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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/09/2025, n. 6950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6950 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Gian Piero Vitale, visto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo n. 31760 del 2024, vertente
TRA
(C.F. ), con sede in Milano, Via Parte_1 P.IVA_1
Gianfranco Malipiero n. 16-18, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in
Milano, Via Corridoni n. 39, presso lo studio degli avv.ti Matteo Difino e Francesco Borrello, che la rappresentano e difendono giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione;
OPPONENTE
E
C.F. e P.I. , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
p.t., con sede in Torino, Via Reiss Romoli 267, rappresentata e difesa in virtù di procura in calce rilasciata su foglio separato, dall'avv. Francesco Fusco e dall'avv. Federico Frignani, presso lo studio dei quali, in Torino, via Bligny 15, dichiara di essere domiciliata;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 8994/2024 del Tribunale di Milano.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data 06.09.2024 proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 8994/2024, emesso, su ricorso della società
[...]
dal Tribunale di Milano il 21.06.2024 (pubblicato il 28.06.2024 e notificato in pari Controparte_1 data), con il quale le veniva ingiunto di pagare alla ricorrente la somma di € 43.897,28, oltre agli interessi moratori ed alle spese del procedimento, portata dalla fattura n. 209 del 27 maggio 2024 e inerente il saldo dello svincolo garanzie in relazione ad un contratto di subappalto stipulato tra le parti in data 26.09.2022 avente ad oggetto lavori di efficientamento energetico relativi al Condominio di via Scialoja n. 28 di Torino.
L'opponente, in particolare, eccepiva di avere rifiutato il pagamento della fattura n. 209/24, ai sensi degli artt. 1460 del codice civile e 3 del contratto di subappalto (che consentiva di contestare e rifiutare il pagamento delle fatture emesse dalla subappaltatrice “qualora l'esecuzione delle opere e/o parte di esse non sia stata svolta in conformità alle previsioni del Contratto e/o in conformità alla normativa applicabile”), stante l'irregolarità nelle segnalazioni a relative all'utilizzo della Parte_2 manodopera da parte dell'opposta ai sensi del decreto ministeriale n. 146/2021, per cui non sarebbero stati rispettati gli indici minimi di incidenza della manodopera, con conseguente violazione della normativa applicabile, stante anche la mancata trasmissione dei documenti richiesti al fine di effettuare le opportune verifiche sul punto;
eccepiva, altresì, il mancato rispetto degli obblighi contributivi e previdenziali da parte dell'opposta. Parte opponente, quindi, chiedeva a questo
Tribunale, in accoglimento della proposta opposizione, di dichiarare nullo e/o revocare il decreto ingiuntivo emesso in favore dell'opposta e accertare che nulla era dovuto dall'opponente alla società
con vittoria delle spese e competenze di lite. Parte_3
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società opposta, che eccepiva l'infondatezza di quanto dedotto ed eccepito da controparte, escludendo qualsivoglia suo inadempimento per aver agito in conformità alle istruzioni ricevute dalla società opponente e sostenendo di essere in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali;
concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo impugnato, con vittoria di spese e competenze di lite.
Depositate le memorie ex art. 127 ter c.p.c., all'esito della prima udienza di comparizione, con ordinanza del 13.03.2025, il Giudice rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo formulata dall'opposta, rigettava le istanze istruttorie articolate dalle parti e rinviava per discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 16.09.2025, ove la causa veniva riservata per la decisione.
Ciò premesso, l'opposizione proposta nell'interesse di è infondata e va rigettata, con Pt_1 conseguente conferma del decreto ingiuntivo impugnato. Occorre evidenziare, in primo luogo, che non vi è contestazione sulla regolare esecuzione del contratto di subappalto stipulato tra le parti in data 26.09.2022 (doc. 1 opposta), il cui corrispettivo risulta integralmente pagato dall'opponente subcommittente, ad eccezione della fattura n. 209 del
2024 per euro 43.897,56, inerente il saldo dello svincolo delle trattenute a garanzia ed oggetto della pretesa azionata in monitorio da Controparte_1
L'opponente ha sospeso il pagamento della predetta fattura, ai sensi dell'art. 1460 c.c. e dell'art. 3 del contratto di subappalto, secondo cui la subcommittente aveva la facoltà di rifiutare le fatture emesse dal subappaltatore e/o il relativo pagamento “qualora l'esecuzione delle opere e/o parte di esse non sia stata svolta in conformità alle previsioni del Contratto e/o in conformità alla normativa applicabile”.
