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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 06/10/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 738/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gianluca Falco Presidente relatore
Dott. Marcello Cozzolino Giudice
Dott. Francesco Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. 738/2024 R.G., promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Claudia Parte_1 C.F._1
Aurisicchio, elettivamente domiciliato come in atti.
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
NA FA AS, elettivamente domiciliata come in atti.
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO, presso questo Tribunale.
INTERVENTORE NECESSARIO
pagina 1 di 5 OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 22.9.25, le parti hanno così concluso come da relativo verbale: “[…] I procuratori delle parti chiedono congiuntamente che il Tribunale pronunci in via immediata una sentenza sullo status”.
SINTESI DEL FATTO E DELLE QUESTIONI CONTROVERSE
1. e si unirono in matrimonio concordatario in Parte_1 Controparte_1
Chieti (CH), in data 25.6.17 (atto di matrimonio annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto
Comune dell'anno 2017, N. 2017/17/1); dalla loro unione è nato (in data 7.11.2012) il loro figlio
Per_1
2. Con decreto n. 9343 dell'11.12.2020, il Tribunale di Chieti ha omologato l'accordo di separazione consensuale tra i coniugi, che prevedeva: l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente dello stesso presso la madre, nella casa coniugale, assegnata a quest'ultima in via esclusiva;
una disciplina della frequentazione tra il figlio minore e il padre;
l'obbligo del di versamento alla di un assegno mensile di €. 700,00 (oltre Pt_1 CP_1 rivalutazione annuale Istat) per il mantenimento del figlio minore;
l'obbligo dei genitori di provvedere alle spese straordinarie relative al figlio minore nella misura del 50% ciascuno;
l'obbligo del di Pt_1 versamento alla i un assegno mensile di €. 100,00 (oltre rivalutazione annuale Istat) per CP_1 il mantenimento di quest'ultima; l'obbligo della di rendicontare semestralmente al CP_1 coniuge l'utilizzo dell'assegno di invalidità percepito dal minore sul conto intestato alla madre.
3. Con ricorso depositato in data 26.6.24, il ha domandato all'adito Tribunale di: “1) dichiarare Pt_1 ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario […], con regolare trascrizione del relativo atto nei registri dello Stato civile;
2) dichiarare che ciascun coniuge vivrà secondo le proprie sostanze e pertanto dichiarare che nulla è dovuto reciprocamente e che tra gli stessi non è pendente alcuna questione economica;
3) disporre che
l'assegno mensile di invalidità riconosciuto al minore, per il suo disturbo dello spettro autistico e, pari
a € 297,00, sia accantonato per il loro figlio e pertanto utilizzato solo in caso di necessità e comunque di comune accordo tra i genitori;
4) disporre che la sig.ra rendiconti semestralmente CP_1 pagina 2 di 5 l'ammontare e l'utilizzo di detta somma o a richiesta del padre;
5) disporre l'affidamento in forma condivisa a entrambi i genitori del minore con collocamento prevalente presso la madre. Stabilire che il sig. potrà avere con sé il figlio”, secondo la disciplina del diritto di visita di cui a Parte_1 pag. 8 del ricorso introduttivo; 8) il sig. verserà entro il giorno 27 di ogni mese alla sig.ra Pt_1
quale contributo al mantenimento del figlio, complessivi euro 300,00 mensili, rivalutabili CP_1 annualmente secondo gli indici Istat, oltre le spese straordinarie ripartite tra i coniugi nella misura del
50%, come previamente concordate e successivamente documentate. L'assegno unico e straordinario per il figlio sarà riconosciuto in maniera esclusiva alla 9) dichiarare che i coniugi si CP_1 impegneranno, reciprocamente, a comunicarsi ogni cambio di residenza e il nuovo indirizzo e il recapito telefonico, per esigenze in merito al loro figlio nonché a prestare l'assenso, qualora fosse necessario per legge a uno di loro e sempre per l'interesse del figlio, per il rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio; 10) dichiarare che entrambi i coniugi si impegneranno a salvaguardare e favorire il rapporto nipoti-nonni; 11) le parti potranno comunque variare le modalità di visita indicate, fermi, nella sostanza, i tempi minimi così stabiliti;
12) Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
