Sentenza 10 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/02/2025, n. 1401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1401 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
13237 / 2019 RG
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, seconda sezione civile, in funzione monocratica, in persona del
Giudice dott.ssa Maria Tuccillo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 13237/2019 r.g. tra
C.F. , rappresentato e difeso giusta procura Parte_1 C.F._1
agli atti dall'avv.ti Pasquale Verde ( e Giosuè Cecere C.F._2
( ), elettivamente domiciliato presso lo suo studio del secondo sito C.F._3
in Santa Maria Capua Vetere (CE), via Luigi Sturzo, 40,
- Opponente
e
e per essa, quale procuratore, (P. Iva Controparte_1 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, P.IVA_1
congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo (C.F.
) ed Andrea Ornati (C.F. del Foro di La C.F._4 C.F._5
Spezia, giusta procura alle liti allegata in calce al ricorso per decreto ingiuntivo depositato, presso il cui studio sono elett. dom.ti in La Spezia (SP) alla Via Paolo
Emilio Taviani n. 170.
- Opposta
CONCLUSIONI: le parti concludevano come da note scritte depositate per l'udienza del 20.09.2024
SENTENZA 1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. D.I. n. 172/2018 (NRG 34771/2017) reso dal Tribunale di
Napoli, Sez. Il, Giudice Dott. Paolo Andrea Vassallo emesso in data 02-09/01/2018 con il quale, ad istanza della in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, veniva ingiunti al pagamento della “somma di € 22.347,64 oltre interessi legali sulla sorta capitale dal 19/05/2016 al soddisfo nonché delle spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in C 540,00 per compensi di avvocato, in € 145,50 per esborsi, oltre rimborso forfettario al 15% cx art. 2 Decreto 10 marzo 2014 n. 55, Iva e Cpa come per legge”, deducendo quanto segue :
1) Il decreto ingiuntivo veniva emesso in forza di contratto di ridefinizione n.
14004661 stipulato dal sig. con la MP S.p.A.; Parte_1
2) agiva in qualità di cessionario del credito acquistato da Banca IFIS;
CP_1
3) Inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per notifica oltre i termini;
4) Carenza di legittimazione attiva di e inesistenza della prova del credito;
CP_1
5) Illegittima applicazione del taeg e interessi moratori .
Tanto premesso, domandava l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio contestando i fatti posti a fondamento Controparte_3 dell'opposizione, rilevato che la mancata notifica tempestiva del decreto ingiuntivo non fa venir meni il potere -dovere del giudice di decidere sulla domanda contenuta nel ricorso monitorio in sede di opposizione e la legittimazione attiva dell'istante, essendo la cessione del credito opponibile a seguito delle formalità ex art 58TUB, domandava il rigetto dell'opposizione, stante la validità del contratto e delle relative clausole da cui discende il credito ingiunto, con vittoria di spese di lite.
Dopo la scadenza dei concessi termini ex art 183VI cp.c. il GI, dott. Paolo Vassallo nominava il dott. come ctu . Persona_1
SENTENZA 2 Con ordinanza emessa in data 8.03.2022, dopo il deposito della relazione peritale, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni.
In data 5.06.2023 la causa era assegnata alla Scrivente che con ordinanza depositata in data 20.09.2024 riservava la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art 190 cp.c.
Ciò posto, va dichiarata in primis la procedibilità della domanda essendo stata espletata la mediazione, con esito negativo ( v. copia verbale depositato in data 1.06.2020 dall'opponente).
Passando all'esame del merito della domanda, l'opposizione è da ritenersi fondata e come tale meritevole di accoglimento, stante il difetto di legittimazione attiva dell'opposta.
Al riguardo, mette conto evidenziare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in caso di eccezione relativa alla carenza di legittimazione attiva, il creditore opposto ha l'onere di produrre i documenti idonei a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco dovendo fornire prova documentale della propria legittimazione (cfr. Cass. Civ., n. 5857/2022).
Inoltre, secondo quanto statuito recentemente dalla Suprema Corte , " la cessione dei crediti bancari in blocco deve essere provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo da solo sufficiente l'estratto ex art. 58 TUB. In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti
l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente.” (cfr Cass. Civile Ord. n. 3405 del 2024 e conformi v Cass., 22/06/2023, n. 17944; Cass., 13/06/2019, n. 15884; Cass., 16/04/2021,
n. 10200; Cass., 05/11/2020, n. 24798; Cass., 02/03/2016, n. 4116).
Orbene, nella fattispecie in esame, a fronte delle contestazioni formulate dall'opponente, l'opposta , su cui gravava l'onus probandi, non ha fornito la prova dell'intervenuta cessione del credito oggetto di causa da parte di MP , originaria contrante, a Banca Ifis e successivamente da questa a . CP_1
SENTENZA 3 Agli atti, invero, risulta soltanto depositato, l'estratto della GU ai fini dell'opponibilità ex art 58 TUB, relativa alla cessione dei credito da Banca IFIS a in cui CP_1
si fa riferimento a crediti derivanti da contratti stipulati con MP e acquistati da
BANCA IFIS con contratti di cessione stipulati con MP, senza alcuna indicazione dei crediti ma con semplice indicazione delle date dei contratti di cessione ( non versati in giudizio ) .
Dunque, nel caso in cui, come verificatosi nel caso di specie, l'esistenza dei contratti di cessione sia oggetto di contestazione da parte del debitore ceduto, detti contratti devono essere oggetto di prova e, a tal fine non puo' ritenersi sufficiente la mera notificazione della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neppure se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 TUB, dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. Detta notificazione può avere al più un valore indiziario, ma non costituisce prova definitiva della cessione stessa. A tal fine è essenziale, invece, che venga fornita prova del contratto di cessione e che lo stesso contenga tutti gli elementi necessari per identificare chiaramente il credito oggetto di cessione (cfr. Cass. Civ., n. 17262/2024; n. 3405/2024).
Ebbene, nella fattispecie in esame, non può dirsi raggiunta la prova delle intervenute cessioni del credito, non essendo stata fornita la prova della cessione del credito dalla contraente originaria MP a Banca Ifis né tantomeno della cessione avvenuta tra quest'ultima e . CP_1
In conclusione, il Tribunale accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore del giudizio dell'attività espleta secondo tariffa vigente.
PQM
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. D.I. n. Parte_1
172/2018 emesso dal Tribunale di Napoli, ogni altra istanza rigettata e disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 172/2018 emesso in data 9.01.2018;
SENTENZA
4 - condanna parte opposta al pagamento in favore di parte opponente delle spese di lite per il presente giudizio, che si liquidano € 118,50 per spese oltre il compenso liquidato in favore del ctu liquidato in euro1550,87 con decreto del 26.10.2021) e € 5000,00 per compensi oltre Iva, CPA e rimborso forfettario al 15% come per legge
Napoli, 10.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Tuccillo
SENTENZA 5