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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 27/12/2025, n. 1185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1185 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
n.R.G. 2537/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Cassino
Sezione Civile – Area Lavoro
Il Tribunale in epigrafe in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. EL NU, all'esito del deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di discussione del 22 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n.r.g. 2537/2022 promossa da
, elettivamente domiciliata in Isola Del Liri, Piazza SS. Triade n. 8, presso Parte_1 lo studio dell'Avv.to Riccardo LUTRARIO che la rappresenta e difende come da procura in atti
- ricorrente
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv.to Stefano CAVALIERE come da procura in atti ed elettivamente domiciliata presso l'ufficio protocollo del presidio ospedaliero “Santa Scolastica” in Cassino, Via San Pasquale s.n.c.
- resistente
Oggetto: mansioni superiori di livello DS del CCNL Comparto Sanità – differenze retributive
Conclusioni: come rassegnate nei rispettivi atti di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 15.12.2022 e ritualmente notificato, Parte_1 espone di lavorare dal 1.10.2007 alle dipendenze della con mansioni di infermiera Controparte_1 professionale ed inquadramento nella categoria D del CCNL Comparto Sanità; di avere svolto dall'agosto 2017 fino all'aprile 2022, presso l' Medicina di Urgenza e Pronto Soccorso del CP_2 presidio ospedaliero di Sora, funzioni di coordinatore infermieristico, anche in forza di reiterate determine di conferimento temporaneo del relativo incarico negli anni 2017, 2018 e 2019, e comunque senza soluzione di continuità anche nei periodi non coperti dalle determine, stante la Cont mancata attivazione da parte della convenuta delle procedure per l'individuazione definitiva del titolare della funzione in questione;
di essersi occupata, nello specifico, di gestire, coordinare e controllare il personale non medico (infermieri, o.s.s., ausiliari) assegnato all'unità, programmandone l'articolazione dei turni di servizio, nonché di provvedere alla programmazione e gestione del fabbisogno in ordine all'approvvigionamento dei farmaci e dei presidi sanitari, in funzione del conseguimento degli obiettivi assistenziali determinati dalla dirigenza;
di essersi altresì occupata di vigilare sull'osservanza delle norme disciplinari e di segnalare i comportamenti disciplinarmente rilevanti del personale gestito al dirigente preposto;
di avere svolto attività di programmazione, organizzazione, coordinamento e valutazione dell'attività di formazione, tirocinio e tutoraggio del personale infermieristico.
2. Tanto premesso in fatto, la ricorrente sostiene che le mansioni di fatto svolte quale coordinatore infermieristico sono riconducibili al profilo del collaboratore professionale sanitario esperto di livello
DS del CCNL Comparto Sanità e di avere conseguentemente diritto, ai sensi dell'art. 52, comma 5,
D.Lgs. n. 165 del 2001, al trattamento economico corrispondente, anche con riferimento alle ore di lavoro straordinario prestato, nonché di avere diritto alla corresponsione dell'indennità per incarico di organizzazione con funzione di coordinamento ai sensi degli artt. 16 e 17 del CCNL di categoria
2016-2018.
3. Alla luce di quanto esposto, dedotto ed argomentato, la ricorrente chiede al giudice adito l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
− accertare e dichiarare che la ricorrente ha svolto dal mese di agosto 2017 al mese di aprile 2022 il ruolo di coordinatore infermieristico presso la U.O.C. di Medicina d'Urgenza e Pronto Soccorso del P.O. di Sora e per
l'effetto condannare la resistente al pagamento in proprio favore delle differenze retributive tra Controparte_1 il livello formale di inquadramento riconosciuto e quello corrispondente alle mansioni in concreto espletate, segnatamente da D1 a Ds dal mese di agosto 2017 al mese di dicembre 2020 e da D2 a Ds dal mese di gennaio 2021 al mese di aprile 2022, nella misura di euro 3.846,98, come da conteggi allegati, o della somma maggiore
o minore che risultasse comunque di giustizia anche a seguito di CTU contabile, il tutto con aggravio di interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino a quello di effettivo soddisfo, oltre al maggiore compenso dovuto sulle ore di straordinario effettuate così come risultanti dalle buste paga in atti, con valutazione del diritto al percepimento dell'indennità d'incarico ex artt. 16 e 17 del C.C.N.L. di categoria 2016-2018, quale infra indicata;
− con vittoria di spese, competenze e onorari, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore dell'antistatario procuratore.
4. Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituita in giudizio la chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'avverso ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. La resistente eccepisce preliminarmente la prescrizione quinquennale del credito azionato da controparte e deduce comunque la riconducibilità delle mansioni svolte dalla ricorrente al profilo del collaboratore professionale sanitario – infermiere di livello D, facendo altresì rilevare che gli incarichi di coordinamento sono stati conferiti alla per periodi temporalmente circoscritti. Pt_1
5. La causa, istruita con la produzione documentale delle parti e l'assunzione della prova testimoniale, è stata decisa come in dispositivo all'esito del deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di discussione del 22 settembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. L'azione promossa dalla ricorrente, inquadrata nella categoria D del CCNL Comparto Sanità, da ultimo nella posizione economica D2, quale collaboratore professionale sanitario – infermiere (cfr. cedolini paga in atti), è diretta a conseguire dall'amministrazione convenuta le differenze stipendiali asseritamente maturate nel periodo dal mese di agosto 2017 sino al mese di aprile 2022 in virtù dello svolgimento di fatto, senza soluzione di continuità, delle superiori mansioni proprie del collaboratore sanitario professionale esperto di livello DS, quale referente infermieristico con effettive funzioni di coordinamento del personale non medico (infermieri, operatori socio sanitari, ausiliari) assegnato alla
U.O.C. Medicina di Urgenza e Pronto Soccorso del presidio ospedaliero di Sora.
7. Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti di seguito esposti.
8. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla parte convenuta, in quanto è agli atti la diffida della ricorrente alla per il pagamento delle differenze Controparte_1 retributive per cui è causa, recapitata a mezzo pec alla convenuta in data 2.8.2022 come attestato dalla relativa ricevuta di avvenuta consegna (all. 13), cosicché è stata interrotta la prescrizione quinquennale per il periodo a cui si riferiscono le rivendicate differenze retributive (agosto 2017 – aprile 2022).
9. Ciò premesso, è opportuno soffermarsi brevemente sulla disciplina rilevante per la fattispecie controversa. L'art. 52, comma 5, D.Lgs. n. 165 del 2001 enuncia un principio che può considerarsi norma speciale rispetto alla previsione civilistica di cui all'art. 2126 cod. civ. (Cass. civ. n.
18808/2013), stabilendo che “Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave”.
10. Il terzo comma dell'art. 52 stabilisce che “si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo quantitativo, qualitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni”.
11. In materia di pubblico impiego contrattualizzato, quindi, lo svolgimento di fatto di mansioni proprie di una qualifica – anche non immediatamente – superiore a quella di inquadramento formale, in termini di prevalenza qualitativa, quantitativa e temporale, comporta in ogni caso, in forza della citata disposizione, il diritto alla retribuzione propria di detta qualifica superiore e tale diritto non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità di assegnazione delle mansioni o alle previsioni dei contratti collettivi, né all'operatività del nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dalla contrattazione collettiva, posto che una diversa interpretazione sarebbe contraria all'intento del legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all'art. 36 Cost.
12. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito i criteri da seguire per la determinazione della differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Si impone, in materia, il riferimento alla differenza tra qualifiche, e quindi tra previsioni normative astratte, e non tra quanto normativamente previsto per una qualifica e quanto concretamente versato a titolo di retribuzione ad un determinato lavoratore. In altre parole, il lavoratore assegnato a mansioni superiori ha diritto a ricevere la differenza tra i trattamenti economici iniziali delle due categorie, ma deve mantenere comunque la propria posizione economica di appartenenza, compreso l'eventuale stipendio per anzianità. In caso contrario si rischierebbe di avallare sostanzialmente l'assegnazione di fatto di mansioni superiori a dipendenti che, a causa della loro anzianità nella categoria inferiore, non avrebbero diritto ad una differenza stipendiale per le mansioni superiori svolte, con conseguente aggiramento dell'obbligo di avviare tempestivamente le procedure per coprire le posizioni vacanti e neutralizzazione della responsabilità patrimoniale per i dirigenti che compiono tali assegnazioni. Tale condivisibile criterio non comporta il rischio di alcuna ingiustificata locupletazione del lavoratore, tenuto conto che la maggiorazione retributiva rispetto al reddito percepito si giustifica proprio perché quel reddito sarebbe stato dovuto anche per lo svolgimento di mansioni corrispondenti al proprio inquadramento, sicché lo svolgimento, invece, di mansioni riconducibili alla categoria superiore rappresenta, di per sé, una valida giustificazione per un pagamento ulteriore(Cass. 22958 del 20.8.2024).
