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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 06/11/2025, n. 3541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3541 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
In composizione monocratica, in persona del giudice dott. Umberto Castagnini
Il Tribunale di Firenze, in persona del giudice dott. Umberto Castagnini nel procedimento iscritto al n. 5984/2024 R.G. promosso da
, nato il [...], in [...], titolare del documento di identità Parte_1 nazionale argentino n. , titolare del codice unico di identificazione argentino n. NumeroD_1 [...]
, residente in [...]2838, città di Buenos Aires, Repubblica Argentina;
NumeroD_2
nato il [...], in [...], titolare del documento di identità Parte_2 nazionale argentino n. , titolare del codice unico di identificazione argentino n.20- NumeroD_3
, residente in [...]639, Città La Paz, provincia Entre Rios, Repubblica NumeroD_4
Argentina, elettivamente domiciliati in Palermo, Via Tripoli n.30, presso lo studio del sottoscritto
Avvocato Claudia Fortunato del foro di Palermo - codice fiscale , che li C.F._1 rappresenta ed assiste come da procure speciali in atti;
RICORRENTI
Contro
, (c.f. , in persona del Ministro pro tempore Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO-Contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Parte necessaria
Avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo:” Voglia l'On.le Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previe le declaratorie del caso e di legge, - In via principale e nel merito, accertare e dichiarare che , nato in [...] 15 febbraio Parte_1
1986, in Argentina, titolare del documento di identità nazionale argentino n. , titolare del NumeroD_1 codice unico di identificazione argentino n. ; nato in [...] 21 NumeroDiCa_5 Parte_2
Pag. 1 di 8 dicembre 1991, in Argentina, titolare del documento di identità nazionale argentino n. , NumeroD_3 titolare del codice unico di identificazione argentino n. , discendono da avo italiano e NumeroDiCa_6 pertanto non essendosi mai interrotta la trasmissione iure sanguinis sono titolari dello status civitatis italiano.- per l'effetto, ordinare al e per esso all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_1 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle parti ricorrenti e dunque di procedere alla trascrizione degli atti di stato civile delle parti ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori, del presente giudizio.”
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
Con atto depositato il 21/05/2024 i ricorrenti, cittadini della Repubblica di Argentina, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis in quanto discendenti diretti del cittadino italiano od anche , (doc.4 attestazione dello Persona_1 Persona_2
Stato civile del Comune di Fabbriche di Vergemoli riguardo al fatto che i due nominativi indicano la medesima persona), nato a [...], Lucca, in data 28.09.1855, da e Persona_3 Persona_4 in seguito emigrato in Argentina dove, (identificato con il nome di ”), ha vissuto senza mai Per_5 rinunciare alla cittadinanza di nascita, (docc.2-3-4-5).
Con decreto del 17/09/2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 24/10/2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di
Firenze che non ha precisato le conclusioni.
La difesa dei ricorrenti ha depositato note di trattazione il 23/10/2025 unitamente a prova della notifica al convenuto del ricorso e del decreto di fissazione udienza effettuata Controparte_1 il 18/07/2025 presso l'Avvocatura dello Stato di Firenze, suo difensore ex lege. Poiché il convenuto non si è costituito in giudizio deve essere dichiarato contumace.
La controversia viene decisa in base alla normativa applicabile al 27 marzo 2025 (art. 1, comma 1 lett. b) D.L. n. 36 del 28 marzo 2025 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 maggio 2025 n.
74).
1- L'INTERESSE AD AGIRE
Pag. 2 di 8 Al riguardo è opportuno ribadire che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_1 per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Sul punto i ricorrenti, vantanti una discendenza diretta per linea maschile, hanno dedotto di aver tentato di registrarsi al fine di ottenere l'appuntamento per presentare le loro richieste ai rispettivi
Consolati di riferimento in Argentina, (Rosario e Buenos Aires), cercando di prenotare un appuntamento tramite la piattaforma “Prenot@mi” ma di non esservi riusciti per mancanza di posti disponibili. All'uopo hanno prodotto le “catture di schermo” dei tentativi esperiti nel periodo giugno/dicembre 2023 come anche della comunicazione da parte del di Rosario della Parte_3 temporanea sospensione del sistema per la necessità di evadere le pratiche pregresse, (docc. dal 17 al
21).
