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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 19/03/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Proc.n. 1986/2024 V.G.
Il Tribunale collegiale composto dai Sigg.ri Magistrati
- Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
- Dott.sa Sandra Levanti Giudice
- Dott.sa Rosanna Scollo Giudice est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe di scioglimento del matrimonio civile, promossa
DA
nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), ed ivi residente in [...], e C.F._1
nato a [...] il [...] (c.f. Parte_2
), residente in [...]
Giovanni Lanza n. 18, entrambi elettivamente domiciliati in
Comiso, Via Gen. Cascino, n. 57/B, presso lo studio dell'Avv. Widad
Arif, che li rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata al ricorso
RICORRENTI
e con l'intervento del P.M. in sede 3
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di ricorso congiunto e Parte_1 Parte_2 chiedevano al Tribunale adìto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile, dagli stessi contratto in data 02 settembre 2022, in Comiso (RG), dal quale non erano nati figli, essendo venuta meno l'affectio coniugalis tra di essi, a causa dei numerosi contrasti e incomunicabilità caratterizzanti ormai da tempo la loro relazione.
Veniva data comunicazione al P.M. in sede degli atti del giudizio de quo.
Ciò premesso, deve ritenersi la sussistenza dei presupposti di legge per la pronuncia di una sentenza di scioglimento del matrimonio civile, contratto dai coniugi suddetti, essendo emerso chiaramente dagli atti di causa il protrarsi ininterrotto della cessazione della convivenza tra i due, a far data dalla loro avvenuta comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Ragusa, in data
06.03.2023, nell'ambito del giudizio di separazione consensuale, conclusosi con sentenza n. 642/24, del 02.04.2024, come richiesto dall'art. 3, comma 2, lett. b), legge n. 898/1970. 4
E' evidente, altresì, l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i predetti, come desumibile dalla mancanza di soluzione di continuità nella cessazione della loro unione, rilevabile dalle argomentazioni addotte nell'atto di ricorso.
Nessuna ulteriore condizione è stata pattuita, in difetto di figli, e stante la reciproca indipendenza economica delle parti, le quali, pertanto, dichiarano di non avere nulla a pretendere l'una nei confronti dell'altra.
Le spese di lite vanno compensate tra le stesse, tenuto conto della natura della causa e del carattere congiunto della domanda in esame.
P.Q.M.
Il Tribunale collegiale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe data comunicazione al P.M. in sede degli atti del giudizio de quo 5
pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 02.09.2022, in Comiso (RG), da , nata a [...] Parte_1
(RG) il 04.05.1981, e , nato a [...] Parte_2
il 04.12.1990 (atto di matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Comiso dell'anno 2022, p. I, atto n. 26);
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di Comiso ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69 D.P.R. n.396/2000;
- ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Comiso di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in Ragusa il 18 marzo 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.sa R. Scollo Dott. M. Pulvirenti