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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 04/09/2025, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 860/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta da: dott.ssa Anna Rita PASCA - Presidente dott. Riccardo MELE - Consigliere dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 860 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022,
T R A
(p.i. ) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Emanuele Vito Rausa, come da mandato in atti;
- APPELLANTE -
E
(c.f. ) e (c.f. CP_1 CodiceFiscale_1 Controparte_2 [...]
), rappresentate e difese dall'avv. Massimo Fasano, come da mandato in atti;
C.F._2
- APPELLATA -
All'udienza del 26 marzo 2025 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si riporta l'esposizione in fatto come riassunto dalla sentenza di primo grado:
“Con atto di citazione notificato in data 01 marzo 2018 le sig.re e CP_1 CP_2
evocavano in giudizio la soc. per ivi sentire: - accertare e dichiarare la
[...] Parte_1
responsabilità contrattuale della soc. per violazione del principio di buona fede e Parte_1
correttezza nella esecuzione del contratto relativo alla installazione dell'impianto fotovoltaico di proprietà delle attrici, nonché per infedele esecuzione degli obblighi di diligenza e informativa inerenti all'incarico ricevuto dalle attrici per la cura della pratica con il GSE, con riferimento pagina 1 di 11 all'istanza di ammissione alla maggiorazione del premio di cui all'art. 14, comma 1, lett. d)
D.M. 5/5/2011; - accertare e dichiarare che a cagione del detto comportamento colposo le attrici subivano la perdita relativa alla riduzione della tariffa incentivante per il diniego alla maggiorazione del 10%; - per l'effetto, condannare la al pagamento di tutti i danni Parte_1
patrimoniali subiti dalle attrici ammontanti per ad € 10.500,00 e per CP_1 CP_2
ad € 6.000,00, salvo il più o il meno che emergerà in corso di causa ovvero di quella che
[...]
sarà ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese e competenze di lite.
Espongono le attrici : -di aver affidato alla società convenuta la realizzazione di tutti i lavori relativi all'installazione di un impianto fotovoltaico, ciascuna presso l'immobile di proprietà, in regime di scambio sul posto;
- che la progettazione dell'impianto e la direzione dei lavori venivano curate dal perito industriale , incaricato da - che l'impianto di Persona_1 Pt_1 CP_1
entrava in esercizio dal 30.06.2011 mentre quello della sorella dal 14.06.2011;
[...] CP_2
- che la assicurava alle attrici la provenienza europea dei pannelli fotovoltaici e il buon esito Pt_1
dell'istruttoria del GSE circa l'ammissione alla maggiorazione del 10% della tariffa incentivante;
che appunto la era referente tecnico delle attrici e curava l'inoltro della richiesta al GSE, Pt_1
essendo pure destinatario delle comunicazioni con il gestore;
- che la società convenuta ometteva di informare le della corrispondenza intercorsa con il GSE e del fatto che quest'ultimo avesse CP_1
richiesto l'integrazione del carteggio relativo all'attestato di controllo del processo produttivo che non veniva ottemperata, cagionando la decadenza dal premio;
- che dunque la società incaricata assumeva una condotta negligente nell'espletamento dell'incarico, altresì promettendo mendacemente la provenienza europea dei moduli fotovoltaici e cagionando così un nocumento patrimoniale alle attrici.
Si costituiva in giudizio la contestando l'addebito ed esponendo di non aver mai Parte_1
contrattualmente promesso la provenienza europea dei moduli, perché la maggiorazione della tariffa incentivante veniva introdotta successivamente alla conclusione dei contratti con le attrici, con D.M. pubblicato il 12 maggio 2011”.
La causa, istruita a mezzo produzione documentale e prova orale, veniva decisa con sentenza n. 2890/2022, pubblicata in data 14/10/2022, con la quale il Tribunale di
Lecce accoglieva la domanda e, per l'effetto, condannava la convenuta al pagina 2 di 11 risarcimento dei danni, che liquidava in € 5.250,00 in favore di e in € CP_1
3.000,00 in favore di nonché al pagamento delle spese processuali Controparte_2
liquidate, come da DM 55/2014, in complessivi € 6.255,00, di cui € 237,00 per spese ed € 6.285,50 per competenze, oltre accessori dovuti per legge.
Il Tribunale motivava la decisione nel seguente modo:
“Il criterio generale di riparto degli oneri assertivi e probatori di questa azione è quello derivante dal combinato disposto degli artt. 1218 e 2697cc e dal principio di vicinanza della prova, in forza dei quali incombe al preteso creditore allegare e provare la fonte negoziale dell'obbligazione di pagamento che assume inadempiuta totalmente o parzialmente e, ciò fatto, spetta al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto o altri fatti estintivi o comunque idonei a paralizzare la pretesa creditoria (ex multis: Cass. civ.
SS.UU. 30.10.2001 n. 13533; nello stesso senso: Cass. civ. 25.10.2007 n. 22361; Cass. civ.
7.03.2006 n. 4867; Cass. civ.
1.12.2003 n. 18315; Cass. civ.
5.10.1999 n. 11629). Tale criterio va coordinato con il principio dell'onere di contestazione specifica, codificato nel novellato art. 115 cpc, applicabile alla presente controversia, in quanto introdotta dopo il
4.07.2009, in virtù del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto del relativo ab onere probandi a favore di chi ha allegato il fatto incontestato (ex multis: Cass. civ., sez. 6, 21.08.2012 n. 14594). In fatto, il Tribunale osserva che la causa è stata istruita documentalmente e risultano pacificamente o documentalmente le seguenti circostanze di fatto. Con rispettivi contratti del 14.02.2011 e 22.02.2011 le sigg.re
e affidavano incarico alla per la fornitura e posa in opera CP_2 CP_1 Parte_1
di impianto fotovoltaico per produzione di energia elettrica da realizzarsi presso immobili di loro proprietà. La società appaltante si impegnava, inoltre, a dare inizio alla stesura della documentazione necessaria alla richiesta dei permessi previsti dalla normativa vigente, nonché a dar luogo a tutte le incombenze per assolvere tutte le pratiche burocratiche verso gli enti coinvolti (EE.PP. Gestore di rete locale, GSE ect.) allo scopo di dare l'opera finita limitando i disagi del committente.
Con rispettive domande del 07/07/2011 e del 24/06/2011, le sigg.re presentavano CP_1
richiesta di ammissione alla tariffa incentivante per impianti fotovoltaici prevista dal DM
05.05.2011, indicando quale referente tecnico e corrispondenza il seguente indirizzo pec:
Email_1
Con rispettive comunicazioni del 21 maggio 2012 e del 13.03.2012 il GSE notificava alle sigg.re l'ammissione con riserva alle tariffe incentivanti di cui al DM 05.05.2011. CP_1 pagina 3 di 11 Successivamente in data 17.10.2013 e in data 17.03.2014 il GSE comunicava rispettivamente alla sig.ra e che la richiesta di ammissione alla tariffa Controparte_2 CP_1
incentivante di cui al DM 05.05.2011 non poteva essere accolta in quanto carente della documentazione relativa all'Attestato di controllo del processo produttivo in fabbrica
(Factory Inspection Attestatio/Declaration) necessario alla identificazione dell'origine del prodotto.
