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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/11/2025, n. 8876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8876 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
RG n. 26910/2025
--TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO--
--SEZIONE 13 ^CIVILE-- REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile e Penale di Milano, nella persona del Giudice unico Dott. Jacopo Blandini, ha emesso la seguente
--SENTENZA-- nella causa civile promossa
DA
<< >> nata a [...] il Parte_1 C.F._1 Parte_1
26/01/1963, C.F. , PEC: C.F._1 Email_1 [...]
che sta in giudizio in proprio ai sensi di legge, elettivamente Email_2 domiciliata ai fini della presente procedura presso il suo studio ad Ancona, Via Marsala n. 8, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni al fax n. 071/2089254 o al proprio indirizzo PEC patrocinato/a dall'Avv. ; Parte_1
-PARTE ATTRICE/RICORRENTE
CONTRO
<< >> , nata a Controparte_1 C.F._2 Controparte_1
Como il 17 marzo 1961, residente ad Albano Vercellese, Corso Umberto I n. 54, cod. fisc. ; C.F._2
-PARTE CONVENUTA/RESISTENTE NON COSTITUITA-
Oggetto: Occupazione senza titolo di immobile.
<<tribunale civile e penale di milano>>
<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 26910 2025-sentenza-pagina 1 di 14>> CONCLUSIONI Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in via principale
1) accertare e dichiarare l'occupazione sine titulo da parte della sig.ra Controparte_1 dell'appartamento di proprietà dell'istante sito a Milano, Via Sigieri n. 22;
2) conseguentemente ordinare alla sig.ra la restituzione immediata Controparte_1 dell'immobile sito a Milano Via Sigieri n. 22.
3) Condannare la predetta al pagamento dell'indennità di Controparte_1 occupazione da determinarsi in via equitativa dal mese di ottobre 2024 sino al rilascio effettivo, ed al rimborso delle spese condominiali e delle spese sostenute per le utenze relativamente al predetto periodo che si quantificano forfettariamente in euro 500,00 mensili. Conclusioni poi “ridotte” dalla stessa parte nella ultima memoria del 13- Pt_1
14/11/2025.
--CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE1--
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà ai canoni normativi dettati dagli artt. 132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi (cfr. Cassazione alle SS.UU. n. 642 del 16/01/2015). Con atto introduttivo depositato in Cancelleria, la parte sseriva di essere proprietaria Pt_1 del seguente immobile: unità immobiliare sita a Milano, alla Via Sigieri n. 22, distinto all'N.C.E.U. al Foglio 481 Particella 121 Sub 7 Cat. A/3a) Classe 4 rendita catastale 342,15 (all. n.11); riferiva ed asseriva di avere conferito procura speciale al proprio figlio Per_1
affinché gestisse l'immobile in sua vece;
riferiva che il avrebbe reso
[...] Per_1 disponibile l'appartamento per la locazione breve tramite prenotazioni sulla piattaforma AirB&B. Riferiva che nel mese di dicembre 2023 il sarebbe stato contattato da tal Per_1 CP_1
(all.n.1) la quale avrebbe avuto necessità dell'immobile asseritamente per far
[...] soggiornare i propri figli per un periodo di tempo di circa 1-2 mesi in quanto, a suo dire, era in attesa che venissero ultimati i lavori di ristrutturazione della propria abitazione. 1 La presente sentenza viene redatta anche secondo i criteri di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n. 642 del 16/01/2015, ed ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9, del D.L. 179/2012 come convertito in Legge n. 221/2012, come introdotto ai sensi del D.L. n. 83/2015 e poi convertito in Legge n. 132/2015; In limine litis va osservato che la riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n. 69 del 2009). Ne deriva che può procedersi all'immediata stesura delle ragioni della decisione;
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 26910 2025-sentenza-pagina 1 di 14>> Prospettava che l'iniziale richiesta da parte della di poter usufruire CP_1 dell'appartamento per un paio di mesi si sarebbe trasformava ben presto in una pretesa più lunga, ovvero 12 mesi (cfr. msg whatsapp 20/03/2024 – all. n.2), richiesta a cui il Per_1 non avrebbe inteso acconsentire (cfr. msg whatsapp 21/03/2024 – all. n.3), poiché non era sua intenzione una locazione di lunga durata. Riferiva la che, accampando continue scuse nel ritardo della riconsegna del proprio Pt_1 immobile ristrutturando, la di fatto avrebbe procrastinato di mese in mese la data CP_1 in cui avrebbe liberato l'appartamento, e del tutto in buona fede, fidandosi delle rassicurazioni ricevute, il avrebbe concesso alla stessa la possibilità di far rimanere i presunti figli Per_1 fino a settembre 2024. Prospettava che giunti a settembre, la avrebbe sostenuto che gli accordi presi CP_1 fossero fino a ottobre 2024 e, anche in questo caso, il avrebbe acconsentito. Per_1
Riferiva che la dunque, con messaggio whatsapp del 16/08/2024 (all.n.4) avrebbe CP_1 comunicato che avrebbe riconsegnato le chiavi dell'appartamento il 31/10/2024, data che non sarebbe stata rispettata. Riferiva che il figlio ormai stanco del continuo procrastinare la restituzione Per_1 dell'immobile da parte della si sarebbe visto costretto a stabilire la data del CP_1
28.11.2024 per la definitiva riconsegna delle chiavi. Riferiva che la non avrebbe accettato di buon grado tale condizione, tanto che del
CP_1 tutto arbitrariamente decideva che sarebbe rimasta comunque nell'appartamento. Riferiva che fino a settembre 2024 la avrebbe corrisposto mensilmente l'importo
CP_1 di €#1.700,00# in contanti in favore del quale indennità per l'occupazione Per_1 dell'appartamento comprensivo di rimborso spese condominiali ed utenze, internet e riscaldamento. Asseriva che sarebbe seguito un incontro tra la ed il in un bar, dove la
CP_1 Per_1 si rifiuta di riconsegnare l'immobile e di fronte al diniego del si sarebbe
CP_1 Per_1 offerta (addirittura) di pagarlo di più, offerta che asseriva essere stata declinata dallo stesso (cfr. registrazione colloquio – all. n.6). Asseriva che in data 11/11/2024 la ricorrente avrebbe ricevuto una lettera di contestazione da parte dell'Avv. Diego Militerni il quale però inviava la missiva a nome dei signori
[...]
, e Controparte_2 Controparte_3 Persona_2
quali figli della nonché occupanti – a suo dire - dell'immobile,
[...] CP_1 paventando una inverosimile domanda di accertamento di contratto di locazione non scritto, pretendendone la registrazione e minacciando l'intervento della RD di FI nei confronti del sig. per aver percepito gli importi della occupazione al posto Per_1 della effettiva proprietaria, ovvero l'esponente (all. n.7). Parte_1
Asseriva che fin da subito, dei soggetti asseritamente occupanti l'immobile venivano forniti soltanto i nomi e cognomi, luoghi e date di nascita, ma alcun rifermento alle rispettive residenze né tanto meno i documenti di riconoscimento;
prospettava, il quale con PEC in data 26/11/2024 (all.n.8), contestando tutta la ricostruzione della vicenda, precisava che il sig. non aveva mai interagito con i signori nella trattativa Per_1 Controparte_2
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 26910 2025-sentenza-pagina 1 di 14>> dell'immobile, bensì soltanto con la che, tuttavia, non sarebbe stata assistita CP_1 dall'avv. Militerni. Asseriva che dopo questo primo scambio delle rispettive posizioni, tra le parti avrebbe avuto inizio una corrispondenza volta a definire bonariamente la questione, addivenendo ad un accordo che avrebbe tutelato sia la he gli occupanti dell'immobile tramite la stesura Pt_1 di una scrittura privata sottoscritta dalla dalla scrittura privata che avrebbe Pt_1 CP_1 regolamentato la permanenza nell'appartamento di via Sigeri, sia nella durata che nell'importo dell'indennità, con una data ultima di riconsegna del 23 marzo 2025. Asseriva che per tutto lo scambio della corrispondenza sarebbe stato ripetutamente richiesto al legale avversario l'invio dei documenti di identità dei tre occupanti , ma tale CP_2 richiesta non sarebbe mai stata evasa, e che una volta fissati i termini dell'accordo, non sarebbero pervenute più notizie da parte dell'Avv. Militerni. Riferiva che in data 17 giugno 2025 perveniva alla pec dell'avv. Andrea Lavalle il Pt_1 quale facendo intendere che la stesse ancora corrispondendo l'importo di euro CP_1
1.700,00 (circostanza asseritamente non rispondente al vero), dichiarava che la sua assistita sarebbe stata disponibile a lasciare l'immobile entro la data del 30 ottobre 2025 corrispondendo euro 1700,00 mensili e che in assenza di disponibilità al dialogo avrebbe adito anche la RD di FI (all.n.9).
