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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/11/2025, n. 4332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4332 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1709 /2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa AU NZ,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1709/2025 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. DE ANGELIS AURELIO Parte_1 Ricorrente
nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore, con i Controparte_1 procuratori avv.ti ANTONELLA LOIACONO, BRUNO BITETTI e DOMENICO PERRONE Resistente
Oggetto: retribuzione;
*** MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 03.02.2025, il ricorrente in epigrafe indicato conveniva in giudizio la società
[...] Con (d'ora innanzi, per brevità, anche , e chiedendo la condanna della stessa al Controparte_1 pagamento delle differenze retributive, asseritamente maturate e non corrisposte, a titolo di straordinario per le giornate di lavoro prestato in trasferta dal gennaio 2008 al Giugno 2023. 1 Cont In particolare, dichiarava di essere dipendente delle con mansioni di “operaio, profilo professionale “Operatore qualificato” (parametro 160) - area professionale III, settore Manutenzione, Impianti ed Officina” ai sensi del CCNL autoferrotranvieri del 27.11.2000 e di svolgere attività lavorativa dalle 7:00 alle 13:30 (in caso di lavoro notturno dalle 22:00 alle 5:48), per un totale di 39 ore settimanali distribuite su sei giorni. Lo stesso specificava, poi, di essere assegnato al “punto di raccolta” presso la stazione di Altamura, ove iniziava e concludeva la propria giornata lavorativa con la timbratura del cartellino e le attività di vestizione e svestizione imposte dal DVR. La sua tratta di competenza, ossia il “luogo di lavoro” si estendeva per un raggio ricompreso nei 45 km facenti parte del tronco di residenza (ovverosia dalla stazione di Altamura), così che l'attività lavorativa svolta oltre i suddetti limiti territoriali veniva considerata “lavoro in trasferta”, con erogazione di apposita indennità diaria. Ciò premesso, parte ricorrente lamentava il mancato riconoscimento e pagamento, da parte della datrice di lavoro, delle ore di straordinario, in aggiunta all'indennità di trasferta, ogni qual volta il tempo di viaggio per il lavoro prestato oltre i 45 km facenti parte del tronco di residenza determinava uno sforamento dal normale orario di lavoro, in considerazione del tempo occorrente per le operazioni di vestizione e timbratura del cartellino presso il punto di raccolta e lo spostamento dal punto di raccolta al luogo della trasferita ovvero per il rientro dalla trasferta al punto di raccolta per le operazioni di svestizione e timbratura del cartellino in uscita, in cui è comunque è a completa disposizione del datore di lavoro. Concludeva, dunque, per la condanna della convenuta al pagamento della somma di € 14.651,72, oltre ad accessori di legge, con il favore delle spese processuali, da distrarsi.
Tempestivamente costituitasi in giudizio, la parte convenuta eccepiva, in via pregiudiziale, la nullità della domanda attore, nonché l'inammissibilità del deposito tardivo della documentazione;
in via preliminare, eccepiva la prescrizione quinquennale, quantomeno parziale, dei diritti di credito azionati;
in ogni caso, contestava la fondatezza delle avverse pretese, chiedendone il rigetto.
*
Tali essendo le prospettazioni delle parti, il ricorso è fondato per i motivi di seguito esposti.
Pregiudizialmente, occorre esaminare l'eccezione di nullità della domanda formulata dalla parte resistente. L'eccezione è infondata, avuto riguardo all'insegnamento della Suprema Corte secondo cui: “Nel nuovo rito del lavoro per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è invece necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, effettuabile anche d'ufficio e in grado d'appello con apprezzamento del giudice del merito censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione” (tra le altre, Cass. n.5794/2004). Alla stregua dei su riportati principi, ritiene questo giudice che il ricorso introduttivo del giudizio sia sufficientemente determinato. La parte ricorrente ha compiutamente esposto gli elementi in fatto ed in diritto a sostegno della sua domanda;
ha indicato le ragioni a fondamento della sua pretesa con le relative conclusioni.
Ancora, in relazione all'eccezione, sollevata dalla difesa della parte resistente, di inammissibilità della produzione documentale attorea - in quanto depositata qualche giorno dopo rispetto al deposito dell'atto introduttivo del giudizio (ma ancor prima dell'emissione del decreto di fissazione dell'udienza, nonché della notifica del ricorso e del predetto decreto alla convenuta) -, mette conto osservare, in termini generali, che le Sezioni Unite con sentenza n. 8201 del 20.4.2005 hanno invero statuito che nel rito lavoro, in base al combinato disposto degli artt. 416, comma 3, c.p.c., che
2 stabilisce che il convenuto (nella memoria di costituzione depositata “almeno dieci giorni prima della udienza” - v. comma 1) deve “indicare specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed in particolare i documenti che deve contestualmente depositare”, e 437, comma 2, c.p.c., che, a sua volta, pone il divieto di ammissione in grado di appello di nuovi mezzi di prova (tra i quali devono annoverarsi anche i documenti), l'omessa indicazione, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado dei documenti e l'omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto determino la decadenza dal diritto alla produzione dei documenti stessi (in tal senso v. anche Cass. 11922/2006 e Cass. 6969/2009). Ne consegue che detta decadenza si realizza anche nel caso di tardiva costituzione e quindi di tardiva produzione della suddetta documentazione.
Orbene, nel caso di specie, si osserva come non vi sia stata alcuna violazione del contraddittorio e del diritto di difesa della parte convenuta, in quanto la documentazione di cui si discute risulta depositata dalla parte ricorrente soltanto qualche giorno dopo rispetto al deposito dell'atto introduttivo del giudizio e, financo, in epoca antecedente all'emissione ed alla pubblicazione del decreto di fissazione dell'udienza, nonché della notifica del ricorso e del predetto decreto alla parte convenuta.
In ogni caso, nell'ipotesi in esame, pare possa legittimamente esercitarsi (ove se ne avvertisse la necessità) il potere officioso del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ex artt. 421 c.p.c. (e 437 c.p.c.), ispirato alla esigenza della ricerca della verità materiale, in quanto, come si evince dalla stessa giurisprudenza citata, il medesimo potere deve essere esercitato “pur sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio delle parti stesse”.
