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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 15/07/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
VERBALE DI UDIENZA DA REMOTO
Il giorno 15/07/2025 alle ore 9,11 nei locali del Tribunale della Spezia, Palazzo di
Giustizia, aula udienze di lavoro, davanti al giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro e della previdenza sociale Marco Viani, nella causa di lavoro iscritta al n. 402/2025 promossa da c.f. (avv. Antonio D'Ettorre) Parte_1 P.IVA_1 contro c.f. (avv. Gino Controparte_1 P.IVA_2
Ambrosini)
Sono collegati e dichiarano la loro identità: il sig. , nella qualità di cui in atti, con l'avv. Antonio D'Ettorre; Parte_2 il sig. con l'avv. Gino Ambrosini. Controparte_1
Le parti danno atto che nei luoghi da cui si collegano non sono presenti soggetti non legittimati e che non hanno in corso collegamenti con soggetti non legittimati. Il giudice ricorda che è vietato registrare l'udienza, in tutto o in parte, in audio e/o in video.
Le parti danno atto che la causa è stata definita mediante transazione la cui copia
è stata depositata in atti e chiedono che sia dichiarata cessata la materia del contendere a spese compensate.
Le parti esonerano il giudice dal collegamento telematico per la lettura del provvedimento, danno atto che l'udienza si è svolta regolarmente e che vi hanno partecipato nel pieno rispetto del contraddittorio.
All'esito della camera di consiglio il giudice pronuncia sentenza, dando lettura ad aula vuota della motivazione e del dispositivo che seguono:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1. La ha ottenuto dal giudice del Controparte_1 lavoro del Tribunale della Spezia decreto ingiuntivo contro la Parte_1 per la somma di € 24.947,69 oltre accessori e spese a titolo di provvigioni per procacciamento d'affari. Con ricorso depositato il 19.4.2025 l'ingiunta ha proposto opposizione eccependo l'incompetenza del giudice del lavoro e contestando comunque i crediti azionati.
L'opposta ha resistito.
2. Va premesso che i rapporti fra il Tribunale e la sua sezione lavoro, che non è un ufficio giudiziario autonomo, non si pongono mai in termini di competenza, ma di semplice riparto di attribuzioni, sicché il decreto ingiuntivo emesso dal giudice del lavoro anziché dalla sezione civile non è nullo salva l'eventuale riassegnazione.
3. Nelle more le parti hanno dato atto di aver definito i loro rapporti stipulando una transazione, che hanno depositato nel fascicolo telematico, e hanno chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere a spese compensate.
A seguito dell'intervenuta transazione la materia del contendere è effettivamente cessata.
Conformemente alla richiesta delle parti le spese si compensano.
pqm
definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese di lite.
Il giudice
Marco Viani
VERBALE DI UDIENZA DA REMOTO
Il giorno 15/07/2025 alle ore 9,11 nei locali del Tribunale della Spezia, Palazzo di
Giustizia, aula udienze di lavoro, davanti al giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro e della previdenza sociale Marco Viani, nella causa di lavoro iscritta al n. 402/2025 promossa da c.f. (avv. Antonio D'Ettorre) Parte_1 P.IVA_1 contro c.f. (avv. Gino Controparte_1 P.IVA_2
Ambrosini)
Sono collegati e dichiarano la loro identità: il sig. , nella qualità di cui in atti, con l'avv. Antonio D'Ettorre; Parte_2 il sig. con l'avv. Gino Ambrosini. Controparte_1
Le parti danno atto che nei luoghi da cui si collegano non sono presenti soggetti non legittimati e che non hanno in corso collegamenti con soggetti non legittimati. Il giudice ricorda che è vietato registrare l'udienza, in tutto o in parte, in audio e/o in video.
Le parti danno atto che la causa è stata definita mediante transazione la cui copia
è stata depositata in atti e chiedono che sia dichiarata cessata la materia del contendere a spese compensate.
Le parti esonerano il giudice dal collegamento telematico per la lettura del provvedimento, danno atto che l'udienza si è svolta regolarmente e che vi hanno partecipato nel pieno rispetto del contraddittorio.
All'esito della camera di consiglio il giudice pronuncia sentenza, dando lettura ad aula vuota della motivazione e del dispositivo che seguono:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1. La ha ottenuto dal giudice del Controparte_1 lavoro del Tribunale della Spezia decreto ingiuntivo contro la Parte_1 per la somma di € 24.947,69 oltre accessori e spese a titolo di provvigioni per procacciamento d'affari. Con ricorso depositato il 19.4.2025 l'ingiunta ha proposto opposizione eccependo l'incompetenza del giudice del lavoro e contestando comunque i crediti azionati.
L'opposta ha resistito.
2. Va premesso che i rapporti fra il Tribunale e la sua sezione lavoro, che non è un ufficio giudiziario autonomo, non si pongono mai in termini di competenza, ma di semplice riparto di attribuzioni, sicché il decreto ingiuntivo emesso dal giudice del lavoro anziché dalla sezione civile non è nullo salva l'eventuale riassegnazione.
3. Nelle more le parti hanno dato atto di aver definito i loro rapporti stipulando una transazione, che hanno depositato nel fascicolo telematico, e hanno chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere a spese compensate.
A seguito dell'intervenuta transazione la materia del contendere è effettivamente cessata.
Conformemente alla richiesta delle parti le spese si compensano.
pqm
definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese di lite.
Il giudice
Marco Viani