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 26910 2025-sentenza-pagina 1 di 14>> Prospettava la di avere depositato atto di denuncia-querela nei confronti della Pt_1 per i fatti sopra narrati (ndr. in realtà in atti nulla appare risultare a livello CP_1 documentale della prospettata denunzia querela) in particolare per i reati di minaccia, violenza privata ed occupazione abusiva di immobile assumendo la he la stessa vrebbe dichiarato l'indennità percepita nella Pt_1 Pt_1 prossima dichiarazione dei redditi (dichiarazione anno 2025 redditi 2024).
Riferiva parte ricorrente che la richiesta avanzata tramite l'avv. Lavalle sarebbe stata fermamente respinta (all.10) e che l'immobile non sarebbe stato restituito e sarebbe stato indebitamente occupato senza titolo, senza alcuna corresponsione di indennità e senza rimborsare spese condominiali e utenze, connessione internet compresa. Con successiva memoria del 13-14/11/2025 la ichiarava… che la signora Pt_1 CP_1
tramite il proprio legale, Avv. La Valle, in qualità di difensore di due degli
[...] occupanti dell'immobile, figli della nel mese di ottobre 2025 ha riconsegnato le CP_1 chiavi dell'appartamento di Via Sigieri n. 22 di cui è causa (all. n. 12) mediante corriere assicurato.
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 26910 2025-sentenza-pagina 1 di 14>> Alla luce di quanto sopra, lo scrivente difensore rinuncia alla domanda di riconsegna dell'immobile ma insiste nella domanda di condanna alla corresponsione di un'indennità di occupazione da determinarsi in via equitativa dal mese di ottobre 2024 sino al mese di ottobre 2025, rammentandosi che l'accordo iniziale intercorso tra il signor e la signora Per_1 prevedeva un'indennità, comprensiva di spese, di euro 1700,00. Al fine di CP_1 consentire al Giudice di meglio quantificare l'importo dovuto si producono bollette luce, gas e internet (all. n. 13) e bilancio preventivo e consuntivo (all. n. 14), dal quale si evince che le spese per tali voci ammontano ad euro 4000 circa. A ciò deve aggiungersi che l'appartamento è stato lasciato in pessime condizioni, con i mobili della cucina ammalorati e le pareti piene di muffa per non essere stato il bagno dell'appartamento sufficientemente aerato. Si depositano: 12) lettera Avv. La Valle-Avv. 13) bollette luce, gas e internet; 14) Pt_1 bilancio preventivo e consuntivo
Allegava la suddetta missiva…
<<tribunale civile e penale di milano>>
<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 26910 2025-sentenza-pagina 1 di 14>>
Non si costituiva controparte , e ciò pure se ritualmente notiziata della pendenza CP_1 della presente procedura giudiziale a mezzo di formale e rituale notifica. Alla mancata rituale costituzione della parte convenuta-resistente consegue la declaratoria di contumacia della stessa.
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 26910 2025-sentenza-pagina 1 di 14>> All'esito dell'udienza di discussione, il Giudice procedente, tratteneva la causa in decisione con termine di legge per il deposito della sentenza ex art. 281 sexies, ultimo comma, cpc come da ultimo novellato. Deve, preliminarmente ed in rito, ritenersi sussistente la giurisdizione dell'A.G. oggi procedente, così come pure correttamente radicata ed individuata la competenza territoriale dell'adito Tribunale secondo i canoni normativamente previsti dalla disciplina legislativa specificamente vigente in materia. La parte ricorrente on ha proposto2 istanze istruttorie di prova orale di alcun genere Pt_1 né ha da ultimo insistito per la loro ammissione. Sicchè sotto tale profilo deve, oramai, ritenersi definitivamente maturato ogni effetto preclusivo. Occorre in premessa ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare3 alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di 2 Cfr. Cass. n. 1074/2012 ……Premesso che, a prescindere da qualunque “riserva” precedentemente formulata dal giudice istruttore, non pare dubitabile che l'invito a precisare le conclusioni abbia comportato l'implicito rigetto delle istanze istruttorie, risulta corretta e conforme agli orientamenti di legittimità (cfr. Cass. n. 25157/2008 e Cass. n. 16290/2016) l'affermazione della Corte secondo cui le istanze probatorie disattese dal giudice istruttore debbono intendersi rinunciate se non siano state reiterate in sede di precisazione delle conclusioni (e non possono pertanto essere riproposte in appello); deve peraltro escludersi che risulti idoneo a comportare reiterazione delle richieste istruttorie il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi (come quello effettuato nel caso in esame), atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il thema sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle (sole) richieste istruttorie e di merito- definitivamente proposte (cfr. Cass. n. 10748/2012 che sottolinea il “diritto di difesa della controparte, la quale non deve controdedurre su quanto non espressamente richiamato”). Cfr. Corte di Cassazione, n.19352 del 03 agosto 2017
………………….La parte che si sia vista rigettare dal Giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle specificamente al momento della precisazione delle conclusioni poiché, diversamente, le stesse debbono intendersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello.Tale onere non è assolto attraverso il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi, atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il “thema” sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle (sole) richieste – istruttorie e di merito – definitivamente proposte. Cfr. ordinanza della Corte di Cassazione, n. 6590 del 07 marzo 2019
………………….La parte che si sia vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni poiché, diversamente, le stesse debbono intendersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello;
3 Cass 22698/2021….. Tali doglianze, scrutinabili congiuntamente perché connesse, sono complessivamente inammissibili.
3.1. Invero, occorre innanzitutto ricordare che la nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza resa il 18 luglio 2019), ha ormai ridotto al "minimo costituzionale" il sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché si è chiarito (cfr. tra le più recenti, Cass. n. 395 del 2021, in motivazione;
Cass. n. 9017 del 2018) che è oggi denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali;
questa anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass. n. 7472 del 2017. Nello stesso senso anche le più recenti Cass. n. 20042 del 2020 e Cass. n. 23620 del 2020; Cass. n. 395 del 2021). In particolare, il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza sussiste qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (cfr. Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 23684 del 2020; Cass. n. 20042 del 2020; Cass. n. 9105 del 2017; Cass. n. 9113 del 2012).
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 26910 2025-sentenza-pagina 1 di 14>> In altri termini, la motivazione deve mancare del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione - ovvero esistere formalmente come parte del documento, ma le sue argomentazioni svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum. Un simile vizio, inoltre, deve apprezzarsi non rispetto alla correttezza della soluzione adottata o alla sufficienza della motivazione offerta, bensì unicamente sotto il profilo dell'esistenza di una motivazione effettiva (cfr. Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 26893 del 2020; Cass. n. 22598 del 2018; Cass. n. 23940 del 2017).