Nel corso dell'istruttoria è stato ascoltato il legale rappresentante della in quale Parte_1 ha dichiarato che la ha curato tutto l'iter amministrativo presso l'Enel GSE per Pt_1
l'ammissione alle tariffe incentivanti e maggiorazione al 10%.
Dichiara ancora “non abbiamo riscontrato le richieste del GSE perché mancano gli attestati che all'epoca dei lavori non erano presenti”.
In punto di diritto.
Ai sensi dell'art. 1375 c.c. “il contratto deve essere eseguito secondo buona fede”.
L'evoluzione giurisprudenziale degli ultimi anni ha portato a ritenere che l'art. 1375 c.c. è una delle principali fonti di integrazione del contratto, in quanto la clausola di buona fede oggettiva, letta alla luce del principio costituzionale di solidarietà sociale ex art. 2 Cost., impone alle parti contrattuali non solo di eseguire ciò che è previsto nel contratto ed a tenere
i comportamenti imposti in via integrativa ex art. 1374 c.c., dalla legge, dagli usi e dall'equità, ma anche a porre in essere quello condotte che, in base alla correttezza, siano necessarie per preservare in modo solidale l'utilità e l'interesse della controparte.
Dunque la parte nel dare esecuzione al contratto non si può porre in una dimensione egoisticamente protesa alla tutela del proprio interesse, ma deve adoperarsi solidaristicamente, entro i limiti di un sacrificio non apprezzabile, onde tutelare l'interesse della controparte.
La lettura costituzionalmente orientata dell'art. 1375 c.c. ha portato a ritenere a carico delle parti contrattuali: l'obbligo di eseguire prestazioni ulteriori rispetto a quelle convenzionalmente previste;
obblighi di protezione della sfera personale della parte contrattuale e dei soggetti posti in rapporto di prossimità con questi;
obblighi informativi.
Scaturisce, infatti, dalla buona fede oggettiva l'obbligo di informare la controparte in ordine
a quelle circostanze rilevanti per l'esecuzione del contratto così che quest'ultima possa evitare pregiudizi o costi ingiustificati e, quindi, ottenere l'utilità pratica della prestazione finale.
Tornando al caso in esame. E' indubbio che la abbia assunto l'obbligo Pt_1
pagina 4 di 11 contrattuale della fornitura e posa in opera di impianto fotovoltaico per produzione di energia elettrica da realizzarsi presso immobili di loro proprietà, nonché di dare inizio alla stesura della documentazione necessaria alla richiesta dei permessi previsti dalla normativa vigente, nonché a dar luogo a tutte le incombenze per assolvere tutte le pratiche burocratiche verso gli enti coinvolti ( EE.PP. Gestore di rete locale, GSE ect.) allo scopo di dare l'opera finita, limitando i disagi del committente.
In sede di interrogatorio formale, il legale rappresentante della ha dichiarato di Pt_1 aver curato l'intero iter amministrativo presso l'Enel GSE per l'ammissione alle tariffe incentivanti e maggiorazione al 10%.
Ne consegue che la , avendo assunto l'onere di curare l'iter amministrativo presso Pt_1
l'ente gestore GSE, aveva anche l'obbligo di informare le committenti in ordine a quelle circostanze rilevanti ai fini dell'ottenimento pratico della prestazione finale programmata.
La società convenuta non ha provato di aver correttamente assolto all'obbligo informativo assunto.
In particolare, non ha provato di aver informato le dell'esito della verifica CP_1
comunicato da GSE in data 17.10.2013 e in data 17.03.2014, con il quale si concedevano 10 giorni per la integrazione del carteggio mancante relativo all'attestato di controllo del processo produttivo (Factory Inspection Attestatio/Declaration).
Sul punto, il legale rappresentante ha dichiarato di non aver riscontrato le richieste del GSE perché mancavano gli attestati che all'epoca dei lavori non erano presenti.
Le attrici, inoltre, non avevano possibilità di venire a conoscenza della comunicazione della
GSE, avendo indicato nella richiesta di ammissione alla tariffa incentivante per impianti fotovoltaici, prevista dal DM 05.05.2011, l'indirizzo pec della quale proprio Parte_1
referente tecnico e di corrispondenza.
Accertata la responsabilità contrattuale della occorre determinare il quantum del Parte_1
risarcimento danni patito dalle . CP_1
La determinazione dell'entità dei danni patiti necessita di accertare la produzione annua dell'impianto fotovoltaico in oggetto e conseguentemente di quantificare la riduzione del contributo economico ricevuto a causa del mancato accoglimento della maggiorazione del
10%.
Detti elementi valutativi sono difficilmente accertabili in concreto essendo ancorati a diverse variabili non prevedibili.
Ciò induce il Giudicante a ricorre al criterio equitativo previsto e disciplinato dall'art. 1226
pagina 5 di 11 c.c.. In conclusione, deve essere riconosciuta a la somma di € 5.250,00 e a Parte_2
la somma di € 3.000,00 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale e fino Controparte_2 al soddisfo”.
Avverso la sentenza notificata in data 19/10/2022 ha proposto appello con atto di Parte_1
citazione notificato in data 27/10/2022, chiedendone la riforma con cinque motivi.
Si sono costituite e resistendo al gravame e chiedendone il CP_1 Controparte_2 rigetto.
Il giudizio di appello, rinviato una prima volta per eccessivo carico di lavoro di questa Corte, all'udienza del 26/03/2025, svoltasi a trattazione scritta, è stato riservato per la decisione sulla base delle note di precisazione delle conclusioni depositate dalle parti, previa assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ. per il deposito di comparse conclusionali e di repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, rubricato “mancata valutazione degli elementi essenziali del giudizio”,
l'appellante censura la sentenza, perché il giudice non avrebbe compreso che nessun impegno contrattuale era stato assunto dalla in merito alla garanzia della provenienza europea Pt_1
degli impianti e della conseguente possibilità di accedere alle maggiorazioni del 10% dell'incentivo. Reiterando le difese di primo grado, evidenzia che i contratti de quibus sono stati stipulati antecedentemente al DM 5/5/2011, che prevede le maggiorazioni, e che nessun impegno contrattuale in merito alle stesse risulta assunto nei contratti allegati in atti. Né, precisa l'appellante, varrebbe a correggere il tiro la presentazione della domanda di ammissione alla maggiorazione, perché questo non poteva integrare di per sé l'assunzione postuma, da parte di dell'impegno all'ottenimento degli incentivi. Pt_1
Con il secondo motivo, rubricato “errata valutazione del materiale probatorio”, viene censurata la sentenza, perché il giudice avrebbe omesso di valutare che nel contratto stipulato tra le parti la non ha assunto l'impegno di curare le pratiche relative all'ottenimento Pt_1
della maggiore tariffa incentivante. Ribadisce che, allorché le AC presentavano la domanda de qua nel luglio 2011, la aveva già assolto ai suoi obblighi;
l'essersi offerta di Pt_1
curare la presentazione di tale domanda era stata solo una forma di cortesia verso le clienti.