In particolare, ha eccepito che vi sarebbe stato il mancato rispetto da parte della Pt_1 subappaltatrice degli indici di congruità, come stabiliti dalla , della manodopera affidata Parte_2 contrattualmente a per le lavorazioni edili in relazione al cantiere oggetto del subappalto. CP_1
Occorre premettere che la verifica di congruità da parte della - introdotta dall'articolo 8, Parte_2 comma 10 bis, del decreto legge 16.7.2020, n. 76, come convertito con modificazioni, dalla legge
11.9.2020, n. 120 - ha ad oggetto il costo della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili da parte di imprese affidatarie. La congruità attesta che l'incidenza in percentuale del costo della manodopera sul valore dei lavori edili è pari o superiore rispetto alla percentuale minima stabilita in base agli indici minimi riportati nella tabella categorie OG allegata all'Accordo collettivo del 10 settembre 2020, che riporta come indice minimo per i lavori di ristrutturazione di edifici civili quello del 22,00% (v. doc. 13 opposta).
Come indicato dall'articolo 3 Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 25.6.2021,
n. 143, ai fini della verifica “si tiene conto delle informazioni dichiarate dall'impresa principale alla
territorialmente competente”. Parte_4
Pertanto, la quantificazione dei lavori edili da caricare sul portale della è onere che ricade Parte_2 sull'appaltatore principale e, nel caso in esame, è pacifico che l'impresa principale affidataria era la
Pt_1
Ciò premesso, l'opponente ha eccepito che gli indici di congruità non sarebbero stati rispettati dalla adducendo che la quota di incidenza della manodopera affidata contrattualmente Controparte_1 alla opposta per le sole lavorazioni edili sarebbe stata pari a Euro 748.116,23, con conseguente quota minima attesa da pari a Euro 515.175,00, mentre avrebbe dichiarato Parte_2 Controparte_1 manodopera per l'importo inferiore di Euro 436.559,53.
Ebbene, come correttamente osservato dalla difesa di parte opposta, i conteggi addotti dall'opponente sono fondati su prospetti di formazione unilaterale senza alcun supporto documentale a sostegno, mentre, ai fini del presente giudizio, devono ritenersi decisive le istruzioni inviate dalla società opponente, prodotte sub doc. 12 dall'opposta e non contestate o tanto meno disconosciute da Pt_1
In particolare, sulla scorta di tale documentazione, è emerso che è stata proprio a lavori Pt_1 ultimati in data 29.12.2023 (v. verbale di collaudo e certificato di regolare esecuzione dei lavori sub doc.
5-6 opposta), ad avere, con e-mail del 24.1.2024, comunicato e confermato a Controparte_1 gli importi definitivi associati ai lavori edili (v. doc 12).
Si tratta dunque di comunicazioni non adeguatamente contestate e smentite dall'opponente e, in quanto successive alla conclusione dei lavori, aventi maggiore valore di attendibilità rispetto alle precedenti comunicazioni inoltrate da nel novembre 2023 (v. doc. 14). Pt_1
In particolare, nella e-mail del 24.01.2024 riepilogava i lavori edili in Euro 2.341.706,67 e Pt_1 un valore imputabile alla di Euro 1.826.531,20; per cui, applicando sulla predetta Controparte_1 cifra la percentuale del 22%, la quota di incidenza minima della manodopera riferibile alla opposta era pari a Euro 401.836,86 (Euro 1.826.531,20 x 22/100).
pertanto, risultava conforme agli indici di congruità, avendo pacificamente caricato, nel CP_1 corso de lavori, ore per un valore superiore per Euro 436.559,53.
Nella successiva e-mail di del 26.1.2024 (sempre sub doc. 12), anche questa non oggetto di Pt_1 contestazione o disconoscimento, l'opponente precisava ulteriormente il valore dei lavori edili associabili alla riducendo gli stessi in ragione della errata imputazione delle opere CP_1 associate ad altra impresa subappaltatrice (Fior Maurizio); si legge nella e-mail: “per Fior Maurizio vedo associato l'importo di Euro 300.000 ho quindi detratto questa cifra dal vostro importo”.