3.2.1. Alla stregua di questo insegnamento, che il Collegio condivide integralmente, le censure in esame sono manifestamente infondate laddove denunciano l'asserito vizio motivazionale…Con le odierne doglianze, invece, la ricorrente, sostanzialmente, intenderebbe ottenerne una rivalutazione, più consona alle proprie aspettative, affatto inammissibile in questa sede.
3.3.1. Infatti, è opportuno ricordare che questa Corte ha, ancora recentemente (cfr. Cass. n. 28792 del 2020; Cass. n. 4343 del 2020; Cass. n. 27457 del 2019; Cass. n. 27686 del 2018), chiarito che: a) il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, può rivestire la forma della violazione di legge (intesa come errata negazione o affermazione dell'esistenza o inesistenza di una norma, ovvero attribuzione alla stessa di un significato inappropriato) e della falsa applicazione di norme di diritto (intesa come sussunzione della fattispecie concreta in una disposizione non pertinente perché, ove propriamente individuata ed interpretata, riferita ad altro, ovvero deduzione da una norma di conseguenze giuridiche che, in relazione alla fattispecie concreta, contraddicono la sua, pur corretta, interpretazione. Cfr. Cass. n. 8782 del 2005); b) non integra invece violazione, né falsa applicazione di norme di diritto, la denuncia di una erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, poiché essa si colloca al di fuori dell'ambito interpretative ed applicativo della norma di legge;
c) il discrimine tra violazione di legge in senso proprio (per erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa) ed erronea applicazione della legge (in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, diversamente dalla prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr. Cass. n. 10313 del 2006; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010); a) le doglianze attinenti non già all'erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì all'erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito (cfr. Cass. n. 13238 del 2017; Cass. n. 26110 del 2015).
3.3.2. Le censure in esame si risolvono, invece, affatto inammissibilmente (c.f.r. Cass. SU, n. 34476 del 2019), in una critica al complessivo accertamento fattuale operato dal giudice a quo, cui la ricorrente intenderebbe opporre, sotto la formale rubrica di vizio motivazionale e/o di violazione di legge, una diversa valutazione, totalmente obliterando, però, da un lato, il vizio motivazionale sancito dalla novellata formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 riguarda l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (cfr., ex aliis, Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017); dall'altro, che il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non può essere mediato dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie ((fr. Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010; Cass., SU. n. 10313 del 2006), ma deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione (cfr. Cass. n. 16700 del 2020)….. E' ammissibile che detta conoscenza concreta venga desunta da elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, e che, in quanto tali, possano giustificare un giudizio di fondatezza della domanda (cfr. ex multis, Cass. n. 10886 del 1996; Cass. n. 7064 del 1999; Cass. n. 656 del 2000; Cass. n. 3336 del 2015; Cass. n. 25635 del 2017; Cass. n. 27457 del 2019).
3.5. Nella specie, la corte distrettuale - con una motivazione che non integra affatto violazione dei principi dettati in tema di onere della prova e di prova presuntiva, oltre che scevra da vizi logici, siccome basata sulla puntuale e dettagliata descrizione e ponderazione di indici concreti - è giunta alla conclusione che il quadro indiziario desumibile dalle risultanze dell'espletata prova orale fosse idoneo a far ritenere raggiunta la prova della sussistenza del predetto requisito soggettivo in capo alla odierna ricorrente;
né potrebbe sostenersi, fondatamente, che l'argomentare del giudice d'appello abbia trascurato alcuni dati dedotti da quest'ultima per la semplice ragione di averli ritenuti, esplicitamente o implicitamente, irrilevanti.
3.5.1. In particolare, come si è già anticipato nel precedente p.
1.2. dei "Fatti di causa", quella corte ha ritenuto di desumere la sussistenza della scientia ….. in capo alla …, dalle univoche dichiarazioni di alcuni testi informatori ( Q.G.; S.R.; I.L.A.), ritenute non smentite dalle affermazioni rese da altri ( Sc.Sc.). E' noto che la scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione ed il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l'esistenza del fatto ignoto costituiscono un apprezzamento di fatto che, se, come nella specie, adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimità (cfr. Cass. n. 28792 del 2020; Cass. n. 3336 del 2015; Cass. n. 27457 del 2019), ed altrettanto dicasi quanto all'apprezzamento del giudice di merito circa il ricorso a tale mezzo di prova ed alla valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di produzione (cfr. Cass. n. 3845 del 2018, in motivazione): invero, l'unico sindacato in proposito riservato al giudice di legittimità investe la coerenza della relativa motivazione (cfr. Cass. n. 2431 del 2004).
3.5.3. Si aggiunga, poi, che, come puntualizzato da Cass. n. 3845 del 2018 (cfr. in motivazione), al fine di controllare la validità del ragionamento presuntivo, da un lato, non è necessario che tutti gli elementi noti siano convergenti verso un unico risultato, in quanto il giudice deve svolgere una valutazione globale degli indizi, alla luce del complessivo
<<tribunale civile e penale di milano>>
<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 26910 2025-sentenza-pagina 1 di 14>> diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. Ciò in applicazione del principio della cosiddetta “ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014, 12002/2014, 17214/2016, 30100/2018, 363/2019). Sul punto, la Suprema Corte ha ulteriormente precisato che “Non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la motivazione accolga una tesi incompatibile con quella prospettata, implicandone il rigetto, dovendosi considerare adeguata la motivazione che fornisce una
contesto sostanziale e processuale (cfr. Cass. n. 26022 del 2011); dall'altro, in tale tipo di prova, non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità: occorre, al riguardo, che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possono verificarsi secondo regole di esperienza (cfr. Cass. n. 3845 del 2018; Cass. n. 22656 del 2011).
3.6. Posto, dunque, che l'accertamento di fatto circa la sussistenza, o meno, del requisito della scientia …compete al Giudice del merito, cui spetta, peraltro, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., in motivazione, Cass. n. 8976 del 2019 e Cass. n. 27457 del 2019), gli odierni assunti della ricorrente, riportati in entrambi i formulati motivi sul punto, si risolvono, essenzialmente nel tentativo da parte sua, di opporre alla ricostruzione dei fatti definitivamente sancita nella decisione impugnata una propria alternativa loro interpretazione, sebbene sotto la formale rubrica di vizio motivazionale e/o di violazione di legge: ciò non è ammesso, però, nel giudizio di legittimità, che non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché le più recenti Cass. n. 8758 del 2017 ed, in motivazione, Cass. n. 8976 del 2019. In senso sostanzialmente conforme, si veda anche Cass., SU, n. 34476 del 2019).
3.7. Per mera completezza, infine, va evidenziato che gli elementi indiziari di cui oggi la ricorrente lamenta l'errata " valutazione" e/o l'omesso esame… lungi dall'essere, di per sé, "decisivi, al più potrebbero rappresentare elementi indiziari da porre a fondamento di un ragionamento presuntivo volto a giungere a conclusioni magari diverse da quelle esposte dalla corte veneziana, così procedendosi, però, a valutazioni che, impingendo nel merito, sono inammissibili nel giudizio di legittimità.
3.8. In definitiva, la …incorre nell'equivoco di ritenere che la violazione o la falsa applicazione di norme di legge processuale dipendano o siano ad ogni modo dimostrate dall'erronea valutazione del materiale istruttorio, laddove, al contrario, un'autonoma questione di malgoverno degli artt. 115 e 116 c.p.c. può porsi, rispettivamente, solo allorché il ricorrente alleghi che il giudice di merito: 1) abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d'ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge (cfr. Cass., SU, n. 20867 del 2020, che ha pure precisato che "e' inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c."); 2) abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione (Cass., SU, n. 20867 del 2020). Del resto, affinché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132 c.p.c., n. 4 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata all'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse (cfr. Cass. 24434 del 2016). La valutazione degli elementi istruttori costituisce, infatti, un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (Cass. n. 11176 del 2017, in motivazione).
