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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/07/2025, n. 3892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3892 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Seconda sezione civile, composta dai magistrati:
dott.ssa Alessandra Piscitiello -Presidente rel.
dott.ssa Maria Teresa Onorato -Consigliere
dott.ssa Paola Martorana - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado d'appello iscritta al n. 2127/2018 del ruolo generale dell'anno 2018, trattenuta in decisione allo scadere dei termini ex art. 190 cpc assegnati con ordinanza del
4.12.2024 in esito all'udienza collegiale di pari data sostituita ex art. 127 ter cpc dal deposito di note scritte, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di
Napoli n. 2142/2018, pubblicata il 2.3.2018, non notificata, vertente
TRA
(C.F: ), nata il [...] a [...] in Parte_1 C.F._1
proprio e quale erede della sig.ra , nata a [...] il [...], Persona_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo De Martino (c.f. ), con il C.F._2
quale elegge domicilio presso il suo studio in Napoli, via Luigi Volpicella n. 372
appellante
CONTRO
( C.F. ) in proprio e quale erede di CP_1 C.F._3
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Persona_1
A. Scarlatti n. 88 presso lo studio dell'avv. Luigi Mastursi (C.F. , C.F._4
domicilio telematico l'indirizzo pec che lo rappresenta e difende in Email_1 congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Caterina Orditura, (C.F. , C.F._5
pec giusta procura rilasciata su separato foglio Email_2 da intendersi in calce alla comparsa di costituzione in riassunzione depositata l'8.7.2024
Appellato
E
(C.F.: )nato a [...] [...], in CP_2 C.F._6 proprio e quale erede di , rappresentato e difeso, giusta procura alle liti Persona_1
allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 24.4.2024, dagli
Avv.ti Claudio Farenga (C.F.: ; PEC: C.F._7
e Roberto Gammella ( ; Email_3 C.F._8
PEC: ed elett.te dom.to presso lo studio di Email_4 quest'ultimo in Napoli, alla Via Carducci n. 61
Appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti che hanno originato il presente giudizio sono riportati nella sentenza non definitiva di questa Corte n. 5482/2023 pubblicata il 22.12.2023 alla cui lettura si rimanda sul punto.
2. Con tale pronuncia non definitiva questa Corte, in riforma della sentenza del Tribunale di
Napoli n. 2142/2018, pubblicata il 2.3.2018- che aveva rigettato le domande avanzate da nei confronti della madre e dei germani e Parte_1 Persona_1 CP_1
, di scioglimento della comunione ereditaria instauratasi a seguito del decesso CP_2 del padre e di rendiconto nonché quelle riconvenzionali di rendiconto proposte Persona_2 nei confronti dell'attrice da e - ha così provveduto: CP_1 CP_2
“1) Dichiara aperta la successione mortis causa di e devoluta l'eredità dello Persona_2 stesso ex lege per 1/3 alla moglie e per 2/3, in parti uguali, ai figli ., Parte_1 CP_2
e
[...] CP_1
2) dispone la prosecuzione del giudizio nella fase istruttoria come da separata ordinanza;
3) spese al definitivo. 3. Con separata ordinanza di pari data questa Corte, stante la ritenuta inutilizzabilità delle ipotesi divisionali elaborate dal CTU arch. nella relazione Persona_3 depositata il 23.3.2021 per le ragioni spiegate nella ridetta pronuncia non definitiva, ha elaborato il seguente diverso progetto divisionale che ha sottoposto alla discussione delle parti:
“IPOTESI DIVISIONALE:
QUOTA n. 1 –
Bene n. 1
Valore della quota: euro 313.510,00
Da attribuire a Controparte_3
ad avere euro 28.716, 67
[...]
QUOTA n. 2
Bene n. 2
Valore della quota 277.490,00
Da attribuire a (che risiede nell'immobile unitamente alla madre) CP_2
Conguaglio a dare: euro 49.339,89
QUOTA n. 3
Bene n. 3 (euro 140.020,00)
Bene n. 5 (euro 69.860,00
Valore della quota = euro 209.880,00
Da attribuire a (possessore del bene n. 3) CP_1
Conguaglio ad avere = euro 18.271,11
QUOTA n. 4 Bene n. 4 (euro 155.940,00)
Bene n. 6 (euro 69.860,00)
Valore della quota = euro 225.800
Da attribuire a (che abita nell'immobile n. 4) Parte_1
Conguaglio ad avere: euro 2351,11.”
4. All'udienza del 6.3.2024, celebrata in presenza per la discussione del progetto divisionale, il giudizio è stato dichiarato interrotto per la morte dell'appellata contumace ed è stato, indi, riassunto da anche quale erede della madre, Persona_1 Parte_1
con ricorso depositato il 28.3.2024.
5. Si sono costituiti in riassunzione e sia in proprio che quali CP_2 CP_1
eredi della madre . Persona_1
6. All'udienza del 10 luglio 2024, celebrata in presenza, i condividenti hanno dichiarato di approvare il progetto divisionale contenuto nell'ordinanza collegiale del 22.12.2023 sopra riportato, firmando per accettazione il relativo verbale di udienza.
7. Indi, fatte precisare le conclusioni, la causa è stata riservata in decisione allo spirare dei termini ex art. 190 cpc assegnati con ordinanza del 4.12.2024 in esito all'udienza di pari data celebrata in forma cartolare ex art. 127 ter cpc.
8. Preliminarmente, si osserva che il thema decidendum, residuato all'esito della sentenza d'appello non definitiva, sul quale questa Corte è chiamata ora a pronunciarsi, attiene all'approvazione del progetto divisionale e alla definizione delle domande di rendiconto relative ai frutti civili (rendite locatizie) e di resa del conto per il godimento esclusivo dei beni immobili ereditari avanzate da nei confronti della madre Parte_1 CP_4
e dei germani e nonché da questi ultimi due nei
[...] CP_1 CP_2 confronti della sorella da vagliarsi nei limitati termini già perimetrati nella sentenza Pt_1
non definitiva di questa Corte.
9. Sullo scioglimento della comunione. 9.1. L'espressa accettazione da parte di tutti i condividenti dell'ipotesi divisionale formulata da questa Corte sopra riportata e l'altrettanto concorde volontà di attribuzione della quota di (deceduta in corso di causa) in comunione pro indiviso ad Persona_1
essi germani e (figli della de cuius, che le Parte_1 CP_2 CP_1 succedono ab intestato per quote uguali), consente alla Corte di approvare il predetto progetto divisionale e sciogliere la comunione relativa all'eredità di mediante Persona_2 le seguenti assegnazioni:
a) A e quali eredi ab intestato di Parte_1 CP_2 CP_1 Per_1
in comproprietà e pro indiviso per quote uguali:
[...]
Quota n. 1: BENE n. 1 (meglio descritto alle pagg. 16-19 della relazione del ctu arch.
[...]
depositata il 23.3.2021) costituito da: capannone produttivo a piano terra sito nel Per_3
Comune di Casoria, II Traversa via Giuseppe Verdi n. 30, identificato al Catasto fabbricati del medesimo Comune al foglio 15 particella 317 sub 5, cat. D/7;
valore della quota: € 313.510,00
Conguaglio ad avere: € 28.716, 67
b) A in proprietà esclusiva: CP_2
Pa
Quota n. 2: BENE (meglio descritto alle pagg. 19-22 della ctu in atti) costituito da: appartamento al piano primo del fabbricato sito in Casoria, II Traversa via Giuseppe Verdi
n. 30, indentificato in Catasto fabbricato al foglio 15 particella 317 sub 2, cat. A/2;
Valore della quota in natura: € 277.490,00
Conguaglio a dare: € 49.339,89
c) A in proprietà esclusiva: CP_1
Quota n. 3: BENE N. 3 e BENE n. 5 (meglio descritti nella ctu in atti alle pagg. 23-25, il
Bene n. 3; alle pagg. 30-33 il Bene n. 5) costituiti da: (BENE n. 3) appartamento al secondo piano del fabbricato sito in Casoria, II Traversa via Giuseppe Verdi n. 30, indentificato in
Catasto fabbricato al foglio 15 particella 317 sub 3, cat. A/2, valore € 140.020,00; (BENE n.
5) appartamento al primo piano del fabbricato sito in Casoria, strada Vicinale Cupa Segretario n. 13, identificato in Catasto Fabbricati al foglio 14 particella 40 sub 3 cat. A/4, valore € 69860,00;
valore totale della quota: € 209.880,00;
Conguaglio ad avere = € 18.271,11;
d) A in proprietà esclusiva: Parte_1
Quota n. 4: BENE n. 4 e BENE n. 6 (meglio descritti alle pagg. 26-29 il Bene n. 4; alle pagg. 33-35 il Bene n. 6) costituiti da: (BENE n. 4) appartamento al secondo piano del fabbricato sito in Casoria, II Traversa via Giuseppe Verdi n. 30, indentificato in Catasto fabbricato al foglio 15 particella 317 sub 4, cat. A/2, valore € 155.940,00; (BENE n. 6) appartamento al secondo piano del fabbricato sito in Casoria, strada Vicinale Cupa
Segretario n. 13, identificato in Catasto Fabbricati al foglio 14 particella 40 sub 5 cat. A/4, valore € 69.860,00;
valore totale della quota assegnata = € 225.800,00
Conguaglio ad avere: € 2351,11.