Con il terzo motivo, rubricato “errata valutazione dell'obbligo di correttezza e buona fede”, si ritiene la sentenza errata, per non essere tale principio applicabile alla presente fattispecie per le ragioni già innanzi sintetizzate.
Con il quarto motivo, rubricato “violazione dell'obbligo di informativa”, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui afferma che “La società convenuta non ha provato di aver
pagina 6 di 11 correttamente assolto all'obbligo informativo assunto. In particolare, non ha provato di aver informato le dell'esito della verifica comunicato da GSE in data 17.10.2013 e in data CP_1
17.03.2014, con il quale si concedeva 10 giorni per la integrazione del carteggio mancante relativo all'attestato di controllo del processo produttivo (Factory Inspection
Attestatio/Declaration)”. Assume l'appellante che il giudice avrebbe omesso di considerare che:
- nella convenzione per il riconoscimento delle tariffe incentivanti, risalente al giugno 2012 e, quindi, successiva al contratto e alla presentazione della domanda prodotta dalle attrici, si precisa che “le comunicazioni intercorrenti tra le parti devono essere rese tramite il portale informatico messo a disposizione da GSE e/o in forma scritta ove espressamente previsto dalla presente convenzione e dalla vigente normativa”;
- la prestazione contrattuale si era già esaurita, per cui la non aveva alcun obbligo di Pt_1
informare le di un fatto che le stesse avrebbero potuto ben conoscere accedendo al CP_1
portale;
- quandanche la lo avesse fatto, nulla sarebbe cambiato, posto che la documentazione Pt_1
chiesta da GSE, ossia la provenienza europea degli impianti, non esisteva e non si sarebbe potuta creare dal nulla, essendo pacifico e noto che l'impianto non era di provenienza europea.
Con il quinto motivo, rubricato “il danno nell'an e nel quantum”, l'appellante censura la sentenza, perché non vi sarebbe prova di alcun danno, sia in considerazione dell'assenza di accordi contrattuali sottostanti, sia in considerazione della mancanza di prova di un nesso causale tra la mancata informazione e il danno. Solo in via subordinata contesta il quantum, non condividendo la liquidazione equitativa per difetto dei presupposti, in quanto, secondo l'appellante, il danno poteva essere facilmente provato.
I motivi di appello, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati.
Il contratto di appalto per cui è causa è a forma libera, sicché ai fini del giudizio occorre valutare non solo i contratti scritti esibiti dalle parti, ma anche se gli stessi sono stati successivamente integrati da accordi verbali in base ai quali, come allegato dalle attrici, la abbia garantito che i pannelli fotovoltaici forniti fossero di provenienza dell'UE e che Pt_1 perciò si sia assunta l'impegno di curare la pratica per l'ammissione alla maggiorazione prevista del 10% spettante agli impianti di provenienza per il 60% dell'UE, come previsto dal
D.M. 5/5/2011.
pagina 7 di 11 Né può condividersi quanto sul punto dedotto dall'appellante, ossia di aver curato la presentazione dell'istanza, fornendo il proprio indirizzo pec per corrispondenza quale referente tecnico, solo a titolo di “cortesia”, atteso che è evidente che tra le parti sono intercorsi rapporti di lavoro (committente/esecutore) e non già di amicizia/familiarità tali da comportare l'esecuzione di attività propria della a titolo di mera “cortesia”. Parte_1
Assume altresì la società appellante di aver dato corso alla pratica del bonus per avere
«semplicemente confidato in una disattenta verifica delle condizioni da parte del GSE, sperando, altresì, che la normativa potesse mutare a proprio favore»; deduce altresì che di tanto sarebbero state consapevoli le appellate. Rileva al contrario la Corte che, pur a prescindere dalla gravità di quanto dichiarato (aver presentato una domanda per accesso al bonus confidando in una verifica non attenta dei requisiti per accedervi dichiarati), non risulta in alcun modo provato che di tanto fossero consapevoli le committenti, per cui non può che ritenersi che la società abbia in tal modo confidato solo di non far sapere alle committenti la fornitura di materiale non di provenienza europea e l'assenza, quindi, dei presupposti per beneficiare del bonus dalla società prospettato quale conseguibile.
Peraltro, emergendo per facta concludentia che la ricevette dalle appellate e accettò Pt_1
l'incarico di curare la pratica presso la GSE per l'ammissione agli incentivi de quibus, è innegabile che – come detto dal primo giudice – la stessa non assolse correttamente l'impegno assunto, atteso che non solo non integrò il carteggio mancante relativo all'attestato di controllo del processo produttivo (Factory Inspection Attestatio/Declaration) nel termine a tal fine assegnatole da GSE con pec del 17.10.2013 e del 17.03.2014, ma omise altresì di comunicare alle committenti l'assenza dei necessari attestati, circostanza della quale le odierne appellate non potevano venire a conoscenza, per essere stato comunicato alla GSE
l'indirizzo pec della quale proprio referente tecnico e di corrispondenza. Parte_1
Deve inoltre aggiungersi che, come correttamente rilevato dal Tribunale, è contrario a buona fede l'avere assunto l'impegno di curare la domanda per l'ammissione al beneficio Parte_1
de quo, indicando la propria pec quale referente tecnico e di corrispondenza, sapendo già che l'impianto fornito alle appellate fosse privo della certificazione a tal fine necessaria.
L'assunzione e l'esecuzione da parte di di un tale impegno non trova alcuna altra Pt_1 giustificazione se non nell'avere garantito alle la provenienza dall'UE dei pannelli. CP_1
Nessuna logica avrebbe una lettura diversa di tale impegno. Ed infatti la non ha provato, Pt_1
come allegato solo in appello, che la pratica sarebbe stata svolta soltanto per una mera cortesia, né risulta provato che la avesse informato le che la pratica non avrebbe Pt_1 CP_1
pagina 8 di 11 avuto margini di successo atteso che a monte non ve ne erano i presupposti di legge.
Non può pertanto condividersi quanto dichiarato dalla s.r.l. appellante, ossia di non essersi impegnata a fornire impianti almeno in parte di provenienza europea, atteso che in tal caso avrebbe dovuto comunicare tale circostanza alle committenti e non già proporsi quale referente tecnico e di corrispondenza per il conseguimento della maggiorazione del 10% prevista per gli impianti il cui costo di investimento, per i componenti diversi dal lavoro, fossero per non meno del 60% riconducibili ad una produzione realizzata all'interno dell'unione europea.