Com'è noto, l'art. 421 c.p.c. non può essere utilizzato per superare le decadenze nelle quali la parte sia incorsa per propria negligenza. Sul tema si è pronunciata la S.C. con l'ordinanza n. 23605 del 27/10/2020, nella quale ha esplicitamente affermato che < istruttori d'ufficio del giudice non può mai essere volta a superare gli effetti derivanti da una tardiva richiesta istruttoria delle parti o a supplire ad una carenza probatoria totale, in funzione sostitutiva degli oneri di parte, in quanto l'art. 421 c.p.c., in chiave di contemperamento del principio dispositivo con le esigenze di ricerca della verità materiale – quale caratteristica precipua del rito speciale – consente l'esercizio dei poteri ufficiosi allorquando le risultanze di causa offrano già significativi dati di indagine, al fine di superare lo stato di incertezza dei fatti costitutivi dei diritti di cui si controverte;
ne consegue che tale potere non può tradursi in una pura e semplice rimessione in termini del convenuto tardivamente costituito, in totale assenza di fatti quantomeno indiziari, che consentano al giudicante un'attività di integrazione degli elementi delibatori già ritualmente acquisiti>>.
La giurisprudenza di legittimità cui questo giudicante aderisce, sostiene, difatti, che il processo del lavoro è finalizzato all'accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini della decisione), così come è desumibile dal comma 2 dell'art. 421 c.p.c., per cui il giudice può, o meglio deve, esercitare legittimamente i poteri istruttori officiosi di cui alla norma richiamata, in presenza di un quadro probatorio che non consenta di ritenere sicuramente insussistente un fatto costitutivo od impeditivo, qualora l'incertezza possa essere rimossa con opportune iniziative istruttorie sollecitate dal giudice (cfr. Cass. 14.7.2010 n. 16542). In altri termini, il potere istruttorio officioso previsto dagli artt. 421 e 437, secondo comma, c.p.c., pone un contemperamento al principio dispositivo, ispirato all'esigenza della ricerca della verità materiale cui è ispirato il rito del lavoro (cfr. Cass. 23.6.2015, n.12902, e tra le altre, Cass. 28.8.2013, n. 19810, Cass. 6.3.2012, n. 3506, Cass. 29.7.2011, n. 16781), ma solo qualora la "prova nuova" disposta d'ufficio sia funzionale all'indispensabile approfondimento degli elementi già obbiettivamente presenti nel processo. Il potere istruttorio del giudice ha, quindi, essenzialmente, funzione integrativa dell'attività istruttoria già compiuta dalle parti, per cui può essere esercitato solo quando nella causa sono già presenti significativi dati e spunti di indagine (Cass. civ., sez. lav.,
3 12/02/1997, n. 1304; Id., 29/09/2016, n. 19305). Coerentemente, non sussiste il dovere del giudice di attivarsi, ove vi sia totale mancanza di prove dipendente proprio dalla tardiva costituzione di una parte con conseguente inutilizzabilità del materiale probatorio dalla stessa offerto, potendo solo colmare eventuali lacune delle risultanze di causa.
Orbene nella fattispecie in esame, le risultanze di causa, già debitamente indicate in ricorso, offrivano significativi dati di indagine, giacché la parte ricorrente, oltre ad avere indicato in seno all'atto introduttivo del giudizio, tra gli allegati, il documento n. “
8. mod C 221 e mod C 222 del ricorrente”, del pari, puntualmente spiegava che “w. I Mod C221 non sono documenti compilati solo dal lavoratore e di esclusiva provenienza dallo stesso, in quanto, dopo essere stati compilati sono consegnati al Capo Unità Tecnica (CUT), che li controlla, e poi li riconsegna al lavoratore controfirmati , attestandone la avvenuta supervisione e controllo aziendale, con piena validità; dai Mod 221-222 è possibile arguire tutte le informazioni utili al fine di conteggiare le differenze dovute: ed infatti, sui Mod C221 sono indicate solo le giornate in cui il lavoratore è stato in trasferta, con indicazione dettagliata dei tempi di viaggio (partenza e ritorno), e con indicazione precisa degli orari di partenza dal punto di raccolta per andare in trasferta e gli orari di ritorno al punto di raccolta (intera giornata lavorativa per recarsi in trasferta e per tornare); x. nei Mod. C222 invece sono indicate tutte le giornate del mese con l'orario ordinario, normale (p.es.: 7.00-13.30) e, poi, accanto sono annotate le ore di straordinario riconosciute dall'azienda. Senonché gli orari in più per andare e tornare al punto di raccolta, seppure annotati nei Mod C221, non vengono riconosciuti dall'azienda, in quanto, per l'azienda i tempi di viaggio sarebbero
“assorbiti dalla indennità di trasferta”, cosa che questa difesa contesta funditus. y. dal raffronto tra i Mod C221 e C222 esibiti, si inferiscono dunque pacificamente ed in maniera semplice e piana tutti i dati necessari al fine di calcolare le differenze orarie per le quali si è chiesta la quantificazione ed il pagamento (specifiche delle trasferte, orario di servizio effettuato e le indennità per lavoro straordinario riconosciute dal responsabile ai fini della successiva liquidazione in busta paga)” (cfr. pagg. 10 e 11 del ricorso). A tanto si aggiunga che veniva accluso al ricorso pure l'allegato n. 7, denominato “7. Mod 222 (esemp.vo) di altro dipendente, con indic.ne “guida mezzo az.””.
Tanto chiarito, venendo al merito, va segnalato che si rinvengono precedenti di segno favorevole alle ragioni del lavoratore resi in fattispecie analoga alla presente dal Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, le cui argomentazioni, rilevanti pure nell'ipotesi all'odierno esame, sono condivise e vengono di seguito anche integralmente trasposte ex art. 118 disp. att. c.p.c. (cfr., tra le altre, sentenza n. 2316/22 del Tribunale di Bari, Sez. Lavoro).
