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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 20/12/2025, n. 1505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1505 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
II SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott.ssa Paola Mureddu Presidente
Dott.ssa Valentina Rascioni Consigliere
Dott.ssa Paola Boiano Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 558/24 R.G.
promosso da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Pagliacci ed C.F._2
elettivamente domiciliati in OL NO, Via G. Amadio, 36, presso lo studio del medesimo
APPELLANTI
Contro
(c.f. ) rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._3
dall'Avv. Sara Mucciante ed elettivamente domiciliata in Tortoreto (TE), alla Via
Trieste n. 61, presso lo studio della medesima APPELLATA
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter cpc entro il 23/07/2025, data fissata per la rimessione della causa in decisione.
Oggetto: impugnazione avverso la sentenza n. 330/2024 pubblicata dal Tribunale di
OL NO il 26/04/2024 (rg 1420/2022)
FATTI di CAUSA
Con sentenza n. 330/2024, pubblicata il 26/04/2024, il Tribunale di OL NO accoglieva l'azione revocatoria avanzata da e per l'effetto Controparte_1
dichiarava l'inefficacia nei confronti della stessa, ai sensi e per gli effetti degli artt.
2901 e 2902 c.c., dell'atto di trasferimento del 29.07.2021 e precisamente l'atto pubblico a rogito del Notaio Rep. 618, Racc. 409, con il quale il Persona_1
trasferiva a titolo gratuito alla moglie : 1) diritti Parte_2 Parte_1
di piena proprietà sui seguenti immobili siti nel Comune di Monsampolo: immobile censito al NCEU del Comune di Monsampolo del Tronto al Foglio 15, part. 634 sub.
4, 45 e 46 graffati, e immobile censito al NCEU del Comune di Monsampolo del Tronto al Foglio 15, part. 634, sub. 41; 2) diritti di piena proprietà in ragione di ¼ indiviso sull'immobile sito nel Comune di Amatrice e censito al NCEU del medesimo Comune al Foglio 59, part. 95, sub 14. Condannava i convenuti alla rifusione delle spese processuali in favore dell'attrice, liquidate in euro 5.077,00 per compensi ed in euro
237,00 per esborsi, oltre accessori.
Avverso l'impugnata sentenza hanno proposto appello e Parte_1
, deducendo i motivi di seguito riepilogati ed esaminati, per chiedere, Parte_2
l'accoglimento dell'impugnazione e per l'effetto, in via preliminare ed istruttoria,
l'ammissione delle prove dedotte e richieste nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2
c.p.c., immotivatamente non ammesse, e, nel merito, il rigetto delle domande contro di loro proposte e volte ad ottenere l'inefficacia nei confronti della Sig.ra CP_1
ex art. 2901 c.c. degli atti di disposizione dei cui all'atto pubblico a rogito
[...]
notaio Rep. 618, Racc. 409 poiché infondate in fatto ed in diritto;
con Per_1
vittoria di spese e competenze di causa del doppio grado di giudizio.
Con comparsa, depositata il 08/10/2024, si è costituita in giudizio CP_1
contestando le motivazioni del gravame, per chiedere il rigetto dell'appello e
[...]
la conferma della gravata sentenza, con vittoria di spese e competenze del secondo grado di giudizio e con condanna degli appellanti, in solido tra loro, al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.
Con ordinanza del 30/04/2025 la Corte fissava la data del 23/07/2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti termine sino alla predetta data per il deposito di note in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. e, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., termini perentori, a ritroso, decorrenti dalla suindicata data per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e infine per il deposito delle note di replica.
In data 23/07/2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo parte appellante censura la gravata pronuncia per violazione di legge in merito alla mancata applicazione dell'art. 2901 comma 3 c.c.
– adempimento di un debito scaduto.
