Sentenza 16 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 16/01/2023, n. 751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 751 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/01/2023
N. 00751/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01135/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1135 del 2015, proposto da
Luce del Sole S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Elisa Burlamacchi, Filippo Chiodini, con domicilio eletto presso lo studio Fabio Cintioli in Roma, via Vittoria Colonna, 32;
contro
Ministero dello Sviluppo Economico, Gse - Gestore dei Servizi Energetici Spa, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Autorità per L'Energia Elettrica, il Gas e i Servizi Idrici, Ministero dell'Economia e delle Finanze, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto MISE del 17 ottobre 2014, recante modalità per la rimodulazione delle tariffe incentivanti in attuazione dell'art. 26, co. 3, lett. b) decreto-legge n. 91/14 convertito con modificazioni dalla l. n. 116/14;
- delle istruzioni operative e delle modalità di rimodulazione delle tariffe incentivanti per l’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, pubblicate dal GSE - impianto (identificativo GSE 790126) – risarcimento danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2022 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Col presente ricorso, la società ricorrente, proprietaria di impianto fotovoltaico ammesso alle tariffe incentivanti di cui al Quarto Conto energia, giusta convenzione ventennale sottoscritta col GSE, ha chiesto l’annullamento del decreto MISE e delle istruzioni del GSE, meglio indicati in epigrafe, attuativi della Legge cd. Spalmaincentivi di cui all’art. 26, decreto legge n. 91/2016, convertito in legge n. 116/2014, anche previa rimessione degli atti alla Corte Costituzionale ovvero anche alla Corte di Giustizia ex art. 267 TFUE, e la condanna delle amministrazioni intimate al risarcimento dei danni.
1.1. Come noto, la disposizione in questione ha previsto una rimodulazione delle tariffe incentivanti per gli impianti solari fotovoltaici di potenza nominale incentivata superiore ai 200 kW, con una riduzione percentuale dell’incentivo variabile a seconda della scelta rimessa all’operatore, da effettuarsi entro il 30 novembre 2014; in assenza della comunicazione entro detto termine, la riduzione percentuale sarebbe stata applicata automaticamente in misura pari all’8%.
1.2. Nel caso in esame, la ricorrente, lamentando di essere stata costretta, in applicazione degli atti impugnati, a scegliere la rimodulazione degli incentivi, determinandone così una consistente e pregiudizievole riduzione, senza che questo comportasse acquiescenza agli stessi atti, ha formulato avverso gli atti impugnati diversi profili di illegittimità (quali, in sintesi, violazione del principio del legittimo affidamento, violazione del principio di irretroattività, irragionevolezza, disparità di trattamento, oltre a vizi di illegittimità costituzionale).
3. Alla pubblica udienza del 5 dicembre 2022, la causa è passata in decisione.
4. Il ricorso non è fondato.
5. Come più volte affermato da questa Sezione con riferimento a vicende del tutto analoghe a quella oggi trattata – con precedenti ai quali integralmente si rinvia anche ai sensi dell’art. 74 c.p.a. ( ex multis , sentenze n. 11276 del 3 novembre 2021, nn. 9122, 9124 del 4 luglio 2022, nn. 9179, 9182 del 5 luglio 2022, nn. 9215, 9218 del 6 luglio 2022, nn. 10412, 11039, 10918, 10917, 10916 del 4 agosto 2022), « le doglianze della società ricorrente non possono che essere esaminate alla luce degli arresti della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia che, su ordinanze di remissione di questa Sezione assunte in separate cause di identico petitum, hanno già vagliato le dette questioni, escludendo l’illegittimità delle disposizioni di legge invocate per la parte in cui hanno inciso su incentivi già stabiliti dalle convenzioni con il GSE.
La Corte Costituzionale infatti, dapprima interessata da plurime ordinanze di questa stessa Sezione, ha ritenuto che l’esame della ratio e del contenuto delle norme contestate e sopra richiamate esclude che queste abbiano “inciso all’interno dei rapporti di durata, riconducibili alle convenzioni stipulate dai fruitori degli incentivi di che trattasi con il GSE, in modo irragionevole, arbitrario e imprevedibile” (cfr. Corte Costituzionale n. 16/2017); va dunque escluso, ad avviso della Corte, che sia stato leso il principio dell’affidamento in quanto il legislatore del 2014 è intervenuto “in un contesto congiunturale nel quale – a fronte della remuneratività delle tariffe incentivanti per l’energia solare prodotta da fonte fotovoltaica, rivelatasi progressivamente più accentuata, sia rispetto anche ai costi di produzione (in ragione del repentino sviluppo tecnologico del settore), sia rispetto al quadro complessivo europeo – era venuto specularmente in rilievo il crescente peso economico di tali incentivi sui consumatori finali di energia elettrica”.
Non vi sarebbe poi una lesione del principio di ragionevolezza posto che l’intervento “risponde ad un interesse pubblico, in termini di equo bilanciamento degli opposti interessi in gioco, volto a coniugare la politica di supporto alla produzione di energia da fonte rinnovabile con la maggiore sostenibilità dei costi correlativi a carico degli utenti finali dell’energia elettrica”.
Gli investimenti “restano quindi salvaguardati dalla gradualità della rimodulazione, dalle varietà delle opzioni previste dalla legge e dalle misure compensative (che consentono di attenuare l’incidenza economica della riduzione dell’incentivazione), restandone, pertanto, assicurata l’equa remunerazione”.
