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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 17/01/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
N.R.G. 675/2019
In persona del Giudice designato, Dr. Valentina Prudente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento N.R.G. 675/2019
TRA
Parte_1
avv.ti LALLI CLAUDIO e GALLETTI ROBERTO;
- Parte attrice –
CONTRO
Controparte_1
avv.ti LATTANZI MONICA e DELL'AMICO PAOLA;
- Parte convenuta -
Sulle seguenti conclusioni:
CONCLUSIONI PARTE ATTRICE:
“Voglia il Tribunale di Massa, previo ogni accertamento dei fatti dedotti in narrativa, contrariis rejectis:
1. In via principale: accertare e dichiarare che l'attività professionale svolta dal Dott. per la scissione societaria di cui in Controparte_1 esposizione risulta pattiziamente concordata in euro 30.000,00 (trentamila/00) e per l'effetto dichiarare non dovute da le somme indicate nei progetti di notula Parte_1
n. 1 e n. 2 in data 11 settembre 2018 del Dott. e comunque esorbitanti ed CP_1 erronee rispetto ai parametri ex D.M. 140/2012. 2. In via subordinata: per il denegato e non creduto caso di rigetto della domanda principale di cui sopra, senza accettazione
P a g . 1 | 13 e/o inversione dell'onere probatorio, rigettare le domande riconvenzionali del Dott. CP_1
, riducendo e contenendo l'eventuale liquidazione giudiziale del compenso in base
[...] alla corretta applicazione del D.M. 140/2012 da determinare in corso di causa non tenendo conto e disapplicando gli illegittimi pareri di liquidazione del Consiglio dell'EC di Massa Carrara in data 29 aprile 2019, già impugnati da Parte_1 con ricorsi amministrativi. In particolare, e previo accoglimento dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva e di difetto di titolarità del rapporto giuridico dedotto meglio articolata in narrativa, ridurre e contenere l'eventuale liquidazione giudiziale del compenso in una somma da determinare in corso di causa, anche mediante TU, applicando esclusivamente i parametri specifici minimi di cui all'art. 25, comma 2 del D.M. 140/2012 e della relativa Tabella C, riquadro 7.2 in funzione del solo valore totale delle attività (al netto dei relativi fondi di ammortamento) effettivamente assegnati alle beneficiarie e risultanti dal progetto di scissione in Parte_2 data 15 maggio 2017, dalla delibera di scissione in data 5 luglio 2017 e dall'atto di scissione in data 30 ottobre 2017. Il tutto valutando negativamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 6 del D.M. 140/2012, l'assenza di un preventivo di massima di cui all'articolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 applicabile ratione temporis, e di tutto quanto dedotto ed eccepito in narrativa.
3. Con espressa riserva di dedurre, produrre e modificare le domande.
4. Con vittoria di spese, diritti e onorari e accessori, oltre a C.N.P.A. e I.V.A. in misura di legge.
IN VIA ISTRUTTORIA: Senza che ciò significhi alcuna inversione dell'onere della prova che deve seguire le regole codicistiche e procedurali, si precisa che tutte le Istanze Istruttorie, nessuna esclusa, ritualmente formulate e contenute sia negli Atti di Giudizio tempestivamente depositati dalla sia in Udienza (a Verbale), ma non ammesse o comunque Parte_1 non vagliate, non sono rinunciate e sono da intendersi qui interamente reiterate/riproposte e ritrascritte in ogni loro parte e con ogni allegazione, deduzione, produzione documentale ed eccezione. Dunque, accogliere le istanze formulate con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, n. 2) c.p.c. del 27/1/2020, ribadite all'udienza cartolare del 10/7/2020 e di seguito espressamente reiterate: (i) in via principale, ammettere le prove testimoniali capitolate al paragrafo II pagg. 5- 8 della seconda memoria riguardanti l'accordo intervenuto tra il febbraio-marzo 2018 sul compenso di euro 30.000 per l'attività professionale svolta dal Dott. CP_1 oggetto della domanda principale di parte attrice, riservando ogni ulteriore provvedimento sull'ammissione della TU di cui infra sub (ii) all'esito dell'escussione delle prove orali;
(ii) in via subordinata, ammettere la consulenza tecnica d'ufficio indicata al paragrafo IV pagg. 10-12 della seconda memoria riguardante la domanda subordinata di parte attrice di riduzione e contenimento dell'eventuale liquidazione giudiziale del compenso in base alla corretta applicazione del D.M. 140/2012 (v. punto 2 delle conclusioni sopra precisate), confidando nella nomina di un TU iscritto ad altro Ordine territoriale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili diverso da quello di Massa Carrara, in considerazione della pendenza del contenzioso amministrativo tra la e il Pt_1
P a g . 2 | 13 Consiglio dell'EC di Massa Carrara e dei precedenti illegittimi pareri di liquidazione in data 29 aprile 2019 già resi da tale Consiglio e da disapplicare. Sempre in via istruttoria si insiste altresì per il rigetto dei capitoli di prova testimoniale ex adverso formulati per i motivi dedotti al paragrafo II.B pag.
