CASS
Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 01/07/2025, n. 24282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24282 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
1 In nome DE Popolo Italiano SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: AN RI - Presidente - NN AR DE IS PE CO SS RO ZI LO TU - Relatore - Sent. n. sez. 894/2025 UP - 28/05/2025 R.G.N. 9510/2025 ha pronunciato la seguente sui ricorsi proposti da: NO AN (CUI 00GR2DB) nato a [...] il [...] NO EN (CUI 03FEIMN) nato a [...] il [...] avverso la sentenza DE 30/09/2024 DEla CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ZI LO TU;
udito il Pubblico Ministero, in persona DE Sostituto Procuratore generale ALFREDO POMPEO VIOLA, che ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili;
uditi i difensori DEle parti civili costituite, Avv. FAUSTO AR AMATO, per Associazione degli industriali Provincia di Palermo Confindustria Palermo, Associazione antiracket e antiusura Solidaria SCS Onlus, Associazione antiracket S.o.s. impresa vittime DEl'estorsione e DEl'usura e DEla mafia, Federazione Provinciale DE commercio, turismo, servizi, professioni piccole e medie imprese Palermo Confcommercio Imprese Italia, Confesercenti Confederazione italiana imprese e commerciali turistiche e dei servizi provinciali di Palermo e Confcommercio Palermo, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
Avv. ITALIA BRUNELLI, per Associazione di volontariato AD PI e F.A.I. Penale Sent. Sez. 2 Num. 24282 Anno 2025 Presidente: RI AN Relatore: LO TU ZI Data Udienza: 28/05/2025 2 federazione DEle associazioni antiracket ed antiusura, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore di IA NT, Avv. SALVATORE GAMBINO, che ha chiesto l’accoglimento DE ricorso con ogni conseguente statuizione. 1. La Corte di appello di Palermo, con sentenza DE 30/09/2024, per quanto qui di interesse, decidendo sul rinvio DEla Sesta Sezione penale DEla Corte di cassazione, che aveva annullato parzialmente la sentenza DEla Corte di appello di Palermo DE 12/04/2018, ha dichiarato IA IN colpevole DE DEitto di partecipazione all’associazione mafiosa con il ruolo apicale previsto dall’art. 416-bis, comma secondo, cod. pen., rideterminando la pena allo stesso ascritta nella misura di anni diciassette di reclusione ed ha rideterminato la pena nei confronti di IA NT in relazione al DEitto di partecipazione alla associazione mafiosa ai sensi DEl’art. 416-bis, commi primo, quarto e sesto, cod. pen. nella misura di anni otto di reclusione. 2. Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, per mezzo dei rispettivi difensori, IA IN e IA NT, articolando motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi DEl’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. SI IA IN. Ricorso Avv. Michele Giovinco. 3.1. Violazione di legge e di norme processuali, oltre che vizio DEla motivazione perché manifestamente illogica in relazione agli artt. 192, comma 2 e 3, cod. proc. pen. e 416-bis, comma secondo, cod. pen.; la seconda sentenza di appello aveva ritenuto in modo DE tutto illogico il ruolo apicale DE ricorrente basandosi sulle sole dichiarazioni DE collaboratore LA, tra l’altro già sentito nel primo giudizio di appello, che aveva affermato senza alcun riscontro che il IA rappresentava in caso di sua assenza il suo sostituto al vertice DEla famiglia DE mandamento RE. Nonostante tali affermazioni è mancato qualsiasi riscontro concreto in ordine all’effettivo esercizio di tale potere quale soggetto di vertice DEla consorteria criminale 3 evocata. Non sono stati disvelati comportamenti concludenti in tal senso, ricorrendo una mera partecipazione al sodalizio, mentre le dichiarazioni dei collaboranti non possono rappresentare la base probatoria esclusiva per ritenere il ruolo apicale DElo stesso. La motivazione è da ritenere omessa in mancanza di qualsiasi affermazione in ordine al ruolo effettivamente svolto dal ricorrente nella sua asserita qualità di capo. 3.2. Violazione di legge e di norme processuali, oltre che vizio DEla motivazione in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen.; la Corte di appello, nel rideterminare la pena, non ha indicato le ragioni poste alla base DEla scelta di una pena base così distante dal minimo edittale, prescindendo completamente dai parametri, neanche evocati, di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen. Ricorso Avv. Valerio Vianello Accorretti. 3.3. Violazione ed erronea applicazione DEl’art. 416-bis, comma secondo, cod. pen., nonché vizio DEla motivazione perché mancante, erronea o contraddittoria in relazione all’art. 192 cod. proc. pen.; nella sentenza, gravemente lacunosa e manifestamente illogica, manca qualsiasi base probatoria autonoma e certa per poter ritenere il ruolo apicale DE ricorrente nell’associazione per DEinquere di tipo mafioso. La decisione è permeata dalla lettura distorta e travisata DEle emergenze processuali, avendo la Corte di appello dedotto la sussistenza di un potere di comando sulla base DEle mere dichiarazioni dei collaboratori, in assenza di qualsiasi ulteriore riscontro. Nella prospettazione difensiva, il giudice di rinvio avrebbe dovuto confrontarsi in primo luogo con la sentenza DEla Corte di appello nella quale era stato escluso il ruolo apicale di IA IN, dove si era sottolineato come nessun collaboratore ad eccezione DE LA aveva mai riferito di un ruolo di comando in capo al ricorrente. La prima sentenza di appello aveva riconosciuto certamente una autorevolezza DE IA IN all’interno DEla associazione per DEinquere, ma mai un ruolo di vertice ed apicale, potendo essere al massimo riscontrato un compito di raccordo tra i sodali DEl’Acquasanta e i sodali di RE. Conseguentemente, le dichiarazioni DE MA avrebbero dovuto essere valutate con maggiore rigore, quanto alla loro portata e possibile incidenza sulle precedenti conclusioni, atteso che il collaboratore sentito nel secondo giudizio di appello non aveva introdotto elementi ulteriori e caratterizzati da novità. Tra l’altro, la convergenza tra le dichiarazioni DE LA e DE MA è solo 4 apparente e non sostanziale, manca DE tutto la coincidenza temporale e la descrizione di episodi concreti con lo stesso livello di dettaglio. Venivano in tal senso richiamate le dichiarazioni rese e l’insanabile contrasto DEle stesse quanto alla portata DE potere DE IA IN (assoluto secondo il MA tanto da poter decidere autonomamente di procedere all’omicidio DE NA, solo attuativo e in veste di sostituto per il LA al quale venivano riservate le decisioni più rilevanti e che doveva comunque autorizzare il IA per le azioni violente decisive). Ulteriori incongruenze dovevano poi essere riscontrate quanto al ruolo DE IA IN quale gestore DEla cassa DE sodalizio e responsabile DEla contabilità DE mandamento di RE e DEla famiglia DEl’Acquasanta. Le versioni dei due collaboratori, anche su questo punto, non collimano, atteso che il LA richiamava la costante attività a sostegno dei detenuti posta in essere da IA IN, mentre il MA affermava che egli era stato abbandonato e nessuno lo aveva sostenuto dal momento DE suo arresto e detenzione in carcere. Infine, la difesa ha sottolineato come DE tutto inconferenti, perché de relato e ricevute dal solo MA, si dovessero ritenere le dichiarazioni DE terzo collaboratore sentito nel secondo giudizio (MM DO). Quest’ultimo si era limitato a riportare quanto allo stesso riferito dal MA, senza alcun elemento concreto a supporto. Gli elementi riportati dalla Corte di appello si dovevano ritenere valutati in violazione dei principi DEle Sezioni Unite “Aquilina”, anche attesa la totale assenza di riscontri esterni. 3.4. Violazione di legge e vizio DEla motivazione perché manifestamente illogica ed erronea applicazione DE disposto di cui all’art. 132 e 133 cod. pen.; la pena si distacca in modo consistente dalla pena base, per giungere quasi al massimo edittale, senza una adeguata motivazione;
ricorre una chiara violazione DE principio di proporzionalità DEla pena, ricorrendo un richiamo DE tutto generico alla pericolosità sociale DE ricorrente, con una valorizzazione generica ed apodittica dei precedenti penali. 4. Ricorso IA NT (Avv. Salvatore Gambino). 4.1. Vizio DEla motivazione in relazione all’art. 416-bis, comma primo, quarto e sesto, cod. pen.; le conclusioni alle quali è giunta la Corte di appello non sono condivisibili, atteso che il supplemento istruttorio non ha apportato alcun elemento di novità al quadro 5 indiziario già precedentemente acquisito;
le dichiarazioni di LA VI, MA ER e MM DO sono DE tutto inidonee a supportare la tesi accusatoria. La difesa ha osservato che l’esame dei collaboratori indicati era ben lontana dal costituire elemento indispensabile al fine DE decidere e le dichiarazioni acquisite, con specifico riferimento a LA VI, erano già note perché rese numerose volte nel corso degli anni. La Corte di appello ha ritenuto erroneamente che le dichiarazioni di MA e di LA si possano ritenere convergenti e rilevanti al fine di affermare la responsabilità DE ricorrente;
tali dichiarazioni non hanno il valore di prova al fine di ritenere la responsabilità DE ricorrente per la partecipazione alla associazione oltre ogni ragionevole dubbio, atteso che entrambi avevano escluso che il ricorrente fosse un uomo d’onore ritualmente affiliato. Gli elementi evidenziati per ritenere effettiva la messa a disposizione DElo stesso (accompagnamento abituale DElo zio IA IN, filtro ed organizzazione degli appuntamenti tra IA IN ed altri esponenti mafiosi, presenza continuativa a Mestre dal LA, aver concorso al mantenimento economico DElo stesso) non appaiono sufficienti al fine di giungere ad una affermazione di responsabilità, soprattutto ove si tenga conto DEle dichiarazioni rese dal LA in ordine al summit al quale lo avrebbe accompagnato il ricorrente. Anche in questa decisione, come in quella di primo grado, ricorreva un recepimento automatico, in assenza di valutazione critica, DEla prospettazione accusatoria. Le dichiarazioni di MA, unico accusatore di IA NT, sono rimaste DE tutto prive di riscontri, come aveva correttamente rilevato la prima sentenza di appello. La mancanza di riscontri alle dichiarazioni DE MA avrebbe dovuto condurre la Corte di appello a dichiararne l’inutilizzabilità. 4.2. Violazione di legge e vizio DEla motivazione in relazione agli artt. 416-bis, comma primo, quarto e sesto, cod. pen. nonché 192 cod. proc. pen. e 111 Cost. quanto alle dichiarazioni rese per la prima volta dal LA in ordine alla provenienza illecita DEle somme di denaro ricevute dall’imputato IA NT (provento di estorsione); in precedenza, il LA non aveva mai affermato che tali somme di denaro avessero certa provenienza illecita, mentre era sempre stata richiamata la provenienza dal proprio patrimonio personale di tali somme di denaro;