9.2. Sui conguagli.
9.2.1. Sulla base delle attribuzioni che precedono, l'unico tenuto al conguaglio risulta essere che, in forza dei valori sopra riportati, deve corrispondere i seguenti importi: CP_2
-agli eredi di ( ) : € 28.716, 67; Persona_1 Parte_1 CP_1 CP_2
-a € 18.271,11; CP_1
-a € 2351,11. Parte_1
Poiché l'attribuzione degli immobili è effettuata al valore di mercato degli stessi alla data della decisione, sulle somme dovute a conguaglio da sono dovuti i soli interessi CP_2
legali, calcolati dalla presente decisione al saldo, decorrenza che si determina considerando che il credito sorge in questa sede per effetto della pronuncia di scioglimento della comunione. 9.2.2. Occorre, sempre in tema di conguagli, considerare che prima dell'inizio del presente giudizio, è pacifico che vi sia stata nel 2002 la vendita di altro immobile facente parte dell'eredità di , costituito dal locale adibito ad attività artigianale, sito in Persona_2
Casoria alla via Cupa del Segretario, piano terra in catasto al foglio 14 sub 1 cat. C/2 e che il ricavato della vendita, pari a lire 105.000.000 (attuali euro 54.228,00) sia stato interamente incassato da (cfr. punto 6 del capo C e capo I dell'atto di citazione in primo Parte_1 grado). Della quota di loro spettanza, e ne hanno fatto richiesta CP_1 CP_2
nella comparsa di costituzione e risposta in primo grado, ai fini della determinazione del dare/avere tra i condividenti.
Ciò posto, per il supero dei 2/9 di spettanza, è debitrice verso i coeredi della Parte_1
quota a costoro spettante, ed è pertanto tenuta a conferire il ricavato, con gli interessi corrispettivi dalla vendita (epoca di scioglimento della comunione su detto cespite) all'attualità, nei termini numerici che seguono:
- a favore degli eredi di (quota di 3/9): capitale € 18.076+ interessi (dal Persona_1
2002 all'attualità) € 7653,04= totale € 25.729,04;
- a favore di (quota 2/9): capitale € 12.050,00+ interessi € 5.101,77= totale CP_1
€ 17.151,77;
- a favore di (quota 2/9): capitale € 12.050,00+ interessi € 5.101,77= totale € CP_2
17.151,77.
9.2.3. Ora, nei rapporti tra e , entrambi tenuti l'uno verso l'altro a Parte_1 CP_2 conguagli in ragione delle operazioni divisionali, può operarsi una parziale compensazione nei rapporti di dare/avere detraendo dal maggior debito di verso il germano Parte_1
(€ 17.151,77) il conguaglio a lei dovuto da quest'ultimo (€ 2351,11) così da CP_2 determinare in € 14.800,66 quanto dovuto da a per il predetto Parte_1 CP_2
titolo, su cui andranno corrisposti gli interessi legali dalla presente decisione al saldo.
10. Sulle domande di rendiconto e di indennità per l'uso esclusivo di beni ereditari.
10.1. Va premesso che con la sentenza non definitiva di questa Corte n. 5482/2023 è stato già stabilito che le domande di rendiconto avanzate da nei confronti della Parte_1
madre e dei germani e vanno esaminate in relazione Persona_1 CP_2 CP_1 ai soli immobili corrispondenti al BENE 3, al BENE 5 e al BENE n. 6, secondo l'indicazione fattane dal CTU arch. e sopra utilizzata, con esclusione del capannone Per_3 produttivo (BENE n. 1) e della casa familiare (BENE n. 2) per quanto già argomentato nella ridetta pronuncia non definitiva. Va, altresì, esaminata la domanda di rendiconto avanzata da e nei confronti della germana in relazione al BENE CP_2 CP_1 Pt_1
n. 4, sempre per le ragioni svolte nella sentenza non definitiva.
10.2. Così perimetrato il tema di indagine, occorre passare alla verifica della fondatezza delle domande reciprocamente avanzate dai condividenti. Con la precisazione che la domanda di rendiconto avanzata da nei confronti della madre Parte_1 Per_1 in relazione al BENE n.5 e al BENE n. 6 deve ritenersi rinunciata dall'appellante
[...]
nella comparsa conclusionale depositata l'1.2.2025, avendo sul punto così dedotto (cfr. pag.3): “Ciò premesso, preliminarmente si osserva che, tenuto conto del fenomeno della confusione tra il patrimonio della sig.ra e quello dei figli-eredi, la Persona_1 domanda di rendiconto svolta nei confronti della stessa, escludendo la casa familiare (mai la sig.ra ha chiesto il rendiconto per l'uso delle casa familiare e proprio ex art. 540 Pt_1
comma 2 c.c, si veda atto di appello) possa essere considerata superata”
10.3. Alcune osservazioni di ordine sistematico vanno svolte in premessa.
10.4. La resa dei conti, di cui all'art. 723 c.c., è operazione che, nell'ambito del giudizio divisorio, è volta a calcolare, nella ripartizione dei frutti dei beni relitti, le eventuali eccedenze attive o passive della gestione e definire, di conseguenza, tutti i rapporti inerenti la comunione. In particolare, i frutti civili maturati nel corso della comunione (come i canoni ricavati dalla locazione a terzi di immobili ereditari) appartengono ai coeredi in ragione della quota, secondo la disciplina dell'art. 1101 c.c, sicché il coerede che si appropri per intero del corrispettivo del godimento della cosa comune concesso a terzi ha un debito restitutorio verso gli altri in proporzione alla quota ereditaria di costoro (salvo diverso accordo tra gli stessi).
10.5. Diverso discorso, invece, va fatto per il caso in cui sia dedotto un godimento esclusivo diretto di immobile ereditario da parte di un coerede, ad esempio per adibirlo a casa familiare. 10.6. Sul punto, il più recente orientamento di legittimità, che questa Corte territoriale condivide, sostiene che l'allegazione di un uso individuale dell'immobile non è sufficiente a fondare l'obbligo dell'utilizzatore esclusivo a ristorare i condividenti ma è necessario che tale solitario godimento sia illecito, vale a dire si estrinsechi con modalità tali da travalicare i limiti del legittimo esercizio in violazione dell'art.1102 c.c..
10.7. In particolare, è stato affermato che, qualora non vi è possibilità, per la natura di un immobile oggetto di comunione, di simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari,
l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento;
ma, fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere l'idoneità a produrre qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale (Cass. Sentenza n. 1738 del
20/01/2022; in termini analoghi v. Cass. Ordinanza n. 10264 del 18/04/2023).
10.8. Dunque, perché vi sia lesione del pari uso ristorabile in favore del comunista/ coerede estromesso è necessario che questi non se ne sia disinteressato né abbia prestato acquiescenza al godimento esclusivo altrui né che emerga una concorde volontà di ripartizione tra tutti del godimento della cosa comune.
10.9. Alla luce delle considerazioni che precedono, vanno esaminate le domande di rendiconto, tenendo distinta la richiesta di restituzione dei frutti civili a titolo di canoni locativi riscossi manente comunione da quella di corresponsione di una indennità (su specie di canone locativo figurativo) per l'uso esclusivo di beni ereditari.
10.10. Per comodità espositiva, la vicenda va affrontata in relazione ai singoli immobili della massa ereditaria paterna interessati dalla resa dei conti nei termini sopra perimetrati, vale a dire gli immobili descritti nella CTU come N. 3 e N. 4 nonché, a Per_4 Per_4 decorrere dal decesso di , il BENE N. 2, per quanto di seguito si dirà. Persona_1
10.11. Il (appartamento al secondo piano del fabbricato sito in Casoria, II CP_5
Traversa via Giuseppe Verdi n. 30, indentificato in Catasto fabbricato al foglio 15 particella
317 sub 3), sulla base delle allegazioni di parte (cfr. capo n. 3 della comparsa di costituzione di in prime cure) e dei riscontri documentali del CTU risulta essere stato nel CP_1
godimento diretto esclusivo di quantomeno dal 1993 e fino all'ottobre CP_1
2006; da ottobre 2006 è stato concesso in locazione dal predetto coerede a CP_6
con contratto ancora in corso, con corresponsione del canone di € 200,00 al mese.
10.12. Il BENE N. 4 (appartamento al secondo piano del fabbricato sito in Casoria, II
Traversa via Giuseppe Verdi n. 30, indentificato in Catasto fabbricato al foglio 15 particella
317 sub 4) per stessa affermazione di (cfr. capo D dell'atto di citazione in Parte_1
primo grado) è stato utilizzato in via esclusiva dalla stessa per adibirlo a casa familiare fin dalla morte del de cuius;
dai riscontri documentali del CTU risulta, poi, che detto cespite è stato concesso in locazione da a dal settembre 2013 al canone Parte_1 Parte_3
di € 200,00 mensili, con rapporto ancora in essere alla data della relazione peritale.
