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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 14/07/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce sede distaccata di AR in persona dei magistrati
1) dott.ssa Anna Maria Marra Presidente
2) dott. Michele Campanale Consigliere relatore
3) dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado iscritta al n. 107 /2023 R.G. di appello avverso la sentenza
2276/2022 del Tribunale di AR pubblicata il 15.09.2022, pendente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Antonio Mario Livio Parte_1
Pazzaglia, del foro di Milano;
appellante e avv. , rappresentato e difeso da se stesso ex art. 86 c.p.c. e dall'avv. CP_1 CP_2
Fabrizio Nastri;
appellato nonché avv. OL;
CP_3
appellato contumace
All'udienza del 6.06.2025 la causa era rimessa in decisione sulle conclusioni delle parti costituite come da note scritte alle quali si rinvia e qui da intendersi richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 15.12.2008 l'avv. LF AT ha chiesto al Tribunale di
AR di condannare il convenuto al pagamento del Parte_1 compenso per l'attività professionale svolta nell'interesse dell'Organo Straordinario di
Liquidazione (in seguito, per brevità, SL) del Comune di AR nell'ambito del procedimento civile ex art. 700 c.p.c. iscritto presso il Tribunale di AR al n.
1047/2008 RG e instaurato dalla nei confronti SL, sullo Parte_2 Pt_3 assunto che il relativo incarico gli fosse stato conferito personalmente dal dott.
, all'epoca componente dell'SL, e nonostante il relativo mandato difensivo Parte_1 fosse stato poi conferito a un altro difensore. Costituendosi in giudizio il convenuto ha negato di aver mai conferito alcun mandato ad litem all'attore, e in ogni caso ha rilevato che l'attività professionale dedotta da quest'ultimo sarebbe stata svolta nell'interesse dell'SL di AR. Ha quindi eccepito in via preliminare la nullità dell'atto di citazione per l'indeterminatezza degli elementi di fatto della domanda e per la genericità della relativa causa petendi, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo stato citato in giudizio in proprio. Ha invece chiesto nel merito il rigetto della domanda attorea per infondatezza, e in riconvenzionale il risarcimento del danno per lesione del proprio diritto all'immagine, oltre alla condanna dell'attore per lite temeraria. Ha altresì chiesto autorizzarsi la chiamata in causa dell' Comune di AR, nonché CP_4 dell'avv. OL LA (a cui l'SL aveva conferito l'incarico difensivo nel procedimento ex art. 700 c.p.c. su menzionato), chiedendo di essere manlevato dal primo in caso di accoglimento della domanda attorea o in via gradata di essere indennizzato dall'SL a titolo di arricchimento senza giusta causa nel caso di accoglimento della domanda del , chiedendo in ogni caso di accertarsi che l'intera CP_1 attività difensiva svolta per conto dell' nell'ambito del Controparte_5 procedimento n. 1047/2008 RG è stata affidata ed è stata espletata solo dall'avv.
CP_3
Autorizzata la chiamata dei terzi indicati dal convenuto, si costituiva l'O.S.L. del
Comune di AR chiedendo il rigetto della domanda attorea sulla scorta sostanzialmente delle medesime argomentazioni difensive del convenuto
[...]
e l'accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata da questo Parte_1 ultimo, in subordine e per il caso di accoglimento della pretesa attorea liquidarsi il relativo compenso previo accertamento dell'attività professionale effettivamente svolta dall'Avv. . CP_1
Si costituiva anche l'avv. deducendo di essere stato lui a difendere l' CP_3 [...] di AR nell'ambito del giudizio civile cautelare n. 1047/2008 RG e CP_5 chiedendo il rigetto della domanda attorea, se del caso previo accertamento che la comparsa di costituzione in quel giudizio sia stata da lui stesso redatta.