Pertanto, riguardo al cantiere di via Scialoja, riduceva ulteriormente i valori edili riferibili Pt_1 alla convenuta in misura di euro 1.526.531,20 ( “via Scialoja: per Euro 1.826.531,20- CP_1
Euro 300.000 = Euro 1.526.531,20”; v. doc 12), con conseguente quota di incidenza minima della manodopera a quest'ultima riferibile pari ad Euro 335.836,86.
Non è dubbio che trattasi di valori consuntivi, posto che i lavori erano terminati in data 29.12.2023.
Sicchè, a fronte di tale documentazione in atti, deve escludersi la sussistenza della violazione contestata a CP_1
Peraltro, tale documentazione non risulta smentita e viene, peraltro, confermata dai documenti allegati da Pt_1
In particolare, l'opponente ha prodotto l'invito alla regolarizzazione della cassa edile del 26 novembre
2024, redatto secondo i valori dichiarati dalla medesima, nella quale, ai fini del rilascio della attestazione di congruità, il valore dei lavori Edili è indicato in Euro 2.341.707 (v. doc.8)
Ebbene, l'importo è del tutto identico a quello comunicato dalla alla con la sopra Pt_1 CP_1 citata e-mail del 24.1.2024. L'invito alla regolarizzazione della riporta lavori edili per Euro 2.341.707 e un valore Parte_2 complessivo dell'appalto di Euro 4.730.370,00 (v. doc 8 opponente): quest'ultimo dato coincide con la somma del computo metrico prodotto dalla opponente sub doc. 15 (di Euro 1.188.060,09 relativo al montaggio dei serramenti) e con il computo metrico prodotto sub doc. 16 (di Euro 3.542.310,10).
Pertanto, emerge che, a fronte di un valore del cantiere, riportato nei computi di cui ai docc. 15 e 16, di Euro 4.730.370,00, il valore dei lavori edili dichiarato dalla è stato di Euro 2.341.707, Pt_1 mentre, dei menzionati lavori, l'importo riferibile alla era, come detto, quello di Euro CP_1
1.526.531,20. Ne consegue che, applicando la percentuale del 22% sul valore dei lavori edili riferibili alla opposta, la quota di incidenza minima della manodopera a quest'ultima riferibile era di Euro
335.836,86, inferiore al valore di Euro 436.559,53 dichiarato da CP_1
In definitiva, la contestazione operata dall'opponente è infondata e la sospensione del pagamento della fattura n. 209 del 2024, relativa allo svincolo delle trattenute a garanzia, deve ritenersi ingiustificata.
Deve rilevarsi, infine, che devono escludersi ulteriori irregolarità in ordine al rispetto degli obblighi contributivi e retributivi da parte dell'opposta, peraltro contestati in modo generico dall'opponente.
Invero, l'opposta ha comunque prodotto, nel corso del giudizio, idonea documentazione, tra cui il
DURC aggiornato al 24.10.2024, con validità fino al 21.02.2025, attestante la regolarità contributiva verso , INAIL e CNCE;
il DURF del 22.11.2024, comprovante la regolarità fiscale;
nonché Pt_5 ulteriore documentazione attestante la piena regolarità contributiva (docc. 14/19).
Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, va rigettata l'opposizione proposta da
[...]
con conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo impugnato. Controparte_2
L'opponente va poi condannata alla refusione delle spese del presente giudizio di opposizione in favore dell'opposta, secondo il principio della soccombenza ai sensi dell'art. 91 co. 1 c.p.c.; tali spese si liquidano in dispositivo nel rispetto dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014 e successivi aggiornamenti, tenuto conto dell'attività difensiva espletata e dello scaglione di valore della controversia.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del dr. Gian Piero Vitale, definitivamente pronunziando sulla causa in epigrafe, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione avanzata nell'interesse di e, per Controparte_2
l'effetto, conferma integralmente l'impugnato decreto ingiuntivo n. 8994/2024 del Tribunale di Milano;
2) CONDANNA l'opponente al pagamento delle spese del presente giudizio di opposizione in favore dell'opposta, liquidando le stesse in complessivi euro 7.000,00, oltre contributo forfettario del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Milano, 17 settembre 2025 Il Giudice
Dr. Gian Piero Vitale
.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Gian Piero Vitale, visto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo n. 31760 del 2024, vertente
TRA
(C.F. ), con sede in Milano, Via Parte_1 P.IVA_1
Gianfranco Malipiero n. 16-18, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in
Milano, Via Corridoni n. 39, presso lo studio degli avv.ti Matteo Difino e Francesco Borrello, che la rappresentano e difendono giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione;
OPPONENTE
E
C.F. e P.I. , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
p.t., con sede in Torino, Via Reiss Romoli 267, rappresentata e difesa in virtù di procura in calce rilasciata su foglio separato, dall'avv. Francesco Fusco e dall'avv. Federico Frignani, presso lo studio dei quali, in Torino, via Bligny 15, dichiara di essere domiciliata;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 8994/2024 del Tribunale di Milano.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data 06.09.2024 proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 8994/2024, emesso, su ricorso della società
[...]
