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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/03/2025, n. 669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 669 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione Lavoro La Corte composta dai signori Magistrati:
dott. Alessandro Nunziata Presidente dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere rel.
il giorno 18.2.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello n. 21/2024 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Marcelli, come da procura in atti appellante
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Simonetta Cerri, come da procura in atti CP_1 appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 1116/2023 pubblicata il
23.11.2023
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 30.4.2022 esponeva: di essere stato dipendente CP_1
della dal 29.12.2020 al 7.9.2021, data nella quale il datore di Controparte_2 lavoro aveva inviato comunicazione di licenziamento all'Ufficio Provinciale del Lavoro competente, senza alcun preavviso e/o notificazione scritta al ricorrente;
di avere iniziato a lavorare presso detta società come operaio di II livello del CCNL Addetti alle Imprese Edili e Affini, a seguito della sottoscrizione di un contratto di lavoro a tempo determinato full time con scadenza il
26.2.2021, successivamente prorogato e che era proseguito, senza soluzione di continuità, sino alla data del licenziamento;
l'orario di lavoro era articolato in 8 ore giornaliere dalle 7,30 alle 16,30, con
1 pausa pranzo di un'ora, dal lunedì al venerdì, salvo straordinari;
nel mese di agosto 2021 il ricorrente aveva chiesto e ottenuto dal datore di lavoro di essere posto in ferie dovendo necessariamente rientrare nel paese di origine;
al rientro dalle ferie, il ricorrente aveva iniziato un
CP_ periodo di malattia che si era protratto fino al 22.9.2021, come da certificati medici inviati all' durante tale periodo lo aveva ricevuto dalla società una missiva con la quale gli era stata CP_1 contestata l'assenza ingiustificata per il periodo 9 – 13 Agosto 2021 e 23 – 27 agosto 2021, oltre alla seguente circostanza: “Lei è stato sorpreso a bere bevande alcoliche nei cantieri di via Larici”; con la stessa missiva gli era stata inflitta una sanzione pecuniaria di € 1.000,00 e una sospensione dal posto di lavoro per 10 giorni lavorativi senza retribuzione;
di avere contattato per le vie brevi il datore di lavoro il quale gli aveva intimato di non recarsi più al lavoro alla cessazione del periodo di malattia;
recatosi all'Ufficio Provinciale del Lavoro, aveva appreso di essere stato licenziato con decorrenza 7.9.2021; di avere impugnato, in data 2.11.2021, il licenziamento pur non avendo avuto alcuna comunicazione formale dello stesso.
Deduceva, inoltre, di non avere ricevuto, alla cessazione del rapporto di lavoro, il TFR e la retribuzione dei mesi di luglio, agosto e settembre 2021; di non avere mai ricevuto le buste paga relative all'intero periodo di lavoro, ad eccezione di quella relativa al mese di gennaio 2021.
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare illegittimo e/o inefficace e/o nullo il licenziamento operato dalla
[...]
al ricorrente attese le palesi violazioni di legge e del CCNL applicato;
Controparte_4 per l'effetto condannare la resistente in persona del suo legale rappresentante Controparte_4 pro tempore, alla reintegrazione dell'odierno ricorrente nel posto di lavoro in precedenza occupato, con le medesime mansioni e qualifica nonché al pagamento, in favore del ricorrente, di una indennità risarcitoria nella misura massima di 12 mensilità, ovvero nella misura anche inferiore che sarà ritenuta equa e di giustizia, commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, ed al versamento, con gli accessori di legge, sempre dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dei contributi previdenziali ed assistenziali, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria ove previsti e dovuti.
In via solo subordinata, per le ragioni sopra spiegate e nel denegato caso che il Giudicante non ritenesse la nullità del licenziamento, accertare che il licenziamento impugnato è comunque illegittimo e/o inefficace per l'evidente violazione della L. 300/70, per l'effetto, condannare la resistente in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al Controparte_4
pagamento, in favore del ricorrente, di una indennità risarcitoria omnicomprensiva nella misura massima di 24 mensilità, ovvero nella misura anche inferiore che sarà ritenuta equa e di giustizia,
2 commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto così come quantificato in ricorso, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria ove previsti e dovuti.
In ogni caso accertarsi e dichiararsi che il ricorrente non ha percepito le mensilità di luglio, agosto, e settembre 2021 nonché il TFR e l'indennità sostitutiva del preavviso, con condanna della al pagamento del relativo importo a quantificarsi e che si richiede nella Controparte_4 misura di € 4.417,04# così determinata quantificata € 1920,00 mese di luglio;
mese di agosto €
370,80; mese di settembre € 1.038,24#; TFR € 1088,00 facendo pieno riferimento alla paga oraria di cui alla busta paga depositata pari ad € 9,27#; nonché l'indennità sostitutiva del preavviso pari ad € 519,12# avendo il ricorrente un rapporto di lavoro di durata inferiore ai tre anni e così complessivamente € 4.936,16#”.
