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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 13/06/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 673/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di LANCIANO nella persona del giudice Maria Rosaria Boncompagni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 673 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Massimiliano Parte_1 C.F._1
Piacentino Sichetti, elettivamente domiciliato in Lanciano, alla via Corrado n 12, presso lo studio del difensore,
- Attore
e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. Danilo Iasci, elettivamente domiciliato in Lanciano, alla via Serroni 93/A, presso lo studio del difensore,
- Convenuta
Oggetto: occupazione senza titolo di immobile
Conclusioni: all'udienza del 13 febbraio 2025 parte attrice e parte convenuta precisavano le rispettive conclusioni riportandosi, rispettivamente, al ricorso ed alla comparsa di costituzione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio la (già Parte_1 Controparte_2
di seguito anche ”), in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_3 CP_1
fine di ordinare alla convenuta il rilascio del terreno sito in Atessa, località Piazzano, distinto al foglio
7, p.lla 4039 (ex 177 C) di cui al catasto terreni del predetto Comune, libero da persone e cose, e pagina 1 di 5 condannare detta società alla corresponsione di 1.000,00 euro mensili, a partire da giugno 2022 e fino al rilascio del terreno stesso, a titolo di risarcimento del danno per occupazione sine titulo o altra somma ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre che al pagamento delle spese e competenze di lite.
A supporto dell'azione proposta l'attore ha rappresentato di essere proprietario di detto terreno ad uso commerciale/artigianale in virtù di atto pubblico di divisione del 21 luglio 1981 (n. 2524 rep., n.
579 racc.) e che lo stesso è sempre stato utilizzato dalla (la cui veste societaria, sino al 2019, CP_1
è stata quella di una s.n.c.) di cui è stato legale rappresentante, unitamente alla moglie, , Persona_1
fino al 1997 e, di seguito, anche insieme ai figli e . L'odierno ricorrente ha poi CP_2 CP_4
rappresentato la successiva modifica dell'assetto societario, in cui , suo figlio, ha assunto CP_2
la carica di socio accomandatario e dunque di legale rappresentante della , mentre lui stesso CP_1
e la moglie avevano assunto la qualifica di soci accomandanti, con una quota di proprietà del 25%.
Con lettera del 4 marzo 2022, il ricorrente ha comunicato alla il recesso quale socio, CP_1
chiedendo altresì la restituzione del terreno in discorso, difettando ulteriori interessi all'uso ed alla concessione dello stesso. ha tuttavia rappresentato che la società convenuta ha Parte_2
continuato ad occupare sine titulo il predetto terreno, arrecandogli conseguentemente dei danni, non potendo né vendere né affittare l'immobile in discorso. Parte ricorrente ha dunque formulato una richiesta risarcitoria per l'importo di almeno 1.000,00 euro mensili (quale costo medio di un affitto commerciale come quello di cui in domanda), dalla data della richiesta effettuata in mediazione
(giugno 2022) sino a quella dell'effettivo rilascio.
2. Si è costituito in giudizio , nella sua qualità di amministratore della CP_2 [...]
rappresentando il diritto ad usucapire il terreno in discorso, stante Controparte_2
il possesso ininterrotto, pacifico e manifesto dello stesso, da parte della predetta società, da oltre vent'anni, il piazzale ricadendo all'interno del sito produttivo ove insisteva l'opificio in questione costituendo un'unica entità produttiva. Sicché, la spiegava domanda riconvenzionale al fine CP_1
di accertare la situazione giuridica conseguente al possesso continuato, pacifico, pubblico del cespite in discorso tale da legittimare l'acquisto della proprietà ai sensi dell'art. 1158 c.c.
Inoltre, la società resistente ha rilevato che tutti gli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, necessari al mantenimento della intera proprietà, sono sempre stati eseguiti a proprie cura e spese in via esclusiva.
Infine, parte resistente ha contestato la quantificazione del danno dedotta dalla parte attrice.
3. All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, il giudice, ritenuto che le difese svolte dalle parti richiedessero un'istruzione non sommaria, fissava, ai sensi dell'art. 702ter, comma 3, c.p.c.,
pagina 2 di 5 l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c. Assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., all'esito del relativo decorso, rilevato che, alla luce delle allegazioni delle parti e della documentazione in atti, la causa appariva matura per la decisione, veniva fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, poi svoltasi nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., ovvero mediante il deposito in telematico, da parte dei difensori delle parti, di sintetiche note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni relative agli adempimenti processuali previsti.