4. Il ricorso, dunque, va dichiarato inammissibile…. ".
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 26910 2025-sentenza-pagina 1 di 14>> spiegazione logica ed adeguata della decisione adottata, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesi non accolte o la particolare disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi” (Cass. ordinanza n. 2153/2020). Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 14259/2024) il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del minimo costituzionale richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost., in caso di violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. con conseguente nullità della sentenza - di mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale, di motivazione apparente, di manifesta ed irriducibile contraddittorietà e di motivazione perplessa od incomprensibile (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., Sez. III, 12 ottobre 2017, n. 23940), che ricorre peraltro nel solo caso in cui la motivazione risulti invero del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (Cass., VI, 25 settembre 2018, n. 22598). Ugualmente, al fine di assolvere l'onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di gravame nemmeno tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione così da doversi ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Cass., Sez. VI, 2 dicembre 2014, n. 25509; Cass., Sez. III, 20 novembre 2009, n. 24542), senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesi non accolte o la disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi (Cass., Sez. V, 2 aprile 2020, n. 7662; Cass., Sez. V, 30 gennaio 2020, n. 2153). Le domande di parte ricorrente appaiono autoreferenziali ed, in ogni caso, radicalmente sfornite di qualsivoglia prova a riscontro (anche solo di un principio di prova a sostegno) e pertanto sono da disattendere integralmente. Preliminarmente parte ricorrente nfatti, per proprio conto, non ha offerto prova alcuna Pt_1 della propria legittimazione attiva alle domande proposte in questo giudizio (il doc. 11 peraltro nemmeno è una visura catastale). La corrispondenza prodotta e riferibile a diversi legali in alcun modo appare oggettivamente ed univocamente riferibile alla CP_1
In ogni caso, anche a voler prescindere da quanto sopra, manca in atti qualsivoglia forma o tipo di riscontro oggettivo (all'infuori della mera ed astratta prospettazione difensiva della stessa parte ricorrente) che minimamente possa consentire alla Autorità Giudiziaria oggi procedente di verificare (in qualche modo) la effettiva e reale sussistenza della legittimazione passiva della . CP_1
Nulla di quanto in atti versato appare in alcun modo univocamente riconducibile alla
CP_1
Anzi proprio la missiva del 02/10/2025 prodotta dalla ricorrente ppare ulteriormente Pt_1 riferire solo a soggetti terzi ( ed altri (diversi dalla resistente ) Controparte_4 CP_1 ogni possibile legittimazione passiva, con ciò ancora più indebolendo la già mera ed astratta prospettazione di parte ricorrente sul punto.
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 26910 2025-sentenza-pagina 1 di 14>> Dell'atto di denuncia-querela presentato nei confronti della per i fatti sopra CP_1 narrati in atti nulla risulta a livello documentale di quanto solo prospettato ed asserito. Davvero di nullo valore probatorio e/o indiziario appaiono cd. messaggi di AT (non univocamente databili e nemmeno univocamente riferibili a soggetti determinati).
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 26910 2025-sentenza-pagina 1 di 14>> Nessuno contratto di locazione tra le parti oggi in giudizio è mai stato sottoscritto (né registrato) né alcun tipo di affidabile ed attendibile riscontro documentale sul punto esiste. Nemmeno risultano (effettivamente) versate in atti le pure citate ed indicate bollette luce, gas e internet. In conclusione come detto le domande di parte ricorrente appaiono autoreferenziali ed, in ogni caso, radicalmente sfornite di qualsivoglia prova a riscontro (anche solo di un principio di prova a sostegno) e pertanto sono da disattendere integralmente. In ragione dell'esito del giudizio e del principio della soccombenza le spese legali di lite e di procedura rimarranno integralmente e definitivamente a carico della parte ricorrente Pt_1 che le ha anticipate. Quanto sopra in premessa, in fatto, in diritto ed in motivazione4 il Tribunale Civile e Penale di Milano provvede come in dispositivo. Ogni altra, ulteriore e diversa questione, in rito ed in merito5, deve ritenersi allo stato assorbita6. 4 Deve richiamarsi nel resto il principio di diritto ex Cass. SS.UU. n. 642/2015 secondo cui nel processo civile (ed anche in quello tributario in virtù di quanto disposto dal D Lgs 546/1992 art. 1 comma n. 2) non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata. E' inoltre da escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti". Cfr. ratio espressa anche dalla pronunzia della Suprema Corte con. Sent. SS.UU. n. 642/2015 secondo cui non può trascurarsi la copiosa giurisprudenza secondo la quale la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 cpc n. 4, e l'osservanza degli artt. 115 e 116 cpc non richiedono che il giudice del merito dia conto di tutte le prove dedotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente e necessario che egli esponga in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione (v. tra numerosissime Cass. 22801/2009), dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata (tra le moltissime v. Cass. nn. 17145 del 2006 e 2272/2007), nonchè la giurisprudenza secondo la quale anche la motivazione in forma sintetica è idonea a suffragare il convincimento in fatto, non costituendo vizio di omessa o insufficiente motivazione deducibile con ricorso per cassazione ai sensi dell''art. 360 cpc n. 5, n. 5, la ridotta estensione della sentenza ed essendo sufficiente che nella motivazione del provvedimento risulti esplicitato, ancorchè sinteticamente, l'iter logico-giuridico seguito dal giudice per pervenire alla decisione (v. Cass. n. 15489 del 2007). Peraltro, già nei decenni trascorsi la giurisprudenza di legittimità aveva dato una lettura informale e funzionale della sentenza, meglio, della sua motivazione, affermando, nell'ottica della semplificazione e dello "snellimento" del lavoro del giudice, pur senza sacrificare chiarezza e precisione, che non è viziata per omessa o insufficiente motivazione la sentenza stesa su modulo predisposto, quando questo sia stato utilizzato o adattato in maniera tale che la motivazione ne risulti aderente alla concretezza del caso deciso, con gli opportuni specifici riferimenti agli elementi di fatto che lo caratterizzano (v. anche Cass. 1570/1984 e 275/1995 e 24508/2006). 5 Cfr. art. 118, I comma ultima parte, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile;
6 Cfr. Suprema Corte di Cassazione sentenza n. 11547/2013 secondo cui la figura dell'assorbimento, che esclude il vizio di omessa pronuncia, ricorre, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, e, in senso improprio, come nel caso in esame, quando la decisione cd. assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande;
non rientra tra le ipotesi di assorbimento la situazione in cui la decisione adottata non esclude la necessità, ne' la possibilità di pronunciare sulle altre questioni prospettate dalla parte, la quale conserva interesse alla decisione sulle stesse (Cass. 7663/2012 e 264/2006). Infatti, il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che richieda una pronuncia di accoglimento o di rigetto, e va escluso ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita o di un suo assorbimento in altre statuizioni. Occorre in premessa ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 26910 2025-sentenza-pagina 1 di 14>> ---
P.Q.M.
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Il Tribunale Civile e Penale di Milano, in composizione monocratica nel procedimento al R.G. n. 26910/2025, definitivamente pronunziando così provvede e dispone:
-Respinge e disattende integralmente le domande giudiziali formulate dalla parte ricorrente (nata a [...] il [...] C.F. n. ); Parte_1 C.F._1
-In ragione dell'esito del giudizio e del principio della soccombenza dispone che le spese legali di lite e di procedura rimangano integralmente e definitivamente a carico della parte ricorrente Pt_1
-Sentenza immediatamente esecutiva ex lege;
-La presente sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Giudice per l'immediato deposito in Cancelleria.
-Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza. Milano, così deciso il 19/11/2025.
Il Giudice
Dott. Jacopo Blandini
concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. Ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014);
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 26910 2025-sentenza-pagina 1 di 14>>
--TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO--
--SEZIONE 13 ^CIVILE-- REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile e Penale di Milano, nella persona del Giudice unico Dott. Jacopo Blandini, ha emesso la seguente
--SENTENZA-- nella causa civile promossa
DA
<< >> nata a [...] il Parte_1 C.F._1 Parte_1
26/01/1963, C.F. , PEC: C.F._1 Email_1 [...]
che sta in giudizio in proprio ai sensi di legge, elettivamente Email_2 domiciliata ai fini della presente procedura presso il suo studio ad Ancona, Via Marsala n. 8, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni al fax n. 071/2089254 o al proprio indirizzo PEC patrocinato/a dall'Avv. ; Parte_1
-PARTE ATTRICE/RICORRENTE
CONTRO
<< >> , nata a Controparte_1 C.F._2 Controparte_1
Como il 17 marzo 1961, residente ad Albano Vercellese, Corso Umberto I n. 54, cod. fisc. ; C.F._2
-PARTE CONVENUTA/RESISTENTE NON COSTITUITA-
Oggetto: Occupazione senza titolo di immobile.
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 26910 2025-sentenza-pagina 1 di 14>> CONCLUSIONI Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in via principale
1) accertare e dichiarare l'occupazione sine titulo da parte della sig.ra Controparte_1 dell'appartamento di proprietà dell'istante sito a Milano, Via Sigieri n. 22;
2) conseguentemente ordinare alla sig.ra la restituzione immediata Controparte_1 dell'immobile sito a Milano Via Sigieri n. 22.
3) Condannare la predetta al pagamento dell'indennità di Controparte_1 occupazione da determinarsi in via equitativa dal mese di ottobre 2024 sino al rilascio effettivo, ed al rimborso delle spese condominiali e delle spese sostenute per le utenze relativamente al predetto periodo che si quantificano forfettariamente in euro 500,00 mensili. Conclusioni poi “ridotte” dalla stessa parte nella ultima memoria del 13- Pt_1
14/11/2025.
--CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE1--
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà ai canoni normativi dettati dagli artt. 132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi (cfr. Cassazione alle SS.UU. n. 642 del 16/01/2015). Con atto introduttivo depositato in Cancelleria, la parte sseriva di essere proprietaria Pt_1 del seguente immobile: unità immobiliare sita a Milano, alla Via Sigieri n. 22, distinto all'N.C.E.U. al Foglio 481 Particella 121 Sub 7 Cat. A/3a) Classe 4 rendita catastale 342,15 (all. n.11); riferiva ed asseriva di avere conferito procura speciale al proprio figlio Per_1
affinché gestisse l'immobile in sua vece;
riferiva che il avrebbe reso
[...] Per_1 disponibile l'appartamento per la locazione breve tramite prenotazioni sulla piattaforma AirB&B. Riferiva che nel mese di dicembre 2023 il sarebbe stato contattato da tal Per_1 CP_1
(all.n.1) la quale avrebbe avuto necessità dell'immobile asseritamente per far
[...] soggiornare i propri figli per un periodo di tempo di circa 1-2 mesi in quanto, a suo dire, era in attesa che venissero ultimati i lavori di ristrutturazione della propria abitazione. 1 La presente sentenza viene redatta anche secondo i criteri di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n. 642 del 16/01/2015, ed ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9, del D.L. 179/2012 come convertito in Legge n. 221/2012, come introdotto ai sensi del D.L. n. 83/2015 e poi convertito in Legge n. 132/2015; In limine litis va osservato che la riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n. 69 del 2009). Ne deriva che può procedersi all'immediata stesura delle ragioni della decisione;
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 26910 2025-sentenza-pagina 1 di 14>> Prospettava che l'iniziale richiesta da parte della di poter usufruire CP_1 dell'appartamento per un paio di mesi si sarebbe trasformava ben presto in una pretesa più lunga, ovvero 12 mesi (cfr. msg whatsapp 20/03/2024 – all. n.2), richiesta a cui il Per_1 non avrebbe inteso acconsentire (cfr. msg whatsapp 21/03/2024 – all. n.3), poiché non era sua intenzione una locazione di lunga durata. Riferiva la che, accampando continue scuse nel ritardo della riconsegna del proprio Pt_1 immobile ristrutturando, la di fatto avrebbe procrastinato di mese in mese la data CP_1 in cui avrebbe liberato l'appartamento, e del tutto in buona fede, fidandosi delle rassicurazioni ricevute, il avrebbe concesso alla stessa la possibilità di far rimanere i presunti figli Per_1 fino a settembre 2024. Prospettava che giunti a settembre, la avrebbe sostenuto che gli accordi presi CP_1 fossero fino a ottobre 2024 e, anche in questo caso, il avrebbe acconsentito. Per_1
Riferiva che la dunque, con messaggio whatsapp del 16/08/2024 (all.n.4) avrebbe CP_1 comunicato che avrebbe riconsegnato le chiavi dell'appartamento il 31/10/2024, data che non sarebbe stata rispettata. Riferiva che il figlio ormai stanco del continuo procrastinare la restituzione Per_1 dell'immobile da parte della si sarebbe visto costretto a stabilire la data del CP_1
28.11.2024 per la definitiva riconsegna delle chiavi. Riferiva che la non avrebbe accettato di buon grado tale condizione, tanto che del
CP_1 tutto arbitrariamente decideva che sarebbe rimasta comunque nell'appartamento. Riferiva che fino a settembre 2024 la avrebbe corrisposto mensilmente l'importo
CP_1 di €#1.700,00# in contanti in favore del quale indennità per l'occupazione Per_1 dell'appartamento comprensivo di rimborso spese condominiali ed utenze, internet e riscaldamento. Asseriva che sarebbe seguito un incontro tra la ed il in un bar, dove la
CP_1 Per_1 si rifiuta di riconsegnare l'immobile e di fronte al diniego del si sarebbe
CP_1 Per_1 offerta (addirittura) di pagarlo di più, offerta che asseriva essere stata declinata dallo stesso (cfr. registrazione colloquio – all. n.6). Asseriva che in data 11/11/2024 la ricorrente avrebbe ricevuto una lettera di contestazione da parte dell'Avv. Diego Militerni il quale però inviava la missiva a nome dei signori
[...]
, e Controparte_2 Controparte_3 Persona_2
quali figli della nonché occupanti – a suo dire - dell'immobile,
[...] CP_1 paventando una inverosimile domanda di accertamento di contratto di locazione non scritto, pretendendone la registrazione e minacciando l'intervento della RD di FI nei confronti del sig. per aver percepito gli importi della occupazione al posto Per_1 della effettiva proprietaria, ovvero l'esponente (all. n.7). Parte_1
Asseriva che fin da subito, dei soggetti asseritamente occupanti l'immobile venivano forniti soltanto i nomi e cognomi, luoghi e date di nascita, ma alcun rifermento alle rispettive residenze né tanto meno i documenti di riconoscimento;
prospettava, il quale con PEC in data 26/11/2024 (all.n.8), contestando tutta la ricostruzione della vicenda, precisava che il sig. non aveva mai interagito con i signori nella trattativa Per_1 Controparte_2
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 26910 2025-sentenza-pagina 1 di 14>> dell'immobile, bensì soltanto con la che, tuttavia, non sarebbe stata assistita CP_1 dall'avv. Militerni. Asseriva che dopo questo primo scambio delle rispettive posizioni, tra le parti avrebbe avuto inizio una corrispondenza volta a definire bonariamente la questione, addivenendo ad un accordo che avrebbe tutelato sia la he gli occupanti dell'immobile tramite la stesura Pt_1 di una scrittura privata sottoscritta dalla dalla scrittura privata che avrebbe Pt_1 CP_1 regolamentato la permanenza nell'appartamento di via Sigeri, sia nella durata che nell'importo dell'indennità, con una data ultima di riconsegna del 23 marzo 2025. Asseriva che per tutto lo scambio della corrispondenza sarebbe stato ripetutamente richiesto al legale avversario l'invio dei documenti di identità dei tre occupanti , ma tale CP_2 richiesta non sarebbe mai stata evasa, e che una volta fissati i termini dell'accordo, non sarebbero pervenute più notizie da parte dell'Avv. Militerni. Riferiva che in data 17 giugno 2025 perveniva alla pec dell'avv. Andrea Lavalle il Pt_1 quale facendo intendere che la stesse ancora corrispondendo l'importo di euro CP_1
1.700,00 (circostanza asseritamente non rispondente al vero), dichiarava che la sua assistita sarebbe stata disponibile a lasciare l'immobile entro la data del 30 ottobre 2025 corrispondendo euro 1700,00 mensili e che in assenza di disponibilità al dialogo avrebbe adito anche la RD di FI (all.n.9).
