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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 29/04/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Luca Gurrieri, all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127-terc.p.c. , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1919/2020 R.G. promossa da
, P.VA , con sede in Siracusa Parte_1 P.VA_1 alla Via M. Politi Laudien n. 2, in persona del legale rappresentante pro tempore; elettivamente domiciliata in VIA ITALIA n. 42, SIRACUSA, presso lo studio dell'avv. ALESSIA PULEO (c.f. ), C.F._1 che la rappresenta e difende per procura in atti ricorrente
contro
, Controparte_1
c.f. , con sede in Roma, in persona del Presidente pro P.VA_2 tempore; elettivamente domiciliato in CORSO GELONE n. 90,
SIRACUSA, presso la locale sede , rappr. e dif. per procura in atti CP_1 dall'avv. VANO MARCEDONE (c.f. ) C.F._2
resistente
e contro
c.f. Controparte_2
, già , in persona del legale P.VA_3 Controparte_3 rappresentante pro tempore; elettivamente domiciliata in VIALE SCALA
GRECA n. 199/C, SIRACUSA, presso lo studio dell'avv. DARIO D'ASARO (c.f. ), che la rappr. e dif. per procura in C.F._3 atti
resistente
__________________________________
FATTO E DIRITTO
Va, preliminarmente, rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 1 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, comma 10, il quale nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >> ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127-ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: << L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione …. >>; precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”), e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; norma in vigore dal 1 gennaio 2023.
Con ricorso depositato in data 12 ottobre 2020 la società Parte_1 ha proposto opposizione avverso gli avvisi di addebito nn:
59820150001848081, 59820160001089028, 59820160002474021,
59820170000351778, 59820170001764166, 59820190001409924 e
59820190002898934 emessi dall' in relazione al mancato CP_1 versamento di contributi risultanti dai modelli DM10 per il complessivo importo di € 366.422,20. La società ha affermato: di essere venuta a conoscenza in Pt_1 data 07.09.2020 dell'esistenza di cartelle di pagamento e avvisi di addebito mai ricevuti tramite controllo del proprio estratto conto degli estratti ruolo;
la prescrizione del credito azionato ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 c. 9 e 10 della L. 335/1995; l'omessa notifica degli atti impugnati;
la nullità degli atti impugnati per violazione dell'art. 6 Legge n. 212/2000 e dell'art. 24, comma 2, del D.Lgs. 26.02.1999, n. 46 per omessa notifica dell'atto presupposto;
la violazione dell'art. 30 comma 2 D.L. 78/2010; la decadenza dell' dal diritto alla riscossione. CP_1
La società ricorrente ha chiesto annullare gli atti impugnati, con vittoria di spese del giudizio. si è costituita con memoria Controparte_2 depositata in data 26 febbraio 2021, affermando il proprio difetto di legittimazione passiva ed ha concluso chiedendo l'estromissione di dal giudizio e di essere manlevata Controparte_2
2 dall' dal pagamento di qualsivoglia somma in favore di parte CP_1 ricorrente.
L' si è costituito con memoria depositata in data 16 marzo 2021 CP_1 affermando: l'inammissibilità della domanda di annullamento del ruolo;
la tardività dell'opposizione rispetto all'art. 617 c.p.c.; l'infondatezza dell' eccezione di decadenza e della pretesa illegittimità dell'avviso di addebito per mancata previa notifica di atto prodromico all'avviso; la tardività del ricorso ex art. 24, d.lgs. n. 46/99; l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione proposta da parte ricorrente in relazione a fatti antecedenti la formazione degli avvisi ed il difetto di legittimazione dell' in CP_1 relazione a fatti successivi alla formazione degli avvisi di addebito;
la mancanza di congrua contestazione inerente il merito della pretesa in questione.