13. La disciplina dettata dal citato art. 52 T.U.P.I., in coerenza con il dettato costituzionale (art. 97 Cost.) che impone la regola del concorso pubblico per l'accesso al pubblico impiego e per l'avanzamento di carriera, esclude invece la rilevanza sul piano formale della adibizione di fatto del dipendente a mansioni superiori, la quale “non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione” (comma 1) ed è nulla al di fuori delle eccezionali ipotesi di cui al comma 2 (obiettive esigenze di servizio nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti;
sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto per la durata dell'assenza e con esclusione dell'assenza per ferie).
14. L'onere di allegare e di provare l'effettivo svolgimento delle mansioni superiori, quale fatto costitutivo del diritto alle rivendicate differenze retributive tra il trattamento economico correlato alla categoria contrattuale di inquadramento e quello corrispondente alla categoria superiore cui sono riconducibili le mansioni in concreto disimpegnate, grava sul lavoratore ai sensi dell'art. 2967 c.c..
15. In applicazione di tale principio la Corte di Cassazione ha affermato che il lavoratore che rivendica nei confronti del datore di lavoro una superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte ha l'onere di dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata, la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale (Cass. civ. n. 5536/2021).
16. L'onere allegatorio e probatorio del lavoratore si correla al procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato. Tale procedimento si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini. Ai fini dell'osservanza di tale procedimento, è necessario che, pur senza rigide formalizzazioni, ciascuno dei suddetti momenti di ricognizione e valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio (Cass. civ. n. 30580/2019).
17. Con specifico riferimento al pubblico impiego contrattualizzato si è ripetutamente affermato che può considerarsi svolgimento di mansioni superiori soltanto l'attribuzione in maniera prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni ex art. 52, comma
3, D.Lgs. n. 165 del 2001, con la conseguenza che, a tale fine, il giudice di merito deve procedere a una penetrante ricognizione di tutto il contenuto delle mansioni svolte e all'esame delle declaratorie generali delle categorie di inquadramento coinvolte nella controversia e dei profili professionali pertinenti (Cass. civ. n. 12039/2020; Cass. civ. 20692/2004; Cass. n. 16469 del 2007).
18. Tanto chiarito in termini generali, occorre raffrontare le declaratorie contrattuali che vengono in rilievo nella presente controversia per rilevarne i profili differenziali, onde poi procedere alla ricognizione delle mansioni svolte in prevalenza dalla ricorrente nei periodi oggetto di causa, al fine di verificare, alla stregua dei criteri sopra enunciati, se esse possano o meno ricondursi al superiore livello economico DS, rispetto alla categoria D di formale inquadramento.
19. Appartengono alla categoria D del CCNL Comparto Sanità del 7.4.1999 per il quadriennio 1998-2001
i “lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale”. Rientra in tale categoria il profilo di collaboratore professionale sanitario – infermiere, nel quale risulta pacificamente inquadrata la ricorrente, il quale “Svolge le attività attinenti alla sua competenza professionale specifica – comprese funzioni di carattere strumentale quali, ad esempio, la tenuta di registri – nell'ambito delle unità operative semplici, all'interno delle quali coordina anche l'attività del personale addetto;
predispone i piani di lavoro nel rispetto dell'autonomia operativa del personale assegnato e delle esigenze del lavoro di gruppo;
collabora all'attività didattica nell'ambito dell'unità operativa e, inoltre, può essere assegnato, previa verifica dei requisiti, a funzioni dirette di tutor in piani formativi”.
20. Nell'ambito della categoria D, appartengono al superiore livello economico DS “i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che, oltre alle conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, richiedono a titolo esemplificativo e anche disgiuntamente: autonomia e responsabilità dei risultati conseguiti;
ampia discrezionalità operativa nell'ambito delle strutture operative di assegnazione;
funzioni di direzione e coordinamento, gestione e controllo di risorse umane;
coordinamento di attività didattica;
iniziative di programmazione e proposta”. 21. Rientra in tale superiore livello il profilo del collaboratore professionale sanitario esperto, il quale
“programma, nell'ambito dell'attività di organizzazione dei servizi sanitari la migliore utilizzazione delle risorse umane in relazione agli obiettivi assegnati e verifica l'espletamento delle attività del personale medesimo. Collabora alla formulazione dei piani operativi e dei sistemi di verifica della qualità ai fini dell'ottimizzazione dei servizi sanitari.
Coordina le attività didattiche tecnico-pratiche e di tirocinio, di formazione (quali, ad esempio, diploma universitario, formazione complementare, formazione continua) del personale appartenente ai profili sanitari a lui assegnate. Assume responsabilità diretta per le attività professionali cui è preposto e formula proposte operative per l'organizzazione del lavoro nell'ambito dell'attività affidatagli”.
22. Dal raffronto tra le declaratorie emerge che i profili differenziali del superiore livello DS rispetto alla categoria D – quest'ultima comunque caratterizzata da autonomia, responsabilità proprie, capacità organizzative di coordinamento e gestionali – consistono in un maggiore grado di autonomia operativa;
nella responsabilità di risultato e non solo nella responsabilità propria;
nel potere di direzione e controllo delle risorse umane e non solo nel mero coordinamento delle stesse;
nella capacità di programmazione dell'attività del servizio, rispondente ai requisiti indicati nel profilo professionale, che va oltre quella della mera predisposizione di “piani di lavoro nel rispetto dell'autonomia operativa del personale assegnato e delle esigenze del lavoro di gruppo” di competenza del collaboratore sanitario
(cfr. per la enucleazione di tali elementi Cass. civ. n. 4386/2020).
23. L'istruttoria testimoniale espletata ha confermato che la ricorrente, nel periodo oggetto di causa, ha svolto in modo assolutamente prevalente, se non addirittura esclusivo, mansioni proprie del profilo di collaboratore sanitario professionale esperto di livello DS.
24. Il teste , dipendente della con mansioni di direttore della U.O.C. Testimone_1 Controparte_1
Medicina di Urgenza e Pronto Soccorso del presidio ospedaliero di Sora dal 1.3.2021 al 15.2.2022, ha dichiarato: “La ricorrente svolgeva presso l'UOC di Medicina di Urgenza e pronto soccorso del presidio ospedaliero di Sora le mansioni di facente funzioni referente infermieristico, cioè caposala...La ricorrente si occupava di organizzare
e coordinare il personale infermieristico e ausiliario del reparto. Convocava una o due volte al mese gli infermieri per discutere insieme a me con gli infermieri la conduzione di casi clinici dal punto di vista infermieristico. La ricorrente si occupava di organizzare e coordinare la formazione e l'aggiornamento professionale del personale infermieristico. Si occupava della predisposizione dei turni di lavoro del personale infermieristico e ausiliario, cioè di tutto il comparto. La ricorrente si occupava dell'approvvigionamento dei farmaci, della verifica delle relative scadenze, come imposto dall'azienda per la figura del referente infermieristico. Lo stesso avveniva per altri presidi e device di cui necessitava
l'unità operativa. Si occupava di verificare l'osservanza delle norme disciplinari da parte del personale infermieristico e ausiliario. Eventuali segnalazioni disciplinari venivano effettuate a me, che ero competente ad adottare eventuali provvedimenti. Si sono verificati episodi concreti di segnalazione di comportamenti disciplinarmente rilevanti del personale da parte della ricorrente. La ricorrente era responsabile dei risultati della gestione e del coordinamento del personale, con riferimento al badget a disposizione della unità operativa. Qualche volta la ricorrente ha provveduto a sopperire a carenze di personale infermieristico, normalmente però la stessa non turnava con il personale infermieristico.
La ricorrente convocava gli infermieri per la discussione dei casi clinici dal punto di vista infermieristico”.
25. Il teste , dipendente della con mansioni di dirigente medico Testimone_2 Controparte_1 del pronto soccorso dell'Ospedale di Sora fino al 5.10.2019, ha riferito: “Conosco la ricorrente. Intorno al
2017, quando venne a mancare la responsabile coordinatrice infermieristica di pronto soccorso, indissi una selezione e la ricorrente fu una delle selezionate. In un primo breve periodo la ricorrente si alternò bimestralmente con altre due infermiere e successivamente con una sola nello svolgimento delle mansioni di facente funzioni coordinatrice infermieristica. Ad un certo punto rimase solo la ricorrente, forse nel 2018, non ricordo con precisione. La ricorrente si occupava di organizzare e coordinare il personale infermieristico e ausiliario dell'unità. Predisponeva i turni del personale. La ricorrente si occupava della preparazione dei nuovi infermieri alla gestione del triage. Li formava sulle verifiche da effettuare giornalmente nella sala di emergenza (es. funzionalità del defibrillatore, monitor, ausili vari).