Decisa con la sentenza non definitiva n. 175/2017 del 23.01.2017, non appellata, la questione della legittimità della costituzione dell'SL dichiarandone la regolarità, istruita la causa con l'acquisizione delle documentazione depositata in termini dalle parti e le prove orali per interpello del convenuto e per testi, dichiaratane l'interruzione con ordinanza resa all'udienza del 3/11/2020 per l'estinzione dell'SL seguita alla chiusura del procedura di dissesto del Comune di AR con l'approvazione da parte dell'SL del rendiconto di gestione ex art. 256 c. XI D.Lg. 18.08.2000 n. 267 (in seguito, per brevità, , riassunta la causa dall'avv. nei confronti del solo originario Pt_4 CP_1 convenuto dott. , con la sentenza n. 2276/2022 qui appellata il Tribunale di Parte_1
AR (1) ha dichiarato ex art. 307 c.p.c. l'estinzione del giudizio relativamente alle domande proposte dal dott. nei confronti dell'SL e dell'avv. Parte_1 CP_3 per la mancata riassunzione delle domande nei loro confronti a seguito dell'interruzione del giudizio, (2) ha accolto la domanda proposta dall'avv. nei confronti del dott. CP_1
per l'importo di € 3.902,50 oltre accessori di legge ed interessi legali ed (3) Parte_1 ha rigettato la domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni alla immagine proposta dal dott. nei confronti dell'avv. . Parte_1 CP_1
Con citazione notificata all'avv. e all'avv. in data 15.03.2023 il CP_1 CP_3 dott. ha proposto appello. Si è costituito solo l'avv. contestandone la Parte_1 CP_1 ammissibilità e comunque la fondatezza.
L'appello è in parte infondato e in parte inammissibile.
Con il primo motivo di appello il allega la violazione degli artt. 303 e 305 Parte_1
c,p.c. e la nullità della sentenza per difetto di integrità del contraddittorio in quanto, dichiarata l'interruzione del giudizio di primo grado per l'estinzione dell'SL, il CP_1 ha riassunto il giudizio nei confronti del solo , omettendo di riassumere la Parte_1 causa nei confronti degli “eredi dell'SL” e dell'avv. chiamati in causa CP_3 dal e costituiti in primo grado. Parte_1
Il motivo di appello non è condivisibile.
Nell'ipotesi di cause con pluralità di parti tra le quali non sussiste litisconsorzio necessario e di domande cumulate ma scindibili, in presenza di un evento interruttivo che riguardi una sola delle cause cumulate (nel caso in esame la domanda di manleva e indennizzo del nei confronti dell'SL e di accertamento del nei Parte_1 Parte_1 confronti dell'SL e del , il giudice ha facoltà di separarle, ma qualora CP_3 non si avvalga di tale facoltà, la dichiarazione di interruzione produce gli effetti di cui agli artt. 303 e segg. c.p.c. nella sola causa in cui si è verificato l'evento interruttivo, con la conseguenza che la mancata riassunzione nei termini di cui all'art. 305 c.p.c. produrrà effetti estintivi nei confronti del solo giudizio a cui si riferisce la causa interruttiva (Cass. civ. sez. un. 22.04.2013 n. 9686). In assenza cioè di litisconsorzio necessario e in presenza di cause scindibili, l'evento interruttivo e la mancata riassunzione produrranno l'effetto estintivo nel solo giudizio connesso in cui è parte il soggetto interessato dallo evento interruttivo e, data la scindibilità tra le cause cumulate, è anche possibile riassumere solo la causa non interessata dall'evento interruttivo, salva la facoltà del convenuto di riassumere lui il giudizio nei confronti del soggetto (chiamato in causa) a cui si riferisce l'evento interruttivo (Cass. civ. sez. III 8.05.2012 n. 6924).
Applicando tali principi al caso in esame, considerato che l'evento interruttivo riguardava il solo giudizio di manleva o di ingiustificato arricchimento proposto dal nei confronti dell'SL e il giudizio di accertamento proposto dal Parte_1 Parte_1 nei confronti dell'SL e del considerata la scindibilità della causa CP_3 principale proposta dal nei confronti del dalle domande proposte da CP_1 Parte_1 quest'ultimo nei confronti dell'SL e dell'avv. era facoltà del CP_3 CP_1 riassumere il giudizio di primo grado nei confronti del solo , per la Parte_1 prosecuzione del giudizio relativo alla domanda principale, salva la facoltà (non esercitata) del di riassumere le domande già proposte nei confronti dei Parte_1 successori dell'SL e dell'avv. Consegue che la riassunzione del solo CP_3 giudizio principale ha consentito la prosecuzione del giudizio instaurato dal , ma CP_1 si sono estinte, come ritenuto dal tribunale, le cause instaurate proposte dal Parte_1 nei confronti dell'SL e dell'avv. nelle quali l'SL, interessata dallo CP_3 evento interruttivo, era parte, poiché dette domande non riassunte nel termine di cui all'art. 305 c.p.c.
L'estinzione del giudizio di primo grado nei confronti dell'SL comporta anche la non necessità di nominare un curatore speciale dell'SL per assenza di un “erede universale” nei cui confronti proseguire il giudizio.
Peraltro, essendo l'SL privo di soggettività giuridica e un organo straordinario dello ente comunale, la causa andava proseguita nei confronti del Comune di AR.