Deduce, a tal fine, che il primo giudice ha errato nell'aver ritenuto inapplicabile al caso di specie il comma 3 dell'art. 2901 c.c. in ragione del fatto che con il revocando atto il ha adempiuto ad un'obbligazione scaduta, ossia l'impegno assunto con Parte_2
l'accordo di separazione di trasferire i beni alla moglie, la cui mancata evasione avrebbe determinato uno squilibrio del rapporto sinallagmatico dell'accordo di separazione medesimo data la natura compensativa del trasferimento immobiliare da parte del in favore dell'ex moglie per le violazioni degli obblighi coniugali;
Parte_2
che l'attrice avrebbe dovuto chiedere preventivamente la revocatoria degli accordi di separazione e che il giudice di primo grado ha erroneamente ritenuto che il trasferimento immobiliare fosse solo occasione della separazione poiché esso costituisce invece un suo elemento essenziale.
Con il secondo motivo censura altresì la gravata sentenza per errata ricostruzione dei fatti di causa in ordine alla configurabilità nell'atto pubblico a rogito Notaio rep. 618, racc. 409, della volontà di privare il debitore Per_1
dei beni immobili sottraendoli alla garanzia patrimoniale generica in favore dei creditori.
Deduce, a tal fine, che il Tribunale non ha considerato il credito della nei Parte_1
confronti del , in ragione dell'obbligazione assunta in sede di accordo di Parte_2
separazione, per cui il debitore ha voluto soddisfare una propria creditrice senza la volontà di pregiudicare gli altri creditori né la creditrice ha voluto privare il debitore di una garanzia a favore suo e degli altri creditori.
I primi due motivi, suscettibili di trattazione congiunta per evidenti ragioni di connessione, sono infondati e vanno quindi rigettati.
Secondo la più recente pronuncia di legittimità Cass. civ. sez. III, 06.11.2024 n.
28558, condivisa da questa Corte, è revocabile il contratto in cui un coniuge trasferisce all'altro un immobile in seguito ad obblighi assunti durante una separazione consensuale omologata, in presenza dei presupposti ex art. 2901 c.c.; la richiesta di revoca di tale contratto di trasferimento obbliga il giudice ad esaminare anche gli accordi preliminari stipulati durante la separazione, che hanno causato il trasferimento, senza la necessità di una specifica impugnazione degli stessi. L'accordo separativo, in tal caso, costituisce esso stesso parte dell'operazione revocabile e non fonte di obbligo idoneo a giustificare l'applicazione dell'art. 2901 comma 3 c.c..
Va subito osservato che la citata pronuncia è conforme alla giurisprudenza di legittimità già richiamata dal primo giudice, dalla quale questo Collegio non ha motivo di discostarsi, con conseguente conferma della gravata pronuncia sul punto. Infatti, il riesame delle pattuizioni contenute sia nella separazione consensuale omologata, che parte attrice non aveva l'obbligo di impugnare, che nel revocando atto di trasferimento stipulato a seguito della medesima, non consente di evincere ragioni, tantomeno collegate al matrimonio (stante peraltro la genericità dell'espressione usata “per le violazioni degli obblighi coniugali”) che abbiano dato causa al regolamento delle situazioni patrimoniali e ciò vale, in generale, persino nell'ipotesi in cui il trasferimento immobiliare risulti essere stato concretamente pattuito in funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento del coniuge e/o dei figli, ovvero di un obbligo di fonte legale, come si dirà in seguito.
Le relative pattuizioni, pertanto, trovano nella separazione la loro occasione e, in quanto frutto di autonomia contrattuale delle parti, eventuale ed autonoma rispetto al contenuto essenziale (costituito dalle pattuizioni che trovano causa concreta nella separazione ed assolvono ai doveri di solidarietà coniugale), costituiscono un atto dispositivo del patrimonio a prescindere dalla finalità perseguita che non è fonte di un obbligo idoneo a giustificare l'applicazione dell'art. 2901 comma 3 c.c., ed è, quindi, suscettibile di revocatoria. L'azione pauliana, infatti, non mette in discussione la sussistenza dell'obbligo in sé quanto piuttosto le modalità di assolvimento del medesimo, siccome stabilite dalle parti con il proprio regolamento convenzionale.
Con il terzo motivo censura la gravata pronuncia per errata ricostruzione dei fatti di causa in ordine alla esistenza del credito della alla data CP_1
dell'accordo di trasferimento immobiliare.