Non so se si occupasse anche della discussione dei casi clinici con gli infermieri. Posso dire che la ricorrente ha discusso con me dei casi clinici, per mia iniziativa, anche con qualche dipendente. La ricorrente si occupava dell'approvvigionamento dei farmaci, ne verificava le scadenze. Questo accadeva anche per il materiale di consumo. Io sottoscrivevo le richieste di apparecchiature necessarie all'unità su segnalazione o dei medici o della stessa ricorrente. Una volta concessa l'apparecchiatura, era la ricorrente ad occuparsi di tutte le richieste del materiale di consumo necessario per il funzionamento delle apparecchiature. La ricorrente si occupava di verificare l'osservanza delle norme disciplinari da parte del personale infermieristico e ausiliario. Inoltrava a me le eventuali segnalazioni disciplinari. È capitato che abbiamo adottato qualche provvedimento, nel senso che abbiamo cambiato collocazione a qualche dipendente, e ciò anche su segnalazione della ricorrente per episodi che si erano verificati. La ricorrente si rapportava con me, non aveva degli obiettivi predeterminati. Dal 2018 la ricorrente, rimasta da sola a svolgere la funzione di referente infermieristica, ha espletato tale mansione con continuità, sia pure sulla base di incarichi rinnovati ogni due mesi. La ricorrente non turnava con il personale infermieristico per svolgere assistenza infermieristica, ciò è successo solo all'inizio, prima del
2017, quando la ricorrente ha svolto qualche turno. Non so essere preciso sulle date. La ricorrente verificava il corretto funzionamento delle apparecchiature e se vi erano dei problemi contattava i manutentori. Ero io a sottoscrivere i turni predisposti dalla ricorrente. Preciso che, all'esito del bando di cui ho riferito sopra, ho conferito alla ricorrente, non so sia stata la prima, l'incarico con un provvedimento formale, poi inviato all'azienda, in particolare alla direzione sanitaria”.
26. Il teste , dipendente della con mansioni di infermiere presso il pronto Testimone_3 Controparte_1 soccorso dell'Ospedale di Sora dal 2005/2006, ha ricordato: “La ricorrente nel periodo dal 2017 all'aprile 2022 ha lavorato come coordinatore infermieristico facente funzione. Nel 2022 è subentrato al posto della ricorrente il coordinatore , vincitrice di concorso. La ricorrente si occupava dell'organizzazione del reparto e della Persona_1 gestione del personale non medico del comparto (infermieri, o.s.s., ausiliari). La ricorrente, insieme al primario o responsabile, ci metteva al corrente ogni anno degli obiettivi da raggiungere. Era la ricorrente ad occuparsi della gestione
e del coordinamento del personale non medico, ad organizzare i turni di lavoro. A lei inoltravamo le richieste mensili per ferie, congedi o altro. La ricorrente si occupava del rifornimento dei farmaci e presidi sanitari. Settimanalmente inoltrava le richieste. A lei ci rivolgevamo per richieste estemporanee di presidi o farmaci ove mancasse qualcosa. Non so se la ricorrente avesse competenze anche in materia di procedimenti disciplinari nei confronti del personale, che comunque non ricordo ci siano mai stati. Era la ricorrente a organizzare periodicamente insieme a Parte_2
i corsi di formazione relativi al triage. Sono un rappresentante sindacale. Non so se la ricorrente aveva un incarico formale, posso dire che firmava i turni del personale insieme al primario o al responsabile. Ricordo che qualche volte la ricorrente ha firmato da sola, non però quando c'era il primario”.
27. Il teste , dipendente della con mansioni di infermiera presso il pronto Persona_1 Controparte_1 soccorso dell'ospedale di Sora e dall'aprile 2022 coordinatrice infermieristica presso la medesima unità, ha dichiarato: “Prima che iniziassi a lavorare come coordinatrice infermieristica, la ricorrente svolgeva le mansioni di coordinatrice infermieristica facente funzioni. La ricorrente si occupava della organizzazione del pronto soccorso, della turnistica. Era la ricorrente a predisporre i turni del personale non medico (infermieri, o.s.s., ausiliari).
Era la ricorrente a gestire il personale non medico per tutte le esigenze del pronto soccorso. Non ho mai sentito parlare di obiettivi personali che la ricorrente doveva raggiungere. Avevamo degli obiettivi di struttura. All'inizio dell'anno la ricorrente ed il responsabile ci convocavano per illustrarci gli obiettivi annuali da raggiungere. La ricorrente organizzava
i corsi di formazione del personale non medico, compresi quelli relativi al triage. Era la ricorrente ad occuparsi dell'approvvigionamento dei farmaci e dei dispositivi medici. Formulava una richiesta settimanale. Inoltre, quando avevamo esigenze di presidi sanitari o farmaci ci rivolgevamo alla ricorrente”.
28. Non vi è ragione di dubitare dell'attendibilità delle su indicate dichiarazioni testimoniali, potendosi agevolmente constatare che le stesse risultano coerenti e convergenti, circostanziate, frutto di osservazione diretta delle mansioni svolte dalla lavoratrice nel periodo oggetto di causa da parte di colleghi o di preposti all'unità operativa interessata senza un diretto coinvolgimento nella vicenda o un interesse anche indiretto all'esito dello stesso, atteso che, con l'eccezione del sindacalista Tes_3
Con nessuno degli altri testi escussi ha avuto un contenzioso con la convenuta. Tali dichiarazioni trovano peraltro un significativo riscontro documentale, in quanto la ricorrente ha prodotto le determinazioni della di conferimento alla ricorrente degli incarichi temporanei di Controparte_1 coordinatore infermieristico presso la U.O.C. Medicina di Urgenza e Pronto Soccorso del presidio ospedaliero di Sora negli anni 2017, 2018 e 2019 (all.ti 1-7), nonché l'attestazione proveniente dalla Cont medesima convenuta, nelle persone dei responsabili della predetta UOC, circa l'espletamento di fatto di tali funzioni di coordinamento quale referente infermieristico, senza soluzione di continuità, ancorché in assenza di un formale provvedimento di incarico, dal mese di giugno 2019 al mese di marzo 2022 (all. 8), con il possesso dei relativi titoli di formazione (all. 9).
29. Dalle citate deposizioni testimoniali, suffragate dai documenti richiamati, è emerso che, nel periodo oggetto di causa, la ricorrente ha svolto di fatto, nella veste di facente funzioni del referente infermieristico con funzioni di coordinamento del personale non medico assegnato all'U.O.C.
Medicina di Urgenza e Pronto Soccorso dell'ospedale di Sora, le mansioni di gestione, direzione, coordinamento e controllo, con responsabilità di risultato, del predetto personale, nonché di organizzazione e gestione dell'approvvigionamento dei materiali occorrenti all'unità.
30. Nello specifico, la ricorrente predisponeva ed organizzava i turni del personale, approvava le richieste di ferie e permessi, sovrintendeva all'approvvigionamento dei farmaci, verificandone le scadenze, e dei materiali di consumo, dispositivi medici, presidi sanitari, come riferito da tutti i testi.
31. La ricorrente sovrintendeva, altresì, alla formazione, all'aggiornamento professionale e ai tirocini del personale non medico : “La ricorrente si occupava di organizzare e coordinare il personale Tes_1 infermieristico e ausiliario del reparto…si occupava di organizzare e coordinare la formazione e l'aggiornamento professionale del personale infermieristico”; “La ricorrente si occupava della preparazione dei nuovi Tes_2 infermieri alla gestione del triage. Li formava sulle verifiche da effettuare giornalmente nella sala di emergenza (es. funzionalità del defibrillatore, monitor, ausili vari”; “Era la ricorrente a organizzare periodicamente insieme a Tes_3
i corsi di formazione relativi al triage”; “La ricorrente organizzava i corsi di formazione Parte_2 Per_1 del personale non medico, compresi quelli relativi al triage”).