inoltre, il LA aveva più volte affermato che la vicinanza con il IA NT era da intendersi a fini esclusivamente personali;
la disponibilità a favore DE LA era un atto 6 caratterizzato da una scelta personale e non associativa. La difesa ha inoltre contestato le dichiarazioni rese da MA ER in ordine alla disponibilità di armi da parte DE ricorrente, in considerazione DEla assoluta genericità DElo stesso, DEla mancanza di elementi utili ad identificare il luogo di detenzione e l’epoca in cui l’incontro per la consegna DEle armi si sarebbe verificato. La genericità DEle dichiarazioni è ancor più rilevante se solo si consideri che di tale consegna di armi il LA non aveva alcuna conoscenza. Ricorre nella sostanza un vero e proprio travisamento DEla prova. La motivazione si doveva ritenere anche omessa in considerazione DEla assenza di qualsiasi passaggio motivazionale nell’ambito DE quale si desse conto di questa profonda difformità tra le fonti probatorie. 4.3. La difesa ha depositato un motivo aggiunto con il quale ha nuovamente argomentato in ordine al vizio DEla motivazione perché assente in ordine alla affermazione di responsabilità DE ricorrente, richiamando ancora una volta le dichiarazioni DE MA, evidenziandone la genericità e contraddittorietà. 5. Le parti civili costituite presenti hanno concluso come in epigrafe indicato, chiedendo che i ricorsi vengano rigettati. 6. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili. 1. I ricorsi sono inammissibili perché proposti con motivi manifestamente infondati e in parte generici. 2. Il primo motivo DE ricorso proposto nell’interesse di IA IN sia dall’Avv. Giovinco che dall’Avv. Vianello Accorretti nell’interesse di IA IN, così come il primo e secondo motivo proposti dall’Avv. Gambino per IA NT, possono essere trattati congiuntamente, attesa la proposizione di censure sostanzialmente sovrapponibili, con le quali è stata evocata la violazione di legge e il vizio DEla motivazione in tutte le sue forme, in ordine alla affermazione di responsabilità pronunciata nei confronti di IA IN ai sensi DEl’art. 416-bis, comma secondo, cod. pen. e nei confronti di IA NT nella sua qualità di partecipe alla 7 associazione imputata ai sensi DEl’art. 416-bis cod. pen. I ricorrenti hanno sostenuto l’intervenuta violazione da parte DE giudice di appello dei principi sanciti dalle Sezioni Unite “Aquilina”, richiamando ampiamente l’esito DEla istruttoria espletata dal giudice di secondo grado a seguito DEl’annullamento con rinvio DEla Sesta Sezione penale di questa Corte. 2.1. I motivi sono manifestamente infondati. La Corte di appello, con una motivazione ampia, argomentata e DE tutto immune da contraddittorietà o illogicità manifesta, che non si presta a censure in questa sede, ha puntualmente adempiuto al giudizio devoluto, rispettando il perimetro DEibativo indicato dalla Corte di cassazione, in applicazione dei principi di diritto ripetutamente affermati da questa Corte. In tal senso, si deve considerare che, anche di recente, questa Corte ha richiamato e ribadito i principi affermati dalle Sezioni Unite quanto alle caratteristiche DE giudizio valutativo DEle dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia, che abbiano posto in essere chiamate in correità, con descrizione specifica DE ruolo ricoperto dal chiamato in correità come avvenuto nel caso in esame (cfr., Sez. 2, n. 34126 DE 05706/2024, Marincola, Rv. 286921-01; Sez. U, n. 36958 DE 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889-01; Sez. U, n. 20804 DE 29/11/2012, Aquilina, Rv. 255145-01). 2.1.1. Si è difatti ribadito che (Sez. 5, n. 40274 DE 05/10/2021, Madonia, Rv. 282090-01), quanto alla valutazione DEla chiamata di correo (Sez. U, n. 1653 DE 21/10/1992, dep. 1993, Marino, Rv. 192465-01) deve essere realizzato uno scrutinio in tre fasi, attinenti la prima alla credibilità DE dichiarante, la seconda all'attendibilità intrinseca DE narrato, la terza all'individuazione dei “riscontri esterni”. In particolare, quanto alla credibilità DE dichiarante, la sentenza “Marino” mette in luce che il relativo scrutinio va svolto avendo riguardo “alla sua personalità, alle sue condizioni socio-economiche e familiari, al suo passato, ai rapporti con i chiamati in correità, etc., e alla genesi remota o prossima DEla sua risoluzione alla confessione e all'accusa dei coautori e complici”. In linea con l’impostazione di fondo DEle Sezioni Unite, la giurisprudenza di legittimità ha rimarcato come, nell’ambito DEla complessiva e unitaria valutazione DEla chiamata in reità, il giudizio sulla credibilità soggettiva abbia una funzione primaria di determinazione DE livello di rigore necessario per il controllo DEle 8 dichiarazioni (Sez. 1, n. 19759 DE 17/05/2011, Misseri, Rv. 250244- 01). Il secondo “momento” DEla valutazione DEla chiamata di correo attiene, dunque, alla verifica DEl'intrinseca attendibilità DEle dichiarazioni, verifica, questa DEl’ “intrinseca consistenza e DEle caratteristiche” DE narrato, che la sentenza “Marino” proietta nella direzione individuata dall’esperienza giurisprudenziale, ossia verso lo scrutinio circa la precisione, la coerenza, la costanza, la spontaneità DE racconto. Sucessivamente, Sez. U, n. 20804 DE 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145-01, ha affermato che, nella valutazione DEla chiamata in correità o in reità, il giudice, ancora prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva DE dichiarante e l’attendibilità oggettiva DEle sue dichiarazioni, ma tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva DE dichiarante e l’attendibilità oggettiva DE suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale. La terza tappa deve condurre, come si è anticipato, all'individuazione dei riscontri, i cui connotati sono stati messi a fuoco già da Sez. U, n. 45276 DE 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226090-01, secondo cui la chiamata di correo deve essere sorretta da “convergenti e individualizzanti riscontri esterni, in relazione al fatto che forma oggetto DEl'accusa ed alla specifica condotta criminosa DEl'incolpato”. Quanto al caso in esame, è bene ricordare che le Sezioni Unite “Aquilina” hanno riconosciuto, in primo luogo, la c.d. libertà dei riscontri, nel senso che “questi, non essendo predeterminati nella specie e nella qualità, possono essere di qualsiasi tipo e natura, ricomprendere non soltanto le prove storiche dirette, ma ogni altro elemento probatorio, anche indiretto, legittimamente acquisito al processo ed idoneo, anche sul piano DEla mera consequenzialità logica, a corroborare, nell'ambito di una valutazione probatoria unitaria, il mezzo di prova ritenuto ex lege bisognoso di conferma”. Fermo restando - hanno puntualizzato le Sezioni Unite – che il dato certo, evincibile da una corretta interpretazione DEl'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. “è costituito dall'esigenza che i riscontri alle dichiarazioni ivi considerate devono essere caratterizzati dalla necessaria estraneità - nel senso di provenienza ab externo - rispetto alle dichiarazioni medesime, sì da scongiurare una verifica tautologica, autoreferenziale 9 ed affetta dal vizio DEla circolarità”, così confermando un indirizzo già accreditato nella giurisprudenza di legittimità (cfr., Sez. 4, n. 6343 DE 31/03/1998, Avila, Rv. 211625-01, secondo cui i riscontri necessari ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen. per superare il deficit probatorio intrinseco alla chiamata in correità possono consistere in elementi di qualsivoglia natura, che, pur dovendosi collegare ai fatti riferiti dal chiamante, devono tuttavia essere esterni ad essi, allo scopo di evitare che la verifica sia circolare, tautologica ed autoreferente e cioè che in definitiva la ricerca finisca per usare come sostegno DEl'ipotesi probatoria che si trae dalla chiamata, la chiamata stessa e cioè lo stesso dato da riscontrare). Ha rilevato ancora la sentenza “Aquilina” come non sia necessario che “il riscontro integri la prova DE fatto, giacché, se così fosse, perderebbe la sua funzione "gregaria", sarebbe da solo sufficiente a sostenere il convincimento DE giudice e verrebbe meno la necessità di far leva anche sulla prova principale, ritenuta da sola non sufficiente”. In questa prospettiva, Sez. 3, n. 44882 DE 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260607-01, ha sottolineato come non sia richiesto che i riscontri abbiano lo spessore di una prova "autosufficiente" perché, in caso contrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tali elementi esterni e non sulla chiamata di correità (nello stesso senso, Sez. 4, n. 5821 DE 10/12/2004, dep. 2005, Alfieri, Rv. 231301-01). In altri termini, gli altri elementi di riscontro da valutare, ai sensi DEl'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., unitamente alle dichiarazioni DE chiamante, non devono avere necessariamente i requisiti richiesti per gli indizi a norma DEl'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., essendo sufficiente che essi siano precisi nella loro oggettiva consistenza e idonei a confermare, in un apprezzamento unitario, la prova dichiarativa dotata di propria autonomia rispetto a quella indiziaria (Sez. 1, n. 34712 DE 02/02/2016, Ausilio, Rv. 267528-01), ossia che siano realmente rafforzativi DEla chiamata in quanto siano individualizzanti e, quindi, inequivocabilmente idonei ad istituire un collegamento diretto con i fatti per cui si procede e con il soggetto contro il quale si procede (Sez. 5, n. 31442 DE 28/06/2006, Salinitro, Rv. 235212-01). Infine, si deve rilevare che, qualora i riscontri esterni siano costituiti da ulteriori dichiarazioni accusatorie, esse devono convergere in ordine al fatto materiale oggetto DEla narrazione e, naturalmente, devono avere portata individualizzante, intesa quale riferibilità sia alla 10 persona DEl'incolpato che alle imputazioni a lui ascritte, senza che possa pretendersi la piena sovrapponibilità dei loro rispettivi contenuti narrativi, dovendosi piuttosto privilegiare l'aspetto sostanziale DEla concordanza sul nucleo centrale e significativo DEla questione fattuale da decidere (Sez. 6, n. 47108 DE 08/10/2019, Bombardino, Rv. 277393-01; Sez. 2, n. 13473 DE 04/03/2008, Lucchese, Rv. 239744- 01). 