CGT2
Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIX, sentenza 17/02/2026, n. 1608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1608 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1608/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1300/2025 depositato il 17/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Grazzanise - Sede 81046 Grazzanise CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4164/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
8 e pubblicata il 17/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 15720 IMU 2018
- sull'appello n. 3674/2025 depositato il 15/05/2025 proposto da
Comune di Grazzanise - Piazzetta Montevergine 81046 Grazzanise CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
contro
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4164/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
8 e pubblicata il 17/10/2024
Atti impositivi:
- SPESE DI LITE SPESE DI LITE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 718/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
Appellante Comune: riforma della sentenza nella parte relativa al regolamento delle spese. Rigetto dell'appello dle contribuente
Appellante contribuente: riforma della sentenza con vittoria di spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnò innanzi alla CGT di primo grado di Caserta l'avviso di accertamento prot. n. 15720/2023 relativo all'omesso pagamento di euro 368,00 per l'IMU dovuta al Comune di Grazzanise per l'anno di imposta 2018, contestando la destinazione urbanistica dei terreni tassati, in catasto al foglio 33, mappali 381, 393 e 394.
L'accertamento, ad avviso del contribuente, andava annullato in quanto i terreni non si trovavano in ZTO G del vigente PRG – Zona Commerciale – ma in zona ZTO Sp – Zona per spazio pubblico - su cui gravava il vincolo di inedificabilità assoluta ad iniziativa privata.
Eccepì la violazione del regolamento IUC e delle norme del PRG vigente, che modificavano il criterio di calcolo della base imponibile, che consideravano i terreni come aree edificabili con valore di mercato pari ad €40/mq. Il ricorrente fece rilevare di aver sempre pagato l'IMU calcolata sul valore scaturente dall'applicazione del moltiplicatore al reddito dominicale rivalutato del 25%. Il primo giudice con sentenza n. 4164 emessa all'udienza dell'8.10.2024 e depositata il 17.10.2024 rigettò il ricorso, compensando le spese, sostenendo che sulla base della documentazione prodotta le particelle tassate rientravano in zona attività terziarie ad iniziativa privata.
Il Comune di Grazzanise ha proposto appello chiedendo la riforma parziale della sentenza nella parte in cui erano state compensate le spese.
La sentenza è stata appellata anche dal contribuente il quale ne ha chiesto la riforma con conseguente annullamento dell'avviso di accertamento impugnato, con vittoria di spese.
Nella seduta del 12 febbraio 2026 il collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Ricorrente_1 sostiene la erroneità della sentenza perché frutto della errata interpretazione delle norme di legge dettate in materia di strumenti urbanistici e della inesatta lettura delle certificazioni sulla destinazione urbanistica.
Il collegio rileva che in relazione alla adozione di strumenti urbanistici da parte del Comune di Grazzanise da fonti aperte risulta che:
il Piano Regolatore generale fu adottato con Delibera del consiglio comunale n. 318 del 24/6/1994 e approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania 1aprile 1996, n° 5323 pubblicato sul B.
U.R.C. n° 27 del 13 maggio 1996;
che la Commissione Straordinaria del Comune di Grazzanise, con Deliberazione n. 87 del 23/12/2013, istituì l'Ufficio di Piano e l'Associazione_1;
che la Commissione Straordinaria del Comune di Grazzanise, con delibera n. 35 dell'1.4.2015 ad oggetto
"Adozione PUC", adottò il Piano Urbanistico Comunale, pubblicato sul BURC della Regione Campania n.
24 del 13 aprile 2015.
Con ciò sono fugati i dubbi sollevati dal contribuente circa la inesistenza di un PUC del 2015.
I fondi tassati erano inseriti in zona SP del PRG;
in base al PUC 2015 i terreni identificati al Foglio 33, mappali 381, 393 e 394 ricadevano in zona ZTO G
(Commerciale), con destinazione urbanistica di area fabbricabile a destinazione commerciale .
Con Delibera del Consiglio Comunale n. 61 del 29.10.2023 e pubblicato sul B.U.R.C. n. 18 del 19.02.2024 fu approvato il PUC dell'anno 2021 e agli immobili suddetti fu attribuita una destinazione urbanistica diversa da quella precedente ed infatti solo con il nuovo PUC gli immobili ricadono in maggior parte in zona attività terziaria.