Alla luce delle emergenze di causa ritiene il Tribunale che i ricorrenti, tenuto conto che l'art. 2 Legge
n. 241 del 7.08.1990 stabilisce che i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi e che, quanto ai termini previsti per il riconoscimento Pag. 3 di 8 della cittadinanza, l'art. 3 del D.P.R n. 362/1994 (Regolamento recante disciplina di acquisto della cittadinanza italiana) prevede che la pubblica amministrazione procedente debba provvedere sulla domanda entro 730 giorni (termine che il D.P.C.M. 33\2014 estende a tutti i casi di certificazione di acquisto della cittadinanza italiana), per la ormai nota situazione di sostanziale paralisi burocratica in cui versano i Consolati d'Italia in Sud America, in particolare quelli di Argentina e Brasile, si trovino in una situazione di assoluta incertezza in ordine alla definizione delle loro richieste nei tempi previsti dalla legge e, comunque, entro una tempistica ragionevole.
E' del resto considerazione di mero buon senso che se lo straniero che ritiene di avere diritto allo status di cittadino italiano jure sanguinis potesse ottenere l'esame della sua pratica in tempi ragionevoli per via amministrativa, non affronterebbe i costi (quantomeno da anticipare) e i tempi di una causa civile da instaurare in Italia.
Nella fattispecie deve pertanto riconoscersi la sussistenza di un contenzioso con la P.A. e l'interesse ad agire dinanzi al Tribunale potendo sostanzialmente il diritto affermato conseguirsi in termini ragionevoli solamente in via giudiziale.
2- NEL MERITO
Appare opportuno evidenziare che l'avo dal quale i ricorrenti hanno dichiarato di discendere e di cui non è nota la data di emigrazione nacque nel 1855, quindi prima della unificazione del Regno d'Italia.
Va precisato in proposito che gli artt.
4-15 del Codice Civile del 1865 erano tratti dal precedente
Codice Civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1948), che riconosceva i diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata da un lato sulla trasmissibilità jure sanguinis dello status civitatis ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Tali principi trovavano, tuttavia, alcune significative deroghe, nei casi di figli di stranieri nati in Italia o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in Italia. Si determinò, pertanto, un ampio e articolato dibattito politico simile a quello registrato nella maggior parte dei paesi europei, diretto a modificare le norme sulla cittadinanza, che indusse il legislatore ad emanare la legge sulle migrazioni il 31 gennaio 1901 n.23 e poi la legge 17 maggio 1906 n.217 contenenti alcune norme sulla concessione della cittadinanza italiana. Coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia, furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, se, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avevano acquisito la cittadinanza straniera. Si deve pertanto ritenere, in mancanza di evidenze di segno contrario, che (o Persona_1
), abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione del 1861. Nella Persona_2
Pag. 4 di 8 fattispecie l'avo risulta essere stato registrato a suo tempo nella lista di leva di Trassilico come
, (doc. 5). Persona_2
Dalla documentazione prodotta telematicamente in giudizio risulta che il predetto capostipite emigrò in Argentina dove in data 3 dicembre 1883 contrasse matrimonio con , (doc. 6); dalla Persona_6 loro unione nasceva in Argentina, nell'anno 1890, (doc.9), il quale nel Persona_7
1931 ebbe una figlia naturale, da lui riconosciuta nell'anno 1948 come da Persona_8 annotazione sull'atto di nascita, (doc.11). si sposava nel 1954 con Persona_8 Per_9
(doc.12); dalla loro unione nasceva in Argentina nel 1960 (doc.13).
[...] Parte_2
Questi si sposava con (doc.14), con la quale procreava il ricorrente Persona_10
nato il 15 febbraio 1986 a Buenos Aires/Argentina (doc.15). Come Parte_1 precisato dalla difesa nelle note di trattazione, da una relazione di fatto di con Parte_2
è nato il ricorrente (omonimo del padre) il 21 dicembre Persona_11 Parte_2
1991 a La Paz/ provincia di Entre Rios/Argentina (doc.16).