Con il secondo motivo di appello il allega la violazione degli artt. 1703 c.c. e Parte_1
191 TUEL in cui sarebbe incorso il tribunale ritenendo (il tribunale) che l'incarico conferito con il mandato n. 298 del 22.02.2008 avesse ad oggetto “attività ultronea” rispetto a quella di estrarre copia del su citato ricorso ex art. 700 c.p.c. oggetto di detto incarico e rispetto “all'incarico di dipendente dell'SL … già pagato”. In sintesi, il mandato del 22.02.2008 non avrebbe comportato alcun incarico difensivo, aveva ad oggetto la mera estrazione di copia del ricorso e rientrava nell'incarico di collaborazione già conferito al e già retribuito. CP_1 Il motivo di appello non è ammissibile perché non conforme alle prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c.
Se è vero, infatti, che l'art. 342 c.p.c. non richiede formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di sentenza (Cass. civ. sez. un. 13.12.2022 n. 36481, Cass. civ. sez. un. 16.11.2017 n. 27199), ma una puntuale critica alla sentenza impugnata, condotta mediante specifiche e argomentate doglianze, volte ad incrinare il fondamento logico - giuridico delle statuizioni assunte, nel caso in esame si ritiene non sussista una critica specifica e argomentata avverso la decisione del tribunale che ha ritenuto sussistere lo incarico professionale al e la responsabilità ex art. 191 TUEL del . CP_1 Parte_1
Il tribunale, pur escludendo - per difetto della forma scritta - l'esistenza della procura alle liti a favore dell'avv. LF AT e relativa al procedimento ex art. 700 c.p.c. su indicato (v. sentenza, a pag. 3), procura alle liti poi conferita ad altro difensore (l'avv.
, ha lungamente motivato (v. sentenza, alle pagg. 3 - 6) sul conferimento CP_3 dell'incarico professionale, argomentando innanzitutto dal mandato del 22.08.2008 a firma del con cui si incaricava il di estrarre copia del ricorso ex art. Parte_1 CP_1
700 c.p.c. e si autorizzava il medesimo “… ad utilizzare i dati personali riferiti al procedimento innanzi specificato per la difesa dei diritti della ad CP_6 organizzarli in modo che gli stessi siano correlati all'incarico affidatogli, con l'obbligo di rispettare il segreto professionale e di diffonderli nei limiti strettamente pertinenti all'incarico conferitogli …”, incarico che evidentemente (aggiunge questa Corte) non poteva essere solo quello di fare copia del ricorso ex rt. 700 c.p.c., non comprendendosi diversamente l'autorizzazione ad utilizzare i dati personali “per la difesa dei diritti della
Commissione” e ad organizzarli e diffonderli in modo che fossero correlati “all'incarico affidatogli”.
Ha inoltre il tribunale desunto l'esistenza dell'incarico professionale anche dalle deposizioni dei tre testi addotti dal , tre suoi colleghi, che hanno confermato lo
CP_1 incarico professionale conferito all'avv. , riferito di aver avuto conoscenza diretta
CP_1 dei contatti con l'SL e di aver accompagnato il presso la sede dell'SL, di aver
CP_1 aiutato il nelle ricerche giurisprudenziali relative allo studio della causa per cui
CP_1 aveva ricevuto l'incarico e di essersi anche confrontati con il sulle relative
CP_1 questioni giuridiche.
In sintesi, pur distinguendosi il mandato alle liti dal contratto di prestazione di opera professionale (per lo studio e la preparazione della difesa dell'SL nel procedimento ex art. 700 c.p.c. instaurato dalla , pur ammettendosi che il mandato Parte_2 alle liti è stato poi conferito all'avv. il tribunale ha argomentato dalla CP_3 prova documentale e da quella testimoniale per concludere nel senso dell'esistenza dello incarico professionale, del contratto di prestazione di opera professionale.
La responsabilità personale del è stata infine fondata dal tribunale sulla Parte_1 applicabilità dell'art. 191 TUEL, avendo il tribunale ritenuto l'applicabilità dell'art. 191
TUEL anche all'ipotesi, come quella in esame, di obbligazione assunta senza il rispetto della forma scritta oltre che senza l'impegno contabile di spesa, sulla base peraltro di precedenti giurisprudenziali richiamati nella sentenza appellata (v. alla pag. 3).