Rilevata la comparizione delle parti a mezzo di deposito telematico delle predette note e preso atto delle conclusioni ivi rassegnate, con ordinanza del 2 maggio 2024, questo giudice assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e tratteneva la causa in decisione.
Con successiva ordinanza del 19 novembre 2024, questo giudice, rilevata l'incertezza della individuazione dell'immobile per cui è processo, alla luce della documentazione in atti, ha rimesso in istruttoria la causa già trattenuta in decisione al fine di consentire la produzione di relazione notarile o altra documentazione comunque idonea ad individuare l'immobile oggetto di causa.
All'udienza del 13 febbraio 2025 - preso atto del deposito telematico, da parte dell'attore, di una relazione redatta dal proprio tecnico di parte, nonché di documentazione volta a chiarire il profilo del numero di particella dell'immobile per cui è causa - la causa è stata trattenuta in decisione senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., stante la rinuncia delle parti.
4. La domanda di parte attrice deve essere parzialmente accolta, mentre deve essere rigettata la domanda avanzata in via riconvenzionale dalla parte convenuta.
Preliminarmente, posta l'incontestata titolarità del terreno per cui è processo (quanto all'attuale individuazione catastale dello stesso, cfr. documentazione in atti, tra cui quanto prodotto dall'attore in data 15 e 30 dicembre 2024) in capo all'odierno attore – in forza del sopracitato atto di divisione – ricorre la circostanza pacifica che l'immobile in discorso è stato utilizzato per lo svolgimento di attività facenti capo alla società , di cui il ricorrente è stato legale rappresentante sino al 2019, senza CP_1
che fosse previsto un canone a carico della predetta società o che lo stesso terreno fosse stato oggetto di conferimento da parte dell'odierno ricorrente alla società medesima. Circostanze dalle quali appare desumibile che il terreno in discorso sia stato concesso da alla a titolo di Parte_1 CP_1
comodato gratuito a tempo indeterminato - non bisognevole di forma scritta – perciò, a titolo precario,
e, dunque, revocabile “ad nutum” da parte del comodante ai sensi dell'art. 1810 c.c. Invero, la circostanza per cui un immobile concesso in comodato sia destinato ad attività commerciale non è sufficiente per ritenere il relativo contratto soggetto ad un termine implicito, sicché il comodante può domandare la restituzione del bene prima della cessazione di tale attività (Cass., sez. 6 - 3, 15 ottobre
2020, n. 22309). Più in generale, nel contratto di comodato, il termine finale può, a norma dell'art.
pagina 3 di 5 1810 cod. civ., risultare dall'uso cui la cosa deve essere destinata, se tale uso abbia in sé connaturata una durata predeterminata nel tempo, mentre in mancanza di particolari prescrizioni di durata, ovvero di elementi certi ed oggettivi che consentano "ab origine" di prestabilirla, l'uso corrispondente alla generica destinazione dell'immobile configura un comodato a tempo indeterminato e, perciò, a titolo precario, e, dunque, revocabile "ad nutum" da parte del comodante, a norma del medesimo art. 1810
(cfr. Cass., sez. III, 25 giugno 2013, n. 15877; in senso conforme, Cass., sez. 6 - 3, 11 marzo 2011, n.
5907). Ne consegue, quindi, che la domanda attorea deve essere accolta nella parte in cui è richiesta alla controparte la restituzione del terreno in discorso, non anche nella parte in cui è domandata la condanna della al risarcimento dei danni da occupazione sine titulo. Al riguardo è CP_1
opportuno richiamare il condivisibile orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità (così,
Cass., sez. III, 4 gennaio 2024, n. 252, di seguito citata) secondo cui, in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno emergente è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo (restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale); e che il fatto costitutivo del diritto al risarcimento del lucro cessante è lo specifico pregiudizio subito, rappresentato dall'impossibilità di concedere il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o di venderlo ad un prezzo più conveniente di quello di mercato. Ciò con la precisazione che entrambe le voci di danno devono formare oggetto di allegazione, dovendosi dedurre, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), tutte circostanze rispetto alle quali parte attrice non ha fornito alcuna precipua allegazione.
