Cass. pen., sez. III, sentenza 27/10/2015, n. 49579
CASS
Sentenza 27 ottobre 2015

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Ai fini della configurabilità del delitto di sottrazione di persone incapaci è sufficiente anche una sottrazione o una ritenzione momentanea che infranga l'ordinario rapporto di subordinazione tra la persona incapace e la famiglia, purché si protragga per un tempo giuridicamente apprezzabile, in linea con la natura di reato permanente, senza che rilevi l'eventuale consenso dell'incapace.

Commentari2

  • 1Impedire al genitore di stare con il figlio è reato?
    Avv. Ilaria Parlato · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

    Sommario: Premessa – 1. La norma di riferimento – 2. Il bene giuridico tutelato, con accenni circa la responsabilità genitoriale – 3. L'elemento oggettivo – 4. Sussistenza del reato anche allorché l'altro genitore non provveda al mantenimento o abbia contatti telefonici con il figlio – 5. Elemento soggettivo – 6. Natura del reato Premessa Impedire al genitore di stare con il proprio figlio, qualora ricorrano tutti i presupposti di legge, può integrare perfino più fattispecie di reato. Fra le suddette fattispecie di reato può subentrare anche quella di “sottrazione di persone incapaci” che qui di seguito si analizza. 1. La norma di riferimento Il reato di sottrazione di persone incapaci, …

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  • 2Sottrazione di persone incapaci: ultime sentenze
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 9 settembre 2021
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 27/10/2015, n. 49579
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 49579
Data del deposito : 27 ottobre 2015

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