TRIB
Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 20/02/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 479/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Michele Ruvolo Presidente rel.
Dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
Dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile portante il n. R.G. 479/2024
vertente tra
, nato a [...] in data [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. LA VENUTA GAETANO,
ricorrente contro
nata in [...] in data [...], rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. BUSCAINO DONATELLA,
ricorrente e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come all'udienza del 29/1/2025.
Con ricorso depositato il 26/03/2024 conveniva in giudizio Parte_1
dinanzi a questo Tribunale esponendo di aver contratto Controparte_1
matrimonio concordatario con la stessa in San Vito Lo Capo (TP) in data 6/5/1996 e che dalla loro unione tre figli: , nato a [...] il [...], CP_2
maggiorenne, economicamente indipendente e con un proprio nucleo familiare,
nato a [...] il [...] e nata a [...] Persona_1 Persona_2
(TP) il 14.09.2006 minorenne.
Esponeva, inoltre che, con decreto di omologa n. 2723/2023 del 06/04/2023 del
Tribunale di Trapani, veniva dichiarata la separazione consensuale tra i coniugi.
Rappresentava che il figlio aveva cominciato a vivere con l'odierno Per_1
ricorrente che conseguentemente si preoccupava del suo mantenimento, facendo venir meno i presupposti che avevano giustificato la precedente statuizione economica in sede di separazione.
Chiedeva, pertanto, la modifica delle condizioni economiche di separazione nei seguenti termini:
“1) Revocare l'obbligo del SI. di corrispondere alla SI.ra Parte_1
il contributo di mantenimento a favore del figlio oltre al Controparte_1 Per_1
50% delle spese straordinarie a favore dello stesso;
2) Disporre e pronunciare l'obbligo della SI.ra di corrispondere Controparte_1
al SI. il contributo di mantenimento a favore del figlio Parte_1 Per_1
oltre al 50% delle spese straordinarie a favore dello stesso, finché quest'ultimo non sarà autonomo ed indipendente economicamente;
3) Disporre la modifica dell'accordo relativamente all'Assegno Unico Universale per i figli minori, oggi interamente percepito dalla SI.ra , con la Controparte_1
disposizione che detto Assegno Unico Universale venga riscosso nella misura del 50% da parte di entrambi i genitori.” Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio
[...]
che contestava quanto dedotto nell'atto introduttivo e rappresentava che CP_1
il figlio in data 1/3/2024 era tornato a vivere con la madre. Per_1
Chiedeva di:
“- rigettare ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- rigettare le domande proposte dal ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto,
- confermare le statuizioni contenute nel decreto di omologa 2723/2023 del
6/4/2023 emesso dal Tribunale di Trapani”
All'udienza del 29/1/2025 la causa veniva posta in decisione a seguito di discussione orale.
*****
Con riferimento ai figli maggiorenni, ai sensi dell'art. 337-septies cod. proc. civ., può essere disposto il pagamento di un assegno periodico in favore dei medesimi qualora questi non siano indipendenti economicamente “valutate le circostanze”.
In particolare, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24498/2006, ha ribadito che
“il genitore che ha l'obbligo di mantenere il figlio maggiorenne non può sottrarsi a tale dovere, salvo che il figlio abbia raggiunto la piena autosufficienza economica, ossia abbia completato il proprio percorso formativo e sia in grado di provvedere autonomamente al proprio sostentamento”. A tale principio si è successivamente uniformata anche la sentenza n. 19589/2011, in cui la Corte ha precisato che il mantenimento deve proseguire fintanto che il figlio non abbia acquisito un'autosufficienza economica, sia essa derivante da un impiego stabile o da altre fonti di reddito.
Alla luce di tale dettato, l'obbligo del genitore di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne non cessa automaticamente al raggiungimento della maggiore età, ma il limite di persistenza dell'anzidetto obbligo deve essere determinato “con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età dei beneficiari” (così testualmente Cassazione 12477/2004) distinguendo l'ipotesi in cui quest'ultimo abbia proseguito, o meno, gli studi.