I ricorrenti hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani, in qualità di diretti discendente di (o ) il quale, senza mai Persona_1 Persona_2 naturalizzarsi argentino come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla
Camera Nazionale Elettorale della Repubblica di Argentina in atti, (doc.2), ai sensi delle disposizioni del Codice civile del 1865, ha trasmesso la cittadinanza italiana al figlio Persona_7
Questi è stato a sua volta in grado di trasmetterla, ai sensi dell'art. 1 Legge 555 del 1912, alla figlia riconosciuta dal padre quando era ancora minorenne, della quale gli odierni Persona_8 ricorrenti sono nipoti da parte di padre.
La linea di discendenza riportata in ricorso e sopra illustrata trova riscontro nella documentazione prodotta, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865
e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato
Pag. 5 di 8 all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche
l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”).
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano
[...]
(o ). Non essendosi verificati passaggi generazionali Persona_1 Persona_2 per linea femminile in epoca precostituzionale, non è quindi necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
3- LE SPESE DI LITE
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che la documentata CP_1 impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa e nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.
E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata sulla base dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare ed alle conseguenti difficoltà organizzative, peraltro neppure rappresentate in causa dall'Amministrazione, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma il fatto oggettivo della soccombenza ovvero dell'inadempimento dell'obbligato; diversamente il processo non garantirebbe ai ricorrenti la reintegrazione totale dei diritti fatti valere in giudizio e quanto questi avrebbero ottenuto con la cooperazione spontanea dell'obbligato. Anche la giurisprudenza amministrativa -peraltro in una cornice normativa che conferiva al giudice una maggiore discrezionalità stante la più ampia nozione dei “giustificati motivi” rispetto alle “gravi ed eccezionali ragioni” a cui occorre fare riferimento
(Corte Cost. 77/2018) ha affermato che “la rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici competenti
– in quanto postulata dal come fatto notorio, ma non supportata da alcuna considerazione CP_2
Pag. 6 di 8 dell'Amministrazione in ordine all'entità, alla natura transitoria della sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi, agli interventi per porvi rimedio, o all'esperimento di forme di comunicazione ed informazione all'istante sullo stato del procedimento – non possa ritenersi elemento di per sé sufficiente a giustificare il comportamento dell'Amministrazione (…) altrimenti,
l'inerzia dell'Amministrazione finirebbe per essere, almeno ai fini della condanna alle spese processuali, sempre e comunque giustificata” (cfr. Cons. St. Sez. III n. 3682/2014)” (Cons. Stato,
643/2016).
Si deve pertanto escludere, sulla base del principio di causalità e di soccombenza, a fondamento dell'art. 91 c.p.c., che i ricorrenti possano essere gravati delle spese di lite sostenute per agire in giudizio per eventuali inefficienze dell'Amministrazione, agli stessi non imputabili, ma derivanti dallo stesso assetto normativo, che disciplina i tempi del procedimento che la P.A. è tenuta a garantire ed all'organizzazione che l'Amministrazione stessa si è data per l'esame delle domande in via amministrativa e che è tenuta ad adeguare rispetto al flusso di domande, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost.
Neppure può darsi rilievo alla mancata costituzione in giudizio del trattandosi di CP_1 comportamento neutro che non implica il riconoscimento del diritto e che dimostra invero la necessità dei ricorrenti di utilizzare la via giudiziaria in considerazione dell'inerzia, delle difficoltà e dei tempi del procedimento amministrativo.