Per giungere alla soluzione della questione occorre chiarire se, nel caso di specie, il tempo di viaggio impiegato per la trasferta sia o meno qualificabile come orario di lavoro, computabile ai fini dello straordinario ovvero se esso, lungi dall'incidere sull'orario di lavoro, sia già adeguatamente retribuito a mezzo di indennità di trasferta. Tanto anche tenendo presente che, il caso specifico oggetto di esame si differenzia dall'ipotesi, più frequente e generale, in cui lo spostamento e dunque il tempo di viaggio precede l'inizio della giornata lavorativa ed è dunque escluso dal computo dell'orario di lavoro (Cass. n. 1555/03). In questo caso, infatti, la trasferta si colloca nel corso della giornata lavorativa ossia quando il lavoratore si è già recato al “punto di raccolta” per timbrare il cartellino in entrata e ha già svolto le attività di vestizione, pacificamente rientranti nell'orario di lavoro. Allo stesso modo il tempo di viaggio si rende necessario affinché il lavoratore rientri al “punto di raccolta” per timbrare il cartellino in uscita e compiere le attività di svestizione, terminando così la sua giornata lavorativa. Occorre dunque prendere le mosse dalla nozione di “orario di lavoro” che l'art 1 lett. a) d.lvo 66/03 definisce come il periodo di tempo durante il quale sussistono tre condizioni: il lavoratore si trova a lavoro;
è a disposizione del datore di lavoro ed è nell'esercizio delle sue attività o funzioni.
4 A tale proposito occorre precisare che la giurisprudenza (Cassazione, sez. lav., sent. n. n. 13466/2017; Cass., sez. lav. n. 5701/2004) ha inteso la nozione di “esercizio di attività o funzioni” in senso ampio, alla luce del c.d. principio di funzionalità. Per cui, mancando nella normativa in questione qualunque riferimento allo svolgimento di “lavoro effettivo”, deve ritenersi ricompreso nell'orario di lavoro non solo il tempo effettivamente dedicato dal lavoratore allo svolgimento delle mansioni ma anche il tempo strumentale o comunque strettamente collegato al lavoro. Come tale deve intendersi il tempo in cui il lavoratore è a disposizione del lavoro, sebbene non impegnato nello svolgimento delle sue mansioni, ovvero quello in cui svolge attività strumentali e funzionali allo svolgimento della prestazione (es. timbratura cartellino, tempo tuta, tempo di riposo ecc.). Alla luce della definizione di orario di lavoro, così ricostruita, occorre verificare se, nel caso di specie, il tempo di viaggio per recarsi dal punto di ritrovo al sito di lavoro e viceversa sia da considerarsi mera attività preparatoria, come tale non computabile nell'orario di lavoro, ovvero attività funzionale all'esplicazione della prestazione durante la quale il lavoratore è a disposizione del datore, con conseguente limitazione della sua autonomia. Sulla base degli elementi acquisiti appare ragionevole ritenere che il tempo di viaggio, nei giorni in cui il ricorrente ha lavorato in trasferta, sia da computare quale orario di lavoro sulla base di diversi elementi. In primo luogo, il ricorrente mentre è in viaggio per raggiungere il sito di lavoro, dopo aver timbrato il cartellino ed essersi vestito e dotato della strumentazione necessaria, è a disposizione del datore di lavoro. Lo stesso, infatti, non gode di autonomia nello scegliere i tempi di partenza, il mezzo di trasporto né può influire altrimenti su ulteriori aspetti del viaggio. Ciò a differenza dell'ipotesi in cui il lavoratore, pur viaggiando, raggiunge la sede di lavoro gestendo il viaggio in piena autonomia e, dunque, senza essere assoggettato al potere direttivo del datore di lavoro. Inoltre, le modalità della trasferta e dello spostamento sono imposte dall'organizzazione datoriale che, in questo caso, richiede che il lavoratore -ricorrente si rechi presso il “punto di raccolta” per timbrare in entrata e in uscita e per le attività di vestizione e svestizione e di lì, con la macchina aziendale e previo incontro con altri colleghi, si rechi presso il sito di lavoro giornaliero per l'inizio delle mansioni effettive. Appare, dunque, evidente che il tempo di viaggio è, nell'ipotesi considerata, strettamente funzionale allo svolgimento dell'attività lavorativa in senso stretto ovvero al rientro presso il “punto di raccolta”. Pertanto, può ragionevolmente ritenersi che il tempo impiegato per la trasferta debba essere computato quale orario di lavoro e, di conseguenza, allorquando per effetto del tempo di viaggio si determina un superamento dell'orario di lavoro, sussistono i presupposti per la corresponsione dello straordinario. Non rileva, a tale proposito, la circostanza per cui il lavoratore percepisce un'indennità di trasferta in caso di lavoro occasionalmente e temporaneamente svolto presso un sito di lavoro collocato al di fuori della “residenza lavorativa”, ossia oltre il raggio di competenza di 45 km dalla stazione di Altamura. Infatti, ad un'analisi più approfondita appare evidente che l'indennità di trasferta e lo straordinario sono voci retributive che rispondono ad esigenze e funzioni di natura diversa. Lo straordinario spetta nel caso in cui l'attività lavorativa venga prestata dal lavoratore anche oltre l'orario di lavoro contrattualmente fissato. Tale beneficio mira, dunque, a remunerare il lavoratore con una maggiorazione retributiva, nel caso in cui questi si veda ridotto il tempo dedicato al recupero delle energie psicofisiche per un surplus di lavoro. L'indennità di trasferta, invece, è dovuta nelle ipotesi in cui il lavoratore presta, occasionalmente e temporaneamente, la sua attività in un luogo di lavoro diverso da quello ordinario, subendo così un disagio materiale e psicofisico collegato alla lontananza dal sito abituale di lavoro. Tale beneficio retributivo è dunque legato, come emerge dall'art 20 ccnl autoferrotravieri, allo spostamento dalla residenza intesa come “località in cui ha sede l'ufficio, la stazione, il deposito, la rimessa, l'impianto, l'officina, la tratta, ecc., a cui l'agente appartiene” (nel caso in questione il raggio di 50 km dalla stazione di Altamura). Come specificato dalla giurisprudenza (Cass. n. 14047/2020) l'indennità di