L'appellante, richiamando un certificato di destinazione urbanistica del 2024, sostiene che i fondi ricadevano in zona Attività Terziarie, Attrezzature e Servizi Collettivi ad Iniziativa Privata ed in minor parte in zona Centro
Urbano e che, come precisato in una appendice, nello strumento urbanistico vigente alla data del 22/08/2021
(Piano Regolatore Generale (P.R.G.) approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale della
Campania 1 aprile 1996, n° 5323 pubblicato sul B.U.R.C. n° 27 del 13 maggio 1996) risultano avere la seguente destinazione urbanistica: in maggior parte in zona SP ed in minor parte in zona B. Il certificato non è risolutivo per la decisione in quanto è relativo alla destinazione prevista dal Piano
Urbanistico Comunale (P.U.C.) approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 61 del 29/12/2023 e pubblicato sul B.U.R.C. n° 18 del 19/02/2024 e non tiene conto del PUC del 2015.
L'appendice del certificato di destinazione prodotta dal contribuente, la quale attesta che lo strumento urbanistico vigente al 21 agosto 2021 era il PRG non è neanche essa risolutiva della questione in quanto il firmatario potrebbe avere dato - erroneamente - rilevanza alla mancata approvazione del PUC.
L'adozione del PUC supera le previsioni del PRG.
Il Piano Urbanistico Comunale (PUC) rappresenta l'evoluzione moderna del tradizionale Piano Regolatore
Generale (PRG), introdotto dalle normative regionali per aggiornare la pianificazione territoriale. A differenza del PRG, che era principalmente prescrittivo, il PUC si articola in una parte strutturale a lungo termine e una programmatica (spesso triennale), focalizzandosi maggiormente sulla sostenibilità ambientale, la qualità urbana e la valorizzazione delle risorse.
Dando per certa l'adozione del PUC, ne vanno individuati gli effetti, anche escludendo che fosse stato pubblicato o approvato dalla regione.
Il collegio sul punto ritiene di dare seguito all'orientamento della Corte di Cassazione secondo il quale ai fini dell'individuazione dell'esatta natura del terreno si deve fare riferimento all'articolo 36, secondo comma, del Dl n. 223/2006, in base al quale “…un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.”
A seguito di questa disposizione normativa, la Corte di cassazione (decisione n. 25505/2006) ha evidenziato che la scelta del legislatore tiene conto del fatto che la semplice adozione degli strumenti urbanistici generali
è idonea a far lievitare il valore venale delle aree in esse comprese.
Con la pronuncia in esame, al riguardo, si è affermato che “…l'adozione dello strumento urbanistico, con inserimento di un terreno con destinazione edificatoria, imprime al bene una qualità che è recepita dalla generalità dei consociati come qualcosa di già esistente e di difficile reversibilità.”
Con altro motivo di impugnazione l'appellante deduce l'illegittimità dell'atto perché per tutti e tre i terreni indica quale zonizzazione di riferimento, finalizzata al computo della base imponibile su cui applicare la aliquota, la ZTO G (Commerciale) in relazione alla quale il Comune di Grazzanise applica il valore di 40€/ mq. In realtà, i terreni individuati al fg. 33, p.lle 381, 393 e 394 nell'anno 2018 ricadevano in ZTO Sp del
PRG approvato con D.P.G.R. della Campania n. 5325 del 1.4.1996 e pubblicato sul BURC n. 27 del 13.5.1996, in vigore fino al 19.2.2024, come dimostrato dal certificato di destinazione urbanistica storico allegato al presente ricorso.
Le ragioni della infondatezza di questo motivo sono state esposte nel punto che precede.
Il Comune ha presentato appello con il quale ha chiesto la riforma parziale della sentenza nella parte relativa al regolamento delle spese, compensate.
L'appello del Comune non è fondato.
La disciplina delle spese nel processo tributario è contenuta nell'articolo 15 del d.lgs. n. 546/1992 il quale così dispone:
“1. La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza.
2. Le spese del giudizio sono compensate, in tutto o in parte, in caso di soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate ovvero quando la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio”.
