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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 24/06/2025, n. 1007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1007 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di VA, Sezione I^ Civile, riunito in camera di conSIlio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Chiara Ilaria Bitozzi Presidente dott. Alina Rossato Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al ruolo generale al n° 4327 /2022 R.G. promossa con ricorso depositato il giorno 08/07/2022 da
Parte_1
ricorrente contro
CP_1
resistente contumace e con l'intervento del P.M. presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di VA oggetto: separazione personale
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni della sola parte ricorrente:
“ Voglia il Tribunale adito disattesa ogni contraria istanza Nel merito
1. pronunciare l'addebito della separazione nei confronti della SInora
[...]
; CP_1
2. con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre rimborso forfetario,
IVA e PCA.” CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08.07.2022 il SInor adiva l'intestato Parte_1
Tribunale di VA affinché venisse pronunciata la separazione con addebito a carico della moglie, la SI.ra , con cui aveva contratto matrimonio in data 17 febbraio CP_1
2011 nel Comune di Shenyang, matrimonio successivamente trascritto nel registro italiano degli atti di matrimonio del Comune di San Giorgio in Bosco, ove la coppia stabiliva la propria residenza familiare presso l'immobile di proprietà del ricorrente (cfr. documenti nn. 1-2); dal matrimonio non nascevano figli.
La resistente non si costituiva in giudizio, seppure correttamente notiziata.
All'udienza presidenziale del 16.12.2022 compariva quindi il solo ricorrente e, non essendo stato possibile esperire il tentativo di conciliazione, il Presidente Delegato autorizzava i coniugi a vivere separati e dettava i provvedimenti per la prosecuzione del giudizio nel merito.
Anche in detta fase la resistente non si costituiva in giudizio.
In corso di causa, con sentenza non definitiva n. 1240/2024, il Tribunale di VA pronunciava la separazione personale dei coniugi e rimetteva la causa sul ruolo con separata ordinanza. Ammesse le prove da parte del GI, la causa veniva istruita mediante prova testimoniale, all'esito della quale il GI riteneva la causa matura per la decisione.
Pertanto, all'udienza del 03.03.2025, svoltasi in modalità cartolare mediante deposito dei fogli di precisazione conclusioni, il Giudice tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Per come sopra riferito, in corso di causa è già stata pronunciata sentenza non definitiva di separazione dei coniugi.
Pertanto, oggetto del presente giudizio è solo la domanda di addebito formulata dal marito.
A riguardo, a sostegno della domanda, egli allegava le seguenti circostanze: a seguito del matrimonio il ménage familiare procedeva in modo sereno sino a quando la coppia offriva Con ospitalità alla sorella della resistente che cercava di coinvolgere la SInora nell'attività di massaggiatrice in alcuni “centri benessere”; il marito, nonostante la moglie dicesse di non essere interessata a tale lavoro, notava che la coniuge riceveva sempre più spesso telefonate improvvise in seguito alle quali si allontanava da casa per farvi rientro dopo ore se non addirittura l'indomani; nel tempo la situazione precipitava e si palesava il fatto che la resistente aveva iniziato a prostituirsi;
ciò determinava l'insorgere di frequenti contrasti tra i coniugi, in quanto il ricorrente invitava la moglie a dedicarsi a un lavoro “onesto”; Con inaspettatamente, nel mese di maggio 2021, la SInora si allontanava dalla casa familiare senza alcun preavviso portando con sé tutti i propri documenti e non faceva più rientro nell'abitazione familiare abbandonando il marito ed omettendo qualsivoglia comunicazione, tanto che il SInor si recava in un paio di occasioni -a luglio e a Pt_1 settembre 2021- presso la Stazione dei Carabinieri di Tombolo per denunciare la situazione. Oltre a ciò il SI allegava anche che, a seguito dell'allontanamento Pt_1 della moglie, egli perdeva il lavoro, con conseguenti inevitabili difficoltà economiche ed anche in questa occasione i tentativi del predetto di contattare la consorte non sortivano alcun effetto.
La domanda di addebito, in assenza di una diversa ricostruzione dei fatti da parte della convenuta (che non si costituiva in giudizio), ha trovato riscontro nell'istruttoria. Il teste Con
all'udienza del 27.03.2021, infatti, ha riferito che la SInora si era “… Testimone_1 allontanata e mio padre è andato più volte dai carabinieri per cercarla” e dichiarava di aver “sentito delle telefonate che riceveva a casa” e di aver “capito che organizzava delle escort e poi usciva di casa e andava a fare la escort”.
È quindi provato che l'odierna resistente, in costanza di matrimonio, si dava al meretricio e per tale ragione abbandonava il marito allontanandosi definitivamente e senza alcun preavviso dall'abitazione familiare verso la fine del 2021. Può quindi concludersi che il venir meno dell'affectio maritalis e della coabitazione dei coniugi, ha avuto causa nelle suddette condotte della moglie contrarie ai doveri matrimoniali, così determinando la fine del vincolo matrimoniale e rendendosi, peraltro, irreperibile.
Ne consegue che la domanda di addebito deve trovare accoglimento.
Come affermato dalla giurisprudenza, infatti, l'allontanamento dalla casa familiare, costituendo violazione del dovere di coabitazione, è sufficiente a giustificare l'addebito della separazione nel caso in cui il destinatario della relativa domanda non dimostri l'esistenza di una giusta causa (Cass. civ. n. 10719/2013, n. 27766/2022), circostanza non dedotta dalla convenuta. Nel caso di specie, inoltre, vi è stata anche l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale che rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce di regola circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile (Cass. civ. n. 27955/2022).
Nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite, considerata la natura della contesa e la contumacia della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di VA, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così decide:
1. Dichiara la separazione addebitabile a;
CP_1
2. Nulla in ordine alle spese di lite.
VA, 24/06/2025
Il presidente est. dott. Chiara Ilaria Bitozzi