Quanto innanzi ritenuto dalla Corte è poi riscontrato dal comportamento stragiudiziale assunto dalla e dall'esito della prova orale espletata in primo grado. Parte_1
Quanto al comportamento stragiudiziale, dagli atti emerge che, a fronte delle missive del
15/09/2015 (inviata via pec alla in data 28/09/2015) e del 15/10/2015 (inviata a Parte_1 mezzo pec il 19/10/2015), con le quali e – a mezzo del proprio legale - CP_1 CP_2 contestavano alla (destinataria via pec delle comunicazioni del GSE) l'omessa Parte_1
informazione circa il primo esito e il diniego del premio Pt_3 Parte_4 attraverso una significativa riduzione dell'incentivo, invitando nel contempo la a Pt_1
consegnare tutta la documentazione originale inerente gli impianti e i certificati di origine dei pannelli fotovoltaici, non risulta che la con le missive di risposta abbia assunto una Pt_1 posizione chiara. In particolare, la stessa in tali circostanze, ove (come si assume nell'atto di appello) avesse inoltrato la richiesta di accesso al bonus solo a titolo di cortesia e con il condiviso intento di confidare «in una disattenta verifica delle condizioni da parte del GSE» ovvero in una modifica della normativa, avrebbe dovuto solo comunicare che, contrariamente a quanto “sperato” anche dalle committenti nel presentare la domanda, i controlli erano stati
“attenti” e che non erano intervenute modifiche della normativa. Al contrario, non Parte_1 ha in tale circostanza neanche contestato di aver assunto l'impegno di fornire un impianto con caratteristiche tali da consentire alle committenti di conseguire il bonus in questione, né ha anche solo dichiarato di aver espletato la pratica solo per cortesia e nella certezza della non conseguibilità del risultato in presenza di verifiche da parte di GSE. Ha invece fornito risposte generiche, limitandosi a replicare che la documentazione era estraibile dal sito GSE, ovvero che era stata tutta consegnata alle clienti in esecuzione del contratto di appalto.
Quanto alla prova testimoniale espletata in primo grado, dagli atti emerge quanto segue:
I) il teste ha confermato la posizione n. 4 delle memorie istruttorie delle attrici, Testimone_1 ossia che la curando l'inoltro delle suddette domande, assicurava alle attrici la Pt_1
pagina 9 di 11 sussistenza dei requisiti di ammissione al premio UE del 10% e, quindi, la provenienza europea dei moduli fotovoltaici forniti;
II) il teste ha reso analoghe dichiarazioni. Testimone_2
Tali dichiarazioni risultano pienamente attendibili, in quanto rese da soggetti a conoscenza diretta dei fatti dichiarati e privi di interesse nel presente contenzioso.
Assume infine l'appellante che non avrebbe potuto garantire nulla per aver concluso i contratti prima dell'entrata in vigore del D.M. 5/5/11, che, come noto, all'art. 14, co. I lett. d), prevede una maggiorazione del 10% sulla componente incentivante della tariffa per gli impianti il cui costo di investimento, per quanto concerne i componenti diversi dal lavoro, sia per non meno del 60% riconducibile ad una produzione realizzata all'interno dell' Pt_3
Rileva al contrario la Corte che, come innanzi detto, il contratto risulta essere stato integrato da accordi verbali e che, ove la non avesse – come detto dai testi – assunto Parte_1
l'impegno di fornire un impianto con caratteristiche idonee a consentire alle di CP_1
beneficiare della suddetta maggiorazione, avrebbe dovuto comunicare tale circostanza alle committenti (ovvero provare di averla comunicata e di aver concordato di cercare sostanzialmente solo di trarre in inganno GSE), non già impegnarsi a curare l'istruttoria dell'iter per conseguire il “bonus”, così in tale circostanza in pratica garantendo alle committenti la presenza, nell'impianto fotovoltaico, delle caratteristiche richieste dal Decreto
Ministeriale citato.
È quindi evidente che, ove la avesse realizzato l'impianto con le caratteristiche Pt_1 prospettate alle , le stesse avrebbero conseguito l'incentivo de quo, pregiudicato dalla CP_1
mancanza delle qualità promesse per i pannelli.
Il danno è determinato dalla perdita della maggiorazione del 10% sulla componente incentivante della tariffa e risulta correttamente determinato dal Tribunale nell'appellata sentenza, dovendosi a tal fine considerare che la tariffa incentivante sarebbe stata corrisposta per un ventennio a decorrere dalla messa in esercizio dell'impianto e che la tariffa è costante, in moneta corrente per tutto il periodo dell'incentivazione.
Le AC in primo grado hanno quantificato il pregiudizio subito rispettivamente di
€.10.500,00 per e di €.6.000,00 per sulla base di due analitiche CP_1 Controparte_2 perizie a firma dell'ing. , che, escusso a teste, ha confermato quanto costatato e le Per_2
stime valutative espresse. La costituendosi, ha mosso solo contestazioni generiche alla Pt_1
stima del danno.
In tale contesto deve essere confermata la valutazione del danno effettuata dal Tribunale, che pagina 10 di 11 ha comunque falcidiato le richieste delle attrici del 50% sulla base di una valutazione equitativa dello stesso, consentita dalla difficoltà di una esatta quantificazione di un danno futuro (per il ventennio dalla installazione).
Con l'ultimo motivo assume che il Tribunale abbia superato i parametri di legge Parte_1 nella liquidazione dei compensi, determinati in € 6.285,50 a fronte di € 4.835,00 determinati applicando i parametri medi di legge.
Il motivo non è fondato, atteso che, applicando (ratione temporis) il DM 55/2014 e considerando: lo scaglione di valore tra € 5.201,00 e € 26.000,00 (valore dichiarato), l'attività espletata e l'aumento del 30% per la presenza di più parti aventi stessa posizione processuale
(art. 4, co. II), le competenze medie ammontano ad € 6.285,50.
Alla soccombenza consegue la condanna dell'appellante al pagamento, in favore delle appellate, delle spese di questo grado, liquidate come da dispositivo in base al DM 55/2014.
Poiché il presente giudizio è iniziato innanzi a questa Corte successivamente al 30/01/2013, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, co. 17, della Legge 24/12/2012, n.
228, che ha aggiunto il co. I-quater all'art. 13 del D.P.R. 30/05/2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (Cass. Civ. SSUU,
18/02/2014, n. 3774).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello; condanna al pagamento, in favore delle appellate, delle spese e competenze di Parte_1 questo grado, che liquida in complessivi € 6.680,35, oltre IVA, CAP e RF al 15%. da atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. I-quater, del DPR n. 115/2012 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 22 luglio 2025.