A fronte di tali approfondite motivazioni e di tali specifiche argomentazioni addotte dal tribunale, con il secondo motivo di appello il si è limitato a sostenere la Parte_1 violazione degli artt. 1703 c.c. e 191 TUEL in cui sarebbe incorso il tribunale, a sostenere che l'incarico conferito con il mandato n. 298 del 22.02.2008 non avrebbe avuto ad oggetto “attività ultronea” rispetto a quella di estrarre copia del su citato ricorso ex art. 700 c.p.c. e rispetto “all'incarico di dipendente dell'SL … già pagato”, ma non ha argomentato e motivato tali conclusioni, non ha cioè spiegato le ragioni di tali conclusioni e non ha contrapposto le proprie argomentazioni a quelle addotte in modo specifico dal tribunale per decidere nel senso opposto.
Consegue l'inammissibilità (oltre che l'infondatezza, avendo il tribunale desunto da vari elementi indicati in motivazione l'esistenza dell'incarico professionale al CP_1 conferito dal ) del motivo di appello. Parte_1
Infondato è il terzo motivo di appello con cui il lamenta il difetto di Parte_1 motivazione in cui sarebbe incorso il tribunale nel rigettare le domande proposte in primo grado nei confronti del aventi ad oggetto il risarcimento dei danni da CP_1 lesione del diritto all'immagine e da lite temeraria asseritamente subiti dal . Parte_1
Avendo infatti il fondato dette domande sull'infondatezza e sulla temerarietà Parte_1 dell'azione del , una volta ritenuta la domanda di quest'ultimo fondata, era ed è CP_1 conseguenziale e logico il rigetto delle domande risarcitorie, per la mancanza dei suoi presupposti di fatto (l'infondatezza e la temerarietà dell'azione attorea).
Con il quarto motivo di appello il allega l'illegittimità della liquidazione delle Parte_1 spese di lite di primo grado essendo a suo dire “assolutamente spropositata ed in violazione del DM in materia”.
Il motivo di appello non è ammissibile. La lagnanza relativa all'eccessività della liquidazione delle spese processuali di primo grado è infatti assai generica, non specificando quali voci tabellari tra quelle liquidate dal tribunale siano “spropositate” e quali siano le tabelle oggetto di violazione da parte del tribunale, in contrasto con l'orientamento (riguardante le vecchie tariffe forensi ma applicabile anche ai parametri forensi) ormai consolidato secondo cui la contestazione della liquidazione dei diritti e degli onorari compiuta dal giudice deve indicare le singole voci della tabella professionale oggetto di contestazione e le violazioni commesse (cfr. ex multis Cass. civ. sez. VI 23.09.2020 n. 19970, Cass. civ. sez. II 22.06.2004 n. 11583).
Con il quinto motivo di appello il allega la “non meritevolezza” della condanna Pt_1 alle spese, essendo stata la domanda attorea accolta per somma (poco più di 3.900,00 euro) di molto inferiore a quella pretesa (di circa 61.000 euro).
Il motivo di appello non è condivisibile perché comunque il soccombente e Parte_1 obbligato al rimborso ex art.91 c.p.c. delle spese di lite. L'accoglimento anche in misura ridotta della domanda attorea non esclude infatti la soccombenza del convenuto (cfr.
Cass. civ. sez. un. 31.10.2022 n. 32061). Le spese, peraltro, sono state liquidate in base a quanto attribuito al e non alla somma domandata, in osservanza dell'art. 5 c. I CP_1
DPR 10.03.2014 n.55.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
Le spese di lite di questo grado, liquidate secondo i parametri medi cui al DM
10.03.2014 n. 55 seguono la soccombenza.
Nulla, evidentemente, per le spese di appello nei confronti della parte contumace.
