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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 11/12/2025, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Maurizio Paganelli ai sensi dell'art. 127 ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 391/2024 R.G. promossa da: in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1
rappresentati e difesi dall'Avv. Controparte_1
LUCENTI LUCA;
RICORRENTE
contro
:
rappresentato e difeso dall'Avv. LUZI MARCO;
CP_2
RESISTENTE
, Controparte_3
RESISTENTE, contumace
, Controparte_4
RESISTENTE, contumace
, Controparte_5
RESISTENTE, contumace Controparte_6
[...]
.c., RESISTENTE
pagina 1 di 10 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 06.4.2024 parte ricorrente esponeva che l'ispezione congiunta sviluppata tra marzo 2023 e febbraio 2024, culminava nel CP_7
verbale unico del 26 febbraio 2024 notificato alla società il 7 marzo 2024. La ricorrente affermava che l'azione intentata aveva natura di accertamento negativo della pretesa contributiva scaturita dall'addebito di interposizione illecita di manodopera, mentre non riguardava il profilo sanzionatorio amministrativo, rispetto al quale si riservava di valutare autonomamente l'eventuale pagamento in misura ridotta.
Premetteva che le violazioni in materia di sicurezza sul lavoro e videosorveglianza, oggetto di separati verbali, risultavano già definite con integrale ottemperanza e pagamento delle sanzioni;
quanto ai rilievi contributivi inerenti il personale alle formali dipendenze della società ricorrente, dichiarava acquiescenza e disponibilità alla regolarizzazione.
Delimitava dunque la controversia ai contributi richiesti per i lavoratori formalmente dipendenti di terzi ( Controparte_4 [...]
e , sostenendo che l' Controparte_3 Controparte_5 CP_2
avesse quantificato il dovuto senza detrarre quanto versato dai datori di lavoro formali, in violazione del principio di incidenza satisfattiva e del riparto dell'onere probatorio.
La ricorrente richiamava il dovere dell'Istituto di provare l'“an” e il “quantum” differenziale, nonché il principio di liberazione del committente fino a concorrenza dei contributi effettivamente versati dall'appaltatore; evidenziava
DURC regolari per i periodi considerati e riportava, in via esemplificativa, il caso del lavoratore , per il quale l' aveva calcolato l'intera Persona_1 CP_2
pagina 2 di 10 contribuzione sull'imponibile rettificato come se nulla fosse stato versato in origine. Contestava altresì gli addebiti specifici tratti dall'esame dei LUL delle società terze (trasferte e rimborsi indebiti, mancato rispetto del minimale, straordinari non registrati, imponibile erroneo), deducendo che si trattava di mere affermazioni prive di fede privilegiata e non verificabili dalla ricorrente, perché fondate su documentazione nella esclusiva disponibilità di terzi.
Negava in radice la sussistenza di pseudo-appalti, qualificando i rapporti come contratti di trasporto, caratterizzati da autonomia del vettore, assunzione del rischio e responsabilità tipiche, con corrispettivi riferiti a incarichi di consegna e non a un servizio unitario;
aggiungeva, quanto a , che alcun rapporto diretto fosse mai intercorso con essendo l'unico contratto in essere CP_1
quello con la ditta e ritenendo inconferenti le ricostruzioni di Parte_2
subappalto e locazione mezzi prospettate in verbale.
Contestava, infine, le ricostruzioni fattuali sulle posizioni individuali dei lavoratori ed;
allegava che e Pt_3 Per_2 Per_1 Per_3 Per_4 Per_5 Pt_3
avessero iniziato a operare presso la sede della società in date successive Per_2
a quelle indicate (e cioè rispettivamente dal 01.09.2022 e non dal 02.04.2021 e dal
01.03.2022 e non dal 05.10.2021), che le mansioni di magazzino fossero accessorie e coerenti con le esigenze del trasporto, che le direttive giornaliere del committente non si traducessero in esercizio di poteri datoriali e che i mezzi utilizzati dagli autisti appartenessero alle rispettive società datrici di lavoro.