10.13. Quanto al (appartamento al piano primo del fabbricato sito in Casoria, II Parte_4
Traversa via Giuseppe Verdi n. 30, indentificato in Catasto fabbricato al foglio 15 particella
317 sub 2), esso ha costituito residenza abitativa di che su di esso vantava Persona_1
diritto di abitazione quale coniuge superstite del de cuius, dove la medesima ha vissuto fino al decesso insieme al figlio . Dunque, si è già detto, la domanda di rendiconto di CP_2 nei confronti della madre è da respingere essendo l'uso esclusivo Parte_1 Per_1
del cespite fondato sul diritto di abitazione. Quanto a , dopo il decesso della CP_2 madre non consta che abbia cessato l'uso esclusivo lasciando l'immobile nella disponibilità anche degli altri coeredi.
10.14. Sulla scorta delle situazioni di possesso esclusivo sopra riepilogate, si può, allora, ritenere che tra i coeredi vi sia stata, al decesso di , una concorde ripartizione Persona_2
tra tutti del godimento dei beni immobili ereditari, ciascuno coerede avendo fruito in modo esclusivo di unità del compendio ereditario, per un certo periodo in modo diretto, destinandoli ad abitazione familiare, e successivamente ( e in CP_1 Parte_1 modo indiretto mediante locazione a terzi.
10.15. E allora, per il periodo di godimento esclusivo diretto di immobili ereditari da parte dei coeredi non è ravvisabile alcuna violazione reciproca dei limiti imposti dall'art. 1102
c.c., avendo ciascuno di essi tratto vantaggio dalla fruizione di un cespite dell'eredità paterna. Manca, in altre parole, il carattere della illiceità del godimento solitario che legittima il diritto alla tutela risarcitoria del coerede non utilizzatore.
10.16. Peraltro, l'opposizione al godimento esclusivo è ravvisabile solo nella missiva di del 22.11.2007 indirizzata ai coeredi e nella domanda giudiziale Parte_1
(riconvenzionale) di resa dei conti avanzata nel 2008 da e nei CP_1 CP_2
confronti della germana trattandosi di iniziative entrambe volte a manifestare la Pt_1 volontà di partecipazione al concorrente godimento degli immobili in comunione.
10.17. Si osserva, tuttavia, che a tali date era già cessato l'uso diretto del da parte CP_5
di (che lo aveva dato in locazione ad ottobre 2006) e di lì a poco del CP_1 Pt_5
da parte di che è rimasto vuoto da novembre 2009, per poi essere locato
[...] Parte_1
dalla predetta con contratto decorrente dal settembre 2013.
Pertanto, sulla base dei principi della Corte regolatrice sopra richiamati, il godimento esclusivo diretto del da parte di fino all'ottobre 2006 non è da CP_5 CP_1 considerarsi illecito, così come quello di in relazione al Parte_1 Parte_5 dovendosi, per conseguenza, rigettare le contrapposte domande di ristoro sub specie di canoni locativi figurativi e venendo, invece, in considerazione il diverso profilo del rendiconto dei frutti civili, per come di seguito si dirà.
10.18 Quanto al BENE n. 2, dal decesso di (avvenuto il 6.7.2023) va Persona_1 ravvisato il godimento esclusivo non autorizzato da parte di che, pertanto, è CP_2
tenuto a ristorare pro quota la sorella ( non ha avanzato analoga Pt_1 CP_1 domanda) della perdita del pari godimento, da quantificarsi nelle rendite locatizie ritraibili dal cespite.
Per la quantificazione, ritiene la Corte di poter far propri i dati ricavabili dalla CTU dell'arch. che, facendo ricorso ai dati OMI, sulla base delle caratteristiche, Per_3
superfice (mq 188,3), ubicazione e stato di conservazione dell'immobile, ha determinato il canone mensile di mercato del bene stesso in € 940,00. Di tale importo va riconosciuta a la quota di 2/9, pari a € 208,88 che vanno moltiplicati per mesi 24 (il periodo Parte_1 dal decesso della , luglio 2023, alla presente pronuncia). Consegue che Per_1 CP_2
, per l'uso esclusivo del detto appartamento, è tenuto a corrispondere alla germana
[...] la somma complessiva di euro 5013,12, oltre interessi al tasso legale dalla presente Pt_1
decisione al saldo.
10.19. Passando al rendiconto per i frutti civili, dalle risultanze della CTU emerge che
[...]
ha percepito dal canoni di locazione per € 200,00 mensili con CP_1 CP_5 decorrenza dal 10.10.2006; tale importo, poi, è stato aggiornato ad € 250,00 dall'1.10.2014
e il contratto è tutt'ora in corso. Utilizzando tali dati e dovendosi aggiornare alla presente pronuncia il rendiconto, si avrà che è tenuto a restituire a (che CP_1 Parte_1
ne ha fatto domanda) la quota parte di 2/9 dei predetti frutti civili e cioè € 44,44 x mesi 96
(da ottobre 2006 a settembre 2014) + € 55,55 x mesi 129 (da ottobre 2014 a luglio 2025), per un totale di € 11.432,19.
10.20. A sua volta è tenuta al rendiconto nei confronti di entrambi i germani Parte_1 per i canoni di locazione percepiti in via esclusiva, manente comunione, in relazione al n. 4 da ottobre 2013 per l'importo mensile di € 200,00 (v. pag. 68 CTU). A ciascun Per_4 coerede spettano 2/9 di detto importo quindi € 44,44 al mese, così per un totale, ciascuno, di
€ 6.266,04 (€ 44,44, x 141 mesi da ottobre 2013 a luglio 2025).
10.21 Nei rapporti tra e nascenti dal ridetto rendiconto può CP_1 Parte_1 operarsi la compensazione parziale, all'esito della quale è tenuto a restituire CP_1
alla germana l'importo di € 5166,15 (= € 11.432,19 da dare cui va sottratta la Pt_1 somma di € 6.266,04 da avere). Su detto importo saranno dovuti gli interessi legali dalla presente decisione al saldo.
11. Sulle spese
11.1. Quanto alle spese sostenute dai condividenti di cui è chiesto rimborso pro quota, come correttamente accertato dal CTU, non risultano documentate le spese funerarie asseritamente sostenute da né gli esborsi per lavori edili agli immobili CP_1
ereditari da parte di quest'ultimo e di , sicchè va respinta sul punto la domanda, CP_2 non potendosi affidare alla prova testimoniale, richiesta reiteratamente da CP_1
anche nel presente grado, la dimostrazione di esborsi indicati solo in modo generico senza riferimento ad analitici interventi. 11.2 E', invece, documentata la spesa per imposte di successione anticipata da CP_2
nell'interesse dei coeredi pari all'importo complessivo di € 6743,89 (v. pag. 74 e 75
[...]
CTU). Per la misura eccedente la quota di spettanza, ha diritto alla ripetizione CP_2
dei seguenti importi:
– a carico degli eredi di (3/9) = € 2247,96; Persona_1
- a carico, ciascuno, di e € 1498,64. CP_1 Parte_1
Su detti importi andranno calcolati gli interessi legali dagli esborsi al saldo.
12. Spese del giudizio.
Poiché la presente decisione definisce il giudizio, vanno regolate le spese di causa del doppio grado, stante la riforma integrale della sentenza del tribunale che comporta la caducazione anche del capo avente ad oggetto le spese.
Si rammenta che le spese del giudizio di divisione devono essere poste a carico della massa, in proporzione delle rispettive quote, per gli atti effettivamente rivolti alla concreta determinazione delle quote, in quanto svolti nell'interesse comune, mentre vale il principio della soccombenza soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione (cfr. ex multis Cass. n. 22903/2013).
In particolare la dizione “spese a carico della massa” significa che le spese sostenute nell'interesse comune vanno divise tra tutti i condividenti in misura proporzionale alle rispettive quote sul compendio, mentre la liquidazione operata giudizialmente vale soltanto a quantificare i compensi professionali sostenuti da ciascuna parte, senza avere la portata di una statuizione condannatoria, che, per sua natura, presuppone appunto una soccombenza, nella specie in parte qua esclusa.
Il criterio generale della soccombenza informa, invece, la regolamentazione delle spese sulla domanda di rendiconto, che, seppur inserita nell'ambito del giudizio di scioglimento della comunione, conserva una propria autonomia (Cass. 5861/1991).
Ciò posto, nella specie, dovendosi aver riguardo all'esito complessivo del giudizio, va osservato che in primo grado e non si sono opposti alla CP_1 CP_2 divisione, sicchè la decisione di rigetto qui riformata risulta frutto di una autonoma valutazione del primo giudice.