Al rigetto e all'inammissibilità in parte dell'appello consegue altresì l'obbligo dello appellante di versare un ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater D.P.R. n.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce sede distaccata di AR, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 2276/2022 del Tribunale di AR proposto da nei confronti di AT LF e di LA OL con Parte_1 atto di citazione notificato il 15.03.2023, così provvede: 1) rigetta il primo, il terzo e il quinto motivo di appello;
dichiara inammissibili il secondo e il quarto motivo di appello;
2) condanna a rimborsare a AT LF le spese di lite di Parte_1 appello liquidate in € 1.923,00 per compensi professionali, oltre al rimborso delle spese forfettarie (15%), CAP ed IVA come per legge;
3) nulla per spese di lite nei confronti di LA OL.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 c. I quater d.p.r. 30.05.2002 n. 115, affinché
l'appellante versi un ulteriore importo per contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in AR, nella camera di consiglio dell'11.07.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Michele Campanale dr.ssa Anna Maria Marra
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce sede distaccata di AR in persona dei magistrati
1) dott.ssa Anna Maria Marra Presidente
2) dott. Michele Campanale Consigliere relatore
3) dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado iscritta al n. 107 /2023 R.G. di appello avverso la sentenza
2276/2022 del Tribunale di AR pubblicata il 15.09.2022, pendente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Antonio Mario Livio Parte_1
Pazzaglia, del foro di Milano;
appellante e avv. , rappresentato e difeso da se stesso ex art. 86 c.p.c. e dall'avv. CP_1 CP_2
Fabrizio Nastri;
appellato nonché avv. OL;
CP_3
appellato contumace
All'udienza del 6.06.2025 la causa era rimessa in decisione sulle conclusioni delle parti costituite come da note scritte alle quali si rinvia e qui da intendersi richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 15.12.2008 l'avv. LF AT ha chiesto al Tribunale di
AR di condannare il convenuto al pagamento del Parte_1 compenso per l'attività professionale svolta nell'interesse dell'Organo Straordinario di
Liquidazione (in seguito, per brevità, SL) del Comune di AR nell'ambito del procedimento civile ex art. 700 c.p.c. iscritto presso il Tribunale di AR al n.
1047/2008 RG e instaurato dalla nei confronti SL, sullo Parte_2 Pt_3 assunto che il relativo incarico gli fosse stato conferito personalmente dal dott.
, all'epoca componente dell'SL, e nonostante il relativo mandato difensivo Parte_1 fosse stato poi conferito a un altro difensore. Costituendosi in giudizio il convenuto ha negato di aver mai conferito alcun mandato ad litem all'attore, e in ogni caso ha rilevato che l'attività professionale dedotta da quest'ultimo sarebbe stata svolta nell'interesse dell'SL di AR. Ha quindi eccepito in via preliminare la nullità dell'atto di citazione per l'indeterminatezza degli elementi di fatto della domanda e per la genericità della relativa causa petendi, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo stato citato in giudizio in proprio. Ha invece chiesto nel merito il rigetto della domanda attorea per infondatezza, e in riconvenzionale il risarcimento del danno per lesione del proprio diritto all'immagine, oltre alla condanna dell'attore per lite temeraria. Ha altresì chiesto autorizzarsi la chiamata in causa dell' Comune di AR, nonché CP_4 dell'avv. OL LA (a cui l'SL aveva conferito l'incarico difensivo nel procedimento ex art. 700 c.p.c. su menzionato), chiedendo di essere manlevato dal primo in caso di accoglimento della domanda attorea o in via gradata di essere indennizzato dall'SL a titolo di arricchimento senza giusta causa nel caso di accoglimento della domanda del , chiedendo in ogni caso di accertarsi che l'intera CP_1 attività difensiva svolta per conto dell' nell'ambito del Controparte_5 procedimento n. 1047/2008 RG è stata affidata ed è stata espletata solo dall'avv.
CP_3
Autorizzata la chiamata dei terzi indicati dal convenuto, si costituiva l'O.S.L. del
Comune di AR chiedendo il rigetto della domanda attorea sulla scorta sostanzialmente delle medesime argomentazioni difensive del convenuto
[...]
e l'accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata da questo Parte_1 ultimo, in subordine e per il caso di accoglimento della pretesa attorea liquidarsi il relativo compenso previo accertamento dell'attività professionale effettivamente svolta dall'Avv. . CP_1
Si costituiva anche l'avv. deducendo di essere stato lui a difendere l' CP_3 [...] di AR nell'ambito del giudizio civile cautelare n. 1047/2008 RG e CP_5 chiedendo il rigetto della domanda attorea, se del caso previo accertamento che la comparsa di costituzione in quel giudizio sia stata da lui stesso redatta.