5 trasferta ha una duplice funzione: restitutoria delle maggiori spese sopportate dal lavoratore e retributiva del maggior disagio correlato allo spostamento, individuabile nel sacrificio che il lavoratore sopporta nello svolgere la prestazione in un luogo di lavoro diverso. Considerate queste differenze lo straordinario si aggiungerà all'indennità di trasferta allorquando il tempo di viaggio, integrante orario di lavoro per i motivi sopra esposti, determini un superamento dell'orario di lavoro stesso. L'autonomia tra le due voci retributive emerge anche dalla circostanza per cui, ai sensi dell'art. 20 co. 3 lett. a) ccnl autoferrotranvieri l'indennità di trasferta ed il suo ammontare dipendono dal protrarsi della lontananza dalla residenza di lavoro per un determinato periodo di tempo che può anche non tradursi un superamento del limite orario di lavoro. Pertanto, l'indennità di trasferta spetterà al lavoratore quando questi presti la propria attività presso un sito diverso da quello abituale, in misura parziale o intera, a seconda del protrarsi della lontananza dalla residenza abituale di lavoro in misura superiore alle 4 o alle 7 ore. Qualora, come nel caso di specie, il lavoro in trasferta oltre alla lontananza dalla residenza abituale di lavoro si traduca in uno sforamento dell'orario lavorativo il dipendente avrà anche diritto alla retribuzione dello straordinario. Tanto premesso, deve evidenziarsi che la documentazione in atti consente di ritenere provato quanto affermato dal ricorrente in relazione al periodo per cui è causa. Quanto all'ammontare del credito vantato a titolo di straordinario dal ricorrente, dai documenti in atti la pretesa retributiva appare correttamente formulata e le contestazioni di controparte sul punto sono connotate da genericità. Al ricorrente pertanto spetta la somma dovuta a titolo di lavoro straordinario per tutte le ore indicate in ricorso nel periodo di cui al ricorso. Ciò posto deve dichiararsi infondata l'eccezione di prescrizione. Ritiene infatti il giudicante di aderire alla giurisprudenza di merito che ha ritenuto che la prescrizione non decorre durante il corso del rapporto di lavoro anche nel caso di applicazione dell'art. 18 sta. Lav. come modificato dalla c.d. legge Fornero: “Il testo attualmente vigente dell'art. 18 Stat. lav., a differenza di quello originario, prevede la tutela reintegratoria solo per talune ipotesi di illegittimità del licenziamento (primo, quarto e settimo comma), mentre per altre fattispecie prevede unicamente una tutela indennitaria (quinto e sesto comma). Ne consegue che, nel corso del rapporto, il prestatore di lavoro si trova in una condizione soggettiva di incertezza circa la tutela (reintegratoria o indennitaria) applicabile nell'ipotesi di licenziamento illegittimo, accertabile solo ex post nell'ipotesi di contestazione giudiziale del recesso datoriale. La prescrizione di tali crediti decorre, pertanto, dalla cessazione del rapporto e non in costanza di esso anche per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro a cui si applichi l'art. 18 Stat. lav., come novellato dalla l. n. 92/2012.” (cfr. C.d.A. Milano n.376/19; n.719/21). La tesi è stata di recente confermata in Cassazione che con la sentenza n. 26246/22 ha statuito che: «Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.” Ne deriva che per i diritti retributivi sorti a far data dall'entrata in vigore della l.n. 92/12 (18.7.2012) e nel quinquennio anteriore (a decorrere dal 18.7.2007), la cui invocabilità avrebbe potuto trovare condizionamenti da parte del lavoratore stante la vigenza della nuova disciplina dell'art.18, il dies a quo ai fini prescrizionali va individuato nella data di cessazione del rapporto (cfr. nello stesso senso, in caso analogo, Trib. Bari 11.11.2024).
Ciò posto, in assenza della prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi e di contestazioni sui conteggi sufficientemente analitici di parte, la domanda dev'essere accolta, essendo superfluo l'espletamento di apposita CTU. Parte convenuta ha infatti l'onere di contestare in modo specifico la
6 quantificazione della pretesa dell'attore anche quando neghi in radice la sussistenza del credito (Cass. SSUU 23/1/2002 n. 761); la mancata o generica contestazione dei conteggi li rende accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice.
Sul punto, deve dirsi non specificamente ed efficacemente contestata la deduzione di parte ricorrente secondo cui “7) i conteggi diversi effettuati da controparte non sono corretti e non sono accettabili, in quanto effettuati obliterando la sentenza di Cassazione sopra indicata relativa alla prescrizione e solo tenendo presenti le presenze attestate da badge: senonché le presenze in trasferta sono effettuate non solo a mezzo badge, ma anche a mezzo di attestazione cartacea controfirmata, per l'Azienda, dal CUT, Capo Unita' Tecnica. Queste ultime – che, insieme alle presenze “beggiate”, sono contenute tutte nei Mod C221 - non sono state considerate nei conteggi alternativi effettuati da controparte;
” (cfr. pag. 10 delle note difensive autorizzate del 24.10.2025).