In appello, le contestazioni avanzate dagli appellati hanno avuto, in parte, accoglimento
(quanto all'esclusione di alcuni beni dalla massa ereditaria) e tutti, poi, hanno aderito al progetto divisionale formulato dalla Corte, sicchè nessuna soccombenza è ravvisabile in relazione alla domanda di scioglimento della comunione.
Quanto alle contrapposte domande di rendiconto, esse hanno avuto accoglimento solo parziale, pertanto ricorrono le condizioni di reciproca soccombenza che giustifica la loro integrale compensazione.
La liquidazione delle spese a carico della massa, pro quota, va effettuata come di seguito in favore di ciascuna parte in causa, facendo riferimento, in via parametrica, agli importi del
DM 55/2014 e succ. mod., tenuto conto del valore della controversia ( valore della massa da dividere € 1.026.680) e dell'attività difensiva svolta ( fase di studio, introduttiva e decisoria per entrambi i gradi e anche fase istruttoria per il secondo grado), considerando che nel presente grado e si sono costituiti congiuntamente con l'avv. CP_1 CP_2
Luigi Mastursi, mentre solo a seguito di riassunzione dopo l'interruzione, si è CP_2 costituito con comparsa autonoma a ministero di altro difensore che ha curato il deposito della comparsa conclusionale e di replica;
quindi per il secondo grado andranno liquidate, in solido, le spese a favore di e per la fase di studio, introduttiva e CP_2 CP_1
istruttoria ( curata per entrambi dall'avv. Mastursi con unica difesa); per la fase decisoria, invece, andranno liquidate le spese in favore di ciascuno in modo distinto.
Anche le spese delle ctu svolte nel corso dell'intero giudizio vanno poste a carico della massa pro quota nella misura liquidata con separato decreto
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del tribunale di Napoli n. Parte_1
1840/2015 del 23.6.2015 così provvede:
1) Dispone lo scioglimento della comunione ereditaria di mediante Persona_2 attribuzione dei beni immobili come segue: a) A e quali eredi ab intestato di Parte_1 CP_2 CP_1 Per_1
in comproprietà e pro indiviso per quote uguali:
[...]
Quota n. 1: BENE n. 1 (meglio descritto alle pagg. 16-19 della relazione del ctu arch.
[...]
depositata il 23.3.2021) costituito da: capannone produttivo a piano terra sito nel Per_3
Comune di Casoria, II Traversa via Giuseppe Verdi n. 30, identificato al Catasto fabbricati del medesimo Comune al foglio 15 particella 317 sub 5, cat. D/7; valore della quota: €
313.510,00, con diritto al conguaglio ad avere di € 28.716, 67 a carico della QUOTA n. 2;
b) A in proprietà esclusiva: CP_2
Quota n. 2: BENE n.2 (meglio descritto alle pagg. 19-22 della ctu in atti) costituito da: appartamento al piano primo del fabbricato sito in Casoria, II Traversa via Giuseppe Verdi
n. 30, indentificato in Catasto fabbricato al foglio 15 particella 317 sub 2, cat. A/2; valore della quota in natura: € 277.490,00; con conguaglio a dare di € 49.339,89, di cui € 28.716,
67 a favore della QUOTA n. 1, € 18.271,11 a favore della QUOTA N. 3 ed € 2351,11 a favore della QUOTA n. 4;
c) A in proprietà esclusiva: CP_1
Quota n. 3: BENE N. 3 e BENE n. 5 (meglio descritti nella ctu in atti alle pagg. 23-25, il
Bene n. 3; alle pagg. 30-33 il Bene n. 5) costituiti da: (BENE n. 3) appartamento al secondo piano del fabbricato sito in Casoria, II Traversa via Giuseppe Verdi n. 30, indentificato in
Catasto fabbricato al foglio 15 particella 317 sub 3, cat. A/2, valore € 140.020,00; (BENE n.
5) appartamento al primo piano del fabbricato sito in Casoria, strada Vicinale Cupa
Segretario n. 13, identificato in Catasto Fabbricati al foglio 14 particella 40 sub 3 cat. A/4, valore € 69860,00; valore totale della quota: € 209.880,00; con conguaglio ad avere di €
18.271,11 a carico della QUOTA n. 2;
d) A in proprietà esclusiva: Parte_1
Quota n. 4: BENE n. 4 e BENE n. 6 (meglio descritti alle pagg. 26-29 il Bene n. 4; alle pagg. 33-35 il Bene n. 6) costituiti da: (BENE n. 4) appartamento al secondo piano del fabbricato sito in Casoria, II Traversa via Giuseppe Verdi n. 30, indentificato in Catasto fabbricato al foglio 15 particella 317 sub 4, cat. A/2, valore € 155.940,00; (BENE n. 6) appartamento al secondo piano del fabbricato sito in Casoria, strada Vicinale Cupa Segretario n. 13, identificato in Catasto Fabbricati al foglio 14 particella 40 sub 5 cat. A/4, valore € 69.860,00; valore totale della quota assegnata = € 225.800,00; con conguaglio ad avere di € 2351,11 a carico della QUOTA N. 2;
2) Condanna a corrispondere a titolo di conguaglio di quanto ricavato Parte_1 dalla vendita dell'immobile ereditario sito in Casoria alla via Cupa del Segretario, piano terra, in catasto al foglio 14 sub 1, i seguenti importi (comprensivi di interessi come in motivazione):
-- a favore degli eredi di (quota di 3/9): € 25.729,04; Persona_1
- a favore di (quota 2/9): € 17.151,77; CP_1
- a favore di (quota 2/9) € 17.151,77; CP_2
3) dispone la compensazione parziale tra il credito di verso di cui Parte_1 CP_2 al capo 1) che precede e il credito di verso la predetta, di cui al capo 2) che CP_2
precede e, per l'effetto, dichiara estinto il credito per conguaglio di verso Parte_1
e condanna a corrispondere a , per la causale di cui al CP_2 Parte_1 CP_2
capo 2) che precede, l'importo residuo di € 14.800,66, con gli interessi legali dalla presente decisione al saldo;
4) accoglie parzialmente la domanda di rendiconto dei frutti civili proposta da Pt_1
nei confronti di e, per l'effetto, condanna quest'ultimo alla
[...] CP_1 restituzione in favore della prima dell'importo di € 11.432,19;
5) accoglie parzialmente la domanda di rendiconto dei frutti civili avanzata da
[...]
e contro e, per l'effetto, condanna quest'ultima alla CP_1 CP_2 Parte_1
restituzione in favore di ciascuno dei predetti dell'importo di € 6.266,04, oltre interessi dalla decisione al saldo;
6) dispone la compensazione parziale tra il credito di verso di Parte_1 CP_1
cui al capo 4) che precede con il credito di nei confronti di di CP_1 Parte_1 cui al capo 5) che precede e, per l'effetto, dichiara estinto il credito di nei CP_1
confronti di e condanna alla corresponsione in favore di Parte_1 CP_1 del residuo importo di € 5166,15, oltre interessi legali dalla presente decisione Parte_1
al saldo;
7) accoglie parzialmente la domanda avanzata da nei confronti di Parte_1 CP_2
per l'uso esclusivo del BENE n. 2 e, per l'effetto, condanna al pagamento, in CP_2 favore di della somma di € 5013,12; Parte_1
8) rigetta la domanda avanzata da nei confronti di per l'uso Parte_1 CP_1 esclusivo del BENE N. 3;
9) rigetta la domanda avanzata da e contro per CP_1 CP_2 Parte_1
l'uso esclusivo del BENE n. 4;
10) accoglie la domanda di di restituzione, pro quota, delle spese anticipate CP_2
nell'interesse dei coeredi limitatamente agli esborsi per imposte di successione e, per l'effetto, condanna gli eredi di al pagamento, in favore del predetto, Persona_1
dell'importo di € 2247,96 e e ciascuno, dell'importo di € Parte_1 CP_1
1498,64, oltre interessi come in motivazione;
11) rigetta la domanda di rimborso delle spese sostenute nell'interesse della massa avanzata da CP_1
12) compensa le spese del doppio grado tra le parti quanto alla domanda di rendiconto e di rimborsi;
13) pone le spese del doppio grado di giudizio afferenti la domanda di divisione ereditaria a carico della massa pro quota che così si liquidano:
- a favore di per il primo grado € 350,00 per spese ed € 10.180,00 per Parte_1
compensi di avvocato;
per il secondo grado € 779,00 per spese ed € 17.002,00 per compensi;
il tutto oltre spese generali iva e cpa come per legge;
- a favore di e , in solido: per il primo grado € 10.180,00 per CP_1 CP_2
compensi di avvocato;
per il secondo grado € 10.835,00 per compensi relativi alla fase di studio, introduttiva ed istruttoria, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
- a favore di e ciascuno, per la fase decisionale del secondo CP_2 CP_1
grado € 6167,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
14) pone le spese delle CTU svolte in giudizio a carico della massa pro quota nella misura liquidata con separato decreto;
Così deciso in Napoli, li 18 giugno 2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Alessandra Piscitiello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Seconda sezione civile, composta dai magistrati:
dott.ssa Alessandra Piscitiello -Presidente rel.
