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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/10/2025, n. 9585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9585 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 30597/2022 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
6 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa EL AR, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 30597/2022 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 18/10/2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 352 c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il 30.09.2025
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.ta Parte_1 C.F._1 in Napoli, al Centro Direzionale isola G/7, presso lo Studio dell'Avv. Carmela
Pisacane (c.f.: p.e.c.: CodiceFiscale_2
, dalla quale è rapp.ta e difesa Email_1 in virtù di mandato in calce all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
E
(p.Iva: ), in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1
Dott. elett.te dom.to in Napoli, alla Via Mariano D'Alaya 18, CP_2 presso lo studio dell'Avv. Giuliano Buccino Grimaldi (c.f.:
; p.e.c.: dal C.F._3 Email_2 quale è rappr.to e difeso in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
APPELLATO
Controparte_3
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: solo danni a cose.
Conclusioni: all'udienza del 18/10/2024 …
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio davanti al Giudice di Pace di Napoli,
[...]
l' e , al fine di sentirli condannare, in Controparte_1 Controparte_3 solido tra loro, al pagamento dei danni patiti dal veicolo di sua proprietà in occasione del sinistro verificatosi nel maggio 2016.
Nello specifico, parte attrice deduceva che: il giorno 17 maggio 2016, alle
15:00 circa, in Napoli, il conducente del veicolo Audi A4, targa estera
DS, assicurato per la r.c.a con la percorreva la SS366 a CP_4 velocità sostenuta, in direzione Amalfi, allorquando invadeva la opposta corsia di marcia dove transitava il veicolo Fiat Punto tg. CZ509TH, condotto dall'istante “e la investiva con la sua parte anteriore sinistra alla parte laterale sinistra per urto diretto e dalla parte laterale destra per urto indiretto”; che, a seguito del violento impatto, il veicolo attoreo riportava ingenti danni alla parte laterale sinistra pari alla somma di euro 3155, 68, oltre iva.
Si costituiva, dunque, in giudizio l' il quale, in via Controparte_1 preliminare, eccepiva la nullità della notifica per l'omessa osservanza dei termini a comparire di cui agli artt. 163 bis c.p.c. e 126 C.d.A.; rilevava il difetto del contraddittorio, per non aver parte attrice citato in giudizio altresì la compagnia assicurativa del veicolo estero convenuto, posto che l'atto di Contr citazione veniva notificato presso l' ancorché la stessa fosse direttamente domiciliata presso la sua residenza e/o sede legale;
nonché l'improcedibilità della domanda per non aver parte attrice provato la proprietà del veicolo estero e la sua improponibilità ex artt. 145 e 148 Cod.Ass. Nel merito, poi,
l'ufficio convenuto, chiedeva il rigetto della domanda perché infondata e non provata nell'an e nel quantum.
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Il giudice di prime cure, ritenuta meritevole d'accoglimento l'eccezione di difetto di vocatio in ius, ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti della compagnia assicurativa estera, ordine, questo, che veniva ottemperato dall'attrice con notifica dell'atto di citazione intervenuta in data
14.06.2018.
Esaurita l'istruttoria, con l'escussione di un testimone e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio condotta sul veicolo attoreo, il giudice di
Pace di Napoli, nella persona del Dott. Michele D'Auria, con sentenza n.
38467/22, depositata in cancelleria il 11.11.2022, rigettava nel merito la domanda, così motivando: “in primo luogo, appare fondata l'eccezione di Cont improcedibilità sollevata dalla convenuta n quanto l'attore non provava che il convenuto sia il proprietario del veicolo Audi A4 tg. Controparte_3
DS (responsabile civile) e che quindi sia stato effettivamente rispettato
l'art. 144, comma 3 del d.lgs. 209/2005. Sul punto è intervenuta di recente la
Cassazione (ord.n.12232/2019) affermando che in caso di sinistro stradale causato da un'autovettura con targa estera la particolarità della fattispecie non incide in alcun modo sul riparto dell'onere probatorio ed, in particolare, che la titolarità della posizione soggettiva attiva o passiva vantata in giudizio
è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché la relativa allegazione e prova incombe sull'attore. Né la particolarità della fattispecie, né la normativa degli artt. 125 e 126 del d.lgs. 205/2009 legittimano una diversa soluzione, non incidendo in alcun modo la peculiarità del caso sul riparto dell'onere probatorio della titolarità della situazione soggettiva”. Con l'ovvia conseguenza che chi agisce in giudizio deve allegare
e provare gli elementi costitutivi della sua domanda, tra i quali la titolarità Contr della posizione soggettiva passiva sia dell' he del responsabile civile…A parte tale assorbente motivazione, la domanda sarebbe comunque improponibile sotto un ulteriore profilo in quanto, sebbene formalmente invitato a perizia conservativa, l'attore si è sottratto al dovere di collaborazione. Ed invero, dagli atti risulta che, nonostante l'invito inoltrato
- 3 -
Cont a mezzo mail del 29/06/2016 dal fiduciario dell il veicolo di proprietà della sig.ra non è mai stato messo a disposizione Parte_1 ai fini dell'ispezione, precludendo, quindi, la formulazione di un'offerta in sede stragiudiziale”.
2. Avverso siffatta sentenza, proponeva appello Parte_1
con atto depositato in data 29.12.2022, indicando, quali motivi di
[...] gravame ex art. 342 c.p.c.: “
1. la violazione e falsa applicazione degli artt.
144 comma 3 d. lgs 209/2005, l'arbitraria ed erronea interpretazione e valutazione delle risultanze probatorie;
arbitraria ed erronea interpretazione
e valutazione delle risultanze probatorie. Arbitraria ed illogica valutazione del CAI a doppia firma. 2)Violazione e falsa applicazione degli artt. 145 d. lgs 209/2005”.
Nello specifico, l'odierna appellante deduceva di aver provato la legittimazione passiva del responsabile civile allegando all'atto introduttivo la Parte con doppia sottoscrizione costituente, ad avviso della difesa dell'appellante, in difetto di apposito registro di consultazione per i veicoli esteri, unico mezzo di prova della provenienza estera del bene, posto che dallo stesso è possibile evincersi tanto il numero di targa dell'autovettura, quanto le generalità del proprietario del veicolo.
