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Sentenza 25 aprile 2025
Sentenza 25 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/04/2025, n. 6227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6227 |
| Data del deposito : | 25 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.n 45782/2020
Fallimento n. 594/2019 di Controparte_1[. Controparte_2
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA XIV sezione civile- sezione fallimentare in persona del giudice unico, dott.ssa Carmen Bifano, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella controversia in primo grado iscritta al n° 41525/2020 del R.G.A.C., vertente tra
n. di ( di seguito anche solo Parte_1 Pt_2 Controparte_1 CP_1
, in persona del curatore avv. Marina Belloni elettivamente domiciliato in Roma, via
[...]
Antonio Bertoloni 44/46 presso l'avv. Alessandra Torelli che lo rappresenta e difende per procura speciale congiunta all'atto di costituzione di nuovo difensore del 7 7 2022;
-parte attrice-
e unipersonale (di seguito anche solo Controparte_2 Controparte_2
, elettivamente domiciliata in Roma, via Panama n. 6 presso l'avv. Giovanni Ranalli e
[...]
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Cipriano per procura speciale congiunta alla comparsa di costituzione e risposta;
-parte convenuta –
OGGETTO: revocatoriaex art 67 co 2 l.f. di pagamenti eseguiti nell'ambito di procedura esecutiva mobiliare presso terzi.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: la causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni che le parti hanno precisato riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e prime memorie ex art 183
Tribunale di Roma dottssa Carmen Bifano II sez civile
1 di 9 R.G.n 45782/2020
Fallimento n. 594/2019 di Parte_3
[...] co 6 c.p.c. e quanto a parte convenuta anche reiterando le istanze istruttorie, tutte da intendere qui richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Difese delle parti
a. Con atto di citazione notificato in data 10.09.2020, il fallimento parte attrice indicato in epigrafe, ha chiesto
-) “in via principale: accertare e dichiarare l'inefficacia nei confronti della massa dei creditori e, per l'effetto, revocare ai sensi dell'art. 67, II comma, l.f. il pagamento disposto dalla e dalla in favore della Controparte_3 Controparte_4 convenuta per la somma complessiva di € 41.009,89 ovvero..” Controparte_2
- “ in subordine, della ordinanza di assegnazione del G.E. emessa in data 15.5.2019 nell'ambito della procedura esecutiva n. R.G.E. 21965/15;”
-) “ per l'effetto, condannare la convenuta a restituire al Fallimento Controparte_2 attore la predetta somma di € 41.009,89 oltre interessi dalla notifica del presente atto di citazione al saldo...”
a tal fine allegando e deducendo :
-) la pronuncia della dichiarazione di fallimento di in data Controparte_1
11.09.2019;
-) l'effettuazione di pagamenti in favore della convenuta di euro Controparte_2
40.210,90 e di euro 802,14 rispettivamente in data 20 06 2019 da parte di
[...]
ed in data 6 6 2019 da parte di entrambi debitori di Controparte_3 Controparte_4
in esecuzione dell'ordinanza del Tribunale di Roma di Controparte_1
assegnazione di somme del 15 5 2019 assunta nell'ambito della procedura esecutiva di pignoramento presso terzi n R.G.E. 21965/15, promossa nei confronti di
[...]
ancora in bonis dalla medesima convenuta ai fini della realizzazione coattiva Controparte_1
dei propri crediti;
-) la revocabilità dei suddetti pagamenti in quanto eseguiti nel semestre precedente la dichiarazione di fallimento del debitore, in attuazione di ordinanza giudiziale di assegnazione di somme che realizza gli effetti di datio in solutum o cessione di crediti pro solvendo, ed in considerazione della generale previsione dell'art 67 co 2 l.f che a tal fine non distingue tra pagamenti spontanei e pagamenti coattivi;
Tribunale di Roma dottssa Carmen Bifano II sez civile
2 di 9 R.G.n 45782/2020
Fallimento n. 594/2019 di Controparte_1 c/ Controparte_2
-) la desumibilità della prova della conoscenza dello stato d'insolvenza del debitore da parte della convenuta accipiens proprio dalla pendenza di una procedura di pignoramento, che per l'imprenditore costituisce un sintomo eclatante della impossibilità di adempiere con regolarità le proprie obbligazioni.
