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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 28/12/2025, n. 911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 911 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 582/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa MONICA VELLETTI Presidente rel. dott. ssa LUCIANA NICOLI' Giudice dott. ssa ELISA IACONE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 582/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv.to DI Parte_1
EO LE, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], con il patrocinio Controparte_1 dell'Avv.to GENTILETTI LE, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cumulo di domande di separazione giudiziale e divorzio
CONCLUSIONI: conclusioni congiunte: pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra le parti.
pagina 1 di 3 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 04/04/2024, ha chiesto la pronuncia della separazione Parte_1 dalla coniuge, con richiesta di pronunciare, decorsi i termini di legge, lo Controparte_1 scioglimento del matrimonio.
Il ricorrente ha esposto:
- che in data 16.01.2024 ha contratto matrimonio con rito civile nel comune di Santo Domingo
(Repubblica Dominicana), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Torino Atto nr 77, Uff. 3, Parte 2 , Serie C Anno 2014;
- che dall'unione non sono nati figli;
- che da alcuni anni, a seguito di contrasti insorti, tra i coniugi la comunione affettiva e sentimentale tra le parti è venuta meno;
-che non ha alcuna proprietà immobiliare, mobiliare e conto bancario, vive con i propri genitori ed è aiutato dagli stessi;
tanto premesso ha chiesto la pronuncia con sentenza parziale della separazione personale dei coniugi, con richiesta di pronunciare all'esito del decorso del termine legale lo scioglimento del matrimonio;
con vittoria di spese.
Si è costituita evidenziando di aver appreso con stupore la volontà del Controparte_1 coniuge di separarsi, sottolineando di essere disoccupata, di non percepire alcun reddito, di non possedere beni immobili, né mobili registrati, sia in Italia che nel paese di origine, Santo Domingo, e di aver fatto sempre affidamento sul proprio coniuge per gli aspetti della vita quotidiana. Pertanto, ha chiesto venisse posto a carico del ricorrente contributo per il di lei mantenimento, di importo di € 150 mensili, ovvero del diverso importo ritenuto di giustizia, almeno sino al reperimento di occupazione. Tanto premesso la resistente ha concluso nei seguenti termini: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per le ragioni di cui in narrativa, in via preliminare esperire il tentativo di conciliazione come previsto per legge e, stante la perdurante volontà di riconciliarsi della sig.ra rigettare ogni Controparte_1 domanda formulata dal sig. ovvero mutare il rito come per legge;
in via principale Parte_1 nel merito, qualora dovesse essere pronunciata sentenza di separazione personale, voglia riconoscersi a carico del sig. un mantenimento mensile pari ad Euro 150,00 in favore della sig.ra Parte_1
anche successivamente all'eventuale sentenza di scioglimento del matrimonio, alla Controparte_1 cui richiesta allo stato la resistente si oppone, e ciò fino a quando la medesima non avrà trovato una occupazione lavorativa. Con vittoria di spese di lite e compenso professionale come per legge.”
Nel corso del procedimento con note autorizzate del 18.9.2024 il difensore della resistente ha puntualizzato come segue le domande, aderendo alla richiesta della controparte con rinuncia alla domanda di contributo al mantenimento (si riporta il contenuto della nota autorizzata: “rappresenta che la sig.ra intende aderire al ricorso per la separazione personale dei coniugi nel senso Controparte_1 che venga pronunciata la separazione personale alle condizioni ivi previste, giacché dopo la proposizione del ricorso da parte dell'altro coniuge è stato impossibile ricostruire, come tentato, l'unità famigliare. La sig.ra ritiene che nessun onere di mantenimento per alcuno dei coniugi debba CP_1
pagina 2 di 3 essere previsto, non essendo dal matrimonio nato alcun figlio e viste le condizioni economiche di entrambi.”).
All'esito della comparizione delle parti nell'udienza tenuta con modalità di scambio note scritte, la decisione è stata rimessa al Collegio.
Con sentenza parziale n. 411/2025 è stata pronunciata la separazione tra le parti con prosecuzione del giudizio per la successiva pronuncia ex art. 473 bis.49 c.p.c. di scioglimento del matrimonio.
Le parti hanno quindi chiesto concordemente la pronuncia di scioglimento del matrimonio senza formulare alcuna richiesta accessoria. La decisione è stata rimessa al Collegio.
La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, del termine normativamente previsto dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nel presente procedimento dinanzi alla Presidente delegata, e della pronuncia della separazione, da allora le parti vivono separatamente ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Le spese di giudizio devono essere compensate in considerazione della materia trattata e delle ragioni della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
celebrato in Santo Domingo in data 16/01/2014 ; CP_1
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di TORINO (atto
77, parte II, serie C, dell'anno 2014);
spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in data 17/12/2025.
