Ordinanza cautelare 30 gennaio 2010
Sentenza 23 giugno 2014
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 23/06/2014, n. 1059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1059 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2014 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01059/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01476/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1476 del 2009, proposto da:
CO RO, rappresentato e difeso dagli avv. Leonardo Brasca, Elvira Squillace, con domicilio eletto presso RI BI in Catanzaro, via A.Turco,45;
contro
Comune di Parghelia Sindaco, rappresentato e difeso dall'avv. RI Prestia, con domicilio eletto presso EN GO in Catanzaro, via B.Chimirri,27;
nei confronti di
AR CO;
per l'annullamento del provvedimento del 10.09.2009 prot. n. 4090, a firma del Dirigente dell’ufficio tecnico dei lavori pubblici Arch. CO La Rosa, avente ad oggetto lavori di “realizzazione opere di urbanizzazione lottizzazione Pigna” richiesta rimborso spese sostenute - rettifica nota precedente prot. 3742 del 06.08.2009, notificato al Sig. RO CO il 12.09.2009, per effetto del quale il ricorrente veniva intimato al pagamento di euro 4.444,99 per “rimborso spese sostenute per opere urbanizzazione lottizzazione Pigna” e di ogni altro atto allo stesso antecedente e consequenziale;.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Parghelia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 maggio 2014 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 04.06.1984 il Comune resistente stipulava una Convenzione per l’attuazione del piano di lottizzazione in Località Pigna, rep. n°4/1984, registrata in Tropea in data 15.06.1984.
Con l’anzidetta convenzione l’Amministrazione Comunale, conveniva, di concerto con i lottizzanti, che tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria sarebbero state eseguite nel termine di dieci anni dalla stipula della convenzione, a cura dei lottizzanti stessi o di chi fosse eventualmente subentrato agli oneri pattuiti, a seguito dell’alienazione dei lotti.
In data 17.07.1984 l’odierno ricorrente acquistava parte dell’area lottizzata (mq 700) riportata alla particella catastale n. 291 del Comune di Parghelia.
In data 12.09.2009 veniva notificato all’odierno ricorrente il provvedimento impugnato, con il quale l’Amministrazione resistente richiedeva la somma di euro 4.444,99 a titolo di “rimborso spese sostenute per opere di urbanizzazione lottizzazione Pigna” in esecuzione della deliberazione comunale n. 4 del 03.01.2007.
Si costituiva in giudizio l’amministrazione resistente chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla camera di consiglio del 30 gennaio 2010 veniva rigettata la domanda cautelare.
All’udienza pubblica del 23 maggio 2014 la causa veniva trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
Con il primo motivo il ricorrente deduce la prescrizione della pretesa creditoria azionata dall’Amministrazione resistente in violazione degli artt. 2934 e 2935 c.c.
Ad avviso del ricorrente, il dies a quo, a partire dal quale il Comune di Parghelia avrebbe potuto azionare la pretesa creditoria in contestazione, era quello della scadenza della convenzione stipulata, ossia la data del 04.06.1994, con l’applicazione del termine prescrizionale decennale.
Il motivo è infondato.
La convenzione è stata stipulata nel 1984 e prevedeva un termine decennale per la realizzazione delle opere di urbanizzazione.
Queste opere, non essendo state realizzate, hanno dato origine alla contestazione del Comune che, in data 9.6.1998, ingiungeva al ricorrente la realizzazione delle opere.
Attesa l’inadempienza dei convenzionati, il Comune approvava la delibera n. 147 del 30.12.2005 con cui procedeva all’approvazione del progetto di completamento delle opere di urbanizzazione e, successivamente, alla realizzazione delle opere.
E di palmare evidenza che il termine per il recupero decorre solo da quando l’amministrazione ha proceduto, in sostituzione dei lottizzanti, alla realizzazione delle opere, sostenendo i relativi costi.
Il motivo, pertanto, deve essere rigettato.
Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 7 e 8 L. n. 241/1990 per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento.
Il motivo è infondato.
L’atto di recupero delle somme costituisce attività vincolata della Pubblica amministrazione, con la conseguenza che non è necessario l'invio di comunicazione di avvio del procedimento, non essendovi spazio per momenti partecipativi del destinatario dell'atto, tanto più alla luce dell'art. 21 octies comma 2, l. 7 agosto 1990 n. 241, dal quale si desume che il provvedimento impugnato, avente natura vincolata, non è annullabile per vizi procedimentali (tra cui rientra l'omessa comunicazione di avvio del procedimento), quando ne risulti la correttezza sostanziale.
Con il terzo motivo di ricorso deduce l’infondatezza della pretesa creditoria ed improcedibilità della stessa per mancata incameramento della fideiussione rilasciata dalla società cattolica Assicurazioni.
Il motivo è infondato.
In ossequio ai principi generali, in assenza della previsione del beneficio di escussione, l’ente creditore può chiedere l'adempimento della prestazione indifferentemente al debitore principale o al fideiussore.
Con il quarto motivo deduce l’erroneità della pretesa del credito azionato che avrebbe dovuto essere ancorata alla normativa vigente in materia di contributo alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
Il motivo è infondato poiché, nella determinazione del credito, l’amministrazione correttamente ha tenuto conto dei costi sostenuti a causa dell’inadempienza del ricorrente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione.
Alla stregua delle considerazioni svolte il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 1.500,00 oltre IVA e CPA
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Guido Salemi, Presidente
Emiliano Raganella, Referendario, Estensore
Germana Lo Sapio, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/06/2014
IL SEGRETARIO