2.1.2. Quanto al sindacato di legittimità sulla valutazione DEle chiamate di correo operata dai giudici di merito, esso - ha precisato la giurisprudenza di questa Corte - non consente il controllo sul significato concreto di ciascuna dichiarazione e di ciascun elemento di riscontro, perché un tale esame invaderebbe inevitabilmente la competenza esclusiva DE giudice di merito, potendosi solo verificare la coerenza logica DEle argomentazioni con le quali sia stata dimostrata la valenza dei vari elementi di prova, in se stessi e nel loro reciproco collegamento (Sez. 1, n. 36087 DE 13/11/2020, Guarino, Rv. 280058-01; Sez. 6, n. 33875 DE 12/05/2015, Beruschi, Rv. 264577-01). In conclusione, si deve ricordare che, il confine istituzionale tra prerogative DE giudice di merito e limiti cognitivi DE giudice di legittimità fa si che il sindacato di quest'ultimo investa la razionalità DEla struttura DE discorso giustificativo DEla decisione, al fine di verificarne la coerenza argomentativa e l'ancoraggio alle risultanze DE quadro probatorio nel rispetto DEle regole DEla logica e DEle massime di comune esperienza e dei principi che presidiano la chiamata in correità e la sua valutazione (Sez. 1, n. 9148 DE 21/06/1999, Riina, Rv. 214014-01). 2.1.3. La Corte di appello non solo ha specificamente richiamato i principi appena enunciati, ma li ha anche correttamente applicati, analizzando secondo le indicazioni DEla sentenza rescindente, gli elementi a carico dei ricorrenti, così giungendo ad una motivata affermazione di responsabilità che si presenta coerente e logica, con piena dimostrazione DEla portata e DEla valenza dei vari elementi di prova a carico dei ricorrenti. 2.2. Quanto al IA IN la Corte di appello, tenuto conto dei plurimi elementi emersi in giudizio e DEla convergenza DE dichiarato dei collaboranti, ha correttamente applicato il principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale nel reato di associazione per DEinquere "capo" è non solo il vertice DEl'organizzazione, quando questo esista, ma anche colui che abbia 11 incarichi direttivi e risolutivi nella vita DE gruppo criminale e nel suo esplicarsi quotidiano in relazione ai propositi DEinquenziali realizzati (Sez. 2, n. 7839 DE 12/02/2021, Serio, Rv. 280890-01). 2.2.1. La Corte di appello ha difatti analizzato e considerato le dichiarazioni dei collaboranti, le ha compiutamente ritenute coerenti tra loro nel descrivere, in relazione ad una pluralità di situazioni concrete (con le quali il ricorrente non si confronta effettivamente), il ruolo DE IA IN, la sua primazia nella associazione, la riconosciuta posizione quale punto di riferimento in assenza DE LA, la diretta riferibilità allo stesso di una serie di poteri decisionali rilevanti, decisivi e risolutivi quanto all’andamento DEla consorteria criminale indagata. In tal senso, è stato articolato un giudizio logico, pienamente riscontrabile, ed approfondito: - nel considerare la attendibilità DE LA (pag. 33); - nell’enucleare le ragioni e motivazioni che portavano il MA alla collaborazione (pag. 35), senza che tali elementi ne abbiano condizionato la credibilità; - nel fare emergere il ruolo DE IA IN, riconosciuto senza alcun dubbio come uomo DEla vecchia mafia, espressione dei c.d. valori fondanti DEla consorteria criminale, che aveva ricevuto diretta investitura dal LA (pag. 37 e 39 e seg. con specifico riferimento alla investitura DElo stesso ed allo strettissimo rapporto con il capo LA); - nel ricostruire gli interessi comuni, il perseguimento di finalità condivise (pag. 42 e seg. quanto alla gestione DEla cassa provento DEle estorsioni, DE traffico di stupefacenti, anche per sostenere i componenti DEla associazione per DEinquere reclusi in carcere e le loro famiglie, con richiamo a specifiche situazioni con carattere individualizzante quanto alle attività di gestione e risoluzione di problemi organizzativi DEla consorteria criminale, a mero titolo esemplificativo, quanto alla fabbrica chimica DEla Arenella, alle attività di costruzione ed attività edilizie varie in viale Strasburgo, alla gestione e procacciamento DEle sostanze stupefacenti da immettere nel mercato grazie alle indicazioni ed al confronto con D’OG AL). 2.2.2. La Corte di appello ha anche ricostruito, sulla base DEle ulteriori dichiarazioni acquisite (precisando anche la portata e rilevanza DEle dichiarazione DE MM, seppure de relato, perché provenienti da fonte qualificata), il modus operandi DE ricorrente proprio sulla base DE riconosciuto ruolo di sottocapo DE LA (sin dalla sua 12 investitura come capo DE mandamento RE), le cautele ed accortezze a titolo precauzionale adottate per non essere captato mediante l’utilizzo di apparecchi cellulari usa e getta, la piena gestione da parte DElo stesso DEla contabilità nell’interesse DEla famiglia Madonia, l’incarico dato espressamente al MA perché raggiungesse il LA a Mestre, l’emblematica vicenda DEla assegnazione DE panificio di Viale Strasburgo, i costanti contatti con altri capi mandamento (D’OG AL, HI AB, ES AL, Calcagno Paolo), la gestione di ambiti di diretto interesse DEla consorteria criminale indagata (estorsioni, stupefacenti, gambling on line) e la concessione di autorizzazioni per altri affiliati al fine di “camminare” ufficialmente nelle zone di RT MonDElo e TO Natale (ER VI e AP IO). Le circostanze riferite sia dal LA che dal MA (attesa la sua oggettiva e non contestata vicinanza con il ricorrente;
il MA ha riportato anche elementi ulteriori per connotare il ruolo DE IA IN, nella specifica ricostruzione DE giudice di appello, con particolare riferimento anche ai contrasti insorti con HI TO, ma soprattutto descrivendo l’autorevolezza e diretto collegamento DE IA con la famiglia Madonia, con conferimento di una amplissima fascia di poteri gestionali valorizzati a pag. 46 e seg. DEla motivazione) sono, dunque, state ritenute risolutive e rilevanti al fine di giungere ad affermare la responsabilità DE ricorrente, in modo articolato e puntuale, nel pieno rispetto degli approdi ermeneutici DEle Sezioni Unite “Aquilina”, mentre in concreto le difese, anche quanto alla portata DEle dichiarazioni DE MM (che aveva conoscenza di episodi specifici ed estremamente significativi, pag. 51 e seg., danneggiamento in danno di una frutteria che non voleva pagare, estorsioni ai danni DE Bar Golden e DE Bar Rimedio) si sono limitate ad una critica a carattere parcellizzato ed innocentista al fine di introdurre una lettura alternativa DE merito, non consentita in questa sede, quanto alla articolata e approfondita valutazione DEla Corte di appello. Non ricorre, dunque, né il lamentato vizio motivazione, né tanto meno la violazione dei parametri normativi evocati. 2.3. Considerazioni sostanzialmente analoghe devono essere spese anche quanto alla posizione DE IA NT, che con la decisione impugnata, è stato ritenuto partecipe DEla consorteria criminale indagata, con motivazione approfondita, logicamente articolata, che non si presta a censure in questa sede. 13 La Corte di appello ha richiamato e valutato approfonditamente l’esito DEla istruttoria dibattimentale nel suo complesso, collocando in tale ambito ricostruttivo il portato DEle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, DE tutto sovrapponibile, quanto al ruolo DE ricorrente e al suo chiaro coinvolgimento, anche quanto alla disponibilità di armi, nell’interesse DEla associazione. 2.3.1. In tal senso, si deve osservare come la Corte di appello abbia puntualmente richiamato le considerazioni DE G.u.p. in primo grado, i numerosi elementi di prova a carico DE ricorrente (collegamenti con soggetti di riconosciuto spessore criminale, supporto costante alla attività di IA IN, contenuto DEle numerosissime captazioni, attività di osservazione e controllo che lo vedevano costantemente in contatto con altri associati, il chiaro svolgimento di attività nell’interesse DE LA e DElo zio IN, pagg. 57 e seg., il ruolo di accompagnatore ad incontri con altri personaggi mafiosi, l’essere oggettivamente e continuativamente a disposizione, su incarico DE IA IN, per le esigenze DE LA - tanto che si era recato ripetutamente dallo stesso, lo aveva supportato in ogni sua esigenza anche con corresponsione di denaro provento di attività illecita, pag. 74 e seg. - l’avere reso disponibili armi per il raggiungimento di obiettivi di rilevanza notevole per la consorteria criminale indagata). 