32. La ricorrente aveva poi la responsabilità dell'osservanza delle norme disciplinari da parte del personale infermieristico ed ausiliario all'interno dell'unità di appartenenza, implicante l'obbligo di monitorare e segnalare tempestivamente al dirigente responsabile della struttura le eventuali condotte illecite o disciplinarmente rilevanti per l'eventuale adozione dei provvedimenti sanzionatori conseguenti
( : “Si occupava di verificare l'osservanza delle norme disciplinari da parte del personale infermieristico e Tes_1 ausiliario. Eventuali segnalazioni disciplinari venivano effettuate a me, che ero competente ad adottare eventuali provvedimenti”; “La ricorrente si occupava di verificare l'osservanza delle norme disciplinari da parte del Tes_2 personale infermieristico e ausiliario. Inoltrava a me le eventuali sanzioni disciplinari”). 33. Risulta inoltre decisiva ai fini della riconduzione delle mansioni espletate dalla ricorrente nel superiore livello DS la circostanza, chiaramente emersa dall'istruttoria espletata, che l'attività di coordinamento e di gestione del personale non medico (infermieri, operatori socio sanitari, ausiliari), svolta con continuità nel periodo oggetto di causa dalla , doveva essere funzionale al perseguimento Pt_1 degli obiettivi annuali di struttura. Anche se alla ricorrente non erano previamente assegnati obiettivi individuali (testi , non rivestendo la stessa una posizione dirigenziale, la medesima Tes_2 Per_1 era tenuta a programmare e organizzare l'impiego delle risorse umane dell'unità (personale non medico) e strumentali (ad es., approvvigionamento dei farmaci e dispositivi sanitari), esercitando i poteri relativi con l'ampia autonomia operativa che li connotava, al fine di conseguire gli obiettivi di struttura assegnati dalla dirigenza ed era responsabile del conseguimento di tali risultati, cui dovevano essere orientati – evidentemente secondo criteri di razionalità ed efficienza e nei limiti del budget a disposizione dell'unità operativa – la gestione e il coordinamento del personale non medico e l'approvvigionamento dei beni strumentali necessari al funzionamento dell'unità ( : “La Tes_1 ricorrente era responsabile dei risultati della gestione e del coordinamento del personale, con riferimento al badget a disposizione della unità operativa”; “Avevamo degli obiettivi di struttura. All'inizio dell'anno la ricorrente e Per_1 il responsabile ci convocavano per illustrarci gli obiettivi annuali da raggiungere”).
34. In conclusione, dall'istruttoria è emerso il quotidiano espletamento da parte della ricorrente – che infatti non turnava ordinariamente con il personale infermieristico (teste ) – di un'attività Tes_1 di vera e propria gestione, organizzazione, coordinamento, controllo del personale non medico assegnato all'unità operativa complessa Medicina di Urgenza e Pronto Soccorso dell'ospedale di Sora in funzione del conseguimento degli obiettivi di struttura assegnati dalla dirigenza, implicante un quid pluris, in termini di “funzioni di direzione e coordinamento, gestione e controllo delle risorse umane”, rispetto all'attività, eventuale e meramente strumentale, del collaboratore professionale sanitario – infermiere di categoria D, di mera tenuta dei registri e coordinamento dell'attività del personale addetto all'interno delle unità operative semplici di assegnazione. Orbene, pianificare a monte l'attività del personale gestito, in funzione degli obiettivi assegnati, e poi verificarne a valle l'attività svolta, rispondendo a propria volta dei risultati di tale attività programmatoria e direttiva, è attività complessa, precipua del collaboratore professionale sanitario esperto di livello DS.
35. Ne discende che, ai sensi del quinto comma del sopra citato art. 52 D. Lgs. n. 165 del 2001, va accertato e dichiarato il diritto della ricorrente per il periodo oggetto della domanda, dal mese di agosto 2017 al mese di aprile 2022, al trattamento economico corrispondente al livello DS del CCNL
Sanità, per avere svolto di fatto e continuativamente, con carattere di prevalenza sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, anzi in via pressoché esclusiva, mansioni riconducibili al profilo del coordinatore professionale sanitario esperto. Il conseguente credito retributivo deve essere determinato come differenza tra il trattamento economico iniziale nella categoria di formale inquadramento della ricorrente quale collaboratore professionale sanitario – infermiere, D1, ed il trattamento economico spettante per le mansioni superiori di fatto disimpegnate nel periodo oggetto di causa, proprie del profilo di collaboratore professionale sanitario esperto del superiore livello economico DS, secondo i criteri enunciati dalla sopra citata pronuncia di legittimità (Cass. civ. n.
22958/2024).
36. La ricorrente, in ottemperanza all'ordinanza di questo giudice, ha depositato nuovi conteggi delle spettanze richieste, redatti in conformità ai su indicati criteri ed in osservanza delle previsioni dei valori stipendiali tabellari previsti dalla contrattazione collettiva di comparto tempo per tempo applicabile in relazione alla categoria D, posizione economica D1, e al superiore livello DS (all.ti 14 e
15). Tali conteggi, in accoglimento della specifica contestazione di controparte, vanno rettificati in difetto, per una differenza di euro 39,95, unicamente in ragione del mancato proporzionamento del rateo di tredicesima mensilità per l'anno 2017 e del mancato adeguamento del CCNL a partire dal maggio 2018, risultando così dovuto l'importo di euro 4.991,63 anziché quello di euro 5.031,58.
37. L'azienda convenuta va quindi condannata al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 4.991,63 a titolo di differenze retributive maturate per le mansioni superiori svolte dal mese di agosto 2017 al mese di aprile 2022 come sopra accertato, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, L. n. 274 del 1994.
Cont 38. Non può trovare accoglimento invece l'ulteriore domanda di condanna della convenuta al pagamento in favore della ricorrente del maggiore compenso asseritamente dovuto alla stesa, sempre in ragione delle mansioni superiori svolte, in relazione alle ore di lavoro straordinario svolte come indicate nei cedolini stipendiali, atteso che parte attrice ha omesso di indicare specificamente dette ore di lavoro straordinario e i periodi in cui sarebbero state svolte, limitandosi ad un generico rinvio ai prospetti paga, inidoneo ad assolvere all'onere di puntuale allegazione, che, unitamente a quello probatorio, deve essere particolarmente rigoroso allorché si chieda il compenso per il lavoro straordinario prestato, come da giurisprudenza consolidata (ex plurimis, Cass. civ. 19.6.2018, n. 16150;
Cass. civ. 14.5.2015 n. 9906; Cass. civ. n. 1389/2003; Cass. civ. n. 6623/2001).
39. Va parimenti rigettata la domanda di condanna della al pagamento in favore della Controparte_1 ricorrente della indennità di incarico di organizzazione per funzioni di coordinamento ex artt. 16 e 17 del CCNL Comparto Sanità, triennio 2016 – 2017. Anche in relazione a tale domanda si rileva innanzitutto un difetto di allegazione dei fatti costitutivi del credito, in quanto la ricorrente si limita a richiamare le norme contrattuali collettive, senza alcuna specifica indicazione dei presupposti cui la norma collettiva condiziona l'erogazione della predetta indennità e senza offrirsi di provare la sussistenza in concreto di tali presupposti. In particolare, il quinto comma dell'art. 16 del CCNL stabilisce che “Per l'esercizio della sola funzione di coordinamento, è necessario il possesso dei requisiti di cui all'art.
6, comma 4 e 5 della legge n. 43/2006”, requisiti di cui non si fa alcuna menzione nel ricorso. Inoltre, il diritto alla indennità per incarico di organizzazione, per funzioni di solo coordinamento, è condizionato al formale conferimento del relativo incarico (cfr. Cass. civ. n. 2080/2024), che nella specie non vi è stato nel periodo oggetto di causa, in quanto, come allegato dalla stessa ricorrente, solo con atto deliberativo n. 1550 del 30.7.2019 è stato indetto un avviso selettivo interno per il conferimento di incarichi di organizzazione per le sole funzioni di coordinamento per il personale delle professioni sanitarie (all. 10) e la ricorrente, all'esito della procedura selettiva (all. ti 11 e 12), è risultata affidataria dell'incarico di organizzazione e coordinamento presso l'UTIC Cardiologia con decorrenza dal mese di aprile 2022 (circostanza pacifica).
Cont 40. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono poste a carico della convenuta nella misura indicata in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto dei criteri generali di cui all'art. 4 del predetto decreto e delle tabelle allegate (cause di lavoro, valore compreso tra euro 1.100,01 ed euro 5.200,00, parametri medi per tutte le fasi), con distrazione in favore del difensore della ricorrente dichiaratosi antistatario
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
− accerta e dichiara che nel periodo dal mese di agosto 2017 al mese di Parte_1 aprile 2022 ha svolto di fatto mansioni superiori riconducibili al profilo di collaboratore sanitario professionale esperto di livello DS del CCNL Comparto Sanità;
− accerta e dichiara il diritto di a percepire dalla Parte_1 Controparte_1 per il periodo dal mese di agosto 2017 al mese di aprile 2022 le differenze retributive tra il trattamento economico corrispondente al formale inquadramento nella categoria D, posizione economica D1, del
CCNL Comparto Sanità e quello corrispondente al superiore livello DS, nella misura pari ad euro
4.991,63, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria;
− per l'effetto, condanna la a corrispondere a la Controparte_1 Parte_1 somma di euro 4.991,63 oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria;
− rigetta per il resto il ricorso;
− condanna la al pagamento delle spese processuali in favore del difensore Controparte_1 antistatario della ricorrente, Avv.to LUTRARIO RICCARDO, nella misura di euro 2.626,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali, CPA, IVA.