L'appellante lamentava altresì che il giudice di prime cure avesse posto a fondamento della dichiarazione di improcedibilità ex art. 144 Cod. Ass. la mancata sottoposizione del veicolo attoreo all'opportuna perizia del fiduciario Cont ancorché dalla missiva recapitata dall'ente convenuto al procuratore della
, così come prodotta in atti, emergesse che la mancata formulazione Parte_1 di un'offerta di risarcimento del danno fosse stata dallo stesso imputata, non già alla condotta ostativa tenuta dalla danneggiata nella fase stragiudiziale, bensì dall'insussistenza “del nesso di causa tra i riferiti danni alla vettura targata CZ509TH e l'evento che ci occupa” (cfr. pp.25 della documentazione allegata alla produzione attorea di primo grado).
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L'appellante chiedeva, dunque, la riforma della medesima sentenza e, per l'effetto: “accogliere, per quanto di diritto e di ragione, la domanda giudiziale di risarcimento danni promossa dalla Sig. Parte_1
Contr
, nei confronti dell' on vittoria di spese, diritti ed onorari del
[...] doppio grado di giudizio, oltre le maggiorazioni di legge e con attribuzione alla sottoscritta procuratrice antistataria”.
Si costituiva così in giudizio, l' , il quale chiedeva Controparte_1 il rigetto dell'appello proposto da perché Parte_1 infondato, in fatto ed in diritto, e domandava, dunque, la conferma integrale della sentenza di primo grado.
Segnatamente, l'ufficio appellato deduceva che il difetto di legittimazione passiva del responsabile civile fosse ascrivibile alla mancata indicazione delle generalità del proprietario del veicolo straniero, prova, questa, necessariamente incombente, ad avviso della difesa convenuta, sull'attore.
Non depositava, invece, comparsa di costituzione e risposta
[...]
, ancorché opportunamente citato e, pertanto, ne va dichiarata la CP_3 contumacia.
All'udienza del 10.06.2025, la causa veniva rimessa in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti e venivano alle stesse assegnati i termini di cui all'art 190 comma 1° c.p.c.
3. Tanto premesso, giova premettere che l'attrice esperiva azione diretta di risarcimento del danno nei confronti dell' , ai sensi Controparte_1 degli artt. 125 e 126 del d. lgs. n. 209 del 2005, per aver subito danni dalla circolazione in Italia di veicoli a motore immatricolati all'estero.
Infatti, ai sensi dell'art. 125, comma 5, del d. lgs. n. 209 del 2005 l'
[...]
provvede alla liquidazione dei danni cagionati in Italia, Controparte_1 garantendone il pagamento agli aventi diritto nei limiti dei massimali minimi di legge o, se maggiori, di quelli eventualmente previsti dalla polizza di assicurazione cagionati dalla circolazione in Italia di veicoli a motore immatricolati all'estero, nelle ipotesi di cui al comma 3, lettera b), e cioè
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quando si sia reso garante per il risarcimento dei danni cagionati in Italia dalla circolazione dei medesimi veicoli e quando con atto dell'Unione europea sia stato rimosso l'obbligo negli Stati membri di controllare l'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli muniti di targa di immatricolazione rilasciata dallo Stato terzo;
nei casi di cui al comma 3, lettera c), e cioè quando il conducente sia in possesso di una carta verde emessa dall'Ufficio nazionale di assicurazione estero ed accettata dall' ; nelle ipotesi di Controparte_1 cui al comma 4 quando l'Ufficio centrale italiano si sia reso garante per il risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in Italia di detti veicoli, sulla base di accordi stipulati con i corrispondenti uffici nazionali di assicurazione e l'Unione europea abbia riconosciuto tali accordi.
Tale disciplina risponde ad una duplice esigenza “da un lato, quella di non rallentare i traffici commerciali e gli spostamenti delle persone, esigenza che sarebbe frustrata se si dovesse imporre al veicolo straniero, una volta varcato il confine, l'obbligo di assicurarsi nonostante la polizza della r.c.a. sia stata già stipulata nel Paese di provenienza;
dall'altro, l'esigenza di non rendere onerosa o complicata per le vittime la tutela dei propri diritti, come avverrebbe se il danneggiato dovesse chiedere il risarcimento dei danni ad un assicuratore straniero, privo di rappresentanti in Italia.
Il sistema è basato sulla contemporanea esistenza, in tutti i Paesi aderenti, degli "uffici nazionali", altrimenti denominati i quali sono persone CP_6 giuridiche il cui compito è quello di risarcire le vittime di sinistri avvenuti nel
Paese dove essi hanno sede, causati da veicoli immatricolati in altri Paesi, salva rivalsa nei confronti dell'assicuratore responsabile. L Controparte_7
è il bureau nazionale italiano, il quale ha (tra l'altro) il
[...] compito di liquidare il risarcimento dovuto al soggetto danneggiato in Italia da un veicolo con targa straniera.” (cfr. Cass. civ., Sez. III, Sent.,
10/03/2016, n. 4669).
L'intervento dell'Ufficio centrale italiano, tuttavia, non incide sugli oneri di allegazione e probatori gravanti sul danneggiato che deve allegare e
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provare la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva vantata in giudizio e tutti gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano di cui all'art. 2043 c.c. e, quindi: la condotta dolosa o colposa del conducente dell'altro veicolo;
il verificarsi del sinistro;
la precisa dinamica dello stesso da cui emerga la responsabilità del conducente dell'altro veicolo, al fine di superare la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., nonché di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e ciò al fine di superare l'imputazione di un concorso colposo, seppur non di pari grado, con il conducente dell'altro veicolo.
Inoltre, una volta allegata e provata l'esclusiva responsabilità del conducete dell'altro veicolo, l'attore deve allegare e provare le conseguenze pregiudizievoli di cui pretende la reintegrazione per equivalente, il cd. danno- conseguenza, nonché il nesso di causalità tra il fatto ed il danno conseguenza, cd. causalità giuridica.
L'allegazione e la prova del fatto storico deve essere fornita in modo Contr rigoroso atteso che l' è contraddittore senza avere la possibilità di dimostrare una diversa dinamica del sinistro rispetto a quella prospettata dall'attore, se non attraverso eventualmente l'allegazione e la valutazione di rilievi svolti al momento dell'incidente dalle autorità preposte.