Deduce, a tal fine, che al momento dell'accordo separatorio, come risultante dalla data del ricorso depositato dai coniugi al Tribunale di Rieti, 15.3.2021, il non Parte_2
aveva alcun debito nei confronti della , la quale ha depositato presso il CP_1
Tribunale di Rieti il proprio ricorso ex art. 337 bis cpc in data 10.3.2021 ma questo è stato notificato al solo successivamente con spedizione raccomandata del Parte_2
19.3.2021 e ricezione del 26.3.2021 per cui il era ignaro dell'azione Parte_2
giudiziaria della e non aveva alcun debito verso la stessa al momento della CP_1
sottoscrizione del ricorso per separazione e del raggiungimento dei relativi accordi.
Il terzo motivo è infondato e va quindi respinto. Varrà osservare, in primis, che devono ritenersi irrilevanti le motivazioni sottese agli atti dispositivi del patrimonio del debitore, atteso che l'art. 2740 cod. civ. dispone che il debitore risponde con tutti i suoi beni dell'adempimento delle proprie obbligazioni, a prescindere dalla loro fonte, e quindi, anche se le stesse derivino dalla legge, come l'obbligo di mantenimento del coniuge e dei figli minori;
contemporaneamente, l'art. 2901 cod. civ. tutela il creditore, rispetto agli atti di disposizione del proprio patrimonio posti in essere dal debitore, senza alcun discrimine circa lo scopo ulteriore avuto di mira dal debitore nel compimento dell'atto dispositivo;
sono pertanto soggetti all'azione revocatoria anche gli atti aventi un profondo valore etico e morale, come quello con cui il debitore, per adempiere il proprio obbligo di mantenimento nei confronti dei figli e del coniuge, abbia trasferito a quest'ultimo, a seguito della separazione, la proprietà di un bene (Cass. civ. Sez. III Ord., 15/04/2019,
n. 10443; Cass. Civ., Sez. VI-III, sent. n. 24870 del 4 ottobre 2019).
Varrà osservare, in secondo luogo, che l'azione revocatoria è esperibile anche in caso di credito “litigioso”, in ragione del fatto che l'art. 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, tanto che il credito eventuale, nella veste di credito litigioso è idoneo a determinare, sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito, l'insorgere della qualità di creditore che abilita l'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria contro l'atto di disposizione compiuto dal debitore (ex pluribus Cass. 5618/2017).
Pertanto, se, da un lato, il titolare di un credito litigioso è legittimato a proporre a tutela del credito l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. degli atti che il potenziale debitore ha compiuto in pregiudizio del credito e delle ragioni del creditore, dall'altro, l'eventuale sentenza dichiarativa dell'inefficacia dell'atto revocato non potrà essere portata ad esecuzione finché l'esistenza del credito non sarà accertata con un provvedimento avente efficacia di giudicato.
Posto quanto precede, va osservato, con riferimento al caso di specie, che risulta provato per tabulas che sia l'accordo di separazione omologato il 30.04.2021 che il trasferimento immobiliare avvenuto con atto pubblico del 29.07.2021 sono intervenuti nelle more del giudizio promosso dalla ex art. 337 bis c.c. e 737 c.p.c., CP_1
iscritto a ruolo il 10.03.2021 e volto alla quantificazione dell'assegno di mantenimento del figlio a carico del . Pertanto, la ragione di credito è anteriore alla stipula Parte_2
del revocando atto e ciò anche in ragione del fatto che, come già ritenuto dal primo giudice con motivazione pienamente condivisa, l'obbligo dei genitori di mantenere la prole sussiste per il solo fatto di averla generata e prescinde da ogni statuizione del giudice al riguardo e che, in materia di assegno di mantenimento per i figli, la relativa domanda proposta da uno dei genitori nei confronti dell'altro, se ritenuta fondata, deve essere accolta, in mancanza di espresse limitazioni, dalla data della sua proposizione, e non da quella della sentenza (Cass. civ. n. 10788/2018; n.
31717/2023; n. 21785/2024).
Con il quarto motivo censura la gravata sentenza per errata ricostruzione dei fatti di causa in ordine alla configurabilità della consapevolezza da parte del terzo del pregiudizio alle ragioni del creditore.