***
b.Tempestivamente costituitasi la convenuta ha chiesto il rigetto delle domande attoree per infondatezza, eccependo
-) “… il consolidamento..” del proprio “ ..diritto … all' incameramento di quanto fatto oggetto di pagamento da parte dei terzi pignorati …avvenuto molto prima della declaratoria di fallimento ma anche del materiale pagamento..” che infatti sarebbe potuto avvenire già ad aprile del 2018 allorchè, nell'ambito della procedura esecutiva n 21965 / 2015 RGE del
Tribunale di Roma, da essa promossa sulla base del DI del Tribunale di Viterbo n. 215/ 2015 divenuto definitivamente esecutivo il 4 05 2015, è stato disposto l'accertamento incidentale dell'obbligo dei terzi pignoratim, conclusosi in data 10 04 2019;
-) la propria assolta buna fede, facendo ipotizzare l'esistenza dei crediti pignorati della propria debitrice la solidità della relativa impresa;
-) in ogni caso, l'omessa prova da parte della curatela attrice della propria conoscenza dello stato d'insolvenza della debitrice, avendo quest'ultima dedotto la rilevanza sintomatica della sola procedura esecutiva mobiliare ma non allegato elementi ulteriori, nonostante la rilevanza determinante, nel caso di specie, del fattore tempo, atteso che i pagamenti ritenuti dalla procedura attrice revocabili costituiscono, in realtà, atto conclusivo di un iter iniziato anche cinque anni prima.
2.Sviluppo processuale
-) Assegnati i richiesti termini ex art 183 co.6 c.p.c. e ritenuta irrilevante la prova orale richiesta da parte convenuta, la causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni sopra epigrafate, con l'assegnazione dei termini ex art 190 c.p.c. per gli scritti difensivi.
3.Premesse di diritto
Procedendo gradatamente nell'esame delle questioni oggetto di giudizio- arg. ex art. 276
c.p.c. – ma con il contemperamento della 'ragione più liquida' ( cfr Cass.civ., V, ord. n. 363
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3 di 9 R.G.n 45782/2020
Fallimento n. 594/2019 di Controparte_1 c/ Controparte_2 del 9.01.2019; sent. n. 11458 dell'11.05.2018; SU, sent. n. 9936 dell'8.05.2014; VI-L, sent.
n. 12002 del 28.05.2014), si osserva che
a. circa la fattispecie dei pagamenti revocabili ex art 67 co 2 l.f.
-) alla stregua dell'art. 67 co 2 l.f. “ Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili… se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento”;
-) tale disposizione non eccettua dal suo ambito applicativo i pagamenti coattivi ai quali, dunque, trova pacificamente applicazione con la precisazione per cui, in tal caso, gli atti soggetti a revocatoria non sono i provvedimenti del giudice dell'esecuzione, e cioè
l'ordinanza di assegnazione di un credito del fallito in bonis nei confronti di terzi, ma i soli, successivi e distinti atti di pagamento coattivo in tal modo conseguiti, onde ai fini del computo del cosiddetto periodo sospetto occorre far riferimento, al pari del pagamento spontaneo, alla data in cui il soddisfacimento sia stato concretamente ottenuto con la ricezione, da parte del creditore, della somma ricavata dall'esecuzione, atteso che, tanto nell'ipotesi di pagamento volontario quanto nell'ipotesi di pagamento coattivo, ciò che rileva, ai fini della lesione della par condicio, è appunto l'atto solutorio ( cfr. Cass.civ, I, sent. n. 13908 del 18 06 2014; n.
12545 del 19.07.2012; cfr altresì, in ordine all'individuazione dell'effetto solutorio nell'ipotesi di assegnazione coattiva dei crediti : Cass civ., III, ord. n. 18123 del 23.06.2023);
-) ulteriore implicazione della sopra esposta ricostruzione è quella per cui legittimato passivo dell'azione revocatoria dei pagamenti coattivamente ricevuti è solo il creditore assegnatario delle somme dovute all'imprenditore poi dichiarato fallito, poiché è appunto tale creditore che per effetto di tali pagamenti di debiti liquidi esigibili compiuti nei sei mesi precedenti la dichiarazione di fallimento del proprio debitore si è sottratto, in base alla disciplina dell'art
67 l.f., alla par condicio creditorum ( cfr Cass.civ., VI;
ord. n. 22160 del 3.11.2016)
***
b. circa la prova della conoscenza dello stato d'insolvenza
-) alla stregua di quanto disposto dall'art 67 co 2 l.f. sopra trascritto, la curatela che agisca su tale base ha l'onere di dimostrare la conoscenza da parte dell'accipiens dello stato di decozione del solvens e sebbene tale prova riguardi l'effettività di tale conoscenza ( cfr.
Cass.civ., ord. n. 3854 dell' 8 02 2019; sent. n. 3336 del 19.02.2015), può tuttavia essere offerta mediante presunzioni, spettando al giudice selezionare analiticamente gli elementi
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4 di 9 R.G.n 45782/2020
Fallimento n. 594/2019 di Parte_3
[...] indiziari provvisti di potenziale efficacia probatoria, per poi sottoporli a una valutazione complessiva ( cfr Cass.civ. I, prd. n. 29257 del 12.11.2019) che fornisca la certezza logica di tale stato soggettivo, da ritenersi sussistente non quando sia provata la conoscenza dello stato di decozione dell'impresa da parte di quello specifico creditore, né quando tale conoscenza possa ravvisarsi con riferimento ad una figura di contraente astratto, ma quando la probabilità della scientia decoctionis trovi il suo fondamento nei presupposti e nelle condizioni, economiche, sociali, organizzative, topografiche, culturali, nelle quali il terzo si sia concretamente trovato ad operare ( cfr Cass. civ, I, ord. n. 13445 del 17 05 2023; n. 27070 del
14.09.2022).