L'articolo 15, disponendo la condanna alle spese del giudizio della parte che ne risulti soccombente, recepisce il principio processual-civilistico della soccombenza sancito dall'articolo 91 c.p.c. Tale principio entra in gioco nel momento in cui il procedimento sia stato definito ed il giudice abbia deciso quale delle parti sia risultata vittoriosa e quale soccombente ed implica che sulla parte soccombente gravino non solo le spese dalla stessa effettuate ma anche quelle anticipate e sostenute dall'avversario risultato vincitore. È parte soccombente: a) la parte alla quale è negato, in tutto o in parte, il riconoscimento della situazione giuridica dedotta in giudizio, come accade, ad esempio, nel caso del ricorrente cui viene respinto il ricorso per infondatezza dei motivi addotti ovvero per motivi di rito;
b) la parte nei confronti della quale è dichiarata l'esistenza di una situazione giuridica altrui, anche se essa non abbia contestato in giudizio la pretesa avversaria o addirittura non si sia costituita.
La ratio della norma in esame deve essere ricercata tra i principi basilari della giustizia secondo cui la
“necessità di ricorrere al giudice non deve tornare a danno di chi ha ragione”, quindi è giusto che le spese di giudizio non siano a carico di chi è risultato nella controversia totalmente vittorioso. Diversamente, la parte vittoriosa si vedrebbe riconosciuto un diritto non integro, ma ridotto in misura corrispondente alla diminuzione patrimoniale derivata dalle spese sostenute. La soccombenza si determina in base all'esito obiettivo della lite, cioè al raffronto tra le domande ed eccezioni delle parti e il risultato del processo, e prescinde da una condotta colposa, non avendo il carico definitivo delle spese una finalità sanzionatoria.
Premessi questi principi, il collegio ritiene che la decisione di primo grado debba essere confermata in quanto esistevano i motivi che potevano determinare la compensazione delle spese.
Vi era incertezza sulla effettiva destinazione, alimentata dal contenuto dell'appendice al certificato di destinazione urbanistica e si erano registrati contrasti in giurisprudenza sulla rilevanza, ai fini della determinazione del valore di un bene, delle previsioni contenute in uno strumento urbanistico per il quale non erano completate le procedure di adozione.
La reciproca soccombenza e le ragioni suesposte sull'appello del Comune giustificano la compensazione delle spese anche di questo grado di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta gli appelli e conferma la sentenza impugnata. Compensa le spese del grado
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1300/2025 depositato il 17/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Grazzanise - Sede 81046 Grazzanise CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4164/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
8 e pubblicata il 17/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 15720 IMU 2018
- sull'appello n. 3674/2025 depositato il 15/05/2025 proposto da
Comune di Grazzanise - Piazzetta Montevergine 81046 Grazzanise CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
contro
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4164/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
8 e pubblicata il 17/10/2024
Atti impositivi:
- SPESE DI LITE SPESE DI LITE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 718/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
Appellante Comune: riforma della sentenza nella parte relativa al regolamento delle spese. Rigetto dell'appello dle contribuente
Appellante contribuente: riforma della sentenza con vittoria di spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnò innanzi alla CGT di primo grado di Caserta l'avviso di accertamento prot. n. 15720/2023 relativo all'omesso pagamento di euro 368,00 per l'IMU dovuta al Comune di Grazzanise per l'anno di imposta 2018, contestando la destinazione urbanistica dei terreni tassati, in catasto al foglio 33, mappali 381, 393 e 394.
L'accertamento, ad avviso del contribuente, andava annullato in quanto i terreni non si trovavano in ZTO G del vigente PRG – Zona Commerciale – ma in zona ZTO Sp – Zona per spazio pubblico - su cui gravava il vincolo di inedificabilità assoluta ad iniziativa privata.
Eccepì la violazione del regolamento IUC e delle norme del PRG vigente, che modificavano il criterio di calcolo della base imponibile, che consideravano i terreni come aree edificabili con valore di mercato pari ad €40/mq. Il ricorrente fece rilevare di aver sempre pagato l'IMU calcolata sul valore scaturente dall'applicazione del moltiplicatore al reddito dominicale rivalutato del 25%. Il primo giudice con sentenza n. 4164 emessa all'udienza dell'8.10.2024 e depositata il 17.10.2024 rigettò il ricorso, compensando le spese, sostenendo che sulla base della documentazione prodotta le particelle tassate rientravano in zona attività terziarie ad iniziativa privata.
Il Comune di Grazzanise ha proposto appello chiedendo la riforma parziale della sentenza nella parte in cui erano state compensate le spese.
