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Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/10/2025, n. 3492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3492 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Anna Carla Catalano Presidente rel.
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza del 16.10.2025 ex art.127 ter cpc la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1205/25 RG
TRA
P.IVA p.e.c.: Parte_1 P.IVA_1 Email_1 corrente in Mondragone Via Rione Amedeo n. 176, in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'Avv.to Francesco Mastroianni (c.f. ) e presso di lui elettivamente dom.to in Scauri Via Appia n. C.F._1
655, e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di rito presso il numero di Fax 0771/681740, p.e.c. Email_2
APPELLANTE
E
, (C.F.: ) rappresentata e difesa, dall'avv. Carmine CP_1 CodiceFiscale_2
GU (C.F.: ) e dall'avv. Giacomo Andrea Chiaro C.F.: CodiceFiscale_3 [...]
), con domicilio eletto presso lo Studio dell'avv. Carmine GU C.F._4 sito in Carinola (CE) alla Via 4 Novembre n°200, con dichiarazione di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti tale controversia ai seguenti contatti -
– - fax Email_3 Email_4 P.IVA_2
APPELLATA
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 13/01/2023 conveniva in giudizio la CP_1 [...] per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “previo riconoscimento Parte_1 dello svolgimento da parte della sig.ra delle effettive ore di lavoro di cui al CP_1 ricorso introduttivo, condannare la con sede in Parte_1
1 Mondragone alla Via Rione Amedeo n. 176, in persona del legale rapp.te p.t, sig.
, nato a [...] il [...], C.F.: , Via Ponteritto, Controparte_2 C.F._5
IA (LT), al pagamento, in favore della ricorrente, della complessiva somma di € 27.939,31=, o alla diversa somma che l'adito Giudice del Lavoro riterrà di giustizia, anche a seguito di C.T.U. tecnico - contabile, e che sarà ritenuta equa ex artt. 36 Cost. e 2099 c.c., a titolo di differenze retributive e a titolo di T.F.R. per le causali di cui al ricorso introduttivo e del conteggio analitico, da ritenersi parte integrante del primo, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di decorrenza dei singoli crediti sino all'effettivo soddisfo;
con vittoria di spese e competenze del presente procedimento”
A supporto delle richieste spiegate la ricorrente deduceva:
1) di aver lavorato dal 17.7.2019 al 15.1.2020 senza alcun inquadramento contrattuale (“in nero”); dal 16.1.2020 al 30.9.2020 (data in cui veniva illegittimamente ed arbitrariamente allontanata, in maniera orale, dal posto di lavoro dal legale rappresentante della
[...]
, assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time Parte_1 orizzontale per 12 ore settimanali formalmente inquadrata al livello 5 del
“C.C.N.L.Commercio Confesercenti” con descrizione della mansione quale “Dimostratori e professioni assimilate” ;
2) la suddetta attività lavorativa, nell'indicato periodo, veniva espletata presso il negozio a marchio “CRAI” sito in Mondragone (CE) alla Via Vittorio Emanuele con mansioni di commessa al banco frutta e verdura consistenti nella pesatura e dell'imbustamento dei prodotti esposti;
3. l'orario lavorativo giornaliero (e continuato) effettivamente svolto era dal lunedì alla domenica (7 giorni su sette) dalle ore 7.30 alle ore 13.30, per un totale di 42 ore settimanali, a discapito delle 12 per le quali era formalmente inquadrata.
La società datrice non si costituiva e rimaneva contumace.
La causa era istruita con l'espletamento di prova testimoniale.
All'esito il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda (escludendo solo le somme pretese a titolo di lavoro straordinario)rilevando che il teste di parte Tes_1 ricorrente aveva confermato la versione dei fatti esposta in ricorso.
Propone appello la società datrice deducendo che erroneamente il primo Giudice aveva omesso di integrare il contraddittorio nei confronti dell' riconoscendo la sussistenza CP_3 di un rapporto di lavoro subordinato “a nero” sulla base delle sole dichiarazioni generiche e compiacenti del teste e tenuto conto della contumacia di essa istante, contumacia CP_1 giammai dichiarata .
Impugna la sentenza anche nella parte in cui erano stati ritenuti corretti i conteggi, sia pure redatti considerando il V livello a fronte del diverso livello riconosciuto nelle buste paga e sulla base di un orario diverso da quello contrattuale nonché inglobando erroneamente l'indennità per le ferie non godute. Contesta anche il calcolo del tfr a cui non era stato sottratto l'importo di euro 975,06 già erogato. Censura, infine, anche la statuizione delle spese di lite. 2 Instaurato regolare contraddittorio, so costituisce la lavoratrice ribadendo la correttezza della sentenza gravata e contestando i motivi di appello.