Concludeva chiedendo l'accertamento dell'insussistenza dell'intermediazione illecita e, in subordine, la riduzione della pretesa alla sola differenza tra imponibili rettificati e contributi già corrisposti, con ricalcolo di sanzioni e interessi e con esclusione di qualsiasi obbligo in capo al legale rappresentante.
pagina 3 di 10 La difesa dell' si costituiva chiedendo il rigetto integrale del ricorso, CP_2
richiamando le osservazioni sviluppate dagli ispettori nel verbale di accertamento.
In relazione alla contribuzione versata dalle formali datrici di lavoro dei dipendenti impiegati presso la deduceva che solo la Società CP_1
aveva versato parte della contribuzione dovuta Controparte_4
(€ 12.794,00). Al netto dell'ulteriore pagamento di €3.394,84 effettuato dalla ricorrente, residuava un credito di € 44.261,52, oltre somme aggiuntive e interessi.
L' si costituiva sostenendo, in rito, l'inammissibilità del ricorso nei propri confronti per difetto di interesse ad agire, rilevando che il verbale ispettivo non assumeva efficacia lesiva immediata e che, in ogni caso, le sanzioni amministrative contestate risultavano pagate in misura ridotta entro i termini, sicché non vi era né ordinanza-ingiunzione, né titolo esecutivo, né residua potestà sanzionatoria dell'Ufficio.
***
1. L' ha eccepito di non essere passivamente Controparte_6
legittimato rispetto alla domanda di parte ricorrente. In realtà, il ricorso non contiene alcuna domanda nei confronti dell' . Nella parte conclusiva del ricorso, infatti, è contenuta una sola domanda principale, rivolta nei confronti dell' e anche la domanda subordinata ha sempre ad oggetto la contribuzione CP_2
pretesa dall'ente previdenziale. La chiamata in causa dell' viene giustificata
(pag. 18. Punto 4, del ricorso) per l'eventualità che, trattandosi di verbale unico, possa configurarsi un'ipotesi di litisconsorzio necessario. Per ragioni di mera opportunità si spiega la notifica del ricorso alle formali datrici dei lavoratori i cui rapporti sono stati oggetto dei rilievi ispettivi.
Ciò premesso, poiché l'oggetto del processo è costituito esclusivamente dall'accertamento negativo della pretesa contributiva dell' alcun CP_2
pagina 4 di 10 litisconsorzio è ipotizzabile con l' , che non è parte del rapporto che intercorre tra il datore di lavoro e l'ente previdenziale.
In sostanza, avuto riguardo all'oggetto del processo, la notificazione del ricorso all' e agli altri soggetti diversi dall' non è altro che una denuncia di lite. CP_2
2. L' fonda la sua pretesa contributiva su due assunti autonomi: la CP_2
qualificazione quali appalti di servizi di trasporto dei contratti tra le società resistenti e la ricorrente;
la riconducibilità dei rapporti di lavoro in contestazione ad ipotesi di somministrazione illecita di manodopera. In entrambi i casi la ricorrente risponderebbe dell'obbligazione contributiva. Nel primo caso in forza dell'art. 29, del d.lgs. 276/2003; nel secondo caso quale effettivo datore di lavoro dei dipendenti solo formalmente in forza alle società resistenti.
3. Deve quindi verificarsi in primo luogo se i contratti stipulati dalla ricorrente siano giuridicamente qualificabili come di trasporto o di appalto. Al contratto di trasporto non si applica infatti l'art. 29, del d.lgs. 276/2003, ma un diverso regime di responsabilità solidale che non è qui in discussione (v. Cass. 21386/2023).
Quanto al discrimine tra l'appalto dei servizi di trasporto e il mero contratto di trasporto, la giurisprudenza di legittimità ravvisa l'appalto ogniqualvolta le parti abbiano pianificato, con una disciplina e un corrispettivo unitario e con l'allestimento di un'idonea organizzazione, l'esecuzione di una serie di trasporti, provvista dei caratteri delle prestazioni continuative, preordinate al conseguimento di un risultato complessivo rispondente alle esigenze della committenza (Cass., sez. lav., 6 marzo 2020, n. 6449; nello stesso senso, Cass., sez. III, 14 luglio 2015, n. 14670).
