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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/07/2025, n. 5451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5451 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. 46380/2024 R.G.
EPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Presidente Dott. Anna Cattaneo
Dott. Chiara Delmonte Giudice rel.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 31/12/2024 da
MAROCCO, 01/02/1980) Parte_1
Cod. Fisc. C.F. 1
residente in [...]4 20096 PIOLTELLO ITALIA con l'Avv. ROSSINI ANNA presso cui ha eletto domicilio in VIA MONTE ROSA, 67 20149
MILANO
e
(MAROCCO, 30/10/1971) Parte_2
Cod. Fisc. C.F. 2
residente in [...]4 20096 PIOLTELLO ITALIA con l'Avv. STEFANIZZI MARIA TERESA presso cui ha eletto domicilio in VIA SAN
CALIMERO N. 17 20123 MILANO
"in persona del Sostituto - Procuratore Con comunicazione all' Controparte_1 della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 25 gennaio 2025
OGGETTO:
SEPARAZIONE GIUDIZIALE
*** Atti comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c;
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis. 12 c.p.c. depositato in data 31/12/2024, Parte_1 ha chiesto al
Tribunale di Milano di dichiarare la separazione personale dal coniuge Parte_2 con il quale aveva contratto matrimonio in Marocco, in data 16 agosto 2003 - atto di matrimonio regolarmente trascritto in data 9 novembre 2015 presso il Comune di Pioltello (MI), al n. 130, Parte
II, Serie C.
La ricorrente ha rappresentato che dall'unione con il resistente sono nati i figli Persona_1 nata il [...] – maggiorenne non autosufficiente, Persona_2 nata il [...]
Parte_3 nato il [...], di cui ha chiesto l'affidamento condiviso e il
- e mantenimento, nella misura di 600 euro mensili, a carico del padre. Ha chiesto da ultimo l'assegnazione della casa familiare.
Il resistente, regolarmente costituitosi, nulla opponendo rispetto all'affidamento condiviso dei figli e all'assegnazione della casa familiare richiesta da controparte, ha contestato invece la pretesa economica avanzata dalla ricorrente, rappresentando la sproporzione della stessa rispetto agli attuali introiti.
All'udienza di prima comparizione delle parti del 3/06/2025, le parti hanno concordemente dichiarato di volersi separare.
Dopo ampia interlocuzione con il Tribunale, le parti hanno chiesto che fosse dichiarata la loro separazione personale alle seguenti condizioni
"1) l'affido condiviso dai ragazzi;
2) I ragazzi continueranno ad abitare presso e con la mamma nell'immobile di via Cilea 4 di proprietà del padre con assegnazione della casa alla madre;
3) I ragazzi continueranno a vedere il padre secondo le modalità e tempistiche già sperimentate in questi quattro anni per cui prenderanno accordi con lui per vedersi infrasettimanalmente con possibilità di pernottamento in concomitanza con le festività e periodi di vacanza con i genitori da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno;
4) Il padre continuerà a sostenere per intero il rateo di mutuo della casa familiare le spese condominiali ordinarie e straordinarie nonché le bollette ad eccezione del wifi che sarà pagato dalla madre;
5) l'assegno unico universale continuerà ad essere percepito nella misura del 50% ciascuno tra i genitori;
6) il padre con decorrenza dalla mensilità di dicembre 2024 contribuirà nel mantenimento dei ragazzi versando alla madre l'importo di 300 € al mese entro il 20 di ogni mese oltre rivalutazione
Istat di legge prima rivalutazione dicembre 2025; 7) la madre avrà diritto a percepire tutti gli aiuti pubblici stanziati in favore dei figli (bonus scuola...);
8) Il padre si impegna a sostenere nella misura del 100% le spese extra assegno necessarie per i minori come da linee guida del tribunale;
9) Spese legali compensate"
I procuratori delle parti hanno chiesto concordemente il recepimento in sentenza dell'accordo raggiunto dalle parti. Il Giudice delegato ha autorizzato i coniugi a vivere separati;
vista l'imminente decisione da parte del Collegio, non ha adottato provvedimenti temporanei e, dato atto della conciliazione, ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio in camera di consiglio.
La causa è stata discussa e decisa alla camera di consiglio del 18/06/2025.
****
Sulla domanda di separazione personale
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..e che la comunione morale e materiale non può essere ricostituita.
Sull' esercizio della responabilità genitoriale e sul mantenimento dei figli.
Come accennato, il presente procedimento trae origine dal ricorso di separazione giudiziale depositato ex art. 473 bis. 12 dalla sig. Parte_1
Quest'ultima, all'udienza del 3 giugno 2025, ha riferito di essere stata vittima di maltrattamenti tanto fisici che psicologici – da parte del marito durante l'unione coniugale.