2.3.2. Nel valutare la posizione DE ricorrente, la Corte di appello ha specificamente considerato la portata DEle dichiarazioni DE MA, la credibilità DElo stesso quanto alla chiamata in correità, il diretto riscontro rappresentato dalle plurime captazioni (pag. 83 e seg. mai citate dalla difesa), con una considerazione ampia ed approfondita quanto al coinvolgimento DE ricorrente in interazione con soggetti di spessore criminale di stampo mafioso elevato, a dimostrazione DEla sua condotta partecipativa. Con motivazione DE tutto immune da illogicità è stata, dunque, ritenuta provata la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, che - come di recente ribadito da questa Corte nel suo massimo consesso, in continuità con la linea interpretativa tracciata dalle Sezioni Unite “Mannino” (Sez. U, n. 33748 DE 12/07/2005, Rv. 231670-01, che, in motivazione, ha osservato come la partecipazione possa essere desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno DEla criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi la appartenenza nel senso indicato) - si 14 caratterizza per lo stabile inserimento DEl’agente nella struttura organizzativa DEl’associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche DE caso concreto, ad attestare la sua “messa a disposizione” in favore DE sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (cfr., da ultimo, Sez. U, n. 36958 DE 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889-01). Il giudice di secondo grado ha, quindi, ricostruito, anche tenuto conto DEle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, l’esistenza di un’attivazione fattiva a favore DEla consorteria, una dinamicità, concretezza e riconoscibilità DEla condotta che si sostanzia nel “prendere parte”. La Corte di appello, nel descrivere analiticamente la fattiva attivazione DE IA NT, ha correttamente applicato il principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale, qualora non sia stata acquisita la dimostrazione DEl’inserimento formale DE singolo all'interno DEla cosca, la prova DEla partecipazione può essere ricavata dal compimento di una o più attività significative nell’interesse DEl'associazione mafiosa (Sez. 2, n. 56088 DE 12/10/2017, IN, Rv. 271698-01), come chiaramente riscontrato nel caso di specie, con valutazione DE tutto priva di aporie. Non coglie, in conclusione, nel segno neanche la argomentazione difensiva, articolata in modo generico e senza effettivo confronto con la motivazione e gli approdi ermeneutici appena richiamati, secondo la quale la mancata affiliazione DE IA NT sarebbe da ritenere elemento decisivo e risolutivo al fine di escludere la sua partecipazione alla consorteria criminale indagata. 2.3.3. Invero, la Corte di appello ha ricostruito, con analisi approfondita e chiara, il ruolo DE ricorrente, il legame DElo stesso con altri soggetti consapevoli DEl’organigramma DEla associazione e DEle attività alla cui realizzazione la associazione era deputata (mediante collaborazione in diverse attività illecite insieme al fratello OB per accrescere l’affermazione DEla Famiglia DEl’Acquasanta, eseguendo le direttive DE LA e di AT IL e AT IN per la gestione ed introduzione DE gambling on line nel territorio di riferimento, i numerosissimi colloqui telefonici captati anche con il LA VI, l’attività di intermediazione svolta in favore degli altri sodali così come già ricostruiti anche dalla sentenza di primo grado e condivisi dalla Corte di appello, la disponibilità DEle armi per il mandamento RE, con consegna al MA per risolvere la tensione che si era creata tra il IA IN e HI TO, la raccolta di denaro da consegnare al LA con la collaborazione e 15 l’apporto di altri sodali anche in posizione di vertice, il ruolo di accompagnatore DElo zio IA IN, il timore per i controlli di polizia, i contatti con personaggi di rilievo nella consorteria criminale, a mero titolo esemplificativo ZO RI, AG PI, Diele NT, IR UI, AL FA, Di IO NI, come riscontrato da numerosissime captazioni e servizi di osservazione e controllo, pag. 77 e seg.) le concrete attività tutte finalizzate ad accrescere le potenzialità operative e la capacità di espansione DE sodalizio nel tessuto sociale salvaguardandone in particolare i vertici mediante concreto supporto operativo (cfr., Sez. 5, n. 27672 DE 03/06/2019, Geraci, Rv. 276897-01; Sez. 2, n. 27394 DE 10/05/2017, Pontari, Rv. 271169-01, nonché Sez. 2, n. 56088 DE 12/10/2017, IN, Rv. 271698-01, che, in motivazione, ha aggiunto, che qualora non sia stata acquisita la dimostrazione DEl’inserimento formale DE singolo all'interno DEla cosca, la prova DEla partecipazione può essere ricavata dal compimento di una o più attività significative nell’interesse DEl'associazione mafiosa). In tal senso, sono apparse al giudice di appello significative le specificazioni fornite dal LA e le nuove dichiarazioni DE MA, chiare, univoche e convergenti tra loro nell’integrare il consistente quadro probatorio a carico DE ricorrente. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia anche in questo caso sono state ampiamente valutate nella portata secondo i canoni DEle Sezioni Unite “Aquilina”, con una motivazione DE tutto priva di aporie, con la quale la difesa non si confronta effettivamente, riportandosi in modo parcellizzato alle acquisizioni probatorie, limitandosi a fornirne una diversa lettura non consentita in questa sede. Ne consegue l’inammissibilità DEla doglianza così proposta, anche nel secondo motivo di ricorso, che, concentrandosi su elementi marginali, comunque ampiamente valutati nell’insieme dalla Corte di appello, di fatto critica la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come appaiono inammissibili le considerazioni difensive che nella specie sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti DEl'attendibilità, DEla credibilità, DElo spessore DEla valenza probatoria DE singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione DE fatto riservata al giudice DE merito (cfr., Sez. 2, 16 n. 9106 DE 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01; Sez. 6, n. 13809 DE 17/03/2015, O., Rv. 262965-01). 3. Il secondo motivo di ricorso DEl’Avv. Giovinco e il secondo motivo di ricorso DEl’Avv. Vianello Accorretti possono essere trattati congiuntamente, attesa l’oggettiva sovrapponibilità DEla doglianza proposta. I motivi sono generici ed aspecifici omettendo di confrontarsi con il decisum DEla Corte di appello, che ha specificamente motivato in ordine al discostamento dal minimo edittale, evocando puntualmente i parametri di cui all’art. 133 cod. pen., declinandoli in modo argomentato in relazione al caso di specie in mancanza di qualsiasi manifesta illogicità o irragionevolezza (v. pag. 54 DEla motivazione dove si è valorizzata la elevatissima pericolosità sociale DEl’imputato, la sua ultra trentennale militanza organica nella associazione di stampo mafioso oggetto di indagine, con condanne già intervenute nell’anno 1993 per condotte associative, seguite da altre rilevanti condanne nel 2011 e lunghissimi periodi di carcerazione che non ostavano alla sua costante ed immediata ripresa di contatti con i sodali una volta scarcerato, oltre che la costante violazione DEle misure di prevenzione allo stesso imposte, con costante controllo DE territorio di riferimento, anche incentivando l’attività di estorsione nei confronti dei soggetti imprenditori riottosi come chiaramente evidenziato, con richiamo a casi specifici, dalle dichiarazioni DE MA). Con tale motivazione il ricorrente non si confronta affatto, incorrendo così nel vizio di genericità ed aspecificità DE motivo proposto. La mancanza di specificità DE motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate DEla decisione impugnata e quelle poste a fondamento DEl'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni DE giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma DEl'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (cfr., Sez. 4, n. 256 DE 18/09/1997, dep. 1998, Ahmetovic, Rv. 210157-02; Sez. 4, n. 34270 DE 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945-01; Sez. 5, n. 28011 DE 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01; Sez. 2, n. 11951 DE 20/01/2014, Lavorato, Rv. 259435-01; Sez. 2, n. 42046 DE 17/07/2019, Boutartour Sami, Rv. 277710 -01). 17 4. Il motivo aggiunto presentato nell’interesse di IA NT è inammissibile. In tal senso, occorre considerare che questa Corte ha affermato, con principio che qui si intende ribadire, che l'inammissibilità dei motivi originari DE ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi, considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione (cfr., Sez. 6, n. 9837 DE 21/11/2018, dep. 2019, Montante, Rv. 275158-01; Sez. 5, n. 48044 DE 02/07/2019, Di Giacinto, Rv. 277850-01; Sez. 3, n. 43917 DE 14/10/2021, G., Rv. 282218-01; Sez. 2, n. 641 DE 27/10/2022, dep. 2023, Errichelli, non mass.). 5. I ricorsi devono essere in conclusione essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento DEle spese processuali e DEla somma di euro tremila in favore DEla cassa DEle ammende ai sensi DEl’art. 616 cod. proc. pen. I ricorrenti devono essere, inoltre, essere condannati, in solido tra loro, alla rifusione DEle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Federazione Provinciale DE commercio, DE turismo, dei servizi, DEle professioni e DEle piccole e medie imprese di Palermo Confcommercio Imprese per l’Italia Palermo, Confesercenti Confederazione Italiana Imprese commerciali, turistiche e dei sevizi – Provinciale di Palermo, Sicindustria, Solidaria S.c.s. - Onlus, SOS Impresa/Rete per la legalità- Sicilia Aps, che si liquidano in complessivi euro 4.792,00, oltre accessori di legge per ciascuna. Il solo IA NT deve essere infine condannato alla rifusione DEle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Comitato AD PI e F.A.I. Federazione DEle associazioni antiracket ed antiusura, che si liquidano in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge per ciascuna. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento DEle spese processuali e DEla somma di euro tremila in favore DEla cassa DEle ammende. 18 Condanna inoltre gli imputati, in solido tra loro, alla rifusione DEle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Federazione Provinciale DE commercio, DE turismo, dei servizi, DEle professioni e DEle piccole e medie imprese di Palermo Confcommercio Imprese per l’Italia Palermo, Confesercenti Confederazione Italiana Imprese commerciali, turistiche e dei sevizi – Provinciale di Palermo, Sicindustria, Solidaria S.c.s. - Onlus, SOS Impresa/Rete per la legalità- Sicilia Aps, che liquida in complessivi euro 4.792,00, oltre accessori di legge per ciascuna. Condanna, inoltre, il solo IA NT alla rifusione DEle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Comitato AD PI e F.A.I. Federazione DEle associazioni antiracket ed antiusura, che liquida in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge per ciascuna. Così deciso il 28/05/2025. La Cons. Est. Il Presidente AR NU UR EA EL