4-5 della terza memoria di parte attrice del 17/2/2020.
Si reiterano le argomentazioni addotte nella Istanza di Revoca e/o Modifica ex art. 177 c.p.c. della Ordinanza Istruttoria del 15/01/2024-05/03/2024, poiché idonee alla riapertura della Istruttoria ed a consentire il pieno esercizio del Diritto di Difesa, ossia l'esperimento della Prova Testimoniale sui Capitoli di Prova A, B, C, D, E, F e G, formulati nella seconda memoria ex art. 183 depositata in data 27.1.2020.
In definitiva, la insiste per l'ammissione di tutte le Istanze Istruttorie Parte_1 formulate, ma non ammesse, che non sono da ritenersi rinunciate, bensì espressamente richiamate e reiterate, in quanto rilevanti ai fini decisionali.”.
CONCLUSIONI PARTE CONVENUTA:
Voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni contraria domanda, istanza, deduzione, produzione ed eccezione disattesa, preso atto che la corrispondenza dei compensi richiesti dal dottore commercialista ai parametri legislativi di cui al D.M. 140/2012 risultava già rilevata nei pareri di congruità rilasciati dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Massa Carrara all'esito del procedimento svoltosi nel contraddittorio della società attrice (docc.
1-2 comparsa di costituzione dott. ), riscontrato altresì CP_1 che la Relazione Tecnica d'Ufficio depositata in giudizio li ha confermati sotto ogni profilo accertando l'effettiva correttezza degli articoli citati e dei valori indicati nei due progetti di notula, oltre alla peculiarità dello scopo perseguito dall'attrice, pregio, complessità, buon esito ed impegno, anche temporale, richiesto dalle varie fasi in cui risulta articolata l'operazione straordinaria, accogliere le domande riconvenzionali del Dott. , come di seguito ribadite: CP_1
In via principale:
- a) condannare a corrispondere al convenuto la somma capitale di € Parte_1
605.864,99, in applicazione dei valori massimi dei parametri di cui al D.M. 140/2012 come da progetti di notula in atti (docc.
1-2 comparsa di costituzione dott. ), CP_1 oltre rimborso spese documentate di liquidazione notule per € 2.773,00 ed interessi che, attesa la matrice contrattuale del credito e l'assenza di pattuizioni diverse inter partes, competono al professionista nella seguente misura: al tasso “ordinario” di cui all'art. 1284 co. 1 cod. civ, dall'atto di messa in mora trasmesso alla società in data 11.09.2018 sino al 23.05.2019, data della proposizione della domanda riconvenzionale con la comparsa di costituzione e risposta del dott. e, a partire dal Controparte_1
23.05.2019 sino al saldo effettivo, al tasso maggiorato di cui all'art. 1284 co. 4 cod. civ. nelle aliquote fissate anno per anno dal D.Lgs n. 231/2002; C.N.P.A. ed IVA sul totale come per legge.
In subordine:
- b) condannare a corrispondere al convenuto la minor somma in ipotesi Parte_1 ritenuta di sua spettanza, in misura comunque non inferiore ad € 459.015,00 in linea
P a g . 3 | 13 capitale, determinata in applicazione dei valori medi dei parametri di cui al D.M. 140/2012, rimborso spese documentate di liquidazione notule per € 2.773,00 ed interessi che, attesa la matrice contrattuale del credito e l'assenza di pattuizioni diverse inter partes, competono al professionista nella seguente misura: al tasso “ordinario” di cui all'art. 1284 co. 1 cod. civ, dall'atto di messa in mora trasmesso alla società in data 11.09.2018 sino alla proposizione della domanda riconvenzionale con la comparsa di costituzione del 23.05.2019 e, a partire dal 23.05.2019 sino al saldo effettivo, al tasso maggiorato di cui all'art. 1284 co. 4 cod. civ. nelle aliquote fissate anno per anno dal D.Lgs n. 231/2002; C.N.P.A. ed IVA sul totale come per legge.
In entrambi i casi:
- c) con vittoria di spese di lite, di registrazione della sentenza e successive occorrende, nonché condanna di parte attrice alle spese della Consulenza Tecnica d'Uffico, con conseguente obbligo della medesima a rimborsare al dott. l'acconto dal CP_1 medesimo già versato al TU;
oltre interessi maggiorati ex art. 1284, co. 4 cod. civ. sulle spese che risulteranno complessivamente riconosciute a detti titoli dal deposito della sentenza al saldo effettivo, trattandosi di obbligazioni restitutorie e/o risarcitorie che traggono origine dalla violazione del contratto stesso o, subordinatamente, con riconoscimento della rivalutazione monetaria e degli interessi “ordinari” di cui all'art. 1284, co. 1, cod. civ.
