Articolo 1 della Legge 30 maggio 1965, n. 573
Articolo 2
Versione
6 giugno 1965
Art. 1.
Per le elezioni del Consiglio regionale della Sardegna che avranno luogo il 13 giugno 1965, e' concesso a favore degli elettori il 50 per cento di riduzione sul prezzo del biglietto di passaggio sulle linee marittime da e per la Sardegna, esercitate dalla "Tirrenia" - Societa' per azioni di navigazione.
Restano ferme le vigenti facilitazioni di viaggio sulle Ferrovie dello Stato di cui al decreto interministeriale 28 settembre 1960, n. 1163 .
Entrata in vigore il 6 giugno 1965