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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 10/04/2025, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3633/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente Relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3633/24 R.G., posta in decisione all'udienza del 09/04/2025 e promossa da elettivamente domiciliata in Gallarate presso lo studio dell'avv. Carla Parte_1
Ripamonti, che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
, contumace; Controparte_1
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE:
Voglia la S.V. Ill.ma accogliere e, per l'effetto, disporre le nuove condizioni in modifica di quelle di cui alla sentenza n.1715/2018 emessa dal Tribunale di Busto Arsizio, in data 30/10/2018 e pubblicata in data 5/11/2018 nella parte che riguarda l'affidamento della minore , modificandolo Persona_1
da condiviso a super esclusivo in capo alla madre signora Parte_2 pagina 1 di 4 Restano confermate tutte le altre condizioni di cui alla citata sentenza.
-in via istruttoria, in caso di ritenuta occorrenza, potranno essere sentite quali persone informate sui fatti le signore e di Busto Arsizio, rispettivamente zia e cugina Parte_3 Controparte_2
del signor . Controparte_1
Con vittoria del compenso professionale, rimborso spese generali 4% CPA e IVA come per legge
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda della ricorrente diretta a conseguire la modifica della sentenza n. 1715 pubblicata il
05/11/2018 nel senso di trasformare il regime di affidamento della minore (di anni 14) da Per_1
condiviso a super-esclusivo è fondata e meritevole di accoglimento.
In effetti, l'affidamento super-esclusivo può essere concesso, in deroga all'ordinario regime di affido condiviso, sulla base di adeguate motivazioni concretamente dimostrate concernenti l'incapacità dell'altro genitore di assicurare tutte le responsabilità derivanti dal proprio ruolo.
Tale conclusione, che si trova affermata dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, spesso chiamata all'applicazione dell'art. 337-quater C.C. in combinato disposto con l'art. 337-ter C.C., individua nella centralità dell'interesse del minore, cui fa riferimento la norma appena citata, quella specie di bussola che serve ad orientare l'interprete nella scelta dell'una o dell'altra forma di affidamento del minore, un interesse da intendersi riferito, come chiarito dalla Suprema Corte (v. ex multis Cass. 22/09/2016 n°
18559) “alle fondamentali ed imprescindibili esigenze di cura, educazione, istruzione e sana ed equilibrata crescita psico-fisica”.
La legge (art. 337-quater C.C.) prevede solo che l'affidamento esclusivo ad uno dei genitori possa essere disposto quando l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore, non precisando, dunque, gli specifici casi in presenza dei quali in Giudice è tenuto a disporre la misura in questione;
pertanto, la giurisprudenza ha provveduto a fissare alcuni criteri al riguardo, che possono compendiarsi: nella idoneità o incapacità di uno dei genitori a prendersi cura del minore, che può anche essere resa manifesta da un conclamato disinteresse nei confronti del medesimo;
nel rifiuto del minore a rapportarsi con uno dei genitori;
nel mancato pagamento, da parte del coniuge obbligato, del contributo di mantenimento a favore del minore rivelando la circostanza un atteggiamento incompatibile con i doveri di cura, assistenza ed educazione del minore (Cass. 26587/2009); nel comportamento del genitore che non rispetti il regime delle visite violando così il primario diritto dei figli minori di mantenere rapporti continuativi con entrambi i genitori (Tribunale di Caltanissetta 30/12/2015); nel comportamento del genitore assente, disinteressato alla vita del figlio minore talvolta, addirittura, irreperibile (Tribunale di Napoli 594/2016). pagina 2 di 4 Nel caso concreto, si rileva che il convenuto si è reso irreperibile sin dallo scorso settembre, lasciando alla ricorrente la propria carta di credito e una lettera per la figlia e da allora non ha dato più notizie di sé, al punto che i Carabinieri hanno contattato la per chiedere informazioni sull'ex marito a Pt_1
seguito della denuncia di scomparsa proposta dai parenti del resistente.
Nel contempo, i Servizi Sociali hanno riferito di aver tentato di contattare il convenuto senza alcun risultato e hanno valutato come confacente all'interesse della minore il suo affidamento super-esclusivo alla madre scrivendo quanto segue: “Tenuto conto degli elementi raccolti, si ritiene che la sig.ra Pt_1
sia una solido punto di riferimento per e che possieda le risorse necessarie per far fronte ai Per_1
bisogni di cura e di crescita della minore;
inoltre, la presenza costante del compagno della donna, e della famiglia dello stesso (oltre a quella del padre di ), garantisce alla diade una rete informale Per_1
di supporto e sostegno fortemente radicata.
viene descritta dalla signora come serena e ben inserita in contesti positivi, familiare e sociale, i Per_1
quali possono permetterle di consolidare un proprio stato di benessere ed affrontare le fasi di crescita con gli aiuti adeguati.
