TRIB
Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 19/11/2025, n. 2082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2082 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2875/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti Presidente relatore dr. Michela Benedetta Bordieri Giudice dr. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2875/2024 promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._1 dell'avv. IACOBUCCI FORGIONE ESTER ed elettivamente domiciliata presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...] (C.F. , con il Controparte_2 C.F._2 patrocinio dell'avv. MUGNAINI DANIELA e dell'avv. MARTINO VOLTA VALENTINA ed elettivamente domiciliato presso i medesimi difensori come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: divorzio-cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Per Controparte_1 a) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Desio (MB) in data 23.09.2020, tra i Sig.ri e trascritto nel registro dello Stato Civile Controparte_1 Controparte_2 del Comune di Desio al n. 88 parte II Serie A anno 2000 e, conseguentemente, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile di detto Comune di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
b) porre a carico del padre un contributo al mantenimento dei tre figli , e , Per_1 Per_2 Per_3 maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti, di € 510,00.= o del diverso maggiore importo ritenuto di giustizia, da versare sul conto corrente della madre entro il 10 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente ex dati Istat, oltre al 50% delle spese di natura straordinaria, secondo la tipologia e modalità previste dalle Linee Guida in uso avanti al Tribunale di Monza, da aversi qui trascritte;
pagina 1 di 5 c) stabilire che l'A.U. per i figli venga percepito al 100% dalla Sig.ra CP_1 d) con vittoria di spese e compensi di lite, oltre maggiorazione forfettaria e accessori di legge.
Per GIUDICE CP_2
“Voglia il Tribunale adito, ogni contraria richiesta respinta, così giudicare:
- dichiarare con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra CP_2 e il 23/04/2000, in Desio, trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune
[...] Controparte_1 di Desio al n. 88 parte II Serie A anno 2000 e conseguentemente ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Desio di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
- stabilire che il padre versi un contributo mensile al mantenimento ordinario dei tre figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nella misura di € 120 ciascuno, disponendone il pagamento a favore della madre o direttamente ai figli se non conviventi, sino al raggiungimento dell'autonomia economica di ciascun di essi;
- dare atto che l'A.U. viene percepito interamente dalla madre su accordo del padre;
- stabilire che le spese straordinarie dei figli vengano ripartite nella misura del 50% tra i genitori, adottando le linee guida del Tribunale di Monza che si intendono qui ritrascritte;
in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di lite, oltre accessori di legge, del presente giudizio.
pagina 2 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta dagli atti che le parti hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Desio e che tra loro è intervenuta separazione consensuale omologata il 24.11.22. Non è poi contestato che dalla data della separazione non vi sia mai stata riconciliazione. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge 55/15. II. Dal matrimonio delle parti sono nati tre figli maggiorenni: il 3.06.05 e i gemelli Per_1
e il 6.12.05, conviventi con la madre e non ancora indipendenti Per_3 Per_2 economicamente. La controversia è di carattere squisitamente economico e verte precisamente sull'entità dell'assegno di mantenimento per i tre figli da porre a carico di Controparte_2 All'esito dell'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c., valutate le rispettive condizioni economiche delle parti veniva previsto in via provvisoria ed urgente quanto segue: 1) Pone a carico di , con decorrenza dal mese di gennaio 2025, Controparte_2 l'obbligo di versare a entro il giorno 15 di ogni mese un assegno di Controparte_1 mantenimento per i figli di € 360,00 /trecentosessanta mensili (€ 120 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Monza;