Decisa con la sentenza non definitiva n. 175/2017 del 23.01.2017, non appellata, la questione della legittimità della costituzione dell'SL dichiarandone la regolarità, istruita la causa con l'acquisizione delle documentazione depositata in termini dalle parti e le prove orali per interpello del convenuto e per testi, dichiaratane l'interruzione con ordinanza resa all'udienza del 3/11/2020 per l'estinzione dell'SL seguita alla chiusura del procedura di dissesto del Comune di AR con l'approvazione da parte dell'SL del rendiconto di gestione ex art. 256 c. XI D.Lg. 18.08.2000 n. 267 (in seguito, per brevità, , riassunta la causa dall'avv. nei confronti del solo originario Pt_4 CP_1 convenuto dott. , con la sentenza n. 2276/2022 qui appellata il Tribunale di Parte_1
AR (1) ha dichiarato ex art. 307 c.p.c. l'estinzione del giudizio relativamente alle domande proposte dal dott. nei confronti dell'SL e dell'avv. Parte_1 CP_3 per la mancata riassunzione delle domande nei loro confronti a seguito dell'interruzione del giudizio, (2) ha accolto la domanda proposta dall'avv. nei confronti del dott. CP_1
per l'importo di € 3.902,50 oltre accessori di legge ed interessi legali ed (3) Parte_1 ha rigettato la domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni alla immagine proposta dal dott. nei confronti dell'avv. . Parte_1 CP_1
Con citazione notificata all'avv. e all'avv. in data 15.03.2023 il CP_1 CP_3 dott. ha proposto appello. Si è costituito solo l'avv. contestandone la Parte_1 CP_1 ammissibilità e comunque la fondatezza.
L'appello è in parte infondato e in parte inammissibile.
Con il primo motivo di appello il allega la violazione degli artt. 303 e 305 Parte_1
c,p.c. e la nullità della sentenza per difetto di integrità del contraddittorio in quanto, dichiarata l'interruzione del giudizio di primo grado per l'estinzione dell'SL, il CP_1 ha riassunto il giudizio nei confronti del solo , omettendo di riassumere la Parte_1 causa nei confronti degli “eredi dell'SL” e dell'avv. chiamati in causa CP_3 dal e costituiti in primo grado. Parte_1
Il motivo di appello non è condivisibile.
Nell'ipotesi di cause con pluralità di parti tra le quali non sussiste litisconsorzio necessario e di domande cumulate ma scindibili, in presenza di un evento interruttivo che riguardi una sola delle cause cumulate (nel caso in esame la domanda di manleva e indennizzo del nei confronti dell'SL e di accertamento del nei Parte_1 Parte_1 confronti dell'SL e del , il giudice ha facoltà di separarle, ma qualora CP_3 non si avvalga di tale facoltà, la dichiarazione di interruzione produce gli effetti di cui agli artt. 303 e segg. c.p.c. nella sola causa in cui si è verificato l'evento interruttivo, con la conseguenza che la mancata riassunzione nei termini di cui all'art. 305 c.p.c. produrrà effetti estintivi nei confronti del solo giudizio a cui si riferisce la causa interruttiva (Cass. civ. sez. un. 22.04.2013 n. 9686). In assenza cioè di litisconsorzio necessario e in presenza di cause scindibili, l'evento interruttivo e la mancata riassunzione produrranno l'effetto estintivo nel solo giudizio connesso in cui è parte il soggetto interessato dallo evento interruttivo e, data la scindibilità tra le cause cumulate, è anche possibile riassumere solo la causa non interessata dall'evento interruttivo, salva la facoltà del convenuto di riassumere lui il giudizio nei confronti del soggetto (chiamato in causa) a cui si riferisce l'evento interruttivo (Cass. civ. sez. III 8.05.2012 n. 6924).
Applicando tali principi al caso in esame, considerato che l'evento interruttivo riguardava il solo giudizio di manleva o di ingiustificato arricchimento proposto dal nei confronti dell'SL e il giudizio di accertamento proposto dal Parte_1 Parte_1 nei confronti dell'SL e del considerata la scindibilità della causa CP_3 principale proposta dal nei confronti del dalle domande proposte da CP_1 Parte_1 quest'ultimo nei confronti dell'SL e dell'avv. era facoltà del CP_3 CP_1 riassumere il giudizio di primo grado nei confronti del solo , per la Parte_1 prosecuzione del giudizio relativo alla domanda principale, salva la facoltà (non esercitata) del di riassumere le domande già proposte nei confronti dei Parte_1 successori dell'SL e dell'avv. Consegue che la riassunzione del solo CP_3 giudizio principale ha consentito la prosecuzione del giudizio instaurato dal , ma CP_1 si sono estinte, come ritenuto dal tribunale, le cause instaurate proposte dal Parte_1 nei confronti dell'SL e dell'avv. nelle quali l'SL, interessata dallo CP_3 evento interruttivo, era parte, poiché dette domande non riassunte nel termine di cui all'art. 305 c.p.c.
L'estinzione del giudizio di primo grado nei confronti dell'SL comporta anche la non necessità di nominare un curatore speciale dell'SL per assenza di un “erede universale” nei cui confronti proseguire il giudizio.
Peraltro, essendo l'SL privo di soggettività giuridica e un organo straordinario dello ente comunale, la causa andava proseguita nei confronti del Comune di AR.
