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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 17/04/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IMPERIA Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
dott. Eduardo Bracco - presidente rel. dott. Andrea Canciani - giudice dott. Fabio Favalli - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n.241/2025 R.G., avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su accordo delle parti
TRA
nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, elett.te dom.to presso lo studio del difensore Avv. CAPRINO C.F._1
VERONICA del Foro di Savona
E
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_2
, elett.te dom.ta presso lo studio del difensore Avv. GIORDANO C.F._2
GIANCARLO del Foro di Imperia.
1 Conclusioni delle parti
Le parti hanno concluso in maniera conforme, come da dispositivo.
Il P.M. ha chiesto pronunciarsi la separazione dei coniugi alle condizioni concordate.
Motivi della decisione
I coniugi in epigrafe:
• hanno contratto matrimonio a TAGGIA (IM) in data 05/09/2020;
• hanno avuto minorenne. Per_1
Hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni concordate, che vengono riportate in dispositivo ed omologate perché non sono contrarie a norme imperative e sono rispondenti all'interesse del figlio, sotto i profili sia del mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, sia delle condizioni economiche, essendo idonee a garantirne un adeguato mantenimento.
Sussistono dunque i presupposti di legge per accogliere la domanda, atteso che la concorde volontà delle parti di separarsi e l'esito negativo del tentativo di conciliazione dimostrano chiaramente che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non sia suscettibile di ricostituzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Imperia, definitivamente provvedendo, pronuncia la separazione personale dei coniugi e , (matrimonio contratto a TAGGIA Parte_1 Parte_2
il 05/09/2020, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune anno 2020, parte 1, atto n. 16), alle seguenti concordate condizioni, che vengono quindi omologate:
1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto fissando la residenza ove riterranno, per il che si prestano sin d'ora l'autorizzazione al rilascio del passaporto ed all'inserimento del minore su ciascun documento.
2) La casa coniugale di proprietà della signora , sita in Taggia, Via Soleri n. Parte_2
5, viene assegnata alla medesima, completa di arredi, che ivi abiterà con il figlio minore dandosi atto il signor ha già provveduto a rilasciare l'abitazione. Per_1 Parte_1
3) Il figlio minore viene affidato in maniera condivisa ai genitori con ogni conseguente Per_1 onere di legge e con collocazione abitativa e residenza del medesimo presso l'abitazione materna, prevedendo, quanto alle modalità di visita, che: a) il padre veda e tenga con sé il
2 figlio minore tutti i fine settimana, dal sabato mattina alla domenica sera, prelevandolo presso l'abitazione materna il sabato e riportandolo la domenica, eccezion fatta per i fine settimana, da comunicarsi di volta in volta non appena noti, in cui la signora Parte_2
non è di turno con il lavoro ove, conseguentemente, terrà con sé il figlio nel giorno, sia esso sabato o domenica, in cui risulterà non essere di turno;
b) i periodi di festa (Natale e Pasqua) vengano trascorsi in ragione del 50% con ciascun genitore, avendo cura di alternare la Vigilia di Natale con il giorno di Natale, ed il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo; c) il minore trascorra con i rispettivi genitori due settimane anche continuative durante le vacanze estive. Resta fermo che il padre potrà sentire il figlio telefonicamente ogniqualvolta lo desideri e che potrà espletare liberamente delle videochiamate.
4) Il signor contribuirà al mantenimento del figlio con il versamento Parte_1 Per_1 alla madre, entro il giorno cinque di ogni mese in via anticipata, della somma di € 300,00
(trecento) mensili, ciò sino alla completa autosufficienza del minore, con aggiornamento sulla somma ex ISTAT a partire dall'anno prossimo.
5) Le spese accessorie necessarie al minore verranno sostenute dai genitori in ragione del
50% ciascuno, secondo il seguente schema in uso presso il Tribunale di Imperia: a) spese scolastiche imprescindibili: tasse scolastiche ed universitarie per la frequenza di Istituti pubblici;
assicurazione scolastica, libri di testo, vocabolari, dispense e corredo scolastico di inizio anno;
tablet ove l'Istituto frequentato adotti tale strumento in luogo dei testi cartacei, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico, mensa;
b) spese scolastiche ove preventivamente concordate: tasse scolastiche ed universitarie per la frequenza di Istituti privati;
gite scolastiche con pernottamento, computer portatili o altri supporti informatici, corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso la sede universitaria. Spese mediche e medico specialistiche imprescindibili: visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale, ticket sanitari, esami diagnostici prescritti dal curante, farmaci prescritti, vaccini. Spese mediche e medico specialistiche ove preventivamente concordate: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche e relativi presidi, ossia apparecchi ortodontici e occhiali, cure termali e fisioterapiche, logopedistiche e psicologiche;
trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale in tempi accettabili, farmaci particolari ed integratori alimentari particolari. Spese extrascolastiche e ricreative imprescindibili: centro ricreativo estivo e gruppo ricreativo. Spese extrascolastiche e ricreative ove concordate: corsi di istruzione attività sportive ricreative e ludiche con relative attrezzature, viaggi e vacanze. Resteranno a carico del genitore che ha contratto l'impegno di spesa le spese che
3 avrebbero richiesto il preventivo accordo secondo lo schema superiore e ne sono prive. Il genitore che avrà anticipato le spese non soggette a preventivo accordo provvederà entro il mese successivo alla spesa a trasmettere all'altro genitore le pezze giustificative dell'esborso, che dovrà essere rimborsato nei dieci giorni successivi alla trasmissione della documentazione di spesa. In ogni caso saranno a carico dei genitori al 50% le spese straordinarie ed imprevedibili che si rendessero necessarie nell'interesse del figlio.
Dovranno essere rispettivamente consegnate le pezze giustificative di dette spese che ciascuno dei genitori esporrà nella propria dichiarazione dei redditi in ragione della percentuale prevista ove detraibili. In ipotesi di spese soggette a consenso, il genitore che intenda proporre la spesa dovrà comunicarlo per iscritto all'altro il quale dovrà esprimere il suo consenso o motivato dissenso entro giorni cinque dalla richiesta. Il silenzio nel termine indicato equivarrà ad accettazione.
6) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e di aver prima d'ora risolto ogni situazione economica tra i medesimi intercorsa.
7) Le spese del procedimento saranno integralmente compensate tra le parti, che provvederanno a retribuire ciascuna esclusivamente il proprio difensore.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di TAGGIA (IM), ove venne trascritto il matrimonio, di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Imperia, deciso il 16/04/2025.
Il Presidente dott. Eduardo Bracco
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