4. – nel costituirsi in giudizio, con comparsa di risposta depositata in Controparte_1 data 13.12.2024 – ha parimenti chiesto la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma alle seguenti, diverse condizioni: “[…] 2) affidare in modo esclusivo, il figlio minore, alla Per_1 madre, con cui vive stabilmente in Chieti alla Via Strada Madonna Del Freddo n° 6, Controparte_1 alla luce di quanto esposto e puntualizzato sopra nel sezione “Fatto”; 3) in via preliminare, disporre quale contributo per il mantenimento del figlio la somma di Euro 900,00 mensili (da Per_1 rivalutarsi secondo gli indici ISTAT di variazione del costo della vita), entro il cinque di ogni mese a carico del sig. da versare tramite bonifico direttamente dalla busta-paga di Parte_1 quest'ultimo a favore della madre sig.ra in via subordinata confermare il mantenimento di CP_1
Euro 700,00 a carico del sig. da versare tramite bonifico direttamente dalla busta- Parte_1 paga di quest'ultimo a favore della sig.ra ; disporre che le spese sanitarie non Controparte_1 mutuabili e straordinarie previamente concordate, nonché le spese scolastiche e sportive, ricreative e culturali, sempre tutte previamente concordate tra i sigg. saranno sostenute nella Parte_2 misura del 50% ciascuno da corrispondersi a chi le abbia preventivamente anticipate, per cui il rimborso pro-quota delle suddette spese è in ogni caso subordinato alla richiesta scritta avanzata all'altro genitore (a mezzo sms, e-mail, fax, pec. ecc.) entro il mese successivo dalle stesse e previa pagina 3 di 5 consegna all'altro genitore di idonea documentazione comprovante la spesa, inoltre in relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, fax, pec, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta, in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
4) disporre il diritto di visita del minore da parte del Per_1 sig. solo in base ai turni di lavoro del che quest'ultimo dovrà depositare nella Parte_1 Pt_1 presente causa;
5) dichiarare che i coniugi si impegneranno, reciprocamente, a comunicarsi ogni cambio di residenza ed il nuovo indirizzo e il recapito telefonico, per esigenze in merito al loro figlio nonché a prestare l'assenso, qualora fosse necessario per legge ad uno di loro e sempre per l'interesse del figlio, per il rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio. Con Vittoria di onorari e spese del presente giudizio”.
5. Nel prosieguo del processo: alla prima udienza di comparizione, fissata per il giorno 13.1.2025, il
Presidente Istruttore designato ha interrogato liberamente le parti, le quali hanno confermato la propria volontà di addivenire ad una pronuncia di divorzio;
dopo plurimi rinvii della causa per consentire alle parti di addivenire ad un accordo di divorzio, alla udienza del 22.9.25 il Presidente Istruttore ha trattenuto la causa alla decisione collegiale sullo status – come richiesto dai coniugi – nonché per le ulteriori determinazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Il Collegio ritiene sussistenti le condizioni per pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai coniugi, in quanto: a) è documentata la intervenuta separazione consensuale dei coniugi, in forza del provvedimento del Tribunale di Chieti dell'11.12.2020; b) è pacifico che, dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale, la separazione si sia protratta ininterrottamente per almeno sei mesi, ex art. 3 Legge n. 898/70; c) è altresì acclarato – dalla stessa prospettazione operata dalle parti nei rispettivi scritti difensivi – che la loro comunione spirituale e materiale non possa essere più ricostituita, anche in considerazione della impossibilità di una riconciliazione manifestata dalle stesse parti alla prima udienza del 13.1.25.
7. Pertanto, deve essere pronunziata la invocata sentenza sullo status.
8. Spese al definitivo.
pagina 4 di 5 9. Infine, in ragione della presenza, nella motivazione della presente sentenza, di dati sensibili delle parti e della prole, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi dei soggetti indicati nella sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
738/2024 R.G., così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra e Parte_1
in Chieti (CH) in data 25.6.17 (atto di matrimonio annotato nel Controparte_1
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Chieti dell'anno 2017, N. 2017/17/1).
DISPONE che, al passaggio in giudicato della presente sentenza, il Cancelliere ed il competente Ufficiale di stato civile provvedano agli adempimenti di cui all'art. 10, Legge n. 898/1970.
DISPONE che, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi dei soggetti riportati nella sentenza.
RIMETTE la causa in trattazione, come da separata ordinanza, per i provvedimenti di competenza del Presidente
Istruttore.
Spese al definitivo.
Così deciso in Chieti, alla Camera di Consiglio del 6 ottobre 2025.