Con il secondo motivo di appello il allega la violazione degli artt. 1703 c.c. e Parte_1
191 TUEL in cui sarebbe incorso il tribunale ritenendo (il tribunale) che l'incarico conferito con il mandato n. 298 del 22.02.2008 avesse ad oggetto “attività ultronea” rispetto a quella di estrarre copia del su citato ricorso ex art. 700 c.p.c. oggetto di detto incarico e rispetto “all'incarico di dipendente dell'SL … già pagato”. In sintesi, il mandato del 22.02.2008 non avrebbe comportato alcun incarico difensivo, aveva ad oggetto la mera estrazione di copia del ricorso e rientrava nell'incarico di collaborazione già conferito al e già retribuito. CP_1 Il motivo di appello non è ammissibile perché non conforme alle prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c.
Se è vero, infatti, che l'art. 342 c.p.c. non richiede formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di sentenza (Cass. civ. sez. un. 13.12.2022 n. 36481, Cass. civ. sez. un. 16.11.2017 n. 27199), ma una puntuale critica alla sentenza impugnata, condotta mediante specifiche e argomentate doglianze, volte ad incrinare il fondamento logico - giuridico delle statuizioni assunte, nel caso in esame si ritiene non sussista una critica specifica e argomentata avverso la decisione del tribunale che ha ritenuto sussistere lo incarico professionale al e la responsabilità ex art. 191 TUEL del . CP_1 Parte_1
Il tribunale, pur escludendo - per difetto della forma scritta - l'esistenza della procura alle liti a favore dell'avv. LF AT e relativa al procedimento ex art. 700 c.p.c. su indicato (v. sentenza, a pag. 3), procura alle liti poi conferita ad altro difensore (l'avv.
, ha lungamente motivato (v. sentenza, alle pagg. 3 - 6) sul conferimento CP_3 dell'incarico professionale, argomentando innanzitutto dal mandato del 22.08.2008 a firma del con cui si incaricava il di estrarre copia del ricorso ex art. Parte_1 CP_1
700 c.p.c. e si autorizzava il medesimo “… ad utilizzare i dati personali riferiti al procedimento innanzi specificato per la difesa dei diritti della ad CP_6 organizzarli in modo che gli stessi siano correlati all'incarico affidatogli, con l'obbligo di rispettare il segreto professionale e di diffonderli nei limiti strettamente pertinenti all'incarico conferitogli …”, incarico che evidentemente (aggiunge questa Corte) non poteva essere solo quello di fare copia del ricorso ex rt. 700 c.p.c., non comprendendosi diversamente l'autorizzazione ad utilizzare i dati personali “per la difesa dei diritti della
Commissione” e ad organizzarli e diffonderli in modo che fossero correlati “all'incarico affidatogli”.
Ha inoltre il tribunale desunto l'esistenza dell'incarico professionale anche dalle deposizioni dei tre testi addotti dal , tre suoi colleghi, che hanno confermato lo
CP_1 incarico professionale conferito all'avv. , riferito di aver avuto conoscenza diretta
CP_1 dei contatti con l'SL e di aver accompagnato il presso la sede dell'SL, di aver
CP_1 aiutato il nelle ricerche giurisprudenziali relative allo studio della causa per cui
CP_1 aveva ricevuto l'incarico e di essersi anche confrontati con il sulle relative
CP_1 questioni giuridiche.
In sintesi, pur distinguendosi il mandato alle liti dal contratto di prestazione di opera professionale (per lo studio e la preparazione della difesa dell'SL nel procedimento ex art. 700 c.p.c. instaurato dalla , pur ammettendosi che il mandato Parte_2 alle liti è stato poi conferito all'avv. il tribunale ha argomentato dalla CP_3 prova documentale e da quella testimoniale per concludere nel senso dell'esistenza dello incarico professionale, del contratto di prestazione di opera professionale.
La responsabilità personale del è stata infine fondata dal tribunale sulla Parte_1 applicabilità dell'art. 191 TUEL, avendo il tribunale ritenuto l'applicabilità dell'art. 191
TUEL anche all'ipotesi, come quella in esame, di obbligazione assunta senza il rispetto della forma scritta oltre che senza l'impegno contabile di spesa, sulla base peraltro di precedenti giurisprudenziali richiamati nella sentenza appellata (v. alla pag. 3).