Il Giudice Aus. Estensore Il Presidente dott.ssa Crescenza Dongiovanni dott.ssa Anna Rita Pasca
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta da: dott.ssa Anna Rita PASCA - Presidente dott. Riccardo MELE - Consigliere dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 860 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022,
T R A
(p.i. ) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Emanuele Vito Rausa, come da mandato in atti;
- APPELLANTE -
E
(c.f. ) e (c.f. CP_1 CodiceFiscale_1 Controparte_2 [...]
), rappresentate e difese dall'avv. Massimo Fasano, come da mandato in atti;
C.F._2
- APPELLATA -
All'udienza del 26 marzo 2025 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si riporta l'esposizione in fatto come riassunto dalla sentenza di primo grado:
“Con atto di citazione notificato in data 01 marzo 2018 le sig.re e CP_1 CP_2
evocavano in giudizio la soc. per ivi sentire: - accertare e dichiarare la
[...] Parte_1
responsabilità contrattuale della soc. per violazione del principio di buona fede e Parte_1
correttezza nella esecuzione del contratto relativo alla installazione dell'impianto fotovoltaico di proprietà delle attrici, nonché per infedele esecuzione degli obblighi di diligenza e informativa inerenti all'incarico ricevuto dalle attrici per la cura della pratica con il GSE, con riferimento pagina 1 di 11 all'istanza di ammissione alla maggiorazione del premio di cui all'art. 14, comma 1, lett. d)
D.M. 5/5/2011; - accertare e dichiarare che a cagione del detto comportamento colposo le attrici subivano la perdita relativa alla riduzione della tariffa incentivante per il diniego alla maggiorazione del 10%; - per l'effetto, condannare la al pagamento di tutti i danni Parte_1
patrimoniali subiti dalle attrici ammontanti per ad € 10.500,00 e per CP_1 CP_2
ad € 6.000,00, salvo il più o il meno che emergerà in corso di causa ovvero di quella che
[...]
sarà ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese e competenze di lite.
Espongono le attrici : -di aver affidato alla società convenuta la realizzazione di tutti i lavori relativi all'installazione di un impianto fotovoltaico, ciascuna presso l'immobile di proprietà, in regime di scambio sul posto;
- che la progettazione dell'impianto e la direzione dei lavori venivano curate dal perito industriale , incaricato da - che l'impianto di Persona_1 Pt_1 CP_1
entrava in esercizio dal 30.06.2011 mentre quello della sorella dal 14.06.2011;
[...] CP_2
- che la assicurava alle attrici la provenienza europea dei pannelli fotovoltaici e il buon esito Pt_1
dell'istruttoria del GSE circa l'ammissione alla maggiorazione del 10% della tariffa incentivante;
che appunto la era referente tecnico delle attrici e curava l'inoltro della richiesta al GSE, Pt_1
essendo pure destinatario delle comunicazioni con il gestore;
- che la società convenuta ometteva di informare le della corrispondenza intercorsa con il GSE e del fatto che quest'ultimo avesse CP_1
richiesto l'integrazione del carteggio relativo all'attestato di controllo del processo produttivo che non veniva ottemperata, cagionando la decadenza dal premio;
- che dunque la società incaricata assumeva una condotta negligente nell'espletamento dell'incarico, altresì promettendo mendacemente la provenienza europea dei moduli fotovoltaici e cagionando così un nocumento patrimoniale alle attrici.
Si costituiva in giudizio la contestando l'addebito ed esponendo di non aver mai Parte_1
contrattualmente promesso la provenienza europea dei moduli, perché la maggiorazione della tariffa incentivante veniva introdotta successivamente alla conclusione dei contratti con le attrici, con D.M. pubblicato il 12 maggio 2011”.
La causa, istruita a mezzo produzione documentale e prova orale, veniva decisa con sentenza n. 2890/2022, pubblicata in data 14/10/2022, con la quale il Tribunale di
Lecce accoglieva la domanda e, per l'effetto, condannava la convenuta al pagina 2 di 11 risarcimento dei danni, che liquidava in € 5.250,00 in favore di e in € CP_1
3.000,00 in favore di nonché al pagamento delle spese processuali Controparte_2
liquidate, come da DM 55/2014, in complessivi € 6.255,00, di cui € 237,00 per spese ed € 6.285,50 per competenze, oltre accessori dovuti per legge.
Il Tribunale motivava la decisione nel seguente modo:
“Il criterio generale di riparto degli oneri assertivi e probatori di questa azione è quello derivante dal combinato disposto degli artt. 1218 e 2697cc e dal principio di vicinanza della prova, in forza dei quali incombe al preteso creditore allegare e provare la fonte negoziale dell'obbligazione di pagamento che assume inadempiuta totalmente o parzialmente e, ciò fatto, spetta al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto o altri fatti estintivi o comunque idonei a paralizzare la pretesa creditoria (ex multis: Cass. civ.
SS.UU. 30.10.2001 n. 13533; nello stesso senso: Cass. civ. 25.10.2007 n. 22361; Cass. civ.
7.03.2006 n. 4867; Cass. civ.
1.12.2003 n. 18315; Cass. civ.
5.10.1999 n. 11629). Tale criterio va coordinato con il principio dell'onere di contestazione specifica, codificato nel novellato art. 115 cpc, applicabile alla presente controversia, in quanto introdotta dopo il
4.07.2009, in virtù del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto del relativo ab onere probandi a favore di chi ha allegato il fatto incontestato (ex multis: Cass. civ., sez. 6, 21.08.2012 n. 14594). In fatto, il Tribunale osserva che la causa è stata istruita documentalmente e risultano pacificamente o documentalmente le seguenti circostanze di fatto. Con rispettivi contratti del 14.02.2011 e 22.02.2011 le sigg.re
e affidavano incarico alla per la fornitura e posa in opera CP_2 CP_1 Parte_1
di impianto fotovoltaico per produzione di energia elettrica da realizzarsi presso immobili di loro proprietà. La società appaltante si impegnava, inoltre, a dare inizio alla stesura della documentazione necessaria alla richiesta dei permessi previsti dalla normativa vigente, nonché a dar luogo a tutte le incombenze per assolvere tutte le pratiche burocratiche verso gli enti coinvolti (EE.PP. Gestore di rete locale, GSE ect.) allo scopo di dare l'opera finita limitando i disagi del committente.
Con rispettive domande del 07/07/2011 e del 24/06/2011, le sigg.re presentavano CP_1
richiesta di ammissione alla tariffa incentivante per impianti fotovoltaici prevista dal DM
05.05.2011, indicando quale referente tecnico e corrispondenza il seguente indirizzo pec:
Email_1
Con rispettive comunicazioni del 21 maggio 2012 e del 13.03.2012 il GSE notificava alle sigg.re l'ammissione con riserva alle tariffe incentivanti di cui al DM 05.05.2011. CP_1 pagina 3 di 11 Successivamente in data 17.10.2013 e in data 17.03.2014 il GSE comunicava rispettivamente alla sig.ra e che la richiesta di ammissione alla tariffa Controparte_2 CP_1
incentivante di cui al DM 05.05.2011 non poteva essere accolta in quanto carente della documentazione relativa all'Attestato di controllo del processo produttivo in fabbrica
(Factory Inspection Attestatio/Declaration) necessario alla identificazione dell'origine del prodotto.