L' ha chiesto: dichiarare l'inammissibilità del ricorso;
CP_1 dichiarare l'infondatezza dell'opposizione; dichiarare l'obbligo di pagamento in capo alla ricorrente dei contributi e delle somme aggiuntive quantificati negli avvisi di addebito impugnati e, per l'effetto, condannare la società al pagamento di quanto accertato. Parte_1
In data 21 novembre 2023 il giudizio è stato dichiarato interrotto a seguito della cancellazione dall'Albo degli Avvocati del procuratore costituito di ed è stato riassunto a Controparte_2 seguito di ricorso di depositato in data 15 gennaio 2024. Parte_1
Si osserva che la ricorrente ha proposto ricorso impugnando gli estratti di ruolo di cui era venuta a conoscenza a seguito di verifica spontaneamente effettuata presso gli sportelli dell Controparte_2
; oggetto della domanda è dunque l'accertamento della
[...] prescrizione e della decadenza, sul presupposto del difetto di notifica, degli avvisi di addebito risultanti dagli estratti di ruolo.
Sulla questione della ammissibilità di un'azione di tale contenuto, la Corte di Cassazione ha, a seguito dell'intervento delle Sezioni Unite n. 26283 del 2022, espresso il principio formulato con le massime ufficiali secondo cui, in tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del
1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della
3 predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.); inoltre, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale;
ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione;
la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio.
Quanto, in particolare, alla materia della riscossione dei contributi previdenziali (Cass. n 10595 del 2023; Cass. n. 15370 de 2023), tali principi sono stati applicati affermando che là dove il ricorrente non abbia provveduto a dimostrare la sussistenza dell'interesse ad agire richiesto nei termini sopra indicati dalle Sezioni Unite, né in seno al ricorso, né comunque nel corso del giudizio e fino all'udienza di discussione, non può dirsi comprovata la necessaria condizione dell'azione.
E' evidente che tale conclusione, a cui deve giungersi per conformarsi al principio enunciato dalle Sezioni Unite n. 26283 del 2022, come hanno rilevato le citate sentenze nn. 19595 del 2023 e n. 15370 del
2023, comporta il necessario superamento di quanto affermato con la Cass.
n. 29294 del 2019, in relazione alla ammissibilità dell'azione di accertamento della avvenuta prescrizione dei contributi oggetto di cartelle o avvisi di addebito, là dove si affermi di esserne venuti a conoscenza solo attraverso il rilascio di un estratto del ruolo e senza che siano intervenuti atti concreti finalizzati alla esecuzione del credito contributivo non soddisfatto.
Va infatti osservato che Cass. SSUU. N.26283 del 2022, dopo aver operato una ricognizione (nei punti da 11 a 12) dello stato della giurisprudenza relativa ai giudizi non tributari riguardo all'interesse a
4 promuovere azione di accertamento negativo della sussistenza dei crediti riportati nell'estratto di ruolo, ha chiarito che nessun vuoto di tutela deriva dal divieto di impugnare l'estratto di ruolo, in quanto, “in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria, il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa (Cass. sez. un., n. 15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e
24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n.
22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n. 1558/20; n. 20694/21; n.
40763/21, cit.).
Nel caso in esame, la documentazione attestante il mancato rilascio del DURC contenuta nelle memorie depositate dalla ricorrente in data 11 ottobre 2023 risulta generica in quanto la società ricorrente non ha adeguatamente specificato e provato la richiesta di DURC né la sussistenza di bandi pubblici a cui avrebbe dovuto partecipare nell'imminenza dell'iscrizione a ruolo della causa. In definitiva, il ricorso è inammissibile perché l'azione fatta valere non è ammessa dall'ordinamento ed è quindi priva del necessario interesse ad agire.
Le spese del presente giudizio possono essere compensate per il carattere di novità dell'intervento normativo e della giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite, successivi alla introduzione della causa.
P. Q. M.
Il Giudice, pronunciando nella causa iscritta al n. 1919/2020 R.G. , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: dichiara inammissibile il ricorso;
spese compensate
5 Siracusa, 29/04/2025
Il Giudice
dott. Luca Gurrieri
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