dott.ssa Maria Teresa Onorato -Consigliere
dott.ssa Paola Martorana - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado d'appello iscritta al n. 2127/2018 del ruolo generale dell'anno 2018, trattenuta in decisione allo scadere dei termini ex art. 190 cpc assegnati con ordinanza del
4.12.2024 in esito all'udienza collegiale di pari data sostituita ex art. 127 ter cpc dal deposito di note scritte, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di
Napoli n. 2142/2018, pubblicata il 2.3.2018, non notificata, vertente
TRA
(C.F: ), nata il [...] a [...] in Parte_1 C.F._1
proprio e quale erede della sig.ra , nata a [...] il [...], Persona_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo De Martino (c.f. ), con il C.F._2
quale elegge domicilio presso il suo studio in Napoli, via Luigi Volpicella n. 372
appellante
CONTRO
( C.F. ) in proprio e quale erede di CP_1 C.F._3
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Persona_1
A. Scarlatti n. 88 presso lo studio dell'avv. Luigi Mastursi (C.F. , C.F._4
domicilio telematico l'indirizzo pec che lo rappresenta e difende in Email_1 congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Caterina Orditura, (C.F. , C.F._5
pec giusta procura rilasciata su separato foglio Email_2 da intendersi in calce alla comparsa di costituzione in riassunzione depositata l'8.7.2024
Appellato
E
(C.F.: )nato a [...] [...], in CP_2 C.F._6 proprio e quale erede di , rappresentato e difeso, giusta procura alle liti Persona_1
allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 24.4.2024, dagli
Avv.ti Claudio Farenga (C.F.: ; PEC: C.F._7
e Roberto Gammella ( ; Email_3 C.F._8
PEC: ed elett.te dom.to presso lo studio di Email_4 quest'ultimo in Napoli, alla Via Carducci n. 61
Appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti che hanno originato il presente giudizio sono riportati nella sentenza non definitiva di questa Corte n. 5482/2023 pubblicata il 22.12.2023 alla cui lettura si rimanda sul punto.
2. Con tale pronuncia non definitiva questa Corte, in riforma della sentenza del Tribunale di
Napoli n. 2142/2018, pubblicata il 2.3.2018- che aveva rigettato le domande avanzate da nei confronti della madre e dei germani e Parte_1 Persona_1 CP_1
, di scioglimento della comunione ereditaria instauratasi a seguito del decesso CP_2 del padre e di rendiconto nonché quelle riconvenzionali di rendiconto proposte Persona_2 nei confronti dell'attrice da e - ha così provveduto: CP_1 CP_2
“1) Dichiara aperta la successione mortis causa di e devoluta l'eredità dello Persona_2 stesso ex lege per 1/3 alla moglie e per 2/3, in parti uguali, ai figli ., Parte_1 CP_2
e
[...] CP_1
2) dispone la prosecuzione del giudizio nella fase istruttoria come da separata ordinanza;
3) spese al definitivo. 3. Con separata ordinanza di pari data questa Corte, stante la ritenuta inutilizzabilità delle ipotesi divisionali elaborate dal CTU arch. nella relazione Persona_3 depositata il 23.3.2021 per le ragioni spiegate nella ridetta pronuncia non definitiva, ha elaborato il seguente diverso progetto divisionale che ha sottoposto alla discussione delle parti:
“IPOTESI DIVISIONALE:
QUOTA n. 1 –
Bene n. 1
Valore della quota: euro 313.510,00
Da attribuire a Controparte_3
ad avere euro 28.716, 67
[...]
QUOTA n. 2
Bene n. 2
Valore della quota 277.490,00
Da attribuire a (che risiede nell'immobile unitamente alla madre) CP_2
Conguaglio a dare: euro 49.339,89
QUOTA n. 3
Bene n. 3 (euro 140.020,00)
Bene n. 5 (euro 69.860,00
Valore della quota = euro 209.880,00
Da attribuire a (possessore del bene n. 3) CP_1
Conguaglio ad avere = euro 18.271,11
QUOTA n. 4 Bene n. 4 (euro 155.940,00)
Bene n. 6 (euro 69.860,00)
Valore della quota = euro 225.800
Da attribuire a (che abita nell'immobile n. 4) Parte_1
Conguaglio ad avere: euro 2351,11.”
4. All'udienza del 6.3.2024, celebrata in presenza per la discussione del progetto divisionale, il giudizio è stato dichiarato interrotto per la morte dell'appellata contumace ed è stato, indi, riassunto da anche quale erede della madre, Persona_1 Parte_1
con ricorso depositato il 28.3.2024.
5. Si sono costituiti in riassunzione e sia in proprio che quali CP_2 CP_1
eredi della madre . Persona_1
6. All'udienza del 10 luglio 2024, celebrata in presenza, i condividenti hanno dichiarato di approvare il progetto divisionale contenuto nell'ordinanza collegiale del 22.12.2023 sopra riportato, firmando per accettazione il relativo verbale di udienza.
7. Indi, fatte precisare le conclusioni, la causa è stata riservata in decisione allo spirare dei termini ex art. 190 cpc assegnati con ordinanza del 4.12.2024 in esito all'udienza di pari data celebrata in forma cartolare ex art. 127 ter cpc.
8. Preliminarmente, si osserva che il thema decidendum, residuato all'esito della sentenza d'appello non definitiva, sul quale questa Corte è chiamata ora a pronunciarsi, attiene all'approvazione del progetto divisionale e alla definizione delle domande di rendiconto relative ai frutti civili (rendite locatizie) e di resa del conto per il godimento esclusivo dei beni immobili ereditari avanzate da nei confronti della madre Parte_1 CP_4
e dei germani e nonché da questi ultimi due nei
[...] CP_1 CP_2 confronti della sorella da vagliarsi nei limitati termini già perimetrati nella sentenza Pt_1
non definitiva di questa Corte.
9. Sullo scioglimento della comunione. 9.1. L'espressa accettazione da parte di tutti i condividenti dell'ipotesi divisionale formulata da questa Corte sopra riportata e l'altrettanto concorde volontà di attribuzione della quota di (deceduta in corso di causa) in comunione pro indiviso ad Persona_1
essi germani e (figli della de cuius, che le Parte_1 CP_2 CP_1 succedono ab intestato per quote uguali), consente alla Corte di approvare il predetto progetto divisionale e sciogliere la comunione relativa all'eredità di mediante Persona_2 le seguenti assegnazioni:
a) A e quali eredi ab intestato di Parte_1 CP_2 CP_1 Per_1
in comproprietà e pro indiviso per quote uguali:
[...]
Quota n. 1: BENE n. 1 (meglio descritto alle pagg. 16-19 della relazione del ctu arch.
[...]
depositata il 23.3.2021) costituito da: capannone produttivo a piano terra sito nel Per_3
Comune di Casoria, II Traversa via Giuseppe Verdi n. 30, identificato al Catasto fabbricati del medesimo Comune al foglio 15 particella 317 sub 5, cat. D/7;
valore della quota: € 313.510,00
Conguaglio ad avere: € 28.716, 67
b) A in proprietà esclusiva: CP_2
Pa
Quota n. 2: BENE (meglio descritto alle pagg. 19-22 della ctu in atti) costituito da: appartamento al piano primo del fabbricato sito in Casoria, II Traversa via Giuseppe Verdi
n. 30, indentificato in Catasto fabbricato al foglio 15 particella 317 sub 2, cat. A/2;
Valore della quota in natura: € 277.490,00
Conguaglio a dare: € 49.339,89
c) A in proprietà esclusiva: CP_1
Quota n. 3: BENE N. 3 e BENE n. 5 (meglio descritti nella ctu in atti alle pagg. 23-25, il
Bene n. 3; alle pagg. 30-33 il Bene n. 5) costituiti da: (BENE n. 3) appartamento al secondo piano del fabbricato sito in Casoria, II Traversa via Giuseppe Verdi n. 30, indentificato in
Catasto fabbricato al foglio 15 particella 317 sub 3, cat. A/2, valore € 140.020,00; (BENE n.
5) appartamento al primo piano del fabbricato sito in Casoria, strada Vicinale Cupa Segretario n. 13, identificato in Catasto Fabbricati al foglio 14 particella 40 sub 3 cat. A/4, valore € 69860,00;
valore totale della quota: € 209.880,00;
Conguaglio ad avere = € 18.271,11;
d) A in proprietà esclusiva: Parte_1
Quota n. 4: BENE n. 4 e BENE n. 6 (meglio descritti alle pagg. 26-29 il Bene n. 4; alle pagg. 33-35 il Bene n. 6) costituiti da: (BENE n. 4) appartamento al secondo piano del fabbricato sito in Casoria, II Traversa via Giuseppe Verdi n. 30, indentificato in Catasto fabbricato al foglio 15 particella 317 sub 4, cat. A/2, valore € 155.940,00; (BENE n. 6) appartamento al secondo piano del fabbricato sito in Casoria, strada Vicinale Cupa
Segretario n. 13, identificato in Catasto Fabbricati al foglio 14 particella 40 sub 5 cat. A/4, valore € 69.860,00;
valore totale della quota assegnata = € 225.800,00
Conguaglio ad avere: € 2351,11.