Deduce, a tal fine, che il primo giudice non ha considerato che la era Parte_1
creditrice del e che col trasferimento del bene ha tutelato i propri interessi Parte_2
con conseguente esclusione di consapevolezza del pregiudizio arrecato agli altri creditori;
che il primo giudice ha errato nel ritenere che l'accordo di separazione omologato e l'atto di trasferimento fossero successivi alla nascita del credito della
, quando invece quest'ultimo sarebbe sorto solo con il provvedimento del CP_1
Tribunale di OL NO del 20.01.2022 conclusivo del giudizio ex art. 337 bis c.c..
Il quarto ed ultimo motivo è infondato e va per ciò respinto.
Premesso che, a giudizio di questa Corte, il revocando atto è a titolo gratuito in quanto dall'analisi delle pattuizioni contenute nella omologa della separazione consensuale non è possibile evincere quale credito sarebbe stato onorato attraverso il rogito del 2021 o comunque di cogliere uno spirito diverso da quello di liberalità (inteso come coscienza di porre in essere un'attribuzione patrimoniale nullo iure cogente, ossia senza esservi tenuti), e che l'atto in questione è successivo al sorgere del credito, come precedentemente spiegato, la gratuità dello stesso e la sua posteriorità determinano, ai fini dell'accoglimento dell'azione proposta, la necessaria sussistenza in capo al debitore, nello specifico in capo al , dell'elemento soggettivo della scientia Parte_2
damni, quale mera consapevolezza di arrecare pregiudizio, anche solo potenziale, alle ragioni del creditore (Cass. 2018/5658), che può essere dimostrata anche tramite presunzioni, senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine all' intenzione fraudolenta del debitore (Cass. 2011/3676).
Pertanto, correttamente il primo giudice ha ritenuto che la tempistica della cessione immobiliare effettuata poco dopo l'iscrizione a ruolo del ricorso ex art 337bis cpc, peraltro eseguita dopo le reiterate richieste di regolare il mantenimento del piccolo unitamente alla circostanza che il si spogliava anche di altri immobili Pt_3 Parte_2
sempre in favore di familiari, sono indici inequivocabili della consapevolezza in capo al debitore di arrecare pregiudizio.
Infine, quand'anche si volesse ritenere l'onerosità del revocando atto, la consapevolezza in capo alla emerge dalla messaggistica in atti che rende Parte_1
non plausibile che non avesse avuto percezione, anche solo generica, della debenza del marito nei confronti della e, conseguentemente, della diminuzione della CP_1
consistenza patrimoniale dello stesso attraverso la stipula del rogito in parola.
L'appello va, in definitiva, respinto e le spese del grado, liquidate come in dispositivo (liquidazione tabellare ai valori minimi), in base al valore della causa
(scaglione 5200/26000) che, in caso di azione ex art. 2901 c.c., è dato dal credito per il quale il creditore agisce in giudizio (Cass. n. 3697/2020), seguono la soccombenza.
Quanto, infine, alla condanna dell'appellante ex art. 96 co 3 cpc, la domanda dell'appellata va respinta perché formulata genericamente e, soprattutto, per l'impossibilità di ravvisare condotte processuali antigiuridiche integranti l'abuso dello strumento processuale o far derivare automaticamente la responsabilità processuale aggravata dal rigetto della domanda o dall'infondatezza della impugnazione. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13 comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1
nei confronti di avverso la sentenza n. 330/2024, Parte_2 Controparte_1
pubblicata il 26/04/2024 dal Tribunale di OL NO, rigetta l'appello e per l'effetto conferma la gravata pronuncia.
Condanna parte appellante a rifondere alla parte appellata le spese di lite del grado che liquida complessivamente in € 2906,00, oltre il 15% per rimborso spese generali, iva e cpa dovute per legge.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, inserito dalla legge n. 228 del 2012, art. 1 comma
17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato come previsto dalla citata norma.
Ancona, così deciso li 24 settembre 2025
Il Consigliere ausiliario est.