Disposta la trattazione scritta ed acquisite le note di parte, all'odierna udienza, come
“sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
**********
L'appello è fondato per quanto di ragione.
Mette conto, in primo luogo, rilevare l'inconferenza nel caso di specie - in cui la lavoratrice si limiti a chiedere al Giudice la condanna al pagamento di differenze retributive senza neppure richiedere il versamento dei contributi in favore dell' - CP_3 dell'eccezione relativo al difetto di contraddittorio nei confronti dell CP_3
In assenza di domanda relativa alla regolarizzazione contributiva, correttamente il Giudice si è limitato ad accertare la debenza di differenze retributive, senza statuire sulla contribuzione in relazione ai periodi di lavoro riconosciuti (cfr. Cassazione n.11730/24).
Passando ad esaminare il merito, il GL di primo grado ha correttamente fondato la propria decisione sulla scorta della valutazione della deposizione testimoniale raffrontandola con le allegazioni contenute in ricorso, indicando le ragioni per le quali le ha ritenuto attendibile
In merito alla predetta valutazione, la difesa della società appellante contesta genericamente la rilevanza data dal Giudice di primo grado alle testimonianze del teste senza però fornire idoneo riscontro a quanto rilevato nel gravame in relazione al CP_1 grado di parentela e alla conseguente compiacenza.
Al contrario la dichiarazione del teste è risultata analitica e, soprattutto, derivata da una presenza diretta presso i luoghi di lavoro, sia pure limitata al solo primo periodo non formalizzato .
Il teste ha riferito:
-di aver lavorato presso il punto vendita sito in via Vittorio Emanuele da luglio 2019 fino al mese di gennaio 2020 insieme con la ricorrente;
-che la ricorrente era addetta alla vendita di frutta e verdura e lavorava tutti i giorni dalle 7,30 alle 13,30 .
Dalla predetta testimonianza emerge con chiarezza che il rapporto di lavoro della ricorrente è iniziato sin dal luglio 2019, come asserito in ricorso.
Risulta, dunque, provato lo svolgimento di un periodo di lavoro precedente al rapporto come formalizzato tra le parti.
Quanto, però, alle modalità di questo secondo periodo, il teste nulla ha potuto riferire sicchè le deduzioni della lavoratrice di aver svolto il lavoro con modalità diverse da quelle di cui in contratto sono rimaste sfornite di riscontro probatorio.
3 Da tanto consegue che alla spettano le sole differenze retributive richieste per il CP_1 primo periodo in nero quantificate nel ricorso introduttivo in complessivi euro 6.653,46, non contestate specificatamente dalla difesa societaria.
Nulla può essere riconosciuto in relazione al periodo successivo oggetto di formalizzazione.
Ed invero il Collegio, contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice, ritiene al riguardo di scarso rilievo ed inconsistente la dichiarazione del il quale si è limitato CP_1 ad affermare di aver visto la ricorrente lavorare quando si recava a fare la spesa, massimo due volte la settimana.
La dichiarazione, in quanto proveniente da un soggetto ormai estraneo all'organizzazione lavorativa di quel supermercato, frequentato solo occasionalmente, non offre prova dell'obbligatorietà degli orari, né della natura delle mansioni svolte.
Quanto al motivo di appello relativo alla corresponsione del tfr, la società ha rilevato di aver già corrisposto alla a tale titolo l'importo di euro 975,06 in data 5.2.2021 . CP_1
Come correttamente rilevato dalla difesa della lavoratrice, effettivamente l'importo di
€975,06 risulta composto da:
- retribuzione ordinaria per la mensilità di novembre 2020, non oggetto del ricorso di primo grado, ferie non godute;
ratei di tredicesima e quattordicesima e T.F.R. pari ad
€316,51.
Va, dunque, detratto dalla somma riconosciuta a titolo di TFR il solo importo di 316,51 con condanna al pagamento dell'importo residuo di euro 894,69 .
Le spese di lite, atteso l'esito della lite, si compensano per due terzi con condanna della società al pagamento della restante parte.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie l'appello per quanto di ragione e, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna la parte appellante al pagamento in favore dell'appellata dell'importo di euro 6.653,46 a titolo di differenze retributive e di euro 894,69 a titolo di tfr oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole poste attive al soddisfo;
compensa per due terzi le spese del doppio grado che liquida in complessivi euro 835,00 per il primo grado ed euro 967,00 per il presente oltre Iva e Cpa e rimborso spese generali come per legge.
Napoli 16.10.2025
IL Presidente rel.
d.ssa Anna Carla Catalano
4 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Anna Carla Catalano Presidente rel.
