Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/06/2025, n. 4538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4538 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Maria Gaia Majorano, esaminate le conclusioni delle parti, precisate all'udienza odierna tenutasi con le modalità ex art 127 ter c.p.c., pronuncia, depositandola telematicamente, la seguente
SENTENZA
TRA
nato a [...] il [...] (cf. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Napoli, alla Via Torino n.118, presso lo studio degli Avv. Antonio Panico
(cf. ) e Avv. Lucia Rambone (cf. ) che lo C.F._2 C.F._3 rappresentano e difendono, giusta procura rilasciata in calce al presente ricorso su foglio separato la cui copia informatica estratta mediante scansione per immagini è stata inserita nella medesima busta telematica contenente il presente ricorso.;
Ricorrente
CONTRO
, in persona del Presidente della Giunta Regionale On. Controparte_1 CP_2
, legale rappresentante p.t., avente sede in Napoli alla via S. Lucia n. 81, C.F.
[...]
, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Niceforo, C.F. P.IVA_1 C.F._4 giusta procura generale ad lites per notaio Rep. n. 33646 raccolta n. 15752 Persona_1 del 14/03/2018, elettivamente domiciliata in Napoli alla via S. Lucia 81, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax 081/7963766 e/o presso il proprio Email_ l'indirizzo di posta elettronica certificata: . egione.campania.it Email_2
Convenuta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
***
1
1.1.1992, in virtù di decreto di re-inquadramento del 30.06.1992, rappresentava:
- che, la resistente, con legge regionale n.27/1984, dando attuazione alle previsioni di cui al
DPR 347/1983, sorto sulla scorta delle indicazioni di cui alla L.n. 83/1993, provvedeva ad erogare il c.d. emolumento RIA e precisamente il salario di anzianità.
- Successivamente con legge regionale n. 12/1991, la resistente recepiva, altresì, il DPR
268/1987, il quale, prevedeva un ulteriore incremento della RIA per il periodo 1985-1987 protraendo i suoi effetti economici fino al 30/12/1988.
- Successivamente, con DPR 333/1990, recepito con leggere regionale n.42/1991, veniva previsto ulteriore incremento della RIA per il periodo 1989-1990.
- Con DL 384/1992, fu espressamente previsto, all'art.7, co.1, che “Resta ferma sino al 31 dicembre 1993 la vigente disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983 n. 93 […]”.
- Successivamente, con L n.388/2000, art.51, co.3, (legge Finanziaria), fu re-interpretata la norma di cui all'art. 7, co. 1, del decreto legge n. 384/1992, stabilendo che la stessa “… si interpreta nel senso che la proroga al 31 dicembre 1993 della disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983 n. 93, relativi al triennio 1° gennaio
1988-31 dicembre 1990 , non modifica la data del 31 dicembre 1990 , già stabilita per la maturazione delle anzianità di servizio prescritte ai fini delle maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità
- La sopra citata norma è stata dichiarata incostituzionale, con recentissima sent. n.4/2024, dalla Consulta, in quanto di natura innovativa e non interpretativa della norma e, quindi, per contrasto con gli artt. 3, 111 co. 1 e 2 e 117 co. 1 Cost., quest'ultimo anche in relazione all'art. 6 CEDU, con conseguente efficacia della norma di cui all'art.7, co.1, D.L n.383/1992
Sulla base di tali premesse, ha concluso chiedendo:
“A) in via principale, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconoscere il corretto importo a titolo di scatti biennali di anzianità maturati e/o RIA, calcolato dalla data di assunzione e sino alla data del 31.12.1993, pari ad un importo annuo di € 460,16, o in una diversa somma minore o maggiore che l'On.le Giudicante riterrà equa e giusta, in virtù di tutto quanto esposto nel presente ricorso e, conseguentemente, condannare la resistente amministrazione all'adeguamento in busta paga della;
Par
2 B) sempre in via principale, previo accertamento delle richieste di cui al capo precedente, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire le differenze retributive maturate a titolo di Ria, per il periodo aprile 2014 – luglio 2023 e pari all'importo di €. 4.295,20 o in una diversa somma, minore o maggiore che l'On.le Giudicante riterrà equa e giusta, e conseguentemente, condannare la resistente amministrazione al pagamento dell'importo così come indicato, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
C) sempre in via principale, previo accertamento delle richieste di cui al capo A) delle presenti conclusioni, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al corretto ricalcolo del
TFS alla luce degli incrementi retributivi a titolo di RIA e pari all'importo di € 1.135,16, con conseguente condanna della resistente al ricalcolo del TFS nell'importo appena indicato;
D) Condannare la resistente amministrazione al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio da liquidarsi con distrazione ai procuratori anticipatari.”
Si costituiva TARDIVAMENTE la che chiedeva rigettarsi il ricorso e evidenziava CP_1 che la Corte di Cassazione con le ordinanze nn. 5511/2025, 5512/2025 e 5513/2025 del
2.3.2025, che produceva, in accoglimento di impugnative proposte dall'Amministrazione regionale avverso precedenti analoghi a quelli invocati dal ricorrente ha cassato tali pronunce, statuendo espressamente che “la retribuzione di anzianità già maturata per effetto del dPR n. 347 del 1983 e del dPR n. 268 del 1987 subiva un ulteriore e ultimo incremento de-finitivo, corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 1989, pari alla medesima somma annua prevista in sede di prima istituzione del salario di anzianità, con riferimento al servizio maturato fino al 31 dicembre 1988”, laddove gli errati conteggi di parte avversa sono dichiaratamente redatti sull'inesistente presupposto dell'avvenuta maturazione di ulteriori incrementi di detto emolumento fino al 31.12.1993.