Quanto sopra osservato vale anche ad escludere la sussistenza dei presupposti per la configurabilità del possesso idoneo a far maturare l'usucapione del terreno in discorso in capo alla società convenuta, il comodato a titolo gratuito implicando unicamente una detenzione qualificata in capo al comodatario, in assenza di elementi volti a suffragare una interversione del possesso - non essendo allo scopo sufficiente l'asserita esecuzione di lavori presso l'immobile in discorso, ciò rientrando nell'utilizzo del bene - con conseguente rigetto della domanda riconvenzionale proposta dalla . CP_1
Le considerazioni sopra formulate implicano anche il mancato accoglimento delle richieste istruttorie articolate dalle parti, la causa potendo essere decisa sulla scorta delle valutazioni giuridiche che precedono con riferimento a circostanze pure incontestate.
pagina 4 di 5 5. Quanto alle spese di lite, il parziale accoglimento della domanda giustifica la parziale compensazione delle spese di lite tra le parti, ovvero in misura della metà, poste a carico della parte convenuta per la restante parte nella misura liquidata in dispositivo, secondo i parametri minimi, ai sensi del D.M. 55 del 2014 e successive modificazioni (da ultimo con il D.M. n. 147 del 2022), in considerazione dell'attività processuale svolta, particolarmente contenuta per la fase istruttoria - che, ai fini della liquidazione del compenso, rileva nei termini in cui la stessa risulta effettivamente svolta (cfr. art. 4, comma 5, lett. c), del D.M. n. 55 del 2014) - nel caso di specie integrata, essenzialmente, dalla redazione delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., non anche dall'espletamento di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 673 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione ritenuta disattesa ed assorbita, così provvede:
- in parziale accoglimento della domanda proposta da , accerta l'occupazione senza Parte_1 titolo dell'immobile sito in Atessa, località Piazzano, distinto al foglio 7, p.lla 4039, riportato in catasto nei termini sopra precisati, da parte della convenuta in Controparte_2 persona del legale rappresentante p.t., e per l'effetto condanna la parte convenuta al rilascio del predetto immobile in favore dell'attore;
- rigetta la domanda riconvenzionale di parte convenuta;
- condanna parte convenuta a rifondere alla parte attrice le spese di giudizio che si liquidano in
3.526,00 euro per compensi professionali, oltre rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Lanciano, 13 giugno 2025
Il giudice
Maria Rosaria Boncompagni
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di LANCIANO nella persona del giudice Maria Rosaria Boncompagni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 673 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Massimiliano Parte_1 C.F._1
Piacentino Sichetti, elettivamente domiciliato in Lanciano, alla via Corrado n 12, presso lo studio del difensore,
- Attore
e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. Danilo Iasci, elettivamente domiciliato in Lanciano, alla via Serroni 93/A, presso lo studio del difensore,
- Convenuta
Oggetto: occupazione senza titolo di immobile
Conclusioni: all'udienza del 13 febbraio 2025 parte attrice e parte convenuta precisavano le rispettive conclusioni riportandosi, rispettivamente, al ricorso ed alla comparsa di costituzione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio la (già Parte_1 Controparte_2
di seguito anche ”), in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_3 CP_1
fine di ordinare alla convenuta il rilascio del terreno sito in Atessa, località Piazzano, distinto al foglio
7, p.lla 4039 (ex 177 C) di cui al catasto terreni del predetto Comune, libero da persone e cose, e pagina 1 di 5 condannare detta società alla corresponsione di 1.000,00 euro mensili, a partire da giugno 2022 e fino al rilascio del terreno stesso, a titolo di risarcimento del danno per occupazione sine titulo o altra somma ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre che al pagamento delle spese e competenze di lite.
A supporto dell'azione proposta l'attore ha rappresentato di essere proprietario di detto terreno ad uso commerciale/artigianale in virtù di atto pubblico di divisione del 21 luglio 1981 (n. 2524 rep., n.
579 racc.) e che lo stesso è sempre stato utilizzato dalla (la cui veste societaria, sino al 2019, CP_1
è stata quella di una s.n.c.) di cui è stato legale rappresentante, unitamente alla moglie, , Persona_1
fino al 1997 e, di seguito, anche insieme ai figli e . L'odierno ricorrente ha poi CP_2 CP_4
rappresentato la successiva modifica dell'assetto societario, in cui , suo figlio, ha assunto CP_2
la carica di socio accomandatario e dunque di legale rappresentante della , mentre lui stesso CP_1
e la moglie avevano assunto la qualifica di soci accomandanti, con una quota di proprietà del 25%.