- d) con condanna dell'attrice al pagamento di un'ulteriore somma, equitativamente determinata ex art. 96 cpc, in applicazione del comma 1 o, subordinatamente, del comma 3, per i danni tutti patrimoniali e morali arrecati al convenuto dalla malafede e temerarietà cui risultano improntate la strategia difensiva assunta da nel Pt_1 processo e, in funzione del risultato perseguito, con le numerose parallele iniziative, delle quali risulta prova documentale, volte a sottrarsi al pagamento ed oggettivamente atte minarne la reputazione professionale e personale;
oltre rivalutazione monetaria ed interessi “ordinari” di cui all'art. 1284, co. 1, cpc. dalla liquidazione al saldo effettivo.
In via istruttoria:
- e) revocare e/o modificare l'ordinanza del 15 gennaio 2024, dichiarando inammissibili, nulli e comunque irrilevanti i documenti n. 11, 12 e 13 allegati da parte attrice all'atto di citazione del 19 marzo 2019 ed i documenti n. 15, 16, 17, 18 di cui alla seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., dalla medesima specificamente offerti in produzione “a sostegno dell'accordo verbale sui compensi di euro 30.000,00” (pag. 8 memoria), prendendo atto che i suddetti documenti – così come ogni ulteriore produzione della società attrice che sia finalizzata a dimostrare l'asserita sopravvenienza di un accordo verbale per la limitazione del compenso a rapporto concluso da mesi – oltre ad essere inammissibili, nella misura in cui, attraverso di essi, si intenda rimettere in discussione il contenuto dell'accertamento compiuto con la sentenza non definitiva n. 249/2022, sono, altresì, in ogni caso, superflui, in quanto relativi a fatti e circostanze irrilevanti per la decisione delle questioni che restano da decidere, ovvero la quantificazione del credito di cui ai due progetti di notula prodotti in giudizio, in applicazione della normativa regolamentare vigente in materia.
- f) Rilevare la nullità della relazione tecnica di parte attrice in quanto depositata oltre il termine all'uopo concesso dal Giudice Monocratico e comunque la totale irrilevanza
P a g . 4 | 13 degli argomenti ivi sviluppati in quanto smentiti dalle produzioni del convenuto, dalle risultanze della TU, dai pareri precedentemente emessi dall'EC di Massa Carrara e dalla circostanza che i ricorsi di al Pt_1 Controparte_2 ed al TAR Toscana, per conseguire l'annullamento di detti pareri, sono
[...] stati dichiarati inammissibili e/o improcedibili in via definitiva.
- g) Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove o modificate.
- h) Si chiede di essere ammessi alla produzione della sentenza del Tar della Toscana n. 643/2022, emessa nel ricorso nrg 1562/2019, di cui all'allegato (all. 1 PC), trattandosi di atto pubblico emesso ed acquisito dopo la scadenza di tutti i termini previsti per le memorie istruttorie.
Con ogni più ampia riserva.”
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
La proponeva nei confronti del commercialista Parte_1 Controparte_1 domanda di accertamento negativo del credito da quest'ultimo richiesto per l'attività professionale svolta nell'ambito delle operazioni di scissione, che avevano interessato la società nel 2017 (v. doc. 4, 6 e 7 parte attrice).
In conseguenza dell'opera prestata – che, secondo il convenuto, avrebbe avuto inizio nel 2014 (cfr. pagg. 3 e 4 comparsa) - il commercialista aveva presentato alla società due progetti di notula (il primo per un totale da pagare di € 564.837,29 – doc. 8 parte attrice;
il secondo per un totale da pagare di € 82.710,16 – doc. 9 parte attrice). Le due notule erano accompagnate dai pareri favorevoli, rilasciati dall'Ordine dei commercialisti e degli esperti contabili di Massa Carrara del 29.4.2019 (doc. 1 e 2 convenuto).
La società attrice contestava non la sussistenza del contratto d'opera professionale e la sua esecuzione, ma solo il quantum, evidenziando che, in realtà, era stato pattuito oralmente un compenso inferiore, pari a € 30.000, oltre a una tariffa per attività straordinaria di € 60 all'ora.
Si costituiva in giudizio il convenuto, eccependo l'improcedibilità della domanda e resistendo nel merito, nonché dispiegando domanda riconvenzionale di condanna dell'attrice al pagamento del compenso, quantificato in € 605.864,99 - in conformità ai parametri massimi previsti dal D.M. 140/2012 - per l'attività professionale svolta, oltre al rimborso delle spese di liquidazione delle notule (indicate in € 2.773).