4. Ebbene, in applicazione dei richiamati principi, il primo motivo d'appello deve ritenersi infondato per i motivi che seguono.
Ed invero, il giudice di prime cure, nonostante non abbia proceduto alla preliminare riqualificazione dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva, così come sollevata dall'ufficio convenuto, in eccezione di difetto di titolarità passiva del procedeva a rigettare nel merito la domanda CP_3 attorea “in quanto l'attore non provava che il convenuto sia Controparte_3 il proprietario del veicolo Audi A4 tg. DS (responsabile civile) e che quindi sia stato effettivamente rispettato l'art. 144, comma 3 del d.lgs.
209/2005”.
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Giova all'uopo precisare che, vertendo il giudizio de quo sul risarcimento di danni cagionati da veicoli esteri sul territorio italiano, in ordine alla legittimazione passiva trova applicazione l'art. 126 Cod. Ass che, se al comma 2 lett.b) dispone che l' “assume … ai fini del Controparte_1 risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in Italia dei veicoli a motore e natanti, la qualità di domiciliatario dell'assicurato, del responsabile Contr civile e della loro impresa di assicurazione”, alla lett. c) prevede che l' è legittimato a stare in giudizio...in nome e per conto delle imprese aderenti, nelle azioni di risarcimento che i danneggiati dalla circolazione in Italia di veicoli a motore e natanti immatricolati o registrati all'estero possono esercitare direttamente nei suoi confronti secondo quanto previsto agli articoli 145, comma 1, 146 e 147. Si applicano anche nei confronti dell'Ufficio centrale italiano le disposizioni che regolano l'azione diretta contro l'impresa di assicurazione del responsabile civile secondo quanto previsto dall'articolo 144”.
Pertanto, dal combinato disposto dagli artt. 126 comma 2 lett. b) e c) e dal richiamo espresso all'art. 144 Cod. Ass., ne deriva che, sebbene il responsabile civile possa essere qualificato litisconsorte necessario anche nei giudizi proposti avverso l' , ai fini della corretta CP_1 Controparte_1 vocatio in ius di quest'ultimo risulta essere necessaria e sufficiente la notifica dell'atto introduttivo all , quale domiciliatario ex lege Controparte_1 tanto del proprietario del veicolo straniero, quanto della relativa compagnia assicurativa.
Diversa è l'ipotesi in cui il danneggiato abbia voluto avvalersi del cumulo fra l'azione diretta ex artt. 144 e 126 cod. ass. contro l' e l'azione CP_5 aquiliana ex art. 2054 c.c. contro il proprietario del veicolo straniero. In quest'ultimo caso, infatti, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità ha ribadito che “i responsabili stranieri di un sinistro stradale, causato in Italia da un veicolo con targa estera, sono domiciliati ex lege Contr presso l' ( solo ai fini della loro citazione in Controparte_1
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giudizio quali litisconsorti necessari rispetto alla domanda proposta contro detto Ufficio. Ove, invece, la vittima intenda formulare domanda di condanna anche nei loro confronti ex art. 2054 cod. civ., essa ha l'onere di notificare loro la citazione presso le rispettive residenze nelle forme di cui all'art. 142
c.p.c.” (Cass., 22 novembre 2016, n. 23716).
Orbene, nel caso di specie, stando al tenore dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado ed alle notificazioni in concreto effettuate tutte Contr esclusivamente presso l' deve ritenersi che la stessa non abbia inteso avvalersi del cumulo tra azione diretta ed azione aquiliana, di tal che l'unico legittimato passivo nel giudizio di primo grado fosse l'ente convenuto. Contr È proprio in ragione dell'esclusiva legittimazione passiva in capo all' che non possono ritenersi condivisibili le conclusioni cui perveniva il giudice di prime cure.
Ed invero, sulla base della disciplina richiamata, deve ritenersi che sia sufficiente, e necessario, a fondare una pretesa risarcitoria nei confronti dell' il coinvolgimento di un veicolo estero nel Controparte_1 sinistro da cui siano derivati danni in capo all'attore, risultando, invece, irrilevante, ai fini del giudizio ex art. 144 cod. ass., l'individuazione dell'effettivo proprietario del veicolo estero rectius del responsabile civile.
Pertanto, il rigetto dell'azione proposta dalla non poteva fondarsi Parte_1 sul mancato raggiungimento della prova relativa alla titolarità passiva del
, soggetto, questo, non legittimato, neppure astrattamente, a Controparte_3 resistere nel giudizio così come incardinato dall'attrice.
5. Ad essere, invece, condivisibile è l'accertata improcedibilità della domanda attorea “in quanto, sebbene formalmente invitato a perizia conservativa, l'attore si è sottratto al dovere di collaborazione. Ed invero, dagli atti risulta che, nonostante l'invito inoltrato a mezzo mail del Cont 29/06/2016 dal fiduciario dell' il veicolo di proprietà della sig.ra
non è mai stato messo a disposizione ai fini Parte_1
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dell'ispezione, precludendo, quindi, la formulazione di un'offerta in sede stragiudiziale”, così come accertata dal giudice di primo grado.
Giova all'uopo richiamare quel consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, come da ultimo confermato dal Supremo
Consesso Sesta Sezione Civile con ordinanza n.1756/2022, ad avviso del quale “l'art. 145 cod. assicurazioni,” come anche affermato dal Giudice delle leggi (Corte Cost., sent. 3 maggio 2012, n. 111), “ha un chiaro intento deflattivo… essendone evidente la finalità …di razionalizzazione del contenzioso giudiziario, notoriamente inflazionato, nella materia dei sinistri stradali, anche da liti bagatellari”, intento il cui raggiungimento, tuttavia,
“non è affidato soltanto alla prevista dilazione temporale (invero modesta) di sessanta/novanta giorni” per la proposizione della domanda risarcitoria, “ma
– soprattutto – al procedimento ex art. 148 Codice assicurazioni private, che, nel prescrivere una partecipazione attiva dell'assicuratore alla trattativa ante causam, mira a propiziare una conciliazione precontenziosa” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 25 gennaio 2018, n. 1829, Rv. 647588-01).
