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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 10/12/2025, n. 2792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2792 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico RI OT ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2946/2025 r.g. e vertente tra
(p.iva ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Messina presso il proprio ufficio legale dal cui direttore, avv. Antonino Comunale, e dal cui collaboratore amministrativo avvocato, avv.
CA VA, è rappresentata e difesa per procura in atti, opponente
e
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Messina Controparte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. Oreste Puglisi che lo rappresenta e difende per procura in atti, opposto oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – impiego pubblico privatizzato – risarcimento per demansionamento.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 24 aprile 2025 (proc. n. 2309/2025 r.g.) Controparte_1 ha chiesto ingiungersi nei confronti dell' il pagamento in proprio Parte_1 favore della somma di 36.624,79 euro, oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito per effetto del demansionamento subito, genericamente liquidato dalla sentenza n. 6/2025 resa da questo ufficio nella misura del 20% della retribuzione globale di fatto percepita per i giorni di effettiva presenza dal 1 settembre 2009 al 30 settembre 2016, precisando di non aver potuto quantificare tutte le somme allo stesso spettanti in mancanza delle buste paga della tredicesima mensilità 2009-2016, delle buste paga e dei fogli presenza da settembre a dicembre 2009, di cui ha fatto contestualmente istanza di immediata consegna. La domanda è stata accolta con decreto provvisoriamente esecutivo n. 406/2025 del 28 aprile
2025, opposto dall'intimata con ricorso del 30 maggio 2025 sull'assunto che la sentenza posta a suo fondamento non indica un ammontare esatto né un credito che, con una mera operazione aritmetica, può definirsi certo e liquido, atteso che i calcoli sono stati eseguiti in maniera arbitraria, senza considerare i giorni di effettiva presenza nel periodo di riferimento. L' ha eccepito, Pt_1 altresì, il vizio di ultrapetizione nella parte in cui è stata intimata la consegna dei documenti, in quanto la sentenza presupposta nulla ha disposto in tal senso.
Nella resistenza della dipendente, sostituita l'udienza del 9 dicembre 2025 dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Si premette che, come ribadito dai più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità
(v. Cass. S.U. n. 927/2022 e Cass. n. 14486/2019), l'opposizione di cui all'art. 645 c.p.c. non è un'actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, bensì un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio come fase ulteriore (anche se eventuale) del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo. Ne consegue che il giudice dell'opposizione non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore, per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso, sia dall'opponente per contestarla.
Ebbene, nella fattispecie delibata non è in contestazione l'esistenza del debito dell'Azienda nei confronti della lavoratrice per il risarcimento del danno conseguente all'accertato demansionamento. La stessa ha però lamentato anzitutto la mancanza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c..
In realtà, poiché la pronuncia di primo grado n. 6/2025 non aveva determinato l'esatto importo spettante alla né conteneva elementi che consentivano di determinarlo con CP_1 un mero calcolo matematico (cfr. sul punto Cass. n. 10806/2020, n. 19641/2015), con il ricorso monitorio la lavoratrice ha quantificato (in parte) le somme risarcitorie, già genericamente liquidate, tramite dettagliate tabelle di calcolo che sono state elaborate secondo i criteri determinati in sentenza e i dati emergenti dai documenti predisposti dalla stessa datrice di lavoro.
Detti conteggi non sono stati specificamente contestati (cfr. Cass. n. 20998/2018 e n.
5949/2018, secondo cui “Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere di contestare specificamente
i conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c., occorrendo a tal fine una critica precisa, che involga puntuali circostanze di fatto - risultanti dagli atti ovvero oggetto di prova - idonee a dimostrare l'erroneità dei conteggi.”).
2 Com'è noto nell'opposizione a decreto ingiuntivo l'opposto assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posto a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (v. Cass. ordinanza n.
13240/2019; Cass. n. 2421/2006). Dunque, la prova del fatto costitutivo del credito spetta al primo
(v. Cass. n. 21101/2015 e n. 17371/2003) il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge (v. Cass. n. 5915/2011 e n. 5071/2009), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, da parte del secondo del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata. E', infatti, onere del convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente), quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda;
dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati devono ritenersi non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (v. Cass. n. 25516/2010): a tal fine, peraltro, è necessario che il fatto sia esplicitamente ammesso ovvero che la difesa dell'opponente sia stata impostata su circostanza incompatibile con il disconoscimento (v. Cass. n. 17371/2003).
3.- Anche la doglianza inerente all'ordine di consegna delle buste paga e dei fogli presenza non merita accoglimento, trattandosi quanto alle prime di atti che la datrice di lavoro aveva l'obbligo di consegnare alla dipendente al momento del pagamento, ex artt. 1 e 3 dell legge n.
4/1953 (al fine di consentire il controllo sulla regolarità degli adempimenti laburistici fiscali e contributivi connessi con il rapporto di lavoro: cfr. Cass. n. 17421/2007), e quanto ai secondi al termine del periodo di riferimento ove richiesti (stante il suo diritto di accedere ai dati personali che la riguardano).
In definitiva il decreto ingiuntivo opposto va confermato.
4.- Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. n. 55/2014
e s.m.i., tenuto conto della natura e del valore, applicati i minimi per la serialità e la breve attività svolta, in 2.694 euro, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa:
1) rigetta l'opposizione e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n.
406/2025;
2) condanna all' a rimborsare a le spese Parte_1 Controparte_1 processuali, liquidate in 2.694 euro, oltre spese generali, iva e cpa, distratte in favore del procuratore antistatario, avv. Oreste Puglisi.
Messina, 10.12.2025
3 Il Giudice del lavoro
RI OT
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