Con lettera del 4 marzo 2022, il ricorrente ha comunicato alla il recesso quale socio, CP_1
chiedendo altresì la restituzione del terreno in discorso, difettando ulteriori interessi all'uso ed alla concessione dello stesso. ha tuttavia rappresentato che la società convenuta ha Parte_2
continuato ad occupare sine titulo il predetto terreno, arrecandogli conseguentemente dei danni, non potendo né vendere né affittare l'immobile in discorso. Parte ricorrente ha dunque formulato una richiesta risarcitoria per l'importo di almeno 1.000,00 euro mensili (quale costo medio di un affitto commerciale come quello di cui in domanda), dalla data della richiesta effettuata in mediazione
(giugno 2022) sino a quella dell'effettivo rilascio.
2. Si è costituito in giudizio , nella sua qualità di amministratore della CP_2 [...]
rappresentando il diritto ad usucapire il terreno in discorso, stante Controparte_2
il possesso ininterrotto, pacifico e manifesto dello stesso, da parte della predetta società, da oltre vent'anni, il piazzale ricadendo all'interno del sito produttivo ove insisteva l'opificio in questione costituendo un'unica entità produttiva. Sicché, la spiegava domanda riconvenzionale al fine CP_1
di accertare la situazione giuridica conseguente al possesso continuato, pacifico, pubblico del cespite in discorso tale da legittimare l'acquisto della proprietà ai sensi dell'art. 1158 c.c.
Inoltre, la società resistente ha rilevato che tutti gli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, necessari al mantenimento della intera proprietà, sono sempre stati eseguiti a proprie cura e spese in via esclusiva.
Infine, parte resistente ha contestato la quantificazione del danno dedotta dalla parte attrice.
3. All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, il giudice, ritenuto che le difese svolte dalle parti richiedessero un'istruzione non sommaria, fissava, ai sensi dell'art. 702ter, comma 3, c.p.c.,
pagina 2 di 5 l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c. Assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., all'esito del relativo decorso, rilevato che, alla luce delle allegazioni delle parti e della documentazione in atti, la causa appariva matura per la decisione, veniva fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, poi svoltasi nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., ovvero mediante il deposito in telematico, da parte dei difensori delle parti, di sintetiche note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni relative agli adempimenti processuali previsti.
Rilevata la comparizione delle parti a mezzo di deposito telematico delle predette note e preso atto delle conclusioni ivi rassegnate, con ordinanza del 2 maggio 2024, questo giudice assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e tratteneva la causa in decisione.
Con successiva ordinanza del 19 novembre 2024, questo giudice, rilevata l'incertezza della individuazione dell'immobile per cui è processo, alla luce della documentazione in atti, ha rimesso in istruttoria la causa già trattenuta in decisione al fine di consentire la produzione di relazione notarile o altra documentazione comunque idonea ad individuare l'immobile oggetto di causa.
All'udienza del 13 febbraio 2025 - preso atto del deposito telematico, da parte dell'attore, di una relazione redatta dal proprio tecnico di parte, nonché di documentazione volta a chiarire il profilo del numero di particella dell'immobile per cui è causa - la causa è stata trattenuta in decisione senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., stante la rinuncia delle parti.
4. La domanda di parte attrice deve essere parzialmente accolta, mentre deve essere rigettata la domanda avanzata in via riconvenzionale dalla parte convenuta.
Preliminarmente, posta l'incontestata titolarità del terreno per cui è processo (quanto all'attuale individuazione catastale dello stesso, cfr. documentazione in atti, tra cui quanto prodotto dall'attore in data 15 e 30 dicembre 2024) in capo all'odierno attore – in forza del sopracitato atto di divisione – ricorre la circostanza pacifica che l'immobile in discorso è stato utilizzato per lo svolgimento di attività facenti capo alla società , di cui il ricorrente è stato legale rappresentante sino al 2019, senza CP_1
che fosse previsto un canone a carico della predetta società o che lo stesso terreno fosse stato oggetto di conferimento da parte dell'odierno ricorrente alla società medesima. Circostanze dalle quali appare desumibile che il terreno in discorso sia stato concesso da alla a titolo di Parte_1 CP_1
comodato gratuito a tempo indeterminato - non bisognevole di forma scritta – perciò, a titolo precario,
e, dunque, revocabile “ad nutum” da parte del comodante ai sensi dell'art. 1810 c.c. Invero, la circostanza per cui un immobile concesso in comodato sia destinato ad attività commerciale non è sufficiente per ritenere il relativo contratto soggetto ad un termine implicito, sicché il comodante può domandare la restituzione del bene prima della cessazione di tale attività (Cass., sez. 6 - 3, 15 ottobre
2020, n. 22309). Più in generale, nel contratto di comodato, il termine finale può, a norma dell'art.