dal Tribunale di Milano il 21.06.2024 (pubblicato il 28.06.2024 e notificato in pari Controparte_1 data), con il quale le veniva ingiunto di pagare alla ricorrente la somma di € 43.897,28, oltre agli interessi moratori ed alle spese del procedimento, portata dalla fattura n. 209 del 27 maggio 2024 e inerente il saldo dello svincolo garanzie in relazione ad un contratto di subappalto stipulato tra le parti in data 26.09.2022 avente ad oggetto lavori di efficientamento energetico relativi al Condominio di via Scialoja n. 28 di Torino.
L'opponente, in particolare, eccepiva di avere rifiutato il pagamento della fattura n. 209/24, ai sensi degli artt. 1460 del codice civile e 3 del contratto di subappalto (che consentiva di contestare e rifiutare il pagamento delle fatture emesse dalla subappaltatrice “qualora l'esecuzione delle opere e/o parte di esse non sia stata svolta in conformità alle previsioni del Contratto e/o in conformità alla normativa applicabile”), stante l'irregolarità nelle segnalazioni a relative all'utilizzo della Parte_2 manodopera da parte dell'opposta ai sensi del decreto ministeriale n. 146/2021, per cui non sarebbero stati rispettati gli indici minimi di incidenza della manodopera, con conseguente violazione della normativa applicabile, stante anche la mancata trasmissione dei documenti richiesti al fine di effettuare le opportune verifiche sul punto;
eccepiva, altresì, il mancato rispetto degli obblighi contributivi e previdenziali da parte dell'opposta. Parte opponente, quindi, chiedeva a questo
Tribunale, in accoglimento della proposta opposizione, di dichiarare nullo e/o revocare il decreto ingiuntivo emesso in favore dell'opposta e accertare che nulla era dovuto dall'opponente alla società
con vittoria delle spese e competenze di lite. Parte_3
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società opposta, che eccepiva l'infondatezza di quanto dedotto ed eccepito da controparte, escludendo qualsivoglia suo inadempimento per aver agito in conformità alle istruzioni ricevute dalla società opponente e sostenendo di essere in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali;
concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo impugnato, con vittoria di spese e competenze di lite.
Depositate le memorie ex art. 127 ter c.p.c., all'esito della prima udienza di comparizione, con ordinanza del 13.03.2025, il Giudice rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo formulata dall'opposta, rigettava le istanze istruttorie articolate dalle parti e rinviava per discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 16.09.2025, ove la causa veniva riservata per la decisione.
Ciò premesso, l'opposizione proposta nell'interesse di è infondata e va rigettata, con Pt_1 conseguente conferma del decreto ingiuntivo impugnato. Occorre evidenziare, in primo luogo, che non vi è contestazione sulla regolare esecuzione del contratto di subappalto stipulato tra le parti in data 26.09.2022 (doc. 1 opposta), il cui corrispettivo risulta integralmente pagato dall'opponente subcommittente, ad eccezione della fattura n. 209 del
2024 per euro 43.897,56, inerente il saldo dello svincolo delle trattenute a garanzia ed oggetto della pretesa azionata in monitorio da Controparte_1
L'opponente ha sospeso il pagamento della predetta fattura, ai sensi dell'art. 1460 c.c. e dell'art. 3 del contratto di subappalto, secondo cui la subcommittente aveva la facoltà di rifiutare le fatture emesse dal subappaltatore e/o il relativo pagamento “qualora l'esecuzione delle opere e/o parte di esse non sia stata svolta in conformità alle previsioni del Contratto e/o in conformità alla normativa applicabile”.