Dott.ssa Paola Boiano
Il Presidente
Dott.ssa Paola Mureddu
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
II SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott.ssa Paola Mureddu Presidente
Dott.ssa Valentina Rascioni Consigliere
Dott.ssa Paola Boiano Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 558/24 R.G.
promosso da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Pagliacci ed C.F._2
elettivamente domiciliati in OL NO, Via G. Amadio, 36, presso lo studio del medesimo
APPELLANTI
Contro
(c.f. ) rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._3
dall'Avv. Sara Mucciante ed elettivamente domiciliata in Tortoreto (TE), alla Via
Trieste n. 61, presso lo studio della medesima APPELLATA
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter cpc entro il 23/07/2025, data fissata per la rimessione della causa in decisione.
Oggetto: impugnazione avverso la sentenza n. 330/2024 pubblicata dal Tribunale di
OL NO il 26/04/2024 (rg 1420/2022)
FATTI di CAUSA
Con sentenza n. 330/2024, pubblicata il 26/04/2024, il Tribunale di OL NO accoglieva l'azione revocatoria avanzata da e per l'effetto Controparte_1
dichiarava l'inefficacia nei confronti della stessa, ai sensi e per gli effetti degli artt.
2901 e 2902 c.c., dell'atto di trasferimento del 29.07.2021 e precisamente l'atto pubblico a rogito del Notaio Rep. 618, Racc. 409, con il quale il Persona_1
trasferiva a titolo gratuito alla moglie : 1) diritti Parte_2 Parte_1
di piena proprietà sui seguenti immobili siti nel Comune di Monsampolo: immobile censito al NCEU del Comune di Monsampolo del Tronto al Foglio 15, part. 634 sub.
4, 45 e 46 graffati, e immobile censito al NCEU del Comune di Monsampolo del Tronto al Foglio 15, part. 634, sub. 41; 2) diritti di piena proprietà in ragione di ¼ indiviso sull'immobile sito nel Comune di Amatrice e censito al NCEU del medesimo Comune al Foglio 59, part. 95, sub 14. Condannava i convenuti alla rifusione delle spese processuali in favore dell'attrice, liquidate in euro 5.077,00 per compensi ed in euro
237,00 per esborsi, oltre accessori.
Avverso l'impugnata sentenza hanno proposto appello e Parte_1
, deducendo i motivi di seguito riepilogati ed esaminati, per chiedere, Parte_2
l'accoglimento dell'impugnazione e per l'effetto, in via preliminare ed istruttoria,
l'ammissione delle prove dedotte e richieste nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2
c.p.c., immotivatamente non ammesse, e, nel merito, il rigetto delle domande contro di loro proposte e volte ad ottenere l'inefficacia nei confronti della Sig.ra CP_1
ex art. 2901 c.c. degli atti di disposizione dei cui all'atto pubblico a rogito
[...]
notaio Rep. 618, Racc. 409 poiché infondate in fatto ed in diritto;
con Per_1
vittoria di spese e competenze di causa del doppio grado di giudizio.
Con comparsa, depositata il 08/10/2024, si è costituita in giudizio CP_1
contestando le motivazioni del gravame, per chiedere il rigetto dell'appello e
[...]
la conferma della gravata sentenza, con vittoria di spese e competenze del secondo grado di giudizio e con condanna degli appellanti, in solido tra loro, al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.
Con ordinanza del 30/04/2025 la Corte fissava la data del 23/07/2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti termine sino alla predetta data per il deposito di note in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. e, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., termini perentori, a ritroso, decorrenti dalla suindicata data per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e infine per il deposito delle note di replica.
In data 23/07/2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo parte appellante censura la gravata pronuncia per violazione di legge in merito alla mancata applicazione dell'art. 2901 comma 3 c.c.
– adempimento di un debito scaduto.