Nel corso dell'istruttoria è stato ascoltato il legale rappresentante della in quale Parte_1 ha dichiarato che la ha curato tutto l'iter amministrativo presso l'Enel GSE per Pt_1
l'ammissione alle tariffe incentivanti e maggiorazione al 10%.
Dichiara ancora “non abbiamo riscontrato le richieste del GSE perché mancano gli attestati che all'epoca dei lavori non erano presenti”.
In punto di diritto.
Ai sensi dell'art. 1375 c.c. “il contratto deve essere eseguito secondo buona fede”.
L'evoluzione giurisprudenziale degli ultimi anni ha portato a ritenere che l'art. 1375 c.c. è una delle principali fonti di integrazione del contratto, in quanto la clausola di buona fede oggettiva, letta alla luce del principio costituzionale di solidarietà sociale ex art. 2 Cost., impone alle parti contrattuali non solo di eseguire ciò che è previsto nel contratto ed a tenere
i comportamenti imposti in via integrativa ex art. 1374 c.c., dalla legge, dagli usi e dall'equità, ma anche a porre in essere quello condotte che, in base alla correttezza, siano necessarie per preservare in modo solidale l'utilità e l'interesse della controparte.
Dunque la parte nel dare esecuzione al contratto non si può porre in una dimensione egoisticamente protesa alla tutela del proprio interesse, ma deve adoperarsi solidaristicamente, entro i limiti di un sacrificio non apprezzabile, onde tutelare l'interesse della controparte.
La lettura costituzionalmente orientata dell'art. 1375 c.c. ha portato a ritenere a carico delle parti contrattuali: l'obbligo di eseguire prestazioni ulteriori rispetto a quelle convenzionalmente previste;
obblighi di protezione della sfera personale della parte contrattuale e dei soggetti posti in rapporto di prossimità con questi;
obblighi informativi.
Scaturisce, infatti, dalla buona fede oggettiva l'obbligo di informare la controparte in ordine
a quelle circostanze rilevanti per l'esecuzione del contratto così che quest'ultima possa evitare pregiudizi o costi ingiustificati e, quindi, ottenere l'utilità pratica della prestazione finale.
Tornando al caso in esame. E' indubbio che la abbia assunto l'obbligo Pt_1
pagina 4 di 11 contrattuale della fornitura e posa in opera di impianto fotovoltaico per produzione di energia elettrica da realizzarsi presso immobili di loro proprietà, nonché di dare inizio alla stesura della documentazione necessaria alla richiesta dei permessi previsti dalla normativa vigente, nonché a dar luogo a tutte le incombenze per assolvere tutte le pratiche burocratiche verso gli enti coinvolti ( EE.PP. Gestore di rete locale, GSE ect.) allo scopo di dare l'opera finita, limitando i disagi del committente.
In sede di interrogatorio formale, il legale rappresentante della ha dichiarato di Pt_1 aver curato l'intero iter amministrativo presso l'Enel GSE per l'ammissione alle tariffe incentivanti e maggiorazione al 10%.
Ne consegue che la , avendo assunto l'onere di curare l'iter amministrativo presso Pt_1
l'ente gestore GSE, aveva anche l'obbligo di informare le committenti in ordine a quelle circostanze rilevanti ai fini dell'ottenimento pratico della prestazione finale programmata.
La società convenuta non ha provato di aver correttamente assolto all'obbligo informativo assunto.
In particolare, non ha provato di aver informato le dell'esito della verifica CP_1
comunicato da GSE in data 17.10.2013 e in data 17.03.2014, con il quale si concedevano 10 giorni per la integrazione del carteggio mancante relativo all'attestato di controllo del processo produttivo (Factory Inspection Attestatio/Declaration).
Sul punto, il legale rappresentante ha dichiarato di non aver riscontrato le richieste del GSE perché mancavano gli attestati che all'epoca dei lavori non erano presenti.
Le attrici, inoltre, non avevano possibilità di venire a conoscenza della comunicazione della
GSE, avendo indicato nella richiesta di ammissione alla tariffa incentivante per impianti fotovoltaici, prevista dal DM 05.05.2011, l'indirizzo pec della quale proprio Parte_1
referente tecnico e di corrispondenza.
Accertata la responsabilità contrattuale della occorre determinare il quantum del Parte_1
risarcimento danni patito dalle . CP_1
La determinazione dell'entità dei danni patiti necessita di accertare la produzione annua dell'impianto fotovoltaico in oggetto e conseguentemente di quantificare la riduzione del contributo economico ricevuto a causa del mancato accoglimento della maggiorazione del
10%.
Detti elementi valutativi sono difficilmente accertabili in concreto essendo ancorati a diverse variabili non prevedibili.
Ciò induce il Giudicante a ricorre al criterio equitativo previsto e disciplinato dall'art. 1226
pagina 5 di 11 c.c.. In conclusione, deve essere riconosciuta a la somma di € 5.250,00 e a Parte_2
la somma di € 3.000,00 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale e fino Controparte_2 al soddisfo”.
Avverso la sentenza notificata in data 19/10/2022 ha proposto appello con atto di Parte_1
citazione notificato in data 27/10/2022, chiedendone la riforma con cinque motivi.
Si sono costituite e resistendo al gravame e chiedendone il CP_1 Controparte_2 rigetto.
Il giudizio di appello, rinviato una prima volta per eccessivo carico di lavoro di questa Corte, all'udienza del 26/03/2025, svoltasi a trattazione scritta, è stato riservato per la decisione sulla base delle note di precisazione delle conclusioni depositate dalle parti, previa assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ. per il deposito di comparse conclusionali e di repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, rubricato “mancata valutazione degli elementi essenziali del giudizio”,
l'appellante censura la sentenza, perché il giudice non avrebbe compreso che nessun impegno contrattuale era stato assunto dalla in merito alla garanzia della provenienza europea Pt_1
degli impianti e della conseguente possibilità di accedere alle maggiorazioni del 10% dell'incentivo. Reiterando le difese di primo grado, evidenzia che i contratti de quibus sono stati stipulati antecedentemente al DM 5/5/2011, che prevede le maggiorazioni, e che nessun impegno contrattuale in merito alle stesse risulta assunto nei contratti allegati in atti. Né, precisa l'appellante, varrebbe a correggere il tiro la presentazione della domanda di ammissione alla maggiorazione, perché questo non poteva integrare di per sé l'assunzione postuma, da parte di dell'impegno all'ottenimento degli incentivi. Pt_1
Con il secondo motivo, rubricato “errata valutazione del materiale probatorio”, viene censurata la sentenza, perché il giudice avrebbe omesso di valutare che nel contratto stipulato tra le parti la non ha assunto l'impegno di curare le pratiche relative all'ottenimento Pt_1
della maggiore tariffa incentivante. Ribadisce che, allorché le AC presentavano la domanda de qua nel luglio 2011, la aveva già assolto ai suoi obblighi;
l'essersi offerta di Pt_1
curare la presentazione di tale domanda era stata solo una forma di cortesia verso le clienti.