4. Rilievi in fatto e conclusioni
-) Nel presente giudizio costituisce circostanza pacifica ed in ogni caso compiutamente documentata da parte della procedura parte attrice, l'esecuzione, addirittura circa tre mesi prima della dichiarazione di fallimento del debitore esecutato, e dunque nell'arco temporale del semestre rilevante ex art 67 co 2 l.f , dei bonifici bancari tramite i quali dai conti correnti dei debitori dell'imprenditore Parte_4
l'11.09.2019 (cfr doc. 1 parte attrice), e precisamente di Controparte_3
[... ( cfr ibidem, doc. 3 ) e di ( cfr ibidem, doc. 4 ), sono stati accreditati in Controparte_4
favore della convenuta rispettivamente in data 20.06.2019, con valuta Controparte_2
18 06, euro 40.210,90 ed in data 6 6 2019 euro 802,14 , in esecuzione dell'ordinanza di assegnazione del 15 5 2019 del giudice dell'esecuzione del Tribunale di Roma assunta a conclusione della procedura esecutiva RE n. 21965/2019 promossa dalla medesima convenuta;
-) invero sono proprio le allegazioni fattuali che la medesima convenuta ha compiuto in comparsa di riposta ad offrire evidenza che appare più che indiziaria della sua conoscenza dello stato d'insolvenza della propria debitrice;
Controparte_1
-) ed infatti, per l'imprenditore che non si trova in liquidazione, come il debitore poi dichiarato fallito , l'insolvenza non consiste in un mero squilibrio patrimoniale, e cioè Controparte_1 nell'insufficienza del valore del suo patrimonio ad assicurare il pagamento di tutti i suoi debiti, ma ex art 5 lf “.. si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori , i quali
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5 di 9 R.G.n 45782/2020
Fallimento n. 594/2019 di Controparte_1 c/ Controparte_2 dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”;
-) ebbene, la stessa parte convenuta ha allegato in comparsa di risposta che
• già nel 2014 aveva inutilmente “.. ripetutamente” costituto “… in mora ( cfr., ex plurimis, raccomandata A/R inviata … in data 10.10.2014” la per Controparte_1
ottenere il pagamento del proprio credito di euro 80.000,00 costituente corrispettivo per l'esecuzione dei lavori edili di completamento di un edificio, sito nel comune di
Terni, Viale dello Stadio – cantiere Piscine dello Stadio – affidatile in subappalto dalla
; Controparte_1
• l'inadempimento si era protratto nonostante la notifica in data 19.06.2015 dell'atto di precetto per la somma di Euro 92.350,46 relativo al DI del Tribunale di Viterbo n.
215/ 2015;
• entrambi i debitori della propria debitrice cui essa ha notificato il Controparte_1
pignoramento presso terzi, appunto e Controparte_3 [...]
hanno rappresentato, nelle proprie dichiarazioni ex art 547 c.p.c. , di aver CP_4
ricevuto la notifica di ulteriori pignoramenti per debiti della propria creditrice
[...]
; CP_1
• nell'ambito della medesima procedura esecutiva mobiliare così promossa dalla convenuta - n 21965 / 2015 RGE del Tribunale di Roma – sono intervenuti, sempre nel 2016, altri due creditori insoddisfatti, per importi, rispettivamente, di circa
28.000,00 euro e circa 18.000,00 euro;
-) in sostanza, in base alle stesse allegazioni fattuali della convenuta, proprio la pluralità delle iniziative giudiziarie cui quest'ultima è stata costretta per ottenere, infine coattivamente, e tra l'altro solo in parte, le somme dovutele, nonché la pluralità degli ulteriori creditori della propria debitrice rimasti insoddisfatti nonostante la minore entità dei propri Controparte_1
crediti e della cui esistenza la convenuta ha per sua stessa affermazione acquisito conoscenza sin nel periodo 2015/2016 nell'ambito della procedura esecutiva presso terzi da essa promossa, e quindi, contrariamente a quanto dedotto dalla convenuta, proprio il lungo tempo decorso in seguito alle prime vane richieste di pagamento, per la parziale realizzazione del proprio credito, concorrono nel palesare la conoscenza che la convenuta ha acquisito, si ripete sin dal 2015/2016 , e dunque molto prima del conseguimento dei pagamenti di cui si tratta,
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6 di 9 R.G.n 45782/2020
Fallimento n. 594/2019 di Parte_3
[...] appunto di quei “ e “..altri fatti esteriori” idonei a manifestare ex art 5 Persona_1
lf che la propria debitrice non era “ .. … più in grado di soddisfare Controparte_1 regolarmente le proprie obbligazioni” e dunque si trovava in stato d'insolvenza;
-) non solo;
parte attrice ha ulteriormente arricchito il suddetto quadro indiziario offrendo in comunicazione con la seconda memoria ex art 183 co 6 c.p.c. documenti che confermano ed anzi consolidano le sopra esposte conclusioni, in quanto mostrano che