Cassino, data del deposito telematico
Il Giudice
EL NU
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Cassino
Sezione Civile – Area Lavoro
Il Tribunale in epigrafe in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. EL NU, all'esito del deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di discussione del 22 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n.r.g. 2537/2022 promossa da
, elettivamente domiciliata in Isola Del Liri, Piazza SS. Triade n. 8, presso Parte_1 lo studio dell'Avv.to Riccardo LUTRARIO che la rappresenta e difende come da procura in atti
- ricorrente
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv.to Stefano CAVALIERE come da procura in atti ed elettivamente domiciliata presso l'ufficio protocollo del presidio ospedaliero “Santa Scolastica” in Cassino, Via San Pasquale s.n.c.
- resistente
Oggetto: mansioni superiori di livello DS del CCNL Comparto Sanità – differenze retributive
Conclusioni: come rassegnate nei rispettivi atti di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 15.12.2022 e ritualmente notificato, Parte_1 espone di lavorare dal 1.10.2007 alle dipendenze della con mansioni di infermiera Controparte_1 professionale ed inquadramento nella categoria D del CCNL Comparto Sanità; di avere svolto dall'agosto 2017 fino all'aprile 2022, presso l' Medicina di Urgenza e Pronto Soccorso del CP_2 presidio ospedaliero di Sora, funzioni di coordinatore infermieristico, anche in forza di reiterate determine di conferimento temporaneo del relativo incarico negli anni 2017, 2018 e 2019, e comunque senza soluzione di continuità anche nei periodi non coperti dalle determine, stante la Cont mancata attivazione da parte della convenuta delle procedure per l'individuazione definitiva del titolare della funzione in questione;
di essersi occupata, nello specifico, di gestire, coordinare e controllare il personale non medico (infermieri, o.s.s., ausiliari) assegnato all'unità, programmandone l'articolazione dei turni di servizio, nonché di provvedere alla programmazione e gestione del fabbisogno in ordine all'approvvigionamento dei farmaci e dei presidi sanitari, in funzione del conseguimento degli obiettivi assistenziali determinati dalla dirigenza;
di essersi altresì occupata di vigilare sull'osservanza delle norme disciplinari e di segnalare i comportamenti disciplinarmente rilevanti del personale gestito al dirigente preposto;
di avere svolto attività di programmazione, organizzazione, coordinamento e valutazione dell'attività di formazione, tirocinio e tutoraggio del personale infermieristico.
2. Tanto premesso in fatto, la ricorrente sostiene che le mansioni di fatto svolte quale coordinatore infermieristico sono riconducibili al profilo del collaboratore professionale sanitario esperto di livello
DS del CCNL Comparto Sanità e di avere conseguentemente diritto, ai sensi dell'art. 52, comma 5,
D.Lgs. n. 165 del 2001, al trattamento economico corrispondente, anche con riferimento alle ore di lavoro straordinario prestato, nonché di avere diritto alla corresponsione dell'indennità per incarico di organizzazione con funzione di coordinamento ai sensi degli artt. 16 e 17 del CCNL di categoria
2016-2018.
3. Alla luce di quanto esposto, dedotto ed argomentato, la ricorrente chiede al giudice adito l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
− accertare e dichiarare che la ricorrente ha svolto dal mese di agosto 2017 al mese di aprile 2022 il ruolo di coordinatore infermieristico presso la U.O.C. di Medicina d'Urgenza e Pronto Soccorso del P.O. di Sora e per
l'effetto condannare la resistente al pagamento in proprio favore delle differenze retributive tra Controparte_1 il livello formale di inquadramento riconosciuto e quello corrispondente alle mansioni in concreto espletate, segnatamente da D1 a Ds dal mese di agosto 2017 al mese di dicembre 2020 e da D2 a Ds dal mese di gennaio 2021 al mese di aprile 2022, nella misura di euro 3.846,98, come da conteggi allegati, o della somma maggiore
o minore che risultasse comunque di giustizia anche a seguito di CTU contabile, il tutto con aggravio di interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino a quello di effettivo soddisfo, oltre al maggiore compenso dovuto sulle ore di straordinario effettuate così come risultanti dalle buste paga in atti, con valutazione del diritto al percepimento dell'indennità d'incarico ex artt. 16 e 17 del C.C.N.L. di categoria 2016-2018, quale infra indicata;
− con vittoria di spese, competenze e onorari, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore dell'antistatario procuratore.
4. Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituita in giudizio la chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'avverso ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. La resistente eccepisce preliminarmente la prescrizione quinquennale del credito azionato da controparte e deduce comunque la riconducibilità delle mansioni svolte dalla ricorrente al profilo del collaboratore professionale sanitario – infermiere di livello D, facendo altresì rilevare che gli incarichi di coordinamento sono stati conferiti alla per periodi temporalmente circoscritti. Pt_1
5. La causa, istruita con la produzione documentale delle parti e l'assunzione della prova testimoniale, è stata decisa come in dispositivo all'esito del deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di discussione del 22 settembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. L'azione promossa dalla ricorrente, inquadrata nella categoria D del CCNL Comparto Sanità, da ultimo nella posizione economica D2, quale collaboratore professionale sanitario – infermiere (cfr. cedolini paga in atti), è diretta a conseguire dall'amministrazione convenuta le differenze stipendiali asseritamente maturate nel periodo dal mese di agosto 2017 sino al mese di aprile 2022 in virtù dello svolgimento di fatto, senza soluzione di continuità, delle superiori mansioni proprie del collaboratore sanitario professionale esperto di livello DS, quale referente infermieristico con effettive funzioni di coordinamento del personale non medico (infermieri, operatori socio sanitari, ausiliari) assegnato alla
U.O.C. Medicina di Urgenza e Pronto Soccorso del presidio ospedaliero di Sora.
7. Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti di seguito esposti.
8. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla parte convenuta, in quanto è agli atti la diffida della ricorrente alla per il pagamento delle differenze Controparte_1 retributive per cui è causa, recapitata a mezzo pec alla convenuta in data 2.8.2022 come attestato dalla relativa ricevuta di avvenuta consegna (all. 13), cosicché è stata interrotta la prescrizione quinquennale per il periodo a cui si riferiscono le rivendicate differenze retributive (agosto 2017 – aprile 2022).
9. Ciò premesso, è opportuno soffermarsi brevemente sulla disciplina rilevante per la fattispecie controversa. L'art. 52, comma 5, D.Lgs. n. 165 del 2001 enuncia un principio che può considerarsi norma speciale rispetto alla previsione civilistica di cui all'art. 2126 cod. civ. (Cass. civ. n.
18808/2013), stabilendo che “Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave”.
10. Il terzo comma dell'art. 52 stabilisce che “si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo quantitativo, qualitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni”.
11. In materia di pubblico impiego contrattualizzato, quindi, lo svolgimento di fatto di mansioni proprie di una qualifica – anche non immediatamente – superiore a quella di inquadramento formale, in termini di prevalenza qualitativa, quantitativa e temporale, comporta in ogni caso, in forza della citata disposizione, il diritto alla retribuzione propria di detta qualifica superiore e tale diritto non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità di assegnazione delle mansioni o alle previsioni dei contratti collettivi, né all'operatività del nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dalla contrattazione collettiva, posto che una diversa interpretazione sarebbe contraria all'intento del legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all'art. 36 Cost.
12. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito i criteri da seguire per la determinazione della differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Si impone, in materia, il riferimento alla differenza tra qualifiche, e quindi tra previsioni normative astratte, e non tra quanto normativamente previsto per una qualifica e quanto concretamente versato a titolo di retribuzione ad un determinato lavoratore. In altre parole, il lavoratore assegnato a mansioni superiori ha diritto a ricevere la differenza tra i trattamenti economici iniziali delle due categorie, ma deve mantenere comunque la propria posizione economica di appartenenza, compreso l'eventuale stipendio per anzianità. In caso contrario si rischierebbe di avallare sostanzialmente l'assegnazione di fatto di mansioni superiori a dipendenti che, a causa della loro anzianità nella categoria inferiore, non avrebbero diritto ad una differenza stipendiale per le mansioni superiori svolte, con conseguente aggiramento dell'obbligo di avviare tempestivamente le procedure per coprire le posizioni vacanti e neutralizzazione della responsabilità patrimoniale per i dirigenti che compiono tali assegnazioni. Tale condivisibile criterio non comporta il rischio di alcuna ingiustificata locupletazione del lavoratore, tenuto conto che la maggiorazione retributiva rispetto al reddito percepito si giustifica proprio perché quel reddito sarebbe stato dovuto anche per lo svolgimento di mansioni corrispondenti al proprio inquadramento, sicché lo svolgimento, invece, di mansioni riconducibili alla categoria superiore rappresenta, di per sé, una valida giustificazione per un pagamento ulteriore(Cass. 22958 del 20.8.2024).