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Da quanto sopra discende, in accoglimento del ricorso, la condanna della parte convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di € 14.651,72, oltre ad accessori come per legge.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore e della serialità della controversia, nonché dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con atto Parte_1 depositato il 03.02.2025, nei confronti di in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la società in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di € 14.651,72 a titolo di differenze retributive, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione dei singoli diritti sino al soddisfo;
2) condanna la parte resistente a rifondere le spese processuali in favore della parte ricorrente, che liquida in € 2.109,00 per compensi, oltre a rimborso forfetario spese 15%, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore per averne dichiarato l'anticipazione. Bari, lì 18/11/2025
Il Giudice
AU NZ
7
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa AU NZ,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1709/2025 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. DE ANGELIS AURELIO Parte_1 Ricorrente
nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore, con i Controparte_1 procuratori avv.ti ANTONELLA LOIACONO, BRUNO BITETTI e DOMENICO PERRONE Resistente
Oggetto: retribuzione;
*** MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 03.02.2025, il ricorrente in epigrafe indicato conveniva in giudizio la società
[...] Con (d'ora innanzi, per brevità, anche , e chiedendo la condanna della stessa al Controparte_1 pagamento delle differenze retributive, asseritamente maturate e non corrisposte, a titolo di straordinario per le giornate di lavoro prestato in trasferta dal gennaio 2008 al Giugno 2023. 1 Cont In particolare, dichiarava di essere dipendente delle con mansioni di “operaio, profilo professionale “Operatore qualificato” (parametro 160) - area professionale III, settore Manutenzione, Impianti ed Officina” ai sensi del CCNL autoferrotranvieri del 27.11.2000 e di svolgere attività lavorativa dalle 7:00 alle 13:30 (in caso di lavoro notturno dalle 22:00 alle 5:48), per un totale di 39 ore settimanali distribuite su sei giorni. Lo stesso specificava, poi, di essere assegnato al “punto di raccolta” presso la stazione di Altamura, ove iniziava e concludeva la propria giornata lavorativa con la timbratura del cartellino e le attività di vestizione e svestizione imposte dal DVR. La sua tratta di competenza, ossia il “luogo di lavoro” si estendeva per un raggio ricompreso nei 45 km facenti parte del tronco di residenza (ovverosia dalla stazione di Altamura), così che l'attività lavorativa svolta oltre i suddetti limiti territoriali veniva considerata “lavoro in trasferta”, con erogazione di apposita indennità diaria. Ciò premesso, parte ricorrente lamentava il mancato riconoscimento e pagamento, da parte della datrice di lavoro, delle ore di straordinario, in aggiunta all'indennità di trasferta, ogni qual volta il tempo di viaggio per il lavoro prestato oltre i 45 km facenti parte del tronco di residenza determinava uno sforamento dal normale orario di lavoro, in considerazione del tempo occorrente per le operazioni di vestizione e timbratura del cartellino presso il punto di raccolta e lo spostamento dal punto di raccolta al luogo della trasferita ovvero per il rientro dalla trasferta al punto di raccolta per le operazioni di svestizione e timbratura del cartellino in uscita, in cui è comunque è a completa disposizione del datore di lavoro. Concludeva, dunque, per la condanna della convenuta al pagamento della somma di € 14.651,72, oltre ad accessori di legge, con il favore delle spese processuali, da distrarsi.
Tempestivamente costituitasi in giudizio, la parte convenuta eccepiva, in via pregiudiziale, la nullità della domanda attore, nonché l'inammissibilità del deposito tardivo della documentazione;
in via preliminare, eccepiva la prescrizione quinquennale, quantomeno parziale, dei diritti di credito azionati;
in ogni caso, contestava la fondatezza delle avverse pretese, chiedendone il rigetto.
*
Tali essendo le prospettazioni delle parti, il ricorso è fondato per i motivi di seguito esposti.
Pregiudizialmente, occorre esaminare l'eccezione di nullità della domanda formulata dalla parte resistente. L'eccezione è infondata, avuto riguardo all'insegnamento della Suprema Corte secondo cui: “Nel nuovo rito del lavoro per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è invece necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, effettuabile anche d'ufficio e in grado d'appello con apprezzamento del giudice del merito censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione” (tra le altre, Cass. n.5794/2004). Alla stregua dei su riportati principi, ritiene questo giudice che il ricorso introduttivo del giudizio sia sufficientemente determinato. La parte ricorrente ha compiutamente esposto gli elementi in fatto ed in diritto a sostegno della sua domanda;
ha indicato le ragioni a fondamento della sua pretesa con le relative conclusioni.
Ancora, in relazione all'eccezione, sollevata dalla difesa della parte resistente, di inammissibilità della produzione documentale attorea - in quanto depositata qualche giorno dopo rispetto al deposito dell'atto introduttivo del giudizio (ma ancor prima dell'emissione del decreto di fissazione dell'udienza, nonché della notifica del ricorso e del predetto decreto alla convenuta) -, mette conto osservare, in termini generali, che le Sezioni Unite con sentenza n. 8201 del 20.4.2005 hanno invero statuito che nel rito lavoro, in base al combinato disposto degli artt. 416, comma 3, c.p.c., che
2 stabilisce che il convenuto (nella memoria di costituzione depositata “almeno dieci giorni prima della udienza” - v. comma 1) deve “indicare specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed in particolare i documenti che deve contestualmente depositare”, e 437, comma 2, c.p.c., che, a sua volta, pone il divieto di ammissione in grado di appello di nuovi mezzi di prova (tra i quali devono annoverarsi anche i documenti), l'omessa indicazione, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado dei documenti e l'omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto determino la decadenza dal diritto alla produzione dei documenti stessi (in tal senso v. anche Cass. 11922/2006 e Cass. 6969/2009). Ne consegue che detta decadenza si realizza anche nel caso di tardiva costituzione e quindi di tardiva produzione della suddetta documentazione.
Orbene, nel caso di specie, si osserva come non vi sia stata alcuna violazione del contraddittorio e del diritto di difesa della parte convenuta, in quanto la documentazione di cui si discute risulta depositata dalla parte ricorrente soltanto qualche giorno dopo rispetto al deposito dell'atto introduttivo del giudizio e, financo, in epoca antecedente all'emissione ed alla pubblicazione del decreto di fissazione dell'udienza, nonché della notifica del ricorso e del predetto decreto alla parte convenuta.
In ogni caso, nell'ipotesi in esame, pare possa legittimamente esercitarsi (ove se ne avvertisse la necessità) il potere officioso del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ex artt. 421 c.p.c. (e 437 c.p.c.), ispirato alla esigenza della ricerca della verità materiale, in quanto, come si evince dalla stessa giurisprudenza citata, il medesimo potere deve essere esercitato “pur sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio delle parti stesse”.