9.2. Sui conguagli.
9.2.1. Sulla base delle attribuzioni che precedono, l'unico tenuto al conguaglio risulta essere che, in forza dei valori sopra riportati, deve corrispondere i seguenti importi: CP_2
-agli eredi di ( ) : € 28.716, 67; Persona_1 Parte_1 CP_1 CP_2
-a € 18.271,11; CP_1
-a € 2351,11. Parte_1
Poiché l'attribuzione degli immobili è effettuata al valore di mercato degli stessi alla data della decisione, sulle somme dovute a conguaglio da sono dovuti i soli interessi CP_2
legali, calcolati dalla presente decisione al saldo, decorrenza che si determina considerando che il credito sorge in questa sede per effetto della pronuncia di scioglimento della comunione. 9.2.2. Occorre, sempre in tema di conguagli, considerare che prima dell'inizio del presente giudizio, è pacifico che vi sia stata nel 2002 la vendita di altro immobile facente parte dell'eredità di , costituito dal locale adibito ad attività artigianale, sito in Persona_2
Casoria alla via Cupa del Segretario, piano terra in catasto al foglio 14 sub 1 cat. C/2 e che il ricavato della vendita, pari a lire 105.000.000 (attuali euro 54.228,00) sia stato interamente incassato da (cfr. punto 6 del capo C e capo I dell'atto di citazione in primo Parte_1 grado). Della quota di loro spettanza, e ne hanno fatto richiesta CP_1 CP_2
nella comparsa di costituzione e risposta in primo grado, ai fini della determinazione del dare/avere tra i condividenti.
Ciò posto, per il supero dei 2/9 di spettanza, è debitrice verso i coeredi della Parte_1
quota a costoro spettante, ed è pertanto tenuta a conferire il ricavato, con gli interessi corrispettivi dalla vendita (epoca di scioglimento della comunione su detto cespite) all'attualità, nei termini numerici che seguono:
- a favore degli eredi di (quota di 3/9): capitale € 18.076+ interessi (dal Persona_1
2002 all'attualità) € 7653,04= totale € 25.729,04;
- a favore di (quota 2/9): capitale € 12.050,00+ interessi € 5.101,77= totale CP_1
€ 17.151,77;
- a favore di (quota 2/9): capitale € 12.050,00+ interessi € 5.101,77= totale € CP_2
17.151,77.
9.2.3. Ora, nei rapporti tra e , entrambi tenuti l'uno verso l'altro a Parte_1 CP_2 conguagli in ragione delle operazioni divisionali, può operarsi una parziale compensazione nei rapporti di dare/avere detraendo dal maggior debito di verso il germano Parte_1
(€ 17.151,77) il conguaglio a lei dovuto da quest'ultimo (€ 2351,11) così da CP_2 determinare in € 14.800,66 quanto dovuto da a per il predetto Parte_1 CP_2
titolo, su cui andranno corrisposti gli interessi legali dalla presente decisione al saldo.
10. Sulle domande di rendiconto e di indennità per l'uso esclusivo di beni ereditari.
10.1. Va premesso che con la sentenza non definitiva di questa Corte n. 5482/2023 è stato già stabilito che le domande di rendiconto avanzate da nei confronti della Parte_1
madre e dei germani e vanno esaminate in relazione Persona_1 CP_2 CP_1 ai soli immobili corrispondenti al BENE 3, al BENE 5 e al BENE n. 6, secondo l'indicazione fattane dal CTU arch. e sopra utilizzata, con esclusione del capannone Per_3 produttivo (BENE n. 1) e della casa familiare (BENE n. 2) per quanto già argomentato nella ridetta pronuncia non definitiva. Va, altresì, esaminata la domanda di rendiconto avanzata da e nei confronti della germana in relazione al BENE CP_2 CP_1 Pt_1
n. 4, sempre per le ragioni svolte nella sentenza non definitiva.
10.2. Così perimetrato il tema di indagine, occorre passare alla verifica della fondatezza delle domande reciprocamente avanzate dai condividenti. Con la precisazione che la domanda di rendiconto avanzata da nei confronti della madre Parte_1 Per_1 in relazione al BENE n.5 e al BENE n. 6 deve ritenersi rinunciata dall'appellante
[...]
nella comparsa conclusionale depositata l'1.2.2025, avendo sul punto così dedotto (cfr. pag.3): “Ciò premesso, preliminarmente si osserva che, tenuto conto del fenomeno della confusione tra il patrimonio della sig.ra e quello dei figli-eredi, la Persona_1 domanda di rendiconto svolta nei confronti della stessa, escludendo la casa familiare (mai la sig.ra ha chiesto il rendiconto per l'uso delle casa familiare e proprio ex art. 540 Pt_1
comma 2 c.c, si veda atto di appello) possa essere considerata superata”
10.3. Alcune osservazioni di ordine sistematico vanno svolte in premessa.
10.4. La resa dei conti, di cui all'art. 723 c.c., è operazione che, nell'ambito del giudizio divisorio, è volta a calcolare, nella ripartizione dei frutti dei beni relitti, le eventuali eccedenze attive o passive della gestione e definire, di conseguenza, tutti i rapporti inerenti la comunione. In particolare, i frutti civili maturati nel corso della comunione (come i canoni ricavati dalla locazione a terzi di immobili ereditari) appartengono ai coeredi in ragione della quota, secondo la disciplina dell'art. 1101 c.c, sicché il coerede che si appropri per intero del corrispettivo del godimento della cosa comune concesso a terzi ha un debito restitutorio verso gli altri in proporzione alla quota ereditaria di costoro (salvo diverso accordo tra gli stessi).
10.5. Diverso discorso, invece, va fatto per il caso in cui sia dedotto un godimento esclusivo diretto di immobile ereditario da parte di un coerede, ad esempio per adibirlo a casa familiare. 10.6. Sul punto, il più recente orientamento di legittimità, che questa Corte territoriale condivide, sostiene che l'allegazione di un uso individuale dell'immobile non è sufficiente a fondare l'obbligo dell'utilizzatore esclusivo a ristorare i condividenti ma è necessario che tale solitario godimento sia illecito, vale a dire si estrinsechi con modalità tali da travalicare i limiti del legittimo esercizio in violazione dell'art.1102 c.c..
10.7. In particolare, è stato affermato che, qualora non vi è possibilità, per la natura di un immobile oggetto di comunione, di simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari,
l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento;
ma, fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere l'idoneità a produrre qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale (Cass. Sentenza n. 1738 del
20/01/2022; in termini analoghi v. Cass. Ordinanza n. 10264 del 18/04/2023).
10.8. Dunque, perché vi sia lesione del pari uso ristorabile in favore del comunista/ coerede estromesso è necessario che questi non se ne sia disinteressato né abbia prestato acquiescenza al godimento esclusivo altrui né che emerga una concorde volontà di ripartizione tra tutti del godimento della cosa comune.
10.9. Alla luce delle considerazioni che precedono, vanno esaminate le domande di rendiconto, tenendo distinta la richiesta di restituzione dei frutti civili a titolo di canoni locativi riscossi manente comunione da quella di corresponsione di una indennità (su specie di canone locativo figurativo) per l'uso esclusivo di beni ereditari.
10.10. Per comodità espositiva, la vicenda va affrontata in relazione ai singoli immobili della massa ereditaria paterna interessati dalla resa dei conti nei termini sopra perimetrati, vale a dire gli immobili descritti nella CTU come N. 3 e N. 4 nonché, a Per_4 Per_4 decorrere dal decesso di , il BENE N. 2, per quanto di seguito si dirà. Persona_1
10.11. Il (appartamento al secondo piano del fabbricato sito in Casoria, II CP_5
Traversa via Giuseppe Verdi n. 30, indentificato in Catasto fabbricato al foglio 15 particella
317 sub 3), sulla base delle allegazioni di parte (cfr. capo n. 3 della comparsa di costituzione di in prime cure) e dei riscontri documentali del CTU risulta essere stato nel CP_1
godimento diretto esclusivo di quantomeno dal 1993 e fino all'ottobre CP_1
2006; da ottobre 2006 è stato concesso in locazione dal predetto coerede a CP_6
con contratto ancora in corso, con corresponsione del canone di € 200,00 al mese.
10.12. Il BENE N. 4 (appartamento al secondo piano del fabbricato sito in Casoria, II
Traversa via Giuseppe Verdi n. 30, indentificato in Catasto fabbricato al foglio 15 particella
317 sub 4) per stessa affermazione di (cfr. capo D dell'atto di citazione in Parte_1
primo grado) è stato utilizzato in via esclusiva dalla stessa per adibirlo a casa familiare fin dalla morte del de cuius;
dai riscontri documentali del CTU risulta, poi, che detto cespite è stato concesso in locazione da a dal settembre 2013 al canone Parte_1 Parte_3
di € 200,00 mensili, con rapporto ancora in essere alla data della relazione peritale.
