Articolo 5 della Legge 21 marzo 1958, n. 335
Articolo 4Articolo 6
Versione
2 maggio 1958
Art. 5.

L'Associazione provvede all'attuazione dei propri scopi con i seguenti mezzi:
1) versamento da parte dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di una aliquota percentuale sui contributi assicurativi afferenti alla gestione industriale ed alla gestione agricola, non superiore allo 0,30 per cento dei contributi incassati;
2) versamento da parte delle Casse marittime per gli infortuni sul lavoro e le malattie di un'aliquota percentuale non superiore allo 0,30 per cento dei contributi da esse incassati;
3) eventuali contributi deliberati dagli organi di amministrazione degli istituti indicati ai precedenti punti 1) e 2) in eccedenza a quelli fissati nei punti 1) e 2) predetti entro i limiti concessi dalle norme in vigore per l'esercizio di tale facolta';
4) contributo mensile non superiore a lire cinquanta a carico di tutti i mutilati ed invalidi del lavoro titolari di rendita o di assegno continuativo d'importo superiore a lire 30.000 annue;
5) donazioni, lasciti ed elargizioni di privati o di enti pubblici;
6) rendita del proprio patrimonio.
Nel primo quinquennio di applicazione della presente legge la misura dei contributi di cui ai numeri 1) e 2) e determinata annualmente con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro, in relazione al fabbisogno dell'Associazione ed alle risultanze di bilancio degli istituti assicuratori sui quali grava l'onere. La misura dei contributi, previsti dai punti 1) e 2) del precedente comma, non potra' comunque superare l'aliquota dello 0,30 per cento.
Qualora alla data del 1° gennaio di ciascun anno non sia stato emanato il decreto predetto, gli Istituti sono tenuti, fino a quando non sara' entrato in vigore il decreto medesimo, a versare le aliquote e i contributi nella misura fissata per l'anno precedente, salvo conguaglio.
I versamenti di cui ai numeri 1) e 2) del primo comma saranno effettuati trimestralmente.
Entrata in vigore il 2 maggio 1958
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