4. Dall'analisi dei contratti prodotti dalle parti, che hanno sostanzialmente il medesimo contenuto, non si evincono elementi idonei per qualificarli alla stregua di appalti di servizi. Essi non contengono condizioni diverse da quelle pagina 5 di 10 strettamente inerenti l'attività di trasporto. Tuttavia, l'analisi non può fermarsi a questo stadio, meramente formale, poiché le modalità di esecuzione di questi rapporti – in particolare quelli conclusi con la e la Società Controparte_3
– manifestano un contenuto che non si riduce al Controparte_4
mero trasporto di cose. Assume rilievo la circostanza che le attività di due dei quattro dipendenti riferibili a dette società ( e ) Persona_6 Persona_7
non fossero limitate al mero trasporto di merce ma includessero attività di magazzinaggio ossia di preparazione e divisione degli ordini. Lo stabile impiego di questi dipendenti in attività ulteriori, seppure connesse al trasporto, risulta sia dai verbali ispettivi che dalle dichiarazioni rese in giudizio. L'incarico conferito dalla ricorrente alla e alla aveva perciò ad Controparte_4
oggetto un'attività più complessa del semplice spostamento di beni dal luogo ove erano stoccati al destinatario finale, implicando anche la gestione delle connesse attività di magazzino. Trattandosi di un servizio complesso, da svolgersi con organizzazione dei mezzi e a proprio rischio, è corretto ricondurre il rapporto costituito con queste società al contratto di appalto. Le attività di gestione del magazzino non erano occasionali ma stabili e, per il dipendente Per_2
addirittura esclusive. Su queste basi non è contestabile la responsabilità della ricorrente a norma dell'art. 29, del d.lgs. 276/2003 e non vi è perciò necessità di indagare la ricorrenza di una somministrazione illecita.
5. La verifica dei presupposti della somministrazione illecita si pone invece per i lavoratori ed che, da quanto emerge Persona_8 Parte_4
dai verbali ispettivi e dalle deposizioni in atti, si limitavano a svolgere attività di trasporto con veicoli messi a disposizione dai rispettivi datori di lavoro. Non essendovi attività accessorie ulteriori che possano giustificare la qualificazione di pagina 6 di 10 questi rapporti come appalti di servizi di trasporto, la conferma della pretesa dell' presuppone l'accertamento della somministrazione illecita. CP_2
Secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione (Cass. nn.
15557/2019, 27213 del 26/10/2018, 7820/2013, 15693/2009, 1676/2005), per individuare la linea di demarcazione tra la fattispecie vietata dell'interposizione illecita di manodopera e quella lecita dell'appalto di opere o servizi, è necessario che il giudice accerti che all'appaltatore sia stato affidato un servizio ed un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso la reale organizzazione e gestione autonoma della prestazione, con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo, con l'impiego di propri mezzi da parte dell'appaltatore e sempre che sussista un rischio di impresa in capo all'appaltatore. Così secondo Cass. Sez. L n. 15693 del 03/07/2009, "In relazione al divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, sono leciti appalli di opere e servizi quelli che, pur espletabili con mere prestazioni di manodopera o con l'ausilio di attrezzature e mezzi modesti, costituiscano un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore e con assunzione da parte dello stesso dei relativi rischi economici, senza diretti interventi dispositivi e di controllo dell'appallante sulle persone dipendenti dall'altro soggetto.” Analogamente Sez. L n. 27213 del 26/10/2018, ha affermato che "Il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro in riferimento agli appalti "endoaziendali", caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di attività strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, opera tutte le volle in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore-datore di lavoro i soli compili di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa finalizzata ad un risultato produttivo autonomo, ne' una assunzione di
pagina 7 di 10 rischio economico con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo” (2020/12551).
Questi principi possono applicarsi anche nell'ipotesi in cui la somministrazione abbia riguardo all'attività di trasporto ma, in tal caso, occorre l'evidenza di un'ingerenza del committente nell'attività tipica del trasportatore, ad esempio nella definizione dei percorsi o nella disponibilità o gestione dei mezzi di trasporto. Nel caso in esame non vi sono elementi che attestino una tale ingerenza. L'utilizzo da parte del sig. di un autoveicolo della Per_4 CP_1
è avvenuto in occasione di un'avaria del veicolo ordinariamente in
[...]
dotazione, nella disponibilità della . Il sig. ha Parte_4
riferito agli ispettori che il furgone che guidava era della e per esigenze di manutenzione si rivolgeva a della . La circostanza che Parte_5
entrambi ricevessero da personale della la documentazione CP_1
relativa ai colli trasportati non esula dalla tipica attività del trasportatore.