Sul piano della compatibilità con il diritto dell’Unione si è pronunciata poi, dopo la dichiarazione di non fondatezza della questione di costituzionalità, la Corte di Giustizia, sempre su rimessione di questa Sezione (cause riunite C-798/18 e C-799/18, sentenza del 15 aprile 2021); la Corte di Giustizia in argomento osserva che “il diritto, fatto valere dai gestori di impianti fotovoltaici interessati, di beneficiare degli incentivi di cui ai procedimenti principali in modo immutato per l’intera durata delle convenzioni da essi concluse con il GSE non costituisce una posizione giuridica acquisita e non rientra nella tutela prevista all’articolo 17 della Carta [dei diritti fondamentali UE], ragion per cui la modifica degli importi di tali incentivi o delle modalità della loro erogazione, effettuata da una disposizione nazionale quale l’articolo 26 del decreto-legge n. 91/2014, non può essere assimilata a un pregiudizio del diritto di proprietà come riconosciuto al suddetto articolo 17”; va quindi esclusa, ad avviso della Corte europea la configurabilità di una lesione dei principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento a causa delle modifiche apportate a tale normativa, lesione che non potrebbe essere validamente lamentata da un modello di operatore “prudente e accorto”.
Sul piano poi della pretesa violazione della libertà d’impresa la Corte osserva che non si incide illegittimamente sul diritto dei gestori di utilizzare liberamente risorse di cui dispongono “dal momento che le tariffe incentivanti, quali assegnate dagli atti amministrativi e fissate nelle convenzioni concluse tra i gestori stessi e il GSE, non possono essere considerate risorse di tal genere, in quanto, come risulta sostanzialmente dai punti da 51 a 53 supra, si tratta solo di incentivi previsti ma non ancora dovuti, e tali gestori non possono far valere un legittimo affidamento sul fatto che essi beneficeranno di tali incentivi in modo invariato.
Viene dichiarata la non applicabilità del Trattato sulla Carta dell’energia (stipulato a Lisbona il 17 dicembre 1994) in quanto non risulta che uno o più investitori interessati siano investitori di altre parti contraenti (cioè di altro Stato o di un'organizzazione regionale di integrazione economica) – come previsto dall’articolo 10 della stessa Carta dell’energia - o che sia dedotta una violazione in qualità di investitore.
Alla luce di tali principi enunciati chiaramente dalla Corte di Giustizia, il Collegio, anche per la parte in cui la pronuncia rimanda ad eventuali verifiche del giudice del rinvio, ritiene di dover aderire alla descritta ricostruzione giuridica; non possono quindi essere accolte le doglianze proposte in quanto nel quadro regolatorio delineato dalle Corti superiori - quadro in cui si inseriscono le pretese a mantenere immutata l’incentivazione - non vi è spazio per imputare al legislatore una lesione antigiuridica dell’affidamento degli operatori o un’indebita ingerenza nell’attività di impresa.
La modifica delle condizioni di incentivazione, come stabilita dal legislatore nazionale e recepita e attuata nei decreti oggetto di gravame, non appare dunque illegittima ».
6. Alla luce delle considerazioni svolte, non si ravvisano neppure i presupposti per un’ulteriore rimessione della questione alla Corte costituzionale o per un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia europea - che con ordinanza del 1° marzo 2022, n. 306 ha confermato la precedente pronuncia del 15 aprile 2021 - non rappresentando il caso in esame alcuna peculiarità rispetto ai precedenti della Sezione, tale da far discostare il Collegio dall’orientamento già espresso.
7. Quanto, poi, ai profili inerenti alla dedotta disparità di trattamento tra impianti sopra e sotto i 200 Kw, va rilevato che la violazione del canone di ragionevolezza, insito nell’art. 3 Cost., presuppone un trattamento diverso di situazioni sovrapponibili, evenienza non riscontrabile nel caso di specie, dove non appare irragionevole la differenziazione di trattamento normativo degli impianti sulla base della potenza degli stessi.
8. Anche la dedotta violazione dell’art. 17 L. 400/1988, sul presupposto della natura regolamentare del DM in epigrafe, va rigettata, posto che tale atto ha natura amministrativa (eventualmente generale) e non regolamentare - normativa, atteso che i destinatari dell’atto sono ben determinati, trattandosi dei soggetti che avevano già sottoscritto le convenzioni oggetto di rimodulazione che, ancorché numerosi, erano precisamente determinabili (a priori e, sicuramente, lo erano anche a posteriori). Né il DM. può essere reiteratamente applicato in futuro, avendo esaurito la sua funzione nel momento in cui tutti i soggetti (a numero chiuso), ricadenti nel suo ambito oggettivo di applicazione, hanno visto rimodulate le convenzioni sottoscritte.
Il ridetto D.M. non pone alcuna disciplina generale e astratta dei rapporti giuridici e non innova l’ordinamento giuridico; ne va, quindi, esclusa la natura normativa.
9. L’infondatezza delle censure destituisce, infine, di fondatezza anche la domanda risarcitoria, genericamente avanzata col ricorso.
10. In considerazione della mancata costituzione delle Amministrazioni intimate, nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente
Paola Patatini, Consigliere, Estensore
Fabio Belfiori, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paola Patatini | Elena Stanizzi |
IL SEGRETARIO