Con il terzo motivo, rubricato “errata valutazione dell'obbligo di correttezza e buona fede”, si ritiene la sentenza errata, per non essere tale principio applicabile alla presente fattispecie per le ragioni già innanzi sintetizzate.
Con il quarto motivo, rubricato “violazione dell'obbligo di informativa”, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui afferma che “La società convenuta non ha provato di aver
pagina 6 di 11 correttamente assolto all'obbligo informativo assunto. In particolare, non ha provato di aver informato le dell'esito della verifica comunicato da GSE in data 17.10.2013 e in data CP_1
17.03.2014, con il quale si concedeva 10 giorni per la integrazione del carteggio mancante relativo all'attestato di controllo del processo produttivo (Factory Inspection
Attestatio/Declaration)”. Assume l'appellante che il giudice avrebbe omesso di considerare che:
- nella convenzione per il riconoscimento delle tariffe incentivanti, risalente al giugno 2012 e, quindi, successiva al contratto e alla presentazione della domanda prodotta dalle attrici, si precisa che “le comunicazioni intercorrenti tra le parti devono essere rese tramite il portale informatico messo a disposizione da GSE e/o in forma scritta ove espressamente previsto dalla presente convenzione e dalla vigente normativa”;
- la prestazione contrattuale si era già esaurita, per cui la non aveva alcun obbligo di Pt_1
informare le di un fatto che le stesse avrebbero potuto ben conoscere accedendo al CP_1
portale;
- quandanche la lo avesse fatto, nulla sarebbe cambiato, posto che la documentazione Pt_1
chiesta da GSE, ossia la provenienza europea degli impianti, non esisteva e non si sarebbe potuta creare dal nulla, essendo pacifico e noto che l'impianto non era di provenienza europea.
Con il quinto motivo, rubricato “il danno nell'an e nel quantum”, l'appellante censura la sentenza, perché non vi sarebbe prova di alcun danno, sia in considerazione dell'assenza di accordi contrattuali sottostanti, sia in considerazione della mancanza di prova di un nesso causale tra la mancata informazione e il danno. Solo in via subordinata contesta il quantum, non condividendo la liquidazione equitativa per difetto dei presupposti, in quanto, secondo l'appellante, il danno poteva essere facilmente provato.
I motivi di appello, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati.
Il contratto di appalto per cui è causa è a forma libera, sicché ai fini del giudizio occorre valutare non solo i contratti scritti esibiti dalle parti, ma anche se gli stessi sono stati successivamente integrati da accordi verbali in base ai quali, come allegato dalle attrici, la abbia garantito che i pannelli fotovoltaici forniti fossero di provenienza dell'UE e che Pt_1 perciò si sia assunta l'impegno di curare la pratica per l'ammissione alla maggiorazione prevista del 10% spettante agli impianti di provenienza per il 60% dell'UE, come previsto dal
D.M. 5/5/2011.
pagina 7 di 11 Né può condividersi quanto sul punto dedotto dall'appellante, ossia di aver curato la presentazione dell'istanza, fornendo il proprio indirizzo pec per corrispondenza quale referente tecnico, solo a titolo di “cortesia”, atteso che è evidente che tra le parti sono intercorsi rapporti di lavoro (committente/esecutore) e non già di amicizia/familiarità tali da comportare l'esecuzione di attività propria della a titolo di mera “cortesia”. Parte_1
Assume altresì la società appellante di aver dato corso alla pratica del bonus per avere
«semplicemente confidato in una disattenta verifica delle condizioni da parte del GSE, sperando, altresì, che la normativa potesse mutare a proprio favore»; deduce altresì che di tanto sarebbero state consapevoli le appellate. Rileva al contrario la Corte che, pur a prescindere dalla gravità di quanto dichiarato (aver presentato una domanda per accesso al bonus confidando in una verifica non attenta dei requisiti per accedervi dichiarati), non risulta in alcun modo provato che di tanto fossero consapevoli le committenti, per cui non può che ritenersi che la società abbia in tal modo confidato solo di non far sapere alle committenti la fornitura di materiale non di provenienza europea e l'assenza, quindi, dei presupposti per beneficiare del bonus dalla società prospettato quale conseguibile.
Peraltro, emergendo per facta concludentia che la ricevette dalle appellate e accettò Pt_1
l'incarico di curare la pratica presso la GSE per l'ammissione agli incentivi de quibus, è innegabile che – come detto dal primo giudice – la stessa non assolse correttamente l'impegno assunto, atteso che non solo non integrò il carteggio mancante relativo all'attestato di controllo del processo produttivo (Factory Inspection Attestatio/Declaration) nel termine a tal fine assegnatole da GSE con pec del 17.10.2013 e del 17.03.2014, ma omise altresì di comunicare alle committenti l'assenza dei necessari attestati, circostanza della quale le odierne appellate non potevano venire a conoscenza, per essere stato comunicato alla GSE
l'indirizzo pec della quale proprio referente tecnico e di corrispondenza. Parte_1
Deve inoltre aggiungersi che, come correttamente rilevato dal Tribunale, è contrario a buona fede l'avere assunto l'impegno di curare la domanda per l'ammissione al beneficio Parte_1
de quo, indicando la propria pec quale referente tecnico e di corrispondenza, sapendo già che l'impianto fornito alle appellate fosse privo della certificazione a tal fine necessaria.
L'assunzione e l'esecuzione da parte di di un tale impegno non trova alcuna altra Pt_1 giustificazione se non nell'avere garantito alle la provenienza dall'UE dei pannelli. CP_1
Nessuna logica avrebbe una lettura diversa di tale impegno. Ed infatti la non ha provato, Pt_1
come allegato solo in appello, che la pratica sarebbe stata svolta soltanto per una mera cortesia, né risulta provato che la avesse informato le che la pratica non avrebbe Pt_1 CP_1
pagina 8 di 11 avuto margini di successo atteso che a monte non ve ne erano i presupposti di legge.
Non può pertanto condividersi quanto dichiarato dalla s.r.l. appellante, ossia di non essersi impegnata a fornire impianti almeno in parte di provenienza europea, atteso che in tal caso avrebbe dovuto comunicare tale circostanza alle committenti e non già proporsi quale referente tecnico e di corrispondenza per il conseguimento della maggiorazione del 10% prevista per gli impianti il cui costo di investimento, per i componenti diversi dal lavoro, fossero per non meno del 60% riconducibili ad una produzione realizzata all'interno dell'unione europea.