Per queste ragioni il ricorso va accolto relativamente alle posizioni dei due dipendenti della Controparte_5
6. A questo punto è necessario verificare le altre eccezioni proposte dalla ricorrente. contesta l'epoca di inizio dell'attività svolta dai lavoratori CP_1 Per_6
e . Il 13.06.2023 dichiarava agli ispettori di
[...] Persona_7 Persona_6
lavorare da 5 anni per la e fin dall'inizio di essere stato impiegato presso la
La datazione del rapporto stimata dall' è, tenuto conto di CP_1 CP_2
queste dichiarazioni, benevola per la ricorrente. Il sig. in giudizio, ha Pt_3
riferito di aver lavorato per la nel 2022 e di essere stato impiegato CP_3
prima presso la a e poi a Santarcangelo presso la . CP_9 CP_10
Successivamente presso la Il contrasto tra le due dichiarazioni è CP_1
marchiano e irrisolvibile a meno di considerare la deposizione resa da ultimo pagina 8 di 10 influenzata dalla preoccupazione di conservare l'attuale rapporto di lavoro con la ricorrente. Per tale motivo si reputa più attendibile quanto riferito in sede ispettiva. Il dipendente , è stato assunto dalla Società Persona_7 CP_4
il 05.10.2021, stipulando il contratto presso la dove ha
[...] CP_1
lavorato come magazziniere. La sua deposizione testimoniale non consente di giungere a conclusioni diverse da quelle ritenute dagli ispettori, avendo il teste riferito di aver lavorato, prima dell'attuale ingaggio alle dipendenze della ricorrente, “nello stesso luogo” ossia presso la CP_1
7. Va infine verificata l'eccezione di parziale pagamento della contribuzione ad opera delle formali datrici di lavoro, che è parzialmente fondata.
La pretesa contributiva originaria dell' pari ad € 58.362,60, oltre sanzioni CP_2
civili ed interessi, è riassunta dalla ricorrente nel ricorso a pag. 9, nel Quadro riepilogativo 4.
Dalla documentazione prodotta dall' in data 25 e 26 giugno 2025, risulta CP_2
l'incidenza satisfattiva dei versamenti effettuati dalle aziende pseudo-appaltatrici alla data del 02.10.2024, nei seguenti termini:
1. - periodo di competenza: 04/21 - 12/22 – nulla;
Controparte_3
2. - periodo di competenza: 01/2023 - 03/2023 Controparte_5
– nulla;
3. periodo di Controparte_4
competenza: 10/2021 - 03/2023 – pagati € 12.794,00 (periodo di competenza dei pagamenti: da ottobre 2021 a giugno 2022 – per i lavoratori: Persona_7
- € 5.968,00 - - € 6.826,00). Persona_1
Al netto della contribuzione riferibile ai dipendenti ed (di cui per Per_4 Per_5
le ragioni esposte l'istante non deve rispondere) e dell'importo corrisposto pagina 9 di 10 all' dalla formale datrice di lavoro (€ 12.794,00), il credito residuo è pari ad € CP_2
40.532,87, oltre sanzioni civili ed interessi.
8. Le spese di lite sostenute dall' sono liquidate in complessivi € 4488,00. CP_2
Considerato il parziale accoglimento del ricorso, sono compensate per un terzo e per il residuo poste in capo alla ricorrente. Le spese sostenute dall' sono compensate non avendo l'istante proposto alcuna domanda nei suoi confronti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattese, accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara che la ricorrente, sulla base del verbale di accertamento e notificazione opposto, nulla deve all' in CP_2
relazione ai lavoratori IN AR e in relazione ai Parte_4
dipendenti , e Persona_6 Persona_7 Parte_6 Parte_7
l'importo della contribuzione dovuta quale responsabile solidale ex art. 29, d.lgs.
276/2003, è pari ad € 40.532,87, oltre sanzioni civili ed interessi.
Spese come in parte motiva.
Pesaro, 11/12/2025.