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 26910 2025-sentenza-pagina 1 di 14>> Prospettava la di avere depositato atto di denuncia-querela nei confronti della Pt_1 per i fatti sopra narrati (ndr. in realtà in atti nulla appare risultare a livello CP_1 documentale della prospettata denunzia querela) in particolare per i reati di minaccia, violenza privata ed occupazione abusiva di immobile assumendo la he la stessa vrebbe dichiarato l'indennità percepita nella Pt_1 Pt_1 prossima dichiarazione dei redditi (dichiarazione anno 2025 redditi 2024).
Riferiva parte ricorrente che la richiesta avanzata tramite l'avv. Lavalle sarebbe stata fermamente respinta (all.10) e che l'immobile non sarebbe stato restituito e sarebbe stato indebitamente occupato senza titolo, senza alcuna corresponsione di indennità e senza rimborsare spese condominiali e utenze, connessione internet compresa. Con successiva memoria del 13-14/11/2025 la ichiarava… che la signora Pt_1 CP_1
tramite il proprio legale, Avv. La Valle, in qualità di difensore di due degli
[...] occupanti dell'immobile, figli della nel mese di ottobre 2025 ha riconsegnato le CP_1 chiavi dell'appartamento di Via Sigieri n. 22 di cui è causa (all. n. 12) mediante corriere assicurato.
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 26910 2025-sentenza-pagina 1 di 14>> Alla luce di quanto sopra, lo scrivente difensore rinuncia alla domanda di riconsegna dell'immobile ma insiste nella domanda di condanna alla corresponsione di un'indennità di occupazione da determinarsi in via equitativa dal mese di ottobre 2024 sino al mese di ottobre 2025, rammentandosi che l'accordo iniziale intercorso tra il signor e la signora Per_1 prevedeva un'indennità, comprensiva di spese, di euro 1700,00. Al fine di CP_1 consentire al Giudice di meglio quantificare l'importo dovuto si producono bollette luce, gas e internet (all. n. 13) e bilancio preventivo e consuntivo (all. n. 14), dal quale si evince che le spese per tali voci ammontano ad euro 4000 circa. A ciò deve aggiungersi che l'appartamento è stato lasciato in pessime condizioni, con i mobili della cucina ammalorati e le pareti piene di muffa per non essere stato il bagno dell'appartamento sufficientemente aerato. Si depositano: 12) lettera Avv. La Valle-Avv. 13) bollette luce, gas e internet; 14) Pt_1 bilancio preventivo e consuntivo
Allegava la suddetta missiva…
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Non si costituiva controparte , e ciò pure se ritualmente notiziata della pendenza CP_1 della presente procedura giudiziale a mezzo di formale e rituale notifica. Alla mancata rituale costituzione della parte convenuta-resistente consegue la declaratoria di contumacia della stessa.
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 26910 2025-sentenza-pagina 1 di 14>> All'esito dell'udienza di discussione, il Giudice procedente, tratteneva la causa in decisione con termine di legge per il deposito della sentenza ex art. 281 sexies, ultimo comma, cpc come da ultimo novellato. Deve, preliminarmente ed in rito, ritenersi sussistente la giurisdizione dell'A.G. oggi procedente, così come pure correttamente radicata ed individuata la competenza territoriale dell'adito Tribunale secondo i canoni normativamente previsti dalla disciplina legislativa specificamente vigente in materia. La parte ricorrente on ha proposto2 istanze istruttorie di prova orale di alcun genere Pt_1 né ha da ultimo insistito per la loro ammissione. Sicchè sotto tale profilo deve, oramai, ritenersi definitivamente maturato ogni effetto preclusivo. Occorre in premessa ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare3 alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di 2 Cfr. Cass. n. 1074/2012 ……Premesso che, a prescindere da qualunque “riserva” precedentemente formulata dal giudice istruttore, non pare dubitabile che l'invito a precisare le conclusioni abbia comportato l'implicito rigetto delle istanze istruttorie, risulta corretta e conforme agli orientamenti di legittimità (cfr. Cass. n. 25157/2008 e Cass. n. 16290/2016) l'affermazione della Corte secondo cui le istanze probatorie disattese dal giudice istruttore debbono intendersi rinunciate se non siano state reiterate in sede di precisazione delle conclusioni (e non possono pertanto essere riproposte in appello); deve peraltro escludersi che risulti idoneo a comportare reiterazione delle richieste istruttorie il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi (come quello effettuato nel caso in esame), atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il thema sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle (sole) richieste istruttorie e di merito- definitivamente proposte (cfr. Cass. n. 10748/2012 che sottolinea il “diritto di difesa della controparte, la quale non deve controdedurre su quanto non espressamente richiamato”). Cfr. Corte di Cassazione, n.19352 del 03 agosto 2017
………………….La parte che si sia vista rigettare dal Giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle specificamente al momento della precisazione delle conclusioni poiché, diversamente, le stesse debbono intendersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello.Tale onere non è assolto attraverso il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi, atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il “thema” sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle (sole) richieste – istruttorie e di merito – definitivamente proposte. Cfr. ordinanza della Corte di Cassazione, n. 6590 del 07 marzo 2019
………………….La parte che si sia vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni poiché, diversamente, le stesse debbono intendersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello;
3 Cass 22698/2021….. Tali doglianze, scrutinabili congiuntamente perché connesse, sono complessivamente inammissibili.
3.1. Invero, occorre innanzitutto ricordare che la nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza resa il 18 luglio 2019), ha ormai ridotto al "minimo costituzionale" il sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché si è chiarito (cfr. tra le più recenti, Cass. n. 395 del 2021, in motivazione;
Cass. n. 9017 del 2018) che è oggi denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali;
questa anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass. n. 7472 del 2017. Nello stesso senso anche le più recenti Cass. n. 20042 del 2020 e Cass. n. 23620 del 2020; Cass. n. 395 del 2021). In particolare, il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza sussiste qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (cfr. Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 23684 del 2020; Cass. n. 20042 del 2020; Cass. n. 9105 del 2017; Cass. n. 9113 del 2012).
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 26910 2025-sentenza-pagina 1 di 14>> In altri termini, la motivazione deve mancare del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione - ovvero esistere formalmente come parte del documento, ma le sue argomentazioni svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum. Un simile vizio, inoltre, deve apprezzarsi non rispetto alla correttezza della soluzione adottata o alla sufficienza della motivazione offerta, bensì unicamente sotto il profilo dell'esistenza di una motivazione effettiva (cfr. Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 26893 del 2020; Cass. n. 22598 del 2018; Cass. n. 23940 del 2017).