udita la relazione svolta dal Consigliere ZI LO TU;
udito il Pubblico Ministero, in persona DE Sostituto Procuratore generale ALFREDO POMPEO VIOLA, che ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili;
uditi i difensori DEle parti civili costituite, Avv. FAUSTO AR AMATO, per Associazione degli industriali Provincia di Palermo Confindustria Palermo, Associazione antiracket e antiusura Solidaria SCS Onlus, Associazione antiracket S.o.s. impresa vittime DEl'estorsione e DEl'usura e DEla mafia, Federazione Provinciale DE commercio, turismo, servizi, professioni piccole e medie imprese Palermo Confcommercio Imprese Italia, Confesercenti Confederazione italiana imprese e commerciali turistiche e dei servizi provinciali di Palermo e Confcommercio Palermo, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
Avv. ITALIA BRUNELLI, per Associazione di volontariato AD PI e F.A.I. Penale Sent. Sez. 2 Num. 24282 Anno 2025 Presidente: RI AN Relatore: LO TU ZI Data Udienza: 28/05/2025 2 federazione DEle associazioni antiracket ed antiusura, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore di IA NT, Avv. SALVATORE GAMBINO, che ha chiesto l’accoglimento DE ricorso con ogni conseguente statuizione. 1. La Corte di appello di Palermo, con sentenza DE 30/09/2024, per quanto qui di interesse, decidendo sul rinvio DEla Sesta Sezione penale DEla Corte di cassazione, che aveva annullato parzialmente la sentenza DEla Corte di appello di Palermo DE 12/04/2018, ha dichiarato IA IN colpevole DE DEitto di partecipazione all’associazione mafiosa con il ruolo apicale previsto dall’art. 416-bis, comma secondo, cod. pen., rideterminando la pena allo stesso ascritta nella misura di anni diciassette di reclusione ed ha rideterminato la pena nei confronti di IA NT in relazione al DEitto di partecipazione alla associazione mafiosa ai sensi DEl’art. 416-bis, commi primo, quarto e sesto, cod. pen. nella misura di anni otto di reclusione. 2. Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, per mezzo dei rispettivi difensori, IA IN e IA NT, articolando motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi DEl’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. SI IA IN. Ricorso Avv. Michele Giovinco. 3.1. Violazione di legge e di norme processuali, oltre che vizio DEla motivazione perché manifestamente illogica in relazione agli artt. 192, comma 2 e 3, cod. proc. pen. e 416-bis, comma secondo, cod. pen.; la seconda sentenza di appello aveva ritenuto in modo DE tutto illogico il ruolo apicale DE ricorrente basandosi sulle sole dichiarazioni DE collaboratore LA, tra l’altro già sentito nel primo giudizio di appello, che aveva affermato senza alcun riscontro che il IA rappresentava in caso di sua assenza il suo sostituto al vertice DEla famiglia DE mandamento RE. Nonostante tali affermazioni è mancato qualsiasi riscontro concreto in ordine all’effettivo esercizio di tale potere quale soggetto di vertice DEla consorteria criminale 3 evocata. Non sono stati disvelati comportamenti concludenti in tal senso, ricorrendo una mera partecipazione al sodalizio, mentre le dichiarazioni dei collaboranti non possono rappresentare la base probatoria esclusiva per ritenere il ruolo apicale DElo stesso. La motivazione è da ritenere omessa in mancanza di qualsiasi affermazione in ordine al ruolo effettivamente svolto dal ricorrente nella sua asserita qualità di capo. 3.2. Violazione di legge e di norme processuali, oltre che vizio DEla motivazione in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen.; la Corte di appello, nel rideterminare la pena, non ha indicato le ragioni poste alla base DEla scelta di una pena base così distante dal minimo edittale, prescindendo completamente dai parametri, neanche evocati, di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen. Ricorso Avv. Valerio Vianello Accorretti. 3.3. Violazione ed erronea applicazione DEl’art. 416-bis, comma secondo, cod. pen., nonché vizio DEla motivazione perché mancante, erronea o contraddittoria in relazione all’art. 192 cod. proc. pen.; nella sentenza, gravemente lacunosa e manifestamente illogica, manca qualsiasi base probatoria autonoma e certa per poter ritenere il ruolo apicale DE ricorrente nell’associazione per DEinquere di tipo mafioso. La decisione è permeata dalla lettura distorta e travisata DEle emergenze processuali, avendo la Corte di appello dedotto la sussistenza di un potere di comando sulla base DEle mere dichiarazioni dei collaboratori, in assenza di qualsiasi ulteriore riscontro. Nella prospettazione difensiva, il giudice di rinvio avrebbe dovuto confrontarsi in primo luogo con la sentenza DEla Corte di appello nella quale era stato escluso il ruolo apicale di IA IN, dove si era sottolineato come nessun collaboratore ad eccezione DE LA aveva mai riferito di un ruolo di comando in capo al ricorrente. La prima sentenza di appello aveva riconosciuto certamente una autorevolezza DE IA IN all’interno DEla associazione per DEinquere, ma mai un ruolo di vertice ed apicale, potendo essere al massimo riscontrato un compito di raccordo tra i sodali DEl’Acquasanta e i sodali di RE. Conseguentemente, le dichiarazioni DE MA avrebbero dovuto essere valutate con maggiore rigore, quanto alla loro portata e possibile incidenza sulle precedenti conclusioni, atteso che il collaboratore sentito nel secondo giudizio di appello non aveva introdotto elementi ulteriori e caratterizzati da novità. Tra l’altro, la convergenza tra le dichiarazioni DE LA e DE MA è solo 4 apparente e non sostanziale, manca DE tutto la coincidenza temporale e la descrizione di episodi concreti con lo stesso livello di dettaglio. Venivano in tal senso richiamate le dichiarazioni rese e l’insanabile contrasto DEle stesse quanto alla portata DE potere DE IA IN (assoluto secondo il MA tanto da poter decidere autonomamente di procedere all’omicidio DE NA, solo attuativo e in veste di sostituto per il LA al quale venivano riservate le decisioni più rilevanti e che doveva comunque autorizzare il IA per le azioni violente decisive). Ulteriori incongruenze dovevano poi essere riscontrate quanto al ruolo DE IA IN quale gestore DEla cassa DE sodalizio e responsabile DEla contabilità DE mandamento di RE e DEla famiglia DEl’Acquasanta. Le versioni dei due collaboratori, anche su questo punto, non collimano, atteso che il LA richiamava la costante attività a sostegno dei detenuti posta in essere da IA IN, mentre il MA affermava che egli era stato abbandonato e nessuno lo aveva sostenuto dal momento DE suo arresto e detenzione in carcere. Infine, la difesa ha sottolineato come DE tutto inconferenti, perché de relato e ricevute dal solo MA, si dovessero ritenere le dichiarazioni DE terzo collaboratore sentito nel secondo giudizio (MM DO). Quest’ultimo si era limitato a riportare quanto allo stesso riferito dal MA, senza alcun elemento concreto a supporto. Gli elementi riportati dalla Corte di appello si dovevano ritenere valutati in violazione dei principi DEle Sezioni Unite “Aquilina”, anche attesa la totale assenza di riscontri esterni. 3.4. Violazione di legge e vizio DEla motivazione perché manifestamente illogica ed erronea applicazione DE disposto di cui all’art. 132 e 133 cod. pen.; la pena si distacca in modo consistente dalla pena base, per giungere quasi al massimo edittale, senza una adeguata motivazione;
ricorre una chiara violazione DE principio di proporzionalità DEla pena, ricorrendo un richiamo DE tutto generico alla pericolosità sociale DE ricorrente, con una valorizzazione generica ed apodittica dei precedenti penali. 4. Ricorso IA NT (Avv. Salvatore Gambino). 4.1. Vizio DEla motivazione in relazione all’art. 416-bis, comma primo, quarto e sesto, cod. pen.; le conclusioni alle quali è giunta la Corte di appello non sono condivisibili, atteso che il supplemento istruttorio non ha apportato alcun elemento di novità al quadro 5 indiziario già precedentemente acquisito;
le dichiarazioni di LA VI, MA ER e MM DO sono DE tutto inidonee a supportare la tesi accusatoria. La difesa ha osservato che l’esame dei collaboratori indicati era ben lontana dal costituire elemento indispensabile al fine DE decidere e le dichiarazioni acquisite, con specifico riferimento a LA VI, erano già note perché rese numerose volte nel corso degli anni. La Corte di appello ha ritenuto erroneamente che le dichiarazioni di MA e di LA si possano ritenere convergenti e rilevanti al fine di affermare la responsabilità DE ricorrente;
tali dichiarazioni non hanno il valore di prova al fine di ritenere la responsabilità DE ricorrente per la partecipazione alla associazione oltre ogni ragionevole dubbio, atteso che entrambi avevano escluso che il ricorrente fosse un uomo d’onore ritualmente affiliato. Gli elementi evidenziati per ritenere effettiva la messa a disposizione DElo stesso (accompagnamento abituale DElo zio IA IN, filtro ed organizzazione degli appuntamenti tra IA IN ed altri esponenti mafiosi, presenza continuativa a Mestre dal LA, aver concorso al mantenimento economico DElo stesso) non appaiono sufficienti al fine di giungere ad una affermazione di responsabilità, soprattutto ove si tenga conto DEle dichiarazioni rese dal LA in ordine al summit al quale lo avrebbe accompagnato il ricorrente. Anche in questa decisione, come in quella di primo grado, ricorreva un recepimento automatico, in assenza di valutazione critica, DEla prospettazione accusatoria. Le dichiarazioni di MA, unico accusatore di IA NT, sono rimaste DE tutto prive di riscontri, come aveva correttamente rilevato la prima sentenza di appello. La mancanza di riscontri alle dichiarazioni DE MA avrebbe dovuto condurre la Corte di appello a dichiararne l’inutilizzabilità. 4.2. Violazione di legge e vizio DEla motivazione in relazione agli artt. 416-bis, comma primo, quarto e sesto, cod. pen. nonché 192 cod. proc. pen. e 111 Cost. quanto alle dichiarazioni rese per la prima volta dal LA in ordine alla provenienza illecita DEle somme di denaro ricevute dall’imputato IA NT (provento di estorsione); in precedenza, il LA non aveva mai affermato che tali somme di denaro avessero certa provenienza illecita, mentre era sempre stata richiamata la provenienza dal proprio patrimonio personale di tali somme di denaro;