La sentenza è stata appellata anche dal contribuente il quale ne ha chiesto la riforma con conseguente annullamento dell'avviso di accertamento impugnato, con vittoria di spese.
Nella seduta del 12 febbraio 2026 il collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Ricorrente_1 sostiene la erroneità della sentenza perché frutto della errata interpretazione delle norme di legge dettate in materia di strumenti urbanistici e della inesatta lettura delle certificazioni sulla destinazione urbanistica.
Il collegio rileva che in relazione alla adozione di strumenti urbanistici da parte del Comune di Grazzanise da fonti aperte risulta che:
il Piano Regolatore generale fu adottato con Delibera del consiglio comunale n. 318 del 24/6/1994 e approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania 1aprile 1996, n° 5323 pubblicato sul B.
U.R.C. n° 27 del 13 maggio 1996;
che la Commissione Straordinaria del Comune di Grazzanise, con Deliberazione n. 87 del 23/12/2013, istituì l'Ufficio di Piano e l'Associazione_1;
che la Commissione Straordinaria del Comune di Grazzanise, con delibera n. 35 dell'1.4.2015 ad oggetto
"Adozione PUC", adottò il Piano Urbanistico Comunale, pubblicato sul BURC della Regione Campania n.
24 del 13 aprile 2015.
Con ciò sono fugati i dubbi sollevati dal contribuente circa la inesistenza di un PUC del 2015.
I fondi tassati erano inseriti in zona SP del PRG;
in base al PUC 2015 i terreni identificati al Foglio 33, mappali 381, 393 e 394 ricadevano in zona ZTO G
(Commerciale), con destinazione urbanistica di area fabbricabile a destinazione commerciale .
Con Delibera del Consiglio Comunale n. 61 del 29.10.2023 e pubblicato sul B.U.R.C. n. 18 del 19.02.2024 fu approvato il PUC dell'anno 2021 e agli immobili suddetti fu attribuita una destinazione urbanistica diversa da quella precedente ed infatti solo con il nuovo PUC gli immobili ricadono in maggior parte in zona attività terziaria.
L'appellante, richiamando un certificato di destinazione urbanistica del 2024, sostiene che i fondi ricadevano in zona Attività Terziarie, Attrezzature e Servizi Collettivi ad Iniziativa Privata ed in minor parte in zona Centro
Urbano e che, come precisato in una appendice, nello strumento urbanistico vigente alla data del 22/08/2021
(Piano Regolatore Generale (P.R.G.) approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale della
Campania 1 aprile 1996, n° 5323 pubblicato sul B.U.R.C. n° 27 del 13 maggio 1996) risultano avere la seguente destinazione urbanistica: in maggior parte in zona SP ed in minor parte in zona B. Il certificato non è risolutivo per la decisione in quanto è relativo alla destinazione prevista dal Piano
Urbanistico Comunale (P.U.C.) approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 61 del 29/12/2023 e pubblicato sul B.U.R.C. n° 18 del 19/02/2024 e non tiene conto del PUC del 2015.
L'appendice del certificato di destinazione prodotta dal contribuente, la quale attesta che lo strumento urbanistico vigente al 21 agosto 2021 era il PRG non è neanche essa risolutiva della questione in quanto il firmatario potrebbe avere dato - erroneamente - rilevanza alla mancata approvazione del PUC.
L'adozione del PUC supera le previsioni del PRG.
Il Piano Urbanistico Comunale (PUC) rappresenta l'evoluzione moderna del tradizionale Piano Regolatore
Generale (PRG), introdotto dalle normative regionali per aggiornare la pianificazione territoriale. A differenza del PRG, che era principalmente prescrittivo, il PUC si articola in una parte strutturale a lungo termine e una programmatica (spesso triennale), focalizzandosi maggiormente sulla sostenibilità ambientale, la qualità urbana e la valorizzazione delle risorse.
Dando per certa l'adozione del PUC, ne vanno individuati gli effetti, anche escludendo che fosse stato pubblicato o approvato dalla regione.
Il collegio sul punto ritiene di dare seguito all'orientamento della Corte di Cassazione secondo il quale ai fini dell'individuazione dell'esatta natura del terreno si deve fare riferimento all'articolo 36, secondo comma, del Dl n. 223/2006, in base al quale “…un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.”