Deduce, a tal fine, che il primo giudice ha errato nell'aver ritenuto inapplicabile al caso di specie il comma 3 dell'art. 2901 c.c. in ragione del fatto che con il revocando atto il ha adempiuto ad un'obbligazione scaduta, ossia l'impegno assunto con Parte_2
l'accordo di separazione di trasferire i beni alla moglie, la cui mancata evasione avrebbe determinato uno squilibrio del rapporto sinallagmatico dell'accordo di separazione medesimo data la natura compensativa del trasferimento immobiliare da parte del in favore dell'ex moglie per le violazioni degli obblighi coniugali;
Parte_2
che l'attrice avrebbe dovuto chiedere preventivamente la revocatoria degli accordi di separazione e che il giudice di primo grado ha erroneamente ritenuto che il trasferimento immobiliare fosse solo occasione della separazione poiché esso costituisce invece un suo elemento essenziale.
Con il secondo motivo censura altresì la gravata sentenza per errata ricostruzione dei fatti di causa in ordine alla configurabilità nell'atto pubblico a rogito Notaio rep. 618, racc. 409, della volontà di privare il debitore Per_1
dei beni immobili sottraendoli alla garanzia patrimoniale generica in favore dei creditori.
Deduce, a tal fine, che il Tribunale non ha considerato il credito della nei Parte_1
confronti del , in ragione dell'obbligazione assunta in sede di accordo di Parte_2
separazione, per cui il debitore ha voluto soddisfare una propria creditrice senza la volontà di pregiudicare gli altri creditori né la creditrice ha voluto privare il debitore di una garanzia a favore suo e degli altri creditori.
I primi due motivi, suscettibili di trattazione congiunta per evidenti ragioni di connessione, sono infondati e vanno quindi rigettati.
Secondo la più recente pronuncia di legittimità Cass. civ. sez. III, 06.11.2024 n.
28558, condivisa da questa Corte, è revocabile il contratto in cui un coniuge trasferisce all'altro un immobile in seguito ad obblighi assunti durante una separazione consensuale omologata, in presenza dei presupposti ex art. 2901 c.c.; la richiesta di revoca di tale contratto di trasferimento obbliga il giudice ad esaminare anche gli accordi preliminari stipulati durante la separazione, che hanno causato il trasferimento, senza la necessità di una specifica impugnazione degli stessi. L'accordo separativo, in tal caso, costituisce esso stesso parte dell'operazione revocabile e non fonte di obbligo idoneo a giustificare l'applicazione dell'art. 2901 comma 3 c.c..
Va subito osservato che la citata pronuncia è conforme alla giurisprudenza di legittimità già richiamata dal primo giudice, dalla quale questo Collegio non ha motivo di discostarsi, con conseguente conferma della gravata pronuncia sul punto. Infatti, il riesame delle pattuizioni contenute sia nella separazione consensuale omologata, che parte attrice non aveva l'obbligo di impugnare, che nel revocando atto di trasferimento stipulato a seguito della medesima, non consente di evincere ragioni, tantomeno collegate al matrimonio (stante peraltro la genericità dell'espressione usata “per le violazioni degli obblighi coniugali”) che abbiano dato causa al regolamento delle situazioni patrimoniali e ciò vale, in generale, persino nell'ipotesi in cui il trasferimento immobiliare risulti essere stato concretamente pattuito in funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento del coniuge e/o dei figli, ovvero di un obbligo di fonte legale, come si dirà in seguito.
Le relative pattuizioni, pertanto, trovano nella separazione la loro occasione e, in quanto frutto di autonomia contrattuale delle parti, eventuale ed autonoma rispetto al contenuto essenziale (costituito dalle pattuizioni che trovano causa concreta nella separazione ed assolvono ai doveri di solidarietà coniugale), costituiscono un atto dispositivo del patrimonio a prescindere dalla finalità perseguita che non è fonte di un obbligo idoneo a giustificare l'applicazione dell'art. 2901 comma 3 c.c., ed è, quindi, suscettibile di revocatoria. L'azione pauliana, infatti, non mette in discussione la sussistenza dell'obbligo in sé quanto piuttosto le modalità di assolvimento del medesimo, siccome stabilite dalle parti con il proprio regolamento convenzionale.
Con il terzo motivo censura la gravata pronuncia per errata ricostruzione dei fatti di causa in ordine alla esistenza del credito della alla data CP_1
dell'accordo di trasferimento immobiliare.