Com'è noto, l'art. 421 c.p.c. non può essere utilizzato per superare le decadenze nelle quali la parte sia incorsa per propria negligenza. Sul tema si è pronunciata la S.C. con l'ordinanza n. 23605 del 27/10/2020, nella quale ha esplicitamente affermato che < istruttori d'ufficio del giudice non può mai essere volta a superare gli effetti derivanti da una tardiva richiesta istruttoria delle parti o a supplire ad una carenza probatoria totale, in funzione sostitutiva degli oneri di parte, in quanto l'art. 421 c.p.c., in chiave di contemperamento del principio dispositivo con le esigenze di ricerca della verità materiale – quale caratteristica precipua del rito speciale – consente l'esercizio dei poteri ufficiosi allorquando le risultanze di causa offrano già significativi dati di indagine, al fine di superare lo stato di incertezza dei fatti costitutivi dei diritti di cui si controverte;
ne consegue che tale potere non può tradursi in una pura e semplice rimessione in termini del convenuto tardivamente costituito, in totale assenza di fatti quantomeno indiziari, che consentano al giudicante un'attività di integrazione degli elementi delibatori già ritualmente acquisiti>>.
La giurisprudenza di legittimità cui questo giudicante aderisce, sostiene, difatti, che il processo del lavoro è finalizzato all'accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini della decisione), così come è desumibile dal comma 2 dell'art. 421 c.p.c., per cui il giudice può, o meglio deve, esercitare legittimamente i poteri istruttori officiosi di cui alla norma richiamata, in presenza di un quadro probatorio che non consenta di ritenere sicuramente insussistente un fatto costitutivo od impeditivo, qualora l'incertezza possa essere rimossa con opportune iniziative istruttorie sollecitate dal giudice (cfr. Cass. 14.7.2010 n. 16542). In altri termini, il potere istruttorio officioso previsto dagli artt. 421 e 437, secondo comma, c.p.c., pone un contemperamento al principio dispositivo, ispirato all'esigenza della ricerca della verità materiale cui è ispirato il rito del lavoro (cfr. Cass. 23.6.2015, n.12902, e tra le altre, Cass. 28.8.2013, n. 19810, Cass. 6.3.2012, n. 3506, Cass. 29.7.2011, n. 16781), ma solo qualora la "prova nuova" disposta d'ufficio sia funzionale all'indispensabile approfondimento degli elementi già obbiettivamente presenti nel processo. Il potere istruttorio del giudice ha, quindi, essenzialmente, funzione integrativa dell'attività istruttoria già compiuta dalle parti, per cui può essere esercitato solo quando nella causa sono già presenti significativi dati e spunti di indagine (Cass. civ., sez. lav.,
3 12/02/1997, n. 1304; Id., 29/09/2016, n. 19305). Coerentemente, non sussiste il dovere del giudice di attivarsi, ove vi sia totale mancanza di prove dipendente proprio dalla tardiva costituzione di una parte con conseguente inutilizzabilità del materiale probatorio dalla stessa offerto, potendo solo colmare eventuali lacune delle risultanze di causa.
Orbene nella fattispecie in esame, le risultanze di causa, già debitamente indicate in ricorso, offrivano significativi dati di indagine, giacché la parte ricorrente, oltre ad avere indicato in seno all'atto introduttivo del giudizio, tra gli allegati, il documento n. “
8. mod C 221 e mod C 222 del ricorrente”, del pari, puntualmente spiegava che “w. I Mod C221 non sono documenti compilati solo dal lavoratore e di esclusiva provenienza dallo stesso, in quanto, dopo essere stati compilati sono consegnati al Capo Unità Tecnica (CUT), che li controlla, e poi li riconsegna al lavoratore controfirmati , attestandone la avvenuta supervisione e controllo aziendale, con piena validità; dai Mod 221-222 è possibile arguire tutte le informazioni utili al fine di conteggiare le differenze dovute: ed infatti, sui Mod C221 sono indicate solo le giornate in cui il lavoratore è stato in trasferta, con indicazione dettagliata dei tempi di viaggio (partenza e ritorno), e con indicazione precisa degli orari di partenza dal punto di raccolta per andare in trasferta e gli orari di ritorno al punto di raccolta (intera giornata lavorativa per recarsi in trasferta e per tornare); x. nei Mod. C222 invece sono indicate tutte le giornate del mese con l'orario ordinario, normale (p.es.: 7.00-13.30) e, poi, accanto sono annotate le ore di straordinario riconosciute dall'azienda. Senonché gli orari in più per andare e tornare al punto di raccolta, seppure annotati nei Mod C221, non vengono riconosciuti dall'azienda, in quanto, per l'azienda i tempi di viaggio sarebbero
“assorbiti dalla indennità di trasferta”, cosa che questa difesa contesta funditus. y. dal raffronto tra i Mod C221 e C222 esibiti, si inferiscono dunque pacificamente ed in maniera semplice e piana tutti i dati necessari al fine di calcolare le differenze orarie per le quali si è chiesta la quantificazione ed il pagamento (specifiche delle trasferte, orario di servizio effettuato e le indennità per lavoro straordinario riconosciute dal responsabile ai fini della successiva liquidazione in busta paga)” (cfr. pagg. 10 e 11 del ricorso). A tanto si aggiunga che veniva accluso al ricorso pure l'allegato n. 7, denominato “7. Mod 222 (esemp.vo) di altro dipendente, con indic.ne “guida mezzo az.””.
Tanto chiarito, venendo al merito, va segnalato che si rinvengono precedenti di segno favorevole alle ragioni del lavoratore resi in fattispecie analoga alla presente dal Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, le cui argomentazioni, rilevanti pure nell'ipotesi all'odierno esame, sono condivise e vengono di seguito anche integralmente trasposte ex art. 118 disp. att. c.p.c. (cfr., tra le altre, sentenza n. 2316/22 del Tribunale di Bari, Sez. Lavoro).