A seguito di questa disposizione normativa, la Corte di cassazione (decisione n. 25505/2006) ha evidenziato che la scelta del legislatore tiene conto del fatto che la semplice adozione degli strumenti urbanistici generali
è idonea a far lievitare il valore venale delle aree in esse comprese.
Con la pronuncia in esame, al riguardo, si è affermato che “…l'adozione dello strumento urbanistico, con inserimento di un terreno con destinazione edificatoria, imprime al bene una qualità che è recepita dalla generalità dei consociati come qualcosa di già esistente e di difficile reversibilità.”
Con altro motivo di impugnazione l'appellante deduce l'illegittimità dell'atto perché per tutti e tre i terreni indica quale zonizzazione di riferimento, finalizzata al computo della base imponibile su cui applicare la aliquota, la ZTO G (Commerciale) in relazione alla quale il Comune di Grazzanise applica il valore di 40€/ mq. In realtà, i terreni individuati al fg. 33, p.lle 381, 393 e 394 nell'anno 2018 ricadevano in ZTO Sp del
PRG approvato con D.P.G.R. della Campania n. 5325 del 1.4.1996 e pubblicato sul BURC n. 27 del 13.5.1996, in vigore fino al 19.2.2024, come dimostrato dal certificato di destinazione urbanistica storico allegato al presente ricorso.
Le ragioni della infondatezza di questo motivo sono state esposte nel punto che precede.
Il Comune ha presentato appello con il quale ha chiesto la riforma parziale della sentenza nella parte relativa al regolamento delle spese, compensate.
L'appello del Comune non è fondato.
La disciplina delle spese nel processo tributario è contenuta nell'articolo 15 del d.lgs. n. 546/1992 il quale così dispone:
“1. La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza.
2. Le spese del giudizio sono compensate, in tutto o in parte, in caso di soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate ovvero quando la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio”.
L'articolo 15, disponendo la condanna alle spese del giudizio della parte che ne risulti soccombente, recepisce il principio processual-civilistico della soccombenza sancito dall'articolo 91 c.p.c. Tale principio entra in gioco nel momento in cui il procedimento sia stato definito ed il giudice abbia deciso quale delle parti sia risultata vittoriosa e quale soccombente ed implica che sulla parte soccombente gravino non solo le spese dalla stessa effettuate ma anche quelle anticipate e sostenute dall'avversario risultato vincitore. È parte soccombente: a) la parte alla quale è negato, in tutto o in parte, il riconoscimento della situazione giuridica dedotta in giudizio, come accade, ad esempio, nel caso del ricorrente cui viene respinto il ricorso per infondatezza dei motivi addotti ovvero per motivi di rito;
b) la parte nei confronti della quale è dichiarata l'esistenza di una situazione giuridica altrui, anche se essa non abbia contestato in giudizio la pretesa avversaria o addirittura non si sia costituita.
La ratio della norma in esame deve essere ricercata tra i principi basilari della giustizia secondo cui la
“necessità di ricorrere al giudice non deve tornare a danno di chi ha ragione”, quindi è giusto che le spese di giudizio non siano a carico di chi è risultato nella controversia totalmente vittorioso. Diversamente, la parte vittoriosa si vedrebbe riconosciuto un diritto non integro, ma ridotto in misura corrispondente alla diminuzione patrimoniale derivata dalle spese sostenute. La soccombenza si determina in base all'esito obiettivo della lite, cioè al raffronto tra le domande ed eccezioni delle parti e il risultato del processo, e prescinde da una condotta colposa, non avendo il carico definitivo delle spese una finalità sanzionatoria.
Premessi questi principi, il collegio ritiene che la decisione di primo grado debba essere confermata in quanto esistevano i motivi che potevano determinare la compensazione delle spese.
Vi era incertezza sulla effettiva destinazione, alimentata dal contenuto dell'appendice al certificato di destinazione urbanistica e si erano registrati contrasti in giurisprudenza sulla rilevanza, ai fini della determinazione del valore di un bene, delle previsioni contenute in uno strumento urbanistico per il quale non erano completate le procedure di adozione.
La reciproca soccombenza e le ragioni suesposte sull'appello del Comune giustificano la compensazione delle spese anche di questo grado di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta gli appelli e conferma la sentenza impugnata. Compensa le spese del grado