• ancora una volta già tra il 2016 e l'inizio del 2017, risultavano iscritti a carico della vari protesti cambiari : ed invero lo stesso ricorso alla cambiale come Controparte_1
strumento di pagamento, e a maggior ragione il relativo protesto così come la stessa esiguità degli importi – due per euro 3.000,00 iscritti rispettivamente il 2 11 2016 ed il 3.01.2017 ed uno di euro 4.000,00 iscritto il 1.12.2016 ( cfr doc. 9 ) – nell'insieme indicano, contrariamente a quanto dedotto da parte convenuta, l'incapacità della debitrice di adempiere con regolarità le proprie obbligazioni , anche Controparte_1
se di importo contenuto, e dunque la riconoscibilità della sua insolvenza;
• addirittura, per quanto si legge nell'atto d'intervento della medesima convenuta in altra procedura esecutiva ma di natura immobiliare – RE n. 123/2016 – ( cfr doc. 12), la stessa convenuta aveva ottenuto come strumento di pagamento dalla Controparte_1
effetti cambiari per complessivi euro 15.000,00 ma anche essi risultati insoluti e protestati sin dal 4 06 2015;
• ed ancora la stessa convenuta, dopo aver iscritto ipoteca giudiziale il 17 06 2016 relativamente al suddetto credito di euro 80.000,00, è intervenuta, come detto, nell'ulteriore procedura esecutiva immobiliare – RE n. 123/2016 – promossa da altro creditorei, onde ha avuto modo di constatare in tale sede l'iscrizione immediatamente successiva e sul medesimo immobile staggito in tale procedura di due ulteriori ipoteche, precisamente in data 8 e 14.11.2016.
-) In definitiva, sono davvero molteplici ed univoci gli elementi, ciascuno dotato di sicura capacità rappresentativa dell'incapacità della debitrice di adempiere con Controparte_1
regolarità le proprie obbligazioni, che ex art 2729 c.c. concorrono nel dimostrare che allorchè
a giugno 2019 la convenuta ha ricevuto il pagamento coattivo a parziale soddisfazione del proprio credito, aveva acquisito da tempo conoscenza dello stato d'insolvenza della sua debitrice, poi progressivamente aggravatosi.
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7 di 9 R.G.n 45782/2020
Fallimento n. 594/2019 di Controparte_1 c/ Controparte_2
-) In conclusione, ribadita la revocabilità anche dei pagamenti coattivi e nel caso di specie la loro effettuazione a giugno 2019, e cioè nel periodo semestrale antecedente al fallimento della debitrice dichiarato l'11.09.2019, provata la conoscenza da parte della convenuta accipiens dello stato d'insolvenza della debitrice, e confermata in base ai principi espressi l'irrilevanza delle circostanze oggetto dei capitoli della prova orale richiesta dalla parte convenuta, afferenti l'origine e lo sviluppo del rapporto contrattuale con di va dichiarata CP_1
l'inefficacia dei pagamenti di cui si tratta e per l'effetto la convenuta va condannata alla restituzione delle somme ricevute, oltre interessi legali dalla data di notifica dell'atto introduttivo di questo giudizio - 10.09.2020- al saldo.
5.Spese del giudizio
Le spese di lite seguono la soccombenza onde sono liquidate a carico della convenuta ed in favore di parte attrice in complessivi euro 7.600,00 di cui euro 1700,00 per fase studio, euro
1200,00 per fase introduttiva, euro 18000,00 per fase di trattazione ed istruttoria ed euro
2900,00 per fase decisionale, oltre spese forfettarie in ragione del 15% ed oneri previdenziali e fiscali come per legge.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe indicata, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
-) accoglie la domanda principale del Parte_5 nei confronti di unipersonale, e per l'effetto Controparte_2
-) dichiara inefficace nei confronti del Parte_5
i pagamenti eseguiti in favore di nipersonale, in attuazione Controparte_2 dell'ordinanza di assegnazione del 15.5.2019 del giudice dell'esecuzione del Tribunale di
Roma nell'ambito della procedura esecutiva n. R.G.E. 21965/15, in data 20 06 2019 da
[...]
per euro 40.210,90 ed in data 6 6 2019 da Controparte_3 Parte_6
per euro 802,14 e per l'effetto
-) condanna nipersonale alla restituzione in favore del Controparte_2
della complessiva somma di euro Parte_5
41.009,89, oltre interessi legali dal 10 09 2020 al saldo;
Tribunale di Roma dottssa Carmen Bifano II sez civile
8 di 9 R.G.n 45782/2020
Fallimento n. 594/2019 di Controparte_1 c/ Controparte_2 Con
-)condanna al pagamento in favore del Controparte_2 [...]
delle spese del presente giudizio liquidate in Parte_5
complessivi euro 7.600,00, oltre spese forfettarie in ragione del 15% ed oneri previdenziali e fiscali come per legge.