Per giungere alla soluzione della questione occorre chiarire se, nel caso di specie, il tempo di viaggio impiegato per la trasferta sia o meno qualificabile come orario di lavoro, computabile ai fini dello straordinario ovvero se esso, lungi dall'incidere sull'orario di lavoro, sia già adeguatamente retribuito a mezzo di indennità di trasferta. Tanto anche tenendo presente che, il caso specifico oggetto di esame si differenzia dall'ipotesi, più frequente e generale, in cui lo spostamento e dunque il tempo di viaggio precede l'inizio della giornata lavorativa ed è dunque escluso dal computo dell'orario di lavoro (Cass. n. 1555/03). In questo caso, infatti, la trasferta si colloca nel corso della giornata lavorativa ossia quando il lavoratore si è già recato al “punto di raccolta” per timbrare il cartellino in entrata e ha già svolto le attività di vestizione, pacificamente rientranti nell'orario di lavoro. Allo stesso modo il tempo di viaggio si rende necessario affinché il lavoratore rientri al “punto di raccolta” per timbrare il cartellino in uscita e compiere le attività di svestizione, terminando così la sua giornata lavorativa. Occorre dunque prendere le mosse dalla nozione di “orario di lavoro” che l'art 1 lett. a) d.lvo 66/03 definisce come il periodo di tempo durante il quale sussistono tre condizioni: il lavoratore si trova a lavoro;
è a disposizione del datore di lavoro ed è nell'esercizio delle sue attività o funzioni.
4 A tale proposito occorre precisare che la giurisprudenza (Cassazione, sez. lav., sent. n. n. 13466/2017; Cass., sez. lav. n. 5701/2004) ha inteso la nozione di “esercizio di attività o funzioni” in senso ampio, alla luce del c.d. principio di funzionalità. Per cui, mancando nella normativa in questione qualunque riferimento allo svolgimento di “lavoro effettivo”, deve ritenersi ricompreso nell'orario di lavoro non solo il tempo effettivamente dedicato dal lavoratore allo svolgimento delle mansioni ma anche il tempo strumentale o comunque strettamente collegato al lavoro. Come tale deve intendersi il tempo in cui il lavoratore è a disposizione del lavoro, sebbene non impegnato nello svolgimento delle sue mansioni, ovvero quello in cui svolge attività strumentali e funzionali allo svolgimento della prestazione (es. timbratura cartellino, tempo tuta, tempo di riposo ecc.). Alla luce della definizione di orario di lavoro, così ricostruita, occorre verificare se, nel caso di specie, il tempo di viaggio per recarsi dal punto di ritrovo al sito di lavoro e viceversa sia da considerarsi mera attività preparatoria, come tale non computabile nell'orario di lavoro, ovvero attività funzionale all'esplicazione della prestazione durante la quale il lavoratore è a disposizione del datore, con conseguente limitazione della sua autonomia. Sulla base degli elementi acquisiti appare ragionevole ritenere che il tempo di viaggio, nei giorni in cui il ricorrente ha lavorato in trasferta, sia da computare quale orario di lavoro sulla base di diversi elementi. In primo luogo, il ricorrente mentre è in viaggio per raggiungere il sito di lavoro, dopo aver timbrato il cartellino ed essersi vestito e dotato della strumentazione necessaria, è a disposizione del datore di lavoro. Lo stesso, infatti, non gode di autonomia nello scegliere i tempi di partenza, il mezzo di trasporto né può influire altrimenti su ulteriori aspetti del viaggio. Ciò a differenza dell'ipotesi in cui il lavoratore, pur viaggiando, raggiunge la sede di lavoro gestendo il viaggio in piena autonomia e, dunque, senza essere assoggettato al potere direttivo del datore di lavoro. Inoltre, le modalità della trasferta e dello spostamento sono imposte dall'organizzazione datoriale che, in questo caso, richiede che il lavoratore -ricorrente si rechi presso il “punto di raccolta” per timbrare in entrata e in uscita e per le attività di vestizione e svestizione e di lì, con la macchina aziendale e previo incontro con altri colleghi, si rechi presso il sito di lavoro giornaliero per l'inizio delle mansioni effettive. Appare, dunque, evidente che il tempo di viaggio è, nell'ipotesi considerata, strettamente funzionale allo svolgimento dell'attività lavorativa in senso stretto ovvero al rientro presso il “punto di raccolta”. Pertanto, può ragionevolmente ritenersi che il tempo impiegato per la trasferta debba essere computato quale orario di lavoro e, di conseguenza, allorquando per effetto del tempo di viaggio si determina un superamento dell'orario di lavoro, sussistono i presupposti per la corresponsione dello straordinario. Non rileva, a tale proposito, la circostanza per cui il lavoratore percepisce un'indennità di trasferta in caso di lavoro occasionalmente e temporaneamente svolto presso un sito di lavoro collocato al di fuori della “residenza lavorativa”, ossia oltre il raggio di competenza di 45 km dalla stazione di Altamura. Infatti, ad un'analisi più approfondita appare evidente che l'indennità di trasferta e lo straordinario sono voci retributive che rispondono ad esigenze e funzioni di natura diversa. Lo straordinario spetta nel caso in cui l'attività lavorativa venga prestata dal lavoratore anche oltre l'orario di lavoro contrattualmente fissato. Tale beneficio mira, dunque, a remunerare il lavoratore con una maggiorazione retributiva, nel caso in cui questi si veda ridotto il tempo dedicato al recupero delle energie psicofisiche per un surplus di lavoro. L'indennità di trasferta, invece, è dovuta nelle ipotesi in cui il lavoratore presta, occasionalmente e temporaneamente, la sua attività in un luogo di lavoro diverso da quello ordinario, subendo così un disagio materiale e psicofisico collegato alla lontananza dal sito abituale di lavoro. Tale beneficio retributivo è dunque legato, come emerge dall'art 20 ccnl autoferrotravieri, allo spostamento dalla residenza intesa come “località in cui ha sede l'ufficio, la stazione, il deposito, la rimessa, l'impianto, l'officina, la tratta, ecc., a cui l'agente appartiene” (nel caso in questione il raggio di 50 km dalla stazione di Altamura). Come specificato dalla giurisprudenza (Cass. n. 14047/2020) l'indennità di