3.2.1. Alla stregua di questo insegnamento, che il Collegio condivide integralmente, le censure in esame sono manifestamente infondate laddove denunciano l'asserito vizio motivazionale…Con le odierne doglianze, invece, la ricorrente, sostanzialmente, intenderebbe ottenerne una rivalutazione, più consona alle proprie aspettative, affatto inammissibile in questa sede.
3.3.1. Infatti, è opportuno ricordare che questa Corte ha, ancora recentemente (cfr. Cass. n. 28792 del 2020; Cass. n. 4343 del 2020; Cass. n. 27457 del 2019; Cass. n. 27686 del 2018), chiarito che: a) il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, può rivestire la forma della violazione di legge (intesa come errata negazione o affermazione dell'esistenza o inesistenza di una norma, ovvero attribuzione alla stessa di un significato inappropriato) e della falsa applicazione di norme di diritto (intesa come sussunzione della fattispecie concreta in una disposizione non pertinente perché, ove propriamente individuata ed interpretata, riferita ad altro, ovvero deduzione da una norma di conseguenze giuridiche che, in relazione alla fattispecie concreta, contraddicono la sua, pur corretta, interpretazione. Cfr. Cass. n. 8782 del 2005); b) non integra invece violazione, né falsa applicazione di norme di diritto, la denuncia di una erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, poiché essa si colloca al di fuori dell'ambito interpretative ed applicativo della norma di legge;
c) il discrimine tra violazione di legge in senso proprio (per erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa) ed erronea applicazione della legge (in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, diversamente dalla prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr. Cass. n. 10313 del 2006; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010); a) le doglianze attinenti non già all'erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì all'erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito (cfr. Cass. n. 13238 del 2017; Cass. n. 26110 del 2015).
3.3.2. Le censure in esame si risolvono, invece, affatto inammissibilmente (c.f.r. Cass. SU, n. 34476 del 2019), in una critica al complessivo accertamento fattuale operato dal giudice a quo, cui la ricorrente intenderebbe opporre, sotto la formale rubrica di vizio motivazionale e/o di violazione di legge, una diversa valutazione, totalmente obliterando, però, da un lato, il vizio motivazionale sancito dalla novellata formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 riguarda l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (cfr., ex aliis, Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017); dall'altro, che il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non può essere mediato dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie ((fr. Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010; Cass., SU. n. 10313 del 2006), ma deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione (cfr. Cass. n. 16700 del 2020)….. E' ammissibile che detta conoscenza concreta venga desunta da elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, e che, in quanto tali, possano giustificare un giudizio di fondatezza della domanda (cfr. ex multis, Cass. n. 10886 del 1996; Cass. n. 7064 del 1999; Cass. n. 656 del 2000; Cass. n. 3336 del 2015; Cass. n. 25635 del 2017; Cass. n. 27457 del 2019).
3.5. Nella specie, la corte distrettuale - con una motivazione che non integra affatto violazione dei principi dettati in tema di onere della prova e di prova presuntiva, oltre che scevra da vizi logici, siccome basata sulla puntuale e dettagliata descrizione e ponderazione di indici concreti - è giunta alla conclusione che il quadro indiziario desumibile dalle risultanze dell'espletata prova orale fosse idoneo a far ritenere raggiunta la prova della sussistenza del predetto requisito soggettivo in capo alla odierna ricorrente;
né potrebbe sostenersi, fondatamente, che l'argomentare del giudice d'appello abbia trascurato alcuni dati dedotti da quest'ultima per la semplice ragione di averli ritenuti, esplicitamente o implicitamente, irrilevanti.
3.5.1. In particolare, come si è già anticipato nel precedente p.
1.2. dei "Fatti di causa", quella corte ha ritenuto di desumere la sussistenza della scientia ….. in capo alla …, dalle univoche dichiarazioni di alcuni testi informatori ( Q.G.; S.R.; I.L.A.), ritenute non smentite dalle affermazioni rese da altri ( Sc.Sc.). E' noto che la scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione ed il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l'esistenza del fatto ignoto costituiscono un apprezzamento di fatto che, se, come nella specie, adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimità (cfr. Cass. n. 28792 del 2020; Cass. n. 3336 del 2015; Cass. n. 27457 del 2019), ed altrettanto dicasi quanto all'apprezzamento del giudice di merito circa il ricorso a tale mezzo di prova ed alla valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di produzione (cfr. Cass. n. 3845 del 2018, in motivazione): invero, l'unico sindacato in proposito riservato al giudice di legittimità investe la coerenza della relativa motivazione (cfr. Cass. n. 2431 del 2004).
3.5.3. Si aggiunga, poi, che, come puntualizzato da Cass. n. 3845 del 2018 (cfr. in motivazione), al fine di controllare la validità del ragionamento presuntivo, da un lato, non è necessario che tutti gli elementi noti siano convergenti verso un unico risultato, in quanto il giudice deve svolgere una valutazione globale degli indizi, alla luce del complessivo
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 26910 2025-sentenza-pagina 1 di 14>> diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. Ciò in applicazione del principio della cosiddetta “ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014, 12002/2014, 17214/2016, 30100/2018, 363/2019). Sul punto, la Suprema Corte ha ulteriormente precisato che “Non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la motivazione accolga una tesi incompatibile con quella prospettata, implicandone il rigetto, dovendosi considerare adeguata la motivazione che fornisce una
contesto sostanziale e processuale (cfr. Cass. n. 26022 del 2011); dall'altro, in tale tipo di prova, non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità: occorre, al riguardo, che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possono verificarsi secondo regole di esperienza (cfr. Cass. n. 3845 del 2018; Cass. n. 22656 del 2011).
3.6. Posto, dunque, che l'accertamento di fatto circa la sussistenza, o meno, del requisito della scientia …compete al Giudice del merito, cui spetta, peraltro, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., in motivazione, Cass. n. 8976 del 2019 e Cass. n. 27457 del 2019), gli odierni assunti della ricorrente, riportati in entrambi i formulati motivi sul punto, si risolvono, essenzialmente nel tentativo da parte sua, di opporre alla ricostruzione dei fatti definitivamente sancita nella decisione impugnata una propria alternativa loro interpretazione, sebbene sotto la formale rubrica di vizio motivazionale e/o di violazione di legge: ciò non è ammesso, però, nel giudizio di legittimità, che non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché le più recenti Cass. n. 8758 del 2017 ed, in motivazione, Cass. n. 8976 del 2019. In senso sostanzialmente conforme, si veda anche Cass., SU, n. 34476 del 2019).
3.7. Per mera completezza, infine, va evidenziato che gli elementi indiziari di cui oggi la ricorrente lamenta l'errata " valutazione" e/o l'omesso esame… lungi dall'essere, di per sé, "decisivi, al più potrebbero rappresentare elementi indiziari da porre a fondamento di un ragionamento presuntivo volto a giungere a conclusioni magari diverse da quelle esposte dalla corte veneziana, così procedendosi, però, a valutazioni che, impingendo nel merito, sono inammissibili nel giudizio di legittimità.
3.8. In definitiva, la …incorre nell'equivoco di ritenere che la violazione o la falsa applicazione di norme di legge processuale dipendano o siano ad ogni modo dimostrate dall'erronea valutazione del materiale istruttorio, laddove, al contrario, un'autonoma questione di malgoverno degli artt. 115 e 116 c.p.c. può porsi, rispettivamente, solo allorché il ricorrente alleghi che il giudice di merito: 1) abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d'ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge (cfr. Cass., SU, n. 20867 del 2020, che ha pure precisato che "e' inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c."); 2) abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione (Cass., SU, n. 20867 del 2020). Del resto, affinché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132 c.p.c., n. 4 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata all'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse (cfr. Cass. 24434 del 2016). La valutazione degli elementi istruttori costituisce, infatti, un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (Cass. n. 11176 del 2017, in motivazione).