A fronte di tali approfondite motivazioni e di tali specifiche argomentazioni addotte dal tribunale, con il secondo motivo di appello il si è limitato a sostenere la Parte_1 violazione degli artt. 1703 c.c. e 191 TUEL in cui sarebbe incorso il tribunale, a sostenere che l'incarico conferito con il mandato n. 298 del 22.02.2008 non avrebbe avuto ad oggetto “attività ultronea” rispetto a quella di estrarre copia del su citato ricorso ex art. 700 c.p.c. e rispetto “all'incarico di dipendente dell'SL … già pagato”, ma non ha argomentato e motivato tali conclusioni, non ha cioè spiegato le ragioni di tali conclusioni e non ha contrapposto le proprie argomentazioni a quelle addotte in modo specifico dal tribunale per decidere nel senso opposto.
Consegue l'inammissibilità (oltre che l'infondatezza, avendo il tribunale desunto da vari elementi indicati in motivazione l'esistenza dell'incarico professionale al CP_1 conferito dal ) del motivo di appello. Parte_1
Infondato è il terzo motivo di appello con cui il lamenta il difetto di Parte_1 motivazione in cui sarebbe incorso il tribunale nel rigettare le domande proposte in primo grado nei confronti del aventi ad oggetto il risarcimento dei danni da CP_1 lesione del diritto all'immagine e da lite temeraria asseritamente subiti dal . Parte_1
Avendo infatti il fondato dette domande sull'infondatezza e sulla temerarietà Parte_1 dell'azione del , una volta ritenuta la domanda di quest'ultimo fondata, era ed è CP_1 conseguenziale e logico il rigetto delle domande risarcitorie, per la mancanza dei suoi presupposti di fatto (l'infondatezza e la temerarietà dell'azione attorea).
Con il quarto motivo di appello il allega l'illegittimità della liquidazione delle Parte_1 spese di lite di primo grado essendo a suo dire “assolutamente spropositata ed in violazione del DM in materia”.
Il motivo di appello non è ammissibile. La lagnanza relativa all'eccessività della liquidazione delle spese processuali di primo grado è infatti assai generica, non specificando quali voci tabellari tra quelle liquidate dal tribunale siano “spropositate” e quali siano le tabelle oggetto di violazione da parte del tribunale, in contrasto con l'orientamento (riguardante le vecchie tariffe forensi ma applicabile anche ai parametri forensi) ormai consolidato secondo cui la contestazione della liquidazione dei diritti e degli onorari compiuta dal giudice deve indicare le singole voci della tabella professionale oggetto di contestazione e le violazioni commesse (cfr. ex multis Cass. civ. sez. VI 23.09.2020 n. 19970, Cass. civ. sez. II 22.06.2004 n. 11583).
Con il quinto motivo di appello il allega la “non meritevolezza” della condanna Pt_1 alle spese, essendo stata la domanda attorea accolta per somma (poco più di 3.900,00 euro) di molto inferiore a quella pretesa (di circa 61.000 euro).
Il motivo di appello non è condivisibile perché comunque il soccombente e Parte_1 obbligato al rimborso ex art.91 c.p.c. delle spese di lite. L'accoglimento anche in misura ridotta della domanda attorea non esclude infatti la soccombenza del convenuto (cfr.
Cass. civ. sez. un. 31.10.2022 n. 32061). Le spese, peraltro, sono state liquidate in base a quanto attribuito al e non alla somma domandata, in osservanza dell'art. 5 c. I CP_1
DPR 10.03.2014 n.55.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
Le spese di lite di questo grado, liquidate secondo i parametri medi cui al DM
10.03.2014 n. 55 seguono la soccombenza.
Nulla, evidentemente, per le spese di appello nei confronti della parte contumace.
Al rigetto e all'inammissibilità in parte dell'appello consegue altresì l'obbligo dello appellante di versare un ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater D.P.R. n.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce sede distaccata di AR, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 2276/2022 del Tribunale di AR proposto da nei confronti di AT LF e di LA OL con Parte_1 atto di citazione notificato il 15.03.2023, così provvede: 1) rigetta il primo, il terzo e il quinto motivo di appello;
dichiara inammissibili il secondo e il quarto motivo di appello;
2) condanna a rimborsare a AT LF le spese di lite di Parte_1 appello liquidate in € 1.923,00 per compensi professionali, oltre al rimborso delle spese forfettarie (15%), CAP ed IVA come per legge;
3) nulla per spese di lite nei confronti di LA OL.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 c. I quater d.p.r. 30.05.2002 n. 115, affinché
l'appellante versi un ulteriore importo per contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in AR, nella camera di consiglio dell'11.07.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Michele Campanale dr.ssa Anna Maria Marra