dal mese successivo alla vendita della casa in comproprietà l'assegno di mantenimento verrà rideterminato in € 510,00/cinquecentodieci mensili (€ 170,00 per figlio) fermo restando il 50% delle spese straordinarie. La ricorrente chiede che continui a versare l'importo di € 510,00 Controparte_2 mensili, stabilito in detta ordinanza, avendo le parti alienato a terzi l'ex casa coniugale di proprietà comune, mentre Lo Giudice che l'assegno per i figli venga rideterminato in € 360,00 mensili come stabilito per il periodo antecedente alla vendita della casa, stante l'importo ricavato dalla vendita, inferiore alle aspettative, che lo ha costretto a contrarre un nuovo finanziamento per poter pagare la maxi rata finale per l'acquisto dell'autovettura in uso e far fronte ad onerose cure odontoiatriche non più differibili nel tempo. La ricorrente ha contestato tali ragioni, evidenziando che l'importo ricavato ben avrebbe potuto essere utilizzato per pagare la maxi-rata finale del mutuo contratto per l'acquisto dell'auto e per corrispondere un acconto sulle spese odontoiatriche senza accendere un altro finanziamento. Nelle more del giudizio è emerso che i figli e hanno completato i loro Per_1 Per_3 studi (hanno frequentato scuole professionali) e che si è temporaneamente Per_1 trasferito in Sicilia presso uno zio materno per poter conseguire la patente di guida con costi inferiori e in cambio di vitto e alloggio aiuta lo zio nell'attività di panificio, mentre , Per_3 iscritta all'ufficio di collocamento e in attesa di reperire un'occupazione più stabile, lavora a chiamata per lo stesso datore di lavoro della madre. L'unico figlio che ha deciso di proseguire gli studi per conseguire un diploma è con costi prevalentemente a Per_2 carico della madre. La situazione economica della ricorrente è rimasta sostanzialmente invariata: continua a lavorare presso la macelleria del proprio compagno con il quale convive in abitazione condotta in locazione contribuendo con il versamento di € 350,00 mensili, percepisce circa
€ 800,00 mensili netti dall'attività lavorativa svolta (dal CUD 2025, oltre alla retribuzione, risulta il trattamento integrativo di € 1200). L'unica novità riguarda la diminuzione dell'assegno unico universale che, a seguito del conseguimento della maggiore età da parte pagina 3 di 5 dei figli, ammonta nell'attualità a € 390,00 mensili. Quanto al resistente, convive stabilmente con il nuovo compagno nell'abitazione dello stesso, contribuendo alle spese familiari per circa € 300,00 mensili;
continua a lavorare per Brugola OEB percependo una retribuzione netta mensile di circa € 2000,00 calcolata su dodici mensilità con la quale sostenere oneri fissi pari a € 680,00 mensili per rate relative a finanziamenti contratti in passato e la rata pari a € 316,70 mensili per un nuovo finanziamento contratto a maggio 2025 per pagare la maxi rata finale relativa al precedente finanziamento per l'acquisto dell'auto e le spese dentistiche senza azzerare la quota parte del ricavato dalla vendita della ex casa coniugale pari a € 25000,00 per ciascuna parte. Nella determinazione dell'assegno di mantenimento per i figli va inoltre tenuto conto che e sono alla ricerca di occupazione lavorativa e già svolgono attività Per_1 Per_3 saltuarie che consentono loro di fronteggiare alcune spese personali senza ricorrere all'aiuto dei genitori. Deve inoltre presumersi che in un lasso temporale breve conseguano l'indipendenza economica con onere per il genitore convivente di comunicare tempestivamente tale circostanza all'altro, evitando così l'instaurazione di un nuovo procedimento per verificare il conseguimento dell'effettiva autonomia economica da parte di uno o più figli. Alla stregua degli elementi suindicati il Tribunale ridetermina con decorrenza dal mese di novembre 2025 in € 450,00 mensili l'importo che dovrà versare a Controparte_2
a titolo di concorso nel mantenimento dei figli. Detto importo deve Controparte_1 imputarsi per € 200,00 al figlio che è l'unico che ha deciso di proseguire gli studi e Per_2 per € 125,00 a ciascuno degli altri due figli. L'importo dovrà essere versato per intero o corrispondentemente diminuito fino al conseguimento dell'indipendenza economica da parte dei figli.
continuerà a percepire l'intero importo dell'assegno unico universale per i Controparte_1 figli come stabilito concordemente finora. Le spese di lite, avuto riguardo alla natura della causa, agli interessi coinvolti e all'esito del giudizio, vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, IV^ sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda di CP_1
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
[...] I. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Controparte_1 in Desio il 23 settembre 2000 e trascritto nei registri dello Stato Civile Controparte_2 del predetto Comune (atti di matrimonio anno 2000, Parte II serie A n.88); II. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Desio di provvedere alla annotazione della presente sentenza dopo il passaggio in giudicato sui registri dello Stato Civile ed a quant'altro di sua competenza;
III. Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli Controparte_2
, e , con decorrenza dal mese di novembre 2025, mediante Per_1 Per_3 Per_2 versamento a della somma mensile di euro 450,00 ( € 200,00 per il figlio Controparte_1
ed € 125,00 per ciascuno degli altri due figli) entro il 15 di ogni mese, rivalutabile Per_2 annualmente secondo gli indici ISTAT;
detto importo cesserà di essere corrisposto per l'importo corrispondente al conseguimento dell'indipendenza economica da parte di ciascun figlio;
IV. Compensa le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 16 ottobre 2025
Il Presidente est.