Deduce, a tal fine, che al momento dell'accordo separatorio, come risultante dalla data del ricorso depositato dai coniugi al Tribunale di Rieti, 15.3.2021, il non Parte_2
aveva alcun debito nei confronti della , la quale ha depositato presso il CP_1
Tribunale di Rieti il proprio ricorso ex art. 337 bis cpc in data 10.3.2021 ma questo è stato notificato al solo successivamente con spedizione raccomandata del Parte_2
19.3.2021 e ricezione del 26.3.2021 per cui il era ignaro dell'azione Parte_2
giudiziaria della e non aveva alcun debito verso la stessa al momento della CP_1
sottoscrizione del ricorso per separazione e del raggiungimento dei relativi accordi.
Il terzo motivo è infondato e va quindi respinto. Varrà osservare, in primis, che devono ritenersi irrilevanti le motivazioni sottese agli atti dispositivi del patrimonio del debitore, atteso che l'art. 2740 cod. civ. dispone che il debitore risponde con tutti i suoi beni dell'adempimento delle proprie obbligazioni, a prescindere dalla loro fonte, e quindi, anche se le stesse derivino dalla legge, come l'obbligo di mantenimento del coniuge e dei figli minori;
contemporaneamente, l'art. 2901 cod. civ. tutela il creditore, rispetto agli atti di disposizione del proprio patrimonio posti in essere dal debitore, senza alcun discrimine circa lo scopo ulteriore avuto di mira dal debitore nel compimento dell'atto dispositivo;
sono pertanto soggetti all'azione revocatoria anche gli atti aventi un profondo valore etico e morale, come quello con cui il debitore, per adempiere il proprio obbligo di mantenimento nei confronti dei figli e del coniuge, abbia trasferito a quest'ultimo, a seguito della separazione, la proprietà di un bene (Cass. civ. Sez. III Ord., 15/04/2019,
n. 10443; Cass. Civ., Sez. VI-III, sent. n. 24870 del 4 ottobre 2019).
Varrà osservare, in secondo luogo, che l'azione revocatoria è esperibile anche in caso di credito “litigioso”, in ragione del fatto che l'art. 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, tanto che il credito eventuale, nella veste di credito litigioso è idoneo a determinare, sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito, l'insorgere della qualità di creditore che abilita l'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria contro l'atto di disposizione compiuto dal debitore (ex pluribus Cass. 5618/2017).
Pertanto, se, da un lato, il titolare di un credito litigioso è legittimato a proporre a tutela del credito l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. degli atti che il potenziale debitore ha compiuto in pregiudizio del credito e delle ragioni del creditore, dall'altro, l'eventuale sentenza dichiarativa dell'inefficacia dell'atto revocato non potrà essere portata ad esecuzione finché l'esistenza del credito non sarà accertata con un provvedimento avente efficacia di giudicato.
Posto quanto precede, va osservato, con riferimento al caso di specie, che risulta provato per tabulas che sia l'accordo di separazione omologato il 30.04.2021 che il trasferimento immobiliare avvenuto con atto pubblico del 29.07.2021 sono intervenuti nelle more del giudizio promosso dalla ex art. 337 bis c.c. e 737 c.p.c., CP_1
iscritto a ruolo il 10.03.2021 e volto alla quantificazione dell'assegno di mantenimento del figlio a carico del . Pertanto, la ragione di credito è anteriore alla stipula Parte_2
del revocando atto e ciò anche in ragione del fatto che, come già ritenuto dal primo giudice con motivazione pienamente condivisa, l'obbligo dei genitori di mantenere la prole sussiste per il solo fatto di averla generata e prescinde da ogni statuizione del giudice al riguardo e che, in materia di assegno di mantenimento per i figli, la relativa domanda proposta da uno dei genitori nei confronti dell'altro, se ritenuta fondata, deve essere accolta, in mancanza di espresse limitazioni, dalla data della sua proposizione, e non da quella della sentenza (Cass. civ. n. 10788/2018; n.
31717/2023; n. 21785/2024).
Con il quarto motivo censura la gravata sentenza per errata ricostruzione dei fatti di causa in ordine alla configurabilità della consapevolezza da parte del terzo del pregiudizio alle ragioni del creditore.