Roma, 24.04.2025 Il giudice dott.ssa Carmen Bifano
Tribunale di Roma dottssa Carmen Bifano II sez civile
9 di 9
Fallimento n. 594/2019 di Controparte_1[. Controparte_2
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA XIV sezione civile- sezione fallimentare in persona del giudice unico, dott.ssa Carmen Bifano, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella controversia in primo grado iscritta al n° 41525/2020 del R.G.A.C., vertente tra
n. di ( di seguito anche solo Parte_1 Pt_2 Controparte_1 CP_1
, in persona del curatore avv. Marina Belloni elettivamente domiciliato in Roma, via
[...]
Antonio Bertoloni 44/46 presso l'avv. Alessandra Torelli che lo rappresenta e difende per procura speciale congiunta all'atto di costituzione di nuovo difensore del 7 7 2022;
-parte attrice-
e unipersonale (di seguito anche solo Controparte_2 Controparte_2
, elettivamente domiciliata in Roma, via Panama n. 6 presso l'avv. Giovanni Ranalli e
[...]
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Cipriano per procura speciale congiunta alla comparsa di costituzione e risposta;
-parte convenuta –
OGGETTO: revocatoriaex art 67 co 2 l.f. di pagamenti eseguiti nell'ambito di procedura esecutiva mobiliare presso terzi.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: la causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni che le parti hanno precisato riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e prime memorie ex art 183
Tribunale di Roma dottssa Carmen Bifano II sez civile
1 di 9 R.G.n 45782/2020
Fallimento n. 594/2019 di Parte_3
[...] co 6 c.p.c. e quanto a parte convenuta anche reiterando le istanze istruttorie, tutte da intendere qui richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Difese delle parti
a. Con atto di citazione notificato in data 10.09.2020, il fallimento parte attrice indicato in epigrafe, ha chiesto
-) “in via principale: accertare e dichiarare l'inefficacia nei confronti della massa dei creditori e, per l'effetto, revocare ai sensi dell'art. 67, II comma, l.f. il pagamento disposto dalla e dalla in favore della Controparte_3 Controparte_4 convenuta per la somma complessiva di € 41.009,89 ovvero..” Controparte_2
- “ in subordine, della ordinanza di assegnazione del G.E. emessa in data 15.5.2019 nell'ambito della procedura esecutiva n. R.G.E. 21965/15;”
-) “ per l'effetto, condannare la convenuta a restituire al Fallimento Controparte_2 attore la predetta somma di € 41.009,89 oltre interessi dalla notifica del presente atto di citazione al saldo...”
a tal fine allegando e deducendo :
-) la pronuncia della dichiarazione di fallimento di in data Controparte_1
11.09.2019;
-) l'effettuazione di pagamenti in favore della convenuta di euro Controparte_2
40.210,90 e di euro 802,14 rispettivamente in data 20 06 2019 da parte di
[...]
ed in data 6 6 2019 da parte di entrambi debitori di Controparte_3 Controparte_4
in esecuzione dell'ordinanza del Tribunale di Roma di Controparte_1
assegnazione di somme del 15 5 2019 assunta nell'ambito della procedura esecutiva di pignoramento presso terzi n R.G.E. 21965/15, promossa nei confronti di
[...]
ancora in bonis dalla medesima convenuta ai fini della realizzazione coattiva Controparte_1
dei propri crediti;
-) la revocabilità dei suddetti pagamenti in quanto eseguiti nel semestre precedente la dichiarazione di fallimento del debitore, in attuazione di ordinanza giudiziale di assegnazione di somme che realizza gli effetti di datio in solutum o cessione di crediti pro solvendo, ed in considerazione della generale previsione dell'art 67 co 2 l.f che a tal fine non distingue tra pagamenti spontanei e pagamenti coattivi;
Tribunale di Roma dottssa Carmen Bifano II sez civile
2 di 9 R.G.n 45782/2020
Fallimento n. 594/2019 di Controparte_1 c/ Controparte_2
-) la desumibilità della prova della conoscenza dello stato d'insolvenza del debitore da parte della convenuta accipiens proprio dalla pendenza di una procedura di pignoramento, che per l'imprenditore costituisce un sintomo eclatante della impossibilità di adempiere con regolarità le proprie obbligazioni.