4. Il ricorso, dunque, va dichiarato inammissibile…. ".
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 26910 2025-sentenza-pagina 1 di 14>> spiegazione logica ed adeguata della decisione adottata, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesi non accolte o la particolare disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi” (Cass. ordinanza n. 2153/2020). Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 14259/2024) il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del minimo costituzionale richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost., in caso di violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. con conseguente nullità della sentenza - di mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale, di motivazione apparente, di manifesta ed irriducibile contraddittorietà e di motivazione perplessa od incomprensibile (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., Sez. III, 12 ottobre 2017, n. 23940), che ricorre peraltro nel solo caso in cui la motivazione risulti invero del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (Cass., VI, 25 settembre 2018, n. 22598). Ugualmente, al fine di assolvere l'onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di gravame nemmeno tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione così da doversi ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Cass., Sez. VI, 2 dicembre 2014, n. 25509; Cass., Sez. III, 20 novembre 2009, n. 24542), senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesi non accolte o la disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi (Cass., Sez. V, 2 aprile 2020, n. 7662; Cass., Sez. V, 30 gennaio 2020, n. 2153). Le domande di parte ricorrente appaiono autoreferenziali ed, in ogni caso, radicalmente sfornite di qualsivoglia prova a riscontro (anche solo di un principio di prova a sostegno) e pertanto sono da disattendere integralmente. Preliminarmente parte ricorrente nfatti, per proprio conto, non ha offerto prova alcuna Pt_1 della propria legittimazione attiva alle domande proposte in questo giudizio (il doc. 11 peraltro nemmeno è una visura catastale). La corrispondenza prodotta e riferibile a diversi legali in alcun modo appare oggettivamente ed univocamente riferibile alla CP_1
In ogni caso, anche a voler prescindere da quanto sopra, manca in atti qualsivoglia forma o tipo di riscontro oggettivo (all'infuori della mera ed astratta prospettazione difensiva della stessa parte ricorrente) che minimamente possa consentire alla Autorità Giudiziaria oggi procedente di verificare (in qualche modo) la effettiva e reale sussistenza della legittimazione passiva della . CP_1
Nulla di quanto in atti versato appare in alcun modo univocamente riconducibile alla
CP_1
Anzi proprio la missiva del 02/10/2025 prodotta dalla ricorrente ppare ulteriormente Pt_1 riferire solo a soggetti terzi ( ed altri (diversi dalla resistente ) Controparte_4 CP_1 ogni possibile legittimazione passiva, con ciò ancora più indebolendo la già mera ed astratta prospettazione di parte ricorrente sul punto.
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 26910 2025-sentenza-pagina 1 di 14>> Dell'atto di denuncia-querela presentato nei confronti della per i fatti sopra CP_1 narrati in atti nulla risulta a livello documentale di quanto solo prospettato ed asserito. Davvero di nullo valore probatorio e/o indiziario appaiono cd. messaggi di AT (non univocamente databili e nemmeno univocamente riferibili a soggetti determinati).
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 26910 2025-sentenza-pagina 1 di 14>> Nessuno contratto di locazione tra le parti oggi in giudizio è mai stato sottoscritto (né registrato) né alcun tipo di affidabile ed attendibile riscontro documentale sul punto esiste. Nemmeno risultano (effettivamente) versate in atti le pure citate ed indicate bollette luce, gas e internet. In conclusione come detto le domande di parte ricorrente appaiono autoreferenziali ed, in ogni caso, radicalmente sfornite di qualsivoglia prova a riscontro (anche solo di un principio di prova a sostegno) e pertanto sono da disattendere integralmente. In ragione dell'esito del giudizio e del principio della soccombenza le spese legali di lite e di procedura rimarranno integralmente e definitivamente a carico della parte ricorrente Pt_1 che le ha anticipate. Quanto sopra in premessa, in fatto, in diritto ed in motivazione4 il Tribunale Civile e Penale di Milano provvede come in dispositivo. Ogni altra, ulteriore e diversa questione, in rito ed in merito5, deve ritenersi allo stato assorbita6. 4 Deve richiamarsi nel resto il principio di diritto ex Cass. SS.UU. n. 642/2015 secondo cui nel processo civile (ed anche in quello tributario in virtù di quanto disposto dal D Lgs 546/1992 art. 1 comma n. 2) non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata. E' inoltre da escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti". Cfr. ratio espressa anche dalla pronunzia della Suprema Corte con. Sent. SS.UU. n. 642/2015 secondo cui non può trascurarsi la copiosa giurisprudenza secondo la quale la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 cpc n. 4, e l'osservanza degli artt. 115 e 116 cpc non richiedono che il giudice del merito dia conto di tutte le prove dedotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente e necessario che egli esponga in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione (v. tra numerosissime Cass. 22801/2009), dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata (tra le moltissime v. Cass. nn. 17145 del 2006 e 2272/2007), nonchè la giurisprudenza secondo la quale anche la motivazione in forma sintetica è idonea a suffragare il convincimento in fatto, non costituendo vizio di omessa o insufficiente motivazione deducibile con ricorso per cassazione ai sensi dell''art. 360 cpc n. 5, n. 5, la ridotta estensione della sentenza ed essendo sufficiente che nella motivazione del provvedimento risulti esplicitato, ancorchè sinteticamente, l'iter logico-giuridico seguito dal giudice per pervenire alla decisione (v. Cass. n. 15489 del 2007). Peraltro, già nei decenni trascorsi la giurisprudenza di legittimità aveva dato una lettura informale e funzionale della sentenza, meglio, della sua motivazione, affermando, nell'ottica della semplificazione e dello "snellimento" del lavoro del giudice, pur senza sacrificare chiarezza e precisione, che non è viziata per omessa o insufficiente motivazione la sentenza stesa su modulo predisposto, quando questo sia stato utilizzato o adattato in maniera tale che la motivazione ne risulti aderente alla concretezza del caso deciso, con gli opportuni specifici riferimenti agli elementi di fatto che lo caratterizzano (v. anche Cass. 1570/1984 e 275/1995 e 24508/2006). 5 Cfr. art. 118, I comma ultima parte, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile;
6 Cfr. Suprema Corte di Cassazione sentenza n. 11547/2013 secondo cui la figura dell'assorbimento, che esclude il vizio di omessa pronuncia, ricorre, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, e, in senso improprio, come nel caso in esame, quando la decisione cd. assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande;
non rientra tra le ipotesi di assorbimento la situazione in cui la decisione adottata non esclude la necessità, ne' la possibilità di pronunciare sulle altre questioni prospettate dalla parte, la quale conserva interesse alla decisione sulle stesse (Cass. 7663/2012 e 264/2006). Infatti, il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che richieda una pronuncia di accoglimento o di rigetto, e va escluso ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita o di un suo assorbimento in altre statuizioni. Occorre in premessa ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione
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P.Q.M.
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Il Tribunale Civile e Penale di Milano, in composizione monocratica nel procedimento al R.G. n. 26910/2025, definitivamente pronunziando così provvede e dispone:
-Respinge e disattende integralmente le domande giudiziali formulate dalla parte ricorrente (nata a [...] il [...] C.F. n. ); Parte_1 C.F._1
-In ragione dell'esito del giudizio e del principio della soccombenza dispone che le spese legali di lite e di procedura rimangano integralmente e definitivamente a carico della parte ricorrente Pt_1
-Sentenza immediatamente esecutiva ex lege;
-La presente sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Giudice per l'immediato deposito in Cancelleria.
-Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza. Milano, così deciso il 19/11/2025.
Il Giudice
Dott. Jacopo Blandini
concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. Ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014);
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