essendo equiparato ad un “atto tipico” quale era l'avviso di mora espressamente indicato nell'art. 19 c.1 lett. e) del dlgs n. 546/92, è un atto tributario tipico che deve obbligatoriamente essere impugnato per contestare vizi precedenti quale è, nel caso di specie, l'intervenuta prescrizione della pretesa tributaria e, conseguentemente, la mancata impugnazione nei termini dell'intimazione di pagamento comporta la “cristallizzazione” della pretesa tributaria ciò precludendo la possibilità di eccepire vizi od eventi estintivi, come la prescrizione, che si sono verificati anteriormente o contestualmente alla notifica di quell'atto (Cass. sent. n. 6436/2025).
Conseguentemente non avendo il contribuente impugnato l'intimazione di pagamento n.
09720219044518759000 notificata il 23/2/2022, con l'impugnazione della successiva intimazione notificata il 1/3/2024 non poteva più eccepire vizi precedenti, compresa la prescrizione del credito, essendosi ormai cristallizzata la pretesa tributaria sul credito di cui alla cartella n.
09720170064801030000.
Conclusivamente l'appello proposto da AdER deve essere accolto con conseguente riforma parziale della sentenza impugnata n. 2854/2025 della CGT di primo grado di Roma nel senso della validità dell'intimazione di pagamento n. 09720249024503686000 notificata l'1/3/2024, anche con riferimento al credito di cui alla cartella n. 09720170064801030000 relativa al 2014.
Resta assorbita ogni altra questione proposta. Le spese di lite del presente grado possono essere compensate in considerazione dell'intervento in corso di causa della giurisprudenza menzionata in materia di impugnativa obbligatoria dell'intimazione di pagamento.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di II grado del Lazio accoglie l'appello e compensa le spese.
Roma 13/1/2026
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Dott. Luigi Birritteri
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente TAVIANO PAOLO ANDREA, Relatore CAPUZZI FRANCESCA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1550/2025 depositato il 20/03/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 00100 Roma RM
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
elettivamente domiciliato presso Via Santa Lucia 220 00013 Fonte Nuova RM
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2854/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 18 e pubblicata il 03/03/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249024503686000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 84/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 ha impugnato, chiedendone l'annullamento, l'intimazione di pagamento n. 09720249024503686000 notificata l'1/3/2024 di € 1.203,12 relativa ad omesso pagamento tassa automobilistica anni 2014 e 2015.
Resistente_1Il ha eccepito l'omessa notifica degli atti presupposti costituiti da:
-cartella n. 09720170064801030000 relativa al 2014
-cartella n. 09720170165234255000 relativa al 2015 nonché della successiva cartella di pagamento, oltre alla prescrizione della pretesa fiscale ed all'invalidità dell'atto impugnato per mancata indicazione de calcolo degli interessi.
Si è costituita AdER la quale ha eccepito il difetto di giurisdizione con riferimento alla cartella n. 09720170165234255000 in quanto relativa anche a somme ingiunte per violazioni al CdS (ruolo n. 12104/2017), quindi, non aventi natura tributaria e, nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Con sentenza n. 2854/2025 la CGT di primo grado di Roma ha:
-dichiarato il proprio difetto di giurisdizione con riferimento alle somme di cui al ruolo n. 12104/2017 di cui alla cartella n. 09720170165234255000
-accolto parzialmente il ricorso dichiarando prescritta la pretesa di cui alla cartella n.
09720170064801030000 relativa al 2014, attesa l'irregolarità della notifica della stessa
-respinto parzialmente il ricorso con riferimento alla cartella n. 09720170165234255000 relativamente alla sola tassa automobilistica 2015, ritenendo regolare la notifica della stessa, compensando le spese del grado. AdER ha proposto appello avverso la sentenza chiedendo la riforma della stessa con condanna della controparte alle spese del doppio grado.
Resistente_1Non si è costituito in appello il .
All'udienza del 13/2/2026 dopo la discussione delle parti la Corte ha deciso il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante lamenta che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto non correttamente notificata la cartella n. 09720170064801030000 che, invece, a dire dell'appellante, sarebbe stata regolarmente notificata in data 20/3/2018 per irreperibilità assoluta del destinatario dell'atto ai sensi dell'art. 60 comma 1 lett. E del dpr n. 600/1973 con conseguente erronea declaratoria di prescrizione del credito di cui alla predetta cartella.