Chieti, 6 ottobre 2025 Il Presidente estensore
Dott. Gianluca Falco pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gianluca Falco Presidente relatore
Dott. Marcello Cozzolino Giudice
Dott. Francesco Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. 738/2024 R.G., promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Claudia Parte_1 C.F._1
Aurisicchio, elettivamente domiciliato come in atti.
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
NA FA AS, elettivamente domiciliata come in atti.
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO, presso questo Tribunale.
INTERVENTORE NECESSARIO
pagina 1 di 5 OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 22.9.25, le parti hanno così concluso come da relativo verbale: “[…] I procuratori delle parti chiedono congiuntamente che il Tribunale pronunci in via immediata una sentenza sullo status”.
SINTESI DEL FATTO E DELLE QUESTIONI CONTROVERSE
1. e si unirono in matrimonio concordatario in Parte_1 Controparte_1
Chieti (CH), in data 25.6.17 (atto di matrimonio annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto
Comune dell'anno 2017, N. 2017/17/1); dalla loro unione è nato (in data 7.11.2012) il loro figlio
Per_1
2. Con decreto n. 9343 dell'11.12.2020, il Tribunale di Chieti ha omologato l'accordo di separazione consensuale tra i coniugi, che prevedeva: l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente dello stesso presso la madre, nella casa coniugale, assegnata a quest'ultima in via esclusiva;
una disciplina della frequentazione tra il figlio minore e il padre;
l'obbligo del di versamento alla di un assegno mensile di €. 700,00 (oltre Pt_1 CP_1 rivalutazione annuale Istat) per il mantenimento del figlio minore;
l'obbligo dei genitori di provvedere alle spese straordinarie relative al figlio minore nella misura del 50% ciascuno;
l'obbligo del di Pt_1 versamento alla i un assegno mensile di €. 100,00 (oltre rivalutazione annuale Istat) per CP_1 il mantenimento di quest'ultima; l'obbligo della di rendicontare semestralmente al CP_1 coniuge l'utilizzo dell'assegno di invalidità percepito dal minore sul conto intestato alla madre.
3. Con ricorso depositato in data 26.6.24, il ha domandato all'adito Tribunale di: “1) dichiarare Pt_1 ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario […], con regolare trascrizione del relativo atto nei registri dello Stato civile;
2) dichiarare che ciascun coniuge vivrà secondo le proprie sostanze e pertanto dichiarare che nulla è dovuto reciprocamente e che tra gli stessi non è pendente alcuna questione economica;
3) disporre che
l'assegno mensile di invalidità riconosciuto al minore, per il suo disturbo dello spettro autistico e, pari
a € 297,00, sia accantonato per il loro figlio e pertanto utilizzato solo in caso di necessità e comunque di comune accordo tra i genitori;
4) disporre che la sig.ra rendiconti semestralmente CP_1 pagina 2 di 5 l'ammontare e l'utilizzo di detta somma o a richiesta del padre;
5) disporre l'affidamento in forma condivisa a entrambi i genitori del minore con collocamento prevalente presso la madre. Stabilire che il sig. potrà avere con sé il figlio”, secondo la disciplina del diritto di visita di cui a Parte_1 pag. 8 del ricorso introduttivo; 8) il sig. verserà entro il giorno 27 di ogni mese alla sig.ra Pt_1
quale contributo al mantenimento del figlio, complessivi euro 300,00 mensili, rivalutabili CP_1 annualmente secondo gli indici Istat, oltre le spese straordinarie ripartite tra i coniugi nella misura del
50%, come previamente concordate e successivamente documentate. L'assegno unico e straordinario per il figlio sarà riconosciuto in maniera esclusiva alla 9) dichiarare che i coniugi si CP_1 impegneranno, reciprocamente, a comunicarsi ogni cambio di residenza e il nuovo indirizzo e il recapito telefonico, per esigenze in merito al loro figlio nonché a prestare l'assenso, qualora fosse necessario per legge a uno di loro e sempre per l'interesse del figlio, per il rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio; 10) dichiarare che entrambi i coniugi si impegneranno a salvaguardare e favorire il rapporto nipoti-nonni; 11) le parti potranno comunque variare le modalità di visita indicate, fermi, nella sostanza, i tempi minimi così stabiliti;
12) Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