Il tutto con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Nonostante la regolarità della notifica, la società datrice di lavoro rimaneva contumace.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Latina, rilevata la mancanza di prova in ordine alla comunicazione in forma scritta del licenziamento impugnato, dichiarava l'inefficacia del licenziamento intimato alla parte ricorrente in data 7.9.2021 e condannava la società resistente a reintegrare nel posto di lavoro da questi occupato al momento del recesso, nonché a CP_1 corrispondere al medesimo un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegra, detratto l'aliunde perceptum nel periodo di estromissione, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per lo stesso periodo;
condannava, inoltre, la società resistente al pagamento in favore di della somma di € 3.329,04, a titolo di CP_1
retribuzioni per i mesi di luglio, agosto e settembre 2021, oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo, con esclusione, quindi, del TFR e dell'indennità di mancato preavviso, stante la declaratoria di inefficacia del licenziamento;
condannava la società resistente al pagamento delle spese di lite.
Ha proposto appello la per i motivi di seguito sinteticamente Parte_1
indicati:
1) errata e parziale ricostruzione dei fatti – difetto assoluto di prova a supporto delle allegazioni di parte ricorrente – interpretazione della fattispecie in esame come “dimissioni di fatto” o “tacite” o
“informali” disciplinate dall'art. 32 del CCNL applicato (e non come licenziamento) – inammissibilità e/o infondatezza della domanda.
Ha sostenuto parte appellante che la sentenza si fonderebbe sul presupposto errato della ricorrenza di una ipotesi di licenziamento orale, senza tuttavia verificare preliminarmente se lo avesse CP_1 richiesto e ottenuto effettivamente le ferie per l'intero mese di agosto 2021 e se si fosse veramente
3 assentato per malattia nel successivo mese di settembre 2021, anche in considerazione della lettera inviata al lavoratore in data 25.8.2021, con la quale gli era stata contestata l'assenza ingiustificata dal 9 al 13 agosto 2021 e dal 23 al 27 agosto 2021, e della irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per 10 giorni.
2) Errata motivazione della sentenza nella parte in cui ha condannato il datore di lavoro alla corresponsione delle somme rivendicate dal ricorrente per i mesi di luglio, agosto e settembre 2021.
Ha dedotto l'appellante che erroneamente il Tribunale ha riconosciuto in favore del lavoratore le retribuzioni relative ai mesi di luglio, agosto, settembre 2021, ritenendo corretta la quantificazione operata dal lavoratore nelle conclusioni del ricorso di primo grado;
che, al contrario, dalla retribuzione di luglio 2021 doveva essere decurtata la multa di € 1.000,00, quale sanzione comminata al lavoratore il 25.8.2021 e non impugnata;
dalla retribuzione di agosto 2021 dovevano essere detratti n.10 giorni di retribuzione a seguito della sanzione comminata sempre in data
25.8.2021, e si doveva tenere conto che il lavoratore era stato assente ingiustificato per due settimane, la terza e la quarta;
che nel mese di settembre 2021 lo non ha mai svolto attività CP_1 lavorativa e non ha mai giustificato l'assenza protrattasi fino alla cessazione del rapporto in data
7.9.2021.
Ha, quindi, concluso chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, di rigettare le domande proposte dall'odierno appellato con il ricorso di primo grado, con il favore delle spese.
Si è costituito in giudizio resistendo al gravame e chiedendone il rigetto, con vittoria CP_1
delle spese di lite da distrarsi.
All'udienza del 18.2.2025, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di appello è infondato.
Dalla “Comunicazione Obbligatoria Unificato UniLav”, allegata al ricorso di primo grado (doc. 6), inviata dalla società datrice di lavoro in data 9.9.2021, emerge che il rapporto di lavoro dell'odierno appellato, a tempo indeterminato, iniziato in data 29.12.2020, è cessato in data 7.9.2021, a seguito di licenziamento per giusta causa.
Come è noto, il licenziamento, in quanto atto recettizio che richiede la forma scritta ad substantiam, deve essere comunicato per iscritto al prestatore di lavoro, dispiegando i suoi effetti dal momento in cui viene a conoscenza dello stesso.
