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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 03/04/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
n. 1473/2015 r.g.a.c
Il Giudice, dott.ssa Marianna Frangiosa considerato che la causa è stata chiamata all'udienza del 19.3.2025 per la decisione ex art. 429 c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. su richiesta concorde delle parti all'udienza che precede
(cfr. verbale del 12.12.2024); considerato che le parti hanno depositato note di trattazione scritta aderendo a tale modalità di trattazione;
letto l'art.127 c.p.c.; pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 429 cpc e 127 ter cpc.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania - sezione civile – in persona del Giudice dr.ssa
Marianna Frangiosa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1473 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2015 decisa all'odierna udienza vertente
TRA
(codice fiscale , nato a [...] Parte_1 C.F._1
Lucania (SA) il 21.11.1988, rappresentato e difeso dall'avv. Calicchio Vincenzo
(codice fiscale ) ed elettivamente domiciliato presso il di lui C.F._2 studio legale sito in Marina di Camerota (SA), alla via Variante Castello n. 9, come da procura indicata in atti;
parte opponente E
(codice fiscale ) in persona del Presidente Controparte_1 P.IVA_1
p.t., con sede in , in via Largo Pioppi n. 1, rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
Tepedino Luigi (codice fiscale ed elettivamente domiciliata C.F._3 presso il di lui domicilio digitale luigi. rovincia.salerno, come da Email_1 procura indicata atti;
parte opposta
CONCLUSIONI
Per , come da nota depositata in data 17.3.2025: “…si Parte_1 riporta al ricorso e chiede assegnarsi la causa a sentenza, con termine per note.”
Per , come da nota depositata in data 28.2.2025: “…si CP_1 CP_1 riporta ai propri atti ed alle eccezioni, difese, deduzioni e conclusioni formulate insistendo affinché il Tribunale adito voglia rigettare il proposto ricorso e confermare
l'ordinanza ingiunzione impugnata, trattenendo a tal fine la causa in decisione.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.10.2015, si opponeva Parte_1 all'ordinanza-ingiunzione di pagamento n. PSA201500217507, di euro 2.500,00 oltre spese di notifica, resa dalla in data 16.9.2015 e notificata Controparte_1
l'1.10.2015, esponendo che: con verbale del 29.3.2011 la Guardia di Finanza di
Marina di Camerota accertava a suo carico la violazione dell'art. 5 comma 1 del d.lgs. n. 209/2003, applicando la sanzione dell'art. 13 comma 2 medesimo decreto, perché trai i rifiuti sequestrati sul terreno di proprietà dei coniugi CP_2
e rinveniva l'autovettura Fiat Punto targata
[...] Controparte_3
CM225BH di sua proprietà in evidente stato di abbandono, ritenendola fuori uso ai sensi dell'art. 3 del comma 2 lettera d) del suddetto decreto. L'opponente deduceva la mancanza dei presupposti della fattispecie contestagli, sull'assunto che: il veicolo non era stato abbandonato bensì consegnato il 16.2.2011 a CP_2
, quale titolare della concessionaria “AN AU” con sede in via
[...]
Cusati n. 25 di Camerota, perché ne eseguisse la vendita a terzi e in caso di inveduto procedesse alla sua rottamazione;
la norma contestata sanziona il proprietario dell'area privata sul quale viene rinvenuto il veicolo in evidente stato di abbandono e non il proprietario del veicolo;
con il conferimento della procura a vendere, la concessionaria assumeva nei confronti del “qualsiasi Parte_1 responsabilità civile e penale per eventuali danni a cose e a terzi ivi comprese le persone trasportate per infrazioni ai vigenti regolamentari stradali ed alla legge in generale derivanti dall'uso e custodia dell'autovettura”; l'irrilevanza e la mancanza di prova della circostanza riportata nell'ordinanza ingiunzione, secondo la quale
“nessuno dei proprietari dei veicoli escussi è stato in grado di esibire documentazione afferente l'eventuale rottamazione e/o permuta”, in quanto le norme relative alla violazione contestata non prevedevano e sanzionavano la condotta del proprietario del veicolo “fuori uso” che non aveva esibito il certificato di rottamazione e/o di permuta.
Il ricorrente chiedeva la sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza ingiunzione e il suo annullamento con condanna alle spese da distrarsi in favore dell'avvocato dichiaratosi anticipatario.
