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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 26/03/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1390/2024V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Laura Di Girolamo Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Marina Massi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione consensuale instaurato da
(C.F. ) con l'assistenza Parte_1 C.F._1 dell'Avv. POLLINI SABRINA
E
(C.F. ) con l'assistenza dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
POLLINI SABRINA
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
All'udienza del 18/03/2025, le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale alle condizioni di cui al ricorso congiunto, depositato in data 04/10/2024, così come successivamente modificate nel punto 5)
e con previsione della percezione integrale dell'assegno unico in favore della madre (“5) i minori staranno con il genitore non collocatario un fine settimana ogni quindici giorni, dal venerdì dopo scuola fino alla domenica sera. Il padre potrà inoltre tenere con sé i figli, ove ciò sia compatibile con i suoi impegni lavorativi, nella giornata del martedì anche comprensivo del pernottamento, nella settimana in cui trascorreranno il fine settimana con il medesimo, e nelle giornate di martedì e mercoledì anche con pernottamento, durante la settimana in cui trascorreranno il fine settimana con la madre”).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio civile, in data 30/08/2009, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di CAMPAGNATICO (Parte I, atto n. 3, anno 2009), ed hanno chiesto la pronuncia di separazione personale alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come modificate all'udienza del
18/03/2025.
Dall'unione della coppia sono nati i figli (2009) e (2016). Per_1 Per_2
Deve riscontrarsi la sussistenza dei presupposti di legge per l'omologa della della separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate al ricorso, per come modificate all'udienza del 18/03/2025.
La domanda congiunta, infatti, indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici dei coniugi.
Tali condizioni non contrastano con alcuna norma di legge e risultano rispondenti all'interesse della prole, il cui ascolto - stante il contenuto dell'accordo
– appare manifestamente superfluo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
OMOLOGA
la separazione personale dei coniugi in relazione al matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del comune di CAMPAGNATICO (Parte I, atto n. 3, anno
2009), contratto tra e in data Parte_1 Controparte_1
30/08/2009; alle condizioni di cui al ricorso congiunto, così come modificate all'udienza del 18/03/2025, che qui si intendono integralmente trascritte;
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 24/03/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott.ssa Laura Di Girolamo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Laura Di Girolamo Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Marina Massi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione consensuale instaurato da
(C.F. ) con l'assistenza Parte_1 C.F._1 dell'Avv. POLLINI SABRINA
E
(C.F. ) con l'assistenza dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
POLLINI SABRINA
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
All'udienza del 18/03/2025, le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale alle condizioni di cui al ricorso congiunto, depositato in data 04/10/2024, così come successivamente modificate nel punto 5)
e con previsione della percezione integrale dell'assegno unico in favore della madre (“5) i minori staranno con il genitore non collocatario un fine settimana ogni quindici giorni, dal venerdì dopo scuola fino alla domenica sera. Il padre potrà inoltre tenere con sé i figli, ove ciò sia compatibile con i suoi impegni lavorativi, nella giornata del martedì anche comprensivo del pernottamento, nella settimana in cui trascorreranno il fine settimana con il medesimo, e nelle giornate di martedì e mercoledì anche con pernottamento, durante la settimana in cui trascorreranno il fine settimana con la madre”).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio civile, in data 30/08/2009, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di CAMPAGNATICO (Parte I, atto n. 3, anno 2009), ed hanno chiesto la pronuncia di separazione personale alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come modificate all'udienza del
18/03/2025.
Dall'unione della coppia sono nati i figli (2009) e (2016). Per_1 Per_2
Deve riscontrarsi la sussistenza dei presupposti di legge per l'omologa della della separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate al ricorso, per come modificate all'udienza del 18/03/2025.
La domanda congiunta, infatti, indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici dei coniugi.
Tali condizioni non contrastano con alcuna norma di legge e risultano rispondenti all'interesse della prole, il cui ascolto - stante il contenuto dell'accordo
– appare manifestamente superfluo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
OMOLOGA
la separazione personale dei coniugi in relazione al matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del comune di CAMPAGNATICO (Parte I, atto n. 3, anno
2009), contratto tra e in data Parte_1 Controparte_1
30/08/2009; alle condizioni di cui al ricorso congiunto, così come modificate all'udienza del 18/03/2025, che qui si intendono integralmente trascritte;
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 24/03/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott.ssa Laura Di Girolamo