Il requisito della mancanza di “indipendenza economica” presuppone che il figlio non abbia ancora terminato il suo percorso formativo o non abbia trovato un'occupazione corrispondente alle sue capacità e alla sua istruzione
Il percorso formativo del figlio divenuto ormai maggiorenne, per considerarsi ultimato, deve essere valutato, pertanto, in relazione alla tipologia del percorso scolastico, universitario o, eventualmente, anche post-universitario intrapreso, alle possibilità di reperire una concreta occupazione, in relazione alla situazione del mercato del lavoro nel periodo temporale di riferimento e in una determinata area territoriale
Vi è, dunque, una “stretta e necessaria correlazione tra diritto-dovere all'istruzione ed all'educazione e diritto al mantenimento” (Cass. n. 17183/2020), come previsto, del resto, dall'art. 30, comma 1, Cost., nel senso che il dovere dei genitori di educare, istruire e mantenere i figli ricomprende anche quello di consentire loro di portare a termine un progetto formativo in linea con le loro capacità, inclinazioni e aspirazioni, tenuto conto della meritevolezza dei risultati conseguiti e in presenza, ovviamente, di una oggettiva possibilità economica dei genitori.
Invero, il diritto del figlio si giustifica all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, posto che la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società. La Suprema Corte, nell'ordinanza n.
5088/2018 ha affermato il principio di diritto per cui “la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa e, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta dal raggiungimento della maggiore età da parte dell'avente diritto". Infine, ciò che va pure evidenziato in particolar modo è che “se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento” (Cass. 26875/2023).
*****
Nel caso di specie, , divenuto maggiorenne il 19/4/2023, decideva di Per_1
abbandonare gli studi a seguito di una bocciatura e di iniziare a lavorare come cameriere, con contratto part time a tempo determinato, scegliendo di andare a vivere presso il padre a settembre 2023.
Ad inizio 2024 tornava a vivere con la madre, decidendo di iscriversi, a settembre, presso l'Istituto d'Istruzione secondaria Superiore “Sciascia Bufalino” per ripetere il quarto anno ponendo fine al proprio rapporto lavorativo a tempo parziale pochi giorni prima della scadenza.
Nella fattispecie, il figlio , pur avendo superato la soglia dei 18 anni, non Per_1
ha ancora completato il suo percorso scolastico, avendo deciso di ripetere il quarto anno di scuola superiore presso l'Istituto d'Istruzione secondaria superiore “Sciascia
Bufalino”. Si ribadisce che, in presenza di figli che non hanno completato il ciclo di studi, l'obbligo di mantenimento perdura sino al conseguimento del diploma e all'ingresso stabile nel mercato del lavoro (Cass. n. 17183/2020, Cass. n. 24391/2024).
Pertanto, va nel presente giudizio ritenuto che il figlio , pur avendo Per_1
intrapreso una qualche attività lavorativa nel settore della ristorazione per qualche mese, non ha ancora raggiunto un'autosufficienza economica che giustifichi la cessazione dell'obbligo di mantenimento da parte dei genitori. Peraltro, egli al momento è ancora iscritto a scuola (v. certificato di frequenza scolastica datato
27.1.2025) e questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento (cfr.
Cass. Cass. 26875/2023).
Invero, il lavoro svolto dal figlio, qualora precario e insufficiente a garantire un tenore di vita dignitoso, non interrompe l'obbligo di mantenimento, il quale persiste fino a quando il figlio non acquisisca un impiego stabile e adeguato alle sue capacità e al suo livello di istruzione (Cass. n. 10511/2006, Cass. n. 10698/2018).
In tale contesto, la posizione del figlio appare giustificata dalla giovane Per_1
età e dal suo percorso di studi ancora in corso, che necessitano di un supporto economico per il completamento del ciclo formativo. Inoltre, il lavoro a tempo determinato e parziale svolto per qualche mese dal figlio non è affatto sufficiente a giustificare la cessazione dell'obbligo di mantenimento del neomaggiorenne studente.
Di conseguenza, deve essere rigettata la domanda di modifica delle condizioni.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza domanda eccezione difesa disattesa e/o assorbita:
- rigetta la domanda di modifica delle condizioni avanzata da parte ricorrente;
- condanna il ricorrente al pagamento in favore di parte resistente delle spese di lite, liquidate in € 2906,00 per compensi, oltre rimborso delle spese generali in misura pari al 15%, IVA e CPA come per legge;
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 20.2.2025.
Il Presidente est.
Michele Ruvolo