pagina 3 di 5 1810 cod. civ., risultare dall'uso cui la cosa deve essere destinata, se tale uso abbia in sé connaturata una durata predeterminata nel tempo, mentre in mancanza di particolari prescrizioni di durata, ovvero di elementi certi ed oggettivi che consentano "ab origine" di prestabilirla, l'uso corrispondente alla generica destinazione dell'immobile configura un comodato a tempo indeterminato e, perciò, a titolo precario, e, dunque, revocabile "ad nutum" da parte del comodante, a norma del medesimo art. 1810
(cfr. Cass., sez. III, 25 giugno 2013, n. 15877; in senso conforme, Cass., sez. 6 - 3, 11 marzo 2011, n.
5907). Ne consegue, quindi, che la domanda attorea deve essere accolta nella parte in cui è richiesta alla controparte la restituzione del terreno in discorso, non anche nella parte in cui è domandata la condanna della al risarcimento dei danni da occupazione sine titulo. Al riguardo è CP_1
opportuno richiamare il condivisibile orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità (così,
Cass., sez. III, 4 gennaio 2024, n. 252, di seguito citata) secondo cui, in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno emergente è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo (restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale); e che il fatto costitutivo del diritto al risarcimento del lucro cessante è lo specifico pregiudizio subito, rappresentato dall'impossibilità di concedere il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o di venderlo ad un prezzo più conveniente di quello di mercato. Ciò con la precisazione che entrambe le voci di danno devono formare oggetto di allegazione, dovendosi dedurre, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), tutte circostanze rispetto alle quali parte attrice non ha fornito alcuna precipua allegazione.
Quanto sopra osservato vale anche ad escludere la sussistenza dei presupposti per la configurabilità del possesso idoneo a far maturare l'usucapione del terreno in discorso in capo alla società convenuta, il comodato a titolo gratuito implicando unicamente una detenzione qualificata in capo al comodatario, in assenza di elementi volti a suffragare una interversione del possesso - non essendo allo scopo sufficiente l'asserita esecuzione di lavori presso l'immobile in discorso, ciò rientrando nell'utilizzo del bene - con conseguente rigetto della domanda riconvenzionale proposta dalla . CP_1
Le considerazioni sopra formulate implicano anche il mancato accoglimento delle richieste istruttorie articolate dalle parti, la causa potendo essere decisa sulla scorta delle valutazioni giuridiche che precedono con riferimento a circostanze pure incontestate.
pagina 4 di 5 5. Quanto alle spese di lite, il parziale accoglimento della domanda giustifica la parziale compensazione delle spese di lite tra le parti, ovvero in misura della metà, poste a carico della parte convenuta per la restante parte nella misura liquidata in dispositivo, secondo i parametri minimi, ai sensi del D.M. 55 del 2014 e successive modificazioni (da ultimo con il D.M. n. 147 del 2022), in considerazione dell'attività processuale svolta, particolarmente contenuta per la fase istruttoria - che, ai fini della liquidazione del compenso, rileva nei termini in cui la stessa risulta effettivamente svolta (cfr. art. 4, comma 5, lett. c), del D.M. n. 55 del 2014) - nel caso di specie integrata, essenzialmente, dalla redazione delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., non anche dall'espletamento di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 673 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione ritenuta disattesa ed assorbita, così provvede:
- in parziale accoglimento della domanda proposta da , accerta l'occupazione senza Parte_1 titolo dell'immobile sito in Atessa, località Piazzano, distinto al foglio 7, p.lla 4039, riportato in catasto nei termini sopra precisati, da parte della convenuta in Controparte_2 persona del legale rappresentante p.t., e per l'effetto condanna la parte convenuta al rilascio del predetto immobile in favore dell'attore;
- rigetta la domanda riconvenzionale di parte convenuta;
- condanna parte convenuta a rifondere alla parte attrice le spese di giudizio che si liquidano in
3.526,00 euro per compensi professionali, oltre rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Lanciano, 13 giugno 2025
Il giudice
Maria Rosaria Boncompagni
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