pagina 4 di 5 Dr. Laura Gaggiotti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti Presidente relatore dr. Michela Benedetta Bordieri Giudice dr. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2875/2024 promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._1 dell'avv. IACOBUCCI FORGIONE ESTER ed elettivamente domiciliata presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...] (C.F. , con il Controparte_2 C.F._2 patrocinio dell'avv. MUGNAINI DANIELA e dell'avv. MARTINO VOLTA VALENTINA ed elettivamente domiciliato presso i medesimi difensori come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: divorzio-cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Per Controparte_1 a) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Desio (MB) in data 23.09.2020, tra i Sig.ri e trascritto nel registro dello Stato Civile Controparte_1 Controparte_2 del Comune di Desio al n. 88 parte II Serie A anno 2000 e, conseguentemente, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile di detto Comune di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
b) porre a carico del padre un contributo al mantenimento dei tre figli , e , Per_1 Per_2 Per_3 maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti, di € 510,00.= o del diverso maggiore importo ritenuto di giustizia, da versare sul conto corrente della madre entro il 10 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente ex dati Istat, oltre al 50% delle spese di natura straordinaria, secondo la tipologia e modalità previste dalle Linee Guida in uso avanti al Tribunale di Monza, da aversi qui trascritte;
pagina 1 di 5 c) stabilire che l'A.U. per i figli venga percepito al 100% dalla Sig.ra CP_1 d) con vittoria di spese e compensi di lite, oltre maggiorazione forfettaria e accessori di legge.
Per GIUDICE CP_2
“Voglia il Tribunale adito, ogni contraria richiesta respinta, così giudicare:
- dichiarare con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra CP_2 e il 23/04/2000, in Desio, trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune
[...] Controparte_1 di Desio al n. 88 parte II Serie A anno 2000 e conseguentemente ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Desio di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
- stabilire che il padre versi un contributo mensile al mantenimento ordinario dei tre figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nella misura di € 120 ciascuno, disponendone il pagamento a favore della madre o direttamente ai figli se non conviventi, sino al raggiungimento dell'autonomia economica di ciascun di essi;
- dare atto che l'A.U. viene percepito interamente dalla madre su accordo del padre;
- stabilire che le spese straordinarie dei figli vengano ripartite nella misura del 50% tra i genitori, adottando le linee guida del Tribunale di Monza che si intendono qui ritrascritte;
in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di lite, oltre accessori di legge, del presente giudizio.
pagina 2 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta dagli atti che le parti hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Desio e che tra loro è intervenuta separazione consensuale omologata il 24.11.22. Non è poi contestato che dalla data della separazione non vi sia mai stata riconciliazione. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge 55/15. II. Dal matrimonio delle parti sono nati tre figli maggiorenni: il 3.06.05 e i gemelli Per_1
e il 6.12.05, conviventi con la madre e non ancora indipendenti Per_3 Per_2 economicamente. La controversia è di carattere squisitamente economico e verte precisamente sull'entità dell'assegno di mantenimento per i tre figli da porre a carico di Controparte_2 All'esito dell'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c., valutate le rispettive condizioni economiche delle parti veniva previsto in via provvisoria ed urgente quanto segue: 1) Pone a carico di , con decorrenza dal mese di gennaio 2025, Controparte_2 l'obbligo di versare a entro il giorno 15 di ogni mese un assegno di Controparte_1 mantenimento per i figli di € 360,00 /trecentosessanta mensili (€ 120 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Monza;
dal mese successivo alla vendita della casa in comproprietà l'assegno di mantenimento verrà rideterminato in € 510,00/cinquecentodieci mensili (€ 170,00 per figlio) fermo restando il 50% delle spese straordinarie. La ricorrente chiede che continui a versare l'importo di € 510,00 Controparte_2 mensili, stabilito in detta ordinanza, avendo le parti alienato a terzi l'ex casa coniugale di proprietà comune, mentre Lo Giudice che l'assegno per i figli venga rideterminato in € 360,00 mensili come stabilito per il periodo antecedente alla vendita della casa, stante l'importo ricavato dalla vendita, inferiore alle aspettative, che lo ha costretto a contrarre un nuovo finanziamento per poter pagare la maxi rata finale per l'acquisto dell'autovettura in uso e far fronte ad onerose cure odontoiatriche