Fissata l'udienza di comparizione parti al 23.3.2016, con deposito dell'8.3.2016 si costituiva la deducendo la regolarità dell'operato della Guardia Controparte_1 di Finanza sull'assunto che a seguito della notifica del verbale dell'ordinanza ingiunzione, il produceva scritti difensivi con i quali dichiarava di aver Parte_1 consegnato l'autovettura a per la rottamazione e che su Controparte_2 richiesta della la Guardia di Finanza di Sapri replicava agli Controparte_1 scritti difensivi evidenziando che mancava la prova del rilascio del certificato di rottamazione previsto dalla legge.
Istruita la causa mediante l'escussione di uno solo dei due testimoni ammessi alla prova orale, la causa subiva una serie di rinvii determinati da carico di ruolo e all'udienza del 19.3.2025, sostituita con note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., veniva decisa ai sensi dell'art. 429 c.p.c. secondo il rito applicabile alla fattispecie in esame (opposizione a ordinanza di ingiunzione).
***
Addivenendo al merito della presente controversia, sulla scorta del contenuto degli atti di parte e dei documenti di causa prodotti, il thema decidendum verte sulla validità della ordinanza resa dalla di il 16.9.2015 e notificata al CP_1 CP_1 ricorrente l'1.10.2015 - a seguito di scritti difensivi ex art. 18 della legge 689/81 pervenuti il 27.4.2011 - con la quale confermava la violazione accertata il
24.2.2011 e contestata il 29.3.2011 dalla Guardia di Finanza di Camerota, ingiungendo al di pagare la sanzione di euro 2.500,00 pari alla metà del Parte_1 massimo edittale, oltre spese.
L'opposizione è infondata e va rigettata. In osservanza al principio dell'onere della prova, si richiama il consolidato orientamento della Corte di legittimità, secondo la quale nel procedimento di opposizione al provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria, l'Amministrazione, pur essendo formalmente convenuta, assume sostanzialmente la veste di attrice. Incombe pertanto, a carico della stessa, ex art. 2697 c.c., l'onere di fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro imputabilità all'intimato, mentre compete all'opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi o estintivi. L'Amministrazione, peraltro, può avvalersi di presunzioni
(essendo, anche queste, mezzi di prova dei fatti giuridici) che trasferiscono a carico dell'opponente l'onere della prova contraria (cfr. Cass. civ., sez. VI/II, 23 febbraio
2018, n. 4424).
Va innanzitutto rilevato che, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D.Lgs n. 209/2003,
“Al momento della consegna del veicolo destinato alla demolizione, il concessionario
o il gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato rilascia al detentore apposita dichiarazione di presa in carico del veicolo, assumendosi ogni responsabilità civile, penale e amministrativa connessa alla corretta gestione del veicolo. Detta dichiarazione contiene i dati identificativi del veicolo e quelli relativi allo stato dello stesso veicolo, i dati anagrafici e la firma del detentore, nonché, se assunto, l'impegno a provvedere direttamente alla cancellazione del veicolo dal PRA”.
Il comma 12 precisa “Il rilascio della dichiarazione di cui al comma 6 (o del certificato di rottamazione di cui al comma 7) libera il detentore del veicolo fuori uso dalle responsabilità civile, penale e amministrativa connesse alla proprietà ed alla corretta gestione dello stesso veicolo…”
La Guardia di Finanza di Camerota notificava in data 29.3.2011 verbale di contestazione al sig. per la violazione dell'art. 5 comma 1 D.Lgs. Parte_1
209/2003 in quanto, a seguito di precedente ispezione in data 24.2.2011 sul fondo di proprietà dei signori e , veniva Controparte_2 Parte_2 rinvenuta l'autovettura Fiat Punto tg. CM225BH di proprietà del sig. in Parte_1 evidente stato di abbandono.
E' appena il caso di precisare che, quanto all'evidente “stato di abbandono” costituisce adeguata prova (coperta da fede privilegiata) di quanto risultante dal verbale dl 3.03.2011 secondo cui la Fiat Punto di proprietà del sig. targata Parte_1
CM225BH si presentava “con carrozzeria ammaccata, privo di fari anteriori e tergicristalli, assenza di sedili posteriori, luci dei posizione e specchietti retrovisori”,
(cfr. verbale di operazioni compiute a firma dei verbalizzanti).