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Paganelli
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Maurizio Paganelli ai sensi dell'art. 127 ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 391/2024 R.G. promossa da: in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1
rappresentati e difesi dall'Avv. Controparte_1
LUCENTI LUCA;
RICORRENTE
contro
:
rappresentato e difeso dall'Avv. LUZI MARCO;
CP_2
RESISTENTE
, Controparte_3
RESISTENTE, contumace
, Controparte_4
RESISTENTE, contumace
, Controparte_5
RESISTENTE, contumace Controparte_6
[...]
.c., RESISTENTE
pagina 1 di 10 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 06.4.2024 parte ricorrente esponeva che l'ispezione congiunta sviluppata tra marzo 2023 e febbraio 2024, culminava nel CP_7
verbale unico del 26 febbraio 2024 notificato alla società il 7 marzo 2024. La ricorrente affermava che l'azione intentata aveva natura di accertamento negativo della pretesa contributiva scaturita dall'addebito di interposizione illecita di manodopera, mentre non riguardava il profilo sanzionatorio amministrativo, rispetto al quale si riservava di valutare autonomamente l'eventuale pagamento in misura ridotta.
Premetteva che le violazioni in materia di sicurezza sul lavoro e videosorveglianza, oggetto di separati verbali, risultavano già definite con integrale ottemperanza e pagamento delle sanzioni;
quanto ai rilievi contributivi inerenti il personale alle formali dipendenze della società ricorrente, dichiarava acquiescenza e disponibilità alla regolarizzazione.
Delimitava dunque la controversia ai contributi richiesti per i lavoratori formalmente dipendenti di terzi ( Controparte_4 [...]
e , sostenendo che l' Controparte_3 Controparte_5 CP_2
avesse quantificato il dovuto senza detrarre quanto versato dai datori di lavoro formali, in violazione del principio di incidenza satisfattiva e del riparto dell'onere probatorio.
La ricorrente richiamava il dovere dell'Istituto di provare l'“an” e il “quantum” differenziale, nonché il principio di liberazione del committente fino a concorrenza dei contributi effettivamente versati dall'appaltatore; evidenziava
DURC regolari per i periodi considerati e riportava, in via esemplificativa, il caso del lavoratore , per il quale l' aveva calcolato l'intera Persona_1 CP_2
pagina 2 di 10 contribuzione sull'imponibile rettificato come se nulla fosse stato versato in origine. Contestava altresì gli addebiti specifici tratti dall'esame dei LUL delle società terze (trasferte e rimborsi indebiti, mancato rispetto del minimale, straordinari non registrati, imponibile erroneo), deducendo che si trattava di mere affermazioni prive di fede privilegiata e non verificabili dalla ricorrente, perché fondate su documentazione nella esclusiva disponibilità di terzi.
Negava in radice la sussistenza di pseudo-appalti, qualificando i rapporti come contratti di trasporto, caratterizzati da autonomia del vettore, assunzione del rischio e responsabilità tipiche, con corrispettivi riferiti a incarichi di consegna e non a un servizio unitario;
aggiungeva, quanto a , che alcun rapporto diretto fosse mai intercorso con essendo l'unico contratto in essere CP_1
quello con la ditta e ritenendo inconferenti le ricostruzioni di Parte_2
subappalto e locazione mezzi prospettate in verbale.
Contestava, infine, le ricostruzioni fattuali sulle posizioni individuali dei lavoratori ed;
allegava che e Pt_3 Per_2 Per_1 Per_3 Per_4 Per_5 Pt_3
avessero iniziato a operare presso la sede della società in date successive Per_2
a quelle indicate (e cioè rispettivamente dal 01.09.2022 e non dal 02.04.2021 e dal
01.03.2022 e non dal 05.10.2021), che le mansioni di magazzino fossero accessorie e coerenti con le esigenze del trasporto, che le direttive giornaliere del committente non si traducessero in esercizio di poteri datoriali e che i mezzi utilizzati dagli autisti appartenessero alle rispettive società datrici di lavoro.