non più differibili nel tempo. La ricorrente ha contestato tali ragioni, evidenziando che l'importo ricavato ben avrebbe potuto essere utilizzato per pagare la maxi-rata finale del mutuo contratto per l'acquisto dell'auto e per corrispondere un acconto sulle spese odontoiatriche senza accendere un altro finanziamento. Nelle more del giudizio è emerso che i figli e hanno completato i loro Per_1 Per_3 studi (hanno frequentato scuole professionali) e che si è temporaneamente Per_1 trasferito in Sicilia presso uno zio materno per poter conseguire la patente di guida con costi inferiori e in cambio di vitto e alloggio aiuta lo zio nell'attività di panificio, mentre , Per_3 iscritta all'ufficio di collocamento e in attesa di reperire un'occupazione più stabile, lavora a chiamata per lo stesso datore di lavoro della madre. L'unico figlio che ha deciso di proseguire gli studi per conseguire un diploma è con costi prevalentemente a Per_2 carico della madre. La situazione economica della ricorrente è rimasta sostanzialmente invariata: continua a lavorare presso la macelleria del proprio compagno con il quale convive in abitazione condotta in locazione contribuendo con il versamento di € 350,00 mensili, percepisce circa
€ 800,00 mensili netti dall'attività lavorativa svolta (dal CUD 2025, oltre alla retribuzione, risulta il trattamento integrativo di € 1200). L'unica novità riguarda la diminuzione dell'assegno unico universale che, a seguito del conseguimento della maggiore età da parte pagina 3 di 5 dei figli, ammonta nell'attualità a € 390,00 mensili. Quanto al resistente, convive stabilmente con il nuovo compagno nell'abitazione dello stesso, contribuendo alle spese familiari per circa € 300,00 mensili;
continua a lavorare per Brugola OEB percependo una retribuzione netta mensile di circa € 2000,00 calcolata su dodici mensilità con la quale sostenere oneri fissi pari a € 680,00 mensili per rate relative a finanziamenti contratti in passato e la rata pari a € 316,70 mensili per un nuovo finanziamento contratto a maggio 2025 per pagare la maxi rata finale relativa al precedente finanziamento per l'acquisto dell'auto e le spese dentistiche senza azzerare la quota parte del ricavato dalla vendita della ex casa coniugale pari a € 25000,00 per ciascuna parte. Nella determinazione dell'assegno di mantenimento per i figli va inoltre tenuto conto che e sono alla ricerca di occupazione lavorativa e già svolgono attività Per_1 Per_3 saltuarie che consentono loro di fronteggiare alcune spese personali senza ricorrere all'aiuto dei genitori. Deve inoltre presumersi che in un lasso temporale breve conseguano l'indipendenza economica con onere per il genitore convivente di comunicare tempestivamente tale circostanza all'altro, evitando così l'instaurazione di un nuovo procedimento per verificare il conseguimento dell'effettiva autonomia economica da parte di uno o più figli. Alla stregua degli elementi suindicati il Tribunale ridetermina con decorrenza dal mese di novembre 2025 in € 450,00 mensili l'importo che dovrà versare a Controparte_2
a titolo di concorso nel mantenimento dei figli. Detto importo deve Controparte_1 imputarsi per € 200,00 al figlio che è l'unico che ha deciso di proseguire gli studi e Per_2 per € 125,00 a ciascuno degli altri due figli. L'importo dovrà essere versato per intero o corrispondentemente diminuito fino al conseguimento dell'indipendenza economica da parte dei figli.
continuerà a percepire l'intero importo dell'assegno unico universale per i Controparte_1 figli come stabilito concordemente finora. Le spese di lite, avuto riguardo alla natura della causa, agli interessi coinvolti e all'esito del giudizio, vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, IV^ sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda di CP_1
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
[...] I. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Controparte_1 in Desio il 23 settembre 2000 e trascritto nei registri dello Stato Civile Controparte_2 del predetto Comune (atti di matrimonio anno 2000, Parte II serie A n.88); II. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Desio di provvedere alla annotazione della presente sentenza dopo il passaggio in giudicato sui registri dello Stato Civile ed a quant'altro di sua competenza;
III. Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli Controparte_2
, e , con decorrenza dal mese di novembre 2025, mediante Per_1 Per_3 Per_2 versamento a della somma mensile di euro 450,00 ( € 200,00 per il figlio Controparte_1
ed € 125,00 per ciascuno degli altri due figli) entro il 15 di ogni mese, rivalutabile Per_2 annualmente secondo gli indici ISTAT;
detto importo cesserà di essere corrisposto per l'importo corrispondente al conseguimento dell'indipendenza economica da parte di ciascun figlio;
IV. Compensa le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 16 ottobre 2025
Il Presidente est.
pagina 4 di 5 Dr. Laura Gaggiotti
pagina 5 di 5