Per quanto riguarda la figura del padre, si ritiene di dover approfondire lo stato di benessere di Per_1
e la sua posizione in merito al sig. soprattutto per ciò che concerne l'interruzione del loro CP_1 rapporto ed all'eventualità che lo stesso possa ripresentarsi.
Tenuto conto dell'età della ragazza e della frequenza incostante delle visite padre-figlia, riferita dalla madre, si ipotizza che possa essere utile per approfondire il tema di cui sopra attraverso un Per_1
percorso di sostegno psicologico volto alla rielaborazione dei vissuti faticosi, soprattutto connessi alla figura paterna, anche al fine di rafforzare la ragazza nella scelta di riprendere un'eventuale relazione con il sig. qualora lo stesso ne facesse richiesta o si ripresentasse nella quotidianità della CP_1
minore. In merito a ciò si precisa che la signora, su suggerimento del Servizio, ha già preso contatti con il Consultorio familiare territoriale, in cui verrà incontrata in data 1.4 p.v. Per_1
Per i motivi di cui sopra si richiede a codesta A.G. di confermare l'affido super esclusivo alla madre, con la possibilità che prosegua il percorso psicologico descritto sopra per il tramite del Servizio Per_1
specialistico”.
Pertanto, deve disporsi l'affidamento super-esclusivo di alla madre per le questioni in materia Per_1
scolastica, sanitaria, ludico-sportiva, educativa e relativamente al rilascio e rinnovo dei documenti anche validi per l'espatrio.
Devono confermarsi le restanti disposizioni della sentenza, in conformità a quanto richiesto dalla stessa ricorrente, in quanto tuttora idonee a perseguire l'interesse primario della minore.
pagina 3 di 4 In considerazione della soccombenza del resistente, deve condannarsi lo stesso a rifondere le spese di lite sostenute dalla ricorrente nella quantificazione operata in dispositivo.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva:
1) In parziale modifica della sentenza n. 1715/2018, dispone l'affidamento super-esclusivo della minore alla madre per le questioni in materia scolastica, sanitaria, ludico-sportiva, educativa e relativamente al rilascio e rinnovo dei documenti anche validi per l'espatrio;
2) Conferma per il resto le disposizioni della sentenza;
3) Condanna il resistente a rifondere le spese di lite sostenute dalla ricorrente nell'importo di €
4000 per compensi, oltre il contributo unificato e gli accessori di legge.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 09/04/2025
Il Presidente Estensore
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente Relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3633/24 R.G., posta in decisione all'udienza del 09/04/2025 e promossa da elettivamente domiciliata in Gallarate presso lo studio dell'avv. Carla Parte_1
Ripamonti, che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
, contumace; Controparte_1
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE:
Voglia la S.V. Ill.ma accogliere e, per l'effetto, disporre le nuove condizioni in modifica di quelle di cui alla sentenza n.1715/2018 emessa dal Tribunale di Busto Arsizio, in data 30/10/2018 e pubblicata in data 5/11/2018 nella parte che riguarda l'affidamento della minore , modificandolo Persona_1
da condiviso a super esclusivo in capo alla madre signora Parte_2 pagina 1 di 4 Restano confermate tutte le altre condizioni di cui alla citata sentenza.
-in via istruttoria, in caso di ritenuta occorrenza, potranno essere sentite quali persone informate sui fatti le signore e di Busto Arsizio, rispettivamente zia e cugina Parte_3 Controparte_2
del signor . Controparte_1
Con vittoria del compenso professionale, rimborso spese generali 4% CPA e IVA come per legge
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda della ricorrente diretta a conseguire la modifica della sentenza n. 1715 pubblicata il
05/11/2018 nel senso di trasformare il regime di affidamento della minore (di anni 14) da Per_1
condiviso a super-esclusivo è fondata e meritevole di accoglimento.
In effetti, l'affidamento super-esclusivo può essere concesso, in deroga all'ordinario regime di affido condiviso, sulla base di adeguate motivazioni concretamente dimostrate concernenti l'incapacità dell'altro genitore di assicurare tutte le responsabilità derivanti dal proprio ruolo.
Tale conclusione, che si trova affermata dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, spesso chiamata all'applicazione dell'art. 337-quater C.C. in combinato disposto con l'art. 337-ter C.C., individua nella centralità dell'interesse del minore, cui fa riferimento la norma appena citata, quella specie di bussola che serve ad orientare l'interprete nella scelta dell'una o dell'altra forma di affidamento del minore, un interesse da intendersi riferito, come chiarito dalla Suprema Corte (v. ex multis Cass. 22/09/2016 n°
18559) “alle fondamentali ed imprescindibili esigenze di cura, educazione, istruzione e sana ed equilibrata crescita psico-fisica”.