In particolare, ha eccepito che vi sarebbe stato il mancato rispetto da parte della Pt_1 subappaltatrice degli indici di congruità, come stabiliti dalla , della manodopera affidata Parte_2 contrattualmente a per le lavorazioni edili in relazione al cantiere oggetto del subappalto. CP_1
Occorre premettere che la verifica di congruità da parte della - introdotta dall'articolo 8, Parte_2 comma 10 bis, del decreto legge 16.7.2020, n. 76, come convertito con modificazioni, dalla legge
11.9.2020, n. 120 - ha ad oggetto il costo della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili da parte di imprese affidatarie. La congruità attesta che l'incidenza in percentuale del costo della manodopera sul valore dei lavori edili è pari o superiore rispetto alla percentuale minima stabilita in base agli indici minimi riportati nella tabella categorie OG allegata all'Accordo collettivo del 10 settembre 2020, che riporta come indice minimo per i lavori di ristrutturazione di edifici civili quello del 22,00% (v. doc. 13 opposta).
Come indicato dall'articolo 3 Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 25.6.2021,
n. 143, ai fini della verifica “si tiene conto delle informazioni dichiarate dall'impresa principale alla
territorialmente competente”. Parte_4
Pertanto, la quantificazione dei lavori edili da caricare sul portale della è onere che ricade Parte_2 sull'appaltatore principale e, nel caso in esame, è pacifico che l'impresa principale affidataria era la
Pt_1
Ciò premesso, l'opponente ha eccepito che gli indici di congruità non sarebbero stati rispettati dalla adducendo che la quota di incidenza della manodopera affidata contrattualmente Controparte_1 alla opposta per le sole lavorazioni edili sarebbe stata pari a Euro 748.116,23, con conseguente quota minima attesa da pari a Euro 515.175,00, mentre avrebbe dichiarato Parte_2 Controparte_1 manodopera per l'importo inferiore di Euro 436.559,53.
Ebbene, come correttamente osservato dalla difesa di parte opposta, i conteggi addotti dall'opponente sono fondati su prospetti di formazione unilaterale senza alcun supporto documentale a sostegno, mentre, ai fini del presente giudizio, devono ritenersi decisive le istruzioni inviate dalla società opponente, prodotte sub doc. 12 dall'opposta e non contestate o tanto meno disconosciute da Pt_1
In particolare, sulla scorta di tale documentazione, è emerso che è stata proprio a lavori Pt_1 ultimati in data 29.12.2023 (v. verbale di collaudo e certificato di regolare esecuzione dei lavori sub doc.
5-6 opposta), ad avere, con e-mail del 24.1.2024, comunicato e confermato a Controparte_1 gli importi definitivi associati ai lavori edili (v. doc 12).
Si tratta dunque di comunicazioni non adeguatamente contestate e smentite dall'opponente e, in quanto successive alla conclusione dei lavori, aventi maggiore valore di attendibilità rispetto alle precedenti comunicazioni inoltrate da nel novembre 2023 (v. doc. 14). Pt_1
In particolare, nella e-mail del 24.01.2024 riepilogava i lavori edili in Euro 2.341.706,67 e Pt_1 un valore imputabile alla di Euro 1.826.531,20; per cui, applicando sulla predetta Controparte_1 cifra la percentuale del 22%, la quota di incidenza minima della manodopera riferibile alla opposta era pari a Euro 401.836,86 (Euro 1.826.531,20 x 22/100).
pertanto, risultava conforme agli indici di congruità, avendo pacificamente caricato, nel CP_1 corso de lavori, ore per un valore superiore per Euro 436.559,53.
Nella successiva e-mail di del 26.1.2024 (sempre sub doc. 12), anche questa non oggetto di Pt_1 contestazione o disconoscimento, l'opponente precisava ulteriormente il valore dei lavori edili associabili alla riducendo gli stessi in ragione della errata imputazione delle opere CP_1 associate ad altra impresa subappaltatrice (Fior Maurizio); si legge nella e-mail: “per Fior Maurizio vedo associato l'importo di Euro 300.000 ho quindi detratto questa cifra dal vostro importo”.