All'odierna udienza, tenutasi con le modalità ex art.127 ter c.p.c., esaminate le note di trattazione, la causa è stata decisa.
La domanda è infondata, ritenendo la scrivente di aderire alle ordinanze nn. 5511/2025,
5512/2025 e 5513/2025 del 2.3.2025 della Suprema Corte che vengono richiamate ai sensi dell'art. 118 c.p.c. così modificando il proprio precedente orientamento.
Ai fini di una corretta disamina della fattispecie in esame, è opportuno prendere le mosse dalla normativa di riferimento.
Il sistema di progressione ai fini del calcolo della RIA è articolato per classi di stipendio e scatti biennali (all'interno della stessa classe) è venuto meno con la graduale modifica della
3 struttura del trattamento retributivo dei dipendenti pubblici, conseguente alla contrattualizzazione prevista dalla legge - quadro sul pubblico impiego (L. 29 marzo 1983, n.
93), tendente non soltanto ad assicurare una certa coerenza di disciplina nell'ambito della pubblica amministrazione, ma anche a migliorare i livelli di efficienza e produttività mediante l'utilizzazione di criteri di progressione propri del rapporto di lavoro privato.
Nell'ambito di tale tendenza, già il D.P.R. 347/1983 (accordo di lavoro per il personale dipendente dagli enti locali per il periodo 1.1.1983-30.6.1985) all'art. 40, aveva dettato norme per il primo inquadramento del personale degli enti locali nel nuovo sistema delle qualifiche funzionali, previste dallo stesso accordo.
L'art. 41, per riequilibrare l'anzianità economica con l'anzianità giuridica dei dipendenti inquadrati nella stessa qualifica funzionale, ma con diverse anzianità di servizio, aveva previsto di attribuire un valore economico alla anzianità di servizio maturata alla data del
31.12.1982, in base ai parametri da essa stabiliti (lettera A dell'art. 41: riequilibrio di anzianità).
Tale norma, poi, aveva disposto la cessazione alla data del 31.12.1982 della progressione economica per scatti e classi e l'introduzione dal gennaio 1983 del “salario individuale di anzianità”, determinato per ciascuna qualifica funzionale in cifra fissa e con decorrenza dal gennaio 1985 (lettera B: salario individuale di anzianità).
Il salario di anzianità è stato, poi, disciplinato dall'art 30 della legge regionale n. CP_1
27/84.
Tale misura fissa è stata poi aumentata dall'art. 38 DPR 268/87 (dal gennaio 1987) e dall'art. 44 DPR 333/90 (dal gennaio 1989); disposizioni recepite rispettivamente dalle Leggi
Regionali della n. 23/1989 (all'art 33) e n. 42/1991. CP_1
La somma di questi valori rappresenta l'importo della RIA che il dipendente pubblico ha maturato e che conserva, in quanto parte della struttura della retribuzione di cui all'art 28 del
CCNL Comparto regioni.
Successivamente, l'art 72 del D.Lgs 29/93, dall'1.1.1994 ha disposto il “congelamento” per i dipendenti regionali della retribuzione individuale di anzianità maturata al 31.12.1992 (ovvero il "salario di anzianità" e corrispondente agli scatti maturati).
La parte ricorrente ha dedotto che è avvenuta una “sterilizzazione” di quanto dovuto in epoca anticipata rispetto alla suddetta data.
In particolare, non si sarebbe tenuto conto, da parte della , dell'ulteriore importo CP_1 comunque maturato procedendo al congelamento della retribuzione di anzianità fin dal
4 31.12.1990, laddove invece avrebbe dovuto determinarsi il salario di anzianità in ragione di quanto maturato successivamente fino al 31.12.1992.
Le ordinanze della Suprema Corte prodotte dalla resistente hanno statuito che “In sostanza, la legge regionale n. 14 del 1991, pur prevedendo l'immissione nei ruoli regionali del personale ex lege regionale n. 32 del 1984 solo dal 1° gennaio 1992, aveva in tutto e per tutto equiparato, sia sotto il profilo giuridico che economico, il trattamento agli stessi spettante a quello del personale regionale di ruolo relativamente al periodo 1° settembre
1986-31 dicembre 1991.” E che “Gli importi di cui ai commi 1 e 2 riassorbono, a far data dal
1° gennaio 1989, le anticipazioni eventualmente corrisposte al medesimo titolo liquidate ai sensi dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494”.
In ragione di tale disposizione, la retribuzione di anzianità già maturata per effetto del dPR n.
347 del 1983 e del dPR n. 268 del 1987 subiva un ulteriore e ultimo incremento definitivo, corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 1989, pari alla medesima somma annua prevista in sede di prima istituzione del salario di anzianità, con riferimento al servizio maturato fino al
31 dicembre 1988. Dunque, nessuno scatto era dovuto per il periodo 1° gennaio 1989-31 dicembre 1990.”
In ragione di quanto fin qui esposto, dunque, deve essere dichiarata la sussistenza del diritto della parte ricorrente alla percezione della “RIA” ma non agli scatti richiesti e ciò comporta il rigetto di tutte le domande proposte.
Pertanto il ricorso va respinto con compensazione delle spese attesi i contrasti giurisprudenziali in materia.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe così provvede:
- rigetta il ricorso
- compensa le spese
Si comunichi.
In Napoli, 9.6.25
Il Giudice del lavoro
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