I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022
(indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del;
Controparte_1
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara i ricorrenti cittadini italiani jure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Pag. 7 di 8 • condanna il a rifondere a parte ricorrente le spese di lite del presente Controparte_1 giudizio che liquida in € 1.452,00 per compensi oltre € 545,00 per esborsi e spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi
Firenze, 5.11.2025
Il Giudice
Dott. Umberto Castagnini
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
In composizione monocratica, in persona del giudice dott. Umberto Castagnini
Il Tribunale di Firenze, in persona del giudice dott. Umberto Castagnini nel procedimento iscritto al n. 5984/2024 R.G. promosso da
, nato il [...], in [...], titolare del documento di identità Parte_1 nazionale argentino n. , titolare del codice unico di identificazione argentino n. NumeroD_1 [...]
, residente in [...]2838, città di Buenos Aires, Repubblica Argentina;
NumeroD_2
nato il [...], in [...], titolare del documento di identità Parte_2 nazionale argentino n. , titolare del codice unico di identificazione argentino n.20- NumeroD_3
, residente in [...]639, Città La Paz, provincia Entre Rios, Repubblica NumeroD_4
Argentina, elettivamente domiciliati in Palermo, Via Tripoli n.30, presso lo studio del sottoscritto
Avvocato Claudia Fortunato del foro di Palermo - codice fiscale , che li C.F._1 rappresenta ed assiste come da procure speciali in atti;
RICORRENTI
Contro
, (c.f. , in persona del Ministro pro tempore Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO-Contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Parte necessaria
Avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo:” Voglia l'On.le Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previe le declaratorie del caso e di legge, - In via principale e nel merito, accertare e dichiarare che , nato in [...] 15 febbraio Parte_1
1986, in Argentina, titolare del documento di identità nazionale argentino n. , titolare del NumeroD_1 codice unico di identificazione argentino n. ; nato in [...] 21 NumeroDiCa_5 Parte_2
Pag. 1 di 8 dicembre 1991, in Argentina, titolare del documento di identità nazionale argentino n. , NumeroD_3 titolare del codice unico di identificazione argentino n. , discendono da avo italiano e NumeroDiCa_6 pertanto non essendosi mai interrotta la trasmissione iure sanguinis sono titolari dello status civitatis italiano.- per l'effetto, ordinare al e per esso all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_1 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle parti ricorrenti e dunque di procedere alla trascrizione degli atti di stato civile delle parti ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori, del presente giudizio.”
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
Con atto depositato il 21/05/2024 i ricorrenti, cittadini della Repubblica di Argentina, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis in quanto discendenti diretti del cittadino italiano od anche , (doc.4 attestazione dello Persona_1 Persona_2
Stato civile del Comune di Fabbriche di Vergemoli riguardo al fatto che i due nominativi indicano la medesima persona), nato a [...], Lucca, in data 28.09.1855, da e Persona_3 Persona_4 in seguito emigrato in Argentina dove, (identificato con il nome di ”), ha vissuto senza mai Per_5 rinunciare alla cittadinanza di nascita, (docc.2-3-4-5).
Con decreto del 17/09/2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 24/10/2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di
Firenze che non ha precisato le conclusioni.
La difesa dei ricorrenti ha depositato note di trattazione il 23/10/2025 unitamente a prova della notifica al convenuto del ricorso e del decreto di fissazione udienza effettuata Controparte_1 il 18/07/2025 presso l'Avvocatura dello Stato di Firenze, suo difensore ex lege. Poiché il convenuto non si è costituito in giudizio deve essere dichiarato contumace.
La controversia viene decisa in base alla normativa applicabile al 27 marzo 2025 (art. 1, comma 1 lett. b) D.L. n. 36 del 28 marzo 2025 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 maggio 2025 n.
74).
1- L'INTERESSE AD AGIRE
Pag. 2 di 8 Al riguardo è opportuno ribadire che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_1 per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Sul punto i ricorrenti, vantanti una discendenza diretta per linea maschile, hanno dedotto di aver tentato di registrarsi al fine di ottenere l'appuntamento per presentare le loro richieste ai rispettivi
Consolati di riferimento in Argentina, (Rosario e Buenos Aires), cercando di prenotare un appuntamento tramite la piattaforma “Prenot@mi” ma di non esservi riusciti per mancanza di posti disponibili. All'uopo hanno prodotto le “catture di schermo” dei tentativi esperiti nel periodo giugno/dicembre 2023 come anche della comunicazione da parte del di Rosario della Parte_3 temporanea sospensione del sistema per la necessità di evadere le pratiche pregresse, (docc. dal 17 al
21).