Con scritti difensivi resi ai sensi dell'art. 18 L. 689/1981 (v. allegato n. 3 della comparsa di costituzione e risposta), il riferiva alla Guardia di Finanza Parte_1 che il veicolo era stato consegnato alla concessionaria di per Controparte_2 eseguire la procedura di rottamazione circa una settimana prima dell'accertamento della Guardia di Finanza. Sul punto va osservato che in caso di demolizione i veicoli devono essere consegnati al centro di raccolta autorizzato, ovvero, al concessionario con contestuale emissione del relativo certificato di rottamazione.
Nel caso di specie non è rinvenibile tale certificato;
oltretutto, come risulta dal verbale del 3.3.2011 (allegato 5 della comparsa di costituzione e risposta della
Provincia) lo stesso riferiva alla Guardia di Finanza di non aver Controparte_2 avviato la procedura concernente la demolizione, pur essendo stato a ciò incaricato dal proprietario del veicolo.
Solo con il ricorso in opposizione a ordinanza-ingiunzione il sig. deduceva Parte_1 di aver conferito alla concessionaria AN AU procura a vendere la propria autovettura, subordinando la rottamazione alla mancata vendita. Tale circostanza, veniva confermata dal testimone ES , che all'udienza del Controparte_2
23.3.2016 dichiarava che il ricorrente, il sig. con la consegna Parte_1 dell'autovettura alla concessionaria in data 16.2.2011 gli conferiva mandato per venderla e in caso di invenduto di procedere alla sua rottamazione quando risultava scaduta la tassa di possesso.
Ebbene tale diversa rappresentazione dei fatti, si attesta come fattispecie rilevabile nella regolamentazione dei soli rapporti intercorrenti tra il e la Parte_1 concessionaria AN AU - che avrebbe contravvenuto al mandato di vendita conferitole - non incidenti sull'operato dei militari che risulta pertanto immune da censure e idoneo, pertanto, a integrare la condotta contestata al ricorrente.
Inoltre, la dichiarazione fornita dal testimone ES, contrasta con quanto riferito a sommarie informazioni da alla Guardia di Finanza il 7 Parte_1 marzo 2011 (v. allegato 5 della comparsa di costituzione), a cui dichiarava che l'ultimo bollo auto era stato pagato il 29.1.2010, per il periodo compreso tra l'1.9.2009 e il 31.8.2010, esibendo la ricevuta di pagamento, oltre a quanto risultante dagli scritti difensivi del sig. in cui ha dichiarato di averla Parte_1 affidata per la rottamazione (cfr. alleg. 3 del fascicolo di parte opposta). In virtù della libera valutazione da parte del giudicante ex art. 116 c.p.c. dei verbali di sommarie informazioni redatti dagli operatori di polizia giudiziaria, pur in ambito di altro procedimento, e acquisiti al giudizio civile nel contraddittorio tra le parti
(cfr. Cassazione civile sez. II, 04/07/2019, n.18025) si evidenzia come le dichiarazioni rese dalla stessa parte ricorrente confliggano con il fatto storico rappresentato dal testimone, deponendo per la inattendibilità della dichiarazione resa all'udienza del 23.3.2016 (trattandosi chiaramente di soggetto non indifferente ai fatti di causa).
Dunque, l'inosservanza della pratica di demolizione dell'autovettura e dell'iter normativo e la assenza della dichiarazione di presa in carico del veicolo ai fini della rottamazione hanno impedito l'effetto liberatorio nei confronti del proprietario del veicolo al quale correttamente la ha notificato l'ordinanza Controparte_1 ingiunzione per le violazioni contestate.
Considerata la particolarità della vicenda in esame, il giudicante ritiene ragionevole compensare integralmente le spese tra le parti in causa ai sensi dell'art. 92 comma
2 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, definitivamente pronunziando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
I.Rigetta il ricorso e per l'effetto conferma l'ordinanza-ingiunzione opposta;
II.compensa le spese di lite tra le parti in causa.
Così deciso, in Vallo della Lucania, il 2.4.2025 Il Giudice
Dr.ssa Marianna Frangiosa