. PRESIDENTE est.
dott.ssa Monica Velletti pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa MONICA VELLETTI Presidente rel. dott. ssa LUCIANA NICOLI' Giudice dott. ssa ELISA IACONE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 582/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv.to DI Parte_1
EO LE, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], con il patrocinio Controparte_1 dell'Avv.to GENTILETTI LE, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cumulo di domande di separazione giudiziale e divorzio
CONCLUSIONI: conclusioni congiunte: pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra le parti.
pagina 1 di 3 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 04/04/2024, ha chiesto la pronuncia della separazione Parte_1 dalla coniuge, con richiesta di pronunciare, decorsi i termini di legge, lo Controparte_1 scioglimento del matrimonio.
Il ricorrente ha esposto:
- che in data 16.01.2024 ha contratto matrimonio con rito civile nel comune di Santo Domingo
(Repubblica Dominicana), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Torino Atto nr 77, Uff. 3, Parte 2 , Serie C Anno 2014;
- che dall'unione non sono nati figli;
- che da alcuni anni, a seguito di contrasti insorti, tra i coniugi la comunione affettiva e sentimentale tra le parti è venuta meno;
-che non ha alcuna proprietà immobiliare, mobiliare e conto bancario, vive con i propri genitori ed è aiutato dagli stessi;
tanto premesso ha chiesto la pronuncia con sentenza parziale della separazione personale dei coniugi, con richiesta di pronunciare all'esito del decorso del termine legale lo scioglimento del matrimonio;
con vittoria di spese.
Si è costituita evidenziando di aver appreso con stupore la volontà del Controparte_1 coniuge di separarsi, sottolineando di essere disoccupata, di non percepire alcun reddito, di non possedere beni immobili, né mobili registrati, sia in Italia che nel paese di origine, Santo Domingo, e di aver fatto sempre affidamento sul proprio coniuge per gli aspetti della vita quotidiana. Pertanto, ha chiesto venisse posto a carico del ricorrente contributo per il di lei mantenimento, di importo di € 150 mensili, ovvero del diverso importo ritenuto di giustizia, almeno sino al reperimento di occupazione. Tanto premesso la resistente ha concluso nei seguenti termini: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per le ragioni di cui in narrativa, in via preliminare esperire il tentativo di conciliazione come previsto per legge e, stante la perdurante volontà di riconciliarsi della sig.ra rigettare ogni Controparte_1 domanda formulata dal sig. ovvero mutare il rito come per legge;
in via principale Parte_1 nel merito, qualora dovesse essere pronunciata sentenza di separazione personale, voglia riconoscersi a carico del sig. un mantenimento mensile pari ad Euro 150,00 in favore della sig.ra Parte_1
anche successivamente all'eventuale sentenza di scioglimento del matrimonio, alla Controparte_1 cui richiesta allo stato la resistente si oppone, e ciò fino a quando la medesima non avrà trovato una occupazione lavorativa. Con vittoria di spese di lite e compenso professionale come per legge.”
Nel corso del procedimento con note autorizzate del 18.9.2024 il difensore della resistente ha puntualizzato come segue le domande, aderendo alla richiesta della controparte con rinuncia alla domanda di contributo al mantenimento (si riporta il contenuto della nota autorizzata: “rappresenta che la sig.ra intende aderire al ricorso per la separazione personale dei coniugi nel senso Controparte_1 che venga pronunciata la separazione personale alle condizioni ivi previste, giacché dopo la proposizione del ricorso da parte dell'altro coniuge è stato impossibile ricostruire, come tentato, l'unità famigliare. La sig.ra ritiene che nessun onere di mantenimento per alcuno dei coniugi debba CP_1
pagina 2 di 3 essere previsto, non essendo dal matrimonio nato alcun figlio e viste le condizioni economiche di entrambi.”).
All'esito della comparizione delle parti nell'udienza tenuta con modalità di scambio note scritte, la decisione è stata rimessa al Collegio.
Con sentenza parziale n. 411/2025 è stata pronunciata la separazione tra le parti con prosecuzione del giudizio per la successiva pronuncia ex art. 473 bis.49 c.p.c. di scioglimento del matrimonio.
Le parti hanno quindi chiesto concordemente la pronuncia di scioglimento del matrimonio senza formulare alcuna richiesta accessoria. La decisione è stata rimessa al Collegio.
La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, del termine normativamente previsto dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nel presente procedimento dinanzi alla Presidente delegata, e della pronuncia della separazione, da allora le parti vivono separatamente ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Le spese di giudizio devono essere compensate in considerazione della materia trattata e delle ragioni della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
celebrato in Santo Domingo in data 16/01/2014 ; CP_1
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di TORINO (atto
77, parte II, serie C, dell'anno 2014);
spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in data 17/12/2025.
. PRESIDENTE est.
dott.ssa Monica Velletti pagina 3 di 3