La legge (art. 337-quater C.C.) prevede solo che l'affidamento esclusivo ad uno dei genitori possa essere disposto quando l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore, non precisando, dunque, gli specifici casi in presenza dei quali in Giudice è tenuto a disporre la misura in questione;
pertanto, la giurisprudenza ha provveduto a fissare alcuni criteri al riguardo, che possono compendiarsi: nella idoneità o incapacità di uno dei genitori a prendersi cura del minore, che può anche essere resa manifesta da un conclamato disinteresse nei confronti del medesimo;
nel rifiuto del minore a rapportarsi con uno dei genitori;
nel mancato pagamento, da parte del coniuge obbligato, del contributo di mantenimento a favore del minore rivelando la circostanza un atteggiamento incompatibile con i doveri di cura, assistenza ed educazione del minore (Cass. 26587/2009); nel comportamento del genitore che non rispetti il regime delle visite violando così il primario diritto dei figli minori di mantenere rapporti continuativi con entrambi i genitori (Tribunale di Caltanissetta 30/12/2015); nel comportamento del genitore assente, disinteressato alla vita del figlio minore talvolta, addirittura, irreperibile (Tribunale di Napoli 594/2016). pagina 2 di 4 Nel caso concreto, si rileva che il convenuto si è reso irreperibile sin dallo scorso settembre, lasciando alla ricorrente la propria carta di credito e una lettera per la figlia e da allora non ha dato più notizie di sé, al punto che i Carabinieri hanno contattato la per chiedere informazioni sull'ex marito a Pt_1
seguito della denuncia di scomparsa proposta dai parenti del resistente.
Nel contempo, i Servizi Sociali hanno riferito di aver tentato di contattare il convenuto senza alcun risultato e hanno valutato come confacente all'interesse della minore il suo affidamento super-esclusivo alla madre scrivendo quanto segue: “Tenuto conto degli elementi raccolti, si ritiene che la sig.ra Pt_1
sia una solido punto di riferimento per e che possieda le risorse necessarie per far fronte ai Per_1
bisogni di cura e di crescita della minore;
inoltre, la presenza costante del compagno della donna, e della famiglia dello stesso (oltre a quella del padre di ), garantisce alla diade una rete informale Per_1
di supporto e sostegno fortemente radicata.
viene descritta dalla signora come serena e ben inserita in contesti positivi, familiare e sociale, i Per_1
quali possono permetterle di consolidare un proprio stato di benessere ed affrontare le fasi di crescita con gli aiuti adeguati.
Per quanto riguarda la figura del padre, si ritiene di dover approfondire lo stato di benessere di Per_1
e la sua posizione in merito al sig. soprattutto per ciò che concerne l'interruzione del loro CP_1 rapporto ed all'eventualità che lo stesso possa ripresentarsi.
Tenuto conto dell'età della ragazza e della frequenza incostante delle visite padre-figlia, riferita dalla madre, si ipotizza che possa essere utile per approfondire il tema di cui sopra attraverso un Per_1
percorso di sostegno psicologico volto alla rielaborazione dei vissuti faticosi, soprattutto connessi alla figura paterna, anche al fine di rafforzare la ragazza nella scelta di riprendere un'eventuale relazione con il sig. qualora lo stesso ne facesse richiesta o si ripresentasse nella quotidianità della CP_1
minore. In merito a ciò si precisa che la signora, su suggerimento del Servizio, ha già preso contatti con il Consultorio familiare territoriale, in cui verrà incontrata in data 1.4 p.v. Per_1
Per i motivi di cui sopra si richiede a codesta A.G. di confermare l'affido super esclusivo alla madre, con la possibilità che prosegua il percorso psicologico descritto sopra per il tramite del Servizio Per_1
specialistico”.
Pertanto, deve disporsi l'affidamento super-esclusivo di alla madre per le questioni in materia Per_1
scolastica, sanitaria, ludico-sportiva, educativa e relativamente al rilascio e rinnovo dei documenti anche validi per l'espatrio.
Devono confermarsi le restanti disposizioni della sentenza, in conformità a quanto richiesto dalla stessa ricorrente, in quanto tuttora idonee a perseguire l'interesse primario della minore.
pagina 3 di 4 In considerazione della soccombenza del resistente, deve condannarsi lo stesso a rifondere le spese di lite sostenute dalla ricorrente nella quantificazione operata in dispositivo.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva:
1) In parziale modifica della sentenza n. 1715/2018, dispone l'affidamento super-esclusivo della minore alla madre per le questioni in materia scolastica, sanitaria, ludico-sportiva, educativa e relativamente al rilascio e rinnovo dei documenti anche validi per l'espatrio;
2) Conferma per il resto le disposizioni della sentenza;
3) Condanna il resistente a rifondere le spese di lite sostenute dalla ricorrente nell'importo di €
4000 per compensi, oltre il contributo unificato e gli accessori di legge.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 09/04/2025
Il Presidente Estensore
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