Concludeva chiedendo l'accertamento dell'insussistenza dell'intermediazione illecita e, in subordine, la riduzione della pretesa alla sola differenza tra imponibili rettificati e contributi già corrisposti, con ricalcolo di sanzioni e interessi e con esclusione di qualsiasi obbligo in capo al legale rappresentante.
pagina 3 di 10 La difesa dell' si costituiva chiedendo il rigetto integrale del ricorso, CP_2
richiamando le osservazioni sviluppate dagli ispettori nel verbale di accertamento.
In relazione alla contribuzione versata dalle formali datrici di lavoro dei dipendenti impiegati presso la deduceva che solo la Società CP_1
aveva versato parte della contribuzione dovuta Controparte_4
(€ 12.794,00). Al netto dell'ulteriore pagamento di €3.394,84 effettuato dalla ricorrente, residuava un credito di € 44.261,52, oltre somme aggiuntive e interessi.
L' si costituiva sostenendo, in rito, l'inammissibilità del ricorso nei propri confronti per difetto di interesse ad agire, rilevando che il verbale ispettivo non assumeva efficacia lesiva immediata e che, in ogni caso, le sanzioni amministrative contestate risultavano pagate in misura ridotta entro i termini, sicché non vi era né ordinanza-ingiunzione, né titolo esecutivo, né residua potestà sanzionatoria dell'Ufficio.
***
1. L' ha eccepito di non essere passivamente Controparte_6
legittimato rispetto alla domanda di parte ricorrente. In realtà, il ricorso non contiene alcuna domanda nei confronti dell' . Nella parte conclusiva del ricorso, infatti, è contenuta una sola domanda principale, rivolta nei confronti dell' e anche la domanda subordinata ha sempre ad oggetto la contribuzione CP_2
pretesa dall'ente previdenziale. La chiamata in causa dell' viene giustificata
(pag. 18. Punto 4, del ricorso) per l'eventualità che, trattandosi di verbale unico, possa configurarsi un'ipotesi di litisconsorzio necessario. Per ragioni di mera opportunità si spiega la notifica del ricorso alle formali datrici dei lavoratori i cui rapporti sono stati oggetto dei rilievi ispettivi.
Ciò premesso, poiché l'oggetto del processo è costituito esclusivamente dall'accertamento negativo della pretesa contributiva dell' alcun CP_2
pagina 4 di 10 litisconsorzio è ipotizzabile con l' , che non è parte del rapporto che intercorre tra il datore di lavoro e l'ente previdenziale.
In sostanza, avuto riguardo all'oggetto del processo, la notificazione del ricorso all' e agli altri soggetti diversi dall' non è altro che una denuncia di lite. CP_2
2. L' fonda la sua pretesa contributiva su due assunti autonomi: la CP_2
qualificazione quali appalti di servizi di trasporto dei contratti tra le società resistenti e la ricorrente;
la riconducibilità dei rapporti di lavoro in contestazione ad ipotesi di somministrazione illecita di manodopera. In entrambi i casi la ricorrente risponderebbe dell'obbligazione contributiva. Nel primo caso in forza dell'art. 29, del d.lgs. 276/2003; nel secondo caso quale effettivo datore di lavoro dei dipendenti solo formalmente in forza alle società resistenti.
3. Deve quindi verificarsi in primo luogo se i contratti stipulati dalla ricorrente siano giuridicamente qualificabili come di trasporto o di appalto. Al contratto di trasporto non si applica infatti l'art. 29, del d.lgs. 276/2003, ma un diverso regime di responsabilità solidale che non è qui in discussione (v. Cass. 21386/2023).
Quanto al discrimine tra l'appalto dei servizi di trasporto e il mero contratto di trasporto, la giurisprudenza di legittimità ravvisa l'appalto ogniqualvolta le parti abbiano pianificato, con una disciplina e un corrispettivo unitario e con l'allestimento di un'idonea organizzazione, l'esecuzione di una serie di trasporti, provvista dei caratteri delle prestazioni continuative, preordinate al conseguimento di un risultato complessivo rispondente alle esigenze della committenza (Cass., sez. lav., 6 marzo 2020, n. 6449; nello stesso senso, Cass., sez. III, 14 luglio 2015, n. 14670).