In prima udienza l'attrice eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva “e/o la carenza di titolarità del rapporto giuridico dedotto in capo alla in relazione Parte_1
a tutte le asserite ed irrilevanti questioni e patti familiari della famiglia ex Per_1 adverso dedotti” e formulava, in subordine, domanda di riduzione della liquidazione del compenso secondo i criteri di cui al D.M. 140/2012, con conseguente disapplicazione dei pareri rilasciati dall'EC (verbale di udienza del 26.11.19); il convenuto contestava la tardività delle domande ed eccezioni formulate in tale sede.
Il G.I. allora procedente, con sentenza parziale del 1.4.2022, rigettava la domanda di accertamento negativo proposta da respingeva le istanze di istruzione orale Parte_1
P a g . 5 | 13 sul contenuto dell'asserito accordo e con separata ordinanza rimetteva la causa sul ruolo, disponendo procedersi a TU per la quantificazione del compenso professionale.
Il fascicolo era riassegnato in conseguenza di provvedimento di variazione tabellare del 18.10.2022 alla scrivente, che, con ordinanza del 15.1.24 ammetteva le prove orali dedotte dall'attrice, ordinanza poi revocata il 5.3.24.
Le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 27.9.2024, all'esito della quale erano assegnati i termini di giorni 60 per le comparse conclusionali e 20 per le repliche e la causa era trattenuta in decisione.
***
In questa sede deve provvedersi unicamente sulla domanda riconvenzionale del convenuto.
Preliminarmente, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di deve Parte_1 essere disattesa. Invero, “La legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio. La relativa questione attiene al merito della causa. La titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare. Può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità. La difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare (senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa. Non è un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, nè quindi, un'eccezione in senso stretto, proponibile, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d'ufficio. Essa pertanto può essere proposta in ogni fase del giudizio (in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e sempre che non si sia formato il giudicato). A sua volta il giudice può rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio. La contumacia del convenuto non vale a rendere non contestati i fatti allegati dall'altra parte, nè altera la ripartizione degli oneri probatori e non vale in particolare ad escludere che l'attore debba fornire la prova di tutti i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Però il convenuto, costituendosi tardivamente accetta il giudizio nello stato in cui si trova, con le preclusioni maturate. Gli sarà preclusa la possibilità di basare la negazione della titolarità del diritto sull'allegazione e prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi non rilevabili dagli atti.” (cfr. SS.UU. del 16/02/2016 n. 2951)
È pacifico, peraltro, che il compenso sia stato richiesto alla società in forza di incarico professionale da essa conferito (come anche nella prospettazione attorea), mai formalizzato per iscritto e iniziato nel 2012 (pag. 1 atto di citazione). È la stessa ricostruzione di parte attrice a evidenziare l'ampiezza dell'incarico professionale, pur focalizzandosi, poi, unicamente sull'operazione di scissione. Peraltro, come evidente dal
P a g . 6 | 13 carteggio con il (titolare del 93,6% del capitale sociale di – cfr. visura Per_1 Pt_1 camerale di cui al doc. 2 attore) prodotto dal convenuto e di cui si dirà più diffusamente nel prosieguo, tale operazione, per esigenze che coinvolgevano tutto il nucleo familiare del , era necessariamente da calarsi in un assetto più ampio, volto a regolare in Per_1 modo condiviso la spartizione del patrimonio di quest'ultimo.
In ordine alla reiterazione delle istanze istruttorie da parte di si osserva che Parte_1 incombe sulla predetta (in quanto convenuta in riconvenzionale) fornire la prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto azionato da (attore in CP_1 riconvenzionale). Ora, le prove orali di cui si richiede l'ammissione vertono tutte sulla dimostrazione della pattuizione del compenso di € 30.000 tra il professionista e la società cliente e in ordine alla loro ammissibilità si è già pronunciata la sentenza del 1.4.2022 (si veda in particolare pag. 3). Pertanto, in questa sede, in disparte qualsiasi considerazione in ordine alla condivisibilità o meno delle conclusioni a cui è pervenuta tale sentenza, non può che prendersi atto che la questione è già stata decisa e non può essere oggetto di revisione da parte di questo Giudice.
Quanto, poi, all'istanza di conferire incarico peritale a commercialista non iscritto all'EC di Massa Carrara, sul presupposto della pendenza di contenzioso amministrativo tra la e tale ente, con richiesta di integrazione del quesito peritale, Pt_1
è appena il caso di rilevare che il TU dott. iscritto all'Ordine della Per_2
Spezia e non si apprezzano ragioni per ampliare il perimetro del quesito, che risulta esaustivo e al quale il TU ha dato compiuta risposta. Nello specifico, l'estensione del quesito alla valutazione del documento 5 del convenuto risulterebbe inutile, in quanto il documento in questione è già stato esaminato dal TU (che infatti lo richiama espressamente alle pagg. 7 e 10), anche in modo specifico, in risposta alle osservazioni del ct della società attrice vertenti proprio sull'“individuazione del parametro per la quantificazione del compenso professionale spettante nella scissione parziale di una società” (pagg.13 e 14).