13. La disciplina dettata dal citato art. 52 T.U.P.I., in coerenza con il dettato costituzionale (art. 97 Cost.) che impone la regola del concorso pubblico per l'accesso al pubblico impiego e per l'avanzamento di carriera, esclude invece la rilevanza sul piano formale della adibizione di fatto del dipendente a mansioni superiori, la quale “non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione” (comma 1) ed è nulla al di fuori delle eccezionali ipotesi di cui al comma 2 (obiettive esigenze di servizio nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti;
sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto per la durata dell'assenza e con esclusione dell'assenza per ferie).
14. L'onere di allegare e di provare l'effettivo svolgimento delle mansioni superiori, quale fatto costitutivo del diritto alle rivendicate differenze retributive tra il trattamento economico correlato alla categoria contrattuale di inquadramento e quello corrispondente alla categoria superiore cui sono riconducibili le mansioni in concreto disimpegnate, grava sul lavoratore ai sensi dell'art. 2967 c.c..
15. In applicazione di tale principio la Corte di Cassazione ha affermato che il lavoratore che rivendica nei confronti del datore di lavoro una superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte ha l'onere di dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata, la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale (Cass. civ. n. 5536/2021).
16. L'onere allegatorio e probatorio del lavoratore si correla al procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato. Tale procedimento si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini. Ai fini dell'osservanza di tale procedimento, è necessario che, pur senza rigide formalizzazioni, ciascuno dei suddetti momenti di ricognizione e valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio (Cass. civ. n. 30580/2019).
17. Con specifico riferimento al pubblico impiego contrattualizzato si è ripetutamente affermato che può considerarsi svolgimento di mansioni superiori soltanto l'attribuzione in maniera prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni ex art. 52, comma
3, D.Lgs. n. 165 del 2001, con la conseguenza che, a tale fine, il giudice di merito deve procedere a una penetrante ricognizione di tutto il contenuto delle mansioni svolte e all'esame delle declaratorie generali delle categorie di inquadramento coinvolte nella controversia e dei profili professionali pertinenti (Cass. civ. n. 12039/2020; Cass. civ. 20692/2004; Cass. n. 16469 del 2007).
18. Tanto chiarito in termini generali, occorre raffrontare le declaratorie contrattuali che vengono in rilievo nella presente controversia per rilevarne i profili differenziali, onde poi procedere alla ricognizione delle mansioni svolte in prevalenza dalla ricorrente nei periodi oggetto di causa, al fine di verificare, alla stregua dei criteri sopra enunciati, se esse possano o meno ricondursi al superiore livello economico DS, rispetto alla categoria D di formale inquadramento.
19. Appartengono alla categoria D del CCNL Comparto Sanità del 7.4.1999 per il quadriennio 1998-2001
i “lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale”. Rientra in tale categoria il profilo di collaboratore professionale sanitario – infermiere, nel quale risulta pacificamente inquadrata la ricorrente, il quale “Svolge le attività attinenti alla sua competenza professionale specifica – comprese funzioni di carattere strumentale quali, ad esempio, la tenuta di registri – nell'ambito delle unità operative semplici, all'interno delle quali coordina anche l'attività del personale addetto;
predispone i piani di lavoro nel rispetto dell'autonomia operativa del personale assegnato e delle esigenze del lavoro di gruppo;
collabora all'attività didattica nell'ambito dell'unità operativa e, inoltre, può essere assegnato, previa verifica dei requisiti, a funzioni dirette di tutor in piani formativi”.
20. Nell'ambito della categoria D, appartengono al superiore livello economico DS “i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che, oltre alle conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, richiedono a titolo esemplificativo e anche disgiuntamente: autonomia e responsabilità dei risultati conseguiti;
ampia discrezionalità operativa nell'ambito delle strutture operative di assegnazione;
funzioni di direzione e coordinamento, gestione e controllo di risorse umane;
coordinamento di attività didattica;
iniziative di programmazione e proposta”. 21. Rientra in tale superiore livello il profilo del collaboratore professionale sanitario esperto, il quale
“programma, nell'ambito dell'attività di organizzazione dei servizi sanitari la migliore utilizzazione delle risorse umane in relazione agli obiettivi assegnati e verifica l'espletamento delle attività del personale medesimo. Collabora alla formulazione dei piani operativi e dei sistemi di verifica della qualità ai fini dell'ottimizzazione dei servizi sanitari.
Coordina le attività didattiche tecnico-pratiche e di tirocinio, di formazione (quali, ad esempio, diploma universitario, formazione complementare, formazione continua) del personale appartenente ai profili sanitari a lui assegnate. Assume responsabilità diretta per le attività professionali cui è preposto e formula proposte operative per l'organizzazione del lavoro nell'ambito dell'attività affidatagli”.
22. Dal raffronto tra le declaratorie emerge che i profili differenziali del superiore livello DS rispetto alla categoria D – quest'ultima comunque caratterizzata da autonomia, responsabilità proprie, capacità organizzative di coordinamento e gestionali – consistono in un maggiore grado di autonomia operativa;
nella responsabilità di risultato e non solo nella responsabilità propria;
nel potere di direzione e controllo delle risorse umane e non solo nel mero coordinamento delle stesse;
nella capacità di programmazione dell'attività del servizio, rispondente ai requisiti indicati nel profilo professionale, che va oltre quella della mera predisposizione di “piani di lavoro nel rispetto dell'autonomia operativa del personale assegnato e delle esigenze del lavoro di gruppo” di competenza del collaboratore sanitario
(cfr. per la enucleazione di tali elementi Cass. civ. n. 4386/2020).
23. L'istruttoria testimoniale espletata ha confermato che la ricorrente, nel periodo oggetto di causa, ha svolto in modo assolutamente prevalente, se non addirittura esclusivo, mansioni proprie del profilo di collaboratore sanitario professionale esperto di livello DS.
24. Il teste , dipendente della con mansioni di direttore della U.O.C. Testimone_1 Controparte_1
Medicina di Urgenza e Pronto Soccorso del presidio ospedaliero di Sora dal 1.3.2021 al 15.2.2022, ha dichiarato: “La ricorrente svolgeva presso l'UOC di Medicina di Urgenza e pronto soccorso del presidio ospedaliero di Sora le mansioni di facente funzioni referente infermieristico, cioè caposala...La ricorrente si occupava di organizzare
e coordinare il personale infermieristico e ausiliario del reparto. Convocava una o due volte al mese gli infermieri per discutere insieme a me con gli infermieri la conduzione di casi clinici dal punto di vista infermieristico. La ricorrente si occupava di organizzare e coordinare la formazione e l'aggiornamento professionale del personale infermieristico. Si occupava della predisposizione dei turni di lavoro del personale infermieristico e ausiliario, cioè di tutto il comparto. La ricorrente si occupava dell'approvvigionamento dei farmaci, della verifica delle relative scadenze, come imposto dall'azienda per la figura del referente infermieristico. Lo stesso avveniva per altri presidi e device di cui necessitava
l'unità operativa. Si occupava di verificare l'osservanza delle norme disciplinari da parte del personale infermieristico e ausiliario. Eventuali segnalazioni disciplinari venivano effettuate a me, che ero competente ad adottare eventuali provvedimenti. Si sono verificati episodi concreti di segnalazione di comportamenti disciplinarmente rilevanti del personale da parte della ricorrente. La ricorrente era responsabile dei risultati della gestione e del coordinamento del personale, con riferimento al badget a disposizione della unità operativa. Qualche volta la ricorrente ha provveduto a sopperire a carenze di personale infermieristico, normalmente però la stessa non turnava con il personale infermieristico.
La ricorrente convocava gli infermieri per la discussione dei casi clinici dal punto di vista infermieristico”.
25. Il teste , dipendente della con mansioni di dirigente medico Testimone_2 Controparte_1 del pronto soccorso dell'Ospedale di Sora fino al 5.10.2019, ha riferito: “Conosco la ricorrente. Intorno al
2017, quando venne a mancare la responsabile coordinatrice infermieristica di pronto soccorso, indissi una selezione e la ricorrente fu una delle selezionate. In un primo breve periodo la ricorrente si alternò bimestralmente con altre due infermiere e successivamente con una sola nello svolgimento delle mansioni di facente funzioni coordinatrice infermieristica. Ad un certo punto rimase solo la ricorrente, forse nel 2018, non ricordo con precisione. La ricorrente si occupava di organizzare e coordinare il personale infermieristico e ausiliario dell'unità. Predisponeva i turni del personale. La ricorrente si occupava della preparazione dei nuovi infermieri alla gestione del triage. Li formava sulle verifiche da effettuare giornalmente nella sala di emergenza (es. funzionalità del defibrillatore, monitor, ausili vari).