Così come pure è stato chiarito che “affinché la procedura di risarcimento descritta nella norma ora citata possa operare è indispensabile, però, che la compagnia assicuratrice sia posta in condizione di adempiere al dovere impostole e, cioè, di formulare un'”offerta congrua” e ciò richiede sia “un presupposto formale”, ovvero “la trasmissione di una richiesta contenente elementi (indicati nell'art. 148 Codice assicurazioni private), sufficienti a permettere all'assicuratore di “accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta”, sia “un requisito sostanziale”, e ciò in quanto “la collaborazione tra danneggiato e assicuratore della r.c.a., nella fase stragiudiziale, impone correttezza (art. 1175 c.c.), e buona fede (art. 1375
c.c.)” (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, sent. n. 1829 del 2018, cit.).
Ebbene, ad avviso della Corte, a venir meno a tale dovere di collaborazione e, dunque, a subirne, come conseguenza, l'improponibilità della domanda risarcitoria è il danneggiato che “si è sottratto all'ispezione” del
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mezzo…attività utile alla ricostruzione della dinamica dell'incidente e alla formulazione di una congrua offerta risarcitoria” (cfr. ancora una volta, Cass.
Sez. 3, sent. n. 1829 del 2018, cit.).
Pertanto, “non può dubitarsi del fatto che l'esito dell'improcedibilità della domanda – quale conseguenza del rifiuto a consentire di ispezionare (per poi periziare) il mezzo incidentato, in particolar modo quando la pretesa risarcitoria, come nel caso in esame, abbia ad oggetto i soli danni al veicolo
– sia conforme a quell'interpretazione “teleologica” dell'art. 145 cod. assicurazioni, ancora di recente indicata come necessaria da questa Corte
(cfr., da ultimo, in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 3 giugno 2021, n. 15445,
Rv. 661671-01)”.
Ebbene, nel caso di specie, muovendo da siffatte considerazioni, deve ritenersi che il giudice di prime cure abbia correttamente dichiarato l'improcedibilità della domanda proposta dall'odierna appellante, in quanto la condotta assunta dalla in fase stragiudiziale non può ritenersi Parte_1 conforme al dovere di leale collaborazione di cui agli artt. 145 e 148 Cod.
Ass.
Ed invero, dalla produzione allegata dall'ufficio convenuto risulta che lo stesso si sia diligentemente attivato nel tentativo di comporre la lite nella fase stragiudiziale in ottemperanza di quanto disposto dalla disciplina di settore, provvedendo prontamente ad istruire il sinistro. Contr Più nel dettaglio, dagli atti di causa è possibile evincersi che l' in data
13.06.2016, richiedeva l'integrazione della documentazione necessaria ai fini della formulazione di una congrua offerta e, allo stesso tempo, comunicava al procuratore della danneggiata l'intervenuto conferimento di un incarico della stima del danno subito dal veicolo attoreo al perito fiduciario ing. Per_1
(cfr. pp. 21-23 - produzione di primo grado di parte convenuta) il quale, in data 29.06.2016, provvedeva a contattare, a mezzo mail, il difensore della
, al fine di fissare un appuntamento funzionale all'espletamento Parte_1
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dell'incarico lui conferito (cfr. p.24- produzione di primo grado di parte convenuta).
Ebbene, stando all'email inviata dal fiduciario incaricato all'
[...]
in data 07.07.206 (cfr. p.26- produzione di primo grado di Controparte_1 parte convenuta), il procuratore di parte attrice rispondeva all'invito a perizia evidenziando l'impossibilità della sua assistita di sottoporre il veicolo ad accertamenti per motivi di lavoro che l'avrebbero tenuta fuori città, impegnandosi a fornire informazioni al rientro della stessa, impegno, questo, cui il difensore non risulta aver tenuto fede, tant'è che l'Ing. Per_2
, in data 27.07.2016, in difetto di nuovi riscontri, provvedeva a
[...] redigere perizia negativa attestante, appunto, la condotta ostativa della danneggiata.
Della condotta non collaborativa della vi è traccia altresì nella Parte_1 corrispondenza intrapresa dal suo difensore e l' , Controparte_1 posto che la stessa, con e-mail recapitata al convenuto solo in data
10.11.2016, si limitava esclusivamente a chiedere la sostituzione del perito “in quanto è stato impossibile a tutt'oggi effettuare un perizia” (cfr. p.30- produzione primo grado di parte convenuta) senza mai, però, comunicare, una volta superato il temporaneo impedimento della , “impegnata in un Parte_1 lavoro stagionale”, la disponibilità della danneggiata a sottoporre il veicolo ad accertamento, indicando una data ed un orario specifico ai fini dell'espletamento della perizia.
Né può ritenersi verosimile quanto dedotto dall'appellante, ad avviso della Contr quale l' avrebbe sottaciuto l'intervenuto espletamento della perizia da parte del fiduciario, circostanza, questa, che risulta priva di ogni riscontro presuntivo o probatorio, posto che, in ossequio al principio della vicinanza della prova, la avrebbe potuto provare, o quanto meno allegare, il Parte_1 fatto “positivo” dell'intervenuta perizia producendo la corrispondenza attestante la fissazione di un appuntamento volto all'espletamento della stessa.
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Pertanto, sulla base della riesamina della documentazione prodotta in atti, deve ritenersi che la danneggiata non abbia assolto l'obbligo di collaborazione sulla stessa gravante e, pertanto, risulta essere condivisibile la pronuncia di improcedibilità emanata dal Giudice di Pace di Napoli ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.1 45 e 148 del Codice delle Assicurazioni private.
Tanto premesso l'appello va rigettato e va confermata la sentenza impugnata.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come dal dispositivo.
7. Ai sensi di quanto previsto dall'art.
1-quater dell'art. 13 del DPR
30.5.2002, n. 115, così come inserito dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre
2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il pagamento, da parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 6 SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 38167/2022 del Giudice di Pace di Napoli, nella persona del Dott. Michele
D'Auria, depositata il 18.11.2021, proposto da Parte_1
, nei confronti dell' , di
[...] Controparte_1 [...]
, con atto di citazione notificato il 20.12.2022, così provvede: CP_3
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
2) condanna parte appellante al rimborso in favore dell'appellato
, in persona del legale rapp.te p.t, delle spese del Controparte_1 presente grado di giudizio, che liquida in complessivi 1.620,00 ( milleseicentoventi/00) per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
3)Ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater d.P.R. 115/02 come modif. dalla L.
- 13 -
228/12, si dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Così deciso in Napoli, il 23/10/2025.