Tanto premesso, è pacifico lo svolgimento dell'incarico professionale da parte di CP_1
– come anche nella prospettazione attorea, che ne contesta, invero, non la
[...] sussistenza, ma l'estensione -.
In particolare, sono provate le attività di assistenza e consulenza di a favore CP_1 della società attrice relativamente alle operazioni di scissione parziale. Le prestazioni professionali del commercialista sono consistite nella consulenza, nella predisposizione del progetto di scissione e nell'assistenza alla predisposizione di atti costitutivi e statuti (cfr. documentazione di parte convenuta, che riporta la corrispondenza intercorsa con il commercialista, in particolare i doc. 1, 2, 4, 11, 12, 13; pagg. 4 e ss. della TU: “[…] Si richiamano il documento 4 convenuto ed il documento 7 attrice, entrambi contenenti il
“progetto di scissione parziale proporzionale” e gli allegati A,B,C,D. A ciò si aggiunga la prova della trasmissione, da parte del professionista al notaio in data 3 Per_3 luglio 2017, del suddetto progetto di scissione ed allegati previamente predisposti (documenti 12 “a” comparsa di costituzione convenuto e documento 34 terza memoria istruttoria convenuto). Il documento 11, sempre di parte convenuta (corrispondenza dott. /notaio ed il documento 12 “b” (schema dott. su CP_1 Per_4 CP_1 patti di relazione e diritti di opzione), confermano che gli statuti delle società beneficiarie Real 3 srl ed sono stati effettivamente oggetto di studio da Parte_2
P a g . 7 | 13 apposita elaborazione per rispondere alle peculiarità della situazione, ovvero per conformare gli statuti alle esigenze dei futuri soci, coincidenti con i figli del legale rappresentante della società cliente. Risulta altresì documentalmente provata la cura degli adempimenti successivi da parte del dott. , compresa la verifica di CP_1 integrazione dell'atto di scissione, di competenza del notaio, in data 31 ottobre 2017 (documento 13 convenuto).”).
Come riscontrato anche in TU, le attività prodromiche alla scissione, funzionale al riassetto del patrimonio aziendale (punto 12 progetto di scissione parziale proporzionale: “allo scopo di garantire l'effettiva continuazione delle rispettive attività in tre complessi aziendali autonomamente funzionanti e rispondenti a distinti progetti imprenditoriali, evitando in tal modo possibili futuri dissidi sulle scelte strategiche”) hanno preso avvio nel 2014, anno di inizio della consulenza, volta all'individuazione dello strumento giuridico più idoneo a favorire il passaggio generazionale, senza dispersione del patrimonio (cfr. in particolare corrispondenza – di cui CP_1 Per_1 al doc. 25 seconda memoria 183 di parte convenuta). Circa la correttezza dell'operato di , tenuto conto della documentazione prodotta (doc. 4, 7,8,9, 11, 12 “a”, 12 CP_1
“b”, 13, 26 di parte convenuta), che copre un arco di alcuni anni (2014 – 2018 ed affronta anche temi collaterali alla scissione, ma evidentemente alla stessa funzionali, quali, esemplificativamente: studio di patti di prelazione e diritto di opzione), questo Giudice condivide le conclusioni del TU, e, in particolare, che l'attività ha comportato “una lunga fase di studio con il coinvolgimento e l'approvazione anche dei familiari del sig.
” (pag. 5 TU), addivenendo alle soluzioni funzionali al “maggior CP_3 risparmio possibile in termini fiscali ed al fine di scongiurare future contestazioni” (pag. 7 TU). L'incarico conferito al professionista è infatti consistito non solo nella mera predisposizione di quanto necessario alla scissione societaria, ma, come si evince dal doc. 25, nell'individuazione degli strumenti giuridici che consentissero di attuare una spartizione concordata dell'attività familiare, salvaguardandone l'operatività e garantendo il maggior risparmio fiscale.
In proposito, in ipotesi di adesione alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, come nel caso di specie, dei rilievi dei consulenti di parte, il giudice “esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” (Cass. n. 33742 del 16/11/2022 richiamata da Sez.
2 - Sentenza n. 11659 del 04/05/2023).
Tanto premesso, è evidente che, pur in assenza di una pattuizione sul compenso, al CP_1
spetti comunque un compenso per l'attività professionale pacificamente svolta.
[...]
Sebbene la determinazione di esso debba avvenire, in via preferenziale, con accordo tra il professionista e il cliente, in mancanza, è rimessa alla valutazione dell'organo giudicante e, conseguentemente, vincolata all'applicazione dei parametri ministeriali in vigore (art. 9 c. 2 d.lgs. 1/12).
