Decreto cautelare 25 ottobre 2023
Decreto cautelare 30 ottobre 2023
Decreto cautelare 2 novembre 2023
Ordinanza cautelare 22 novembre 2023
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00009/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00708/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 708 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Denis Lovison, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Comando Legione Carabinieri Emilia Romagna, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliata in Bologna, via A. Testoni, 6;
Comando Provinciale Carabinieri Bologna, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento di trasferimento d'autorità avente nr. -OMISSIS- di prot. originato il 21.09.2023 dal Comando Generale dell''Arma dei Carabinieri – I Reparto – SM – Ufficio Personale Ufficiali, notificato il 26.09.2023 nonché tutti gli atti comunque connessi, conseguenti e/o presupposti ai precedenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Legione Carabinieri Emilia Romagna e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 il dott. AL ER e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.10.2023, -OMISSIS- impugnava il provvedimento di trasferimento d’autorità del 21.09.2023 dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, denunciando i vizi di “ 1. violazione di legge, eccesso di potere, violazione dei principi di proporzionalità, di ragionevolezza e di logicità, travisamento dei fatti, contraddittorietà del provvedimento e incompletezza della motivazione; 2. omessa comunicazione di avvio del procedimento art. 7 l. 241/1990 ”.
Resisteva in giudizio il Ministero della Difesa con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato che chiedeva il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. -OMISSIS-, assunta alla camera di consiglio del 22 novembre 2023, era respinta l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.
In data 5.11.2025, il ricorrente ha depositato in giudizio dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, essendo mutate, nelle more della decisione, le circostanze e le condizioni che lo avevano indotto a proporre ricorso.
Alla pubblica udienza del 17 dicembre 2025, il ricorso è passato in decisione, come da verbale di causa.
Stante la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, per le ragioni ivi indicate, depositata dalla parte ricorrente il 5.11.2025, al Collegio non resta che dichiarare improcedibile il ricorso, ex art 35, comma 1, lett. c) del CPA.
Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LO RI, Presidente
AL ER, Consigliere, Estensore
LO Nasini, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AL ER | LO RI |
IL SEGRETARIO