Non so se si occupasse anche della discussione dei casi clinici con gli infermieri. Posso dire che la ricorrente ha discusso con me dei casi clinici, per mia iniziativa, anche con qualche dipendente. La ricorrente si occupava dell'approvvigionamento dei farmaci, ne verificava le scadenze. Questo accadeva anche per il materiale di consumo. Io sottoscrivevo le richieste di apparecchiature necessarie all'unità su segnalazione o dei medici o della stessa ricorrente. Una volta concessa l'apparecchiatura, era la ricorrente ad occuparsi di tutte le richieste del materiale di consumo necessario per il funzionamento delle apparecchiature. La ricorrente si occupava di verificare l'osservanza delle norme disciplinari da parte del personale infermieristico e ausiliario. Inoltrava a me le eventuali segnalazioni disciplinari. È capitato che abbiamo adottato qualche provvedimento, nel senso che abbiamo cambiato collocazione a qualche dipendente, e ciò anche su segnalazione della ricorrente per episodi che si erano verificati. La ricorrente si rapportava con me, non aveva degli obiettivi predeterminati. Dal 2018 la ricorrente, rimasta da sola a svolgere la funzione di referente infermieristica, ha espletato tale mansione con continuità, sia pure sulla base di incarichi rinnovati ogni due mesi. La ricorrente non turnava con il personale infermieristico per svolgere assistenza infermieristica, ciò è successo solo all'inizio, prima del
2017, quando la ricorrente ha svolto qualche turno. Non so essere preciso sulle date. La ricorrente verificava il corretto funzionamento delle apparecchiature e se vi erano dei problemi contattava i manutentori. Ero io a sottoscrivere i turni predisposti dalla ricorrente. Preciso che, all'esito del bando di cui ho riferito sopra, ho conferito alla ricorrente, non so sia stata la prima, l'incarico con un provvedimento formale, poi inviato all'azienda, in particolare alla direzione sanitaria”.
26. Il teste , dipendente della con mansioni di infermiere presso il pronto Testimone_3 Controparte_1 soccorso dell'Ospedale di Sora dal 2005/2006, ha ricordato: “La ricorrente nel periodo dal 2017 all'aprile 2022 ha lavorato come coordinatore infermieristico facente funzione. Nel 2022 è subentrato al posto della ricorrente il coordinatore , vincitrice di concorso. La ricorrente si occupava dell'organizzazione del reparto e della Persona_1 gestione del personale non medico del comparto (infermieri, o.s.s., ausiliari). La ricorrente, insieme al primario o responsabile, ci metteva al corrente ogni anno degli obiettivi da raggiungere. Era la ricorrente ad occuparsi della gestione
e del coordinamento del personale non medico, ad organizzare i turni di lavoro. A lei inoltravamo le richieste mensili per ferie, congedi o altro. La ricorrente si occupava del rifornimento dei farmaci e presidi sanitari. Settimanalmente inoltrava le richieste. A lei ci rivolgevamo per richieste estemporanee di presidi o farmaci ove mancasse qualcosa. Non so se la ricorrente avesse competenze anche in materia di procedimenti disciplinari nei confronti del personale, che comunque non ricordo ci siano mai stati. Era la ricorrente a organizzare periodicamente insieme a Parte_2
i corsi di formazione relativi al triage. Sono un rappresentante sindacale. Non so se la ricorrente aveva un incarico formale, posso dire che firmava i turni del personale insieme al primario o al responsabile. Ricordo che qualche volte la ricorrente ha firmato da sola, non però quando c'era il primario”.
27. Il teste , dipendente della con mansioni di infermiera presso il pronto Persona_1 Controparte_1 soccorso dell'ospedale di Sora e dall'aprile 2022 coordinatrice infermieristica presso la medesima unità, ha dichiarato: “Prima che iniziassi a lavorare come coordinatrice infermieristica, la ricorrente svolgeva le mansioni di coordinatrice infermieristica facente funzioni. La ricorrente si occupava della organizzazione del pronto soccorso, della turnistica. Era la ricorrente a predisporre i turni del personale non medico (infermieri, o.s.s., ausiliari).
Era la ricorrente a gestire il personale non medico per tutte le esigenze del pronto soccorso. Non ho mai sentito parlare di obiettivi personali che la ricorrente doveva raggiungere. Avevamo degli obiettivi di struttura. All'inizio dell'anno la ricorrente ed il responsabile ci convocavano per illustrarci gli obiettivi annuali da raggiungere. La ricorrente organizzava
i corsi di formazione del personale non medico, compresi quelli relativi al triage. Era la ricorrente ad occuparsi dell'approvvigionamento dei farmaci e dei dispositivi medici. Formulava una richiesta settimanale. Inoltre, quando avevamo esigenze di presidi sanitari o farmaci ci rivolgevamo alla ricorrente”.
28. Non vi è ragione di dubitare dell'attendibilità delle su indicate dichiarazioni testimoniali, potendosi agevolmente constatare che le stesse risultano coerenti e convergenti, circostanziate, frutto di osservazione diretta delle mansioni svolte dalla lavoratrice nel periodo oggetto di causa da parte di colleghi o di preposti all'unità operativa interessata senza un diretto coinvolgimento nella vicenda o un interesse anche indiretto all'esito dello stesso, atteso che, con l'eccezione del sindacalista Tes_3
Con nessuno degli altri testi escussi ha avuto un contenzioso con la convenuta. Tali dichiarazioni trovano peraltro un significativo riscontro documentale, in quanto la ricorrente ha prodotto le determinazioni della di conferimento alla ricorrente degli incarichi temporanei di Controparte_1 coordinatore infermieristico presso la U.O.C. Medicina di Urgenza e Pronto Soccorso del presidio ospedaliero di Sora negli anni 2017, 2018 e 2019 (all.ti 1-7), nonché l'attestazione proveniente dalla Cont medesima convenuta, nelle persone dei responsabili della predetta UOC, circa l'espletamento di fatto di tali funzioni di coordinamento quale referente infermieristico, senza soluzione di continuità, ancorché in assenza di un formale provvedimento di incarico, dal mese di giugno 2019 al mese di marzo 2022 (all. 8), con il possesso dei relativi titoli di formazione (all. 9).
29. Dalle citate deposizioni testimoniali, suffragate dai documenti richiamati, è emerso che, nel periodo oggetto di causa, la ricorrente ha svolto di fatto, nella veste di facente funzioni del referente infermieristico con funzioni di coordinamento del personale non medico assegnato all'U.O.C.
Medicina di Urgenza e Pronto Soccorso dell'ospedale di Sora, le mansioni di gestione, direzione, coordinamento e controllo, con responsabilità di risultato, del predetto personale, nonché di organizzazione e gestione dell'approvvigionamento dei materiali occorrenti all'unità.
30. Nello specifico, la ricorrente predisponeva ed organizzava i turni del personale, approvava le richieste di ferie e permessi, sovrintendeva all'approvvigionamento dei farmaci, verificandone le scadenze, e dei materiali di consumo, dispositivi medici, presidi sanitari, come riferito da tutti i testi.
31. La ricorrente sovrintendeva, altresì, alla formazione, all'aggiornamento professionale e ai tirocini del personale non medico : “La ricorrente si occupava di organizzare e coordinare il personale Tes_1 infermieristico e ausiliario del reparto…si occupava di organizzare e coordinare la formazione e l'aggiornamento professionale del personale infermieristico”; “La ricorrente si occupava della preparazione dei nuovi Tes_2 infermieri alla gestione del triage. Li formava sulle verifiche da effettuare giornalmente nella sala di emergenza (es. funzionalità del defibrillatore, monitor, ausili vari”; “Era la ricorrente a organizzare periodicamente insieme a Tes_3
i corsi di formazione relativi al triage”; “La ricorrente organizzava i corsi di formazione Parte_2 Per_1 del personale non medico, compresi quelli relativi al triage”).