-La moglie pur descrivendo trascorsi faticosi – senza però circostanziare gli episodi di violenza subita
- ha subito messo in chiaro come, dal momento della cessazione della convivenza e quindi dal 2020, non avesse avuto più alcun problema nella relazione con il coniuge, tanto da determinarsi nel senso di rimettere le querele sporte nei confronti del marito
Con riferimento alla genitorialità, la sig.ra Pt_1 a riferito che gli allegati episodi di violenza
-durante la convivenza con il coniuge, e, fortiore, successivamente alla sua cessazione - non si sono mai riverberati sulla gestione dei figli da parte del sig. _2 : quest'ultimo, infatti, è stato descritto come un padre presente, capace di rispondere ai bisogni dei figli, accordandosi direttamente con loro per la determinazione dei modi e tempi di frequentazione in sintonia con le determinazioni materne.
La madre, in tal senso, ha rimarcato come, allo stato, non teme per la propria incolumità, avendo interesse solo a cristallizzare in sentenza la situazione di fatto ed a definire il profilo economico con riferimento ai figli, le cui necessità - con l'avanzare dell'età – sono gradualmente aumentate.
Le dichiarazioni rese dalla moglie, parse spontanee e credibili, portano a ritenere che gli episodi di violenza allegati dalla sig. Pt_1 in udienza circostanziati con riferimento ad un periodo i tempo determinato e definitivamente cessati nel 2021, contestualmente alla intervenuta separazione di fatto, non incidono oggi - quattro anni dopo- sulla genitorialità e non richiedono pertanto alcuna forma di attivazione a tutela dei minori.
Le concordi determinazioni dei genitori rassegnate all'udienza ex art. 473bis 21 c.p.c. del 3 giugno
2025, possono, pertanto, essere recepite in sentenza perché a fronte di una sperimentazione fattiva da parte del nucleo nell'ultimo quadriennio – dalla separazione di fatto- si ritiene costituiscano la migliore regolamentazione possibile dell'esercizio della responsabilità genitoriale, delineando l'assetto abitativo, relazionale ed economico più rispondente all'interesse dei figli minori in perfetta aderenza con la situazione di fatto descritta.
Sulle spese di lite
In ordine alle spese di lite, la soluzione conciliativa cui le parti sono pervenute ne impone la compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così decide: e Parte_2 che1) Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1 hanno contratto matrimonio in Marocco in data 16 agosto 2003 (atto di matrimonio regolarmente trascritto in data 9 novembre 2015 presso il Comune di Pioltello (MI), al n.
130, Parte II, Serie C);
2) Provvede come da concordi richieste delle parti come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
3) Compensa le spese di lite.
4) Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pioltello, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 18 giugno 2025
Il Presidente Il Giudice Rel. Est.
Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Anna Cattaneo
Il presente provvedimento è stato redatto con il contributo del Mot, dott.ssa Francesca Ruggiero
EPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Presidente Dott. Anna Cattaneo
Dott. Chiara Delmonte Giudice rel.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 31/12/2024 da
MAROCCO, 01/02/1980) Parte_1
Cod. Fisc. C.F. 1
residente in [...]4 20096 PIOLTELLO ITALIA con l'Avv. ROSSINI ANNA presso cui ha eletto domicilio in VIA MONTE ROSA, 67 20149
MILANO
e
(MAROCCO, 30/10/1971) Parte_2
Cod. Fisc. C.F. 2
residente in [...]4 20096 PIOLTELLO ITALIA con l'Avv. STEFANIZZI MARIA TERESA presso cui ha eletto domicilio in VIA SAN
CALIMERO N. 17 20123 MILANO
"in persona del Sostituto - Procuratore Con comunicazione all' Controparte_1 della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 25 gennaio 2025
OGGETTO:
SEPARAZIONE GIUDIZIALE
*** Atti comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c;
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis. 12 c.p.c. depositato in data 31/12/2024, Parte_1 ha chiesto al
Tribunale di Milano di dichiarare la separazione personale dal coniuge Parte_2 con il quale aveva contratto matrimonio in Marocco, in data 16 agosto 2003 - atto di matrimonio regolarmente trascritto in data 9 novembre 2015 presso il Comune di Pioltello (MI), al n. 130, Parte
II, Serie C.
La ricorrente ha rappresentato che dall'unione con il resistente sono nati i figli Persona_1 nata il [...] – maggiorenne non autosufficiente, Persona_2 nata il [...]
Parte_3 nato il [...], di cui ha chiesto l'affidamento condiviso e il
- e mantenimento, nella misura di 600 euro mensili, a carico del padre. Ha chiesto da ultimo l'assegnazione della casa familiare.
Il resistente, regolarmente costituitosi, nulla opponendo rispetto all'affidamento condiviso dei figli e all'assegnazione della casa familiare richiesta da controparte, ha contestato invece la pretesa economica avanzata dalla ricorrente, rappresentando la sproporzione della stessa rispetto agli attuali introiti.
All'udienza di prima comparizione delle parti del 3/06/2025, le parti hanno concordemente dichiarato di volersi separare.
