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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 30/09/2025, n. 825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 825 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AVELLINO
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice Unico del Lavoro , dott.ssa MONICA d'AGOSTINO, all'odierna udienza pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n.2188\2024 del R.G. Previdenza, avente ad oggetto: invalidità civile
T R A
rappresentato\a e difeso\a, in virtù di procura a margine del ricorso introduttivo, Parte_1 dall'avv. COLUCCI ANTONIO
ricorrente
C O N T R O
CP_ in persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa come in atti,
in persona del l.r.p.t. Controparte_2
resistente
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 2.7.2024, parte ricorrente dedotto che il prescritto iter amministrativo si era esaurito con esito infruttuoso e che gli stati patologici denunciati davano diritto al riconoscimento di una percentuale di invalidità non inferiore al 46%, ha chiesto, previo espletamento di ctu, l'accertamento della invalidità nella percentuale indicata, con conseguente diritto ad ottenere l'iscrizione nelle liste di collocamento obbligatorio, il tutto, con vittoria di spese.
1 CP_ L' e la Provincia di Avellino hanno resistito alla domanda.
Il giudice, acquisita la documentazione prodotta, espletata CTU medico legale, all'odierna udienza decide la causa come da presente sentenza.
In via preliminare, deve ritenersi tempestivamente proposta la domanda giudiziale ai sensi dell'art. 42, comma terzo, legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.
Detta norma prevede espressamente che “3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto non trovano applicazione le disposizioni in materia di ricorso amministrativo avverso i provvedimenti emanati in esito alle procedure in materia di riconoscimento dei benefici di cui al presente articolo. La domanda giudiziale e' proposta, a pena di decadenza, avanti alla competente autorità giudiziaria entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa”. L'entrata in vigore di questa norma è stata da ultimo procrastinata al 1° gennaio 2005.
Nel caso in esame in considerazione della data di comunicazione dell' esito della visita collegiale, la domanda giudiziale deve ritenersi tempestiva.
Avuto riguardo alla individuazione del soggetto passivamente legittimato, va rilevato che nel regime successivo al trasferimento alle regioni delle funzioni del collocamento obbligatorio ed alle province dei compiti relativi all'iscrizione nelle relative liste, la domanda volta ad ottenere l'accertamento del diritto soggettivo all'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio e' ritualmente promossa nei confronti della provincia, trattandosi dell'amministrazione tenuta ad effettuare detta iscrizione in presenza dei requisiti di legge. In considerazione dell'epoca del deposito del presente ricorso, sussiste anche la CP_ legittimazione passiva dell' al quale, a decorrere dal 1.4.2007, in forza del d.p.c.m. del 7.5.2007 di attuazione dell'art. 10 d.l. 203/05, conv. in l. 248/05, sono state trasferite le funzioni in materia di invalidità civile, cecità, sordomutismo, handicap e disabilità, già di competenza del Ministero dell'Economia e delle
Finanze.
CP_ Legittimato passivo alla prestazione de qua è dunque soltanto l'
Nel merito, la domanda è infondata.
La relazione del ctu indica esaustivamente le patologie da cui il\la ricorrente è affetto\a.
Di esse si è tenuto conto ai fini della valutazione della loro incidenza sulla capacità lavorativa generica. Alla stregua di tale valutazione, le patologie riscontrate consentono di ritenere il\la ricorrente invalido\a nella misura del 31%.
Le conclusioni del ctu sono condivise da questo giudice, atteso che esse sono coerenti con le premesse esposte e la relazione è adeguatamente motivata e priva di vizi logici.
Pertanto, la domanda deve essere rigettata con le conseguenti statuizioni.
Nulla per le spese di lite stante la dichiarazione di cui all'art. 152 disp att cpc.
CP_ Le spese di ctu, liquidate con separato decreto sono poste a carico dell'
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P. Q. M.
Il Giudice Unico del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
rigetta la domanda;
nulla per le spese di lite;
CP_ pone definitivamente le spese di CTU, liquidate con separato decreto a caricodell'
Avellino, 30.9.2025
Il Giudice Unico del Lavoro
MONICA d'AGOSTINO
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