4. – nel costituirsi in giudizio, con comparsa di risposta depositata in Controparte_1 data 13.12.2024 – ha parimenti chiesto la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma alle seguenti, diverse condizioni: “[…] 2) affidare in modo esclusivo, il figlio minore, alla Per_1 madre, con cui vive stabilmente in Chieti alla Via Strada Madonna Del Freddo n° 6, Controparte_1 alla luce di quanto esposto e puntualizzato sopra nel sezione “Fatto”; 3) in via preliminare, disporre quale contributo per il mantenimento del figlio la somma di Euro 900,00 mensili (da Per_1 rivalutarsi secondo gli indici ISTAT di variazione del costo della vita), entro il cinque di ogni mese a carico del sig. da versare tramite bonifico direttamente dalla busta-paga di Parte_1 quest'ultimo a favore della madre sig.ra in via subordinata confermare il mantenimento di CP_1
Euro 700,00 a carico del sig. da versare tramite bonifico direttamente dalla busta- Parte_1 paga di quest'ultimo a favore della sig.ra ; disporre che le spese sanitarie non Controparte_1 mutuabili e straordinarie previamente concordate, nonché le spese scolastiche e sportive, ricreative e culturali, sempre tutte previamente concordate tra i sigg. saranno sostenute nella Parte_2 misura del 50% ciascuno da corrispondersi a chi le abbia preventivamente anticipate, per cui il rimborso pro-quota delle suddette spese è in ogni caso subordinato alla richiesta scritta avanzata all'altro genitore (a mezzo sms, e-mail, fax, pec. ecc.) entro il mese successivo dalle stesse e previa pagina 3 di 5 consegna all'altro genitore di idonea documentazione comprovante la spesa, inoltre in relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, fax, pec, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta, in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
4) disporre il diritto di visita del minore da parte del Per_1 sig. solo in base ai turni di lavoro del che quest'ultimo dovrà depositare nella Parte_1 Pt_1 presente causa;
5) dichiarare che i coniugi si impegneranno, reciprocamente, a comunicarsi ogni cambio di residenza ed il nuovo indirizzo e il recapito telefonico, per esigenze in merito al loro figlio nonché a prestare l'assenso, qualora fosse necessario per legge ad uno di loro e sempre per l'interesse del figlio, per il rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio. Con Vittoria di onorari e spese del presente giudizio”.
5. Nel prosieguo del processo: alla prima udienza di comparizione, fissata per il giorno 13.1.2025, il
Presidente Istruttore designato ha interrogato liberamente le parti, le quali hanno confermato la propria volontà di addivenire ad una pronuncia di divorzio;
dopo plurimi rinvii della causa per consentire alle parti di addivenire ad un accordo di divorzio, alla udienza del 22.9.25 il Presidente Istruttore ha trattenuto la causa alla decisione collegiale sullo status – come richiesto dai coniugi – nonché per le ulteriori determinazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Il Collegio ritiene sussistenti le condizioni per pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai coniugi, in quanto: a) è documentata la intervenuta separazione consensuale dei coniugi, in forza del provvedimento del Tribunale di Chieti dell'11.12.2020; b) è pacifico che, dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale, la separazione si sia protratta ininterrottamente per almeno sei mesi, ex art. 3 Legge n. 898/70; c) è altresì acclarato – dalla stessa prospettazione operata dalle parti nei rispettivi scritti difensivi – che la loro comunione spirituale e materiale non possa essere più ricostituita, anche in considerazione della impossibilità di una riconciliazione manifestata dalle stesse parti alla prima udienza del 13.1.25.
7. Pertanto, deve essere pronunziata la invocata sentenza sullo status.
8. Spese al definitivo.
pagina 4 di 5 9. Infine, in ragione della presenza, nella motivazione della presente sentenza, di dati sensibili delle parti e della prole, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi dei soggetti indicati nella sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
738/2024 R.G., così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra e Parte_1
in Chieti (CH) in data 25.6.17 (atto di matrimonio annotato nel Controparte_1
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Chieti dell'anno 2017, N. 2017/17/1).
DISPONE che, al passaggio in giudicato della presente sentenza, il Cancelliere ed il competente Ufficiale di stato civile provvedano agli adempimenti di cui all'art. 10, Legge n. 898/1970.
DISPONE che, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi dei soggetti riportati nella sentenza.
RIMETTE la causa in trattazione, come da separata ordinanza, per i provvedimenti di competenza del Presidente
Istruttore.
Spese al definitivo.
Così deciso in Chieti, alla Camera di Consiglio del 6 ottobre 2025.
Chieti, 6 ottobre 2025 Il Presidente estensore
Dott. Gianluca Falco pagina 5 di 5