P a g . 8 | 13 In proposito deve osservarsi che:
1. dai doc. 11, 15, 16, 17, 18 di parte attrice non emerge la prova di un accordo sul compenso, trattandosi, nello specifico, di e – mail tra e in Pt_1 Parte_3 relazione a correzioni al bilancio (doc. 15 e 16), del bilancio di esercizio al 31.12.17 (doc. 18), di partitario fatture da ricevere da cui si ricava unicamente l'indicazione di
“prestazione per scissione dott. ” (doc. 17), che di per sé nulla prova, CP_1 trattandosi di documento di formazione unilaterale, come anche è a dirsi rispetto al doc. 11, che reca, peraltro, diversa dicitura (“consulenza dott. ”); CP_1
2. non essendo stata ammessa con sentenza parziale la prova per testi, non possono prendersi in considerazione le dichiarazioni rese da e Testimone_1 Testimone_2 trasfuse nei doc. 12 e 13 di parte attrice, cioè dei testimoni richiesti e non ammessi dal precedente G.I..
Tanto premesso, il compenso deve quindi essere determinato secondo le tariffe professionali sussistenti al momento dell'espletamento dell'incarico (che, comunque, risultano invariate), individuate dal D.M. 140/2012, in una misura adeguata all'importanza dell'opera prestata e al decoro della professione.
Quanto all'attività inerente al progetto di scissione, sussistendo l'individuazione di un parametro specifico, deve trovare applicazione l'art. 25, comma 2 di cui al citato decreto. In ordine, invece, all'assistenza e consulenza in ambito societario, fiscale e civilistico, come correttamente evidenziato dal TU, non sussiste una norma che specificamente contempli una simile voce, per cui il TU propone una duplice soluzione: o l'aumento ex art. 18 (per le “pratiche di eccezionale importanza, complessità o difficoltà”) del valore individuato dall'art. 25 o la sommatoria con il valore risultante dall'applicazione dell'art. 26 c. 3, per la quale il TU propende in sede di conclusioni, in quanto ritenuta maggiormente rispondente all'attività in concreto espletata dal , in luogo del CP_1
c.1, richiamato dal convenuto unicamente per la predisposizione degli atti costitutivi e degli statuti. Quanto a detta ultima attività, poi, il TU conferma l'individuazione dell'art. 26 c.3.
Questo Giudice condivide in parte, con le precisazioni di cui nel prosieguo, le conclusioni di cui alla relazione peritale e, segnatamente, l'applicazione dell'art. 25 c.
2. Sebbene risulti in linea di massima condivisibile l'individuazione dell'art. 26 per le restanti attività, in quanto, ai sensi dell'art. 15 c. 1 del D.M. 140/2012, sono tipizzate solo talune delle attività svolte dai dottori commercialisti, tra cui la “consulenza contrattuale ed economico-finanziaria” di cui alla lett. h, ambito nel quale devono essere pertanto ricomprese l'assistenza e consulenza societaria, fiscale e civilistica (in quanto, ai sensi dell'art. 15 c. 2 “Quando la prestazione professionale ha per oggetto attività diverse da quelle elencate al comma 1, […] il compenso è determinato in analogia alle disposizioni del presente capo”), nonché la predisposizione di atti costitutivi e statuti, sulla ridetta attività si impongono una serie di rilievi, che conducono a discostarsi dalle conclusioni della TU.
In primo luogo, è da notare che il aveva richiamato l'art. 26 c. 1 (“incarichi di CP_1 consulenza o assistenza nella stipulazione di tutti i tipi di contratti”) e non il c. 3 (“consulenza economica e finanziaria”), che appare, in astratto, maggiormente rispondente al caso di specie. Nondimeno, deve considerarsi – come anche prospettato
P a g . 9 | 13 dal convenuto (si veda pag. 3 della comparsa) – che l'incarico conferitogli deve essere apprezzato nella sua unitarietà, in quanto la scissione societaria non può essere letta come un esito parcellizzato dell'opera del professionista, costituendo, invece, il punto di arrivo della sua attività. Non può quindi farsi applicazione dell'art. 17 c.2 D.M. 140/12, a mente del quale “Il valore della pratica è determinato, in relazione alle singole attività svolte dal professionista, […]”, proprio perché l'attività, pur complessa, va apprezzata nella sua interezza e unitarietà, venendo in considerazione plurimi adempimenti complementari e accessori, strumentali alla realizzazione della finalità manifestata dal cliente. Ciò si traduce nella necessità di provvedere alla determinazione del compenso in maniera omnicomprensiva.