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza del 16.10.2025 ex art.127 ter cpc la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1205/25 RG
TRA
P.IVA p.e.c.: Parte_1 P.IVA_1 Email_1 corrente in Mondragone Via Rione Amedeo n. 176, in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'Avv.to Francesco Mastroianni (c.f. ) e presso di lui elettivamente dom.to in Scauri Via Appia n. C.F._1
655, e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di rito presso il numero di Fax 0771/681740, p.e.c. Email_2
APPELLANTE
E
, (C.F.: ) rappresentata e difesa, dall'avv. Carmine CP_1 CodiceFiscale_2
GU (C.F.: ) e dall'avv. Giacomo Andrea Chiaro C.F.: CodiceFiscale_3 [...]
), con domicilio eletto presso lo Studio dell'avv. Carmine GU C.F._4 sito in Carinola (CE) alla Via 4 Novembre n°200, con dichiarazione di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti tale controversia ai seguenti contatti -
– - fax Email_3 Email_4 P.IVA_2
APPELLATA
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 13/01/2023 conveniva in giudizio la CP_1 [...] per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “previo riconoscimento Parte_1 dello svolgimento da parte della sig.ra delle effettive ore di lavoro di cui al CP_1 ricorso introduttivo, condannare la con sede in Parte_1
1 Mondragone alla Via Rione Amedeo n. 176, in persona del legale rapp.te p.t, sig.
, nato a [...] il [...], C.F.: , Via Ponteritto, Controparte_2 C.F._5
IA (LT), al pagamento, in favore della ricorrente, della complessiva somma di € 27.939,31=, o alla diversa somma che l'adito Giudice del Lavoro riterrà di giustizia, anche a seguito di C.T.U. tecnico - contabile, e che sarà ritenuta equa ex artt. 36 Cost. e 2099 c.c., a titolo di differenze retributive e a titolo di T.F.R. per le causali di cui al ricorso introduttivo e del conteggio analitico, da ritenersi parte integrante del primo, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di decorrenza dei singoli crediti sino all'effettivo soddisfo;
con vittoria di spese e competenze del presente procedimento”
A supporto delle richieste spiegate la ricorrente deduceva:
1) di aver lavorato dal 17.7.2019 al 15.1.2020 senza alcun inquadramento contrattuale (“in nero”); dal 16.1.2020 al 30.9.2020 (data in cui veniva illegittimamente ed arbitrariamente allontanata, in maniera orale, dal posto di lavoro dal legale rappresentante della
[...]
, assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time Parte_1 orizzontale per 12 ore settimanali formalmente inquadrata al livello 5 del
“C.C.N.L.Commercio Confesercenti” con descrizione della mansione quale “Dimostratori e professioni assimilate” ;
2) la suddetta attività lavorativa, nell'indicato periodo, veniva espletata presso il negozio a marchio “CRAI” sito in Mondragone (CE) alla Via Vittorio Emanuele con mansioni di commessa al banco frutta e verdura consistenti nella pesatura e dell'imbustamento dei prodotti esposti;
3. l'orario lavorativo giornaliero (e continuato) effettivamente svolto era dal lunedì alla domenica (7 giorni su sette) dalle ore 7.30 alle ore 13.30, per un totale di 42 ore settimanali, a discapito delle 12 per le quali era formalmente inquadrata.
La società datrice non si costituiva e rimaneva contumace.
La causa era istruita con l'espletamento di prova testimoniale.
All'esito il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda (escludendo solo le somme pretese a titolo di lavoro straordinario)rilevando che il teste di parte Tes_1 ricorrente aveva confermato la versione dei fatti esposta in ricorso.
Propone appello la società datrice deducendo che erroneamente il primo Giudice aveva omesso di integrare il contraddittorio nei confronti dell' riconoscendo la sussistenza CP_3 di un rapporto di lavoro subordinato “a nero” sulla base delle sole dichiarazioni generiche e compiacenti del teste e tenuto conto della contumacia di essa istante, contumacia CP_1 giammai dichiarata .
Impugna la sentenza anche nella parte in cui erano stati ritenuti corretti i conteggi, sia pure redatti considerando il V livello a fronte del diverso livello riconosciuto nelle buste paga e sulla base di un orario diverso da quello contrattuale nonché inglobando erroneamente l'indennità per le ferie non godute. Contesta anche il calcolo del tfr a cui non era stato sottratto l'importo di euro 975,06 già erogato. Censura, infine, anche la statuizione delle spese di lite. 2 Instaurato regolare contraddittorio, so costituisce la lavoratrice ribadendo la correttezza della sentenza gravata e contestando i motivi di appello.