10.13. Quanto al (appartamento al piano primo del fabbricato sito in Casoria, II Parte_4
Traversa via Giuseppe Verdi n. 30, indentificato in Catasto fabbricato al foglio 15 particella
317 sub 2), esso ha costituito residenza abitativa di che su di esso vantava Persona_1
diritto di abitazione quale coniuge superstite del de cuius, dove la medesima ha vissuto fino al decesso insieme al figlio . Dunque, si è già detto, la domanda di rendiconto di CP_2 nei confronti della madre è da respingere essendo l'uso esclusivo Parte_1 Per_1
del cespite fondato sul diritto di abitazione. Quanto a , dopo il decesso della CP_2 madre non consta che abbia cessato l'uso esclusivo lasciando l'immobile nella disponibilità anche degli altri coeredi.
10.14. Sulla scorta delle situazioni di possesso esclusivo sopra riepilogate, si può, allora, ritenere che tra i coeredi vi sia stata, al decesso di , una concorde ripartizione Persona_2
tra tutti del godimento dei beni immobili ereditari, ciascuno coerede avendo fruito in modo esclusivo di unità del compendio ereditario, per un certo periodo in modo diretto, destinandoli ad abitazione familiare, e successivamente ( e in CP_1 Parte_1 modo indiretto mediante locazione a terzi.
10.15. E allora, per il periodo di godimento esclusivo diretto di immobili ereditari da parte dei coeredi non è ravvisabile alcuna violazione reciproca dei limiti imposti dall'art. 1102
c.c., avendo ciascuno di essi tratto vantaggio dalla fruizione di un cespite dell'eredità paterna. Manca, in altre parole, il carattere della illiceità del godimento solitario che legittima il diritto alla tutela risarcitoria del coerede non utilizzatore.
10.16. Peraltro, l'opposizione al godimento esclusivo è ravvisabile solo nella missiva di del 22.11.2007 indirizzata ai coeredi e nella domanda giudiziale Parte_1
(riconvenzionale) di resa dei conti avanzata nel 2008 da e nei CP_1 CP_2
confronti della germana trattandosi di iniziative entrambe volte a manifestare la Pt_1 volontà di partecipazione al concorrente godimento degli immobili in comunione.
10.17. Si osserva, tuttavia, che a tali date era già cessato l'uso diretto del da parte CP_5
di (che lo aveva dato in locazione ad ottobre 2006) e di lì a poco del CP_1 Pt_5
da parte di che è rimasto vuoto da novembre 2009, per poi essere locato
[...] Parte_1
dalla predetta con contratto decorrente dal settembre 2013.
Pertanto, sulla base dei principi della Corte regolatrice sopra richiamati, il godimento esclusivo diretto del da parte di fino all'ottobre 2006 non è da CP_5 CP_1 considerarsi illecito, così come quello di in relazione al Parte_1 Parte_5 dovendosi, per conseguenza, rigettare le contrapposte domande di ristoro sub specie di canoni locativi figurativi e venendo, invece, in considerazione il diverso profilo del rendiconto dei frutti civili, per come di seguito si dirà.
10.18 Quanto al BENE n. 2, dal decesso di (avvenuto il 6.7.2023) va Persona_1 ravvisato il godimento esclusivo non autorizzato da parte di che, pertanto, è CP_2
tenuto a ristorare pro quota la sorella ( non ha avanzato analoga Pt_1 CP_1 domanda) della perdita del pari godimento, da quantificarsi nelle rendite locatizie ritraibili dal cespite.
Per la quantificazione, ritiene la Corte di poter far propri i dati ricavabili dalla CTU dell'arch. che, facendo ricorso ai dati OMI, sulla base delle caratteristiche, Per_3
superfice (mq 188,3), ubicazione e stato di conservazione dell'immobile, ha determinato il canone mensile di mercato del bene stesso in € 940,00. Di tale importo va riconosciuta a la quota di 2/9, pari a € 208,88 che vanno moltiplicati per mesi 24 (il periodo Parte_1 dal decesso della , luglio 2023, alla presente pronuncia). Consegue che Per_1 CP_2
, per l'uso esclusivo del detto appartamento, è tenuto a corrispondere alla germana
[...] la somma complessiva di euro 5013,12, oltre interessi al tasso legale dalla presente Pt_1
decisione al saldo.
10.19. Passando al rendiconto per i frutti civili, dalle risultanze della CTU emerge che
[...]
ha percepito dal canoni di locazione per € 200,00 mensili con CP_1 CP_5 decorrenza dal 10.10.2006; tale importo, poi, è stato aggiornato ad € 250,00 dall'1.10.2014
e il contratto è tutt'ora in corso. Utilizzando tali dati e dovendosi aggiornare alla presente pronuncia il rendiconto, si avrà che è tenuto a restituire a (che CP_1 Parte_1
ne ha fatto domanda) la quota parte di 2/9 dei predetti frutti civili e cioè € 44,44 x mesi 96
(da ottobre 2006 a settembre 2014) + € 55,55 x mesi 129 (da ottobre 2014 a luglio 2025), per un totale di € 11.432,19.
10.20. A sua volta è tenuta al rendiconto nei confronti di entrambi i germani Parte_1 per i canoni di locazione percepiti in via esclusiva, manente comunione, in relazione al n. 4 da ottobre 2013 per l'importo mensile di € 200,00 (v. pag. 68 CTU). A ciascun Per_4 coerede spettano 2/9 di detto importo quindi € 44,44 al mese, così per un totale, ciascuno, di
€ 6.266,04 (€ 44,44, x 141 mesi da ottobre 2013 a luglio 2025).
10.21 Nei rapporti tra e nascenti dal ridetto rendiconto può CP_1 Parte_1 operarsi la compensazione parziale, all'esito della quale è tenuto a restituire CP_1
alla germana l'importo di € 5166,15 (= € 11.432,19 da dare cui va sottratta la Pt_1 somma di € 6.266,04 da avere). Su detto importo saranno dovuti gli interessi legali dalla presente decisione al saldo.
11. Sulle spese
11.1. Quanto alle spese sostenute dai condividenti di cui è chiesto rimborso pro quota, come correttamente accertato dal CTU, non risultano documentate le spese funerarie asseritamente sostenute da né gli esborsi per lavori edili agli immobili CP_1
ereditari da parte di quest'ultimo e di , sicchè va respinta sul punto la domanda, CP_2 non potendosi affidare alla prova testimoniale, richiesta reiteratamente da CP_1
anche nel presente grado, la dimostrazione di esborsi indicati solo in modo generico senza riferimento ad analitici interventi. 11.2 E', invece, documentata la spesa per imposte di successione anticipata da CP_2
nell'interesse dei coeredi pari all'importo complessivo di € 6743,89 (v. pag. 74 e 75
[...]
CTU). Per la misura eccedente la quota di spettanza, ha diritto alla ripetizione CP_2
dei seguenti importi:
– a carico degli eredi di (3/9) = € 2247,96; Persona_1
- a carico, ciascuno, di e € 1498,64. CP_1 Parte_1
Su detti importi andranno calcolati gli interessi legali dagli esborsi al saldo.
12. Spese del giudizio.
Poiché la presente decisione definisce il giudizio, vanno regolate le spese di causa del doppio grado, stante la riforma integrale della sentenza del tribunale che comporta la caducazione anche del capo avente ad oggetto le spese.
Si rammenta che le spese del giudizio di divisione devono essere poste a carico della massa, in proporzione delle rispettive quote, per gli atti effettivamente rivolti alla concreta determinazione delle quote, in quanto svolti nell'interesse comune, mentre vale il principio della soccombenza soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione (cfr. ex multis Cass. n. 22903/2013).
In particolare la dizione “spese a carico della massa” significa che le spese sostenute nell'interesse comune vanno divise tra tutti i condividenti in misura proporzionale alle rispettive quote sul compendio, mentre la liquidazione operata giudizialmente vale soltanto a quantificare i compensi professionali sostenuti da ciascuna parte, senza avere la portata di una statuizione condannatoria, che, per sua natura, presuppone appunto una soccombenza, nella specie in parte qua esclusa.
Il criterio generale della soccombenza informa, invece, la regolamentazione delle spese sulla domanda di rendiconto, che, seppur inserita nell'ambito del giudizio di scioglimento della comunione, conserva una propria autonomia (Cass. 5861/1991).
Ciò posto, nella specie, dovendosi aver riguardo all'esito complessivo del giudizio, va osservato che in primo grado e non si sono opposti alla CP_1 CP_2 divisione, sicchè la decisione di rigetto qui riformata risulta frutto di una autonoma valutazione del primo giudice.
