Ordinanza cautelare 9 settembre 2022
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 19/12/2025, n. 23286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23286 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23286/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09706/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9706 del 2022, proposto da SC DO, rappresentato e difeso dall'avvocato Sara Candido, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto del 07.07.2022 e notificato il 12.07.2022, con cui il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha escluso il ricorrente dal concorso pubblico a complessivi n. 1479 posti di allievo agente di polizia penitenziaria e, per l'effetto, dall'assunzione nel Corpo della Polizia penitenziaria;
- del giudizio di non idoneità adottato dalla Commissione Medica per l'accertamento dei requisiti attitudinali il 09.06.2022;
- della scheda medica e di tutte le operazioni, gli accertamenti e le valutazioni psicoattitudinali compiute dalla detta Commissione al fine di verificare il possesso dell' idoneità del ricorrente;
- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem, dell'art. 14, del bando di concorso, nella parte in cui prevede quali requisiti attitudinali: “1. un livello evolutivo che consenta una valida integrazione della personalità con riferimento alla maturazione, alla esperienza di vita, ai tratti salienti del carattere ed al senso di responsabilità;
- di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo ivi inclusi: il Bando di Concorso pubblico indetto con P.D.G. 28.10.2021 per il reclutamento di complessivi n. 1479 allievi agenti del ruolo maschile e femminile del Corpo di Polizia penitenziaria;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Vista la memoria dell’11 settembre 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 ottobre 2025 il dott. EL Di TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
CONSIDERATO che la suindicata dichiarazione di cui alla memoria depositata in data 11 settembre 2025 deve essere valutata (ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a.) quale univoco argomento di prova della sopravventa carenza di interesse alla decisione del ricorso, ai fini della conseguente declaratoria di improcedibilità (di cui all’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.);
RITENUTO quindi che il presente ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e che, data la natura della causa, sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AT ST, Presidente FF
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
EL Di TI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL Di TI | AT ST |
IL SEGRETARIO