In proposito si rammenta che la Cassazione con ord. n. 14803/2022 ha statuito che ai fini della validità e regolarità della notifica per irreperibilità assoluta del destinatario dell'atto ai sensi dell'art. 60 comma 1 lett. E del dpr n. 600/1973, il messo notificatore prima di procedere al deposito presso la casa comunale dell'atto da notificare e di procedere all'affissione presso l'albo comunale dell'avviso di deposito dell'atto, deve necessariamente svolgere ricerche finalizzate a verificare che ricorra effettivamente l'irreperibilità assoluta del contribuente, cioè che lo stesso non abbia più l'abitazione, né l'ufficio, né l'azienda nel comune in cui aveva il domicilio fiscale. In mancanza della prova dell'effettuazione di tali ricerche non si potrà parlare di reperibilità assoluta ma di irreperibilità relativa, cioè, temporanea con conseguente notifica dell'atto ai sensi dell'art. 140 cpc e non dell'art. 60 comma 1 lett. E del dpr n. 600/1973. Ha precisato la Suprema Corte che, in considerazione del fatto che nessuna disposizione normativa indica espressamente quali attività devono essere compiute dal messo notificatore per accertare l'irreperibilità assoluta del destinatario dell'atto, né con quali espressioni verbali e con quale documentazione debba essere espresso il risultato di tali ricerche, ciò che rileva è che deve emergere in modo inequivocabile dalla relata che tutte le ricerche sono state effettuate dal messo notificatore e che le stesse sono riferibili alla notifica di cui si tratta.
Nel caso in esame dall'esame della relata di notifica della cartella n. 09720170064801030000 prodotta in atti, si evince che il messo notificatore ha tentato una prima volta la notifica dell'atto in data 29/6/2017 alle ore 10.27 presso il domicilio del destinatario in Indirizzo_1
, non reperendo il destinatario presso detto domicilio. A seguito di ciò il messo notificatore ha dato atto nella relata di aver richiesto, in data 7/3/2018, visura per accertare l'attuale domicilio del Resistente_1 e solo dopo aver effettuato la predetta ricerca ha tentato una seconda volta la notifica presso l'indirizzo sopra indicato in data 12/3/2018 alle ore 10.30, con esito negativo in quanto neanche in tal caso il destinatario è stato trovato.
Solo dopo il compimento degli adempimenti sopra descritti il messo, constatata l'irreperibilità assoluta
Resistente_1del , indicata espressamente nella relata, ha proceduto alla notifica ai sensi dell'art. 60 comma 1 lett. E del dpr n. 600/1973 mediante deposito deposito in Comune dell'atto ed affissione all'albo comunale dell'avviso di deposito, notifica che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, ritiene questa Corte essere stata effettuata validamente.
Nonostante la regolarità della notifica della cartella in data 20/3/2018 (decorsi 8 giorni dall'affissione dell'avviso di deposito dell'atto nell'albo del comune) con il rito degli irreperibili, rileva la Corte che a tale data era già decorso il termine di prescrizione triennale della tassa auto di cui alla cartella in quanto relativa all'anno 2014. Orbene risulta in atti che successivamente alla notifica della cartella e precisamente in data 23/2/2022,
è stato notificato personalmente al Resistente_1 l'avviso di intimazione di pagamento n.
Resistente_109720219044518759000 che non è stato mai opposto dal il quale ha opposto la successiva cartella di pagamento.
In proposito osserva questa Corte che l'intimazione di pagamento, quale atto sostanzialmente assimilabile all' ”avviso di mora” di cui al previgente art. 46 del Dpr n. 602/73 (ora più genericamente agli atti che precedono l'esecuzione forzata), non è un atto atipico impugnabile solo facoltativamente dal contribuente ma, essendo equiparato ad un “atto tipico” quale era l'avviso di mora espressamente indicato nell'art. 19 c.1 lett. e) del dlgs n. 546/92, è un atto tributario tipico che deve obbligatoriamente essere impugnato per contestare vizi precedenti quale è, nel caso di specie, l'intervenuta prescrizione della pretesa tributaria e, conseguentemente, la mancata impugnazione nei termini dell'intimazione di pagamento comporta la “cristallizzazione” della pretesa tributaria ciò precludendo la possibilità di eccepire vizi od eventi estintivi, come la prescrizione, che si sono verificati anteriormente o contestualmente alla notifica di quell'atto (Cass. sent. n. 6436/2025).
Conseguentemente non avendo il contribuente impugnato l'intimazione di pagamento n.
09720219044518759000 notificata il 23/2/2022, con l'impugnazione della successiva intimazione notificata il 1/3/2024 non poteva più eccepire vizi precedenti, compresa la prescrizione del credito, essendosi ormai cristallizzata la pretesa tributaria sul credito di cui alla cartella n.
09720170064801030000.
Conclusivamente l'appello proposto da AdER deve essere accolto con conseguente riforma parziale della sentenza impugnata n. 2854/2025 della CGT di primo grado di Roma nel senso della validità dell'intimazione di pagamento n. 09720249024503686000 notificata l'1/3/2024, anche con riferimento al credito di cui alla cartella n. 09720170064801030000 relativa al 2014.
Resta assorbita ogni altra questione proposta. Le spese di lite del presente grado possono essere compensate in considerazione dell'intervento in corso di causa della giurisprudenza menzionata in materia di impugnativa obbligatoria dell'intimazione di pagamento.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di II grado del Lazio accoglie l'appello e compensa le spese.
Roma 13/1/2026
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Dott. Luigi Birritteri