***
b.Tempestivamente costituitasi la convenuta ha chiesto il rigetto delle domande attoree per infondatezza, eccependo
-) “… il consolidamento..” del proprio “ ..diritto … all' incameramento di quanto fatto oggetto di pagamento da parte dei terzi pignorati …avvenuto molto prima della declaratoria di fallimento ma anche del materiale pagamento..” che infatti sarebbe potuto avvenire già ad aprile del 2018 allorchè, nell'ambito della procedura esecutiva n 21965 / 2015 RGE del
Tribunale di Roma, da essa promossa sulla base del DI del Tribunale di Viterbo n. 215/ 2015 divenuto definitivamente esecutivo il 4 05 2015, è stato disposto l'accertamento incidentale dell'obbligo dei terzi pignoratim, conclusosi in data 10 04 2019;
-) la propria assolta buna fede, facendo ipotizzare l'esistenza dei crediti pignorati della propria debitrice la solidità della relativa impresa;
-) in ogni caso, l'omessa prova da parte della curatela attrice della propria conoscenza dello stato d'insolvenza della debitrice, avendo quest'ultima dedotto la rilevanza sintomatica della sola procedura esecutiva mobiliare ma non allegato elementi ulteriori, nonostante la rilevanza determinante, nel caso di specie, del fattore tempo, atteso che i pagamenti ritenuti dalla procedura attrice revocabili costituiscono, in realtà, atto conclusivo di un iter iniziato anche cinque anni prima.
2.Sviluppo processuale
-) Assegnati i richiesti termini ex art 183 co.6 c.p.c. e ritenuta irrilevante la prova orale richiesta da parte convenuta, la causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni sopra epigrafate, con l'assegnazione dei termini ex art 190 c.p.c. per gli scritti difensivi.
3.Premesse di diritto
Procedendo gradatamente nell'esame delle questioni oggetto di giudizio- arg. ex art. 276
c.p.c. – ma con il contemperamento della 'ragione più liquida' ( cfr Cass.civ., V, ord. n. 363
Tribunale di Roma dottssa Carmen Bifano II sez civile
3 di 9 R.G.n 45782/2020
Fallimento n. 594/2019 di Controparte_1 c/ Controparte_2 del 9.01.2019; sent. n. 11458 dell'11.05.2018; SU, sent. n. 9936 dell'8.05.2014; VI-L, sent.
n. 12002 del 28.05.2014), si osserva che
a. circa la fattispecie dei pagamenti revocabili ex art 67 co 2 l.f.
-) alla stregua dell'art. 67 co 2 l.f. “ Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili… se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento”;
-) tale disposizione non eccettua dal suo ambito applicativo i pagamenti coattivi ai quali, dunque, trova pacificamente applicazione con la precisazione per cui, in tal caso, gli atti soggetti a revocatoria non sono i provvedimenti del giudice dell'esecuzione, e cioè
l'ordinanza di assegnazione di un credito del fallito in bonis nei confronti di terzi, ma i soli, successivi e distinti atti di pagamento coattivo in tal modo conseguiti, onde ai fini del computo del cosiddetto periodo sospetto occorre far riferimento, al pari del pagamento spontaneo, alla data in cui il soddisfacimento sia stato concretamente ottenuto con la ricezione, da parte del creditore, della somma ricavata dall'esecuzione, atteso che, tanto nell'ipotesi di pagamento volontario quanto nell'ipotesi di pagamento coattivo, ciò che rileva, ai fini della lesione della par condicio, è appunto l'atto solutorio ( cfr. Cass.civ, I, sent. n. 13908 del 18 06 2014; n.
12545 del 19.07.2012; cfr altresì, in ordine all'individuazione dell'effetto solutorio nell'ipotesi di assegnazione coattiva dei crediti : Cass civ., III, ord. n. 18123 del 23.06.2023);
-) ulteriore implicazione della sopra esposta ricostruzione è quella per cui legittimato passivo dell'azione revocatoria dei pagamenti coattivamente ricevuti è solo il creditore assegnatario delle somme dovute all'imprenditore poi dichiarato fallito, poiché è appunto tale creditore che per effetto di tali pagamenti di debiti liquidi esigibili compiuti nei sei mesi precedenti la dichiarazione di fallimento del proprio debitore si è sottratto, in base alla disciplina dell'art
67 l.f., alla par condicio creditorum ( cfr Cass.civ., VI;
ord. n. 22160 del 3.11.2016)
***
b. circa la prova della conoscenza dello stato d'insolvenza
-) alla stregua di quanto disposto dall'art 67 co 2 l.f. sopra trascritto, la curatela che agisca su tale base ha l'onere di dimostrare la conoscenza da parte dell'accipiens dello stato di decozione del solvens e sebbene tale prova riguardi l'effettività di tale conoscenza ( cfr.
Cass.civ., ord. n. 3854 dell' 8 02 2019; sent. n. 3336 del 19.02.2015), può tuttavia essere offerta mediante presunzioni, spettando al giudice selezionare analiticamente gli elementi
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Fallimento n. 594/2019 di Parte_3
[...] indiziari provvisti di potenziale efficacia probatoria, per poi sottoporli a una valutazione complessiva ( cfr Cass.civ. I, prd. n. 29257 del 12.11.2019) che fornisca la certezza logica di tale stato soggettivo, da ritenersi sussistente non quando sia provata la conoscenza dello stato di decozione dell'impresa da parte di quello specifico creditore, né quando tale conoscenza possa ravvisarsi con riferimento ad una figura di contraente astratto, ma quando la probabilità della scientia decoctionis trovi il suo fondamento nei presupposti e nelle condizioni, economiche, sociali, organizzative, topografiche, culturali, nelle quali il terzo si sia concretamente trovato ad operare ( cfr Cass. civ, I, ord. n. 13445 del 17 05 2023; n. 27070 del
14.09.2022).