Il Giudice
Dott.ssa EL AR
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
6 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa EL AR, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 30597/2022 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 18/10/2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 352 c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il 30.09.2025
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.ta Parte_1 C.F._1 in Napoli, al Centro Direzionale isola G/7, presso lo Studio dell'Avv. Carmela
Pisacane (c.f.: p.e.c.: CodiceFiscale_2
, dalla quale è rapp.ta e difesa Email_1 in virtù di mandato in calce all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
E
(p.Iva: ), in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1
Dott. elett.te dom.to in Napoli, alla Via Mariano D'Alaya 18, CP_2 presso lo studio dell'Avv. Giuliano Buccino Grimaldi (c.f.:
; p.e.c.: dal C.F._3 Email_2 quale è rappr.to e difeso in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
APPELLATO
Controparte_3
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: solo danni a cose.
Conclusioni: all'udienza del 18/10/2024 …
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio davanti al Giudice di Pace di Napoli,
[...]
l' e , al fine di sentirli condannare, in Controparte_1 Controparte_3 solido tra loro, al pagamento dei danni patiti dal veicolo di sua proprietà in occasione del sinistro verificatosi nel maggio 2016.
Nello specifico, parte attrice deduceva che: il giorno 17 maggio 2016, alle
15:00 circa, in Napoli, il conducente del veicolo Audi A4, targa estera
DS, assicurato per la r.c.a con la percorreva la SS366 a CP_4 velocità sostenuta, in direzione Amalfi, allorquando invadeva la opposta corsia di marcia dove transitava il veicolo Fiat Punto tg. CZ509TH, condotto dall'istante “e la investiva con la sua parte anteriore sinistra alla parte laterale sinistra per urto diretto e dalla parte laterale destra per urto indiretto”; che, a seguito del violento impatto, il veicolo attoreo riportava ingenti danni alla parte laterale sinistra pari alla somma di euro 3155, 68, oltre iva.
Si costituiva, dunque, in giudizio l' il quale, in via Controparte_1 preliminare, eccepiva la nullità della notifica per l'omessa osservanza dei termini a comparire di cui agli artt. 163 bis c.p.c. e 126 C.d.A.; rilevava il difetto del contraddittorio, per non aver parte attrice citato in giudizio altresì la compagnia assicurativa del veicolo estero convenuto, posto che l'atto di Contr citazione veniva notificato presso l' ancorché la stessa fosse direttamente domiciliata presso la sua residenza e/o sede legale;
nonché l'improcedibilità della domanda per non aver parte attrice provato la proprietà del veicolo estero e la sua improponibilità ex artt. 145 e 148 Cod.Ass. Nel merito, poi,
l'ufficio convenuto, chiedeva il rigetto della domanda perché infondata e non provata nell'an e nel quantum.
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Il giudice di prime cure, ritenuta meritevole d'accoglimento l'eccezione di difetto di vocatio in ius, ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti della compagnia assicurativa estera, ordine, questo, che veniva ottemperato dall'attrice con notifica dell'atto di citazione intervenuta in data
14.06.2018.
Esaurita l'istruttoria, con l'escussione di un testimone e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio condotta sul veicolo attoreo, il giudice di
Pace di Napoli, nella persona del Dott. Michele D'Auria, con sentenza n.
38467/22, depositata in cancelleria il 11.11.2022, rigettava nel merito la domanda, così motivando: “in primo luogo, appare fondata l'eccezione di Cont improcedibilità sollevata dalla convenuta n quanto l'attore non provava che il convenuto sia il proprietario del veicolo Audi A4 tg. Controparte_3
DS (responsabile civile) e che quindi sia stato effettivamente rispettato
l'art. 144, comma 3 del d.lgs. 209/2005. Sul punto è intervenuta di recente la
Cassazione (ord.n.12232/2019) affermando che in caso di sinistro stradale causato da un'autovettura con targa estera la particolarità della fattispecie non incide in alcun modo sul riparto dell'onere probatorio ed, in particolare, che la titolarità della posizione soggettiva attiva o passiva vantata in giudizio
è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché la relativa allegazione e prova incombe sull'attore. Né la particolarità della fattispecie, né la normativa degli artt. 125 e 126 del d.lgs. 205/2009 legittimano una diversa soluzione, non incidendo in alcun modo la peculiarità del caso sul riparto dell'onere probatorio della titolarità della situazione soggettiva”. Con l'ovvia conseguenza che chi agisce in giudizio deve allegare
e provare gli elementi costitutivi della sua domanda, tra i quali la titolarità Contr della posizione soggettiva passiva sia dell' he del responsabile civile…A parte tale assorbente motivazione, la domanda sarebbe comunque improponibile sotto un ulteriore profilo in quanto, sebbene formalmente invitato a perizia conservativa, l'attore si è sottratto al dovere di collaborazione. Ed invero, dagli atti risulta che, nonostante l'invito inoltrato
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Cont a mezzo mail del 29/06/2016 dal fiduciario dell il veicolo di proprietà della sig.ra non è mai stato messo a disposizione Parte_1 ai fini dell'ispezione, precludendo, quindi, la formulazione di un'offerta in sede stragiudiziale”.
2. Avverso siffatta sentenza, proponeva appello Parte_1
con atto depositato in data 29.12.2022, indicando, quali motivi di
[...] gravame ex art. 342 c.p.c.: “
1. la violazione e falsa applicazione degli artt.
144 comma 3 d. lgs 209/2005, l'arbitraria ed erronea interpretazione e valutazione delle risultanze probatorie;
arbitraria ed erronea interpretazione
e valutazione delle risultanze probatorie. Arbitraria ed illogica valutazione del CAI a doppia firma. 2)Violazione e falsa applicazione degli artt. 145 d. lgs 209/2005”.
Nello specifico, l'odierna appellante deduceva di aver provato la legittimazione passiva del responsabile civile allegando all'atto introduttivo la Parte con doppia sottoscrizione costituente, ad avviso della difesa dell'appellante, in difetto di apposito registro di consultazione per i veicoli esteri, unico mezzo di prova della provenienza estera del bene, posto che dallo stesso è possibile evincersi tanto il numero di targa dell'autovettura, quanto le generalità del proprietario del veicolo.