In appello, le contestazioni avanzate dagli appellati hanno avuto, in parte, accoglimento
(quanto all'esclusione di alcuni beni dalla massa ereditaria) e tutti, poi, hanno aderito al progetto divisionale formulato dalla Corte, sicchè nessuna soccombenza è ravvisabile in relazione alla domanda di scioglimento della comunione.
Quanto alle contrapposte domande di rendiconto, esse hanno avuto accoglimento solo parziale, pertanto ricorrono le condizioni di reciproca soccombenza che giustifica la loro integrale compensazione.
La liquidazione delle spese a carico della massa, pro quota, va effettuata come di seguito in favore di ciascuna parte in causa, facendo riferimento, in via parametrica, agli importi del
DM 55/2014 e succ. mod., tenuto conto del valore della controversia ( valore della massa da dividere € 1.026.680) e dell'attività difensiva svolta ( fase di studio, introduttiva e decisoria per entrambi i gradi e anche fase istruttoria per il secondo grado), considerando che nel presente grado e si sono costituiti congiuntamente con l'avv. CP_1 CP_2
Luigi Mastursi, mentre solo a seguito di riassunzione dopo l'interruzione, si è CP_2 costituito con comparsa autonoma a ministero di altro difensore che ha curato il deposito della comparsa conclusionale e di replica;
quindi per il secondo grado andranno liquidate, in solido, le spese a favore di e per la fase di studio, introduttiva e CP_2 CP_1
istruttoria ( curata per entrambi dall'avv. Mastursi con unica difesa); per la fase decisoria, invece, andranno liquidate le spese in favore di ciascuno in modo distinto.
Anche le spese delle ctu svolte nel corso dell'intero giudizio vanno poste a carico della massa pro quota nella misura liquidata con separato decreto
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del tribunale di Napoli n. Parte_1
1840/2015 del 23.6.2015 così provvede:
1) Dispone lo scioglimento della comunione ereditaria di mediante Persona_2 attribuzione dei beni immobili come segue: a) A e quali eredi ab intestato di Parte_1 CP_2 CP_1 Per_1
in comproprietà e pro indiviso per quote uguali:
[...]
Quota n. 1: BENE n. 1 (meglio descritto alle pagg. 16-19 della relazione del ctu arch.
[...]
depositata il 23.3.2021) costituito da: capannone produttivo a piano terra sito nel Per_3
Comune di Casoria, II Traversa via Giuseppe Verdi n. 30, identificato al Catasto fabbricati del medesimo Comune al foglio 15 particella 317 sub 5, cat. D/7; valore della quota: €
313.510,00, con diritto al conguaglio ad avere di € 28.716, 67 a carico della QUOTA n. 2;
b) A in proprietà esclusiva: CP_2
Quota n. 2: BENE n.2 (meglio descritto alle pagg. 19-22 della ctu in atti) costituito da: appartamento al piano primo del fabbricato sito in Casoria, II Traversa via Giuseppe Verdi
n. 30, indentificato in Catasto fabbricato al foglio 15 particella 317 sub 2, cat. A/2; valore della quota in natura: € 277.490,00; con conguaglio a dare di € 49.339,89, di cui € 28.716,
67 a favore della QUOTA n. 1, € 18.271,11 a favore della QUOTA N. 3 ed € 2351,11 a favore della QUOTA n. 4;
c) A in proprietà esclusiva: CP_1
Quota n. 3: BENE N. 3 e BENE n. 5 (meglio descritti nella ctu in atti alle pagg. 23-25, il
Bene n. 3; alle pagg. 30-33 il Bene n. 5) costituiti da: (BENE n. 3) appartamento al secondo piano del fabbricato sito in Casoria, II Traversa via Giuseppe Verdi n. 30, indentificato in
Catasto fabbricato al foglio 15 particella 317 sub 3, cat. A/2, valore € 140.020,00; (BENE n.
5) appartamento al primo piano del fabbricato sito in Casoria, strada Vicinale Cupa
Segretario n. 13, identificato in Catasto Fabbricati al foglio 14 particella 40 sub 3 cat. A/4, valore € 69860,00; valore totale della quota: € 209.880,00; con conguaglio ad avere di €
18.271,11 a carico della QUOTA n. 2;
d) A in proprietà esclusiva: Parte_1
Quota n. 4: BENE n. 4 e BENE n. 6 (meglio descritti alle pagg. 26-29 il Bene n. 4; alle pagg. 33-35 il Bene n. 6) costituiti da: (BENE n. 4) appartamento al secondo piano del fabbricato sito in Casoria, II Traversa via Giuseppe Verdi n. 30, indentificato in Catasto fabbricato al foglio 15 particella 317 sub 4, cat. A/2, valore € 155.940,00; (BENE n. 6) appartamento al secondo piano del fabbricato sito in Casoria, strada Vicinale Cupa Segretario n. 13, identificato in Catasto Fabbricati al foglio 14 particella 40 sub 5 cat. A/4, valore € 69.860,00; valore totale della quota assegnata = € 225.800,00; con conguaglio ad avere di € 2351,11 a carico della QUOTA N. 2;
2) Condanna a corrispondere a titolo di conguaglio di quanto ricavato Parte_1 dalla vendita dell'immobile ereditario sito in Casoria alla via Cupa del Segretario, piano terra, in catasto al foglio 14 sub 1, i seguenti importi (comprensivi di interessi come in motivazione):
-- a favore degli eredi di (quota di 3/9): € 25.729,04; Persona_1
- a favore di (quota 2/9): € 17.151,77; CP_1
- a favore di (quota 2/9) € 17.151,77; CP_2
3) dispone la compensazione parziale tra il credito di verso di cui Parte_1 CP_2 al capo 1) che precede e il credito di verso la predetta, di cui al capo 2) che CP_2
precede e, per l'effetto, dichiara estinto il credito per conguaglio di verso Parte_1
e condanna a corrispondere a , per la causale di cui al CP_2 Parte_1 CP_2
capo 2) che precede, l'importo residuo di € 14.800,66, con gli interessi legali dalla presente decisione al saldo;
4) accoglie parzialmente la domanda di rendiconto dei frutti civili proposta da Pt_1
nei confronti di e, per l'effetto, condanna quest'ultimo alla
[...] CP_1 restituzione in favore della prima dell'importo di € 11.432,19;
5) accoglie parzialmente la domanda di rendiconto dei frutti civili avanzata da
[...]
e contro e, per l'effetto, condanna quest'ultima alla CP_1 CP_2 Parte_1
restituzione in favore di ciascuno dei predetti dell'importo di € 6.266,04, oltre interessi dalla decisione al saldo;
6) dispone la compensazione parziale tra il credito di verso di Parte_1 CP_1
cui al capo 4) che precede con il credito di nei confronti di di CP_1 Parte_1 cui al capo 5) che precede e, per l'effetto, dichiara estinto il credito di nei CP_1
confronti di e condanna alla corresponsione in favore di Parte_1 CP_1 del residuo importo di € 5166,15, oltre interessi legali dalla presente decisione Parte_1
al saldo;
7) accoglie parzialmente la domanda avanzata da nei confronti di Parte_1 CP_2
per l'uso esclusivo del BENE n. 2 e, per l'effetto, condanna al pagamento, in CP_2 favore di della somma di € 5013,12; Parte_1
8) rigetta la domanda avanzata da nei confronti di per l'uso Parte_1 CP_1 esclusivo del BENE N. 3;
9) rigetta la domanda avanzata da e contro per CP_1 CP_2 Parte_1
l'uso esclusivo del BENE n. 4;
10) accoglie la domanda di di restituzione, pro quota, delle spese anticipate CP_2
nell'interesse dei coeredi limitatamente agli esborsi per imposte di successione e, per l'effetto, condanna gli eredi di al pagamento, in favore del predetto, Persona_1
dell'importo di € 2247,96 e e ciascuno, dell'importo di € Parte_1 CP_1
1498,64, oltre interessi come in motivazione;
11) rigetta la domanda di rimborso delle spese sostenute nell'interesse della massa avanzata da CP_1
12) compensa le spese del doppio grado tra le parti quanto alla domanda di rendiconto e di rimborsi;
13) pone le spese del doppio grado di giudizio afferenti la domanda di divisione ereditaria a carico della massa pro quota che così si liquidano:
- a favore di per il primo grado € 350,00 per spese ed € 10.180,00 per Parte_1
compensi di avvocato;
per il secondo grado € 779,00 per spese ed € 17.002,00 per compensi;
il tutto oltre spese generali iva e cpa come per legge;
- a favore di e , in solido: per il primo grado € 10.180,00 per CP_1 CP_2
compensi di avvocato;
per il secondo grado € 10.835,00 per compensi relativi alla fase di studio, introduttiva ed istruttoria, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
- a favore di e ciascuno, per la fase decisionale del secondo CP_2 CP_1
grado € 6167,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
14) pone le spese delle CTU svolte in giudizio a carico della massa pro quota nella misura liquidata con separato decreto;
Così deciso in Napoli, li 18 giugno 2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Alessandra Piscitiello