TRIB
Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 02/09/2025, n. 1257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1257 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI AVELLINO
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
IL GIUDICE
Raffaele Califano in nome del Popolo italiano pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2597 dell'anno 2019 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, avente ad oggetto:
RISARCIMENTO DANNI, riservata in decisione a seguito di trattazione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'esito della discussione delle parti, vertente
TRA
- - Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Consiglio Zigarelli - -, C.F._2
ATTRICE
E
- -, CP_1 C.F._3
CONVENUTO CONTUMACE
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato il 30 5 2019, agiva in Parte_1 giudizio per fare accertare e dichiarare che i danni all'appartamento al primo piano del fabbricato condominiale sito in Avellino, alla via L. Di Capua n° 100, da essa abitato, erano dipesi dal malfunzionamento dell'impianto idrico del soprastante appartamento di proprietà di . CP_1
Chiedeva la condanna del convenuto al risarcimento dei danni subiti.
Premetteva di essere subentrata nel rapporto locatizio tra suo marito R_
, deceduto nelle more, e l'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di
[...]
Avellino e riferiva che:
- la locazione era in essere da alcuni decenni, così come risultante dal verbale di consegna dell'alloggio del 27 11 1987;
- i due bagni del suo appartamento erano stati interessati da infiltrazioni provenienti dall'unità immobiliare del convenuto;
- a causa di tali fenomeni erano rimasti danneggiati anche i soffitti e le pareti dei due ambienti, l'impianto elettrico dell'appartamento, nonché la cucina e l'ingresso;
- le infiltrazioni erano state segnalate tempestivamente allo e ai Vigili CP_2 del Fuoco di Avellino, quest'ultimi erano anche intervenuti e avevano constatato che le stesse erano dipese dal non corretto funzionamento dell'impianto idrico dell'appartamento del CP_1
Precisava pure che:
- in data 30 3 2018, aveva effettuato con il un sopralluogo, alla presenza CP_1 anche del proprio idraulico di fiducia;
- nella circostanza, il tecnico aveva rilevato che i fenomeni infiltrativi erano dipesi dalla disfunzione del sifone per la raccolta delle acque sito nel bagno dell'appartamento del convenuto, che si era già guastato in passato ed era stato maldestramente riparato;
- nel giugno del 2018, aveva eseguito i lavori necessari per l'eliminazione delle infiltrazioni e queste non si erano più verificate.
Da ultimo, rilevava che in data 17 7 2018 aveva inoltrato al una richiesta CP_1 di risarcimento dei danni che, sulla base di una consulenza di parte, aveva quantificato in euro 3.685,91, di cui euro 2.885,91 per il ripristino del suo appartamento ed euro
800,00 per il pregiudizio patito, senza però ottenere riscontro.
2 Il convenuto, pur regolarmente intimato, restava contumace.
Nel corso dell'istruttoria, veniva espletata la C.T.U. e poi venivano escussi i testi;
all'esito la causa veniva riservata per la decisione.
La domanda è da accogliere.
Preliminarmente, c'è da dire che, in caso di danni derivanti da infiltrazione d'acqua, l'art. 2051 c.c. stabilisce che la responsabilità per il danno cagionato è di colui che detiene la custodia del bene, ovvero il proprietario che abita nell'appartamento dal quale provengono le infiltrazioni.
Pertanto, ai fini della configurabilità della responsabilità per danni da cose in custodia, occorre la sussistenza del rapporto con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, che postula l'effettivo potere sulla stessa e cioè la sua disponibilità giuridica e materiale, con il conseguente potere di intervento su di essa.
Incombe, quindi, sull'attore la dimostrazione del nesso eziologico fra la cosa e l'evento dannoso, mentre spetta al custode l'onere della prova liberatoria, consistente nell'individuazione di un fattore estraneo idoneo ad interrompere tale nesso causale.
C'è da dire, poi, che, in tema di danni da infiltrazioni, la conduttrice dell'immobile locato che ha subito un danno nell'uso o nel godimento del bene è legittimata ad agire in giudizio per ottenere il risarcimento. Al riguardo, la Cassazione, con l'ordinanza n. 8466/2020, ha osservato che: “il conduttore ha diritto alla tutela risarcitoria nei confronti del terzo che, con il proprio comportamento, gli arrechi danno nell'uso o nel godimento dell'immobile locato, avendo un'autonoma legittimazione per proporre l'azione di responsabilità contro l'autore di tale danno, ai sensi dell'art. 1585, comma 2, c.c.”.
Nel caso di specie, occorre preliminarmente rilevare che la ha Parte_1 provato la propria legittimazione attiva producendo il verbale di consegna dell'alloggio popolare (del 27 11 1987) al coniuge , poi deceduto, e documentazione Persona_1 attestante che la stessa era subentrata nel rapporto locatizio e nel godimento dell'immobile.