L'appellante lamentava altresì che il giudice di prime cure avesse posto a fondamento della dichiarazione di improcedibilità ex art. 144 Cod. Ass. la mancata sottoposizione del veicolo attoreo all'opportuna perizia del fiduciario Cont ancorché dalla missiva recapitata dall'ente convenuto al procuratore della
, così come prodotta in atti, emergesse che la mancata formulazione Parte_1 di un'offerta di risarcimento del danno fosse stata dallo stesso imputata, non già alla condotta ostativa tenuta dalla danneggiata nella fase stragiudiziale, bensì dall'insussistenza “del nesso di causa tra i riferiti danni alla vettura targata CZ509TH e l'evento che ci occupa” (cfr. pp.25 della documentazione allegata alla produzione attorea di primo grado).
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L'appellante chiedeva, dunque, la riforma della medesima sentenza e, per l'effetto: “accogliere, per quanto di diritto e di ragione, la domanda giudiziale di risarcimento danni promossa dalla Sig. Parte_1
Contr
, nei confronti dell' on vittoria di spese, diritti ed onorari del
[...] doppio grado di giudizio, oltre le maggiorazioni di legge e con attribuzione alla sottoscritta procuratrice antistataria”.
Si costituiva così in giudizio, l' , il quale chiedeva Controparte_1 il rigetto dell'appello proposto da perché Parte_1 infondato, in fatto ed in diritto, e domandava, dunque, la conferma integrale della sentenza di primo grado.
Segnatamente, l'ufficio appellato deduceva che il difetto di legittimazione passiva del responsabile civile fosse ascrivibile alla mancata indicazione delle generalità del proprietario del veicolo straniero, prova, questa, necessariamente incombente, ad avviso della difesa convenuta, sull'attore.
Non depositava, invece, comparsa di costituzione e risposta
[...]
, ancorché opportunamente citato e, pertanto, ne va dichiarata la CP_3 contumacia.
All'udienza del 10.06.2025, la causa veniva rimessa in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti e venivano alle stesse assegnati i termini di cui all'art 190 comma 1° c.p.c.
3. Tanto premesso, giova premettere che l'attrice esperiva azione diretta di risarcimento del danno nei confronti dell' , ai sensi Controparte_1 degli artt. 125 e 126 del d. lgs. n. 209 del 2005, per aver subito danni dalla circolazione in Italia di veicoli a motore immatricolati all'estero.
Infatti, ai sensi dell'art. 125, comma 5, del d. lgs. n. 209 del 2005 l'
[...]
provvede alla liquidazione dei danni cagionati in Italia, Controparte_1 garantendone il pagamento agli aventi diritto nei limiti dei massimali minimi di legge o, se maggiori, di quelli eventualmente previsti dalla polizza di assicurazione cagionati dalla circolazione in Italia di veicoli a motore immatricolati all'estero, nelle ipotesi di cui al comma 3, lettera b), e cioè
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quando si sia reso garante per il risarcimento dei danni cagionati in Italia dalla circolazione dei medesimi veicoli e quando con atto dell'Unione europea sia stato rimosso l'obbligo negli Stati membri di controllare l'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli muniti di targa di immatricolazione rilasciata dallo Stato terzo;
nei casi di cui al comma 3, lettera c), e cioè quando il conducente sia in possesso di una carta verde emessa dall'Ufficio nazionale di assicurazione estero ed accettata dall' ; nelle ipotesi di Controparte_1 cui al comma 4 quando l'Ufficio centrale italiano si sia reso garante per il risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in Italia di detti veicoli, sulla base di accordi stipulati con i corrispondenti uffici nazionali di assicurazione e l'Unione europea abbia riconosciuto tali accordi.
Tale disciplina risponde ad una duplice esigenza “da un lato, quella di non rallentare i traffici commerciali e gli spostamenti delle persone, esigenza che sarebbe frustrata se si dovesse imporre al veicolo straniero, una volta varcato il confine, l'obbligo di assicurarsi nonostante la polizza della r.c.a. sia stata già stipulata nel Paese di provenienza;
dall'altro, l'esigenza di non rendere onerosa o complicata per le vittime la tutela dei propri diritti, come avverrebbe se il danneggiato dovesse chiedere il risarcimento dei danni ad un assicuratore straniero, privo di rappresentanti in Italia.
Il sistema è basato sulla contemporanea esistenza, in tutti i Paesi aderenti, degli "uffici nazionali", altrimenti denominati i quali sono persone CP_6 giuridiche il cui compito è quello di risarcire le vittime di sinistri avvenuti nel
Paese dove essi hanno sede, causati da veicoli immatricolati in altri Paesi, salva rivalsa nei confronti dell'assicuratore responsabile. L Controparte_7
è il bureau nazionale italiano, il quale ha (tra l'altro) il
[...] compito di liquidare il risarcimento dovuto al soggetto danneggiato in Italia da un veicolo con targa straniera.” (cfr. Cass. civ., Sez. III, Sent.,
10/03/2016, n. 4669).
L'intervento dell'Ufficio centrale italiano, tuttavia, non incide sugli oneri di allegazione e probatori gravanti sul danneggiato che deve allegare e
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provare la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva vantata in giudizio e tutti gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano di cui all'art. 2043 c.c. e, quindi: la condotta dolosa o colposa del conducente dell'altro veicolo;
il verificarsi del sinistro;
la precisa dinamica dello stesso da cui emerga la responsabilità del conducente dell'altro veicolo, al fine di superare la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., nonché di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e ciò al fine di superare l'imputazione di un concorso colposo, seppur non di pari grado, con il conducente dell'altro veicolo.
Inoltre, una volta allegata e provata l'esclusiva responsabilità del conducete dell'altro veicolo, l'attore deve allegare e provare le conseguenze pregiudizievoli di cui pretende la reintegrazione per equivalente, il cd. danno- conseguenza, nonché il nesso di causalità tra il fatto ed il danno conseguenza, cd. causalità giuridica.
L'allegazione e la prova del fatto storico deve essere fornita in modo Contr rigoroso atteso che l' è contraddittore senza avere la possibilità di dimostrare una diversa dinamica del sinistro rispetto a quella prospettata dall'attore, se non attraverso eventualmente l'allegazione e la valutazione di rilievi svolti al momento dell'incidente dalle autorità preposte.
4. Ebbene, in applicazione dei richiamati principi, il primo motivo d'appello deve ritenersi infondato per i motivi che seguono.