Deduce, a tal fine, che il primo giudice non ha considerato che la era Parte_1
creditrice del e che col trasferimento del bene ha tutelato i propri interessi Parte_2
con conseguente esclusione di consapevolezza del pregiudizio arrecato agli altri creditori;
che il primo giudice ha errato nel ritenere che l'accordo di separazione omologato e l'atto di trasferimento fossero successivi alla nascita del credito della
, quando invece quest'ultimo sarebbe sorto solo con il provvedimento del CP_1
Tribunale di OL NO del 20.01.2022 conclusivo del giudizio ex art. 337 bis c.c..
Il quarto ed ultimo motivo è infondato e va per ciò respinto.
Premesso che, a giudizio di questa Corte, il revocando atto è a titolo gratuito in quanto dall'analisi delle pattuizioni contenute nella omologa della separazione consensuale non è possibile evincere quale credito sarebbe stato onorato attraverso il rogito del 2021 o comunque di cogliere uno spirito diverso da quello di liberalità (inteso come coscienza di porre in essere un'attribuzione patrimoniale nullo iure cogente, ossia senza esservi tenuti), e che l'atto in questione è successivo al sorgere del credito, come precedentemente spiegato, la gratuità dello stesso e la sua posteriorità determinano, ai fini dell'accoglimento dell'azione proposta, la necessaria sussistenza in capo al debitore, nello specifico in capo al , dell'elemento soggettivo della scientia Parte_2
damni, quale mera consapevolezza di arrecare pregiudizio, anche solo potenziale, alle ragioni del creditore (Cass. 2018/5658), che può essere dimostrata anche tramite presunzioni, senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine all' intenzione fraudolenta del debitore (Cass. 2011/3676).
Pertanto, correttamente il primo giudice ha ritenuto che la tempistica della cessione immobiliare effettuata poco dopo l'iscrizione a ruolo del ricorso ex art 337bis cpc, peraltro eseguita dopo le reiterate richieste di regolare il mantenimento del piccolo unitamente alla circostanza che il si spogliava anche di altri immobili Pt_3 Parte_2
sempre in favore di familiari, sono indici inequivocabili della consapevolezza in capo al debitore di arrecare pregiudizio.
Infine, quand'anche si volesse ritenere l'onerosità del revocando atto, la consapevolezza in capo alla emerge dalla messaggistica in atti che rende Parte_1
non plausibile che non avesse avuto percezione, anche solo generica, della debenza del marito nei confronti della e, conseguentemente, della diminuzione della CP_1
consistenza patrimoniale dello stesso attraverso la stipula del rogito in parola.
L'appello va, in definitiva, respinto e le spese del grado, liquidate come in dispositivo (liquidazione tabellare ai valori minimi), in base al valore della causa
(scaglione 5200/26000) che, in caso di azione ex art. 2901 c.c., è dato dal credito per il quale il creditore agisce in giudizio (Cass. n. 3697/2020), seguono la soccombenza.
Quanto, infine, alla condanna dell'appellante ex art. 96 co 3 cpc, la domanda dell'appellata va respinta perché formulata genericamente e, soprattutto, per l'impossibilità di ravvisare condotte processuali antigiuridiche integranti l'abuso dello strumento processuale o far derivare automaticamente la responsabilità processuale aggravata dal rigetto della domanda o dall'infondatezza della impugnazione. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13 comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1
nei confronti di avverso la sentenza n. 330/2024, Parte_2 Controparte_1
pubblicata il 26/04/2024 dal Tribunale di OL NO, rigetta l'appello e per l'effetto conferma la gravata pronuncia.
Condanna parte appellante a rifondere alla parte appellata le spese di lite del grado che liquida complessivamente in € 2906,00, oltre il 15% per rimborso spese generali, iva e cpa dovute per legge.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, inserito dalla legge n. 228 del 2012, art. 1 comma
17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato come previsto dalla citata norma.
Ancona, così deciso li 24 settembre 2025
Il Consigliere ausiliario est.
Dott.ssa Paola Boiano
Il Presidente
Dott.ssa Paola Mureddu