Alla luce delle emergenze di causa ritiene il Tribunale che i ricorrenti, tenuto conto che l'art. 2 Legge
n. 241 del 7.08.1990 stabilisce che i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi e che, quanto ai termini previsti per il riconoscimento Pag. 3 di 8 della cittadinanza, l'art. 3 del D.P.R n. 362/1994 (Regolamento recante disciplina di acquisto della cittadinanza italiana) prevede che la pubblica amministrazione procedente debba provvedere sulla domanda entro 730 giorni (termine che il D.P.C.M. 33\2014 estende a tutti i casi di certificazione di acquisto della cittadinanza italiana), per la ormai nota situazione di sostanziale paralisi burocratica in cui versano i Consolati d'Italia in Sud America, in particolare quelli di Argentina e Brasile, si trovino in una situazione di assoluta incertezza in ordine alla definizione delle loro richieste nei tempi previsti dalla legge e, comunque, entro una tempistica ragionevole.
E' del resto considerazione di mero buon senso che se lo straniero che ritiene di avere diritto allo status di cittadino italiano jure sanguinis potesse ottenere l'esame della sua pratica in tempi ragionevoli per via amministrativa, non affronterebbe i costi (quantomeno da anticipare) e i tempi di una causa civile da instaurare in Italia.
Nella fattispecie deve pertanto riconoscersi la sussistenza di un contenzioso con la P.A. e l'interesse ad agire dinanzi al Tribunale potendo sostanzialmente il diritto affermato conseguirsi in termini ragionevoli solamente in via giudiziale.
2- NEL MERITO
Appare opportuno evidenziare che l'avo dal quale i ricorrenti hanno dichiarato di discendere e di cui non è nota la data di emigrazione nacque nel 1855, quindi prima della unificazione del Regno d'Italia.
Va precisato in proposito che gli artt.
4-15 del Codice Civile del 1865 erano tratti dal precedente
Codice Civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1948), che riconosceva i diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata da un lato sulla trasmissibilità jure sanguinis dello status civitatis ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Tali principi trovavano, tuttavia, alcune significative deroghe, nei casi di figli di stranieri nati in Italia o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in Italia. Si determinò, pertanto, un ampio e articolato dibattito politico simile a quello registrato nella maggior parte dei paesi europei, diretto a modificare le norme sulla cittadinanza, che indusse il legislatore ad emanare la legge sulle migrazioni il 31 gennaio 1901 n.23 e poi la legge 17 maggio 1906 n.217 contenenti alcune norme sulla concessione della cittadinanza italiana. Coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia, furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, se, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avevano acquisito la cittadinanza straniera. Si deve pertanto ritenere, in mancanza di evidenze di segno contrario, che (o Persona_1
), abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione del 1861. Nella Persona_2
Pag. 4 di 8 fattispecie l'avo risulta essere stato registrato a suo tempo nella lista di leva di Trassilico come
, (doc. 5). Persona_2
Dalla documentazione prodotta telematicamente in giudizio risulta che il predetto capostipite emigrò in Argentina dove in data 3 dicembre 1883 contrasse matrimonio con , (doc. 6); dalla Persona_6 loro unione nasceva in Argentina, nell'anno 1890, (doc.9), il quale nel Persona_7
1931 ebbe una figlia naturale, da lui riconosciuta nell'anno 1948 come da Persona_8 annotazione sull'atto di nascita, (doc.11). si sposava nel 1954 con Persona_8 Per_9
(doc.12); dalla loro unione nasceva in Argentina nel 1960 (doc.13).
[...] Parte_2
Questi si sposava con (doc.14), con la quale procreava il ricorrente Persona_10
nato il 15 febbraio 1986 a Buenos Aires/Argentina (doc.15). Come Parte_1 precisato dalla difesa nelle note di trattazione, da una relazione di fatto di con Parte_2
è nato il ricorrente (omonimo del padre) il 21 dicembre Persona_11 Parte_2
1991 a La Paz/ provincia di Entre Rios/Argentina (doc.16).