inoltre, il LA aveva più volte affermato che la vicinanza con il IA NT era da intendersi a fini esclusivamente personali;
la disponibilità a favore DE LA era un atto 6 caratterizzato da una scelta personale e non associativa. La difesa ha inoltre contestato le dichiarazioni rese da MA ER in ordine alla disponibilità di armi da parte DE ricorrente, in considerazione DEla assoluta genericità DElo stesso, DEla mancanza di elementi utili ad identificare il luogo di detenzione e l’epoca in cui l’incontro per la consegna DEle armi si sarebbe verificato. La genericità DEle dichiarazioni è ancor più rilevante se solo si consideri che di tale consegna di armi il LA non aveva alcuna conoscenza. Ricorre nella sostanza un vero e proprio travisamento DEla prova. La motivazione si doveva ritenere anche omessa in considerazione DEla assenza di qualsiasi passaggio motivazionale nell’ambito DE quale si desse conto di questa profonda difformità tra le fonti probatorie. 4.3. La difesa ha depositato un motivo aggiunto con il quale ha nuovamente argomentato in ordine al vizio DEla motivazione perché assente in ordine alla affermazione di responsabilità DE ricorrente, richiamando ancora una volta le dichiarazioni DE MA, evidenziandone la genericità e contraddittorietà. 5. Le parti civili costituite presenti hanno concluso come in epigrafe indicato, chiedendo che i ricorsi vengano rigettati. 6. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili. 1. I ricorsi sono inammissibili perché proposti con motivi manifestamente infondati e in parte generici. 2. Il primo motivo DE ricorso proposto nell’interesse di IA IN sia dall’Avv. Giovinco che dall’Avv. Vianello Accorretti nell’interesse di IA IN, così come il primo e secondo motivo proposti dall’Avv. Gambino per IA NT, possono essere trattati congiuntamente, attesa la proposizione di censure sostanzialmente sovrapponibili, con le quali è stata evocata la violazione di legge e il vizio DEla motivazione in tutte le sue forme, in ordine alla affermazione di responsabilità pronunciata nei confronti di IA IN ai sensi DEl’art. 416-bis, comma secondo, cod. pen. e nei confronti di IA NT nella sua qualità di partecipe alla 7 associazione imputata ai sensi DEl’art. 416-bis cod. pen. I ricorrenti hanno sostenuto l’intervenuta violazione da parte DE giudice di appello dei principi sanciti dalle Sezioni Unite “Aquilina”, richiamando ampiamente l’esito DEla istruttoria espletata dal giudice di secondo grado a seguito DEl’annullamento con rinvio DEla Sesta Sezione penale di questa Corte. 2.1. I motivi sono manifestamente infondati. La Corte di appello, con una motivazione ampia, argomentata e DE tutto immune da contraddittorietà o illogicità manifesta, che non si presta a censure in questa sede, ha puntualmente adempiuto al giudizio devoluto, rispettando il perimetro DEibativo indicato dalla Corte di cassazione, in applicazione dei principi di diritto ripetutamente affermati da questa Corte. In tal senso, si deve considerare che, anche di recente, questa Corte ha richiamato e ribadito i principi affermati dalle Sezioni Unite quanto alle caratteristiche DE giudizio valutativo DEle dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia, che abbiano posto in essere chiamate in correità, con descrizione specifica DE ruolo ricoperto dal chiamato in correità come avvenuto nel caso in esame (cfr., Sez. 2, n. 34126 DE 05706/2024, Marincola, Rv. 286921-01; Sez. U, n. 36958 DE 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889-01; Sez. U, n. 20804 DE 29/11/2012, Aquilina, Rv. 255145-01). 2.1.1. Si è difatti ribadito che (Sez. 5, n. 40274 DE 05/10/2021, Madonia, Rv. 282090-01), quanto alla valutazione DEla chiamata di correo (Sez. U, n. 1653 DE 21/10/1992, dep. 1993, Marino, Rv. 192465-01) deve essere realizzato uno scrutinio in tre fasi, attinenti la prima alla credibilità DE dichiarante, la seconda all'attendibilità intrinseca DE narrato, la terza all'individuazione dei “riscontri esterni”. In particolare, quanto alla credibilità DE dichiarante, la sentenza “Marino” mette in luce che il relativo scrutinio va svolto avendo riguardo “alla sua personalità, alle sue condizioni socio-economiche e familiari, al suo passato, ai rapporti con i chiamati in correità, etc., e alla genesi remota o prossima DEla sua risoluzione alla confessione e all'accusa dei coautori e complici”. In linea con l’impostazione di fondo DEle Sezioni Unite, la giurisprudenza di legittimità ha rimarcato come, nell’ambito DEla complessiva e unitaria valutazione DEla chiamata in reità, il giudizio sulla credibilità soggettiva abbia una funzione primaria di determinazione DE livello di rigore necessario per il controllo DEle 8 dichiarazioni (Sez. 1, n. 19759 DE 17/05/2011, Misseri, Rv. 250244- 01). Il secondo “momento” DEla valutazione DEla chiamata di correo attiene, dunque, alla verifica DEl'intrinseca attendibilità DEle dichiarazioni, verifica, questa DEl’ “intrinseca consistenza e DEle caratteristiche” DE narrato, che la sentenza “Marino” proietta nella direzione individuata dall’esperienza giurisprudenziale, ossia verso lo scrutinio circa la precisione, la coerenza, la costanza, la spontaneità DE racconto. Sucessivamente, Sez. U, n. 20804 DE 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145-01, ha affermato che, nella valutazione DEla chiamata in correità o in reità, il giudice, ancora prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva DE dichiarante e l’attendibilità oggettiva DEle sue dichiarazioni, ma tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva DE dichiarante e l’attendibilità oggettiva DE suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale. La terza tappa deve condurre, come si è anticipato, all'individuazione dei riscontri, i cui connotati sono stati messi a fuoco già da Sez. U, n. 45276 DE 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226090-01, secondo cui la chiamata di correo deve essere sorretta da “convergenti e individualizzanti riscontri esterni, in relazione al fatto che forma oggetto DEl'accusa ed alla specifica condotta criminosa DEl'incolpato”. Quanto al caso in esame, è bene ricordare che le Sezioni Unite “Aquilina” hanno riconosciuto, in primo luogo, la c.d. libertà dei riscontri, nel senso che “questi, non essendo predeterminati nella specie e nella qualità, possono essere di qualsiasi tipo e natura, ricomprendere non soltanto le prove storiche dirette, ma ogni altro elemento probatorio, anche indiretto, legittimamente acquisito al processo ed idoneo, anche sul piano DEla mera consequenzialità logica, a corroborare, nell'ambito di una valutazione probatoria unitaria, il mezzo di prova ritenuto ex lege bisognoso di conferma”. Fermo restando - hanno puntualizzato le Sezioni Unite – che il dato certo, evincibile da una corretta interpretazione DEl'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. “è costituito dall'esigenza che i riscontri alle dichiarazioni ivi considerate devono essere caratterizzati dalla necessaria estraneità - nel senso di provenienza ab externo - rispetto alle dichiarazioni medesime, sì da scongiurare una verifica tautologica, autoreferenziale 9 ed affetta dal vizio DEla circolarità”, così confermando un indirizzo già accreditato nella giurisprudenza di legittimità (cfr., Sez. 4, n. 6343 DE 31/03/1998, Avila, Rv. 211625-01, secondo cui i riscontri necessari ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen. per superare il deficit probatorio intrinseco alla chiamata in correità possono consistere in elementi di qualsivoglia natura, che, pur dovendosi collegare ai fatti riferiti dal chiamante, devono tuttavia essere esterni ad essi, allo scopo di evitare che la verifica sia circolare, tautologica ed autoreferente e cioè che in definitiva la ricerca finisca per usare come sostegno DEl'ipotesi probatoria che si trae dalla chiamata, la chiamata stessa e cioè lo stesso dato da riscontrare). Ha rilevato ancora la sentenza “Aquilina” come non sia necessario che “il riscontro integri la prova DE fatto, giacché, se così fosse, perderebbe la sua funzione "gregaria", sarebbe da solo sufficiente a sostenere il convincimento DE giudice e verrebbe meno la necessità di far leva anche sulla prova principale, ritenuta da sola non sufficiente”. In questa prospettiva, Sez. 3, n. 44882 DE 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260607-01, ha sottolineato come non sia richiesto che i riscontri abbiano lo spessore di una prova "autosufficiente" perché, in caso contrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tali elementi esterni e non sulla chiamata di correità (nello stesso senso, Sez. 4, n. 5821 DE 10/12/2004, dep. 2005, Alfieri, Rv. 231301-01). In altri termini, gli altri elementi di riscontro da valutare, ai sensi DEl'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., unitamente alle dichiarazioni DE chiamante, non devono avere necessariamente i requisiti richiesti per gli indizi a norma DEl'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., essendo sufficiente che essi siano precisi nella loro oggettiva consistenza e idonei a confermare, in un apprezzamento unitario, la prova dichiarativa dotata di propria autonomia rispetto a quella indiziaria (Sez. 1, n. 34712 DE 02/02/2016, Ausilio, Rv. 267528-01), ossia che siano realmente rafforzativi DEla chiamata in quanto siano individualizzanti e, quindi, inequivocabilmente idonei ad istituire un collegamento diretto con i fatti per cui si procede e con il soggetto contro il quale si procede (Sez. 5, n. 31442 DE 28/06/2006, Salinitro, Rv. 235212-01). Infine, si deve rilevare che, qualora i riscontri esterni siano costituiti da ulteriori dichiarazioni accusatorie, esse devono convergere in ordine al fatto materiale oggetto DEla narrazione e, naturalmente, devono avere portata individualizzante, intesa quale riferibilità sia alla 10 persona DEl'incolpato che alle imputazioni a lui ascritte, senza che possa pretendersi la piena sovrapponibilità dei loro rispettivi contenuti narrativi, dovendosi piuttosto privilegiare l'aspetto sostanziale DEla concordanza sul nucleo centrale e significativo DEla questione fattuale da decidere (Sez. 6, n. 47108 DE 08/10/2019, Bombardino, Rv. 277393-01; Sez. 2, n. 13473 DE 04/03/2008, Lucchese, Rv. 239744- 01). 