4. Dall'analisi dei contratti prodotti dalle parti, che hanno sostanzialmente il medesimo contenuto, non si evincono elementi idonei per qualificarli alla stregua di appalti di servizi. Essi non contengono condizioni diverse da quelle pagina 5 di 10 strettamente inerenti l'attività di trasporto. Tuttavia, l'analisi non può fermarsi a questo stadio, meramente formale, poiché le modalità di esecuzione di questi rapporti – in particolare quelli conclusi con la e la Società Controparte_3
– manifestano un contenuto che non si riduce al Controparte_4
mero trasporto di cose. Assume rilievo la circostanza che le attività di due dei quattro dipendenti riferibili a dette società ( e ) Persona_6 Persona_7
non fossero limitate al mero trasporto di merce ma includessero attività di magazzinaggio ossia di preparazione e divisione degli ordini. Lo stabile impiego di questi dipendenti in attività ulteriori, seppure connesse al trasporto, risulta sia dai verbali ispettivi che dalle dichiarazioni rese in giudizio. L'incarico conferito dalla ricorrente alla e alla aveva perciò ad Controparte_4
oggetto un'attività più complessa del semplice spostamento di beni dal luogo ove erano stoccati al destinatario finale, implicando anche la gestione delle connesse attività di magazzino. Trattandosi di un servizio complesso, da svolgersi con organizzazione dei mezzi e a proprio rischio, è corretto ricondurre il rapporto costituito con queste società al contratto di appalto. Le attività di gestione del magazzino non erano occasionali ma stabili e, per il dipendente Per_2
addirittura esclusive. Su queste basi non è contestabile la responsabilità della ricorrente a norma dell'art. 29, del d.lgs. 276/2003 e non vi è perciò necessità di indagare la ricorrenza di una somministrazione illecita.
5. La verifica dei presupposti della somministrazione illecita si pone invece per i lavoratori ed che, da quanto emerge Persona_8 Parte_4
dai verbali ispettivi e dalle deposizioni in atti, si limitavano a svolgere attività di trasporto con veicoli messi a disposizione dai rispettivi datori di lavoro. Non essendovi attività accessorie ulteriori che possano giustificare la qualificazione di pagina 6 di 10 questi rapporti come appalti di servizi di trasporto, la conferma della pretesa dell' presuppone l'accertamento della somministrazione illecita. CP_2
Secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione (Cass. nn.
15557/2019, 27213 del 26/10/2018, 7820/2013, 15693/2009, 1676/2005), per individuare la linea di demarcazione tra la fattispecie vietata dell'interposizione illecita di manodopera e quella lecita dell'appalto di opere o servizi, è necessario che il giudice accerti che all'appaltatore sia stato affidato un servizio ed un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso la reale organizzazione e gestione autonoma della prestazione, con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo, con l'impiego di propri mezzi da parte dell'appaltatore e sempre che sussista un rischio di impresa in capo all'appaltatore. Così secondo Cass. Sez. L n. 15693 del 03/07/2009, "In relazione al divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, sono leciti appalli di opere e servizi quelli che, pur espletabili con mere prestazioni di manodopera o con l'ausilio di attrezzature e mezzi modesti, costituiscano un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore e con assunzione da parte dello stesso dei relativi rischi economici, senza diretti interventi dispositivi e di controllo dell'appallante sulle persone dipendenti dall'altro soggetto.” Analogamente Sez. L n. 27213 del 26/10/2018, ha affermato che "Il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro in riferimento agli appalti "endoaziendali", caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di attività strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, opera tutte le volle in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore-datore di lavoro i soli compili di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa finalizzata ad un risultato produttivo autonomo, ne' una assunzione di
pagina 7 di 10 rischio economico con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo” (2020/12551).
Questi principi possono applicarsi anche nell'ipotesi in cui la somministrazione abbia riguardo all'attività di trasporto ma, in tal caso, occorre l'evidenza di un'ingerenza del committente nell'attività tipica del trasportatore, ad esempio nella definizione dei percorsi o nella disponibilità o gestione dei mezzi di trasporto. Nel caso in esame non vi sono elementi che attestino una tale ingerenza. L'utilizzo da parte del sig. di un autoveicolo della Per_4 CP_1
è avvenuto in occasione di un'avaria del veicolo ordinariamente in
[...]
dotazione, nella disponibilità della . Il sig. ha Parte_4
riferito agli ispettori che il furgone che guidava era della e per esigenze di manutenzione si rivolgeva a della . La circostanza che Parte_5
entrambi ricevessero da personale della la documentazione CP_1
relativa ai colli trasportati non esula dalla tipica attività del trasportatore.