Dopo ampia interlocuzione con il Tribunale, le parti hanno chiesto che fosse dichiarata la loro separazione personale alle seguenti condizioni
"1) l'affido condiviso dai ragazzi;
2) I ragazzi continueranno ad abitare presso e con la mamma nell'immobile di via Cilea 4 di proprietà del padre con assegnazione della casa alla madre;
3) I ragazzi continueranno a vedere il padre secondo le modalità e tempistiche già sperimentate in questi quattro anni per cui prenderanno accordi con lui per vedersi infrasettimanalmente con possibilità di pernottamento in concomitanza con le festività e periodi di vacanza con i genitori da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno;
4) Il padre continuerà a sostenere per intero il rateo di mutuo della casa familiare le spese condominiali ordinarie e straordinarie nonché le bollette ad eccezione del wifi che sarà pagato dalla madre;
5) l'assegno unico universale continuerà ad essere percepito nella misura del 50% ciascuno tra i genitori;
6) il padre con decorrenza dalla mensilità di dicembre 2024 contribuirà nel mantenimento dei ragazzi versando alla madre l'importo di 300 € al mese entro il 20 di ogni mese oltre rivalutazione
Istat di legge prima rivalutazione dicembre 2025; 7) la madre avrà diritto a percepire tutti gli aiuti pubblici stanziati in favore dei figli (bonus scuola...);
8) Il padre si impegna a sostenere nella misura del 100% le spese extra assegno necessarie per i minori come da linee guida del tribunale;
9) Spese legali compensate"
I procuratori delle parti hanno chiesto concordemente il recepimento in sentenza dell'accordo raggiunto dalle parti. Il Giudice delegato ha autorizzato i coniugi a vivere separati;
vista l'imminente decisione da parte del Collegio, non ha adottato provvedimenti temporanei e, dato atto della conciliazione, ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio in camera di consiglio.
La causa è stata discussa e decisa alla camera di consiglio del 18/06/2025.
****
Sulla domanda di separazione personale
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..e che la comunione morale e materiale non può essere ricostituita.
Sull' esercizio della responabilità genitoriale e sul mantenimento dei figli.
Come accennato, il presente procedimento trae origine dal ricorso di separazione giudiziale depositato ex art. 473 bis. 12 dalla sig. Parte_1
Quest'ultima, all'udienza del 3 giugno 2025, ha riferito di essere stata vittima di maltrattamenti tanto fisici che psicologici – da parte del marito durante l'unione coniugale.
-La moglie pur descrivendo trascorsi faticosi – senza però circostanziare gli episodi di violenza subita
- ha subito messo in chiaro come, dal momento della cessazione della convivenza e quindi dal 2020, non avesse avuto più alcun problema nella relazione con il coniuge, tanto da determinarsi nel senso di rimettere le querele sporte nei confronti del marito
Con riferimento alla genitorialità, la sig.ra Pt_1 a riferito che gli allegati episodi di violenza
-durante la convivenza con il coniuge, e, fortiore, successivamente alla sua cessazione - non si sono mai riverberati sulla gestione dei figli da parte del sig. _2 : quest'ultimo, infatti, è stato descritto come un padre presente, capace di rispondere ai bisogni dei figli, accordandosi direttamente con loro per la determinazione dei modi e tempi di frequentazione in sintonia con le determinazioni materne.
La madre, in tal senso, ha rimarcato come, allo stato, non teme per la propria incolumità, avendo interesse solo a cristallizzare in sentenza la situazione di fatto ed a definire il profilo economico con riferimento ai figli, le cui necessità - con l'avanzare dell'età – sono gradualmente aumentate.
Le dichiarazioni rese dalla moglie, parse spontanee e credibili, portano a ritenere che gli episodi di violenza allegati dalla sig. Pt_1 in udienza circostanziati con riferimento ad un periodo i tempo determinato e definitivamente cessati nel 2021, contestualmente alla intervenuta separazione di fatto, non incidono oggi - quattro anni dopo- sulla genitorialità e non richiedono pertanto alcuna forma di attivazione a tutela dei minori.
Le concordi determinazioni dei genitori rassegnate all'udienza ex art. 473bis 21 c.p.c. del 3 giugno
2025, possono, pertanto, essere recepite in sentenza perché a fronte di una sperimentazione fattiva da parte del nucleo nell'ultimo quadriennio – dalla separazione di fatto- si ritiene costituiscano la migliore regolamentazione possibile dell'esercizio della responsabilità genitoriale, delineando l'assetto abitativo, relazionale ed economico più rispondente all'interesse dei figli minori in perfetta aderenza con la situazione di fatto descritta.
Sulle spese di lite
In ordine alle spese di lite, la soluzione conciliativa cui le parti sono pervenute ne impone la compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così decide: e Parte_2 che1) Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1 hanno contratto matrimonio in Marocco in data 16 agosto 2003 (atto di matrimonio regolarmente trascritto in data 9 novembre 2015 presso il Comune di Pioltello (MI), al n.
130, Parte II, Serie C);
2) Provvede come da concordi richieste delle parti come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
3) Compensa le spese di lite.
4) Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pioltello, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 18 giugno 2025
Il Presidente Il Giudice Rel. Est.
Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Anna Cattaneo
Il presente provvedimento è stato redatto con il contributo del Mot, dott.ssa Francesca Ruggiero