2.1.2. Quanto al sindacato di legittimità sulla valutazione DEle chiamate di correo operata dai giudici di merito, esso - ha precisato la giurisprudenza di questa Corte - non consente il controllo sul significato concreto di ciascuna dichiarazione e di ciascun elemento di riscontro, perché un tale esame invaderebbe inevitabilmente la competenza esclusiva DE giudice di merito, potendosi solo verificare la coerenza logica DEle argomentazioni con le quali sia stata dimostrata la valenza dei vari elementi di prova, in se stessi e nel loro reciproco collegamento (Sez. 1, n. 36087 DE 13/11/2020, Guarino, Rv. 280058-01; Sez. 6, n. 33875 DE 12/05/2015, Beruschi, Rv. 264577-01). In conclusione, si deve ricordare che, il confine istituzionale tra prerogative DE giudice di merito e limiti cognitivi DE giudice di legittimità fa si che il sindacato di quest'ultimo investa la razionalità DEla struttura DE discorso giustificativo DEla decisione, al fine di verificarne la coerenza argomentativa e l'ancoraggio alle risultanze DE quadro probatorio nel rispetto DEle regole DEla logica e DEle massime di comune esperienza e dei principi che presidiano la chiamata in correità e la sua valutazione (Sez. 1, n. 9148 DE 21/06/1999, Riina, Rv. 214014-01). 2.1.3. La Corte di appello non solo ha specificamente richiamato i principi appena enunciati, ma li ha anche correttamente applicati, analizzando secondo le indicazioni DEla sentenza rescindente, gli elementi a carico dei ricorrenti, così giungendo ad una motivata affermazione di responsabilità che si presenta coerente e logica, con piena dimostrazione DEla portata e DEla valenza dei vari elementi di prova a carico dei ricorrenti. 2.2. Quanto al IA IN la Corte di appello, tenuto conto dei plurimi elementi emersi in giudizio e DEla convergenza DE dichiarato dei collaboranti, ha correttamente applicato il principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale nel reato di associazione per DEinquere "capo" è non solo il vertice DEl'organizzazione, quando questo esista, ma anche colui che abbia 11 incarichi direttivi e risolutivi nella vita DE gruppo criminale e nel suo esplicarsi quotidiano in relazione ai propositi DEinquenziali realizzati (Sez. 2, n. 7839 DE 12/02/2021, Serio, Rv. 280890-01). 2.2.1. La Corte di appello ha difatti analizzato e considerato le dichiarazioni dei collaboranti, le ha compiutamente ritenute coerenti tra loro nel descrivere, in relazione ad una pluralità di situazioni concrete (con le quali il ricorrente non si confronta effettivamente), il ruolo DE IA IN, la sua primazia nella associazione, la riconosciuta posizione quale punto di riferimento in assenza DE LA, la diretta riferibilità allo stesso di una serie di poteri decisionali rilevanti, decisivi e risolutivi quanto all’andamento DEla consorteria criminale indagata. In tal senso, è stato articolato un giudizio logico, pienamente riscontrabile, ed approfondito: - nel considerare la attendibilità DE LA (pag. 33); - nell’enucleare le ragioni e motivazioni che portavano il MA alla collaborazione (pag. 35), senza che tali elementi ne abbiano condizionato la credibilità; - nel fare emergere il ruolo DE IA IN, riconosciuto senza alcun dubbio come uomo DEla vecchia mafia, espressione dei c.d. valori fondanti DEla consorteria criminale, che aveva ricevuto diretta investitura dal LA (pag. 37 e 39 e seg. con specifico riferimento alla investitura DElo stesso ed allo strettissimo rapporto con il capo LA); - nel ricostruire gli interessi comuni, il perseguimento di finalità condivise (pag. 42 e seg. quanto alla gestione DEla cassa provento DEle estorsioni, DE traffico di stupefacenti, anche per sostenere i componenti DEla associazione per DEinquere reclusi in carcere e le loro famiglie, con richiamo a specifiche situazioni con carattere individualizzante quanto alle attività di gestione e risoluzione di problemi organizzativi DEla consorteria criminale, a mero titolo esemplificativo, quanto alla fabbrica chimica DEla Arenella, alle attività di costruzione ed attività edilizie varie in viale Strasburgo, alla gestione e procacciamento DEle sostanze stupefacenti da immettere nel mercato grazie alle indicazioni ed al confronto con D’OG AL). 2.2.2. La Corte di appello ha anche ricostruito, sulla base DEle ulteriori dichiarazioni acquisite (precisando anche la portata e rilevanza DEle dichiarazione DE MM, seppure de relato, perché provenienti da fonte qualificata), il modus operandi DE ricorrente proprio sulla base DE riconosciuto ruolo di sottocapo DE LA (sin dalla sua 12 investitura come capo DE mandamento RE), le cautele ed accortezze a titolo precauzionale adottate per non essere captato mediante l’utilizzo di apparecchi cellulari usa e getta, la piena gestione da parte DElo stesso DEla contabilità nell’interesse DEla famiglia Madonia, l’incarico dato espressamente al MA perché raggiungesse il LA a Mestre, l’emblematica vicenda DEla assegnazione DE panificio di Viale Strasburgo, i costanti contatti con altri capi mandamento (D’OG AL, HI AB, ES AL, Calcagno Paolo), la gestione di ambiti di diretto interesse DEla consorteria criminale indagata (estorsioni, stupefacenti, gambling on line) e la concessione di autorizzazioni per altri affiliati al fine di “camminare” ufficialmente nelle zone di RT MonDElo e TO Natale (ER VI e AP IO). Le circostanze riferite sia dal LA che dal MA (attesa la sua oggettiva e non contestata vicinanza con il ricorrente;
il MA ha riportato anche elementi ulteriori per connotare il ruolo DE IA IN, nella specifica ricostruzione DE giudice di appello, con particolare riferimento anche ai contrasti insorti con HI TO, ma soprattutto descrivendo l’autorevolezza e diretto collegamento DE IA con la famiglia Madonia, con conferimento di una amplissima fascia di poteri gestionali valorizzati a pag. 46 e seg. DEla motivazione) sono, dunque, state ritenute risolutive e rilevanti al fine di giungere ad affermare la responsabilità DE ricorrente, in modo articolato e puntuale, nel pieno rispetto degli approdi ermeneutici DEle Sezioni Unite “Aquilina”, mentre in concreto le difese, anche quanto alla portata DEle dichiarazioni DE MM (che aveva conoscenza di episodi specifici ed estremamente significativi, pag. 51 e seg., danneggiamento in danno di una frutteria che non voleva pagare, estorsioni ai danni DE Bar Golden e DE Bar Rimedio) si sono limitate ad una critica a carattere parcellizzato ed innocentista al fine di introdurre una lettura alternativa DE merito, non consentita in questa sede, quanto alla articolata e approfondita valutazione DEla Corte di appello. Non ricorre, dunque, né il lamentato vizio motivazione, né tanto meno la violazione dei parametri normativi evocati. 2.3. Considerazioni sostanzialmente analoghe devono essere spese anche quanto alla posizione DE IA NT, che con la decisione impugnata, è stato ritenuto partecipe DEla consorteria criminale indagata, con motivazione approfondita, logicamente articolata, che non si presta a censure in questa sede. 13 La Corte di appello ha richiamato e valutato approfonditamente l’esito DEla istruttoria dibattimentale nel suo complesso, collocando in tale ambito ricostruttivo il portato DEle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, DE tutto sovrapponibile, quanto al ruolo DE ricorrente e al suo chiaro coinvolgimento, anche quanto alla disponibilità di armi, nell’interesse DEla associazione. 2.3.1. In tal senso, si deve osservare come la Corte di appello abbia puntualmente richiamato le considerazioni DE G.u.p. in primo grado, i numerosi elementi di prova a carico DE ricorrente (collegamenti con soggetti di riconosciuto spessore criminale, supporto costante alla attività di IA IN, contenuto DEle numerosissime captazioni, attività di osservazione e controllo che lo vedevano costantemente in contatto con altri associati, il chiaro svolgimento di attività nell’interesse DE LA e DElo zio IN, pagg. 57 e seg., il ruolo di accompagnatore ad incontri con altri personaggi mafiosi, l’essere oggettivamente e continuativamente a disposizione, su incarico DE IA IN, per le esigenze DE LA - tanto che si era recato ripetutamente dallo stesso, lo aveva supportato in ogni sua esigenza anche con corresponsione di denaro provento di attività illecita, pag. 74 e seg. - l’avere reso disponibili armi per il raggiungimento di obiettivi di rilevanza notevole per la consorteria criminale indagata). 