Pertanto, riguardo al cantiere di via Scialoja, riduceva ulteriormente i valori edili riferibili Pt_1 alla convenuta in misura di euro 1.526.531,20 ( “via Scialoja: per Euro 1.826.531,20- CP_1
Euro 300.000 = Euro 1.526.531,20”; v. doc 12), con conseguente quota di incidenza minima della manodopera a quest'ultima riferibile pari ad Euro 335.836,86.
Non è dubbio che trattasi di valori consuntivi, posto che i lavori erano terminati in data 29.12.2023.
Sicchè, a fronte di tale documentazione in atti, deve escludersi la sussistenza della violazione contestata a CP_1
Peraltro, tale documentazione non risulta smentita e viene, peraltro, confermata dai documenti allegati da Pt_1
In particolare, l'opponente ha prodotto l'invito alla regolarizzazione della cassa edile del 26 novembre
2024, redatto secondo i valori dichiarati dalla medesima, nella quale, ai fini del rilascio della attestazione di congruità, il valore dei lavori Edili è indicato in Euro 2.341.707 (v. doc.8)
Ebbene, l'importo è del tutto identico a quello comunicato dalla alla con la sopra Pt_1 CP_1 citata e-mail del 24.1.2024. L'invito alla regolarizzazione della riporta lavori edili per Euro 2.341.707 e un valore Parte_2 complessivo dell'appalto di Euro 4.730.370,00 (v. doc 8 opponente): quest'ultimo dato coincide con la somma del computo metrico prodotto dalla opponente sub doc. 15 (di Euro 1.188.060,09 relativo al montaggio dei serramenti) e con il computo metrico prodotto sub doc. 16 (di Euro 3.542.310,10).
Pertanto, emerge che, a fronte di un valore del cantiere, riportato nei computi di cui ai docc. 15 e 16, di Euro 4.730.370,00, il valore dei lavori edili dichiarato dalla è stato di Euro 2.341.707, Pt_1 mentre, dei menzionati lavori, l'importo riferibile alla era, come detto, quello di Euro CP_1
1.526.531,20. Ne consegue che, applicando la percentuale del 22% sul valore dei lavori edili riferibili alla opposta, la quota di incidenza minima della manodopera a quest'ultima riferibile era di Euro
335.836,86, inferiore al valore di Euro 436.559,53 dichiarato da CP_1
In definitiva, la contestazione operata dall'opponente è infondata e la sospensione del pagamento della fattura n. 209 del 2024, relativa allo svincolo delle trattenute a garanzia, deve ritenersi ingiustificata.
Deve rilevarsi, infine, che devono escludersi ulteriori irregolarità in ordine al rispetto degli obblighi contributivi e retributivi da parte dell'opposta, peraltro contestati in modo generico dall'opponente.
Invero, l'opposta ha comunque prodotto, nel corso del giudizio, idonea documentazione, tra cui il
DURC aggiornato al 24.10.2024, con validità fino al 21.02.2025, attestante la regolarità contributiva verso , INAIL e CNCE;
il DURF del 22.11.2024, comprovante la regolarità fiscale;
nonché Pt_5 ulteriore documentazione attestante la piena regolarità contributiva (docc. 14/19).
Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, va rigettata l'opposizione proposta da
[...]
con conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo impugnato. Controparte_2
L'opponente va poi condannata alla refusione delle spese del presente giudizio di opposizione in favore dell'opposta, secondo il principio della soccombenza ai sensi dell'art. 91 co. 1 c.p.c.; tali spese si liquidano in dispositivo nel rispetto dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014 e successivi aggiornamenti, tenuto conto dell'attività difensiva espletata e dello scaglione di valore della controversia.
P.Q.M
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Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del dr. Gian Piero Vitale, definitivamente pronunziando sulla causa in epigrafe, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione avanzata nell'interesse di e, per Controparte_2
l'effetto, conferma integralmente l'impugnato decreto ingiuntivo n. 8994/2024 del Tribunale di Milano;
2) CONDANNA l'opponente al pagamento delle spese del presente giudizio di opposizione in favore dell'opposta, liquidando le stesse in complessivi euro 7.000,00, oltre contributo forfettario del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Milano, 17 settembre 2025 Il Giudice
Dr. Gian Piero Vitale
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