Per quanto concerne le operazioni di scissione societaria, l'art. 25, comma 2 del D.M. 140/2012 non distingue tra scissione ordinaria e semplificata. Il valore della pratica “è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 7.2 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili”. Conseguentemente, sono prive di pregio le affermazioni di parte attrice volte alla valorizzazione della tipologia di scissione societaria realizzata nel caso di specie, ai fini della minor quantificazione del compenso professionale (cfr. pag. 8 TU), non solo tenuto conto del tenore letterale della norma, ma anche ritenendo condivisibili le risposte alle osservazioni del ct di parte attrice rese dal TU, che, nel valutare la complessità dell'incarico espletato, ha evidenziato la necessità di “corretta mappatura e valutazione delle componenti del patrimonio […] pianificazione della fiscalità di istituti giuridici utilizzati […] capacità di scorgere le insidie rappresentate dalla potenziale elusività/abusività”, operazioni, queste, rese maggiormente difficoltose laddove, come nel caso in esame, “sia nel contempo richiesto di tener conto dei desiderata dei futuri eredi […] estendendosi anche alla valutazione della sostenibilità del progetto imprenditoriale in rapporto al futuro capitale umano delle costituende autonome realtà” (pag. 9 della TU). Conseguentemente, l'attività svolta, sia per la natura dell'incarico che per le competenze trasversali richieste per la sua realizzazione, non può essere ricondotta a prestazione routinaria o connotata da semplicità, tale da rendere applicabile il parametro minimo.
Quale base di calcolo della liquidazione, è necessario utilizzare tutta la situazione patrimoniale di partenza della società (quindi pari ad € 50.847.833,00), senza distinguerla per ogni complesso aziendale autonomamente costituito (pagg. 14 e 17 consulenza tecnica che richiama il doc. 5 convenuto). Sul punto, le osservazioni del ct di parte attrice devono essere disattese, in primo luogo atteso il tenore letterale della norma (art. 25 c. 1“Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi per le fusioni, scissioni e altre operazioni straordinarie […] è determinato in funzione del totale delle attività delle situazioni patrimoniali utilizzate per l'attività professionale svolta”) e per l'ovvia considerazione che la “situazione patrimoniale” di partenza era quella di
come da ultimo bilancio di riferimento, da scindersi, con conseguente Parte_1 creazione di tre nuovi complessi aziendali.
Deve darsi atto che l'EC ha espresso parere favorevole (riscontrando la conformità al D.M.) sia in relazione alla liquidazione di € 528.478 euro per l'onorario,
P a g . 10 | 13 corrispondente ai parametri massimi previsti, sia con riguardo alla notula di € 77.386,00, rispetto a cui il criterio di liquidazione è stato individuato nell'art. 26, comma 3.
Infine, l'ulteriore somma di € 2.773,00, richiesta dal convenuto, è documentalmente provata dalle ricevute allegate ai pareri rilasciati dall'Ordine dei commercialisti (ricevuta n. 22 di € 2.000,00 per il parere di liquidazione sul progetto di notula n.1 e ricevuta n. 23 per € 773,00 per il parere di liquidazione relativo al progetto di notula n. 2, entrambe datate 8.5.19 – doc. 1 e 2 convenuto).
È orientamento consolidato quello secondo il quale in materia di liquidazione delle competenze professionali il giudice non è vincolato al parere di congruità del consiglio dell'ordine, dal quale può discostarsi indicando, sia pure sommariamente, le voci per le quali ritiene il compenso non dovuto oppure dovuto in misura ridotta (cfr., in relazione al compenso dell'avvocato, ma con argomentazioni spendibili anche in questa sede, Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza, 15/01/2018, n. 712; Cass. civ., Sez. VI - 1, Ordinanza, 14/03/2017, n. 6517).
Tenuto conto di quanto sopra, pertanto, deve provvedersi alla liquidazione delle spettanze del convenuto facendosi applicazione del solo art. 25 c. 2 d.lgs. 140/12, che prevede, per situazioni patrimoniali oltre euro 4.000.000, una forbice dallo 0,5% all' 1%. Nel caso in esame, il parametro di riferimento, da ultimo bilancio, risulta pari a € 50.847.833; si ritiene congruo applicare la percentuale dello 0,65%, addivenendosi così all'importo di € 330.511. In proposito, fermo quanto sopra, si ritiene di individuare una percentuale considerevolmente superiore al minimo, ma, comunque, inferiore al massimo, non solo alla luce della complessiva valutazione dell'attività in concreto svolta, pur complessa, ma anche valorizzandosi l'art. 1 c. 6 d.lgs. 140/12, per cui
“L'assenza di prova del preventivo di massima di cui all'articolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso.” L'incidenza di tale
“valutazione negativa” non può che riverberarsi sulla quantificazione del compenso, atteso che la medesima espressione è impiegata anche all'art. 4 c. 6 del citato decreto (“Costituisce elemento di valutazione negativa, in sede di liquidazione giudiziale del compenso, l'adozione di condotte abusive tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli”). Conseguentemente, pur nella complessità di cui sopra si è dato atto, il compenso (unitariamente determinato, attesa l'unicità dell'incarico) deve essere comunque contenuto in limiti sensibilmente inferiori al massimo.