2.3.2. Nel valutare la posizione DE ricorrente, la Corte di appello ha specificamente considerato la portata DEle dichiarazioni DE MA, la credibilità DElo stesso quanto alla chiamata in correità, il diretto riscontro rappresentato dalle plurime captazioni (pag. 83 e seg. mai citate dalla difesa), con una considerazione ampia ed approfondita quanto al coinvolgimento DE ricorrente in interazione con soggetti di spessore criminale di stampo mafioso elevato, a dimostrazione DEla sua condotta partecipativa. Con motivazione DE tutto immune da illogicità è stata, dunque, ritenuta provata la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, che - come di recente ribadito da questa Corte nel suo massimo consesso, in continuità con la linea interpretativa tracciata dalle Sezioni Unite “Mannino” (Sez. U, n. 33748 DE 12/07/2005, Rv. 231670-01, che, in motivazione, ha osservato come la partecipazione possa essere desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno DEla criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi la appartenenza nel senso indicato) - si 14 caratterizza per lo stabile inserimento DEl’agente nella struttura organizzativa DEl’associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche DE caso concreto, ad attestare la sua “messa a disposizione” in favore DE sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (cfr., da ultimo, Sez. U, n. 36958 DE 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889-01). Il giudice di secondo grado ha, quindi, ricostruito, anche tenuto conto DEle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, l’esistenza di un’attivazione fattiva a favore DEla consorteria, una dinamicità, concretezza e riconoscibilità DEla condotta che si sostanzia nel “prendere parte”. La Corte di appello, nel descrivere analiticamente la fattiva attivazione DE IA NT, ha correttamente applicato il principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale, qualora non sia stata acquisita la dimostrazione DEl’inserimento formale DE singolo all'interno DEla cosca, la prova DEla partecipazione può essere ricavata dal compimento di una o più attività significative nell’interesse DEl'associazione mafiosa (Sez. 2, n. 56088 DE 12/10/2017, IN, Rv. 271698-01), come chiaramente riscontrato nel caso di specie, con valutazione DE tutto priva di aporie. Non coglie, in conclusione, nel segno neanche la argomentazione difensiva, articolata in modo generico e senza effettivo confronto con la motivazione e gli approdi ermeneutici appena richiamati, secondo la quale la mancata affiliazione DE IA NT sarebbe da ritenere elemento decisivo e risolutivo al fine di escludere la sua partecipazione alla consorteria criminale indagata. 2.3.3. Invero, la Corte di appello ha ricostruito, con analisi approfondita e chiara, il ruolo DE ricorrente, il legame DElo stesso con altri soggetti consapevoli DEl’organigramma DEla associazione e DEle attività alla cui realizzazione la associazione era deputata (mediante collaborazione in diverse attività illecite insieme al fratello OB per accrescere l’affermazione DEla Famiglia DEl’Acquasanta, eseguendo le direttive DE LA e di AT IL e AT IN per la gestione ed introduzione DE gambling on line nel territorio di riferimento, i numerosissimi colloqui telefonici captati anche con il LA VI, l’attività di intermediazione svolta in favore degli altri sodali così come già ricostruiti anche dalla sentenza di primo grado e condivisi dalla Corte di appello, la disponibilità DEle armi per il mandamento RE, con consegna al MA per risolvere la tensione che si era creata tra il IA IN e HI TO, la raccolta di denaro da consegnare al LA con la collaborazione e 15 l’apporto di altri sodali anche in posizione di vertice, il ruolo di accompagnatore DElo zio IA IN, il timore per i controlli di polizia, i contatti con personaggi di rilievo nella consorteria criminale, a mero titolo esemplificativo ZO RI, AG PI, Diele NT, IR UI, AL FA, Di IO NI, come riscontrato da numerosissime captazioni e servizi di osservazione e controllo, pag. 77 e seg.) le concrete attività tutte finalizzate ad accrescere le potenzialità operative e la capacità di espansione DE sodalizio nel tessuto sociale salvaguardandone in particolare i vertici mediante concreto supporto operativo (cfr., Sez. 5, n. 27672 DE 03/06/2019, Geraci, Rv. 276897-01; Sez. 2, n. 27394 DE 10/05/2017, Pontari, Rv. 271169-01, nonché Sez. 2, n. 56088 DE 12/10/2017, IN, Rv. 271698-01, che, in motivazione, ha aggiunto, che qualora non sia stata acquisita la dimostrazione DEl’inserimento formale DE singolo all'interno DEla cosca, la prova DEla partecipazione può essere ricavata dal compimento di una o più attività significative nell’interesse DEl'associazione mafiosa). In tal senso, sono apparse al giudice di appello significative le specificazioni fornite dal LA e le nuove dichiarazioni DE MA, chiare, univoche e convergenti tra loro nell’integrare il consistente quadro probatorio a carico DE ricorrente. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia anche in questo caso sono state ampiamente valutate nella portata secondo i canoni DEle Sezioni Unite “Aquilina”, con una motivazione DE tutto priva di aporie, con la quale la difesa non si confronta effettivamente, riportandosi in modo parcellizzato alle acquisizioni probatorie, limitandosi a fornirne una diversa lettura non consentita in questa sede. Ne consegue l’inammissibilità DEla doglianza così proposta, anche nel secondo motivo di ricorso, che, concentrandosi su elementi marginali, comunque ampiamente valutati nell’insieme dalla Corte di appello, di fatto critica la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come appaiono inammissibili le considerazioni difensive che nella specie sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti DEl'attendibilità, DEla credibilità, DElo spessore DEla valenza probatoria DE singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione DE fatto riservata al giudice DE merito (cfr., Sez. 2, 16 n. 9106 DE 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01; Sez. 6, n. 13809 DE 17/03/2015, O., Rv. 262965-01). 3. Il secondo motivo di ricorso DEl’Avv. Giovinco e il secondo motivo di ricorso DEl’Avv. Vianello Accorretti possono essere trattati congiuntamente, attesa l’oggettiva sovrapponibilità DEla doglianza proposta. I motivi sono generici ed aspecifici omettendo di confrontarsi con il decisum DEla Corte di appello, che ha specificamente motivato in ordine al discostamento dal minimo edittale, evocando puntualmente i parametri di cui all’art. 133 cod. pen., declinandoli in modo argomentato in relazione al caso di specie in mancanza di qualsiasi manifesta illogicità o irragionevolezza (v. pag. 54 DEla motivazione dove si è valorizzata la elevatissima pericolosità sociale DEl’imputato, la sua ultra trentennale militanza organica nella associazione di stampo mafioso oggetto di indagine, con condanne già intervenute nell’anno 1993 per condotte associative, seguite da altre rilevanti condanne nel 2011 e lunghissimi periodi di carcerazione che non ostavano alla sua costante ed immediata ripresa di contatti con i sodali una volta scarcerato, oltre che la costante violazione DEle misure di prevenzione allo stesso imposte, con costante controllo DE territorio di riferimento, anche incentivando l’attività di estorsione nei confronti dei soggetti imprenditori riottosi come chiaramente evidenziato, con richiamo a casi specifici, dalle dichiarazioni DE MA). Con tale motivazione il ricorrente non si confronta affatto, incorrendo così nel vizio di genericità ed aspecificità DE motivo proposto. La mancanza di specificità DE motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate DEla decisione impugnata e quelle poste a fondamento DEl'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni DE giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma DEl'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (cfr., Sez. 4, n. 256 DE 18/09/1997, dep. 1998, Ahmetovic, Rv. 210157-02; Sez. 4, n. 34270 DE 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945-01; Sez. 5, n. 28011 DE 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01; Sez. 2, n. 11951 DE 20/01/2014, Lavorato, Rv. 259435-01; Sez. 2, n. 42046 DE 17/07/2019, Boutartour Sami, Rv. 277710 -01). 17 4. Il motivo aggiunto presentato nell’interesse di IA NT è inammissibile. In tal senso, occorre considerare che questa Corte ha affermato, con principio che qui si intende ribadire, che l'inammissibilità dei motivi originari DE ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi, considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione (cfr., Sez. 6, n. 9837 DE 21/11/2018, dep. 2019, Montante, Rv. 275158-01; Sez. 5, n. 48044 DE 02/07/2019, Di Giacinto, Rv. 277850-01; Sez. 3, n. 43917 DE 14/10/2021, G., Rv. 282218-01; Sez. 2, n. 641 DE 27/10/2022, dep. 2023, Errichelli, non mass.). 5. I ricorsi devono essere in conclusione essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento DEle spese processuali e DEla somma di euro tremila in favore DEla cassa DEle ammende ai sensi DEl’art. 616 cod. proc. pen. I ricorrenti devono essere, inoltre, essere condannati, in solido tra loro, alla rifusione DEle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Federazione Provinciale DE commercio, DE turismo, dei servizi, DEle professioni e DEle piccole e medie imprese di Palermo Confcommercio Imprese per l’Italia Palermo, Confesercenti Confederazione Italiana Imprese commerciali, turistiche e dei sevizi – Provinciale di Palermo, Sicindustria, Solidaria S.c.s. - Onlus, SOS Impresa/Rete per la legalità- Sicilia Aps, che si liquidano in complessivi euro 4.792,00, oltre accessori di legge per ciascuna. Il solo IA NT deve essere infine condannato alla rifusione DEle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Comitato AD PI e F.A.I. Federazione DEle associazioni antiracket ed antiusura, che si liquidano in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge per ciascuna. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento DEle spese processuali e DEla somma di euro tremila in favore DEla cassa DEle ammende. 18 Condanna inoltre gli imputati, in solido tra loro, alla rifusione DEle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Federazione Provinciale DE commercio, DE turismo, dei servizi, DEle professioni e DEle piccole e medie imprese di Palermo Confcommercio Imprese per l’Italia Palermo, Confesercenti Confederazione Italiana Imprese commerciali, turistiche e dei sevizi – Provinciale di Palermo, Sicindustria, Solidaria S.c.s. - Onlus, SOS Impresa/Rete per la legalità- Sicilia Aps, che liquida in complessivi euro 4.792,00, oltre accessori di legge per ciascuna. Condanna, inoltre, il solo IA NT alla rifusione DEle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Comitato AD PI e F.A.I. Federazione DEle associazioni antiracket ed antiusura, che liquida in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge per ciascuna. Così deciso il 28/05/2025. La Cons. Est. Il Presidente AR NU UR EA EL