Nel caso di specie deve ritenersi del tutto assente la forma scritta del recesso del rapporto di lavoro, dal momento che l'unico atto scritto con cui parte datoriale ha comunicato il licenziamento non è
4 stato consegnato al lavoratore (che solo in seguito ne ha avuto conoscenza), ma solo all'autorità amministrativa ( trasmesso al Centro per l'Impiego). Pt_2
È principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui, quanto alla forma scritta del licenziamento prescritta a pena di inefficacia, non sussiste per il datore di lavoro l'onere di adoperare formule sacramentali e la volontà di licenziare può essere comunicata al lavoratore anche in forma indiretta, purché chiara (Cass., sez. lav., n. 17652/2007; n 12499/2012; n.
29753/2017; n. 1197/2017).
Peraltro, la Cassazione ha precisato che “la comunicazione spedita all'Ufficio del Lavoro, non inoltrata al lavoratore neppure per conoscenza, non risulta idonea ad integrare i requisiti della forma scritta previsti per l'efficacia del licenziamento. Ai fini della validità formale del licenziamento, non occorre che la comunicazione scritta, intesa alla risoluzione del rapporto di lavoro, sia diretta al lavoratore, ma è necessario che sia portata a sua conoscenza. Così anche la comunicazione del detto licenziamento all'Ufficio del Lavoro, se trasmessa anche al lavoratore, può costituire atto scritto” (Cass. civ. sez. lav., n. 14090/2006).
Nel caso in esame, il lavoratore ha assolto l'onere probatorio relativo all'intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro ad iniziativa datoriale, depositando la Comunicazione UniLav, e, in assenza di qualsiasi allegazione o prova di segno contrario, che era facoltà della società offrire, ma che questa non ha ritenuto di fornire neppure nel grado, non può che ritenersi provata la natura orale del licenziamento intimato allo in data 7.9.2021, come correttamente ritenuto dal giudice di CP_1
primo grado.
Si osserva, infine, che quanto dichiarato dalla società appellante nella Comunicazione UniLav - ad un organo pubblico e nella immediatezza dei fatti - ossia che il rapporto di lavoro si è interrotto a seguito di un licenziamento per giusta causa, contrasta con la circostanza allegata dalla società nel ricorso in appello, ossia che lo si sarebbe dimesso. CP_1
2. E' infondato anche il secondo motivo di appello.
Secondo la società appellante avrebbe errato il giudice di primo grado nel riconoscere in favore del lavoratore le retribuzioni relative ai mesi di luglio, agosto, settembre 2021, dal momento che: dalla retribuzione di luglio 2021 doveva essere decurtata la multa di € 1.000,00, quale sanzione comminata al lavoratore il 25.8.2021 e non impugnata;
dalla retribuzione di agosto 2021 dovevano essere detratti n. 10 giorni di retribuzione a seguito della sanzione comminata sempre in data
25.8.2021, e si doveva tenere conto che il lavoratore era stato assente ingiustificato per due settimane;
che nel mese di settembre 2021 lo non ha mai svolto attività lavorativa e non ha CP_1 mai giustificato l'assenza protrattasi fino alla cessazione del rapporto in data 7.9.2021.
5 Ebbene, la società appellante non ha dimostrato di avere corrisposto allo le retribuzioni CP_1
rivendicate; inoltre, non avendo depositato le buste paga, non ha provato di avere in concreto decurtato al lavoratore gli importi relativi alle sanzioni disciplinari della multa e della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per 10 giorni, di cui alla lettera di contestazione del 25.8.2021, a cui, infatti, non ha fatto neppure seguito un provvedimento formale di irrogazione della sanzione.
Con riferimento, invece, al quantum della condanna contenuta nella sentenza impugnata, appaiono corrette le somme quantificate dal lavoratore nel ricorso di primo grado (€ 1920,00 per il mese di luglio, € 370,80 per il mese di agosto, € 1.038,24 per il mese di settembre), sia perché tengono conto dei giorni non lavorati sia perché calcolate sulla base della paga oraria indicata nell'unica busta paga in atti di gennaio 2021 (€ 9,27).
Del tutto generiche sono, infine, le contestazioni ai conteggi contenute nell'atto di appello, non avendo la società depositato né le buste paga relative alle mensilità in contestazione né conteggi alternativi, dai quali ricavare eventuali errori di calcolo nella quantificazione degli importi rivendicati.
3. Per tutte le ragioni che precedono, l'appello deve essere respinto.
4. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore dell'avv. Simonetta Cerri che si è dichiarata antistataria.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza delle condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 come modificato dalla L. n. 228/2012 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a carico della società appellante.
P.Q.M.
- respinge l'appello;
- condanna la società appellante al pagamento delle spese di lite del grado che liquida in € 5.000,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi;
-dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002 come modificato dalla L. n. 228/2012 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a carico della società appellante.
Roma, 18.2.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Lucarino dott. Alessandro Nunziata
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