Quanto innanzi ritenuto dalla Corte è poi riscontrato dal comportamento stragiudiziale assunto dalla e dall'esito della prova orale espletata in primo grado. Parte_1
Quanto al comportamento stragiudiziale, dagli atti emerge che, a fronte delle missive del
15/09/2015 (inviata via pec alla in data 28/09/2015) e del 15/10/2015 (inviata a Parte_1 mezzo pec il 19/10/2015), con le quali e – a mezzo del proprio legale - CP_1 CP_2 contestavano alla (destinataria via pec delle comunicazioni del GSE) l'omessa Parte_1
informazione circa il primo esito e il diniego del premio Pt_3 Parte_4 attraverso una significativa riduzione dell'incentivo, invitando nel contempo la a Pt_1
consegnare tutta la documentazione originale inerente gli impianti e i certificati di origine dei pannelli fotovoltaici, non risulta che la con le missive di risposta abbia assunto una Pt_1 posizione chiara. In particolare, la stessa in tali circostanze, ove (come si assume nell'atto di appello) avesse inoltrato la richiesta di accesso al bonus solo a titolo di cortesia e con il condiviso intento di confidare «in una disattenta verifica delle condizioni da parte del GSE» ovvero in una modifica della normativa, avrebbe dovuto solo comunicare che, contrariamente a quanto “sperato” anche dalle committenti nel presentare la domanda, i controlli erano stati
“attenti” e che non erano intervenute modifiche della normativa. Al contrario, non Parte_1 ha in tale circostanza neanche contestato di aver assunto l'impegno di fornire un impianto con caratteristiche tali da consentire alle committenti di conseguire il bonus in questione, né ha anche solo dichiarato di aver espletato la pratica solo per cortesia e nella certezza della non conseguibilità del risultato in presenza di verifiche da parte di GSE. Ha invece fornito risposte generiche, limitandosi a replicare che la documentazione era estraibile dal sito GSE, ovvero che era stata tutta consegnata alle clienti in esecuzione del contratto di appalto.
Quanto alla prova testimoniale espletata in primo grado, dagli atti emerge quanto segue:
I) il teste ha confermato la posizione n. 4 delle memorie istruttorie delle attrici, Testimone_1 ossia che la curando l'inoltro delle suddette domande, assicurava alle attrici la Pt_1
pagina 9 di 11 sussistenza dei requisiti di ammissione al premio UE del 10% e, quindi, la provenienza europea dei moduli fotovoltaici forniti;
II) il teste ha reso analoghe dichiarazioni. Testimone_2
Tali dichiarazioni risultano pienamente attendibili, in quanto rese da soggetti a conoscenza diretta dei fatti dichiarati e privi di interesse nel presente contenzioso.
Assume infine l'appellante che non avrebbe potuto garantire nulla per aver concluso i contratti prima dell'entrata in vigore del D.M. 5/5/11, che, come noto, all'art. 14, co. I lett. d), prevede una maggiorazione del 10% sulla componente incentivante della tariffa per gli impianti il cui costo di investimento, per quanto concerne i componenti diversi dal lavoro, sia per non meno del 60% riconducibile ad una produzione realizzata all'interno dell' Pt_3
Rileva al contrario la Corte che, come innanzi detto, il contratto risulta essere stato integrato da accordi verbali e che, ove la non avesse – come detto dai testi – assunto Parte_1
l'impegno di fornire un impianto con caratteristiche idonee a consentire alle di CP_1
beneficiare della suddetta maggiorazione, avrebbe dovuto comunicare tale circostanza alle committenti (ovvero provare di averla comunicata e di aver concordato di cercare sostanzialmente solo di trarre in inganno GSE), non già impegnarsi a curare l'istruttoria dell'iter per conseguire il “bonus”, così in tale circostanza in pratica garantendo alle committenti la presenza, nell'impianto fotovoltaico, delle caratteristiche richieste dal Decreto
Ministeriale citato.
È quindi evidente che, ove la avesse realizzato l'impianto con le caratteristiche Pt_1 prospettate alle , le stesse avrebbero conseguito l'incentivo de quo, pregiudicato dalla CP_1
mancanza delle qualità promesse per i pannelli.
Il danno è determinato dalla perdita della maggiorazione del 10% sulla componente incentivante della tariffa e risulta correttamente determinato dal Tribunale nell'appellata sentenza, dovendosi a tal fine considerare che la tariffa incentivante sarebbe stata corrisposta per un ventennio a decorrere dalla messa in esercizio dell'impianto e che la tariffa è costante, in moneta corrente per tutto il periodo dell'incentivazione.
Le AC in primo grado hanno quantificato il pregiudizio subito rispettivamente di
€.10.500,00 per e di €.6.000,00 per sulla base di due analitiche CP_1 Controparte_2 perizie a firma dell'ing. , che, escusso a teste, ha confermato quanto costatato e le Per_2
stime valutative espresse. La costituendosi, ha mosso solo contestazioni generiche alla Pt_1
stima del danno.
In tale contesto deve essere confermata la valutazione del danno effettuata dal Tribunale, che pagina 10 di 11 ha comunque falcidiato le richieste delle attrici del 50% sulla base di una valutazione equitativa dello stesso, consentita dalla difficoltà di una esatta quantificazione di un danno futuro (per il ventennio dalla installazione).
Con l'ultimo motivo assume che il Tribunale abbia superato i parametri di legge Parte_1 nella liquidazione dei compensi, determinati in € 6.285,50 a fronte di € 4.835,00 determinati applicando i parametri medi di legge.
Il motivo non è fondato, atteso che, applicando (ratione temporis) il DM 55/2014 e considerando: lo scaglione di valore tra € 5.201,00 e € 26.000,00 (valore dichiarato), l'attività espletata e l'aumento del 30% per la presenza di più parti aventi stessa posizione processuale
(art. 4, co. II), le competenze medie ammontano ad € 6.285,50.
Alla soccombenza consegue la condanna dell'appellante al pagamento, in favore delle appellate, delle spese di questo grado, liquidate come da dispositivo in base al DM 55/2014.
Poiché il presente giudizio è iniziato innanzi a questa Corte successivamente al 30/01/2013, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, co. 17, della Legge 24/12/2012, n.
228, che ha aggiunto il co. I-quater all'art. 13 del D.P.R. 30/05/2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (Cass. Civ. SSUU,
18/02/2014, n. 3774).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello; condanna al pagamento, in favore delle appellate, delle spese e competenze di Parte_1 questo grado, che liquida in complessivi € 6.680,35, oltre IVA, CAP e RF al 15%. da atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. I-quater, del DPR n. 115/2012 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 22 luglio 2025.
Il Giudice Aus. Estensore Il Presidente dott.ssa Crescenza Dongiovanni dott.ssa Anna Rita Pasca
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