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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/05/2025, n. 1698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1698 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 10637/2024, avente ad oggetto “scioglimento del matrimonio” e rimessa al Col- legio per la decisione all'udienza del 23/04/2025
TRA
(C.F. ), con Parte_1 C.F._1
l'Avv. LASSANDRO MARIA ANTONIA
– PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
– PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO presso questo Tribunale CP_2
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – Parte ricorrente allega d'avere contratto matrimo- nio civile con la parte resistente in Trig- Controparte_1
giano in data 15/12/2000, unione dalla quale sono nati tre figli, tutti maggiorenni, economicamente indipendenti e non più residenti con i genitori. Con decreto n. 6666/2020 in data 01/12/2022, questo Tri- bunale ha omologato la separazione personale consensuale dei co- niugi, regolando ogni rapporto tra i coniugi e tra questi ed i figli.
Allega, altresì, che la separazione si è protratta ininterrottamente dall'epoca di tale provvedimento, ovvero i coniugi non si sono più riconciliati, essendo irrimediabilmente cessata ogni comunione di spirito, materiale e di intenti, per cui ricorrono i presupposti per ot- tenere lo scioglimento del matrimonio
Chiede che il Tribunale, previa comparizione delle parti, dichiari lo scioglimento del matrimonio sopra citato, regoli i rapporti perso- nali e patrimoniali tra gli ex coniugi come meglio specificato in ri- corso;
dichiari che la moglie perde il cognome che ha aggiunto al proprio con il matrimonio;
ordini al Cancelliere di trasmettere copia della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello
Stato civile del comune competente per le annotazioni ed incom- benze di legge.
“LA COSTITUZIONE DEL RESISTENTE” – Quest'ultimo non si è costi- tuito ed è stata dichiarata la sua contumacia.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – Alla prima udienza, sentito il co- niuge comparso e dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti reputati opportuni nell'interesse dei coniugi e, non necessitando
2 d'istruttoria, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
“SULLA DOMANDA DI SCIOGLIMENTO DEL VINCOLO MATRIMONIALE” –
La domanda di scioglimento del matrimonio celebrato tra ricorrente e resistente è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 1 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pro- nunciare lo scioglimento del matrimonio allorquando sia accertato
“che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può es- sere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause pre- viste dall'art. 3”.
Nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n. 898/1970 (e successive modificazioni): in- fatti i coniugi comparvero nella procedura di separazione personale, poi dichiarata con la sentenza sopra citata, passata in cosa giudicata;
dalla prima comparizione dei coniugi nella citata procedura e fino alla proposizione del ricorso divorzile la convivenza, pacifica- mente, non è ripresa.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni delle parti, la piena adesione della parte resistente alla domanda di scio- glimento del matrimonio avanzata dalla parte ricorrente, l'inutilità del tentativo di conciliazione dei coniugi esperito nel presente giu- dizio e le risultanze anagrafiche rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i co- niugi, sulla quale il matrimonio è fondato per cui, in ragione dell'ammissibilità ex lege della pronuncia solo sullo stato perso- nale, prevista dall'articolo 4 della citata legge n. 898/1970, va di- chiarato detto scioglimento del matrimonio celebrato tra i coniugi de quibus.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 898/1970 e
3 successive modificazioni, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio, mentre ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge, copia autentica della pre- sente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere tra- smessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
Il collegio ritiene di decidere ogni altra domanda avanzata dalle parti.
In particolare, dev'essere confermato il contenuto dei provvedi- menti temporanei ed urgenti adottati nel corso della prima udienza di comparizione dei coniugi, non essendo emersi, né sono stati al- legati, elementi dai quali desumere una diversa conclusione.
In applicazione del principio della soccombenza, e non ricorrendo giusti motivi per disporne la compensazione, va disposta la con- danna della parte resistente, soccombente, al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla controparte, spese che sono indicate in dispositivo nella misura del dovuto, calcolato sulla base delle pre- scrizioni di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm. ed avendo riguardo ai parametri stabiliti per le cause ordinarie innanzi al Tribunale del valore da € 26.000,01 ad € 52.000,00 (così individuato trattandosi di causa dal valore indeterminato ma a bassa complessità) con le variazioni che si rendono necessarie in ragione della esiguità delle questioni di fatto e di diritto trattate nonché dell'attività effettiva- mente svolta, anche in ragione della natura contumaciale del giudi- zio. Dette spese saranno pagate in favore dello Stato, poiché la parte vittoriosa è stata ammessa al beneficio del gratuito patrocinio.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva, a norma dell'articolo
4 282 c.p.c., così come riformato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che ren- dono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 15/10/2024 da nei confronti di Parte_1 CP_3
, con l'intervento del P.M., così provvede:
[...]