4. Rilievi in fatto e conclusioni
-) Nel presente giudizio costituisce circostanza pacifica ed in ogni caso compiutamente documentata da parte della procedura parte attrice, l'esecuzione, addirittura circa tre mesi prima della dichiarazione di fallimento del debitore esecutato, e dunque nell'arco temporale del semestre rilevante ex art 67 co 2 l.f , dei bonifici bancari tramite i quali dai conti correnti dei debitori dell'imprenditore Parte_4
l'11.09.2019 (cfr doc. 1 parte attrice), e precisamente di Controparte_3
[... ( cfr ibidem, doc. 3 ) e di ( cfr ibidem, doc. 4 ), sono stati accreditati in Controparte_4
favore della convenuta rispettivamente in data 20.06.2019, con valuta Controparte_2
18 06, euro 40.210,90 ed in data 6 6 2019 euro 802,14 , in esecuzione dell'ordinanza di assegnazione del 15 5 2019 del giudice dell'esecuzione del Tribunale di Roma assunta a conclusione della procedura esecutiva RE n. 21965/2019 promossa dalla medesima convenuta;
-) invero sono proprio le allegazioni fattuali che la medesima convenuta ha compiuto in comparsa di riposta ad offrire evidenza che appare più che indiziaria della sua conoscenza dello stato d'insolvenza della propria debitrice;
Controparte_1
-) ed infatti, per l'imprenditore che non si trova in liquidazione, come il debitore poi dichiarato fallito , l'insolvenza non consiste in un mero squilibrio patrimoniale, e cioè Controparte_1 nell'insufficienza del valore del suo patrimonio ad assicurare il pagamento di tutti i suoi debiti, ma ex art 5 lf “.. si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori , i quali
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Fallimento n. 594/2019 di Controparte_1 c/ Controparte_2 dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”;
-) ebbene, la stessa parte convenuta ha allegato in comparsa di risposta che
• già nel 2014 aveva inutilmente “.. ripetutamente” costituto “… in mora ( cfr., ex plurimis, raccomandata A/R inviata … in data 10.10.2014” la per Controparte_1
ottenere il pagamento del proprio credito di euro 80.000,00 costituente corrispettivo per l'esecuzione dei lavori edili di completamento di un edificio, sito nel comune di
Terni, Viale dello Stadio – cantiere Piscine dello Stadio – affidatile in subappalto dalla
; Controparte_1
• l'inadempimento si era protratto nonostante la notifica in data 19.06.2015 dell'atto di precetto per la somma di Euro 92.350,46 relativo al DI del Tribunale di Viterbo n.
215/ 2015;
• entrambi i debitori della propria debitrice cui essa ha notificato il Controparte_1
pignoramento presso terzi, appunto e Controparte_3 [...]
hanno rappresentato, nelle proprie dichiarazioni ex art 547 c.p.c. , di aver CP_4
ricevuto la notifica di ulteriori pignoramenti per debiti della propria creditrice
[...]
; CP_1
• nell'ambito della medesima procedura esecutiva mobiliare così promossa dalla convenuta - n 21965 / 2015 RGE del Tribunale di Roma – sono intervenuti, sempre nel 2016, altri due creditori insoddisfatti, per importi, rispettivamente, di circa
28.000,00 euro e circa 18.000,00 euro;
-) in sostanza, in base alle stesse allegazioni fattuali della convenuta, proprio la pluralità delle iniziative giudiziarie cui quest'ultima è stata costretta per ottenere, infine coattivamente, e tra l'altro solo in parte, le somme dovutele, nonché la pluralità degli ulteriori creditori della propria debitrice rimasti insoddisfatti nonostante la minore entità dei propri Controparte_1
crediti e della cui esistenza la convenuta ha per sua stessa affermazione acquisito conoscenza sin nel periodo 2015/2016 nell'ambito della procedura esecutiva presso terzi da essa promossa, e quindi, contrariamente a quanto dedotto dalla convenuta, proprio il lungo tempo decorso in seguito alle prime vane richieste di pagamento, per la parziale realizzazione del proprio credito, concorrono nel palesare la conoscenza che la convenuta ha acquisito, si ripete sin dal 2015/2016 , e dunque molto prima del conseguimento dei pagamenti di cui si tratta,
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Fallimento n. 594/2019 di Parte_3
[...] appunto di quei “ e “..altri fatti esteriori” idonei a manifestare ex art 5 Persona_1
lf che la propria debitrice non era “ .. … più in grado di soddisfare Controparte_1 regolarmente le proprie obbligazioni” e dunque si trovava in stato d'insolvenza;
-) non solo;
parte attrice ha ulteriormente arricchito il suddetto quadro indiziario offrendo in comunicazione con la seconda memoria ex art 183 co 6 c.p.c. documenti che confermano ed anzi consolidano le sopra esposte conclusioni, in quanto mostrano che