Ed invero, il giudice di prime cure, nonostante non abbia proceduto alla preliminare riqualificazione dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva, così come sollevata dall'ufficio convenuto, in eccezione di difetto di titolarità passiva del procedeva a rigettare nel merito la domanda CP_3 attorea “in quanto l'attore non provava che il convenuto sia Controparte_3 il proprietario del veicolo Audi A4 tg. DS (responsabile civile) e che quindi sia stato effettivamente rispettato l'art. 144, comma 3 del d.lgs.
209/2005”.
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Giova all'uopo precisare che, vertendo il giudizio de quo sul risarcimento di danni cagionati da veicoli esteri sul territorio italiano, in ordine alla legittimazione passiva trova applicazione l'art. 126 Cod. Ass che, se al comma 2 lett.b) dispone che l' “assume … ai fini del Controparte_1 risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in Italia dei veicoli a motore e natanti, la qualità di domiciliatario dell'assicurato, del responsabile Contr civile e della loro impresa di assicurazione”, alla lett. c) prevede che l' è legittimato a stare in giudizio...in nome e per conto delle imprese aderenti, nelle azioni di risarcimento che i danneggiati dalla circolazione in Italia di veicoli a motore e natanti immatricolati o registrati all'estero possono esercitare direttamente nei suoi confronti secondo quanto previsto agli articoli 145, comma 1, 146 e 147. Si applicano anche nei confronti dell'Ufficio centrale italiano le disposizioni che regolano l'azione diretta contro l'impresa di assicurazione del responsabile civile secondo quanto previsto dall'articolo 144”.
Pertanto, dal combinato disposto dagli artt. 126 comma 2 lett. b) e c) e dal richiamo espresso all'art. 144 Cod. Ass., ne deriva che, sebbene il responsabile civile possa essere qualificato litisconsorte necessario anche nei giudizi proposti avverso l' , ai fini della corretta CP_1 Controparte_1 vocatio in ius di quest'ultimo risulta essere necessaria e sufficiente la notifica dell'atto introduttivo all , quale domiciliatario ex lege Controparte_1 tanto del proprietario del veicolo straniero, quanto della relativa compagnia assicurativa.
Diversa è l'ipotesi in cui il danneggiato abbia voluto avvalersi del cumulo fra l'azione diretta ex artt. 144 e 126 cod. ass. contro l' e l'azione CP_5 aquiliana ex art. 2054 c.c. contro il proprietario del veicolo straniero. In quest'ultimo caso, infatti, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità ha ribadito che “i responsabili stranieri di un sinistro stradale, causato in Italia da un veicolo con targa estera, sono domiciliati ex lege Contr presso l' ( solo ai fini della loro citazione in Controparte_1
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giudizio quali litisconsorti necessari rispetto alla domanda proposta contro detto Ufficio. Ove, invece, la vittima intenda formulare domanda di condanna anche nei loro confronti ex art. 2054 cod. civ., essa ha l'onere di notificare loro la citazione presso le rispettive residenze nelle forme di cui all'art. 142
c.p.c.” (Cass., 22 novembre 2016, n. 23716).
Orbene, nel caso di specie, stando al tenore dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado ed alle notificazioni in concreto effettuate tutte Contr esclusivamente presso l' deve ritenersi che la stessa non abbia inteso avvalersi del cumulo tra azione diretta ed azione aquiliana, di tal che l'unico legittimato passivo nel giudizio di primo grado fosse l'ente convenuto. Contr È proprio in ragione dell'esclusiva legittimazione passiva in capo all' che non possono ritenersi condivisibili le conclusioni cui perveniva il giudice di prime cure.
Ed invero, sulla base della disciplina richiamata, deve ritenersi che sia sufficiente, e necessario, a fondare una pretesa risarcitoria nei confronti dell' il coinvolgimento di un veicolo estero nel Controparte_1 sinistro da cui siano derivati danni in capo all'attore, risultando, invece, irrilevante, ai fini del giudizio ex art. 144 cod. ass., l'individuazione dell'effettivo proprietario del veicolo estero rectius del responsabile civile.
Pertanto, il rigetto dell'azione proposta dalla non poteva fondarsi Parte_1 sul mancato raggiungimento della prova relativa alla titolarità passiva del
, soggetto, questo, non legittimato, neppure astrattamente, a Controparte_3 resistere nel giudizio così come incardinato dall'attrice.
5. Ad essere, invece, condivisibile è l'accertata improcedibilità della domanda attorea “in quanto, sebbene formalmente invitato a perizia conservativa, l'attore si è sottratto al dovere di collaborazione. Ed invero, dagli atti risulta che, nonostante l'invito inoltrato a mezzo mail del Cont 29/06/2016 dal fiduciario dell' il veicolo di proprietà della sig.ra
non è mai stato messo a disposizione ai fini Parte_1
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dell'ispezione, precludendo, quindi, la formulazione di un'offerta in sede stragiudiziale”, così come accertata dal giudice di primo grado.
Giova all'uopo richiamare quel consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, come da ultimo confermato dal Supremo
Consesso Sesta Sezione Civile con ordinanza n.1756/2022, ad avviso del quale “l'art. 145 cod. assicurazioni,” come anche affermato dal Giudice delle leggi (Corte Cost., sent. 3 maggio 2012, n. 111), “ha un chiaro intento deflattivo… essendone evidente la finalità …di razionalizzazione del contenzioso giudiziario, notoriamente inflazionato, nella materia dei sinistri stradali, anche da liti bagatellari”, intento il cui raggiungimento, tuttavia,
“non è affidato soltanto alla prevista dilazione temporale (invero modesta) di sessanta/novanta giorni” per la proposizione della domanda risarcitoria, “ma
– soprattutto – al procedimento ex art. 148 Codice assicurazioni private, che, nel prescrivere una partecipazione attiva dell'assicuratore alla trattativa ante causam, mira a propiziare una conciliazione precontenziosa” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 25 gennaio 2018, n. 1829, Rv. 647588-01).