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato in Trig- giano in data 15/12/2000 tra , Parte_1
nata/o in CAPURSO (BA) in data 07/09/1978, e CP_1
, nata/o in TRIGGIANO (BA) in data 08/10/1970,
[...]
iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di Triggiano al n. 15, parte I, anno 2000;
2. DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giu- dicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4. CONFERMA le statuizioni contenute nell'ordinanza resa in data 23/04/2025;
5. CONDANNA il resistente al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla controparte, che liquida in € 1.730,00 per com- pensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e
5 C.A.P. come per legge, da pagare in favore dello Stato.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 06/05/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 10637/2024, avente ad oggetto “scioglimento del matrimonio” e rimessa al Col- legio per la decisione all'udienza del 23/04/2025
TRA
(C.F. ), con Parte_1 C.F._1
l'Avv. LASSANDRO MARIA ANTONIA
– PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
– PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO presso questo Tribunale CP_2
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – Parte ricorrente allega d'avere contratto matrimo- nio civile con la parte resistente in Trig- Controparte_1
giano in data 15/12/2000, unione dalla quale sono nati tre figli, tutti maggiorenni, economicamente indipendenti e non più residenti con i genitori. Con decreto n. 6666/2020 in data 01/12/2022, questo Tri- bunale ha omologato la separazione personale consensuale dei co- niugi, regolando ogni rapporto tra i coniugi e tra questi ed i figli.
Allega, altresì, che la separazione si è protratta ininterrottamente dall'epoca di tale provvedimento, ovvero i coniugi non si sono più riconciliati, essendo irrimediabilmente cessata ogni comunione di spirito, materiale e di intenti, per cui ricorrono i presupposti per ot- tenere lo scioglimento del matrimonio
Chiede che il Tribunale, previa comparizione delle parti, dichiari lo scioglimento del matrimonio sopra citato, regoli i rapporti perso- nali e patrimoniali tra gli ex coniugi come meglio specificato in ri- corso;
dichiari che la moglie perde il cognome che ha aggiunto al proprio con il matrimonio;
ordini al Cancelliere di trasmettere copia della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello
Stato civile del comune competente per le annotazioni ed incom- benze di legge.
“LA COSTITUZIONE DEL RESISTENTE” – Quest'ultimo non si è costi- tuito ed è stata dichiarata la sua contumacia.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – Alla prima udienza, sentito il co- niuge comparso e dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti reputati opportuni nell'interesse dei coniugi e, non necessitando
2 d'istruttoria, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
“SULLA DOMANDA DI SCIOGLIMENTO DEL VINCOLO MATRIMONIALE” –
La domanda di scioglimento del matrimonio celebrato tra ricorrente e resistente è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 1 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pro- nunciare lo scioglimento del matrimonio allorquando sia accertato
“che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può es- sere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause pre- viste dall'art. 3”.
Nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n. 898/1970 (e successive modificazioni): in- fatti i coniugi comparvero nella procedura di separazione personale, poi dichiarata con la sentenza sopra citata, passata in cosa giudicata;
dalla prima comparizione dei coniugi nella citata procedura e fino alla proposizione del ricorso divorzile la convivenza, pacifica- mente, non è ripresa.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni delle parti, la piena adesione della parte resistente alla domanda di scio- glimento del matrimonio avanzata dalla parte ricorrente, l'inutilità del tentativo di conciliazione dei coniugi esperito nel presente giu- dizio e le risultanze anagrafiche rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i co- niugi, sulla quale il matrimonio è fondato per cui, in ragione dell'ammissibilità ex lege della pronuncia solo sullo stato perso- nale, prevista dall'articolo 4 della citata legge n. 898/1970, va di- chiarato detto scioglimento del matrimonio celebrato tra i coniugi de quibus.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 898/1970 e
3 successive modificazioni, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio, mentre ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge, copia autentica della pre- sente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere tra- smessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
Il collegio ritiene di decidere ogni altra domanda avanzata dalle parti.
In particolare, dev'essere confermato il contenuto dei provvedi- menti temporanei ed urgenti adottati nel corso della prima udienza di comparizione dei coniugi, non essendo emersi, né sono stati al- legati, elementi dai quali desumere una diversa conclusione.
In applicazione del principio della soccombenza, e non ricorrendo giusti motivi per disporne la compensazione, va disposta la con- danna della parte resistente, soccombente, al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla controparte, spese che sono indicate in dispositivo nella misura del dovuto, calcolato sulla base delle pre- scrizioni di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm. ed avendo riguardo ai parametri stabiliti per le cause ordinarie innanzi al Tribunale del valore da € 26.000,01 ad € 52.000,00 (così individuato trattandosi di causa dal valore indeterminato ma a bassa complessità) con le variazioni che si rendono necessarie in ragione della esiguità delle questioni di fatto e di diritto trattate nonché dell'attività effettiva- mente svolta, anche in ragione della natura contumaciale del giudi- zio. Dette spese saranno pagate in favore dello Stato, poiché la parte vittoriosa è stata ammessa al beneficio del gratuito patrocinio.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva, a norma dell'articolo
4 282 c.p.c., così come riformato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che ren- dono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 15/10/2024 da nei confronti di Parte_1 CP_3
, con l'intervento del P.M., così provvede:
[...]
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato in Trig- giano in data 15/12/2000 tra , Parte_1
nata/o in CAPURSO (BA) in data 07/09/1978, e CP_1
, nata/o in TRIGGIANO (BA) in data 08/10/1970,
[...]
iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di Triggiano al n. 15, parte I, anno 2000;
2. DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giu- dicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4. CONFERMA le statuizioni contenute nell'ordinanza resa in data 23/04/2025;
5. CONDANNA il resistente al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla controparte, che liquida in € 1.730,00 per com- pensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e
5 C.A.P. come per legge, da pagare in favore dello Stato.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 06/05/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
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