Dagli atti di causa è provato che le infiltrazioni nell'appartamento condotto dalla e i conseguenti danni si sono verificati in conseguenza del Parte_1 malfunzionamento dell'impianto idrico dell'appartamento sovrastante di proprietà esclusiva del convenuto CP_1
3 Nell'elaborato redatto dal consulente tecnico d'ufficio si legge, infatti, che:
- il bagno dell'attrice posizionato a destra presenta evidenti macchie di umido e muffe che interessano il solaio e le pareti interne, con il distaccamento della pittura e dell'intonaco;
- le infiltrazioni sono state così copiose da sfociare anche all'esterno del bagno, interessando il disimpegno e la camera da letto adiacente;
- la causa delle problematiche è da ricondurre allo stato di conservazione e manutenzione del bagno del piano superiore del convenuto;
- l'acqua si è insinuata nella pavimentazione confluendo nella plafoniera/lampadario determinando continui corti circuiti;
- il secondo bagno, posizionato a sinistra del disimpegno, presenta i medesimi danni da infiltrazione e anche in questo caso l'acqua, provenendo dal bagno del piano superiore, si è insinuata nella pavimentazione giungendo nella plafoniera/lampadario provocando il distacco della corrente elettrica e arrecando danni in tutto il solaio.
Il consulente ha, poi, constatato che le cause delle infiltrazioni sono state eliminate dal convenuto, così come riconosciuto dalla stessa attrice. Ha però rilevato che sono rimaste le conseguenze delle copiose perdite a cui non è stato posto rimedio.
In sede istruttoria, i testi escussi hanno confermato i fatti di causa.
Il teste , tecnico elettricista, ha riferito di aver effettuato Testimone_1 riparazioni dell'impianto elettrico dell'attrice e che lo stesso era stato danneggiato dalle infiltrazioni di acqua provenienti dal piano superiore. Ha anche dichiarato che nel corso degli interventi ha verificato che le infiltrazioni erano copiose e tali da ricoprire di acqua le plafoniere dei due bagni.
Il teste , tecnico geometra dello ha riferito di essere a Testimone_2 CP_2 conoscenza dell'intera vicenda e di avere accertato di persona l'esistenza delle infiltrazioni nell'immobile dell'attrice e che le stesse provenivano dall'appartamento del
CP_1
Non vi è dubbio, quindi, che le infiltrazioni verificatesi nell'immobile condotto dalla sono da ascriversi al convenuto, il quale non ha adempiuto Parte_1 correttamente ai suoi obblighi di custode dell'immobile e, in particolare, alla manutenzione del proprio impianto idrico.
4 È accertato, infatti, che i danni subiti dalla sono la diretta Parte_1 conseguenza delle perdite di acqua provenienti dall'appartamento del convenuto e, pertanto, devono essere risarciti.
La domanda di risarcimento di danni è da accogliere per quanto di ragione.
Quanto ai danni causati al bene, il consulente tecnico di ufficio ha osservato che per ripristinare lo stato dei luoghi è necessario effettuare le seguenti lavorazioni: rimozione degli intonaci ammalorati e loro rifacimento, raschiatura e sverniciatura delle vecchie vernici e delle muffe e ritinteggiatura, movimentazioni e trasporti dei materiali e rifacimento dell'impianto elettrico. Dette risultanze sono nella sostanza da condividere.
Quanto alla limitazione che avrebbe subito il godimento dell'immobile e ai danni relativi, nulla di concreto è stato specificato per cui i medesimi non possono essere riconosciuti.
Tanto precisato, il Tribunale, tenuto conto che il fabbricato in questione è di tipo popolare (trattandosi di un alloggio I.A.C.P costruito con materiali economici), considerata la vetustà dei manufatti danneggiati, il tempo trascorso dal fatto e l'andamento dell'inflazione e degli altri indici economici rilevanti, ritiene congruo riconoscere all'attrice a titolo di risarcimento danni la complessiva somma, già liquidata all'attualità, di euro 4.500,00.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore, della natura e della complessità della controversia, nonché del numero, dell'importanza e della complessità delle questioni trattate.
La consulenza tecnica di ufficio va posta definitivamente a carico del convenuto e si liquida come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna
[...]
a pagare a di la somma di euro 4.500,00; CP_1 Parte_1
2) condanna a pagare all'attrice le spese di lite che si liquidano CP_1 in euro 130,00 per esborsi ed euro 1.700,00 per compenso oltre spese
5 generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico del convenuto.
IL GIUDICE
Raffaele Califano
6