Così come pure è stato chiarito che “affinché la procedura di risarcimento descritta nella norma ora citata possa operare è indispensabile, però, che la compagnia assicuratrice sia posta in condizione di adempiere al dovere impostole e, cioè, di formulare un'”offerta congrua” e ciò richiede sia “un presupposto formale”, ovvero “la trasmissione di una richiesta contenente elementi (indicati nell'art. 148 Codice assicurazioni private), sufficienti a permettere all'assicuratore di “accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta”, sia “un requisito sostanziale”, e ciò in quanto “la collaborazione tra danneggiato e assicuratore della r.c.a., nella fase stragiudiziale, impone correttezza (art. 1175 c.c.), e buona fede (art. 1375
c.c.)” (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, sent. n. 1829 del 2018, cit.).
Ebbene, ad avviso della Corte, a venir meno a tale dovere di collaborazione e, dunque, a subirne, come conseguenza, l'improponibilità della domanda risarcitoria è il danneggiato che “si è sottratto all'ispezione” del
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mezzo…attività utile alla ricostruzione della dinamica dell'incidente e alla formulazione di una congrua offerta risarcitoria” (cfr. ancora una volta, Cass.
Sez. 3, sent. n. 1829 del 2018, cit.).
Pertanto, “non può dubitarsi del fatto che l'esito dell'improcedibilità della domanda – quale conseguenza del rifiuto a consentire di ispezionare (per poi periziare) il mezzo incidentato, in particolar modo quando la pretesa risarcitoria, come nel caso in esame, abbia ad oggetto i soli danni al veicolo
– sia conforme a quell'interpretazione “teleologica” dell'art. 145 cod. assicurazioni, ancora di recente indicata come necessaria da questa Corte
(cfr., da ultimo, in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 3 giugno 2021, n. 15445,
Rv. 661671-01)”.
Ebbene, nel caso di specie, muovendo da siffatte considerazioni, deve ritenersi che il giudice di prime cure abbia correttamente dichiarato l'improcedibilità della domanda proposta dall'odierna appellante, in quanto la condotta assunta dalla in fase stragiudiziale non può ritenersi Parte_1 conforme al dovere di leale collaborazione di cui agli artt. 145 e 148 Cod.
Ass.
Ed invero, dalla produzione allegata dall'ufficio convenuto risulta che lo stesso si sia diligentemente attivato nel tentativo di comporre la lite nella fase stragiudiziale in ottemperanza di quanto disposto dalla disciplina di settore, provvedendo prontamente ad istruire il sinistro. Contr Più nel dettaglio, dagli atti di causa è possibile evincersi che l' in data
13.06.2016, richiedeva l'integrazione della documentazione necessaria ai fini della formulazione di una congrua offerta e, allo stesso tempo, comunicava al procuratore della danneggiata l'intervenuto conferimento di un incarico della stima del danno subito dal veicolo attoreo al perito fiduciario ing. Per_1
(cfr. pp. 21-23 - produzione di primo grado di parte convenuta) il quale, in data 29.06.2016, provvedeva a contattare, a mezzo mail, il difensore della
, al fine di fissare un appuntamento funzionale all'espletamento Parte_1
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dell'incarico lui conferito (cfr. p.24- produzione di primo grado di parte convenuta).
Ebbene, stando all'email inviata dal fiduciario incaricato all'
[...]
in data 07.07.206 (cfr. p.26- produzione di primo grado di Controparte_1 parte convenuta), il procuratore di parte attrice rispondeva all'invito a perizia evidenziando l'impossibilità della sua assistita di sottoporre il veicolo ad accertamenti per motivi di lavoro che l'avrebbero tenuta fuori città, impegnandosi a fornire informazioni al rientro della stessa, impegno, questo, cui il difensore non risulta aver tenuto fede, tant'è che l'Ing. Per_2
, in data 27.07.2016, in difetto di nuovi riscontri, provvedeva a
[...] redigere perizia negativa attestante, appunto, la condotta ostativa della danneggiata.
Della condotta non collaborativa della vi è traccia altresì nella Parte_1 corrispondenza intrapresa dal suo difensore e l' , Controparte_1 posto che la stessa, con e-mail recapitata al convenuto solo in data
10.11.2016, si limitava esclusivamente a chiedere la sostituzione del perito “in quanto è stato impossibile a tutt'oggi effettuare un perizia” (cfr. p.30- produzione primo grado di parte convenuta) senza mai, però, comunicare, una volta superato il temporaneo impedimento della , “impegnata in un Parte_1 lavoro stagionale”, la disponibilità della danneggiata a sottoporre il veicolo ad accertamento, indicando una data ed un orario specifico ai fini dell'espletamento della perizia.
Né può ritenersi verosimile quanto dedotto dall'appellante, ad avviso della Contr quale l' avrebbe sottaciuto l'intervenuto espletamento della perizia da parte del fiduciario, circostanza, questa, che risulta priva di ogni riscontro presuntivo o probatorio, posto che, in ossequio al principio della vicinanza della prova, la avrebbe potuto provare, o quanto meno allegare, il Parte_1 fatto “positivo” dell'intervenuta perizia producendo la corrispondenza attestante la fissazione di un appuntamento volto all'espletamento della stessa.
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Pertanto, sulla base della riesamina della documentazione prodotta in atti, deve ritenersi che la danneggiata non abbia assolto l'obbligo di collaborazione sulla stessa gravante e, pertanto, risulta essere condivisibile la pronuncia di improcedibilità emanata dal Giudice di Pace di Napoli ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.1 45 e 148 del Codice delle Assicurazioni private.
Tanto premesso l'appello va rigettato e va confermata la sentenza impugnata.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come dal dispositivo.
7. Ai sensi di quanto previsto dall'art.
1-quater dell'art. 13 del DPR
30.5.2002, n. 115, così come inserito dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre
2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il pagamento, da parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 6 SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 38167/2022 del Giudice di Pace di Napoli, nella persona del Dott. Michele
D'Auria, depositata il 18.11.2021, proposto da Parte_1
, nei confronti dell' , di
[...] Controparte_1 [...]
, con atto di citazione notificato il 20.12.2022, così provvede: CP_3
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
2) condanna parte appellante al rimborso in favore dell'appellato
, in persona del legale rapp.te p.t, delle spese del Controparte_1 presente grado di giudizio, che liquida in complessivi 1.620,00 ( milleseicentoventi/00) per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
3)Ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater d.P.R. 115/02 come modif. dalla L.
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228/12, si dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Così deciso in Napoli, il 23/10/2025.
Il Giudice
Dott.ssa EL AR
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