32. La ricorrente aveva poi la responsabilità dell'osservanza delle norme disciplinari da parte del personale infermieristico ed ausiliario all'interno dell'unità di appartenenza, implicante l'obbligo di monitorare e segnalare tempestivamente al dirigente responsabile della struttura le eventuali condotte illecite o disciplinarmente rilevanti per l'eventuale adozione dei provvedimenti sanzionatori conseguenti
( : “Si occupava di verificare l'osservanza delle norme disciplinari da parte del personale infermieristico e Tes_1 ausiliario. Eventuali segnalazioni disciplinari venivano effettuate a me, che ero competente ad adottare eventuali provvedimenti”; “La ricorrente si occupava di verificare l'osservanza delle norme disciplinari da parte del Tes_2 personale infermieristico e ausiliario. Inoltrava a me le eventuali sanzioni disciplinari”). 33. Risulta inoltre decisiva ai fini della riconduzione delle mansioni espletate dalla ricorrente nel superiore livello DS la circostanza, chiaramente emersa dall'istruttoria espletata, che l'attività di coordinamento e di gestione del personale non medico (infermieri, operatori socio sanitari, ausiliari), svolta con continuità nel periodo oggetto di causa dalla , doveva essere funzionale al perseguimento Pt_1 degli obiettivi annuali di struttura. Anche se alla ricorrente non erano previamente assegnati obiettivi individuali (testi , non rivestendo la stessa una posizione dirigenziale, la medesima Tes_2 Per_1 era tenuta a programmare e organizzare l'impiego delle risorse umane dell'unità (personale non medico) e strumentali (ad es., approvvigionamento dei farmaci e dispositivi sanitari), esercitando i poteri relativi con l'ampia autonomia operativa che li connotava, al fine di conseguire gli obiettivi di struttura assegnati dalla dirigenza ed era responsabile del conseguimento di tali risultati, cui dovevano essere orientati – evidentemente secondo criteri di razionalità ed efficienza e nei limiti del budget a disposizione dell'unità operativa – la gestione e il coordinamento del personale non medico e l'approvvigionamento dei beni strumentali necessari al funzionamento dell'unità ( : “La Tes_1 ricorrente era responsabile dei risultati della gestione e del coordinamento del personale, con riferimento al badget a disposizione della unità operativa”; “Avevamo degli obiettivi di struttura. All'inizio dell'anno la ricorrente e Per_1 il responsabile ci convocavano per illustrarci gli obiettivi annuali da raggiungere”).
34. In conclusione, dall'istruttoria è emerso il quotidiano espletamento da parte della ricorrente – che infatti non turnava ordinariamente con il personale infermieristico (teste ) – di un'attività Tes_1 di vera e propria gestione, organizzazione, coordinamento, controllo del personale non medico assegnato all'unità operativa complessa Medicina di Urgenza e Pronto Soccorso dell'ospedale di Sora in funzione del conseguimento degli obiettivi di struttura assegnati dalla dirigenza, implicante un quid pluris, in termini di “funzioni di direzione e coordinamento, gestione e controllo delle risorse umane”, rispetto all'attività, eventuale e meramente strumentale, del collaboratore professionale sanitario – infermiere di categoria D, di mera tenuta dei registri e coordinamento dell'attività del personale addetto all'interno delle unità operative semplici di assegnazione. Orbene, pianificare a monte l'attività del personale gestito, in funzione degli obiettivi assegnati, e poi verificarne a valle l'attività svolta, rispondendo a propria volta dei risultati di tale attività programmatoria e direttiva, è attività complessa, precipua del collaboratore professionale sanitario esperto di livello DS.
35. Ne discende che, ai sensi del quinto comma del sopra citato art. 52 D. Lgs. n. 165 del 2001, va accertato e dichiarato il diritto della ricorrente per il periodo oggetto della domanda, dal mese di agosto 2017 al mese di aprile 2022, al trattamento economico corrispondente al livello DS del CCNL
Sanità, per avere svolto di fatto e continuativamente, con carattere di prevalenza sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, anzi in via pressoché esclusiva, mansioni riconducibili al profilo del coordinatore professionale sanitario esperto. Il conseguente credito retributivo deve essere determinato come differenza tra il trattamento economico iniziale nella categoria di formale inquadramento della ricorrente quale collaboratore professionale sanitario – infermiere, D1, ed il trattamento economico spettante per le mansioni superiori di fatto disimpegnate nel periodo oggetto di causa, proprie del profilo di collaboratore professionale sanitario esperto del superiore livello economico DS, secondo i criteri enunciati dalla sopra citata pronuncia di legittimità (Cass. civ. n.
22958/2024).
36. La ricorrente, in ottemperanza all'ordinanza di questo giudice, ha depositato nuovi conteggi delle spettanze richieste, redatti in conformità ai su indicati criteri ed in osservanza delle previsioni dei valori stipendiali tabellari previsti dalla contrattazione collettiva di comparto tempo per tempo applicabile in relazione alla categoria D, posizione economica D1, e al superiore livello DS (all.ti 14 e
15). Tali conteggi, in accoglimento della specifica contestazione di controparte, vanno rettificati in difetto, per una differenza di euro 39,95, unicamente in ragione del mancato proporzionamento del rateo di tredicesima mensilità per l'anno 2017 e del mancato adeguamento del CCNL a partire dal maggio 2018, risultando così dovuto l'importo di euro 4.991,63 anziché quello di euro 5.031,58.
37. L'azienda convenuta va quindi condannata al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 4.991,63 a titolo di differenze retributive maturate per le mansioni superiori svolte dal mese di agosto 2017 al mese di aprile 2022 come sopra accertato, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, L. n. 274 del 1994.
Cont 38. Non può trovare accoglimento invece l'ulteriore domanda di condanna della convenuta al pagamento in favore della ricorrente del maggiore compenso asseritamente dovuto alla stesa, sempre in ragione delle mansioni superiori svolte, in relazione alle ore di lavoro straordinario svolte come indicate nei cedolini stipendiali, atteso che parte attrice ha omesso di indicare specificamente dette ore di lavoro straordinario e i periodi in cui sarebbero state svolte, limitandosi ad un generico rinvio ai prospetti paga, inidoneo ad assolvere all'onere di puntuale allegazione, che, unitamente a quello probatorio, deve essere particolarmente rigoroso allorché si chieda il compenso per il lavoro straordinario prestato, come da giurisprudenza consolidata (ex plurimis, Cass. civ. 19.6.2018, n. 16150;
Cass. civ. 14.5.2015 n. 9906; Cass. civ. n. 1389/2003; Cass. civ. n. 6623/2001).
39. Va parimenti rigettata la domanda di condanna della al pagamento in favore della Controparte_1 ricorrente della indennità di incarico di organizzazione per funzioni di coordinamento ex artt. 16 e 17 del CCNL Comparto Sanità, triennio 2016 – 2017. Anche in relazione a tale domanda si rileva innanzitutto un difetto di allegazione dei fatti costitutivi del credito, in quanto la ricorrente si limita a richiamare le norme contrattuali collettive, senza alcuna specifica indicazione dei presupposti cui la norma collettiva condiziona l'erogazione della predetta indennità e senza offrirsi di provare la sussistenza in concreto di tali presupposti. In particolare, il quinto comma dell'art. 16 del CCNL stabilisce che “Per l'esercizio della sola funzione di coordinamento, è necessario il possesso dei requisiti di cui all'art.
6, comma 4 e 5 della legge n. 43/2006”, requisiti di cui non si fa alcuna menzione nel ricorso. Inoltre, il diritto alla indennità per incarico di organizzazione, per funzioni di solo coordinamento, è condizionato al formale conferimento del relativo incarico (cfr. Cass. civ. n. 2080/2024), che nella specie non vi è stato nel periodo oggetto di causa, in quanto, come allegato dalla stessa ricorrente, solo con atto deliberativo n. 1550 del 30.7.2019 è stato indetto un avviso selettivo interno per il conferimento di incarichi di organizzazione per le sole funzioni di coordinamento per il personale delle professioni sanitarie (all. 10) e la ricorrente, all'esito della procedura selettiva (all. ti 11 e 12), è risultata affidataria dell'incarico di organizzazione e coordinamento presso l'UTIC Cardiologia con decorrenza dal mese di aprile 2022 (circostanza pacifica).
Cont 40. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono poste a carico della convenuta nella misura indicata in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto dei criteri generali di cui all'art. 4 del predetto decreto e delle tabelle allegate (cause di lavoro, valore compreso tra euro 1.100,01 ed euro 5.200,00, parametri medi per tutte le fasi), con distrazione in favore del difensore della ricorrente dichiaratosi antistatario
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
− accerta e dichiara che nel periodo dal mese di agosto 2017 al mese di Parte_1 aprile 2022 ha svolto di fatto mansioni superiori riconducibili al profilo di collaboratore sanitario professionale esperto di livello DS del CCNL Comparto Sanità;
− accerta e dichiara il diritto di a percepire dalla Parte_1 Controparte_1 per il periodo dal mese di agosto 2017 al mese di aprile 2022 le differenze retributive tra il trattamento economico corrispondente al formale inquadramento nella categoria D, posizione economica D1, del
CCNL Comparto Sanità e quello corrispondente al superiore livello DS, nella misura pari ad euro
4.991,63, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria;
− per l'effetto, condanna la a corrispondere a la Controparte_1 Parte_1 somma di euro 4.991,63 oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria;
− rigetta per il resto il ricorso;
− condanna la al pagamento delle spese processuali in favore del difensore Controparte_1 antistatario della ricorrente, Avv.to LUTRARIO RICCARDO, nella misura di euro 2.626,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali, CPA, IVA.
Cassino, data del deposito telematico
Il Giudice
EL NU