Disposta la trattazione scritta ed acquisite le note di parte, all'odierna udienza, come
“sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
**********
L'appello è fondato per quanto di ragione.
Mette conto, in primo luogo, rilevare l'inconferenza nel caso di specie - in cui la lavoratrice si limiti a chiedere al Giudice la condanna al pagamento di differenze retributive senza neppure richiedere il versamento dei contributi in favore dell' - CP_3 dell'eccezione relativo al difetto di contraddittorio nei confronti dell CP_3
In assenza di domanda relativa alla regolarizzazione contributiva, correttamente il Giudice si è limitato ad accertare la debenza di differenze retributive, senza statuire sulla contribuzione in relazione ai periodi di lavoro riconosciuti (cfr. Cassazione n.11730/24).
Passando ad esaminare il merito, il GL di primo grado ha correttamente fondato la propria decisione sulla scorta della valutazione della deposizione testimoniale raffrontandola con le allegazioni contenute in ricorso, indicando le ragioni per le quali le ha ritenuto attendibile
In merito alla predetta valutazione, la difesa della società appellante contesta genericamente la rilevanza data dal Giudice di primo grado alle testimonianze del teste senza però fornire idoneo riscontro a quanto rilevato nel gravame in relazione al CP_1 grado di parentela e alla conseguente compiacenza.
Al contrario la dichiarazione del teste è risultata analitica e, soprattutto, derivata da una presenza diretta presso i luoghi di lavoro, sia pure limitata al solo primo periodo non formalizzato .
Il teste ha riferito:
-di aver lavorato presso il punto vendita sito in via Vittorio Emanuele da luglio 2019 fino al mese di gennaio 2020 insieme con la ricorrente;
-che la ricorrente era addetta alla vendita di frutta e verdura e lavorava tutti i giorni dalle 7,30 alle 13,30 .
Dalla predetta testimonianza emerge con chiarezza che il rapporto di lavoro della ricorrente è iniziato sin dal luglio 2019, come asserito in ricorso.
Risulta, dunque, provato lo svolgimento di un periodo di lavoro precedente al rapporto come formalizzato tra le parti.
Quanto, però, alle modalità di questo secondo periodo, il teste nulla ha potuto riferire sicchè le deduzioni della lavoratrice di aver svolto il lavoro con modalità diverse da quelle di cui in contratto sono rimaste sfornite di riscontro probatorio.
3 Da tanto consegue che alla spettano le sole differenze retributive richieste per il CP_1 primo periodo in nero quantificate nel ricorso introduttivo in complessivi euro 6.653,46, non contestate specificatamente dalla difesa societaria.
Nulla può essere riconosciuto in relazione al periodo successivo oggetto di formalizzazione.
Ed invero il Collegio, contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice, ritiene al riguardo di scarso rilievo ed inconsistente la dichiarazione del il quale si è limitato CP_1 ad affermare di aver visto la ricorrente lavorare quando si recava a fare la spesa, massimo due volte la settimana.
La dichiarazione, in quanto proveniente da un soggetto ormai estraneo all'organizzazione lavorativa di quel supermercato, frequentato solo occasionalmente, non offre prova dell'obbligatorietà degli orari, né della natura delle mansioni svolte.
Quanto al motivo di appello relativo alla corresponsione del tfr, la società ha rilevato di aver già corrisposto alla a tale titolo l'importo di euro 975,06 in data 5.2.2021 . CP_1
Come correttamente rilevato dalla difesa della lavoratrice, effettivamente l'importo di
€975,06 risulta composto da:
- retribuzione ordinaria per la mensilità di novembre 2020, non oggetto del ricorso di primo grado, ferie non godute;
ratei di tredicesima e quattordicesima e T.F.R. pari ad
€316,51.
Va, dunque, detratto dalla somma riconosciuta a titolo di TFR il solo importo di 316,51 con condanna al pagamento dell'importo residuo di euro 894,69 .
Le spese di lite, atteso l'esito della lite, si compensano per due terzi con condanna della società al pagamento della restante parte.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie l'appello per quanto di ragione e, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna la parte appellante al pagamento in favore dell'appellata dell'importo di euro 6.653,46 a titolo di differenze retributive e di euro 894,69 a titolo di tfr oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole poste attive al soddisfo;
compensa per due terzi le spese del doppio grado che liquida in complessivi euro 835,00 per il primo grado ed euro 967,00 per il presente oltre Iva e Cpa e rimborso spese generali come per legge.
Napoli 16.10.2025
IL Presidente rel.
d.ssa Anna Carla Catalano
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