5 trasferta ha una duplice funzione: restitutoria delle maggiori spese sopportate dal lavoratore e retributiva del maggior disagio correlato allo spostamento, individuabile nel sacrificio che il lavoratore sopporta nello svolgere la prestazione in un luogo di lavoro diverso. Considerate queste differenze lo straordinario si aggiungerà all'indennità di trasferta allorquando il tempo di viaggio, integrante orario di lavoro per i motivi sopra esposti, determini un superamento dell'orario di lavoro stesso. L'autonomia tra le due voci retributive emerge anche dalla circostanza per cui, ai sensi dell'art. 20 co. 3 lett. a) ccnl autoferrotranvieri l'indennità di trasferta ed il suo ammontare dipendono dal protrarsi della lontananza dalla residenza di lavoro per un determinato periodo di tempo che può anche non tradursi un superamento del limite orario di lavoro. Pertanto, l'indennità di trasferta spetterà al lavoratore quando questi presti la propria attività presso un sito diverso da quello abituale, in misura parziale o intera, a seconda del protrarsi della lontananza dalla residenza abituale di lavoro in misura superiore alle 4 o alle 7 ore. Qualora, come nel caso di specie, il lavoro in trasferta oltre alla lontananza dalla residenza abituale di lavoro si traduca in uno sforamento dell'orario lavorativo il dipendente avrà anche diritto alla retribuzione dello straordinario. Tanto premesso, deve evidenziarsi che la documentazione in atti consente di ritenere provato quanto affermato dal ricorrente in relazione al periodo per cui è causa. Quanto all'ammontare del credito vantato a titolo di straordinario dal ricorrente, dai documenti in atti la pretesa retributiva appare correttamente formulata e le contestazioni di controparte sul punto sono connotate da genericità. Al ricorrente pertanto spetta la somma dovuta a titolo di lavoro straordinario per tutte le ore indicate in ricorso nel periodo di cui al ricorso. Ciò posto deve dichiararsi infondata l'eccezione di prescrizione. Ritiene infatti il giudicante di aderire alla giurisprudenza di merito che ha ritenuto che la prescrizione non decorre durante il corso del rapporto di lavoro anche nel caso di applicazione dell'art. 18 sta. Lav. come modificato dalla c.d. legge Fornero: “Il testo attualmente vigente dell'art. 18 Stat. lav., a differenza di quello originario, prevede la tutela reintegratoria solo per talune ipotesi di illegittimità del licenziamento (primo, quarto e settimo comma), mentre per altre fattispecie prevede unicamente una tutela indennitaria (quinto e sesto comma). Ne consegue che, nel corso del rapporto, il prestatore di lavoro si trova in una condizione soggettiva di incertezza circa la tutela (reintegratoria o indennitaria) applicabile nell'ipotesi di licenziamento illegittimo, accertabile solo ex post nell'ipotesi di contestazione giudiziale del recesso datoriale. La prescrizione di tali crediti decorre, pertanto, dalla cessazione del rapporto e non in costanza di esso anche per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro a cui si applichi l'art. 18 Stat. lav., come novellato dalla l. n. 92/2012.” (cfr. C.d.A. Milano n.376/19; n.719/21). La tesi è stata di recente confermata in Cassazione che con la sentenza n. 26246/22 ha statuito che: «Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.” Ne deriva che per i diritti retributivi sorti a far data dall'entrata in vigore della l.n. 92/12 (18.7.2012) e nel quinquennio anteriore (a decorrere dal 18.7.2007), la cui invocabilità avrebbe potuto trovare condizionamenti da parte del lavoratore stante la vigenza della nuova disciplina dell'art.18, il dies a quo ai fini prescrizionali va individuato nella data di cessazione del rapporto (cfr. nello stesso senso, in caso analogo, Trib. Bari 11.11.2024).
Ciò posto, in assenza della prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi e di contestazioni sui conteggi sufficientemente analitici di parte, la domanda dev'essere accolta, essendo superfluo l'espletamento di apposita CTU. Parte convenuta ha infatti l'onere di contestare in modo specifico la
6 quantificazione della pretesa dell'attore anche quando neghi in radice la sussistenza del credito (Cass. SSUU 23/1/2002 n. 761); la mancata o generica contestazione dei conteggi li rende accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice.
Sul punto, deve dirsi non specificamente ed efficacemente contestata la deduzione di parte ricorrente secondo cui “7) i conteggi diversi effettuati da controparte non sono corretti e non sono accettabili, in quanto effettuati obliterando la sentenza di Cassazione sopra indicata relativa alla prescrizione e solo tenendo presenti le presenze attestate da badge: senonché le presenze in trasferta sono effettuate non solo a mezzo badge, ma anche a mezzo di attestazione cartacea controfirmata, per l'Azienda, dal CUT, Capo Unita' Tecnica. Queste ultime – che, insieme alle presenze “beggiate”, sono contenute tutte nei Mod C221 - non sono state considerate nei conteggi alternativi effettuati da controparte;
” (cfr. pag. 10 delle note difensive autorizzate del 24.10.2025).
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Da quanto sopra discende, in accoglimento del ricorso, la condanna della parte convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di € 14.651,72, oltre ad accessori come per legge.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore e della serialità della controversia, nonché dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con atto Parte_1 depositato il 03.02.2025, nei confronti di in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la società in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di € 14.651,72 a titolo di differenze retributive, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione dei singoli diritti sino al soddisfo;
2) condanna la parte resistente a rifondere le spese processuali in favore della parte ricorrente, che liquida in € 2.109,00 per compensi, oltre a rimborso forfetario spese 15%, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore per averne dichiarato l'anticipazione. Bari, lì 18/11/2025
Il Giudice
AU NZ
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