I ricorrenti hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani, in qualità di diretti discendente di (o ) il quale, senza mai Persona_1 Persona_2 naturalizzarsi argentino come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla
Camera Nazionale Elettorale della Repubblica di Argentina in atti, (doc.2), ai sensi delle disposizioni del Codice civile del 1865, ha trasmesso la cittadinanza italiana al figlio Persona_7
Questi è stato a sua volta in grado di trasmetterla, ai sensi dell'art. 1 Legge 555 del 1912, alla figlia riconosciuta dal padre quando era ancora minorenne, della quale gli odierni Persona_8 ricorrenti sono nipoti da parte di padre.
La linea di discendenza riportata in ricorso e sopra illustrata trova riscontro nella documentazione prodotta, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865
e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato
Pag. 5 di 8 all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche
l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”).
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano
[...]
(o ). Non essendosi verificati passaggi generazionali Persona_1 Persona_2 per linea femminile in epoca precostituzionale, non è quindi necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
3- LE SPESE DI LITE
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che la documentata CP_1 impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa e nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.
E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata sulla base dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare ed alle conseguenti difficoltà organizzative, peraltro neppure rappresentate in causa dall'Amministrazione, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma il fatto oggettivo della soccombenza ovvero dell'inadempimento dell'obbligato; diversamente il processo non garantirebbe ai ricorrenti la reintegrazione totale dei diritti fatti valere in giudizio e quanto questi avrebbero ottenuto con la cooperazione spontanea dell'obbligato. Anche la giurisprudenza amministrativa -peraltro in una cornice normativa che conferiva al giudice una maggiore discrezionalità stante la più ampia nozione dei “giustificati motivi” rispetto alle “gravi ed eccezionali ragioni” a cui occorre fare riferimento
(Corte Cost. 77/2018) ha affermato che “la rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici competenti
– in quanto postulata dal come fatto notorio, ma non supportata da alcuna considerazione CP_2
Pag. 6 di 8 dell'Amministrazione in ordine all'entità, alla natura transitoria della sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi, agli interventi per porvi rimedio, o all'esperimento di forme di comunicazione ed informazione all'istante sullo stato del procedimento – non possa ritenersi elemento di per sé sufficiente a giustificare il comportamento dell'Amministrazione (…) altrimenti,
l'inerzia dell'Amministrazione finirebbe per essere, almeno ai fini della condanna alle spese processuali, sempre e comunque giustificata” (cfr. Cons. St. Sez. III n. 3682/2014)” (Cons. Stato,
643/2016).
Si deve pertanto escludere, sulla base del principio di causalità e di soccombenza, a fondamento dell'art. 91 c.p.c., che i ricorrenti possano essere gravati delle spese di lite sostenute per agire in giudizio per eventuali inefficienze dell'Amministrazione, agli stessi non imputabili, ma derivanti dallo stesso assetto normativo, che disciplina i tempi del procedimento che la P.A. è tenuta a garantire ed all'organizzazione che l'Amministrazione stessa si è data per l'esame delle domande in via amministrativa e che è tenuta ad adeguare rispetto al flusso di domande, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost.
Neppure può darsi rilievo alla mancata costituzione in giudizio del trattandosi di CP_1 comportamento neutro che non implica il riconoscimento del diritto e che dimostra invero la necessità dei ricorrenti di utilizzare la via giudiziaria in considerazione dell'inerzia, delle difficoltà e dei tempi del procedimento amministrativo.
I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022
(indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del;
Controparte_1
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara i ricorrenti cittadini italiani jure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Pag. 7 di 8 • condanna il a rifondere a parte ricorrente le spese di lite del presente Controparte_1 giudizio che liquida in € 1.452,00 per compensi oltre € 545,00 per esborsi e spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi
Firenze, 5.11.2025
Il Giudice
Dott. Umberto Castagnini
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