Per queste ragioni il ricorso va accolto relativamente alle posizioni dei due dipendenti della Controparte_5
6. A questo punto è necessario verificare le altre eccezioni proposte dalla ricorrente. contesta l'epoca di inizio dell'attività svolta dai lavoratori CP_1 Per_6
e . Il 13.06.2023 dichiarava agli ispettori di
[...] Persona_7 Persona_6
lavorare da 5 anni per la e fin dall'inizio di essere stato impiegato presso la
La datazione del rapporto stimata dall' è, tenuto conto di CP_1 CP_2
queste dichiarazioni, benevola per la ricorrente. Il sig. in giudizio, ha Pt_3
riferito di aver lavorato per la nel 2022 e di essere stato impiegato CP_3
prima presso la a e poi a Santarcangelo presso la . CP_9 CP_10
Successivamente presso la Il contrasto tra le due dichiarazioni è CP_1
marchiano e irrisolvibile a meno di considerare la deposizione resa da ultimo pagina 8 di 10 influenzata dalla preoccupazione di conservare l'attuale rapporto di lavoro con la ricorrente. Per tale motivo si reputa più attendibile quanto riferito in sede ispettiva. Il dipendente , è stato assunto dalla Società Persona_7 CP_4
il 05.10.2021, stipulando il contratto presso la dove ha
[...] CP_1
lavorato come magazziniere. La sua deposizione testimoniale non consente di giungere a conclusioni diverse da quelle ritenute dagli ispettori, avendo il teste riferito di aver lavorato, prima dell'attuale ingaggio alle dipendenze della ricorrente, “nello stesso luogo” ossia presso la CP_1
7. Va infine verificata l'eccezione di parziale pagamento della contribuzione ad opera delle formali datrici di lavoro, che è parzialmente fondata.
La pretesa contributiva originaria dell' pari ad € 58.362,60, oltre sanzioni CP_2
civili ed interessi, è riassunta dalla ricorrente nel ricorso a pag. 9, nel Quadro riepilogativo 4.
Dalla documentazione prodotta dall' in data 25 e 26 giugno 2025, risulta CP_2
l'incidenza satisfattiva dei versamenti effettuati dalle aziende pseudo-appaltatrici alla data del 02.10.2024, nei seguenti termini:
1. - periodo di competenza: 04/21 - 12/22 – nulla;
Controparte_3
2. - periodo di competenza: 01/2023 - 03/2023 Controparte_5
– nulla;
3. periodo di Controparte_4
competenza: 10/2021 - 03/2023 – pagati € 12.794,00 (periodo di competenza dei pagamenti: da ottobre 2021 a giugno 2022 – per i lavoratori: Persona_7
- € 5.968,00 - - € 6.826,00). Persona_1
Al netto della contribuzione riferibile ai dipendenti ed (di cui per Per_4 Per_5
le ragioni esposte l'istante non deve rispondere) e dell'importo corrisposto pagina 9 di 10 all' dalla formale datrice di lavoro (€ 12.794,00), il credito residuo è pari ad € CP_2
40.532,87, oltre sanzioni civili ed interessi.
8. Le spese di lite sostenute dall' sono liquidate in complessivi € 4488,00. CP_2
Considerato il parziale accoglimento del ricorso, sono compensate per un terzo e per il residuo poste in capo alla ricorrente. Le spese sostenute dall' sono compensate non avendo l'istante proposto alcuna domanda nei suoi confronti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattese, accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara che la ricorrente, sulla base del verbale di accertamento e notificazione opposto, nulla deve all' in CP_2
relazione ai lavoratori IN AR e in relazione ai Parte_4
dipendenti , e Persona_6 Persona_7 Parte_6 Parte_7
l'importo della contribuzione dovuta quale responsabile solidale ex art. 29, d.lgs.
276/2003, è pari ad € 40.532,87, oltre sanzioni civili ed interessi.
Spese come in parte motiva.
Pesaro, 11/12/2025.
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Paganelli
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