Quanto agli interessi, si osserva che la liquidità del debito non è condizione necessaria della costituzione in mora, con la conseguenza che, in caso di contestazione dell'entità del credito, l'atto di costituzione in mora produce i suoi effetti tipici, con riguardo agli interessi moratori, limitatamente alla parte del credito riconosciuta (cfr. Cass. n. 1105 del 1959). È pertanto legittimo che la sentenza che liquida l'obbligazione inadempiuta stabilisca la decorrenza degli interessi moratori dalla data della interpellatio, da identificarsi nell'invio della notula (cfr. Cass. n. 1813 del 1976; Cass. n. 4413 del 1980; Cass. n. 9510 del 2014; con riferimento al credito dell'avvocato si vedano: Cass. n. 8865 del 1987; Cass. n. 9514 del 1996; Cass. n. 5772 del 1997). La richiesta di pagamento per una somma maggiore o minore non esclude, infatti, che il credito sia
P a g . 11 | 13 sufficientemente identificato, sicché è valida, ai fini della costituzione in mora, anche la richiesta di una somma maggiore, ma l'atto di costituzione in mora produce i suoi effetti limitatamente alla parte di credito non contestata ovvero a quella che risulterà all'esito dell'accertamento giudiziale (cfr. Cass. n. 6064 del 1979; Cass. n. 8611/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 17858 del 2023, con ragionamento spendibile anche nel caso in esame, enuncia il seguente principio di diritto: “Nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento), e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150/2011, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore”).
Devono pertanto riconoscersi gli interessi di mora al tasso legale dall'inoltro delle notule, come individuato ai sensi dell'art. 1284 c. 4 dalla proposizione della domanda riconvenzionale.
In ragione della reciproca parziale soccombenza le spese di lite devono essere compensate nella misura di 1/3, restando a carico di per la restante parte. Le Parte_1 spese sono liquidate come da successivo prospetto, tenuto conto di natura, valore, complessità della causa, fasi svolte e dei parametri di cui al D.M. 55/14 e ss. mm., nonché di ogni altro indicatore di cui all'art. 4 del citato decreto, con la precisazione che l'art. 1 del D.M. 55/2014 dispone che, nella liquidazione degli onorari a carico del soccombente, il valore della causa è determinato a norma del codice di procedura civile, avendo riguardo, nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata, in quanto “il criterio del decisum vale a proporzionare gli onorari all'effettiva consistenza della lite, non potendo essere avvantaggiato chi propone una domanda eccedente la giusta pretesa rispetto a chi propone una domanda contenuta negli effettivi limiti di quest'ultima” (cfr. Sez. 2 - , Ordinanza n. 28885 del 18/10/2023):
Valore della causa: da € 260.001 a € 520.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 3.544,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 2.338,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 10.411,00
Fase decisionale, valore medio: € 6.164,00
Compenso tabellare (valori medi) € 22.457,00
Oltre a detto importo, a titolo di onorario, spettano le spese legali nella misura del 15%, IVA se dovuta, CPA come per legge.
P a g . 12 | 13 In ragione del rilievo per cui la TU espletata è stata svolta nel comune interesse delle parti (Cass. 7 ottobre 2016, n. 20250, Cass. 13 maggio 2015, n. 9813; Cass. 19 ottobre 2009, n. 22122), le relative spese devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI MASSA,
SEZIONE CIVILE, definitivamente pronunciando sulla domanda riconvenzionale proposta da CP_1
nei confronti di disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e
[...] Parte_1 difesa, così provvede:
ACCOGLIE per quanto di ragione la domanda proposta da Controparte_1
e per l'effetto condanna la a pagare a favore di Parte_1 Controparte_1 la somma di € 330.511 a titolo di compenso, oltre interessi di mora dall' 11.09.2018 sino al 23.05.2019 e dalla proposizione della domanda riconvenzionale al saldo effettivo al tasso di cui all'art. 1285 c. 4 c.c., oltre € 2.773,00 e interessi legali sulla predetta somma dalla domanda al saldo effettivo;
DICHIARA compensate tra le parti le spese di lite nella misura di un terzo;
CONDANNA per la restante parte alla refusione nei confronti di Parte_1 [...]
delle spese di lite, che liquida in complessivi € 22.457,00 a titolo CP_1 di onorario, oltre spese generali nella misura del 15 %, IVA se dovuta, CPA come per legge;
DICHIARA integralmente compensate le spese di TU;
Così deciso in Massa, li 15/01/2025
IL GIUDICE
Dr. Valentina Prudente
P a g . 13 | 13