• ancora una volta già tra il 2016 e l'inizio del 2017, risultavano iscritti a carico della vari protesti cambiari : ed invero lo stesso ricorso alla cambiale come Controparte_1
strumento di pagamento, e a maggior ragione il relativo protesto così come la stessa esiguità degli importi – due per euro 3.000,00 iscritti rispettivamente il 2 11 2016 ed il 3.01.2017 ed uno di euro 4.000,00 iscritto il 1.12.2016 ( cfr doc. 9 ) – nell'insieme indicano, contrariamente a quanto dedotto da parte convenuta, l'incapacità della debitrice di adempiere con regolarità le proprie obbligazioni , anche Controparte_1
se di importo contenuto, e dunque la riconoscibilità della sua insolvenza;
• addirittura, per quanto si legge nell'atto d'intervento della medesima convenuta in altra procedura esecutiva ma di natura immobiliare – RE n. 123/2016 – ( cfr doc. 12), la stessa convenuta aveva ottenuto come strumento di pagamento dalla Controparte_1
effetti cambiari per complessivi euro 15.000,00 ma anche essi risultati insoluti e protestati sin dal 4 06 2015;
• ed ancora la stessa convenuta, dopo aver iscritto ipoteca giudiziale il 17 06 2016 relativamente al suddetto credito di euro 80.000,00, è intervenuta, come detto, nell'ulteriore procedura esecutiva immobiliare – RE n. 123/2016 – promossa da altro creditorei, onde ha avuto modo di constatare in tale sede l'iscrizione immediatamente successiva e sul medesimo immobile staggito in tale procedura di due ulteriori ipoteche, precisamente in data 8 e 14.11.2016.
-) In definitiva, sono davvero molteplici ed univoci gli elementi, ciascuno dotato di sicura capacità rappresentativa dell'incapacità della debitrice di adempiere con Controparte_1
regolarità le proprie obbligazioni, che ex art 2729 c.c. concorrono nel dimostrare che allorchè
a giugno 2019 la convenuta ha ricevuto il pagamento coattivo a parziale soddisfazione del proprio credito, aveva acquisito da tempo conoscenza dello stato d'insolvenza della sua debitrice, poi progressivamente aggravatosi.
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-) In conclusione, ribadita la revocabilità anche dei pagamenti coattivi e nel caso di specie la loro effettuazione a giugno 2019, e cioè nel periodo semestrale antecedente al fallimento della debitrice dichiarato l'11.09.2019, provata la conoscenza da parte della convenuta accipiens dello stato d'insolvenza della debitrice, e confermata in base ai principi espressi l'irrilevanza delle circostanze oggetto dei capitoli della prova orale richiesta dalla parte convenuta, afferenti l'origine e lo sviluppo del rapporto contrattuale con di va dichiarata CP_1
l'inefficacia dei pagamenti di cui si tratta e per l'effetto la convenuta va condannata alla restituzione delle somme ricevute, oltre interessi legali dalla data di notifica dell'atto introduttivo di questo giudizio - 10.09.2020- al saldo.
5.Spese del giudizio
Le spese di lite seguono la soccombenza onde sono liquidate a carico della convenuta ed in favore di parte attrice in complessivi euro 7.600,00 di cui euro 1700,00 per fase studio, euro
1200,00 per fase introduttiva, euro 18000,00 per fase di trattazione ed istruttoria ed euro
2900,00 per fase decisionale, oltre spese forfettarie in ragione del 15% ed oneri previdenziali e fiscali come per legge.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe indicata, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
-) accoglie la domanda principale del Parte_5 nei confronti di unipersonale, e per l'effetto Controparte_2
-) dichiara inefficace nei confronti del Parte_5
i pagamenti eseguiti in favore di nipersonale, in attuazione Controparte_2 dell'ordinanza di assegnazione del 15.5.2019 del giudice dell'esecuzione del Tribunale di
Roma nell'ambito della procedura esecutiva n. R.G.E. 21965/15, in data 20 06 2019 da
[...]
per euro 40.210,90 ed in data 6 6 2019 da Controparte_3 Parte_6
per euro 802,14 e per l'effetto
-) condanna nipersonale alla restituzione in favore del Controparte_2
della complessiva somma di euro Parte_5
41.009,89, oltre interessi legali dal 10 09 2020 al saldo;
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Fallimento n. 594/2019 di Controparte_1 c/ Controparte_2 Con
-)condanna al pagamento in favore del Controparte_2 [...]
delle spese del presente giudizio liquidate in Parte_5
complessivi euro 7.600,00, oltre spese forfettarie in ragione del 15% ed oneri previdenziali e fiscali come per legge.
Roma, 24.04.2025 Il giudice dott.ssa Carmen Bifano
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